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Decisione

34.2016.33

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Caso di previdenza realizzatosi durante il matrimonio. Impossibilità della divisione con rinvio della causa al Pretore

10 maggio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Competente

territorialmente a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), atteso che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a

n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124

CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle

in vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vi-gore il

1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19

giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di

divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti

dinanzi ad una autorità canto-nale al momento dell’entrata in vigore della

modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).

2.3 In caso di divorzio le prestazioni d'uscita sono divise

conforme-mente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.

Per l’art. 22

cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge

alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata

degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del

matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti

al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del

divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 281 cpv.

CPC); sia i coniugi che gli istituti di

previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice

impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In

as-senza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla

revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,

233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo

d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5 Dagli

atti e dalle incontestate dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di

matrimonio CV 1 – che ha quasi esclusivamente esercitato attività lavorativa a

titolo indipendente, quella svolta quale dipendente non avendo mai raggiunto il

minimo assicurabile LPP (cfr. IV, cfr. estratto conto individuale AVS sub XI) –

abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi.

Dal

fascicolo emerge invece che AT 1 è stata assicurata ai fini previdenziali

dapprima alla __________ (dove nel corso del 2008 ha dichiaratamente effettuato

un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria; cfr. VI), in seguito

al __________ (gennaio 2010-maggio 2012; cfr. VI/3-4, X), dipoi alla __________

e da ultimo, da gennaio 2014, alla AT 2 (cfr. XIV). Dal fascicolo emerge

inoltre che a seguito di un infortunio occorso nell’aprile 2014, da agosto 2015

a fine maggio 2016 la AT 2 ha (incontestatamente) riconosciuto a AT 1 il

diritto a prestazioni d’invalidità LPP per il medesimo periodo e grado riconosciuto

in ambito AI (rendita intera da agosto 2015 e ½ rendita da ottobre 2015 a fine

maggio 2016; cfr. XIV/K), con versamento tuttavia delle prestazioni

limitatamente al mese di maggio 2016 a motivo di sovraindennizzo (doc. XIV/H-M;

cfr. presa di posizione AT 2 sub XIV pp. 3ss).

Il

summenzionato art. 122 CC (cfr. supra consid. 2.3 e 2.4) dispone che se un

coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale

e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla

metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la

durata del matrimonio. L'applicazione dell'art. 122 CC presup-pone la possibilità,

dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di

previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di

previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il

ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile (STCA

34.2007.33 del 4 ottobre 2007 e ivi riferimenti giurisprudenziali e

dottrinali).

Orbene,

l’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP – e

quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC da

parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali –

presuppone il sopraggiungimento, per uno o per entrambi i coniugi, di un caso

di previdenza (rispettivamente l’impossibilità di una divisione per altri

motivi) durante il matrimonio e più precisamente la percezione di prestazioni

del secondo pilastro rispettivamente la nascita del diritto a queste ultime da

parte dell’assicurato durante il matrimonio (STF 9C_388/2009 del 10 maggio

2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, 135 V 13, 133 V 288, 130 III

297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B 107/03 del 30

marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005; RSAS 2004 p. 572)

e precisamente prima della crescita in giudicato del divorzio (momento

determinate ai fini della divisione; DTF 132 V 236; Geiser/Senti, op. cit., ad art. 22, n. 11; cfr. STFA

B107/06 del 7 maggio 2007 consid. 4.2.2), quando si consideri che in tale

contesto per ammettere l’insorgenza di un caso di previdenza basta

un’invalidità parziale (DTF 129 III 481; STFA B 107/03 del 30 marzo 2005; Walser Commentario basilese, 2a

ed., n. 5 ad art. 124).

Nel caso in

esame, al momento della crescita in giudicato del divorzio (24 maggio 2016;

cfr. supra consid. 1.1) risulta come visto essersi già realizzato un caso di

previdenza (invalidità) in ca-po alla ex moglie, alla quale è stato riconoscimento

il diritto a prestazioni d’invalidità LPP dal 1. agosto 2015 al 31 maggio 2016

con versamento, causa sovraindennizzo, dal 1. maggio 2016, ciò che rende pertanto

impossibile una divisione giusta l’art. 122 CC e 22 e segg. LFLP ad opera dello

scrivente Tribunale.

Stante quanto sopra, la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio

in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà dei rispettivi averi

previdenziali accumulati durante il matrimonio) non essendo nella specie

attuabile, la causa deve essere d’ufficio rinviata al Pretore per

ragione di competenza (DTF 136 V 225; cfr. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher

Sicht, in ZBJV 2010, p. 81; Schneider/Bruchez,

cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino

UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003, n.

401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120; STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008).

2.6 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Non

si assegnano ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Non

si fa luogo a divisione.

Considerandi

2.

- Gli

atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti