34.2016.38
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 giugno 2017Italiano71 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.38
FS
Lugano
19 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 22 dicembre 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1977, è stato
alle dipendenze della __________ di __________ (oggi __________) dal 15 maggio
2001 al 31 maggio 2008 (XXIII/1 pag. 45 e 66 incarto AI) e, di conseguenza, è
stato assicurato per la previdenza professionale presso la cassa pensioni della
__________ (oggi CV 1 e di seguito Cassa).
L’ultimo giorno di lavoro
è stato il 10 marzo 2006 e il rapporto di lavoro, dopo la sospensione
dell’indennità giornaliera di malattia all’11 marzo 2008, è stato sciolto con
effetto al 31 maggio 2008 (XXIII/1 pagg. 45 e 66 incarto AI).
1.2. L’assicurazione federale per
l’invalidità, con decisione del 18 gennaio 2010 dell’Ufficio AI (XXIII/1 pagg.
255-259 incarto AI), confermata da questo Tribunale con pronuncia del 1.
settembre 2010 cresciuta incontestata in giudicato (XXIII/1 pagg. 339-375
incarto AI), ha negato a AT 1 il diritto a prestazioni.
Nell’ambito di una seconda
domanda di prestazioni del 21 aprile 2011 (XXIII/1 pagg. 380-387 e 395-403
incarto AI), l’Ufficio AI, con decisione del 19 settembre 2012, ha nuovamente negato
il diritto a prestazioni (XXIII/1 pagg. 474-476 incarto AI). Questo Tribunale, con
pronuncia del 6 giugno 2013 ha accolto l’impugnativa dell’assicurato avverso
tale provvedimento e rinviato gli atti all’amministrazione perché, predisposti
ulteriori accertamenti medici e (se necessari) professionali, rendesse una
nuova decisione (XXIII/1 pagg. 553-571 incarto AI).
Con quattro decisioni del
30 settembre 2014, conformemente alla sentenza di rinvio del 6 giugno 2013,
l’Ufficio AI ha riconosciuto a AT 1 il diritto ad un quarto di rendita dal 1.
giugno 2012 e ad una rendita intera dal 1. settembre 2012 oltre alla rispettiva
rendita completiva per la figlia (XXIII/1 pagg. 755-757 e 759-766 incarto AI).
1.3. Con la presente petizione AT
1, tramite l’avv. __________ della RA 1 – sulla base della
documentazione agli atti e facendo valere, in estrema sintesi, che “(…) l’invalidità
riconosciuta all’assicurato con decisione del 30.9.2014 è dovuta, anche, al
peggioramento nel corso del 2012 di danni alla salute insorti nel marzo 2006 e
che hanno comportato a partire dal 14.3.2006 un’inabilità lavorativa rilevante
e senza interruzione fino ad oggi. (…)” (I, pag. 17) – ha chiesto
che, in accoglimento della petizione, CV 1 venga condannata a versare un quarto
di rendita d’invalidità LPP dal 1. giugno fino al 31 agosto 2012 ed in seguito una
rendita intera, unitamente alla rendita per la figlia __________, oltre
interessi del 5%. Contestualmente ha postulato di essere messo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa
(dopo la chiesta proroga del termine; III e IV) la Cassa – rilevato che “(…)
le affermazioni del ricorrente rispetto al momento in cui sono insorti i
problemi sono palesemente contrastanti con quanto riscontrato nelle valutazioni
determinanti del Dr. __________ secondo il quale i disturbi psichiatrici
rilevanti si sarebbero manifestati per la prima volta nel 2010, per poi
aggravarsi a partire dall'agosto 2012. Pertanto non è possibile dedurre alcuna
causalità materiale o temporale rispetto al grave peggioramento dell'abilità
lavorativa del signor AT 1. Infine anche la distinzione addotta dal ricorrente
sulla base della sentenza pertinente tra causalità adeguata e naturale nel caso
presentato risulta infondata; non esiste ALCUNA causalità evidente tra i
problemi ortopedici al piede destro (2006) e il quadro psichiatrico improvvisamente
delineatosi (nel 2010 e 2012). (…)” (V) –, ha chiesto l’integrale
reiezione della petizione, postulando altresì in via secondaria:
“(…)
• Si accerti
inoltre d'ufficio in maniera concreta e dettagliata qual è stato lo sviluppo
dei rapporti lavorativi e previdenziali del ricorrente nel periodo dal 1 giugno
2008 al 30 settembre 2014.
• Che attività
lavorative remunerate o non remunerate ha svolto in questo periodo in Svizzera
o all'estero il signor AT 1?
• Quali corsi
di formazione e specializzazione, seminari, tirocini, attività di volontariato
e soggiorni prolungati all'estero ha svolto?
• Presso quale
ente assicuratore del primo, secondo e terzo pilastro ad es. AVS (estratto dal
conto individuale), __________, istituto collettore LPP, cassa pensioni,
fondazione di previdenza, cassa malati, assicurazione privata era assicurato il
ricorrente per il rischio di invalidità in questo periodo? Sono già state
eventualmente richieste, corrisposte o rifiutate prestazioni di invalidità,
indennità per menomazioni o indennità giornaliere? (…)." (V)
1.5. Con scritto del 27 gennaio
2016, così richiesta (VI), la Cassa ha trasmesso al TCA l’incarto completo (VII
e doc. 1-93).
1.6. Con osservazioni del 16
febbraio 2017 l’attore si è confermato nelle proprie allegazioni adducendo, in
particolare, che “(…) dalla perizia SAM del 6.6.2014 risulta che
l'assicurato è totalmente inabile in qualsiasi attività a seguito sì della
patologia psichiatrica ma anche in relazione alla patologia
reumatologica/ortopedica. A tale proposito il Dr. __________ ha indicato nel
rapporto del 18.2.2014 la presenza di una totale inabilità lavorativa in ogni
attività. Solo in caso di esito favorevole di diverse misure terapeutiche, il
Dr. __________ ipotizzava un'eventuale capacità lavorativa del 50% in attività
adeguata. Di conseguenza, al di là delle diagnosi psichiatriche, l'assicurato,
presentando un'inabilità fisica totale in ogni attività, avrebbe diritto ad una
rendita intera di invalidità. […] Per quanto attiene il nesso temporale,
determinante non è se l'assicurato ha lavorato o meno dal 2008 in poi ma se a
livello medico egli è stato, per un periodo sufficiente, ritenuto totalmente
abile. Ora, dalle innumerevoli certificazioni mediche agli atti nonché dalla
perizia SAM del 6.6.2014 e dal rapporto del Servizio medico regionale dell'AI
del 13.6.2014 risulta inequivocabilmente che l'assicurato è stato senza
alcuna interruzione inabile al 70% nell'attività abituale e al 25-30% dal
14.3.2016 [ndr. recte: 2006] al 5.4.2012 e inabile al 100% nell’attività
abituale e all’80% in attività adeguata a partire dal 6.4.2012 (data RM colonna
lombare attestante il peggioramento). (…)” (XII).
Con ulteriore scritto del
21 febbraio 2017 l’attore ha trasmesso al TCA l’estratto del conto individuale
osservando come da tale documento “(…) risulta che egli dopo il 2006 non ha
più svolto attività lucrativa. Il nesso temporale tra l’inabilità lavorativa
insorta nel 2006 e l’invalidità riconosciuta a partire dall’1.9.2012 [ndr.
recte: 1.6.2012, cfr. doc. A/2] è pertanto dato. (…)” (XVI e allegato
doc. A/24).
1.7. In data 27 febbraio 2017 la
Cassa si è riconfermata nelle proprie posizioni (XVIII). Riguardo alle osservazioni
16 febbraio 2017 dell’attore essa si è così espressa: “(…) Commento al
punto 1 Riconosciamo naturalmente il contenuto del rapporto del Dr. __________
del 18.2.2014 relativo alla patologia reumatologica/ortopedica. Contestiamo
tuttavia espressamente il nesso di causalità con la patologia assicurata presso
di noi del 13 marzo 2006. In questo caso si trattava esclusivamente di
una disabilità motoria che interessava il piede destro (coalizione
calcaneo-scafoidea) con un grado di invalidità fissato ufficialmente al 25% e
che con un opportuno intervento poteva essere ampiamente risolta. I dolori di
schiena di natura reumatologica-ortopedica rilevati in data 18 febbraio 2014
(patologia alla colonna vertebrale) sono di data più recente e per tale motivo
non assicurati, in quanto il ricorrente ha goduto di una copertura assicurativa
presso la nostra cassa pensioni per il rischio di invalidità soltanto fino all'11
aprile 2008. È evidente che dopo questa lunga interruzione la cassa
pensioni non è tenuta ad alcuna prestazione per i nuovi dolori di
schiena accusati dal ricorrente (patologia alla colonna vertebrale). […]. Commento
al punto 2 Contestiamo espressamente che la patologia alla colonna
vertebrale diagnosticata al ricorrente in data 18.2.2014 sia da imputare esclusivamente
alla disabilità motoria del piede destro. Riteniamo piuttosto che, con
l'avanzare degli anni, per il ricorrente siano aumentate sensibilmente le
possibilità statistiche di accusare i dolori alla schiena che colpiscono in
particolare gli operai edili sottoposti a gravi sollecitazioni fisiche.
Riteniamo che non sia stata dimostrata correttamente sul piano giuridico
l'esistenza di un nesso monocausale tra i dolori alla schiena e la
disabilità motoria del piede destro (che era stato operato) e lo contestiamo
sotto qualsiasi forma. Commento al punto 3 Riconosciamo
naturalmente il contenuto della perizia psichiatrica del Dr. __________
dell'11.4.2014. Le affermazioni del ricorrente rispetto al momento in cui
sono insorti i problemi sono palesemente contrastanti con quanto
riscontrato nelle valutazioni determinanti del Dr. __________, secondo il quale
i primi sintomi psichiatrici rilevanti si sarebbero manifestati per la prima
volta nel 2010 per aggravarsi a partire dall'agosto 2012.
Pertanto non è possibile dedurre alcuna causalità
materiale o temporale rispetto al grave peggioramento della capacità
lavorativa del signor AT 1. Risulta infine infondata nel presente caso anche la
distinzione, addotta dal ricorrente sulla base della sentenza pertinente, tra causalità
adeguata e naturale; non esiste evidentemente alcuna
causalità tra i problemi ortopedici al piede destro (2006) e il quadro
psichiatrico improvvisamente delineatosi (insorgenza dei sintomi nel 2010 con significativo
peggioramento nell'agosto 2012; a causa della separazione dalla sua compagna di
lunga data). Commento al punto 4 Riconosciamo interamente le qui
citate perizie e certificazioni mediche del SMR. Di contro, la connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità
lavorativa, non abbia riacquistato per un periodo prolungato la
capacità lavorativa. Tale connessione è interrotta se, durante un certo
periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro (a tempo pieno o in
part-time). Per noi è quindi determinante disporre della documentazione
completa e ufficiale comprovante i rapporti lavorativi e previdenziali
personali del ricorrente e delle capacità fiscali stimate definitive per il
periodo in oggetto, dal 1º giugno 2008 al 30 settembre 2014. In particolare è necessario
che attraverso il Tribunale delle Assicurazioni venga chiarito d'ufficio quali
altri datori di lavoro e/o compagnie assicurative nazionali e all'estero
possono essere considerati per un eventuale obbligo di prestazione nei confronti
del ricorrente in questo periodo. Tale documentazione dettagliata con le
rispettive disposizioni fiscali ai sensi del diritto non è ad oggi ancora
disponibile nei fascicoli giudiziari e in questo caso non è pertanto possibile
fare una valutazione compiuta della situazione effettiva e della condizione
legale. Commento al punto 5 In questo caso si tratta di una pura
affermazione della parte e come tale viene espressamente contestata: il
ricorrente non ha presentato un estratto conto individuale AVS. Inoltre
richiediamo le capacità fiscali stimate definitive del ricorrente nel periodo
in questione. (…)” (XVIII).
1.8. Con scritto 22 marzo 2017 –
dopo uno scambio epistolare e dopo che l’Ufficio AI ha trasmesso l’incarto
richiesto (IX, X, XIV e XIX con allegato XIX/1) – il TCA ha assegnato
alle parti un termine per visionare l’incarto AI assunto agli atti e per
presentare eventuali osservazioni in merito (XXI).
La Cassa, con e-mail del
27 marzo 2017 ha comunicato al TCA di essere “(…) già in possesso
dell’incarto AI. (…)” (XXII).
Dal canto suo l’attore è
rimasto silente.
1.9. Con lettera del 10 maggio
2017 l’Ufficio AI ha infine trasmesso al TCA l’incarto completo dell’attore
(XXIII e allegato XXIII/1).
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto
del contendere è
sapere se la CV 1 deve versare a AT 1, da ultimo alle dipendenze di una società
con sede a __________ (e meglio la __________ oggi __________) affiliata alla
Cassa medesima, una rendita d’invalidità.
Siccome il luogo in cui
l’assicurato è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia
tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità
le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano
assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia
assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF 138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b, 120 V 116 consid. 2b, 118 V 98; SZS 1995
pag. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 pag. 128
consid. 2a).
L'evento
assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di
un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.
3.1 con riferimenti,9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI
1998 pag. 126; STFA B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001
e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità vera e propria
(DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).
Se una persona, malgrado
l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di
fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di
apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa
dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni
cura (STFA B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità
produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie
funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a
causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa
rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul
rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità
verso colleghi o altro (SZS 2003 pag. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c). Di
conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono
manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è
ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa
(SZS 2003 pag. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso
al 100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori;
il TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità
lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto
previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di
prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del
diritto al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni
con conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in
quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete
circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a
livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con
il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di
prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene
constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente
(STFA B 49/03 del 23 settembre 2004; B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 13/01 del 5
febbraio 2003 citata in SZS 2003 pag. 434).
Il richiedente dev'essere
quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità
lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge
l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;
SZS 2002 pag. 155 seg., 1995 pag. 465 consid. 4a, 1994 pag. 469).
Questa soluzione è stata
introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro
disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini dell’erogazione
della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V
264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Di conseguenza il fondo di
previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta
incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche
se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già
stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra
parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 pag. 356).
I medesimi principi valgono
in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie
divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).
Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui l’assicurato
continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia istituto di
previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e nell’affermativa in
quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di previdenza ha
ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (SVR 2004 BVG 18 pag. 57;
SZS 2005 pag. 243).
Qualora, inoltre, esista
il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto
a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid.
5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und
Tragweite von art. 23 BVG in SZS 1995 pag. 426 nota a pié pagina nr. 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).
Va
altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è
stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse
assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28
cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto
di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle
sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,
fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464
consid. 3b).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in
cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al
lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 876 pag.
318 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).
2.4. L’art. 4 LAI (in relazione
con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con
incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che
si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi
non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109
V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).
In ambito AI va pertanto
valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua
professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni
ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le
attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con
l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione
esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro
emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria
e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V
210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è
vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,
cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la
capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS
2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di
invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti separati del grado di
invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo
scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.
2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni
degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo
l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).
Questo vincolo vale
nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione
invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo
generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr.
22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre
1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126
V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di
notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in
vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso
proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona
invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non
attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V
273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04
del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003,
B 68/03 del 16 dicembre 2003; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e
l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere
se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,
segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque
in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso
concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi
della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TFA infine,
considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di
sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna
ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a
quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita
d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile
2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne
discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da
parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,
foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di
carenza secondo l’AI (SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STFA B 81/03 del 9
novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 LPP
(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze
minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.
4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore
dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di
previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.
466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;
DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si
fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,
117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza
la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.
2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni
sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF
111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In
altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
2.5. Va ancora precisato che
secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare
la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad
esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una
misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un
nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di
invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno
versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264
consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art.
23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de
prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité
assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99
del 6 giugno 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia
tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve
essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine
dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF
138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117
consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:
"
L’institution de prévoyance
ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après
que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p.
117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2
pag. 419)
In
tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF
120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993,
pag. 210).
Si
osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale
criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è
applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due
istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si
tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era
affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba
rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di
previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un
nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di
previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15
novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4).
Nella
sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando
dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in
particolare precisato che il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;
questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un
reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione
dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,
analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264
e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in
cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare
la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer
4/94 pagg. 66-67).
Per
risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso
concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del
medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.
Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento
(DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b; SZS
2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In
questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto
della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di
ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni
sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa
l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il
riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei
risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002
e riferimenti a SZS 1997 pag. 67).
Quanto
al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della
dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui
motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente
nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì
configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in
secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere
che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,
il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur
Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120
segg., in particolare 124).
2.6. Nel caso in esame secondo
l’art. 1 del Regolamento
" (…)
1 Con
il nome di "CV 1 " è stata costituita una fondazione ai sensi
dell’art. 80 segg. del Codice civile svizzero, art. 331 del Codice Svizzero
delle obbligazioni e art. 48 LPP con sede a __________.
2 La
fondazione ha come scopo la previdenza professionale nell'ambito della LPP e
delle sue disposizioni esecutive a favore dei lavoratori delle imprese
strettamente collegate economicamente o finanziariamente con la ditta
fondatrice e a favore dei loro familiari e superstiti contro le conseguenze
economiche legate alla vecchiaia, al decesso e all'invalidità e a tale scopo è
iscritta nel registro della previdenza professionale.
3 La
fondazione gestisce per proprio conto e a proprio rischio e pericolo una Cassa
pensioni secondo le disposizioni del presente regolamento. Ha la facoltà di
riassicurare singoli rischi presso una compagnia d'assicurazione sottoposta
alla sorveglianza ordinaria.
4 La
Cassa pensioni accorda in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della
LPP. A tale scopo gestisce per ogni assicurato un "conto di
controllo" (conto testimone) da cui risultano in qualsiasi istante l'avere
di vecchiaia LPP maturato dall'assicurato e i diritti minimi che gli spettano
per legge.
5 La
Cassa pensioni gestisce un piano previdenziale per il Personale Operativo
(Piano previdenziale PE, allegato II) così come un piano previdenziale per i
collaboratori PTA (Piano previdenziale PTA, allegato III). (…)."
(doc. A/8, pag. 5)
L’art. 10 del Regolamento
stabilisce che:
" (…)
1 La
cassa pensioni può far verificare periodicamente la capacità di lavoro dei
titolari di rendite futuri o attuali.
2 Il diritto a una rendita di invalidità spetta a un assicurato
che:
a) sia
invalido almeno per il 40% e al momento dell'insorgere dell'incapacità al
lavoro la cui origine ha portato all'invalidità era assicurato presso la cassa
pensioni, oppure
b) che,
al momento di intraprendere l'attività lavorativa, sia inabile al lavoro almeno
per il 20% ma in misura inferiore al 40% a causa di un'infermità congenita, e
che al momento dell'accresciuta inabilità al lavoro la cui origine ha portato
all'invalidità sia assicurato perlomeno al 40%, o ancora
c) che
sia stato minorenne invalido e pertanto, al momento di intraprendere l'attività
lavorativa, fosse inabile al lavoro almeno per il 20% ma in misura inferiore al
40% e che al momento dell'accresciuta inabilità al lavoro la cui origine ha
portato all'invalidità fosse assicurato perlomeno al 40%.
4 L'assicurato ha diritto a:
a) una
rendita intera di invalidità se invalido per almeno il 70%;
b) tre
quarti di rendita se invalido per almeno il 60%;
c) metà
della rendita se invalido per almeno il 50%;
d) un
quarto della rendita se invalido per almeno il 40%.
5 L'importo
della rendita intera di invalidità verrà calcolato fino al raggiungimento
dell'età pensionabile per il Personale Operativo come da piano di previdenza PE
(Allegato II), e per i collaboratori __________ come da piano di previdenza __________
(Allegato III). Qualora al momento della maturazione del diritto alla rendita
di invalidità l'assicurato risulti aderente alla cassa pensioni da un periodo
inferiore ai cinque anni, la cassa pensioni si limita all'erogazione delle
prestazioni minime previste per legge in base alla LPP.
6 La
rendita di invalidità calcolata in base al capoverso 5 verrà conseguita fino
alla morte o fino alla scadenza dell'invalidità, e comunque non oltre il
raggiungimento dell'età pensionabile. Raggiunta l'età pensionabile, l'importo
della rendita verrà rideterminato. Il nuovo importo della rendita si misura
sull'avere di vecchiaia continuativo e disponibile al raggiungimento dell'età
pensionabile e sull'aliquota di conversione in vigore al momento del raggiungimento
dell'età pensionabile (fermo restando l'Art. 20). La rendita così calcolata dopo
l'età pensionabile verrà garantita fino alla morte del titolare.
7 Il
diritto alla rendita di invalidità sarà differito finché l'azienda continuerà a
corrispondere lo stipendio o fino a quando verrà corrisposta un'indennità
sostitutiva (come ed es. diarie di assicurazioni per malattia o incidente)
ammontante ad almeno l'80% del mancato stipendio e co-finanziato almeno per
metà dall'azienda. Farà fede l'importo dell'indennità sostitutiva prima
dell'eventuale riduzione per obbligo di assicurazione come da Legge federale
AI.
8 Chi
percepisce una rendita di invalidità ha diritto a una rendita per figli per
ogni figlio che, alla sua morte, avrebbe diritto a una rendita per gli orfani
(Art. 12). La rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità
verrà corrisposta a partire dallo stesso momento della rendita di invalidità
stessa. Essa decade alla scadenza della sottostante rendita di invalidità e
comunque al massimo quando scadrebbe il diritto alla rendita per gli orfani. L'importo
della rendita per i figli del beneficiario di una rendita intera di invalidità
si compone come segue:
- 20% della rendita di invalidità per un figlio;
- 30% della rendita di invalidità per due figli;
- 40% della rendita di invalidità per tre e più figli.
Nel caso di invalidità parziale, la
rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità verrà ridotta
di conseguenza.
9 Qualora
un assicurato avente diritto ad una rendita parziale di invalidità della cassa
pensioni receda dalla stessa, egli continuerà a ricevere tale rendita parziale
insieme ad eventuali rendite complementari per i figli. Inoltre, per la parte
attiva verrà corrisposta una prestazione d'uscita come previsto dall'Art. 18.
Le prestazioni in favore dei superstiti si calcolano in base alla rendita
parziale di invalidità.
10 Si applica
l'Articolo 26a LPP. Ai fini della proroga del rapporto di assicurazione
provvisoria, i titolari di una pensione di invalidità interessati sono
considerati invalidi ai sensi del presente regolamento. Durante la proroga del
rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alla prestazione,
l'istituto di previdenza può ridurre la rendita di invalidità se il grado di
invalidità della persona assicurata risulta ridotto, sebbene soltanto ove
l'assicurato percepisca un reddito supplementare che compensi tale riduzione. (…)." (doc. A/8, pagg. 12-13 )
Dal tenore delle succitate
norme emerge che il concetto di invalidità del Regolamento coincide
sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.
2.7. Tema del contendere è
l’assegnazione di una rendita d’invalidità della previdenza professionale a AT
1 (cfr. consid. 1.3 e 1.6).
La Cassa non contesta l’invalidità
riconosciuta dall’Ufficio AI all’assicurato con decisioni del 30 settembre 2014
(cfr. consid. 1.2), ma nega di essere debitrice dell’eventuale rendita della
previdenza professionale a suo favore. Sostiene in particolare che non è
possibile dedurre alcuna causalità materiale o temporale tra le affezioni che
hanno portato al riconoscimento del diritto alla rendita AI dal 1. giugno 2012 (cfr.
consid. 1.2) e i problemi alla salute manifestatisi durante l’affiliazione alla
Cassa medesima, trattandosi sostanzialmente di problematiche nuove rispetto ai
problemi ortopedici al piede destro già presenti quando l’attore era ancora
alle dipendenze della __________ (oggi __________; cfr. consid. 1.4 e 1.7) e,
quindi, assicurato presso la convenuta.
2.8. Dall’incarto AI (XXIII/1,
pagg. 1-814), per quanto qui d’interesse, emerge quanto segue.
2.8.1. Nell’ambito della prima
domanda di prestazioni AI del novembre 2006 (XXIII/1, pagg. 4-10):
• Il
dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia
reumatologica del 27 dicembre 2007 (XXIII/1, pagg. 69-75) – posta la
diagnosi di “(…) sindrome del dolore cronico al piede destro in - Esiti da
osteotomia di resezione calcaneo-navicolare destra il 14.03.2006 - Esito da
revisione per infezione di Stafilococco dorato del sito operatorio il
10.05.2006 - Esito da sviluppo algodistrofico anamnestico. Sindrome cervicolombovertebrale
(…)” (XXIII/1, pag. 73) –, circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa e d’integrazione, ha concluso che “(…) giudico come lavoro adatto
allo stato di salute, un’attività che tiene pienamente conto della capacità
funzionale descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute,
giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento
massimo del 100%, al più tardi a decorrere dall’1.1.2007. Nella sua ultima
attività principale come manovale, a seguito dei limiti funzionali e di carico
menzionati nell’allegato, giudico l’assicurato inabile al lavoro nella misura
dei 2/3 a partire dall’11.3.2006. (…)” (XXIII/1, pag. 74). Lo stesso
specialista ha, in particolare, rilevato che “(…) l’assicurato indica pure
dolori locali cervicali dall’ottobre 2007 specialmente alle rotazioni, riproducibili
all’esame clinico, durante il quale la rotazione cervicale appare moderatamente
limitata dalle due parti; dal 2006 vengono pure percepiti dolori circolari
lombari poco specificati; la mobilità del rachide lombare, per quanto valutabile
in posizione seduta, risulta libera ai movimenti in ogni direzione. (…)”
(XXIII/1, pag. 72).
• L’Ufficio
AI – sulla base dell’annotazione
del 13 novembre 2008 nella quale il medico SMR dr. __________, posto la
diagnosi di “(…) Neurodistrofia della gamba destra con probabile
interessamento simpatico (2006) Neuroalgie diffuse alla gamba destra (…)” e
osservato: “(…) molto complicata la situazione clinica di questo giovane
assicurato di 31 anni affetto da patologia neurologica alla gamba destra da
ormai più di due anni imputabili ad intervento di osteotomia di resezione
calcaneo-navicolare nel marzo 2006 con complicazione infettiva del sito
operatorio. Dalla valutazione reumatologica del dr. __________, il quale reputò
totalmente capace al lavoro l’assicurato nel dicembre 2007, si sono susseguiti
certificati medici comprovanti l’IL continua anche nel 2008. Diversi sono
infine i referti medici giuntici dal Centro __________ ove il paziente ha
eseguito diversi esami diagnostici nonché un recente intervento di blocco
anestetico dei gangli nervosi simpatici a livello di L4 (25.9.08) (…)” (XXIII/1,
pag. 156) – il 19 dicembre 2008 ha
ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (XXIII/1, pagg.160-161).
• Dalla
perizia pluridisciplinare del SAM del 18 giugno 2009 (XXIII/1, pagg. 163-241),
risulta che i periti – fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne di natura ortopedica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e
neurologica (dr. __________) – hanno posto le seguenti diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa “(…) Sindrome da dolore persistente
(ICD-10 F 45.4). Moderata neuropatia del nervo surale ds., con ipoestesia e
iperpatia. Contrattura dolorosa cronica del retropiede ds., con stato dopo
resezione chirurgica della sinostosi calcaneoscafoidea ds. per coalizione
calcaneoscafoidea ds., tendomialgia a catena lombopelvicofemorale ds. in
rapporto con patologia deambulatoria. (…)” (XXIII/1, pag. 181).
Quanto
alle singole patologie i periti hanno, in particolare, evidenziato quanto
segue.
Per
la patologia psichiatrica: “(…) Il consulente psichiatra afferma che l'A.,
dal suo profilo specialistico, presenta un processo di somatizzazione in
soggetto semplice, con scarse capacità intellettive e con una forma di pensiero
concreto e limitato, situazione, questa, ricollegabile ad aspetti immaturi di
personalità dell'A., senza tuttavia costituire un disturbo di personalità vero
e proprio. Viene inoltre segnalata una chiara tendenza dell'A. a esagerare in
modo teatrale e caricaturale la sua sintomatologia. Con questa modalità, dal
profilo di interpretazione psicologica della sintomatologia somatica, l'A. si
protegge dal dover assumere un ruolo lavorativo e di maggiore responsabilità
nella vita quotidiana. In ragione di ciò, per il nostro consulente l'A.
presenta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% a partire dal 14.03.2006
in avanti e persistente, nell'attività da ultimo svolta e in altre attività
adatte. L'argomentazione di tale diminuzione della capacità lavorativa del 10%
in ragione di disturbi psichiatrici è quella di una minore resistenza, una
maggiore affaticabilità e imprecisione, che incidono sulla sua capacità
funzionale. Tuttavia, si constata un comportamento teatrale e pseudoregressivo
che non è giustificabile dallo stato psichico che l'A. presenta, con funzioni
cognitive, volitive e biologiche totalmente conservate. Il quadro clinico
presentato dal profilo psichiatrico ha una tendenza alla cronicità; tuttavia
potrebbe essere indicato un trattamento a base di farmaci di provata efficacia
antalgica, quale Venlafaxina e Amitriptilina a dosaggio terapeutico, anche se
non sono da attendersi miglioramenti da un punto di vista valetudinario. Per la
presenza nell'A, di una posizione psicologica passiva e pseudoregressiva del
comportamento e dell'affettività, il nostro consulente psichiatra non ritiene
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale. Dal profilo
psichiatrico I'A. è quindi ritenuto in grado di svolgere altre attività, sempre
con un'incapacità lavorativa limitata al 10% dal 14.03.2006 in avanti. (…)”
(XXIII/1, pagg. 182-183).
Per
la patologia ortopedica: “(…) Come giustamente indicato dall'operatore, i
risultati della semplice resezione della coalizione non sempre sono
soddisfacenti. Successivamente, in fase postoperatoria, si è assistito a una
complicazione infettiva, attualmente risolta, come pure i sintomi di
algodistrofia oggi sono scarsi. Quello che rimane è una rigidità importante e
dolorosa del retropiede ds.. L'ortopedico riferisce che il decorso
postoperatorio dell'A. ha un profilo fuori dal comune. La persistenza dei dolori
nella regione del retropiede ds. è spiegabile con la contrattura articolare
sottoastragalea ds. e dello Chopard ds. e con la possibile presenza di neuromi
cicatriziali sul versante laterale del tarso ds.. Comunque il quadro dei
disturbi soggettivi è sproporzionato rispetto a quello dei reperti oggettivi,
sia clinici funzionali, sia radiologici. Oggi, dopo quasi tre anni dalla misura
chirurgica applicata, la situazione appare veramente sconcertante. Vi è una
ripercussione del tutto atipica sul quadro della deambulazione. Infatti, il cammino
con equinismo e con appoggio soltanto dell'avampiede ds. non si spiega con uno
scarico istintivo nella zona in discussione. Camminando in punta di piedi, infatti,
per fenomeni di leva, il quadro doloroso arrischia di accentuarsi. La deambulazione
in equinismo e ginocchia flesse, inoltre, provoca una catena di disturbi
tendomialgici che risale fino al bacino, al settore Iombo- e cervicovertebrale.
Il consulente ripete di non voler mettere in discussione la presenza di dolori
nel settore del retropiede ds., in quanto si rifà ai disturbi soggettivi
attuali lamentati dall'A. nel punto 2 del suo consulto, dove riferisce che lo
stesso lamenta anche la persistenza di dolori durante la notte, più intensi,
per cui è richiesto l'impiego permanente di analgesici assai potenti, sulla cui
assunzione da parte dell'A. discuteremo al punto 8, al quale pertanto rimandiamo.
Le ripercussioni importanti, però, sulla postura e sul quadro deambulatorio,
non possono spiegarsi unicamente in base agli elementi ortopedici. E' assai
sospetta la presenza di altri fattori, eventualmente di natura neurologica o
psicoreattiva. […] Sotto il profilo più strettamente ortopedico, un'incapacità
lavorativa completa permanente, per questo A., non si giustifica. La capacità
lavorativa dell'A., nella professione abituale ultimo esplicata in particolare,
raggiunge il 30%. Si giustifica questa riduzione importante della capacità lavorativa,
tenendo conto della rigidità dolorosa del retropiede ds., della difficoltà
deambulatoria e della particolare attività fisicamente pesante svolta. In
pratica, la ripresa dell'attività lavorativa da ultimo esercitata è da
sconsigliare. Per lavori fisicamente leggeri, più sedentari (controlli, stampa,
Fatti
assemblaggi, pulizia di elementi, controllo prodotti eccetera), considerando la
funzione delle estremità superiori intatte, dal profilo ortopedico, il nostro
consulente considera, nel caso più favorevole, una capacità lavorativa del
75-80%. Attualmente la situazione appare assai difficile e poco trasparente. Vi
è un margine di miglioramento per la situazione più strettamente ortopedica per
la postura e il quadro deambulatorio. Altre patologie, invece, potrebbero
rendere più oscura la prognosi. Dal lato ortopedico, il comportamento dell'A.
non è completamente spiegabile. A fare stato dal 14.03.2006, dal profilo ortopedico
vi è un'inabilità lavorativa al 70% in qualità di manovale e del 20-25% in
attività adatte, per la persistenza di un retropiede ds. rigido e dolente, con
incidenza sul rendimento. (…)” (XXIII/1, pagg. 183-185).
Per
la patologia neurologica: “(…) Per rapporto alle diagnosi neurologiche
constatate, il nostro consulente afferma come sia difficile attribuire alla
neuropatia del nervo surale ds. tutti i disturbi accusati dall'A. all'arto
inferiore ds.; sembra possibile anche una sovrapposizione funzionale ed
eventualmente una persistente problematica ortopedica, che lascia da valutare
alle rispettive consulenze. In tal senso, dal punto di vista strettamente
neurologico, per la neuropatia del nervo surale ds. è giustificata
un'incapacità lavorativa del 30% per lavori di qualsiasi tipo, che richiedano
attività in piedi o l'utilizzo del piede ds.. Per altre professioni, da
effettuare principalmente in posizione seduta, e senza dover sforzare con il
piede ds., non vi è incapacità lavorativa dal lato neurologico. (…)”
(XXIII/1, pag. 185).
• Nell’annotazione
del 22 marzo 2010 (XXIII/1, pagg. 302-303) –
avuto riguardo al rapporto 16 febbraio 2010 (XXIII/1, pagg. 290-291) nel quale
il dr. __________ concludeva: “(…) stato dopo due interventi al piede dx con
dolori residuali invalidanti che non permettono al paziente di camminare
correttamente. Sindrome lombovertebrale in seguito a questo scompenso statico
notevole indotto dalla problematica del piede. Eventualmente claudicatio
spinale non valutabile in quanto il paziente non riesce comunque a deambulare.
A mio modo di vedere la problematica lombare dipende prevalentemente dalla
patologia del piede ragion per cui un procedere chirurgico a livello lombare,
quindi decompressione del canale spinale in L4/5, non potrà avere un effetto
positivo ma piuttosto peggiorerà la situazione. Per questa ragione sono
dell’opinione che un intervento non entra al momento in considerazione.
Eventualmente si potrà procedere ad un’infiltrazione delle faccette L4/5. In
considerazione della situazione globale del paziente penso che una ripresa
lavorativa sia praticamente da escludere. C’è quindi un’invalidità lavorativa
definitiva importante. (...)” (XXIII/1, pag. 291) – il medico SMR dr. __________ si è così
espresso: “(…) Per quanto concerne una eventuale problematica lombare faccio
presente che né in occasione della valutazione presso il centro svizzero per
paraplegici né in occasione della perizia SAM ha potuto essere oggettivata una
limitazione funzionale a livello del rachide dorsale (“letztendlich ist soweit
beurteilbar keine Bewegungseinschränkung der Wirbelsäule nachweisbar”). La
sintomatologia algica lombosacrale già presente nel 2008 era stata messa in
relazione con la problematica del piede (postura, sbilancio muscolare, vedi
rapporto del 8.9.2008). (…)” (XXIII/1, pag. 303).
• Il
medico SMR dr. __________, nel rapporto del 23 luglio 2009 (XXIII/1, pagg.
242-244), ha concluso che “(…) la perizia del SAM indica che la ridotta CL
anche in attività adeguata è dovuta dal profilo medico di vista ortopedico,
persistendo un retropiede ds rigido e dolente. La psicopatologia, con tendenza
all’esagerazione della sintomatologia algica, determina un’IL del 10% che si
integra nella precedente funzione organica limitata. Prognosi stazionaria. (…)”
(XXIII/1, pag. 244).
• Questo
Tribunale, nella succitata STCA del 1. settembre 2010 (cfr. consid. 1.2 e
XXIII/1, pagg. 339-375) ha confermato la perizia pluridisciplinare del SAM del
18 giugno 2009 concludendo che “(…) rispecchiando la perizia del SAM i
criteri di affidabilità e completezza (cfr. consid. 2.6), alla stessa può
essere fatto riferimento. (…)” (XXIII/I, pag. 362). In particolare il TCA
ha rilevato che “(…) per quanto concerne l’aspetto neurologico, nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame
specialistico, grazie al consulto del dr. __________, dal quale è emerso che
egli, dal profilo strettamente neurologico, presenta una incapacità lavorativa
del 30% in qualsiasi professione a causa della neuropatia al nervo surale
destro (doc. 67-47). Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da tale
valutazione peritale. L’assicurato si è infatti limitato a contestare le conclusioni
dello specialista in neurologia, producendo un referto del 16 febbraio 2010 del
dr. __________, il quale ha constatato la presenza di una sindrome
lombovertebrale indotta prevalentemente dalla patologia al piede e di
un’artrosi delle faccette articolari L2/3 e L4/5, oltre ad un prolasso discale
L4/5, concludendo che, a suo parere, “una ripresa lavorativa sia praticamente
da escludere” (doc. B2). Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22 marzo 2010,
il dr. __________ del SMR ha osservato che “né in occasione della valutazione
presso il Centro __________, né in occasione della perizia SAM ha potuto essere
oggettivata una limitazione funzionale a livello del rachide dorsale”,
aggiungendo che “la sintomatologia algica lombosacrale già presente nel 2008
era stata messa in relazione con la problematica del piede (postura, sbilancio
muscolare, vedi rapporto dell’8 settembre 2008)” (doc. XII/bis). Il TCA non può
che condividere tali considerazioni del medico del SMR. Quanto poi alle
critiche espresse dalla rappresentante dell’assicurato a proposito della
mancata presa in considerazione, da parte del perito, degli esiti di tre
risonanze magnetiche svolte il 25 settembre 2008 (cfr. doc. XIV + C1), questa
Corte constata che l’amministrazione ha provveduto a sottoporre gli stessi al
vaglio del SAM e, in particolare, del dr. __________. Nella sua presa di
posizione del 27 aprile 2010, il dr. __________, dopo avere descritto le
risultanze dei referti in oggetto, ha espressamente confermato, fornendone le
ragioni, la correttezza della propria valutazione specialistica, indicando che
“non vedo dei cambiamenti rispetto alla mia valutazione già espressa nel mio
rapporto del 13 marzo 2009” (doc. XXII/2). Le conclusioni dello specialista in
neurologia sono poi state fatte proprie anche dalla dr.ssa __________ del SAM
(doc. XXII/1). (…)” (XXIII/1, pagg. 361-362).
2.8.2. Nell’ambito della nuova
domanda di prestazioni dell’aprile 2011 e dopo la STCA di rinvio del 6 giugno
2013 (cfr. consid. 1.2 e XXIII/1, pagg. 380-381 e 395-403):
• Il
dr. __________, nella perizia neurologica del 30 aprile 2012 (XXIII/1, pagg.
439-443) – posta la diagnosi di “(…)-
ipestesia nel territorio del ramo cutaneo laterale del piede destro, (ramo
distale del nervo surale destro) dopo intervento locale ortopedico - disturbo
della sensibilità, piuttosto funzionali di tutto il membro inferiore destro -
lombalgie su alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale,
discopatia L4-L5, senza segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari al
membro inferiore destro - importante sovraccarico psicogeno con tendenza alla
somatizzazione (…)” (XXIII/1, pag. 442) –
ha, tra l’altro, rilevato che “(…) la situazione attualmente si è ormai
cronicizzata, l'Assicurato cammina ormai da anni con due stampelle,
appoggiandosi sul piede sinistro, con sicuramente alterazioni statiche a livello
del bacino e del rachide lombosacrale, che possono spiegare le lombalgie. Dal
punto di vista clinico la situazione non si è per niente modificata rispetto
alla perizia del SAM del 2009, nessun fattore aggiuntivo, non è escluso che
all'inizio l'Assicurato abbia avuto un algodistrofia, secondaria all'infezione
del piede, attualmente non si riscontrano segni di disturbi neurovegetativi
(nessuna alterazione della cute, delle unghie, della sudorazione). L'Assicurato
sembra attualmente talmente cronicizzato, con l'uso di due stampelle, malgrado
l'assenza di disturbi che lo motivino, sicuramente favorito dal sovraccarico
psicogeno. […] Vedo con difficoltà come attualmente l'Assicurato possa
riprendere la sua attività di operaio asfaltatore, in un'attività più leggera,
dove non debba rimanere a lungo in piedi potrebbe sicuramente lavorare in
misura totale, facendo astrazione dal sovraccarico psicogeno. Nella sua professione
di operaio asfaltatore tuttavia, in considerazione del danno subito, con
limitazione alla marcia, si potrebbe considerare un'incapacità del 30%. Il
tutto è da ricondurre all'intervento al piede, con consecutiva infezione
secondaria. (…)” (XXIII/1, pag. 443).
• Il
dr. __________, nei rapporti del 10 e del 23 maggio 2012 (XXIII/1, pagg.
446-447 e XXIII/1, pagg. 448-457) ha attestato che “(…) conosco il paziente
dal 2010 per una sintomatologia lombovertebrale dovuta in gran parte al fatto
che il paziente è sofferente di un importante algodistrofia alla gamba dx dopo
diversi interventi al piede. Lamenta dolori lombari in presenza di incipienti
discopatie da L3/4 a L5/S1 con una protusione discale mediale che provoca un
restringimento medio grave del canale spinale. (…)” (XXIII/1, pag. 446) e che
lo svolgimento dell’attività abituale non è possibile essendo l’incapacità
lavorativa del “(…) 100%, impossibilità di camminare senza canne. Non può
restare seduto a lungo. (…)” (XXIII/1, pag. 452).
• Il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 10 ottobre 2012
(XXIII/1, pagg. 512-513), ha attestato che “(…) attualmente il quadro
clinico è sostanzialmente invariato, ci troviamo di fronte alla problematica
del piede destro che presenta uno stato dopo plurimi interventi per coalizione
tarsale con infetto in sede peri e post-operatoria e la nota problematica
lombare è in via di lento ma graduale peggioramento. Per quanto concerne il
piede ho richiesto una risonanza magnetica, di cui ti allego copia del referto,
che non ha mostrato segni di edema o algodistrofia ma importanti esiti
degenerativi a livello delle ossa tarsali. Una nuova scintigrafia eseguita in
data 03.09.2012, di cui ti allego copia del referto, ha escluso fenomeni
algodistrofici o para infettivi a livello del piede. Ragione per la quale, a
mio avviso, la problematica maggiore attualmente è di tipo neuro ortopedico
centrata a livello delle patologie discali, di anche recente apparizione, e al
canale lombare stretto. (…)” (XXIII/1, pag. 512).
• Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 1. marzo
2013 (XXIII/1, pagg. 538-539), ha evidenziato che “(…) paragonato con la
valutazione dei due colleghi di quattro anni fa [ndr.: si riferisce al
consulto del dr. __________ del 5 maggio 2009 sub XXIII/1 pagg. 200-204 e al
rapporto del dr. __________ del 4 agosto 2011 sub XXIII/1, pagg. 424-425],
posso affermare che lo stato di salute del Sig. AT 1 è molto peggiorato. Si è
aggiunta una sintomatologia ossessiva-compulsiva importante e l’emotività non è
più modulabile secondo il tema trattato, ma è fissato al polo negativo durante
tutti i colloqui avvenuti presso il sottoscritto. […] Dalla presa a carico a
dicembre 2012 non c’è stato ne peggioramento e neppure un miglioramento della
situazione. Nel suo stato psico-fisico, il Signor AT 1, è sicuramente da
considerare al 100% inabile a lavoro in qualsiasi attività. (…)” (XXIII/1,
pag. 539).
• Questo
Tribunale, nella succitata STCA di rinvio del 6 giugno 2013 (cfr. consid. 1.2 e
XXIII/1, pagg. 553-570), ha ritenuto necessario l’esperimento di ulteriori
accertamenti medici adducendo, in particolare, che “(…) la necessità di un
approfondimento a livello ortopedico è stata poi ribadita nel referto del 10
ottobre 2012, nel quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
ha confermato che la “nota problematica lombare è in via di lento ma graduale
peggioramento”, aggiungendo che “a mio avviso, la problematica maggiore
attualmente è di tipo neuro-ortopedico centrata a livello delle patologie
discali, di anche recente apparizione e al canale lombare stretto”, ritenendo
importante “chiedere un nuovo consulto presso un ortopedico specializzato in
chirurgia lombare” (doc. 150-32). […] Innanzitutto […] nel caso di specie, il
TCA non può considerare esaustiva la “sola” valutazione peritale neurologica
del dr. __________, posto che, come ricordato in precedenza, lo stesso dr. __________
non si è espresso riguardo alla situazione somatica complessiva
dell’interessato, ma ha specificatamente indicato che “non mi pronuncio dal
punto di vista ortopedico per quel che concerne il piede destro, che
l’assicurato non appoggia minimamente” (doc. 134-5). […] Il rinvio degli atti
all’amministrazione si giustifica, inoltre, anche per gli aspetti psichici. Contrariamente
a quanto preteso dall’amministrazione […] il TCA ritiene che non sia possibile,
senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente
tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, il peggioramento si sia
effettivamente verificato nel mese di agosto 2012. (…)” (XXIII/1,
pagg.565-566).
• Dalla
perizia pluridisciplinare del SAM del 6 giugno 2014 (XXIII/1, pagg. 199-330),
risulta che i periti – fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
ortopedica (dr. __________) – hanno posto le seguenti diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa “(…) Grave sindrome ossessiva compulsiva
(ICD-10, F42.1), prevalenti azioni compulsive (rituali ossessivi). Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F45.4). Disturbo della personalità
misto (ICD-10, F61.0) dipendente, passivo-aggressivo, borderline. Sindrome
lombovertebrale-lombosciatalgica cronica con: - stenosi del canale spinale a
livello L4-L5 su discopatia; - turbe degenerative (artrosi delle faccette
articolari L3-L4, L4-L5 ed L5-S1). Dolori cronici meso e retro piede ds. nel
contesto di una sinostosi tarsale congenita scompensata su trauma distorsivo
nell'estate 2005 con: - stato dopo osteotomia con resezione calcagno-navicolare
il 14.3.2006; - stato dopo débridement, biopsie, lavaggio per un'infezione su
S. aureus il 10.5.2006; - probabile lesione di rami cutanei lateralmente sul
territorio del nervo surale (e/o peroneo superficiale distale). (…)”
(XXIII/1, pagg. 223-224).
Quanto
alla valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa i
periti hanno concluso che “(…) l'attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale delI'A. nell'attività lucrativa da ultimo svolta di
operaio manovale, va considerata nella misura dello 0% e pertanto non più
esigibile. (…)” (XXIII/1, pag. 232) e, circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) Le conseguenze
sulla capacità di lavoro dell'A. nell'attività lucrativa da ultimo esercitata
in qualità di manovale e/o operaio non qualificato, si manifestano nell'ambito
delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale
nonché ortopedico. Dal punto di vista strettamente neurologico attualmente non
possiamo constatare sostanziali limitazioni valetudinarie. Sul piano
psichiatrico l'importante limitazione della capacità di lavoro dell'A.
evidenziata ora dal nostro consulente (capacità lavorativa 20% in qualsiasi attività
lucrativa) si giustifica sia in considerazione della sintomatologia algica, sia
del comportamento ritualistico accompagnato da un pensiero invaso di idee a
sfondo ossessivo che lo rendono lento, con una minore resistenza e continuità,
con una minore caricabilità davanti ad ogni compito lavorativo che deve
affrontare. Sul piano ortopedico, malgrado l'assenza di recenti accertamenti
radiologici e neuroradiologici così come delle finora non effettuate procedure
infiltrative a scopo probatorio e terapeutico a livello del piede ds. e della
colonna lombovertebrale, i reperti clinici e radiologici a disposizione del
nostro consulente portano a considerare il mansionario richiesto all'A. quale
operaio manovale così come in altri lavori di forza, non più esigibile con un
grado di capacità lavorativa nullo. Alla luce di quanto discusso sopra possiamo
affermare che l'attività lucrativa da ultimo esercitata dall'A. quale manovale,
operaio non qualificato in lavori di forza, non è più praticabile né esigibile.
A riguardo della determinazione temporale della capacità lavorativa dell'A.
nell'attività lucrativa di manovale, operaio non qualificato in lavori di
forza, possiamo dapprima ribadire che a decorrere dal 14.3.2006 la capacità
lavorativa va ritenuta nella misura del 30% come descritto in occasione della
perizia SAM del 2009. Da allora lo stato di salute rispettivamente la capacità
lavorativa dell'A. è andata peggiorando dapprima sul piano ortopedico a
decorrere da marzo 2011 come constatato dal Dr. med. __________ nel suo rapporto
medico all'ortopedico curante Dr. med. __________ (atto del 18.3.2011). In
effetti, oltre alla patologia ortopedica a livello del piede ds. si è aggiunta
quella a livello della colonna lombovertebrale e pertanto, alla luce
dell'attuale valutazione ortopedica, la capacità lavorativa dell'A. va
considerata nulla a decorrere da marzo 2011. Sul piano psichiatrico invece il
peggioramento dello stato di salute dell'A. va considerato a decorrere da
dicembre 2012 quando, per l'aggravamento della sintomatologia ossessiva l'A. è
stato affidato alle cure psichiatriche del Dr. med. __________. Da allora lo
stato di salute rispettivamente lo stato valetudinario e la capacità di lavoro
dell'A. non hanno presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti e la prognosi
valetudinaria dal lato psichiatrico, a medio-lungo termine risulta riservata. (…)”
(XXIII/1, pagg. 232-233).
In
particolare il dr. __________, nel consulto dell’11 aprile (XXIII/1, pagg.
238-246), ha espresso la seguente valutazione: “(…) L'assicurato presenta
una Sindrome ossessiva compulsiva (ICD 10 F 42.1) grave che sarebbe insorta nel
2010 che si è aggravata nettamente da quando egli abita da solo. Si tratta di
una forma grave di alterazione del comportamento e dell'ideazione. Egli perde lunghe
ore della giornata a mettere in atto dei rituali di verifica e di controllo,
alimentati da pensieri ossessivi, che attenuano lievemente un'ansia
endopsichica di base. Tale sintomatologia rappresenta per il soggetto una
difesa davanti ad una maggiore frammentazione dell' io. Alla luce dei risultati
del test di Rorschach, in cui si evidenzia una fragilità di strutturazione
della personalità di tipo borderline secondo Kernberg, si potrebbe ipotizzare
che la sintomatologia ossessiva ha una funzione di guadagno primario della
malattia e pertanto assume il valore di malattia invalidante. Per quanto
riguarda la sintomatologia algica somatoforme ritengo che essa adempie i
criteri di Förster in quanto si tratta di una sintomatologia cronica e
resistente ai trattamenti classici ortopedici e reumatologici. Segue un decorso
Considerandi
autonomo e incide sulla vita sociale del soggetto. Inoltre si instaura
nell'ambito di una comorbidità psichica aggravata rispetto alla mia precedente
valutazione. Il quadro algico si sarebbe aggravato rispetto alla valutazione
precedente in quanto si è esteso a tutto l'emicorpo destro e a tutto il
rachide. Tale aggravamento si sarebbe presentato nel corso del 2012. (…)”
(XXIII/1, pagg. 242-243).
Dal
canto suo il dr. __________, nel consulto del 18 febbraio 2014 (XXIII/1, pagg.
252-257), ha rilevato che “(…) nel complesso l'assicurato è orientato e
collaborante. Ricorda e descrive gli avvenimenti con precisione; desidera
trovare una situazione adatta dal punto di vista professionale e una soluzione
ai dolori. Dal 2006 l'evoluzione dal punto di vista clinico e sintomatologico è
marcata da forti dolori al piede destro. Questi dolori portano l'assicurato a
scaricare tutto l'arto inferiore destro da più di 7 anni. Dal 2010 ha
sviluppato delle lombo-sciatalgie ed i sintomi correlano con la risonanza
magnetica della colonna lombare del 10.04.2013. Il quadro lombosciatalgico è
conosciuto dal 2010 con una proposta nel maggio 2012 di un'infiltrazione sotto
TAC che è stata rifiutata dal paziente per paura di complicazioni. L'esame obiettivo
del 17.02.2014 non è compatibile con i dati anamnestici (un risparmio del
retro-piede dal 2006 con appoggio unicamente dell'avampiede produce delle
ipercheratosi plantari alle teste metatarsali e un accorciamento della catena
posteriore e queste non erano riscontrabili); inoltre le indagini radiologiche
effettuate finora mostrano una risoluzione dell'infezione (risonanza magnetica
del 3.08.2012 e scintigrafia ossea trifasica effettuata il 24.02.2010). (…)”
(XXIII/1, pagg. 256-257).
2.9
Come accennato (cfr. consid.
2.
), secondo la giurisprudenza federale, affinché un istituto di previdenza
sia tenuto a versare una prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro che
la motiva deve essersi manifestata in misura rilevante (almeno del 20%) ancora
durante l’affiliazione presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra
detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.
Questo Tribunale, per i
motivi che seguono, tutto ben considerato e viste le risultanze mediche sopra
riportate (cfr. consid. 2.8), ritiene che nel caso concreto non sia dato lo
stretto nesso materiale tra le patologie che hanno portato l’Ufficio AI a
riconoscere il diritto a prestazioni con decisioni del 30 settembre 2014 e il
danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa dell’attore presente
al momento in cui egli era assicurato presso la Cassa (ovvero fino al 30 giugno
2008.
conformemente all’art. 10 cpv. 3 LPP, visto lo scioglimento del rapporto
di lavoro con effetto al 31 maggio 2008; cfr. doc. A/18).
Innanzitutto va osservato
che il danno alla salute riscontrato nell’ambito della prima domanda di
prestazioni AI del novembre 2006 (XXIII/1, pagg. 4-10; vedi le risultanze
mediche riprodotte al consid. 2.8.1) e che ha causato un’incapacità di lavoro
rilevante (20-25%) in qualsiasi attività, è differente (ovvero non è
sostanzialmente lo stesso) rispetto a quello che ha portato (nell’ambito della
nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2011 dopo la STCA di rinvio del 6
giugno 2013; cfr. consid. 1.2 e XXIII/1, pagg. 380-381 e 395-403) al
riconoscimento di una rendita d’invalidità dal mese di giugno 2012 (cfr. le
risultanze mediche riprodotte al consid. 2.8.2).
In concreto, quando
l’attore era assicurato presso la Cassa (fino al 30 giugno 2008) il danno alla
salute era sostanzialmente riconducibile ad una moderata neuropatia del nervo
surale ds. con ipoestesia e iperpatia e ad una sindrome somatoforme da dolore
persistente. Nel rapporto del 23 luglio 2009(XXIII/1, pagg. 242-244) il medico
SMR dr __________ aveva concluso che “(…) la perizia del SAM indica che la
ridotta CL anche in attività adeguata è dovuta dal profilo di vista ortopedico,
persistendo un retropiede ds rigido e dolente. La psicopatologia, con tendenza
all’esagerazione della sintomatologia algica, determina un’IL del 10% che si
integra nella presente funzione organica limitata. (…)” (XXIII/1, pagg.
242-244).
Per contro il danno alla
salute che ha condotto al riconoscimento della rendita d’invalidità –
ritenuta la sostanziale stazionarietà del danno al piede destro; cfr. consid.
2.8.2
e in particolare il consulto del 18 febbraio 2014 (XXIII/1, pagg.252-257)
dove il dr. dr. __________ ha evidenziato che “(…) dal 2006 l’evoluzione dal
punto di vista clinico e sintomatologico è marcata da forti dolori al piede
destro. (…)” (XXIII/1, pag. 256) – è essenzialmente dovuto ad altri
diversi fattori e più precisamente:
• Da
una parte, al danno psichico riconducibile alle nuove diagnosi psichiatriche
poste di sindrome ossessiva compulsiva (ICD-10, F42.1) dal 2010 e di disturbo
della personalità misto dipendente, passivo-aggressivo, borderline (ICD-10,
F61.0). Quanto alla sindrome somatoforme da dolore persistente il dr. __________,
nel succitato consulto dell’11 aprile 2014, ha precisato che “(…) segue un
decorso autonomo (…)” (XXIII/1, pag. 243) senza indicarne un chiaro peggioramento
e osservando che “(…) si instaura nell'ambito di una comorbidità psichica
aggravata rispetto alla mia precedente valutazione. (…)” (XXIII/1, pag. 243).
Nel consulto del 5 maggio 2009 (XXIII/1, pagg. 200-204) il dr. __________, in
sede di “status psichico”, aveva invece in effetti rilevato che “(…)
non è presente un’ideazione ossessiva né fobica (…)” (XXIII/1, pag. 202) e
nella valutazione aveva concluso che “(…) presenta anche aspetti immaturi di
personalità, senza costituire un disturbo di personalità (…)” (XXIII/1,
pag. 202).
Relativamente
al presupposto della connessione materiale va detto che per la giurisprudenza
lo stesso può anche essere dato se l’incapacità al lavoro durante il periodo
assicurativo è causata da problemi somatici, mentre che l’invalidità che
origina il diritto alla rendita dell’assicurazione invalidità (e se del caso
della previdenza professionale) è motivata da problemi psichici.
Requisito necessario (ma non sufficiente) è tuttavia che il danno psichico si
sia manifestato già durante il rapporto di previdenza e abbia chiaramente e in
modo deciso contribuito all’evoluzione della malattia rispettivamente sia
indissolubilmente legato col danno somatico e abbia causato un’incapacità
lavorativa di rilievo (in argomento Marc Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 23 n. 24 pagg. 350-351).
Nella
fattispecie il danno psichico legato alle suddette nuove diagnosi psichiatriche
non si era manifestato già durante il rapporto di previdenza e nemmeno risulta
che la sindrome somatoforme da dolore persistente abbia chiaramente e in modo
deciso contribuito all’evoluzione della malattia somatica. In particolare,
ribadito che per la sindrome somatoforme il dr. __________ nel consulto dell’11
aprile 2014 ha precisato che “(…) segue un decorso autonomo (…)”
(XXIII/1, pag. 243), non è possibile concludere che il danno psichico dovuto a
questa diagnosi sia indissolubilmente legato col danno somatico (manifestatosi
durante l’affiliazione) e abbia causato un’incapacità lavorativa di rilievo.
Del resto il dr. __________, nel consulto del 5 maggio 2009 (XXIII/1, pag.
200-204), alla domanda volta a sapere “(…) come si giustifica la
diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni constatate?
Come influiscono le limitazioni funzionali sulla sua attività lavorativa? (…)”,
aveva risposto che “(…) la sintomatologia algica somatoforme è quella che
incide sulla capacità funzionale rendendolo con una minore resistenza, una
maggiore affaticabilità e imprecisione. Ma si constata un comportamento
teatrale e pseudoregressivo che non è giustificabile dallo stato psichico che
presenta. Le funzioni cognitive, volitive e biologiche sono totalmente
conservate. (…)” (XXIII/1, pag. 203). Va infine ricordato che, allorquando
l’attore era assicurato presso la Cassa, l’inabilità lavorativa riconducibile
alla patologia extra somatica non raggiungeva nemmeno la soglia rilevante del
20% attestandosi al 10% (cfr. consid. 2.8.1).
• D’altra
parte ai dolori alla schiena, vista la nuova diagnosi posta nella perizia
pluridisciplinare del 6 giugno 2014 del SAM di “(…) sindrome
lombovertebrale-lombosciatalgica cronica con: - stenosi del canale spinale a
livello L4-L5 su discopatia; - turbe degenerative (artrosi delle faccette
articolari L3-L4, L4-L5 ed L5-S1). (…)” (XXIII/1, pag. 223).
In
effetti il dr. __________, nel consulto del 20 febbraio 2009 (XXIII/1, pagg.
191-199), aveva invece posto la diagnosi di “(…) tendomialgie a catena
lombo-pelvi-femorali a destra in rapporto con patologia deambulatoria (…)”
(XXIII/1, pag. 196). La sindrome lombovertebrale-lombosciatalgica cronica non
essendo quindi presente al momento in cui l’attore era affiliato alla Cassa,
quest’ultima non deve rispondere di un’eventuale invalidità ad essa
riconducibile.
Infatti
questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da quanto già concluso nella
succitata STCA del 1. settembre 2010 (cfr. consid. 2.8.1 e XXIII/1, pagg.
339-375) e in particolare laddove è stato ritenuto che “(…) nelle sue
annotazioni del 22 marzo 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato che “né
in occasione della valutazione presso il Centro __________, né in occasione
della perizia SAM ha potuto essere oggettivata una limitazione funzionale a
livello del rachide dorsale”, aggiungendo che “la sintomatologia algica
lombosacrale già presente nel 2008 era stata messa in relazione con la
problematica del piede (postura, sbilancio muscolare, vedi rapporto dell’8
settembre 2008)” (doc. XII/bis). Il TCA non può che condividere tali
considerazioni del medico del SMR. (…)” (XXIII/1, pagg. 361-362).
Significativo è del resto anche il fatto che l’attore (sempre tramite l’avv. __________),
nel ricorso del 22 ottobre 2012 (XXIII/1, pagg. 483-491), per sostanziare un
peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla perizia del SAM del
18.
giugno 2009, aveva addotto che “(…) la situazione, rispetto al 2009, dove
a livello lombare non vi erano problemi particolari, è notevolmente peggiorata:
attualmente si è in presenza di una discopatia L4/5 con grave stenosi del
canale spinale e di una protusione mediana/paramediana a livello L5/S1, a
contatto con la radice. (…)” (XXIII/1, pag. 488).
Non
è nemmeno possibile seguire l’attore laddove sostiene l’esistenza dello stretto
nesso materiale tra le patologie che hanno portato l’Ufficio AI a riconoscere
il diritto a prestazioni con decisioni del 30 settembre 2014 e il danno alla
salute all’origine dell’incapacità lavorativa presente al momento in cui egli
era assicurato presso la Cassa, adducendo in sostanza che le affezioni alla
colonna vertebrale (motivanti l’invalidità riconosciuta dall’AI) sarebbero la
diretta conseguenza dello scompenso statico causato dalla patologia al piede
destro (cfr. XII, punto 2).
Sulla
questione di sapere se e se del caso quando un’affezione alla schiena può
essere riconducibile ad una deambulazione viziata provocata da un danno alle
estremità inferiori, si è già pronunciato questo Tribunale. In particolare, in
un caso concernente l’assicurazione contro gli infortuni – posta appunto la questione a sapere se
disturbi al rachide lombo-sacrale costituivano una conseguenza indiretta dei
sinistri, nel senso che essi fossero il risultato di una deambulazione viziata
provocata dal danno alla salute alle estremità inferiori –, in una pronuncia dell’11 settembre 2014 (STCA
35.2013
), il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) Questa
Corte ha già avuto modo in passato di pronunciarsi su questa problematica,
facendo capo a perizie specialistiche. Ad esempio, nella causa sfociata nella
sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i dottori __________
e __________, a quell’epoca Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica
dell'Ospedale __________ di __________, avevano spiegato che solo in casi
eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide: "Kann der Sachverständige bestätigen,
dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch
anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil,
wie im Fall __________., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit
Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt? Nein,
ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine
schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit
einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei
Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer
Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange
einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr __________. ist die
Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und
bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der
Wirbelsäule feststellbar." (perizia 7.3.2000 della Clinica di
chirurgia ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.). Tali principi sono
stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA 35.2011.22
del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007 consid. 2.3.3.,
35.2007.33
del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14 giugno 2007
consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e 35.2001.79 del 25
febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con sentenza U 122/02 del 28
maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62). In una recente vertenza, confrontato con una perizia di parte
che metteva in dubbio la fondatezza della valutazione espressa a suo tempo dai
dottori __________ e __________, il TCA ha disposto l’allestimento di una
perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia. Chiamato segnatamente a precisare se condividesse o
meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto giudiziario ha dichiarato
che i principi sviluppati da questi ultimi sono pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut
nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.
2.2.4
). (…)” (STCA dell’11 dicembre 2014, pagg. 10-11).
Occorre
innanzitutto rilevare che il caso di AT 1 non rientra fra quelli limiti
enumerati dai succitati dottori __________ e __________.
In
effetti, dalla documentazione medica agli atti non risulta che l’attore, all’epoca
in cui era assicurato presso la Cassa (fino al 30 giugno 2008), presentasse una
dismetria degli arti inferiori e/o un artrosi all’anca e/o un indebolimento
muscolare come a seguito di una poliomielite.
Inoltre
i disturbi in sede lombare sono apparsi già nel 2010 – “(…) dal 2010
ha sviluppato delle lombo-sciatalgie ed i sintomi correlano con la risonanza
magnetica della colonna lombare del 10.04.2013. Il quadro lombosciatalgico è
conosciuto dal 2010 con una proposta nel maggio 2012 di un'infiltrazione sotto
TAC che è stata rifiutata dal paziente per paura di complicazioni. (…)”
(XXIII/1, pagg. 256) – quindi solo quattro anni dopo l’insorgenza dei
dolori al piede destro nel 2006. Al proposito, va sottolineato che nella
fattispecie di cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome lombare era insorta
circa 8 anni dopo l’evento traumatico che aveva interessato il piede destro.
In
applicazione analogica della suddetta giurisprudenza questo Tribunale deve
quindi concludere che l’incapacità lavorativa dovuta al danno alla salute
riconducibile alla “(…) sindrome lombovertebrale-lombosciatalgica cronica
con: - stenosi del canale spinale a livello L4-L5 su discopatia; - turbe
degenerative (artrosi delle faccette articolari L3-L4, L4-L5 ed L5-S1). (…)”
(XXIII/1, pag. 223, lo si ribadisce diagnosi, questa, posta nella
perizia pluridisciplinare del SAM del 6 giugno 2014; in quella del 18 giugno
2009.
i periti avevano invece posto quella di “(…) tendomialgia a catena
lombopelvicofemorale (…)” (XXIII/1, pag. 181) non può essere,
nemmeno indirettamente, stata causata dallo scompenso statico legato alla
patologia del piede destro.
Di
conseguenza nemmeno è dato lo stretto nesso materiale tra le patologie somatiche
che hanno portato l’Ufficio AI a riconoscere il diritto a prestazioni con
decisioni del 30 settembre 2014 e il danno alla salute all’origine
dell’incapacità lavorativa dell’attore presente al momento in cui egli era
assicurato presso la Cassa.
Non essendo dato, per le
ragioni suesposte, lo stretto nesso materiale tra le patologie che hanno
portato l’Ufficio AI a riconoscere il diritto a prestazioni con decisioni del
30.
settembre 2014 e il danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa
dell’attore presente al momento in cui egli era assicurato presso la Cassa, già
per questa ragione a AT 1 non può essere riconosciuto alcun diritto ad una
rendita d’invalidità della previdenza professionale.
Ricordato che l’esigenza
di uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessaria al fine di
riconoscere l’obbligo prestativo della Cassa (cfr. consid. 2.5) non merita qui
di essere ulteriormente approfondito se uno stretto nesso temporale fosse o
meno dato.
Limitatamente al fatto che
successivamente alla fine del rapporto di lavoro con la __________ l’attore non
ha più svolto alcuna attività lavorativa, questo Tribunale si limita a rilevare
quanto segue.
Dall’estratto del conto
individuale risulta che a partire dal gennaio 2007 l’attore è stato iscritto
come persona senza attività lucrativa e che a partire dall’aprile 2008
(esaurito il diritto alle indennità giornaliere di malattia) non ha più percepito
un reddito da lavoro (cfr. doc. A/24). Tuttavia va qui menzionata la
giurisprudenza federale per cui se durante il periodo da considerare per la
valutazione della connessione temporale, la persona assicurata non si trova in
alcun rapporto di lavoro, a detto periodo non può essere attribuita la stessa
valenza rispetto a un periodo in cui il recupero della capacità lavorativa è
comprovato fattivamente dall’attività realmente svolta, considerando
l’impossibilità di esaminare effettivamente la capacità lavorativa (“(…)
Si, pendant la période à retenir pour l’appréciation de
la connexité temporelle, la personne assuré ne se trouve dans acun rapport de
travail, il n’y a pas lieu d’attribuer à cette période la même signification
qu’à une période où le récouvrement de la capacité de travail est prouvée par
du travail réellement effectué, étant donné l’impossibilité d’examiner
réellement la capacité di travail. (…)” (Marc Hürzeler, op. cit., ad
art. 23 n. 28 pag. 353)).
In concreto, per il solo
fatto che egli fosse senza un’attività lavorativa, non è ancora possibile
concludere che non vi sia stata un’interruzione dello stretto nesso temporale
vista l’impossibilità di esaminare realmente la capacità al lavoro.
2.10
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la petizione va respinta.
2.11
L’attore ha chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art.
29.
cpv. 1 Lptca), la domanda dell’attore deve essere
intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.
Presupposti per la concessione
del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido,
anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle
assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono
(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito
favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalla
documentazione agli atti risulta che l’attore, senza attività lucrativa, vive
da solo e dispone, quali entrate, della rendita AI (pari a
fr. 1'511.-- mensili) e della PC (pari a fr. 1'109.-- mensili) per un importo
globale di fr. 2'620.-- mensile (doc. A/19).
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, all’attore deve essere applicato l’importo base mensile
per persona che vive da sola di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo del
minimo esistenziale LEF.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta
l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
Bisogna, poi, computare il
canone di locazione di fr. 1’020.-- al mese e il premio afferente
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr. 40.75 mensili (fr.
489.
: 12 = 40.75; cfr. doc. A/19, punto 4).
Si ottiene, quindi, un
onere globale di fr. 2’260.75.
Inoltre va tenuto conto
del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va
aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a
quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.
In casu, si ottiene un’eccedenza
mensile di fr. 179.25 rispettivamente di fr. 59.25.
Nella
presente fattispecie, vista l’eccedenza mensile questo Tribunale, stante
anche la gratuità della procedura, ritiene che l’attore sia in grado di far
fronte al pagamento delle spese legali e non possa, quindi, essere considerato
indigente (per un caso simile cfr. la STCA 36.2009.31 del 7 settembre 2009).
Di conseguenza, egli non
può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ della RA 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti