34.2016.36
Conguaglio della previdenza professionale nell'ambito del divorzio. Divorzio estero. Delibazione da parte del Pretore
14 aprile 2017Italiano10 min
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Incarto
n.
34.2016.36
rg/sc
Lugano
14 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo
nella causa rimessagli il 13/14 dicembre 2016 dalla Pretura di __________ e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
decisione 23 novembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
riconosciuto e dichiarato l’esecutività del settlement agreement del 22
maggio 2016 sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritto da CV 1 (“Prima
Parte”) e AT 1 (“Seconda Parte”) – unitisi in matrimonio il 2
aprile 2004 – e omologato dal Tribunale di __________ (__________).
Per quanto
concerne gli aspetti previdenziali, al punto 3.10 del suddetto accordo è stato
stabilito che “La Prima Parte dovrà pagare la metà dei crediti pensionistici
della Cassa Pensione accumulati al 31.12.2015”.
In data 13/14 dicembre 2016 la Pretura di __________ ha quindi
trasmesso per competenza decisionale allo scrivente Tribunale la decisione del
23 novembre 2016 e l’intera relativa documentazione.
1.2 Il TCA ha quindi
chiesto agli ex coniugi di determinarsi in merito alla divisione. Ha pure
chiesto a CV 1 di fornire i nominativi degli istituti di previdenza ai quali è
stato assicurato in Svizzera durante il matrimonio, rispettivamente i
nominativi degli istituti di libero passaggio o enti assicurativi presso cui
deteneva o detiene averi previdenziali del 2° pilastro (conti o polizze di
libero passaggio), indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento
dell’abitazione primaria o versamenti in contanti del proprio capitale
previdenziale. AT 1 è invece stata invitata a trasmettere la documentazione
comprovante l'avvenuta apertura (o l'esistenza) di un conto o polizza di libero
passaggio sul quale dovrà essere versato quanto di sua spettanza.
Il TCA ha quindi interpellato l’istituto di libero
passaggio dell’ex marito chiedendogli di fornire i dati e le informazioni
necessarie ai fini del riparto.
Delle prese di posizione degli ex coniugi
e dell’istituto di libero passaggio interessato si dirà per quanto occorra nel
prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC,
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle valide
sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio
2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti
dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della
modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).
In casu
la procedura di divorzio si è conclusa con la sottoscrizione dello settlement
agreement del 22 maggio 2016 con consecutiva
emissione del certificato di divorzio (doc. H) e iscrizione dello stesso nel
registro dello stato civile in data 28 luglio 2016 (doc. E). La nuova normativa
entrata in vigore il 1. gennaio 2017 non trova pertanto applicazione nel caso
concreto.
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Il
giudice di cui all’art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa da
quest’ultimo è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337,
130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli
sia stata deferita la controversia. Sia i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa
sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di
anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr.
1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19
giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore
dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento
determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di
divorzio (art. 122 nuovo CC).
Non può pertanto essere condiviso l’assunto di CV
2, secondo cui per la divisione che ci occupa è determinante la prestazione disponibile
al momento del promovimento della procedura di divorzio (cfr. IX). In ogni
caso, nell’accordo omologato dal giudice del divorzio, per la divisione degli
averi previdenziali le parti – in conformità alla surriferita giurisprudenza –
hanno legittimamente pattuito la data del 31 dicembre 2015.
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5 Dalla (incontestata)
documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (2
aprile 2004) CV 1 disponeva di una
prestazione d’uscita di CHF 37'663.10 presso la __________ dove è stato assicurato
da agosto 2001 a luglio 2013 (cfr. II/1, IV/2).
Il 31 dicembre 2015, data decisiva
per la divisione (cfr. supra consid. 1.1 e 2.3), egli disponeva di un avere
previdenziale di CHF 252'627.20 presso CV 2 (conto n. __________; cfr. IV/1) dove nel settembre 2013 è stata trasferita la prestazione
d’uscita di CHF 249'934.40 accumulata presso il citato istituto previdenziale
(cfr. IV/1). Dal fascicolo risulta pure che nel novembre 2009 egli ha
effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF
120'000.-- e che tale somma è tuttavia stata rimborsata il 30 aprile 2013 ed è
quindi stata considerata nel calcolo della prestazione presente al 31 dicembre
2015 (cfr. IV/2).
Dall’inserto
emerge altresì che CV 1 dispone di un capitale di CHF 38'194.-- (valuta 1.
gennaio 2017) sulla polizza __________ presso __________ (cfr. II/2-3).
Trattandosi di un avere del 3 pilastro A, esso non è suscettibile di essere
diviso nella presente sede (cfr. supra consid. 2.4).
Ne consegue che, stante un capitale di CHF 252'627.20 al momento del divorzio ed essendo
da ritenere che nell’omologata convenzione di divorzio gli ex coniugi __________
– come confermato da entrambi nelle more della presente procedura (cfr. IV) –
abbiano concordato di dividere a metà l’avere previdenziale presente il 31
dicembre 2015 e “non solo quanto accumulato in corso di matrimonio”, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita in sede civile, a favore di AT 1 spetta un
importo di CHF 126'313.60 (252'627.20 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 126'313.60, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo
dal 31 dicembre 2015 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003,
B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita da parte di CV 2 e a favore di AT
1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________
(cfr. IV/3).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a CHF 252'627.20.
2.- E'
fatto ordine a CV 2 di versare a debito del conto n. __________ intestato a CV
1 e a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio ad essa
intestato presso la __________, la somma di CHF 126'313.60 oltre
Fatti
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2015.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni