34.2016.3
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24 aprile 2017Italiano27 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.3
RG/sc
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa con istanza del 10 febbraio
2016 e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
3. CV
3
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 20 dicembre
2004, passata in giudicato l’11 gennaio 2005, il Tribunale Ordinario di __________
ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV
1 e AT 1 il 27 maggio 1973. Nel successivo verbale di conciliazione del 24
ottobre 2011 (dichiarato esecutivo, cfr. doc. B) dinanzi alla medesima autorità
giudiziaria, gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo in merito alla divisione
degli averi previdenziali stante il quale a AT 1 spetta l’intero avere
previdenziale accumulato da CV 1 durante il matrimonio e presente al momento
del divorzio (doc. B e C).
Con istanza del 10
febbraio 2016 (erroneamente denominata ricorso) AT 1 ha chiesto la delibazione
della suddetta sentenza di divorzio con successivo verbale di conciliazione,
nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali conformemente al
menzionato accordo.
1.2. Il
TCA ha quindi chiesto a CV 1 di prendere posizione sull’istanza invitandolo anche
a voler comunicare a quali istituti di previdenza egli è stato assicurato
durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva
conti o polizze di libero passaggio e a voler altresì indicare se egli
percepisce prestazioni del secondo pilastro e, infine, se in costanza di
matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale (cfr. II,
VI).
1.3. Con
atto 4 aprile 2016, patrocinato dagli avv. RA 2, CV 1 si è opposto sia alla
delibazione – difettando, a sua mente, l’attestazione di cui all’allegato V
previsto dagli artt. 54 e 58 della Convenzione di Lugano e la sentenza italiana
avendo inoltre “effetti di natura differente e considerevolmente più estesi
della corrispondente sentenza svizzera” – sia al riparto in quanto tale, la
regolamentazione stabilita dagli ex coniugi nell’ambito del divorzio non
essendo munita di una conferma d’attuabilità. Postula in conclusione un
riparto paritario in applicazione dell’art. 122 CC.
1.4. Il
Tribunale ha quindi interpellato gli istituti di previdenza e di libero
passaggio interessati chiedendo loro informazioni utili ai fini del riparto ed
ha esperito ulteriori numerosi accertamenti, di cui si dirà, se necessario, in
seguito (cfr. III-XLVII).
Con
ordinanza 3 novembre 2016 il Vicepresidente del TCA ha trasmesso alle parti
interessate l’intera documentazione acquisita agli atti, assegnando loro un
termine per presentare osservazioni al riguardo e precisando – con
particolare riferimento allo scritto 19 settembre 2016 (doc. XLIV) con cui la CV
3 ha comunicato al Tribunale che il 17 giugno 2014 l’avere di CHF 83'082. 50
depositato sul conto di libero passaggio intestato a CV 1 è stato versato
(dedotta l’imposta alla fonte) su un conto privato intestato a CV 1 e a tale __________
a titolo di prestazioni di vecchiaia e pensionamento posticipato – che
la realizzazione di un caso di previdenza (in casu vecchiaia) dopo il divorzio
non influisce sulla divisione, la quale deve pertanto essere operata in
applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP (cfr. XLVIII).
Della
prese di posizione delle parti sulle risultanze istruttorie si dirà, per quanto
occorra, nel prosieguo.
1.5.
Con decreto 18 novembre 2016 il Vicepresidente del TCA ha respinto
l’istanza di AT 1 volta ad ottenere in via supercautelare e cautelare il blocco
degli averi depositati sul conto intestato a CV 1 e __________ presso la __________
(cfr. LIV).
1.6. Il 1. dicembre 2016 Tribunale
ha esperito un ulteriore accertamento in merito al quale la parti non hanno
presentato osservazioni (LV, LVI).
considerato in diritto
2.1. Le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 63-64 LDIP, 5 e 22-25a LFLP e
280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31
dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a
seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi
unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una
autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d
cpv. 2 Tit. fin. CC).
2.2. Delibazione
2.2.1. La procedura
di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291).
La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone
in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è
fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al
giudizio di delibazione (art. 29 cpv.
3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio
2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della
sentenza e relativa aggiunta di cui al verbale 24 ottobre 2011 del Tribunale di __________ – laddove statuisce in
materia di ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva
esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso
di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv.
3 LPP e 25a LFLP dev’essere riconosciuta la competenza del Tribunale dove ha
sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui
l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-id. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in
Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich
der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44;
Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche
Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della
competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal
TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425
(in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni
del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie
chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero,
l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito;
questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p.
138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza
di matrimonio – e presenti al momento del divorzio – da CV 1 il quale, come
l’istruttoria di causa ha permesso di stabilire, da gennaio 1972 a luglio 2011
ha svolto, con accumulo di capitale previdenziale, attività lavorativa nel
Cantone Ticino (cfr. doc. XI/1, XII-XXXVII). Al TCA compete quindi pure, in via
incidentale (pregiudiziale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di
delibazione ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività
(exequatur) della sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per
oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2. L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi
era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di
rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere
passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP).
L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili
con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in
difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali
del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto
d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché
tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno
Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3.
In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25
lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il
domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336
consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le
ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha
tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del
giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative
previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr.
in particolare Trachsel,
Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª
ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer
Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.
701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla
impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del
giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una
delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato
del giudizio]).
In
concreto, la competenza del Tribunale di __________ a pronunziare il divorzio
tra AT 1 e CV 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP (cfr. doc. B e
C) come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.2.4. Nel caso di
sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi
previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice
straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero –
in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto
un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli
istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria e
non è quindi stata prodotta, come in casu, un’attestazione da parte loro
concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio
giudizio – contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’ex marito (cfr.
risposta pp. 3-4) – alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto
rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex
art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135
V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/
Lavanchy, Besoin de réforme
dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions
actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative
previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP,
cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697
nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un
tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi
o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima
materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.
2.1.4; Volken,
Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale
di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti
Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere
con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto
come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27
LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo
ai sensi dell’art. 280 CPC (cfr. art. 141 vCC) munito di attestazione da parte
dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno
essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC (cfr. art.
142 vCC) – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo
delle quote da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità
dell’istituto di previdenza – la sentenza del Tribunale di __________ e
relativo verbale di conciliazione del 24 ottobre 2011, laddove stabilisce la
ripartizione degli averi previdenziali accumulati da CV 1, ossia l’assegnazione a AT 1 dell’intero avere
previdenziale acquisito dall’ex marito (cfr. supra consid. 1.1), è
suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva. Per il resto gli
effetti del giudizio del Tribunale di __________ e relativo verbale aggiuntivo
non risultano in concreto – contrariamente a quanto sostenuto dall’ex marito,
cfr. risposta p. 3) – diversi o più estesi di quelli che potrebbe avere un
giudizio sulla medesima questione reso da un Tribunale svizzero, quando si
osservi in particolare che la chiave di riparto (paritaria giusta l’art. 122 CC
oppure diversa, come in casu, giusta l’art. 123 CC) stabilita o omologata in
sede di divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III
341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007).
2.2.5. Nelle
more della presente procedura l’ex marito ha eccepito la mancata attestazione
di cui all’allegato V della Convenzione di Lugano (CL) – prevista agli artt. 54
e 58 CL per le decisioni e le transazioni concluse davanti al giudice – e
quindi l’assenza di uno dei presupposti per la delibazione.
L’argomento
non ha pregio.
Giusta
l’art. 1 CL la stessa si applica in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale e non concerne, in
particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa (cpv. 1). Secondo il
cpv. 2 sono esclusi dal campo di applicazione della convenzione a) lo stato e
la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i
testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure
affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato.
Nei settori esclusi dal campo
d’applicazione di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. a CL è compreso anche il
conguaglio della previdenza professionale giusta l’art. 122 CC (Rhoner/Lerch in Commentario Basilese,
2011, art. 1 n. 75, p. 67; Dasser
in Dasser/Oberhammer (Hrsg.),
Lugano-übereinkommen (Lugü), 2011, art. 1 n. 69, p. 51), per il
che gli artt. 54 e 58 CL non trovano applicazione nel caso di specie.
2.3. Divisione
2.3.1. Il giudice
competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella
fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.2.1) procede all’esecuzione della divisione in base alla chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto
dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31
dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141
e 142 CC).
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
Oggetto
di
divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali
previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con
riferimenti).
2.3.2. Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che CV 1 al momento del
matrimonio (27 maggio 1973) disponesse di averi previdenziali presso istituti
di previdenza o di libero passaggio in Svizzera (cfr. consid. 2.3.1). Dal
fascicolo emerge per contro che, dopo aver lavorato alle dipendenze di diversi
datori di lavoro ed essere quindi stato assicurato a diversi istituti di
previdenza (cfr. XI-XXXVII, XLV, XLIX), alla crescita in giudicato del divorzio
(11 gennaio 2005, momento determinante ai fini della divisione, DTF 132 V 236)
egli disponeva di un avere complessivo di CHF 50'609 presso la __________ dove
risulta essere con ogni verosimiglianza confluito il capitale previdenziale
precedentemente accumulato (cfr. in particolare VI/4, XXV/5, XXVII, XXXVI,
XXXVI/3, XL) ad eccezione di quello acquisito presso la CV 2, dove al momento
del divorzio egli disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 1'658.25 (cfr.
XLIX). Successivamente, gli averi depositati presso l’Istituto collettore sono
stati trasferiti, nel corso del 2005, alla __________ (cfr. XXV/5, XXVI,
XXXVII) e da questa, nell’aprile 2006, alla __________ (cfr. XXV, XXV/3, XXVI).
A sua volta, nell’ottobre 2011 quest’ultima ha traferito il capitale di
spettanza dell’ex marito (CHF 85'874.50) alla CV 3 (XXXV). Quest’ultima nel
luglio 2014 ha versato l’intero capitale di CHF 83'082.50 (dedotta l’imposta
alla fonte di CHF 5'582) a CV 1 quale prestazione di vecchiaia e pensionamento
posticipato (cfr. XLIV).
L’istruttoria
di causa ha inoltre permesso di appurare che nell’agosto 1997, quindi in
costanza di matrimonio, l’ex marito – assicurato a quel momento alla __________
– ha operato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF
49'000 (cfr. doc. E, XXV/5, XXXVI, XXXVI/3, XXXVII).
2.3.3. Un
caso di previdenza realizzatosi dopo la crescita in giudicato della sentenza di
divorzio, in cui sono stabilite le proporzioni del riparto, ma prima
dell’esecuzione di quest’ultimo – nel caso che ci occupa trattasi dell’evento
vecchiaia verificatosi nel corso del 2014 la pronunzia del divorzio essendo
invece passata in giudicato l’11 gennaio 2005 – non influisce sulla divisione
che deve essere quindi eseguita in applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg.
LFLP sulla base della chiave di riparto (vincolante, come accennato [cfr. supra
consid. 2.2.4], per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73
LPP) stabilita in sede civile (132 III 401; STF 9C_889/2007,9C_900/2008 del 28
marzo 2008; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen
Vorsorge-Hinweise für die Praxis, AJP 2001, p. 155s; Geiser,
Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004,
p. 301; Geiser/Senti, Commentaire LPP et LFLP, art. 22 n. 11, p. 1574; Rumo-Jungo, Berufliche Vorsorge bei Scheidung: alte Probleme und neue
Perspektiven, in Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Schiedung, 5. Symp.
zum Familienrecht 2009, Universität Freiburg, 2010, p. 24).
2.3.4. Anche se vige
il principio secondo cui prelievi per il finanziamento dell’abitazione
primaria – per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in
giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura
previdenziale e vanno di conseguenza considerati nella divisione ex art. 122 CC
(art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230),
nella fattispecie in esame, per quanto concerne il capitale prelevato nel 1997, dagli allegati di causa e dal tenore dell’accordo
conciliativo dell’ottobre 2011 è dato di ritenere che non fosse intenzione
delle parti – entrambe a conoscenza (e consenzienti) dell’avvenuto prelievo
come pure di un non meglio precisato prelievo effettuato dalla moglie e
menzionato nell’accordo aggiuntivo del 24 ottobre 2011 (cfr. doc. B) –
considerare tale importo (e neppure quello prelevato dalla moglie) ai fini
della divisione e ciò già solo se si considera che la suddivisione pattuita in
sede civile consisteva nell’attribuzione a AT 1 dell’intero avere previdenziale
presente al momento del divorzio (e non della metà giusta l’art. 122 CC). Ciò
permette di concludere che non fosse manifestamente volontà dei coniugi
attribuire alla moglie l’intero avere del marito presente al divorzio ed in
aggiunta a ciò anche il capitale prelevato, secondo una regolamentazione che
avrebbe quindi privato quest’ultimo di qualsiasi aspettativa previdenziale. Nelle
more della presente procedura AT 1 non ha per altro – correttamente – avanzato
alcuna pretesa in relazione all’importo fatto oggetto di prelievo anticipato da
parte del marito, né quest’ultimo ha da parte sua ritenuto di dover computare a
suo favore quanto prelevato dall’ex coniuge secondo quanto indicato nel citato
accordo.
2.3.5. Considerato
quanto precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita in sede di
divorzio, essendo per il resto da considerare che tutto l’avere suscettibile di
essere diviso risulta essere stato accumulato in costanza di matrimonio (cfr.
supra consid. 2.3.1), a favore di AT 1 spetta
un accredito complessivo di CHF 52'267.25 (50'609 + 1'658.25).
2.3.6. Come
accennato, nel giugno 2014 a motivo di pensionamento (posticipato) CV 1 ha
beneficiato del versamento in capitale delle sue prestazioni di vecchiaia da
parte della CV 3 (cfr. XLIV), utilizzando a tale scopo l’intero capitale
previdenziale ivi depositato (CHF 83'082.50). Attualmente egli dispone ancora
di un avere previdenziale di CHF 1'658.25 depositato, come visto, presso la CV
2 (cfr. XLIX).
In una sentenza del 3
settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha
stabilito che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22
e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione ha
beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavasi di
prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo
istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire
il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto interessato è tenuto a
trasferire solo gli averi a sua disposizione, incombendo per il resto all’ex
coniuge debitore il versamento della differenza (cfr. in particolare consid.
5.2).
In una successiva sentenza
del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il principio stabilito in
DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva beneficiato, dopo la crescita
in giudicato del divorzio, del versamento in contanti del proprio avere
previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art 5
cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA 34.2010.10 del 10 dicembre 2010).
Nella fattispecie in
esame, non vi sono motivi per non applicare il suddetto principio. Infatti, a
fronte di un credito di CHF 52'267.25 di
AT 1, a seguito del versamento per pensionamento dell’intero capitale
depositato presso la CV 3 l’unico avere previdenziale ancora disponibile di
spettanza di CV 1 è costituito dalla prestazione d’uscita di CHF 1'658.25
ancora esistente presso la CV 3. Ne consegue che CV 1 è personalmente debitore
nei confronti di AT 1 della somma di CHF 50'609
(52'267.25 - 1'658.25).
Per
il resto alla CV 3 non può essere rimproverata una negligenza – e quindi un
comportamento contrario alla buona fede (cfr. STF 9C_589/2011; cfr. anche DTF
130 V 103) – per aver acconsentito nel giugno 2014 al versamento delle
prestazioni di vecchiaia a favore del proprio assicurato, atteso che, essendo
il beneficiario della liquidazione di capitale a quel momento divorziato da
oltre 9 anni, non si imponeva ragionevolmente la messa in atto di verifiche da
parte dell’istituto di libero passaggio volte stabilire se vi fossero
particolari circostanze che avrebbero potuto ancora impedire o rendere più
difficoltoso il conguaglio della previdenza professionale a seguito del
divorzio.
2.4. Per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
AT 1 ha chiesto il versamento
in contanti dell’avere previdenziale di sua spettanza.
In
virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia,
unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv.
2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato
che in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra
nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le partage des
prétensions de prévoyance en cas de «divorce
international», in Patrimoine de la famille.
Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium
zum Familienrecht, 2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi
di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta
l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa
fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione
contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un
Stato membro.
Cosa
significhi precisamente essere “affiliato obbligatoriamente” ai sensi dell’art.
25f cpv. 1 lett. a LFLP è questione che nel caso concreto non necessita di
essere approfondita (sul punto cfr. tra le tante la STCA 34. 2016.1 del 13
ottobre 2016).
Infatti,
in forza della suevocata applicazione analogica degli artt. 5 e 25f LFLP, AT 1
è subentrata – con la possibilità quindi di invocare, come il coniuge
assicurato, i motivi giustificanti un versamento in contanti – nella posizione
dell’ex coniuge, le cui prestazioni di vecchiaia, liquidate in capitale nel
giugno 2014, non fanno parte delle prestazioni soggette alle restrizioni di cui
all’art. 25f LFLP (Müller in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP
et LFLP, 2010, art. 25f LFLP n.
20). Inoltre, AT 1 (classe 1955) ha anch’essa già raggiunto l’età del
pensionamento e beneficia di prestazioni AVS da maggio 2015 (cfr. LVIII, cfr.
anche I). Al proposito giova abbondanzialmente segnalare che il nuovo art. 22e
cpv. 2 LFLP, entrato in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del
Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 riguardante il conguaglio della
previdenza in caso di divorzio, prevede il versamento del conguaglio dovuto
giusta il nuovo art. 124a CC direttamente (in contanti) al coniuge creditore
che ha già raggiunto l’età di pensionamento ordinario (cfr. anche Messaggio del
CF del 29 maggio 2013, FF 2013 2209ss).
In
simili circostanze appare quindi giustificata la richiesta di AT 1 di
versamento in contanti – e non in forma vincolata – dell’importo di sua
spettanza stabilito con il presente giudizio.
Ne
consegue che la somma di CHF 52'267.25, di cui CHF 1'658.25 a carico della CV 2 (con gli interessi
compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati
dall’11 gennaio 2005 sino al momento dell'effettivo trasferimento; DTF 129 V
255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B
113/ 02 dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) e
CHF 50'609 a carico di CV 1 dovrà essere versata in contanti a favore di
AT 1 su un conto bancario che essa vorrà comunicare ad entrambi i debitori.
In caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare degli importi dovuti (e, per quanto riguarda l’importo dovuto
dalla CV 2, sui relativi interessi compensativi), interessi di mora.
2.5. La procedura
è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di
previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 52'267.25.
2.- È fatto
Fatti
ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, conformemente al considerando
2.3, la somma di CHF 1'658.25 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a far tempo dall’11 gennaio
2005.
3.- È fatto
ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, conformemente al considerando 2.3,
la somma di CHF 50'609.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
Considerandi
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti