34.2016.29
Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamento dei contributi e spese
23 novembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.29
rg/sc
Lugano
23 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 12 settembre 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. marzo 2014, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 27
marzo/3 aprile 2014 con la AT 1, CV 1 quale datore di lavoro ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/9-12)
e sciolto il contratto d’adesione per il 31 ottobre 2014 (doc. A/13 e 15) – dei
contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 1'967.50 (valuta 26
febbraio 2016, importo comprensivo di spese, cfr. doc. A/7), adite le
vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/21), con
la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna
di CV 1 al pagamento di suddetto importo con interessi al 6% dal 1. gennaio
2016, nonché di CHF 1'250.-- con interessi al 6% dalla data di “proposizione
dell’azione” e CHF 73.30 per “spese di esecuzione”. L’attrice
postula pure, per l’importo di CHF 1'967.50, il rigetto dell’oppo-sizione al summenzionato
precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Con
ordinanza 13 settembre 2016 il Tribunale ha intimato al convenuto la petizione
con assegnazione del termine per la presentazione della risposta di causa.
In calce a suddetta
ordinanza rispedita al Tribunale dal convenuto, quest’ultimo ha scritto “in
attesa di fallimento”, ciò che non corrisponde al vero la ditta individuale
CV 1 essendo stata in realtà cancellata da RC per cessazione di attività
nell’aprile 2016 (cfr. estratto RC, doc. A/2), circostanza, questa, che non
rende tuttavia inesigibile nei confronti del convenuto quale persona fisica il
credito posto in giudizio dall’istituto previdenziale con la petizione in
oggetto.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010 dell’11 luglio
2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora
(art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di pre-videnza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta del resto essere stata sollevata dal convenuto.
Con la sottoscrizione del
contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte
integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle
condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e
del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), CV 1
si è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,
tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di
questi e dei suoi contributi alla cassa. Il datore di lavoro non risulta del
resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può
quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono
previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di
previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce
le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e
5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme
applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e
all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei
contributi (art. 2.3).
Dalle tavole
processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi
conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso e stante lo scioglimento del contratto
d’adesione per il 31 ottobre 2014 (doc. 13 e 15). Oltre ai contributi dovuti, sono
anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF 1'967.50
spese di solleciti (diffide), spese per disdetta del contratto e spese per
domanda di esecuzione (cfr. estratto conto in doc. A/7), atteso che l’addebito
di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento
nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1.
gennaio 2013, sub doc. A/5).
La
cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di CHF 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto
previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto
.
2.5.2 Disattesa
deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30
versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/21). Tale spesa segue
infatti le sorti dell’esecu-zione in quanto costituiscono un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla
somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che
sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
2.5.3 Il
credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 3'217.50
(1'967.50 + 1'250).
2.6 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 1. gennaio 2016 su
CHF 1'967.50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF
1'250.-- dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (12 settembre 2016).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.
art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento
dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che
prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002
consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo
espressamente un interesse moratorio del 6% e il convenuto essendo palesemente
in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 1'967.50 con interessi al
6% dal 1. gennaio 2016 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 4 marzo 2016 (doc.
A/21).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il
giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in
tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 1'967.50 oltre
interessi al 6% dal 1. gennaio 2016.
2.8 Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad
art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.
2.9 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.
2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a favore della cassa attrice.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
parte convenuta è condannata a versare alla AT 1 CHF 3'217.50 con interessi al
6% dal 1. gennaio 2016 su CHF 1'967.50 e dal 12 settembre 2016 su CHF 1'250.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ del 4 marzo 2016 per l’importo di CHF 1'967.50 oltre
interessi al 6% dal 1. gennaio 2016.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente
Il segretario
giudice Raffaele Guffi
Gianluca Menghetti