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Decisione

34.2016.34

Ammontare della prestazione di vecchiaia, richiesta in parte sottoforma di rendita e in parte sottoforma di capitale. L'assicurato contesta tra l'altro anche la mancata comunicazione di una modifica d

30 maggio 2018Italiano98 min

Source ti.ch

Fatti

da citare più frequentemente per i fatti di riscossione anticipata per

l'acquisto dì una proprietà d'abitazione o trasferimento dell'avere in caso di

divorzio. (Queste regole ormai fanno parte della legislazione sulla previdenza

professionale; verdi art. 22c LFLP).” (….) (doc. XLV)

Ora,

innanzitutto l’istruttoria non ha permesso di comprovare l’esistenza, di fatto

sostenuta dalla fondazione convenuta, di una prassi, antecedente all’introduzione,

nel gennaio 2014, dell’art. 7.6.1, che prevedeva che le domande di versamento

della prestazione di vecchiaia in capitale venissero già trattate nelle modalità

prescritte dall’art. 7.6.1. medesimo. Tale circostanza è stata peraltro esclusa

anche dal datore di lavoro (cfr. doc. XL). Come già è stato esposto (cfr.

consid. 2.7.3), a torto la convenuta tenta di sostenere che l’introduzione

della nuova norma costituisse poco più di una precisazione formale di una

pratica de facto già utilizzata. Questo almeno per quanto riguarda il tema oggetto

della fattispecie, ossia il versamento della prestazione di vecchiaia in

capitale.

Ma

l’istruttoria non ha consentito nemmeno di provare quanto affermato

dall’attore, e cioè che in altri casi analoghi al suo la fondazione avesse

permesso di percepire la prestazione di vecchiaia nelle modalità da lui

richieste, ovvero nella forma della rendita per quanto relativo al capitale

obbligatorio e, invece, del capitale in misura della parte sovraobbligatoria.

Quanto esposto dalla convenuta - rimasto incontestato e del resto questo Tribunale

non ha motivo per ritenere non veritiero quanto addotto, sulla base anche dei

relativi documenti (cfr. doc. XLV e allegati) - ha permesso di appurare che

successivamente al 2006 solo in quattro casi di pensionamento gli assicurati

hanno chiesto di percepire la prestazione di vecchiaia sia sotto forma di

rendita che di capitale. In realtà, la convenuta ha sottolineato che l'art.

7.6.1 del regolamento entra in applicazione più frequentemente per i fatti di

riscossione anticipata per l'acquisto di una proprietà d'abitazione o di trasferimento

dell'avere in caso di divorzio.

Per

tornare ai quattro casi, il primo, come esposto dettagliatamente dalla Fondazione

nello scritto del 23 febbraio 2018 (doc. XLVI), riguarda un assicurato che a

marzo 2016, vale a dire nello stesso periodo dell’attore, aveva chiesto

un'opzione in capitale con modalità identiche a quelle dell'attore. Tuttavia,

anche in questo caso la Fondazione direttamente o tramite __________, ha

comunicato all’interessato l’impossibilità di procedere al versamento della

prestazione di vecchiaia come richiesto, inviando pure a __________ il medesimo

formulario per l'opzione in capitale che era stato inviato all’attore (allegato

1) (doc. XLVI/1). Tuttavia in seguito l’interessato aveva rinunciato alla

domanda così come era stata inizialmente formulata, decidendo di rinunciare a

percepire il capitale e optando solo per la rendita di vecchiaia (doc. XLVI/

2). Tale caso risulta quindi di rilievo per la fattispecie solo nella misura in

cui parrebbe comprovare anch’esso che la convenuta ha inteso applicare

rigorosamente il nuovo art. 7.6.1.

Per

quanto riguarda invece gli altri tre casi, in quelli concernenti gli assicurati

__________ (pensionato dal settembre 2013) e __________ (dal dicembre 2012),

essi non avevano chiesto la divisione dell'avere di vecchiaia obbligatorio da

quello sovraobbligatorio, restando in effetti la rendita finanziata dall’avere

di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio, limitandosi a postulare solo il

versamento di una parte dell’avere di vecchiaia (formato dalle eccedenze

individuali e una parte del capitale di vecchiaia; cfr. doc. XLV).

Per contro

nel caso concernente l’assicurato __________, pensionato dal giugno 2015,

effettivamente l’assicurato ha chiesto, come AT 1, di convertire in rendita il

capitale secondo la LPP, e di percepire la parte sovraobbligatoria sotto forma

di capitale. Diversamente che nel caso dell’attore, la prestazione gli è infine

stata erogata nelle modalità desiderate.

La convenuta

sostiene tuttavia che il versamento della prestazione in tali modalità è

avvenuto contravvenendo al regolamento, per errore dei dipendenti

incaricati del dossier dell'assicurato (doc. XLV).

Ora, dall’esistenza

di questo caso tuttavia l’attore non può trarre alcun diritto, non potendo

segnatamente invocare alcuna violazione della parità di trattamento.

In

effetti, questo Tribunale evidenzia che la lamentela sulla presunta

diversità di trattamento fra assicurati viene a cadere, non potendoci essere

uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione

illegale di norme giuridiche.

In

proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K

31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la

propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une

façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de

traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement

à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à

moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la

législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II

451 consid. 4a et les références)." (…)

In un’altra

pronuncia STF I 265/01 del 31 marzo 2004 la Corte federale si è espressa come

segue:

" Nach der

Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der

Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand,

dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden

ist, gibt dem Bürger und der Bürgerin grundsätzlich keinen Anspruch darauf,

ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn

lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende

Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern

Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, können der Bürger oder die

Bürgerin verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten zuteil

wird, auch ihnen gewährt werde (BGE 126 V 392 Erw. 6a, 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je

mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).“

I 265/01

A

determinate circostanze, e in particolare qualora non vengano violati altri interessi

legittimi, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch’egli

dell’illegalità. Questo può tuttavia avvenire solo ove non in un caso isolato e

neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla

legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla

legge. Qualora però un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una

determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro

conformare alla legge, il principio dell’uguaglianza di trattamento deve cedere

il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia

in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel

senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF

131 V 9 consid. 3.7 p. 20; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 122 II 446 consid. 4a

p. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

Per tornare

alla fattispecie oggetto di disamina, non si può ritenere che nel caso della convenuta

esistesse una prassi consolidata, successivamente all’introduzione dell’art.

7.6.1 (gennaio 2014), per la quale la convenuta derogasse da tale articolo del

regolamento e erogasse le prestazioni di vecchiaia così come richiesto

dall’attore (vale a dire computando la rendita soltanto sul capitale

obbligatorio). Nemmeno, sulla base di quanto dichiarato dalla Fondazione, si

può legittimamente ritenere che in futuro la stessa intenderà trattare le

eventuali richieste di pagamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di

versamento parziale in capitale senza rispettare l’articolo regolamentare. Per

contro la convenuta, nell’unico caso in cui ha attribuito la prestazione di

vecchiaia in modo non conforme al regolamento, quello concernente l’assicurato __________,

ha affermato di aver agito per errore, ammettendo l'illegittimità di quanto

effettuato.

Ne discende

che l’attore non può pretendere che la sua richiesta di versamento della

prestazione di vecchiaia venga evasa senza applicare correttamente l’art.

7.6.1, prevalendosi del fatto che in un solo caso trattato nel 2015, per

errore, la prestazione di vecchiaia sia stata riconosciuta nelle modalità da

lui auspicate.

L’attore

non può essere seguito nemmeno laddove fa valere una violazione dell’art. 53f

LPP, ragione per cui modifiche sostanziali del contratto andrebbero annunciate

6 mesi prima della loro entrata in vigore, fatto questo che avrebbe permesso a __________

di dare disdetta del contratto. A ragione la convenuta fa valere che questa

norma non concerne il rapporto tra assicurato e istituto di previdenza, ma

esclusivamente quello tra quest’ultimo e la ditta affiliata. Mentre infatti il

regolamento di previdenza disciplina il rapporto tra istituto di previdenza e

gli assicurati (diritto a prestazioni, finanziamento), il contratto di affiliazione

regola il rapporto tra il datore di lavoro e l’istituto di previdenza, ossia i

diritti e gli obblighi dei due partner contrattuali (scadenze, premi, ecc.).

Nulla dunque può l’attore dedurre da questa norma non solo poiché egli non è

parte al contratto di affiliazione, ma anche perché l’art. 7.6.1 costituisce

una modifica del regolamento, non una modifica del contratto di affiliazione. E

questo a prescindere dalla circostanza che l’istruttoria ha messo in luce le

modalità e le motivazioni che hanno portato alla disdetta del contratto

d’affiliazione tra __________ e CV 1 (cfr. consid. 2.8).

Parimenti

inammissibile è la censura dell’attore (cfr. petizione, punto 7) laddove

richiama il principio per cui secondo il Tribunale federale (DTF 136 V 313)

l’ammontare delle prestazioni regolamentari non può essere inferiore a quello a

cui avrebbe avuto diritto il beneficiario della rendita tramite le prestazioni

legali derivanti dal regime obbligatorio della previdenza professionale. Come è

già stato detto sopra, la convenuta ha illustrato come detto requisito sia nel

caso concreto ampiamente rispettato. In effetti l’assicurato al 1. dicembre

2016 disponeva di un capitale regolamentare di vecchiaia complessivo di fr. __________,

mentre quello obbligatorio ammontava a fr. __________. La rendita regolamentare

ammonterebbe a fr. __________ all’anno, a fronte di quella obbligatoria di fr. __________

(doc. V p. 12 e 16).

Infine,

sia soltanto in questa sede accennato che questo Tribunale non entra nel merito

di una eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, __________,

dell’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 331 cpv. 4 CO (cfr. consid. 2.7.1).

In

effetti, anche nell’ipotesi in cui una tale violazione dovesse essere ammessa,

essa - a differenza del diritto di essere informati ai sensi dell’art. 86b cpv.

1 LPP che può essere fatto valere in via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP

davanti a questo Tribunale (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 LPP, n. 7,

p. 72) – sarebbe da far valere in sede civile (cfr. STF 4A_300/2017 del 30

gennaio 2018, con oggetto: “contratto di lavoro; obblighi del datore di lavoro

in materia di previdenza”; con riferimento al rapporto tra LPP e CO cfr.

anche Rudolph Streiff von Kaenel, Arbeitsvertragsrecht, Praxiskommentar zu Art.

319-362 OR, Schulthess 2012; cfr. anche STCA 34.2017.31 del 5 aprile 2018

consid. 2.8).

2.10. Ne

discende che AT 1 ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, dal 1. dicembre

2016, così come indicato dalla Fondazione convenuta (cfr. da ultimo doc. LVIII),

vale a dire con versamento del capitale richiesto dall’assicurato di fr. __________

e della rendita di vecchiaia calcolata in applicazione dell’art. 7.6.1 del

Regolamento valido dal 1° gennaio 2016. Il calcolo della rendita deve quindi

avvenire non solo sull’avere di vecchiaia obbligatorio, ma deducendo

l’ammontare del capitale versato (fr. __________) proporzionalmente dal

capitale di vecchiaia complessivamente accumulato (di fr. __________). Dal

capitale restante di fr. __________ (fr. __________ obbligatorio e fr. __________

sovraobbligatorio) risulta quindi una rendita di fr. __________ annui (cfr.

doc. LVIII).

D’altra

parte, laddove, nello scritto al TCA dell’8 maggio 2018 (doc. LVII), l’attore

pretende il pagamento aggiuntivo di fr. __________ a titolo di eccedenze individuali,

riferendosi al “Certificato previdenza professionale, valevole dal 1.1.1016”,

tale richiesta non può essere accolta. In effetti, come si evince con chiarezza

dal menzionato certificato di previdenza (e del resto anche da quello valevole

dal 1. gennaio 2015, doc. 2), la prestazione d’uscita all’1. gennaio 2016, di

fr. __________, è comprensiva delle eccedenze di fr. __________ (cfr. sul doc.

3: “Prestazione d’uscita al 01.01.2016 … di cui avere eccedenze __________”;

la sottolineatura è della redattrice). Ne è comprensivo quindi anche l’“avere

di vecchiaia prevedibile al 30.11.2016” di fr. __________ indicato nel

medesimo certificato assicurativo (doc. 3). Tale circostanza appare del resto

chiara avuto riguardo alla norma regolamentare sulle “Eccedenze e modo di

attribuzione delle stesse” (art. 24.2.1 del Regolamento in vigore dal

gennaio 2016), la quale dispone in sostanza che le eccedenze vengono assegnate

sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio, disponendo che “le eccedenze,

risultanti dal contratto di assicurazione sulla vita stipulato con l’CV 1,

vengono assegnate annualmente sotto forma di versamento unico all’avere di

vecchiaia sovraobbligatorio di ogni persona assicurata”(doc. A/XIII).

Tale circostanza

è peraltro sempre apparsa pacifica nelle precedenti prese di posizione tra le

parti.

L’attore

ha inoltre segnalato, con scritto del 15 dicembre 2017 al TCA, che sino a quel

momento, malgrado fossero ormai trascorsi tredici mesi dalla nascita del diritto

alla rendita di vecchiaia, rispettivamente del diritto a riscuotere il capitale

di vecchiaia sovraobbligatorio, nessuna delle due prestazioni era ancora stata

erogata (doc. XXXVI). Confermandosi nel petitum della petizione, ha quindi ribadito

la richiesta di versamento degli interessi di mora del 5% ex art. 104 CO. Ritiene

infatti che fosse compito di CV 1 procedere con effetto dal 1. dicembre 2016

al pagamento della rendita di vecchiaia e pure del capitale della parte sovraobbligatoria

(XLVIII). A suo avviso, dal momento che “sono giunti a scadenza (1. dicembre

2016) le prestazioni assicurate tornano applicabili le norme del CO e non

quelle fissate dal CF in materia LPP” (cfr. doc. XLVIII).

Dal canto

sua la convenuta contesta tale assunto, rilevando quanto segue:

"

(…) Con scritto della convenuta del 28 ottobre 2016 abbiamo chiesto

all’attore di consegnarci un'opzione conforme al regolamento. Dopo di questo ci

è stata inoltrata la domanda dell’attore. In questa situazione e senza

un'indicazione concreta, ci era impossibile effettuare un pagamento. L'attore

mai ci ha chiesto un pagamento anticipato e provvisorio, che avremmo senz'altro

analizzato. Per la scadenza e gli interessi di mora rimandiamo agli art. 26.3.1

e 26.4.1 del regolamento. Sia le rendite sia il capitale di vecchiaia scadono 4

settimane dopo che i documenti necessari alla giustificazione della pretesa

sono stati inoltrati. Senza l’opzione valido, le prestazioni non possono

scadere. Se il Tca inaspettatamente accogliesse la domanda e pure la scadenza

delle prestazioni, come tasso d'interesse dovuto sarebbe applicabile il tasso

d'interesse fissato dal Consiglio federale per l'avere di vecchiaia.” (doc.

XLV)

Ora,

di principio il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge, in analogia con

la legislazione in materia di AVS (cfr. l’art. 21 cpv. 2 LAVS), il primo giorno

successivo a quello in cui l’assicurato ha compiuto l’età prevista per il

pensionamento. Da questo momento è subentrato l’evento assicurativo età (cfr.

Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit, n. 736). La prestazione è esigibile nel

momento in cui insorge il diritto alla prestazione di vecchiaia, di regola

dunque il primo giorno del mese successivo il raggiungimento dell’età di

pensionamento.

Le

prestazioni in capitale (nel caso ci sia l’opzione in capitale dell’avere di vecchiaia)

sono pretese regolamentari con una scadenza definita: ne consegue che con il

sopraggiungere di questo giorno l’istituto di previdenza si trova automaticamente

in mora, senza che sia necessario che la persona assicurata proceda ad

un’interpellazione ed è quindi tenuto a versare gli interessi di mora (cfr.

Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 780 e n. 1079; Stauffer,

Rechtsprechung, op. cit., all’art. 37 p. 129; Vetter-Schreiber, op. cit.,

all’art. 37 n. 11 e 12 e all’art. 11 n. 15). Per quanto riguarda invece le

rendite della previdenza professionale, secondo la giurisprudenza gli interessi

di mora sono dovuti, anche in caso di loro tardivo pagamento, solo a far tempo

dall’esecuzione forzata rispettivamente dall’introduzione della causa secondo

l’art. 105 CO per il quale il debitore (e quindi l’istituto di previdenza) deve

versare gli interessi di mora dal giorno in cui si è proceduto contro di lui in

via esecutiva o mediante domanda giudiziale (cfr. Stauffer, Berufliche

Vorsorge, op. cit., n. 1079; DTF 119 V 131).

La

dottrina si è espressa in proposito criticamente, osservando come tale prassi

risulti di fatto vantaggiosa per gli istituti di previdenza morosi. In effetti,

diversamente che nell’ambito del contratto di assicurazione privato (dove

giusta l’art. 41 LCA “Il credito derivante dal contratto di

assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le

informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa”) un mancato agire o la tardata resa di decisioni non porta automaticamente

al pagamento di alcun tasso d’interesse di mora. Inoltre gli istituti di

previdenza approfittano anche del fatto di non essere sottoposti all’applicazione

della LPGA, considerato come giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA “sempre che

l’assicurato si sia attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione

sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita

del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto”.

(cfr. in argomento Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit. n. 1079).

Per quanto

riguarda il tasso di interesse di mora, il diritto della previdenza professionale

regola le conseguenze del ritardo soltanto nel caso del tardivo versamento

della prestazione di libero passaggio (art. 2 cpv. 4 LFLP, art. 7 OFLP). Nell’evenienza

di un tardivo versamento di prestazioni regolamentari (rendita o capitale) non

esiste per contro alcuna disposizione legale. Per il Tribunale Federale, se il

regolamento dell’istituto di previdenza non contiene alcuna regola, in

applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CO, è dovuto un interesse di mora del 5%

(cfr. SVR 2012 BVG n. 44 consid. 6; Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art.

37 p. 129). Considerato come si tratti di una norma dispositiva, gli statuti o

il regolamento possono tuttavia prevedere un tasso più basso (cfr. DTF 119 V

131, 117 V 349).

Nella

fattispecie, la convenuta richiama il tenore del proprio Regolamento che prevede

quanto segue:

"

26 Versamento delle prestazioni

(….)

26.3 Scadenza

26.3.1

La prima rendita, come pure ogni altro

versamento subordinato alla presentazione di ulteriori documenti, è pagabile

quattro settimane dopo che i documenti necessari alla giustificazione della

pretesa sono stati inoltrati.

26.3.2

Sono riservate le disposizioni sulla

promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza

professionale (cifra 25).

26.4 Tasso d'interesse

26.4.1

Dopo 30 giorni dalla ricezione dei dati

occorrenti fino al trasferimento delle prestazioni d'uscita esigibili, la

Fondazione accredita il tasso d'interesse di mora fissato dal Consiglio

federale. Alle rimanenti prestazioni esigibili è applicabile il tasso

d'interesse fissato dal Consiglio federale per l'avere di vecchiaia.”

Nella

fattispecie, alla luce dei principi suenunciati, a mente di questo Tribunale la

prestazione di vecchiaia (rendita e capitale) a favore dell’attore è divenuta

esigibile a far tempo dal 1° dicembre 2016, allorquando egli ha raggiunto l’età

di pensionamento. Da questo momento, che coincide con l’introduzione della petizione

oggetto della presente procedura, decorrono quindi gli interessi di mora.

A questo

momento del resto la convenuta disponeva di tutti i dati necessari al versamento

delle prestazioni. In effetti, l’assicurato ha formulato la sua richiesta,

intesa a percepire sia una rendita di vecchiaia che un capitale, per la prima

volta con la lettera raccomandata del 3 marzo 2016 (doc. A/VI). In seguito ai

dianzi evocati contatti avuti successivamente con la convenuta (cfr. consid.

2.2. e 2.7.2), l’assicurato ha confermato formalmente la sua richiesta

nuovamente con lettera 16 settembre 2016 alla convenuta, indicando pure il

conto corrente postale su quale provvedere al versamento e allegando pure la

dichiarazione di assenso della moglie (munita di formale autenticazione

notarile; doc. A/IX).

Del resto,

anche volendo considerare quanto prescritto dall’art. 26.3.1 del Regolamento,

non è possibile concludere che, non avendo l’assicurato presentato - per i noti

motivi - il formulario “opzione di capitale” inviatogli dalla convenuta (doc.

A/VIII), la scadenza delle prestazioni sia stata dilazionata nel tempo. In effetti,

per quanto riguarda il versamento della rendita alla convenuta null’altro occorreva

se non il conto sul quale procedere al versamento. E per quanto riguarda il

capitale, oltre a tale indicazione serviva unicamente, in applicazione del già

dianzi menzionato art. 10.3 (Capitale di vecchiaia) del Regolamento (cfr. consid.

Considerandi

2.

), “una relativa richiesta scritta prima dell'inizio del versamento della

rendita di vecchiaia” e il “consenso scritto del coniuge (per le persone

aventi diritto coniugate) o del partner convivente registrato (in caso di

unione domestica registrata)”. Entrambi i requisiti sono stati ossequiati

dall’attore, ragione per cui la sua richiesta di capitale è da ritenere

validamente e tempestivamente formulata al più tardi con lo scritto del 16

settembre 2016. Sia ricordato che del resto il medesimo art. 10.3 prevede

l’estinzione della domanda di capitale unicamente nel caso in cui “la

Fondazione non è in possesso di tale consenso scritto del coniuge risp. del

partner convivente registrato prima dell'inizio del versamento della rendita di

vecchiaia” (cfr. consid. 2.4).

A torto

pertanto la fondazione convenuta vorrebbe, cadendo peraltro in un eccesso di

formalismo, far dipendere la scadenza delle prestazioni di vecchiaia dal

mancato invio del formulario “opzione di capitale” che aveva sottoposto,

invano, per compilazione all’attore. Aperto il tema di sapere se un istituto di

previdenza possa far dipendere l’esigibilità di prestazioni di vecchiaia dalla

presentazione di documenti, e, quindi, da requisiti meramente formali (cfr.

l’art. 37 cpv. 4 lett. b LPP; cfr. al consid. 2.6; cfr. Riemer/Riemer-Kafka,

op. cit., § 7 n. 11 che sottolinea che, almeno per quanto riguarda le

prestazioni obbligatorie, il Regolamento non può introdurre ulteriori presupposti

formali), nel caso particolare tale pretesa appare inammissibile considerato come

un simile requisito di forma non viene nemmeno previsto dal Regolamento

applicabile. Abbondanzialmente, l’allegazione appare ulteriormente pretestuosa

ove si consideri che l’istruttoria ha permesso di stabilire che nel caso di un

altro assicurato nell’ottobre 2014 la Fondazione ha confermato di tener buona

una richiesta di riscuotere il capitale di vecchiaia formulata dall’interessato

con una semplice lettera anziché col - già in vigore a quell’epoca - modulo “opzione

di capitale” (cfr. doc. XXXVI/B2, XXXIV/1 e 3).

La

convenuta non può contestare di essere caduta in mora con effetto dal 1. dicembre

2016.

nemmeno sostenendo di essere stata impossibilitata a pagare, vista la

vertenza venuta in essere con l’attore, al quale, a suo dire, sarebbe spettato

di chiedere un pagamento, almeno parziale, delle prestazioni in attesa di chiarire

la situazione. Nel suo ruolo d’istituto di previdenza, al quale incombe il

dovere di dar seguito nel migliore dei modi ai compiti che la legge le affida,

ovverossia nell’ambito dell’applicazione della previdenza professionale, la

convenuta avrebbe dovuto, senza dubbio successivamente all’invio dello scritto

28.

ottobre 2016 (con il quale la Fondazione ha invitato nuovamente l’attore a

compilare e inoltrare, entro il 15 novembre 2016, il formulario apposito per

l’opzione in capitale, doc. A/XV) e alla mancata reazione da parte

dell’assicurato, attivarsi per assicurare almeno un pagamento parziale delle

prestazioni (sul conto corrente indicato dall’interessato) o almeno formulare

una proposta in tal senso, con riserva di poi procedere alle dovute correzioni

e compensazioni sula base della sentenza di questo Tribunale.

Pe quanto

riguarda il tasso di interesse applicabile, la Fondazione ha fatto uso della

facoltà, riconosciuta dalla giurisprudenza ricordata sopra, di inserire nel

proprio Regolamento un norma in materia di interessi. L’art. 26.4.1, che si

riferisce inequivocabilmente al caso in cui la Fondazione si trovi in mora con

il versamento delle prestazioni, stabilisce l’applicabilità del “tasso

d’interesse fissato dal Consiglio Federale per l’avere di vecchiaia”. Il

riferimento è quindi all’art. 15 LPP e art. 12 OPP2 che fissa il saggio minimo

d’interesse da corrispondere sull’avere di vecchiaia.

Sulle prestazioni

dovute all’attore saranno quindi da accreditare, a far tempo dal 1. dicembre

2016, momento in cui l’attore ha promosso la presente causa, interessi di mora

al tasso dello 1.25% per il 2016 e del 1% per il periodo successivo al 1. gennaio

2017.

Qualora naturalmente i tassi applicati dalla Fondazione convenuta fossero

maggiori (come sembrerebbe di intendere dal prospetto di calcolo allestito in

data 4 maggio 2018, doc. LVIII/1), saranno dovuti questi ultimi.

Sulle

singole rendite mensili gli interessi saranno dovuti a far tempo dalla scadenza

di ciascuna di esse.

2.11

Visto

l'esito della procedura AT 1 risulta vittorioso in causa solo per quanto riguarda

il diritto a percepire interessi di mora sulla prestazione di vecchiaia che gli

è dovuta dal 1. dicembre 2016. Per il resto, la petizione deve essere respinta.

Per

quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,

si osserva che secondo gli art. 73 cpv. 2 LPP e art. 20 cpv. 1 LPTCA la procedura

è di principio gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV

1 è tenuta a versare a AT 1 una rendita di vecchiaia di fr. __________ annui dal

1. dicembre 2016 e un capitale unico di vecchiaia di fr. __________, oltre ad

interessi, su entrambe le prestazioni, del 1.25% in relazione al mese di dicembre

2016 e in seguito dell’1% conformemente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti