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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2017Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

assemblaggi, pulizia di elementi, controllo prodotti eccetera), considerando la

funzione delle estremità superiori intatte, dal profilo ortopedico, il nostro

consulente considera, nel caso più favorevole, una capacità lavorativa del

75-80%. Attualmente la situazione appare assai difficile e poco trasparente. Vi

è un margine di miglioramento per la situazione più strettamente ortopedica per

la postura e il quadro deambulatorio. Altre patologie, invece, potrebbero

rendere più oscura la prognosi. Dal lato ortopedico, il comportamento dell'A.

non è completamente spiegabile. A fare stato dal 14.03.2006, dal profilo ortopedico

vi è un'inabilità lavorativa al 70% in qualità di manovale e del 20-25% in

attività adatte, per la persistenza di un retropiede ds. rigido e dolente, con

incidenza sul rendimento. (…)” (XXIII/1, pagg. 183-185).

Per

la patologia neurologica: “(…) Per rapporto alle diagnosi neurologiche

constatate, il nostro consulente afferma come sia difficile attribuire alla

neuropatia del nervo surale ds. tutti i disturbi accusati dall'A. all'arto

inferiore ds.; sembra possibile anche una sovrapposizione funzionale ed

eventualmente una persistente problematica ortopedica, che lascia da valutare

alle rispettive consulenze. In tal senso, dal punto di vista strettamente

neurologico, per la neuropatia del nervo surale ds. è giustificata

un'incapacità lavorativa del 30% per lavori di qualsiasi tipo, che richiedano

attività in piedi o l'utilizzo del piede ds.. Per altre professioni, da

effettuare principalmente in posizione seduta, e senza dover sforzare con il

piede ds., non vi è incapacità lavorativa dal lato neurologico. (…)”

(XXIII/1, pag. 185).

• Nell’annotazione

del 22 marzo 2010 (XXIII/1, pagg. 302-303) –

avuto riguardo al rapporto 16 febbraio 2010 (XXIII/1, pagg. 290-291) nel quale

il dr. __________ concludeva: “(…) stato dopo due interventi al piede dx con

dolori residuali invalidanti che non permettono al paziente di camminare

correttamente. Sindrome lombovertebrale in seguito a questo scompenso statico

notevole indotto dalla problematica del piede. Eventualmente claudicatio

spinale non valutabile in quanto il paziente non riesce comunque a deambulare.

A mio modo di vedere la problematica lombare dipende prevalentemente dalla

patologia del piede ragion per cui un procedere chirurgico a livello lombare,

quindi decompressione del canale spinale in L4/5, non potrà avere un effetto

positivo ma piuttosto peggiorerà la situazione. Per questa ragione sono

dell’opinione che un intervento non entra al momento in considerazione.

Eventualmente si potrà procedere ad un’infiltrazione delle faccette L4/5. In

considerazione della situazione globale del paziente penso che una ripresa

lavorativa sia praticamente da escludere. C’è quindi un’invalidità lavorativa

definitiva importante. (...)” (XXIII/1, pag. 291) – il medico SMR dr. __________ si è così

espresso: “(…) Per quanto concerne una eventuale problematica lombare faccio

presente che né in occasione della valutazione presso il centro svizzero per

paraplegici né in occasione della perizia SAM ha potuto essere oggettivata una

limitazione funzionale a livello del rachide dorsale (“letztendlich ist soweit

beurteilbar keine Bewegungseinschränkung der Wirbelsäule nachweisbar”). La

sintomatologia algica lombosacrale già presente nel 2008 era stata messa in

relazione con la problematica del piede (postura, sbilancio muscolare, vedi

rapporto del 8.9.2008). (…)” (XXIII/1, pag. 303).

• Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto del 23 luglio 2009 (XXIII/1, pagg.

242-244), ha concluso che “(…) la perizia del SAM indica che la ridotta CL

anche in attività adeguata è dovuta dal profilo medico di vista ortopedico,

persistendo un retropiede ds rigido e dolente. La psicopatologia, con tendenza

all’esagerazione della sintomatologia algica, determina un’IL del 10% che si

integra nella precedente funzione organica limitata. Prognosi stazionaria. (…)”

(XXIII/1, pag. 244).

• Questo

Tribunale, nella succitata STCA del 1. settembre 2010 (cfr. consid. 1.2 e

XXIII/1, pagg. 339-375) ha confermato la perizia pluridisciplinare del SAM del

18 giugno 2009 concludendo che “(…) rispecchiando la perizia del SAM i

criteri di affidabilità e completezza (cfr. consid. 2.6), alla stessa può

essere fatto riferimento. (…)” (XXIII/I, pag. 362). In particolare il TCA

ha rilevato che “(…) per quanto concerne l’aspetto neurologico, nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame

specialistico, grazie al consulto del dr. __________, dal quale è emerso che

egli, dal profilo strettamente neurologico, presenta una incapacità lavorativa

del 30% in qualsiasi professione a causa della neuropatia al nervo surale

destro (doc. 67-47). Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da tale

valutazione peritale. L’assicurato si è infatti limitato a contestare le conclusioni

dello specialista in neurologia, producendo un referto del 16 febbraio 2010 del

dr. __________, il quale ha constatato la presenza di una sindrome

lombovertebrale indotta prevalentemente dalla patologia al piede e di

un’artrosi delle faccette articolari L2/3 e L4/5, oltre ad un prolasso discale

L4/5, concludendo che, a suo parere, “una ripresa lavorativa sia praticamente

da escludere” (doc. B2). Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22 marzo 2010,

il dr. __________ del SMR ha osservato che “né in occasione della valutazione

presso il Centro __________, né in occasione della perizia SAM ha potuto essere

oggettivata una limitazione funzionale a livello del rachide dorsale”,

aggiungendo che “la sintomatologia algica lombosacrale già presente nel 2008

era stata messa in relazione con la problematica del piede (postura, sbilancio

muscolare, vedi rapporto dell’8 settembre 2008)” (doc. XII/bis). Il TCA non può

che condividere tali considerazioni del medico del SMR. Quanto poi alle

critiche espresse dalla rappresentante dell’assicurato a proposito della

mancata presa in considerazione, da parte del perito, degli esiti di tre

risonanze magnetiche svolte il 25 settembre 2008 (cfr. doc. XIV + C1), questa

Corte constata che l’amministrazione ha provveduto a sottoporre gli stessi al

vaglio del SAM e, in particolare, del dr. __________. Nella sua presa di

posizione del 27 aprile 2010, il dr. __________, dopo avere descritto le

risultanze dei referti in oggetto, ha espressamente confermato, fornendone le

ragioni, la correttezza della propria valutazione specialistica, indicando che

“non vedo dei cambiamenti rispetto alla mia valutazione già espressa nel mio

rapporto del 13 marzo 2009” (doc. XXII/2). Le conclusioni dello specialista in

neurologia sono poi state fatte proprie anche dalla dr.ssa __________ del SAM

(doc. XXII/1). (…)” (XXIII/1, pagg. 361-362).

2.8.2. Nell’ambito della nuova

domanda di prestazioni dell’aprile 2011 e dopo la STCA di rinvio del 6 giugno

2013 (cfr. consid. 1.2 e XXIII/1, pagg. 380-381 e 395-403):

• Il

dr. __________, nella perizia neurologica del 30 aprile 2012 (XXIII/1, pagg.

439-443) – posta la diagnosi di “(…)-

ipestesia nel territorio del ramo cutaneo laterale del piede destro, (ramo

distale del nervo surale destro) dopo intervento locale ortopedico - disturbo

della sensibilità, piuttosto funzionali di tutto il membro inferiore destro -

lombalgie su alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale,

discopatia L4-L5, senza segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari al

membro inferiore destro - importante sovraccarico psicogeno con tendenza alla

somatizzazione (…)” (XXIII/1, pag. 442) –

ha, tra l’altro, rilevato che “(…) la situazione attualmente si è ormai

cronicizzata, l'Assicurato cammina ormai da anni con due stampelle,

appoggiandosi sul piede sinistro, con sicuramente alterazioni statiche a livello

del bacino e del rachide lombosacrale, che possono spiegare le lombalgie. Dal

punto di vista clinico la situazione non si è per niente modificata rispetto

alla perizia del SAM del 2009, nessun fattore aggiuntivo, non è escluso che

all'inizio l'Assicurato abbia avuto un algodistrofia, secondaria all'infezione

del piede, attualmente non si riscontrano segni di disturbi neurovegetativi

(nessuna alterazione della cute, delle unghie, della sudorazione). L'Assicurato

sembra attualmente talmente cronicizzato, con l'uso di due stampelle, malgrado

l'assenza di disturbi che lo motivino, sicuramente favorito dal sovraccarico

psicogeno. […] Vedo con difficoltà come attualmente l'Assicurato possa

riprendere la sua attività di operaio asfaltatore, in un'attività più leggera,

dove non debba rimanere a lungo in piedi potrebbe sicuramente lavorare in

misura totale, facendo astrazione dal sovraccarico psicogeno. Nella sua professione

di operaio asfaltatore tuttavia, in considerazione del danno subito, con

limitazione alla marcia, si potrebbe considerare un'incapacità del 30%. Il

tutto è da ricondurre all'intervento al piede, con consecutiva infezione

secondaria. (…)” (XXIII/1, pag. 443).

• Il

dr. __________, nei rapporti del 10 e del 23 maggio 2012 (XXIII/1, pagg.

446-447 e XXIII/1, pagg. 448-457) ha attestato che “(…) conosco il paziente

dal 2010 per una sintomatologia lombovertebrale dovuta in gran parte al fatto

che il paziente è sofferente di un importante algodistrofia alla gamba dx dopo

diversi interventi al piede. Lamenta dolori lombari in presenza di incipienti

discopatie da L3/4 a L5/S1 con una protusione discale mediale che provoca un

restringimento medio grave del canale spinale. (…)” (XXIII/1, pag. 446) e che

lo svolgimento dell’attività abituale non è possibile essendo l’incapacità

lavorativa del “(…) 100%, impossibilità di camminare senza canne. Non può

restare seduto a lungo. (…)” (XXIII/1, pag. 452).

• Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 10 ottobre 2012

(XXIII/1, pagg. 512-513), ha attestato che “(…) attualmente il quadro

clinico è sostanzialmente invariato, ci troviamo di fronte alla problematica

del piede destro che presenta uno stato dopo plurimi interventi per coalizione

tarsale con infetto in sede peri e post-operatoria e la nota problematica

lombare è in via di lento ma graduale peggioramento. Per quanto concerne il

piede ho richiesto una risonanza magnetica, di cui ti allego copia del referto,

che non ha mostrato segni di edema o algodistrofia ma importanti esiti

degenerativi a livello delle ossa tarsali. Una nuova scintigrafia eseguita in

data 03.09.2012, di cui ti allego copia del referto, ha escluso fenomeni

algodistrofici o para infettivi a livello del piede. Ragione per la quale, a

mio avviso, la problematica maggiore attualmente è di tipo neuro ortopedico

centrata a livello delle patologie discali, di anche recente apparizione, e al

canale lombare stretto. (…)” (XXIII/1, pag. 512).

• Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 1. marzo

2013 (XXIII/1, pagg. 538-539), ha evidenziato che “(…) paragonato con la

valutazione dei due colleghi di quattro anni fa [ndr.: si riferisce al

consulto del dr. __________ del 5 maggio 2009 sub XXIII/1 pagg. 200-204 e al

rapporto del dr. __________ del 4 agosto 2011 sub XXIII/1, pagg. 424-425],

posso affermare che lo stato di salute del Sig. AT 1 è molto peggiorato. Si è

aggiunta una sintomatologia ossessiva-compulsiva importante e l’emotività non è

più modulabile secondo il tema trattato, ma è fissato al polo negativo durante

tutti i colloqui avvenuti presso il sottoscritto. […] Dalla presa a carico a

dicembre 2012 non c’è stato ne peggioramento e neppure un miglioramento della

situazione. Nel suo stato psico-fisico, il Signor AT 1, è sicuramente da

considerare al 100% inabile a lavoro in qualsiasi attività. (…)” (XXIII/1,

pag. 539).

• Questo

Tribunale, nella succitata STCA di rinvio del 6 giugno 2013 (cfr. consid. 1.2 e

XXIII/1, pagg. 553-570), ha ritenuto necessario l’esperimento di ulteriori

accertamenti medici adducendo, in particolare, che “(…) la necessità di un

approfondimento a livello ortopedico è stata poi ribadita nel referto del 10

ottobre 2012, nel quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

ha confermato che la “nota problematica lombare è in via di lento ma graduale

peggioramento”, aggiungendo che “a mio avviso, la problematica maggiore

attualmente è di tipo neuro-ortopedico centrata a livello delle patologie

discali, di anche recente apparizione e al canale lombare stretto”, ritenendo

importante “chiedere un nuovo consulto presso un ortopedico specializzato in

chirurgia lombare” (doc. 150-32). […] Innanzitutto […] nel caso di specie, il

TCA non può considerare esaustiva la “sola” valutazione peritale neurologica

del dr. __________, posto che, come ricordato in precedenza, lo stesso dr. __________

non si è espresso riguardo alla situazione somatica complessiva

dell’interessato, ma ha specificatamente indicato che “non mi pronuncio dal

punto di vista ortopedico per quel che concerne il piede destro, che

l’assicurato non appoggia minimamente” (doc. 134-5). […] Il rinvio degli atti

all’amministrazione si giustifica, inoltre, anche per gli aspetti psichici. Contrariamente

a quanto preteso dall’amministrazione […] il TCA ritiene che non sia possibile,

senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente

tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, il peggioramento si sia

effettivamente verificato nel mese di agosto 2012. (…)” (XXIII/1,

pagg.565-566).

• Dalla

perizia pluridisciplinare del SAM del 6 giugno 2014 (XXIII/1, pagg. 199-330),

risulta che i periti – fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e

ortopedica (dr. __________) – hanno posto le seguenti diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa “(…) Grave sindrome ossessiva compulsiva

(ICD-10, F42.1), prevalenti azioni compulsive (rituali ossessivi). Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F45.4). Disturbo della personalità

misto (ICD-10, F61.0) dipendente, passivo-aggressivo, borderline. Sindrome

lombovertebrale-lombosciatalgica cronica con: - stenosi del canale spinale a

livello L4-L5 su discopatia; - turbe degenerative (artrosi delle faccette

articolari L3-L4, L4-L5 ed L5-S1). Dolori cronici meso e retro piede ds. nel

contesto di una sinostosi tarsale congenita scompensata su trauma distorsivo

nell'estate 2005 con: - stato dopo osteotomia con resezione calcagno-navicolare

il 14.3.2006; - stato dopo débridement, biopsie, lavaggio per un'infezione su

S. aureus il 10.5.2006; - probabile lesione di rami cutanei lateralmente sul

territorio del nervo surale (e/o peroneo superficiale distale). (…)”

(XXIII/1, pagg. 223-224).

Quanto

alla valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa i

periti hanno concluso che “(…) l'attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale delI'A. nell'attività lucrativa da ultimo svolta di

operaio manovale, va considerata nella misura dello 0% e pertanto non più

esigibile. (…)” (XXIII/1, pag. 232) e, circa le conseguenze sulla capacità

lavorativa, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) Le conseguenze

sulla capacità di lavoro dell'A. nell'attività lucrativa da ultimo esercitata

in qualità di manovale e/o operaio non qualificato, si manifestano nell'ambito

delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale

nonché ortopedico. Dal punto di vista strettamente neurologico attualmente non

possiamo constatare sostanziali limitazioni valetudinarie. Sul piano

psichiatrico l'importante limitazione della capacità di lavoro dell'A.

evidenziata ora dal nostro consulente (capacità lavorativa 20% in qualsiasi attività

lucrativa) si giustifica sia in considerazione della sintomatologia algica, sia

del comportamento ritualistico accompagnato da un pensiero invaso di idee a

sfondo ossessivo che lo rendono lento, con una minore resistenza e continuità,

con una minore caricabilità davanti ad ogni compito lavorativo che deve

affrontare. Sul piano ortopedico, malgrado l'assenza di recenti accertamenti

radiologici e neuroradiologici così come delle finora non effettuate procedure

infiltrative a scopo probatorio e terapeutico a livello del piede ds. e della

colonna lombovertebrale, i reperti clinici e radiologici a disposizione del

nostro consulente portano a considerare il mansionario richiesto all'A. quale

operaio manovale così come in altri lavori di forza, non più esigibile con un

grado di capacità lavorativa nullo. Alla luce di quanto discusso sopra possiamo

affermare che l'attività lucrativa da ultimo esercitata dall'A. quale manovale,

operaio non qualificato in lavori di forza, non è più praticabile né esigibile.

A riguardo della determinazione temporale della capacità lavorativa dell'A.

nell'attività lucrativa di manovale, operaio non qualificato in lavori di

forza, possiamo dapprima ribadire che a decorrere dal 14.3.2006 la capacità

lavorativa va ritenuta nella misura del 30% come descritto in occasione della

perizia SAM del 2009. Da allora lo stato di salute rispettivamente la capacità

lavorativa dell'A. è andata peggiorando dapprima sul piano ortopedico a

decorrere da marzo 2011 come constatato dal Dr. med. __________ nel suo rapporto

medico all'ortopedico curante Dr. med. __________ (atto del 18.3.2011). In

effetti, oltre alla patologia ortopedica a livello del piede ds. si è aggiunta

quella a livello della colonna lombovertebrale e pertanto, alla luce

dell'attuale valutazione ortopedica, la capacità lavorativa dell'A. va

considerata nulla a decorrere da marzo 2011. Sul piano psichiatrico invece il

peggioramento dello stato di salute dell'A. va considerato a decorrere da

dicembre 2012 quando, per l'aggravamento della sintomatologia ossessiva l'A. è

stato affidato alle cure psichiatriche del Dr. med. __________. Da allora lo

stato di salute rispettivamente lo stato valetudinario e la capacità di lavoro

dell'A. non hanno presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti e la prognosi

valetudinaria dal lato psichiatrico, a medio-lungo termine risulta riservata. (…)”

(XXIII/1, pagg. 232-233).

In

particolare il dr. __________, nel consulto dell’11 aprile (XXIII/1, pagg.

238-246), ha espresso la seguente valutazione: “(…) L'assicurato presenta

una Sindrome ossessiva compulsiva (ICD 10 F 42.1) grave che sarebbe insorta nel

2010 che si è aggravata nettamente da quando egli abita da solo. Si tratta di

una forma grave di alterazione del comportamento e dell'ideazione. Egli perde lunghe

ore della giornata a mettere in atto dei rituali di verifica e di controllo,

alimentati da pensieri ossessivi, che attenuano lievemente un'ansia

endopsichica di base. Tale sintomatologia rappresenta per il soggetto una

difesa davanti ad una maggiore frammentazione dell' io. Alla luce dei risultati

del test di Rorschach, in cui si evidenzia una fragilità di strutturazione

della personalità di tipo borderline secondo Kernberg, si potrebbe ipotizzare

che la sintomatologia ossessiva ha una funzione di guadagno primario della

malattia e pertanto assume il valore di malattia invalidante. Per quanto

riguarda la sintomatologia algica somatoforme ritengo che essa adempie i

criteri di Förster in quanto si tratta di una sintomatologia cronica e

resistente ai trattamenti classici ortopedici e reumatologici. Segue un decorso

Considerandi

autonomo e incide sulla vita sociale del soggetto. Inoltre si instaura

nell'ambito di una comorbidità psichica aggravata rispetto alla mia precedente

valutazione. Il quadro algico si sarebbe aggravato rispetto alla valutazione

precedente in quanto si è esteso a tutto l'emicorpo destro e a tutto il

rachide. Tale aggravamento si sarebbe presentato nel corso del 2012. (…)”

(XXIII/1, pagg. 242-243).

Dal

canto suo il dr. __________, nel consulto del 18 febbraio 2014 (XXIII/1, pagg.

252-257), ha rilevato che “(…) nel complesso l'assicurato è orientato e

collaborante. Ricorda e descrive gli avvenimenti con precisione; desidera

trovare una situazione adatta dal punto di vista professionale e una soluzione

ai dolori. Dal 2006 l'evoluzione dal punto di vista clinico e sintomatologico è

marcata da forti dolori al piede destro. Questi dolori portano l'assicurato a

scaricare tutto l'arto inferiore destro da più di 7 anni. Dal 2010 ha

sviluppato delle lombo-sciatalgie ed i sintomi correlano con la risonanza

magnetica della colonna lombare del 10.04.2013. Il quadro lombosciatalgico è

conosciuto dal 2010 con una proposta nel maggio 2012 di un'infiltrazione sotto

TAC che è stata rifiutata dal paziente per paura di complicazioni. L'esame obiettivo

del 17.02.2014 non è compatibile con i dati anamnestici (un risparmio del

retro-piede dal 2006 con appoggio unicamente dell'avampiede produce delle

ipercheratosi plantari alle teste metatarsali e un accorciamento della catena

posteriore e queste non erano riscontrabili); inoltre le indagini radiologiche

effettuate finora mostrano una risoluzione dell'infezione (risonanza magnetica

del 3.08.2012 e scintigrafia ossea trifasica effettuata il 24.02.2010). (…)”

(XXIII/1, pagg. 256-257).

2.9

Come accennato (cfr. consid.

2.

), secondo la giurisprudenza federale, affinché un istituto di previdenza

sia tenuto a versare una prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro che

la motiva deve essersi manifestata in misura rilevante (almeno del 20%) ancora

durante l’affiliazione presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra

detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Questo Tribunale, per i

motivi che seguono, tutto ben considerato e viste le risultanze mediche sopra

riportate (cfr. consid. 2.8), ritiene che nel caso concreto non sia dato lo

stretto nesso materiale tra le patologie che hanno portato l’Ufficio AI a

riconoscere il diritto a prestazioni con decisioni del 30 settembre 2014 e il

danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa dell’attore presente

al momento in cui egli era assicurato presso la Cassa (ovvero fino al 30 giugno

2008.

conformemente all’art. 10 cpv. 3 LPP, visto lo scioglimento del rapporto

di lavoro con effetto al 31 maggio 2008; cfr. doc. A/18).

Innanzitutto va osservato

che il danno alla salute riscontrato nell’ambito della prima domanda di

prestazioni AI del novembre 2006 (XXIII/1, pagg. 4-10; vedi le risultanze

mediche riprodotte al consid. 2.8.1) e che ha causato un’incapacità di lavoro

rilevante (20-25%) in qualsiasi attività, è differente (ovvero non è

sostanzialmente lo stesso) rispetto a quello che ha portato (nell’ambito della

nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2011 dopo la STCA di rinvio del 6

giugno 2013; cfr. consid. 1.2 e XXIII/1, pagg. 380-381 e 395-403) al

riconoscimento di una rendita d’invalidità dal mese di giugno 2012 (cfr. le

risultanze mediche riprodotte al consid. 2.8.2).

In concreto, quando

l’attore era assicurato presso la Cassa (fino al 30 giugno 2008) il danno alla

salute era sostanzialmente riconducibile ad una moderata neuropatia del nervo

surale ds. con ipoestesia e iperpatia e ad una sindrome somatoforme da dolore

persistente. Nel rapporto del 23 luglio 2009(XXIII/1, pagg. 242-244) il medico

SMR dr __________ aveva concluso che “(…) la perizia del SAM indica che la

ridotta CL anche in attività adeguata è dovuta dal profilo di vista ortopedico,

persistendo un retropiede ds rigido e dolente. La psicopatologia, con tendenza

all’esagerazione della sintomatologia algica, determina un’IL del 10% che si

integra nella presente funzione organica limitata. (…)” (XXIII/1, pagg.

242-244).

Per contro il danno alla

salute che ha condotto al riconoscimento della rendita d’invalidità –

ritenuta la sostanziale stazionarietà del danno al piede destro; cfr. consid.

2.8.2

e in particolare il consulto del 18 febbraio 2014 (XXIII/1, pagg.252-257)

dove il dr. dr. __________ ha evidenziato che “(…) dal 2006 l’evoluzione dal

punto di vista clinico e sintomatologico è marcata da forti dolori al piede

destro. (…)” (XXIII/1, pag. 256) – è essenzialmente dovuto ad altri

diversi fattori e più precisamente:

• Da

una parte, al danno psichico riconducibile alle nuove diagnosi psichiatriche

poste di sindrome ossessiva compulsiva (ICD-10, F42.1) dal 2010 e di disturbo

della personalità misto dipendente, passivo-aggressivo, borderline (ICD-10,

F61.0). Quanto alla sindrome somatoforme da dolore persistente il dr. __________,

nel succitato consulto dell’11 aprile 2014, ha precisato che “(…) segue un

decorso autonomo (…)” (XXIII/1, pag. 243) senza indicarne un chiaro peggioramento

e osservando che “(…) si instaura nell'ambito di una comorbidità psichica

aggravata rispetto alla mia precedente valutazione. (…)” (XXIII/1, pag. 243).

Nel consulto del 5 maggio 2009 (XXIII/1, pagg. 200-204) il dr. __________, in

sede di “status psichico”, aveva invece in effetti rilevato che “(…)

non è presente un’ideazione ossessiva né fobica (…)” (XXIII/1, pag. 202) e

nella valutazione aveva concluso che “(…) presenta anche aspetti immaturi di

personalità, senza costituire un disturbo di personalità (…)” (XXIII/1,

pag. 202).

Relativamente

al presupposto della connessione materiale va detto che per la giurisprudenza

lo stesso può anche essere dato se l’incapacità al lavoro durante il periodo

assicurativo è causata da problemi somatici, mentre che l’invalidità che

origina il diritto alla rendita dell’assicurazione invalidità (e se del caso

della previdenza professionale) è motivata da problemi psichici.

Requisito necessario (ma non sufficiente) è tuttavia che il danno psichico si

sia manifestato già durante il rapporto di previdenza e abbia chiaramente e in

modo deciso contribuito all’evoluzione della malattia rispettivamente sia

indissolubilmente legato col danno somatico e abbia causato un’incapacità

lavorativa di rilievo (in argomento Marc Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 23 n. 24 pagg. 350-351).

Nella

fattispecie il danno psichico legato alle suddette nuove diagnosi psichiatriche

non si era manifestato già durante il rapporto di previdenza e nemmeno risulta

che la sindrome somatoforme da dolore persistente abbia chiaramente e in modo

deciso contribuito all’evoluzione della malattia somatica. In particolare,

ribadito che per la sindrome somatoforme il dr. __________ nel consulto dell’11

aprile 2014 ha precisato che “(…) segue un decorso autonomo (…)”

(XXIII/1, pag. 243), non è possibile concludere che il danno psichico dovuto a

questa diagnosi sia indissolubilmente legato col danno somatico (manifestatosi

durante l’affiliazione) e abbia causato un’incapacità lavorativa di rilievo.

Del resto il dr. __________, nel consulto del 5 maggio 2009 (XXIII/1, pag.

200-204), alla domanda volta a sapere “(…) come si giustifica la

diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni constatate?

Come influiscono le limitazioni funzionali sulla sua attività lavorativa? (…)”,

aveva risposto che “(…) la sintomatologia algica somatoforme è quella che

incide sulla capacità funzionale rendendolo con una minore resistenza, una

maggiore affaticabilità e imprecisione. Ma si constata un comportamento

teatrale e pseudoregressivo che non è giustificabile dallo stato psichico che

presenta. Le funzioni cognitive, volitive e biologiche sono totalmente

conservate. (…)” (XXIII/1, pag. 203). Va infine ricordato che, allorquando

l’attore era assicurato presso la Cassa, l’inabilità lavorativa riconducibile

alla patologia extra somatica non raggiungeva nemmeno la soglia rilevante del

20% attestandosi al 10% (cfr. consid. 2.8.1).

• D’altra

parte ai dolori alla schiena, vista la nuova diagnosi posta nella perizia

pluridisciplinare del 6 giugno 2014 del SAM di “(…) sindrome

lombovertebrale-lombosciatalgica cronica con: - stenosi del canale spinale a

livello L4-L5 su discopatia; - turbe degenerative (artrosi delle faccette

articolari L3-L4, L4-L5 ed L5-S1). (…)” (XXIII/1, pag. 223).

In

effetti il dr. __________, nel consulto del 20 febbraio 2009 (XXIII/1, pagg.

191-199), aveva invece posto la diagnosi di “(…) tendomialgie a catena

lombo-pelvi-femorali a destra in rapporto con patologia deambulatoria (…)”

(XXIII/1, pag. 196). La sindrome lombovertebrale-lombosciatalgica cronica non

essendo quindi presente al momento in cui l’attore era affiliato alla Cassa,

quest’ultima non deve rispondere di un’eventuale invalidità ad essa

riconducibile.

Infatti

questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da quanto già concluso nella

succitata STCA del 1. settembre 2010 (cfr. consid. 2.8.1 e XXIII/1, pagg.

339-375) e in particolare laddove è stato ritenuto che “(…) nelle sue

annotazioni del 22 marzo 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato che “né

in occasione della valutazione presso il Centro __________, né in occasione

della perizia SAM ha potuto essere oggettivata una limitazione funzionale a

livello del rachide dorsale”, aggiungendo che “la sintomatologia algica

lombosacrale già presente nel 2008 era stata messa in relazione con la

problematica del piede (postura, sbilancio muscolare, vedi rapporto dell’8

settembre 2008)” (doc. XII/bis). Il TCA non può che condividere tali

considerazioni del medico del SMR. (…)” (XXIII/1, pagg. 361-362).

Significativo è del resto anche il fatto che l’attore (sempre tramite l’avv. __________),

nel ricorso del 22 ottobre 2012 (XXIII/1, pagg. 483-491), per sostanziare un

peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla perizia del SAM del

18.

giugno 2009, aveva addotto che “(…) la situazione, rispetto al 2009, dove

a livello lombare non vi erano problemi particolari, è notevolmente peggiorata:

attualmente si è in presenza di una discopatia L4/5 con grave stenosi del

canale spinale e di una protusione mediana/paramediana a livello L5/S1, a

contatto con la radice. (…)” (XXIII/1, pag. 488).

Non

è nemmeno possibile seguire l’attore laddove sostiene l’esistenza dello stretto

nesso materiale tra le patologie che hanno portato l’Ufficio AI a riconoscere

il diritto a prestazioni con decisioni del 30 settembre 2014 e il danno alla

salute all’origine dell’incapacità lavorativa presente al momento in cui egli

era assicurato presso la Cassa, adducendo in sostanza che le affezioni alla

colonna vertebrale (motivanti l’invalidità riconosciuta dall’AI) sarebbero la

diretta conseguenza dello scompenso statico causato dalla patologia al piede

destro (cfr. XII, punto 2).

Sulla

questione di sapere se e se del caso quando un’affezione alla schiena può

essere riconducibile ad una deambulazione viziata provocata da un danno alle

estremità inferiori, si è già pronunciato questo Tribunale. In particolare, in

un caso concernente l’assicurazione contro gli infortuni – posta appunto la questione a sapere se

disturbi al rachide lombo-sacrale costituivano una conseguenza indiretta dei

sinistri, nel senso che essi fossero il risultato di una deambulazione viziata

provocata dal danno alla salute alle estremità inferiori –, in una pronuncia dell’11 settembre 2014 (STCA

35.2013

), il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) Questa

Corte ha già avuto modo in passato di pronunciarsi su questa problematica,

facendo capo a perizie specialistiche. Ad esempio, nella causa sfociata nella

sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i dottori __________

e __________, a quell’epoca Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica

dell'Ospedale __________ di __________, avevano spiegato che solo in casi

eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide: "Kann der Sachverständige bestätigen,

dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch

anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil,

wie im Fall __________., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit

Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt? Nein,

ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine

schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit

einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei

Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer

Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange

einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr __________. ist die

Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und

bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der

Wirbelsäule feststellbar." (perizia 7.3.2000 della Clinica di

chirurgia ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.). Tali principi sono

stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA 35.2011.22

del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007 consid. 2.3.3.,

35.2007.33

del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14 giugno 2007

consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e 35.2001.79 del 25

febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con sentenza U 122/02 del 28

maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62). In una recente vertenza, confrontato con una perizia di parte

che metteva in dubbio la fondatezza della valutazione espressa a suo tempo dai

dottori __________ e __________, il TCA ha disposto l’allestimento di una

perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia. Chiamato segnatamente a precisare se condividesse o

meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto giudiziario ha dichiarato

che i principi sviluppati da questi ultimi sono pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut

nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.

2.2.4

). (…)” (STCA dell’11 dicembre 2014, pagg. 10-11).

Occorre

innanzitutto rilevare che il caso di AT 1 non rientra fra quelli limiti

enumerati dai succitati dottori __________ e __________.

In

effetti, dalla documentazione medica agli atti non risulta che l’attore, all’epoca

in cui era assicurato presso la Cassa (fino al 30 giugno 2008), presentasse una

dismetria degli arti inferiori e/o un artrosi all’anca e/o un indebolimento

muscolare come a seguito di una poliomielite.

Inoltre

i disturbi in sede lombare sono apparsi già nel 2010 – “(…) dal 2010

ha sviluppato delle lombo-sciatalgie ed i sintomi correlano con la risonanza

magnetica della colonna lombare del 10.04.2013. Il quadro lombosciatalgico è

conosciuto dal 2010 con una proposta nel maggio 2012 di un'infiltrazione sotto

TAC che è stata rifiutata dal paziente per paura di complicazioni. (…)”

(XXIII/1, pagg. 256) – quindi solo quattro anni dopo l’insorgenza dei

dolori al piede destro nel 2006. Al proposito, va sottolineato che nella

fattispecie di cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome lombare era insorta

circa 8 anni dopo l’evento traumatico che aveva interessato il piede destro.

In

applicazione analogica della suddetta giurisprudenza questo Tribunale deve

quindi concludere che l’incapacità lavorativa dovuta al danno alla salute

riconducibile alla “(…) sindrome lombovertebrale-lombosciatalgica cronica

con: - stenosi del canale spinale a livello L4-L5 su discopatia; - turbe

degenerative (artrosi delle faccette articolari L3-L4, L4-L5 ed L5-S1). (…)”

(XXIII/1, pag. 223, lo si ribadisce diagnosi, questa, posta nella

perizia pluridisciplinare del SAM del 6 giugno 2014; in quella del 18 giugno

2009.

i periti avevano invece posto quella di “(…) tendomialgia a catena

lombopelvicofemorale (…)” (XXIII/1, pag. 181) non può essere,

nemmeno indirettamente, stata causata dallo scompenso statico legato alla

patologia del piede destro.

Di

conseguenza nemmeno è dato lo stretto nesso materiale tra le patologie somatiche

che hanno portato l’Ufficio AI a riconoscere il diritto a prestazioni con

decisioni del 30 settembre 2014 e il danno alla salute all’origine

dell’incapacità lavorativa dell’attore presente al momento in cui egli era

assicurato presso la Cassa.

Non essendo dato, per le

ragioni suesposte, lo stretto nesso materiale tra le patologie che hanno

portato l’Ufficio AI a riconoscere il diritto a prestazioni con decisioni del

30.

settembre 2014 e il danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa

dell’attore presente al momento in cui egli era assicurato presso la Cassa, già

per questa ragione a AT 1 non può essere riconosciuto alcun diritto ad una

rendita d’invalidità della previdenza professionale.

Ricordato che l’esigenza

di uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessaria al fine di

riconoscere l’obbligo prestativo della Cassa (cfr. consid. 2.5) non merita qui

di essere ulteriormente approfondito se uno stretto nesso temporale fosse o

meno dato.

Limitatamente al fatto che

successivamente alla fine del rapporto di lavoro con la __________ l’attore non

ha più svolto alcuna attività lavorativa, questo Tribunale si limita a rilevare

quanto segue.

Dall’estratto del conto

individuale risulta che a partire dal gennaio 2007 l’attore è stato iscritto

come persona senza attività lucrativa e che a partire dall’aprile 2008

(esaurito il diritto alle indennità giornaliere di malattia) non ha più percepito

un reddito da lavoro (cfr. doc. A/24). Tuttavia va qui menzionata la

giurisprudenza federale per cui se durante il periodo da considerare per la

valutazione della connessione temporale, la persona assicurata non si trova in

alcun rapporto di lavoro, a detto periodo non può essere attribuita la stessa

valenza rispetto a un periodo in cui il recupero della capacità lavorativa è

comprovato fattivamente dall’attività realmente svolta, considerando

l’impossibilità di esaminare effettivamente la capacità lavorativa (“(…)

Si, pendant la période à retenir pour l’appréciation de

la connexité temporelle, la personne assuré ne se trouve dans acun rapport de

travail, il n’y a pas lieu d’attribuer à cette période la même signification

qu’à une période où le récouvrement de la capacité de travail est prouvée par

du travail réellement effectué, étant donné l’impossibilité d’examiner

réellement la capacité di travail. (…)” (Marc Hürzeler, op. cit., ad

art. 23 n. 28 pag. 353)).

In concreto, per il solo

fatto che egli fosse senza un’attività lavorativa, non è ancora possibile

concludere che non vi sia stata un’interruzione dello stretto nesso temporale

vista l’impossibilità di esaminare realmente la capacità al lavoro.

2.10

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la petizione va respinta.

2.11

L’attore ha chiesto di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art.

29.

cpv. 1 Lptca), la domanda dell’attore deve essere

intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido,

anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono

(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito

favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalla

documentazione agli atti risulta che l’attore, senza attività lucrativa, vive

da solo e dispone, quali entrate, della rendita AI (pari a

fr. 1'511.-- mensili) e della PC (pari a fr. 1'109.-- mensili) per un importo

globale di fr. 2'620.-- mensile (doc. A/19).

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, all’attore deve essere applicato l’importo base mensile

per persona che vive da sola di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta

l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna, poi, computare il

canone di locazione di fr. 1’020.-- al mese e il premio afferente

all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr. 40.75 mensili (fr.

489.

: 12 = 40.75; cfr. doc. A/19, punto 4).

Si ottiene, quindi, un

onere globale di fr. 2’260.75.

Inoltre va tenuto conto

del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va

aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a

quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

In casu, si ottiene un’eccedenza

mensile di fr. 179.25 rispettivamente di fr. 59.25.

Nella

presente fattispecie, vista l’eccedenza mensile questo Tribunale, stante

anche la gratuità della procedura, ritiene che l’attore sia in grado di far

fronte al pagamento delle spese legali e non possa, quindi, essere considerato

indigente (per un caso simile cfr. la STCA 36.2009.31 del 7 settembre 2009).

Di conseguenza, egli non

può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. __________ della RA 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti