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Decisione

34.2016.32

Istanza divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; sentenza straniera di divorzio; istanza irricevibile in assenza di una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripa

24 ottobre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

34.2016.32

rg/sc

Lugano

24 ottobre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 12 ottobre 2016 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a seguito di

divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

considerato

in fatto e in diritto

che -

per sentenza 28 novembre 2014, cresciuta in giudicato il 4 dicembre 2014 a

seguito di rinuncia all’impugnazione, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato

la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ (__________)

il 22 febbraio 1981 da CV 1 e AT 1 (doc. A);

-

con l’istanza in oggetto AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, previa

delibazione di suddetta sentenza chiede che vengano divisi ai sensi degli artt.

122 CC e 22 segg. LFLP i rispettivi averi previdenziali accumulati in Svizzera

durante il matrimonio – segnatamente presso la __________ e l’istituto di

previdenza di __________ (cfr. doc. C e D) – con versamento a suo favore di un

saldo di fr. 55'516.20;

-

giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il

ricorso (rispettivamente le azioni in materia di previdenza professionale; cfr.

art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

-

in caso di divorzio, l’art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i

coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è

sopraggiunto alcun caso di previdenza, o-gni coniuge ha diritto alla metà della

prestazione d'uscita accu-mulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del

matrimonio. A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi

sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del

luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve

procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione

determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la

controversia;

- l’esecuzione

della divisione, secondo l’art. 122 CC, delle prestazioni d’uscita da parte del

giudice competente giusta l’art. 25a cpv. 1 LFLP presuppone quindi una

decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripartizione degli

averi previdenziali. La chiave di riparto è vincolante per il giudice istituito

dall’art. 25a cpv. 1 LFLP, il cui compito dal profilo materiale è limitato al-l’esecuzione

di quanto stabilito dal giudice del divorzio (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V

46);

-

in caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati

artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP deve essere ricono-sciuta la

competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di pre-videnza rispettivamente

del luogo dell’azienda presso cui l’assi-curato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen

Considerandi

Sicherheit, in: Schaffauser/ Schürer (Hrsg.), Rechtschutz

der Versicherten und der Ver-sicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizü-gigkeit

(APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische

berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione

dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del

tribunale svizzero è stata confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24

novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (cfr. anche la sentenza del tribunale

cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10, pp. 245ss);

- il tribunale competente

per la divisione ex art. 25a cpv. 1 LFLP può quindi in via pregiudiziale

(incidentale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP procedere al giudizio di

delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur)

ex art. 25 e segg. LDIP della sentenza straniera laddove essa ha per oggetto la

compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in:

Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29

cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano);

- nel

caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli

averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il

giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al

giudice svizzero – in caso di mancata intesa tra le parti sulla divisione ai

sensi dell’art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011, limita il proprio

giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione,

deve cioè stabilire la chiave di riparto rispettivamente, se del caso, un’equa

indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135

V 425 consid. 1.2; Schwander,

Anerkennung und Vollstrekung ausländischer Schei-dungsurteile, in: FamPra 2009,

p. 854; Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in: FamPra

2010, pp. 254s; Geiser/Lavanchy,

Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in: Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce:

questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Car-dinaux, op. cit., pp. 701s , n. 1607);

- l’esistenza di una decisione

del giudice del divorzio che fissi la chiave di riparto della divisione giusta

l’art. 122 CC è presupposto necessario (cfr. supra) anche per le

sentenze di divorzio pronunziate all’estero (DTF 130 III 336), ritenuto che allorquando

nella sentenza straniera il giudice ometta di fissare la chiave di ripartizione,

il tribunale delle assicurazioni (svizzero) non è abilitato a colmare tale

lacuna, la questione relativa alla compensazione delle aspettative previdenziali

dovendo se del caso essere fatta valere, previo riconoscimento del giudizio straniero,

tramite azione di completazione dinanzi al competente giudice del divorzio

svizzero giusta l’art. 64 cpv. 1 LDIP (STF 5C_173/ 2001 del 19 ottobre 2001 consid.

3; STF 9C_385/2008 del 7 luglio 2008, consid. 2.2; STF B 45/00 del 2 febbraio

2004; DTF 131 II 289 consid. 2; Walser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2006, ad art. 142 n. 11, p. 900; Stauffer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ leuenberger, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, p. 1651 n. 22; Geiser, Berufliche

Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,

1999, N. 2.27), ritenuto come sia suscettibile di completazione una sentenza di

divorzio che presenta una lacuna, ossia nella quale il giudice ha omesso – per

svista, errore o ignoranza di un fatto – di dirimere una questione su cui

avrebbe dovuto statuire d’ufficio o su richiesta di parte (cfr. I CCA

11.2001.141

del 2 ottobre 2002; sulla procedura di completazione cfr. Dolge, in: Brunner/Gasser/Schwander

(Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, Art. 284, Nr.

10ss);

-

nel caso in esame – pur avendo i due coniugi accumulato averi pensionistici

del 2° pilastro presso istituti di previdenza in Svizzera – nella sentenza del

Tribunale di __________ non è stata adottata una regolamentazione riguardante

la previdenza professionale giusta l’art. 122 CC, né risulta d’altronde che in

sede di divorzio, come per altro ammesso dall’istante stessa (cfr. istanza p.

2), siano state fatte valere al riguardo pretese da parte dei co-niugi. Non

risulta neppure che la sentenza straniera sia in seguito stata fatta oggetto di

completazione ad opera della competente autorità giudiziaria o che questa sia

nel frattempo stata adita;

-

in simili condizioni, l’esecuzione della divisione da parte del giudice di

cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP non essendo in concreto (per lo meno

attualmente) attuabile, lo scrivente Tribunale non può entrare nel merito della

richiesta attorea (né deve tantomeno procedere ex art. 29 cpv. 3 LDIP ad una

delibazione in via pregiudiziale del giudizio straniero; cfr. supra) che deve

di conseguenza essere dichiarata irricevibile;

- spetterà

a parte attrice (valutare se e dove) promuovere un’azio-ne di completazione

della sentenza italiana di divorzio in punto alla compensazione delle

aspettative previdenziali (cfr. il summenzionato art. 64 cpv. 1 LDIP

riguardante la competenza dei tribunali svizzeri);

-

la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’istanza

è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa

di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti