34.2016.33
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Caso di previdenza realizzatosi durante il matrimonio. Impossibilità della divisione con rinvio della causa al Pretore
10 maggio 2017Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.33
RG/sc
Lugano
10 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 2 novembre 2016 dalla Pretura di __________ (art. 280 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 13 aprile 2016 – passata in giudicato, per quanto attiene alla pronunzia
del divorzio (dispositivo n. 1) e alla previdenza professionale (dispositivo n.
2), il 24 maggio 2016 – il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio
celebrato da CV 1 e AT 1 il 24 marzo 1995 (cfr. I, II).
Per
quanto riguarda gli aspetti previdenziali, al citato punto 2 del dispositivo il
Pretore ha stabilito una ripartizione a metà, giusta l’art. 122 CC, dei
rispettivi averi pensionistici accumulati dalle parti durante il matrimonio
(cfr. I).
1.2 Il
31 ottobre 2016 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito rispettivamen-te di fornire le
informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
rispettive prese di posizione e dell’esito degli accertamenti esperiti dal
Tribunale (cfr. IV-XIV) si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
successivi (cfr. infra consid. 2.5).
Fatti
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Competente
territorialmente a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), atteso che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a
n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124
CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle
in vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vi-gore il
1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19
giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di
divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti
dinanzi ad una autorità canto-nale al momento dell’entrata in vigore della
modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).
2.3 In caso di divorzio le prestazioni d'uscita sono divise
conforme-mente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per l’art. 22
cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge
alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 281 cpv.
CPC); sia i coniugi che gli istituti di
previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice
impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In
as-senza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla
revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo
d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5 Dagli
atti e dalle incontestate dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di
matrimonio CV 1 – che ha quasi esclusivamente esercitato attività lavorativa a
titolo indipendente, quella svolta quale dipendente non avendo mai raggiunto il
minimo assicurabile LPP (cfr. IV, cfr. estratto conto individuale AVS sub XI) –
abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi.
Dal
fascicolo emerge invece che AT 1 è stata assicurata ai fini previdenziali
dapprima alla __________ (dove nel corso del 2008 ha dichiaratamente effettuato
un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria; cfr. VI), in seguito
al __________ (gennaio 2010-maggio 2012; cfr. VI/3-4, X), dipoi alla __________
e da ultimo, da gennaio 2014, alla AT 2 (cfr. XIV). Dal fascicolo emerge
inoltre che a seguito di un infortunio occorso nell’aprile 2014, da agosto 2015
a fine maggio 2016 la AT 2 ha (incontestatamente) riconosciuto a AT 1 il
diritto a prestazioni d’invalidità LPP per il medesimo periodo e grado riconosciuto
in ambito AI (rendita intera da agosto 2015 e ½ rendita da ottobre 2015 a fine
maggio 2016; cfr. XIV/K), con versamento tuttavia delle prestazioni
limitatamente al mese di maggio 2016 a motivo di sovraindennizzo (doc. XIV/H-M;
cfr. presa di posizione AT 2 sub XIV pp. 3ss).
Il
summenzionato art. 122 CC (cfr. supra consid. 2.3 e 2.4) dispone che se un
coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale
e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla
metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la
durata del matrimonio. L'applicazione dell'art. 122 CC presup-pone la possibilità,
dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di
previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di
previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il
ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile (STCA
34.2007.33 del 4 ottobre 2007 e ivi riferimenti giurisprudenziali e
dottrinali).
Orbene,
l’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP – e
quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC da
parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali –
presuppone il sopraggiungimento, per uno o per entrambi i coniugi, di un caso
di previdenza (rispettivamente l’impossibilità di una divisione per altri
motivi) durante il matrimonio e più precisamente la percezione di prestazioni
del secondo pilastro rispettivamente la nascita del diritto a queste ultime da
parte dell’assicurato durante il matrimonio (STF 9C_388/2009 del 10 maggio
2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, 135 V 13, 133 V 288, 130 III
297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B 107/03 del 30
marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005; RSAS 2004 p. 572)
e precisamente prima della crescita in giudicato del divorzio (momento
determinate ai fini della divisione; DTF 132 V 236; Geiser/Senti, op. cit., ad art. 22, n. 11; cfr. STFA
B107/06 del 7 maggio 2007 consid. 4.2.2), quando si consideri che in tale
contesto per ammettere l’insorgenza di un caso di previdenza basta
un’invalidità parziale (DTF 129 III 481; STFA B 107/03 del 30 marzo 2005; Walser Commentario basilese, 2a
ed., n. 5 ad art. 124).
Nel caso in
esame, al momento della crescita in giudicato del divorzio (24 maggio 2016;
cfr. supra consid. 1.1) risulta come visto essersi già realizzato un caso di
previdenza (invalidità) in ca-po alla ex moglie, alla quale è stato riconoscimento
il diritto a prestazioni d’invalidità LPP dal 1. agosto 2015 al 31 maggio 2016
con versamento, causa sovraindennizzo, dal 1. maggio 2016, ciò che rende pertanto
impossibile una divisione giusta l’art. 122 CC e 22 e segg. LFLP ad opera dello
scrivente Tribunale.
Stante quanto sopra, la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà dei rispettivi averi
previdenziali accumulati durante il matrimonio) non essendo nella specie
attuabile, la causa deve essere d’ufficio rinviata al Pretore per
ragione di competenza (DTF 136 V 225; cfr. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher
Sicht, in ZBJV 2010, p. 81; Schneider/Bruchez,
cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino
UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003, n.
401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120; STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008).
2.6 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non
si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Non
si fa luogo a divisione.
Considerandi
2.
- Gli
atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti