34.2016.32
Istanza divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; sentenza straniera di divorzio; istanza irricevibile in assenza di una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripa
24 ottobre 2016Italiano8 min
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Incarto
n.
Fatti
34.2016.32
rg/sc
Lugano
24 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 12 ottobre 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a seguito di
divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato
in fatto e in diritto
che -
per sentenza 28 novembre 2014, cresciuta in giudicato il 4 dicembre 2014 a
seguito di rinuncia all’impugnazione, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ (__________)
il 22 febbraio 1981 da CV 1 e AT 1 (doc. A);
-
con l’istanza in oggetto AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, previa
delibazione di suddetta sentenza chiede che vengano divisi ai sensi degli artt.
122 CC e 22 segg. LFLP i rispettivi averi previdenziali accumulati in Svizzera
durante il matrimonio – segnatamente presso la __________ e l’istituto di
previdenza di __________ (cfr. doc. C e D) – con versamento a suo favore di un
saldo di fr. 55'516.20;
-
giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il
ricorso (rispettivamente le azioni in materia di previdenza professionale; cfr.
art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
-
in caso di divorzio, l’art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i
coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è
sopraggiunto alcun caso di previdenza, o-gni coniuge ha diritto alla metà della
prestazione d'uscita accu-mulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del
matrimonio. A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi
sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del
luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve
procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione
determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la
controversia;
- l’esecuzione
della divisione, secondo l’art. 122 CC, delle prestazioni d’uscita da parte del
giudice competente giusta l’art. 25a cpv. 1 LFLP presuppone quindi una
decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripartizione degli
averi previdenziali. La chiave di riparto è vincolante per il giudice istituito
dall’art. 25a cpv. 1 LFLP, il cui compito dal profilo materiale è limitato al-l’esecuzione
di quanto stabilito dal giudice del divorzio (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V
46);
-
in caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati
artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP deve essere ricono-sciuta la
competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di pre-videnza rispettivamente
del luogo dell’azienda presso cui l’assi-curato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen
Considerandi
Sicherheit, in: Schaffauser/ Schürer (Hrsg.), Rechtschutz
der Versicherten und der Ver-sicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizü-gigkeit
(APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische
berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione
dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del
tribunale svizzero è stata confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24
novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (cfr. anche la sentenza del tribunale
cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10, pp. 245ss);
- il tribunale competente
per la divisione ex art. 25a cpv. 1 LFLP può quindi in via pregiudiziale
(incidentale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP procedere al giudizio di
delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur)
ex art. 25 e segg. LDIP della sentenza straniera laddove essa ha per oggetto la
compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in:
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano);
- nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al
giudice svizzero – in caso di mancata intesa tra le parti sulla divisione ai
sensi dell’art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011, limita il proprio
giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione,
deve cioè stabilire la chiave di riparto rispettivamente, se del caso, un’equa
indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135
V 425 consid. 1.2; Schwander,
Anerkennung und Vollstrekung ausländischer Schei-dungsurteile, in: FamPra 2009,
p. 854; Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in: FamPra
2010, pp. 254s; Geiser/Lavanchy,
Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in: Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce:
questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Car-dinaux, op. cit., pp. 701s , n. 1607);
- l’esistenza di una decisione
del giudice del divorzio che fissi la chiave di riparto della divisione giusta
l’art. 122 CC è presupposto necessario (cfr. supra) anche per le
sentenze di divorzio pronunziate all’estero (DTF 130 III 336), ritenuto che allorquando
nella sentenza straniera il giudice ometta di fissare la chiave di ripartizione,
il tribunale delle assicurazioni (svizzero) non è abilitato a colmare tale
lacuna, la questione relativa alla compensazione delle aspettative previdenziali
dovendo se del caso essere fatta valere, previo riconoscimento del giudizio straniero,
tramite azione di completazione dinanzi al competente giudice del divorzio
svizzero giusta l’art. 64 cpv. 1 LDIP (STF 5C_173/ 2001 del 19 ottobre 2001 consid.
3; STF 9C_385/2008 del 7 luglio 2008, consid. 2.2; STF B 45/00 del 2 febbraio
2004; DTF 131 II 289 consid. 2; Walser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2006, ad art. 142 n. 11, p. 900; Stauffer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, p. 1651 n. 22; Geiser, Berufliche
Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
1999, N. 2.27), ritenuto come sia suscettibile di completazione una sentenza di
divorzio che presenta una lacuna, ossia nella quale il giudice ha omesso – per
svista, errore o ignoranza di un fatto – di dirimere una questione su cui
avrebbe dovuto statuire d’ufficio o su richiesta di parte (cfr. I CCA
11.2001.141
del 2 ottobre 2002; sulla procedura di completazione cfr. Dolge, in: Brunner/Gasser/Schwander
(Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, Art. 284, Nr.
10ss);
-
nel caso in esame – pur avendo i due coniugi accumulato averi pensionistici
del 2° pilastro presso istituti di previdenza in Svizzera – nella sentenza del
Tribunale di __________ non è stata adottata una regolamentazione riguardante
la previdenza professionale giusta l’art. 122 CC, né risulta d’altronde che in
sede di divorzio, come per altro ammesso dall’istante stessa (cfr. istanza p.
2), siano state fatte valere al riguardo pretese da parte dei co-niugi. Non
risulta neppure che la sentenza straniera sia in seguito stata fatta oggetto di
completazione ad opera della competente autorità giudiziaria o che questa sia
nel frattempo stata adita;
-
in simili condizioni, l’esecuzione della divisione da parte del giudice di
cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP non essendo in concreto (per lo meno
attualmente) attuabile, lo scrivente Tribunale non può entrare nel merito della
richiesta attorea (né deve tantomeno procedere ex art. 29 cpv. 3 LDIP ad una
delibazione in via pregiudiziale del giudizio straniero; cfr. supra) che deve
di conseguenza essere dichiarata irricevibile;
- spetterà
a parte attrice (valutare se e dove) promuovere un’azio-ne di completazione
della sentenza italiana di divorzio in punto alla compensazione delle
aspettative previdenziali (cfr. il summenzionato art. 64 cpv. 1 LDIP
riguardante la competenza dei tribunali svizzeri);
-
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza
è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa
di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti