34.2016.39
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio. Calcolo degli interessi dalla data del matromonio al divorzio
24 aprile 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.39
rg/gm
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 27 dicembre 2016 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
__________
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 23 dicembre 2016, passata in giudicato il medesimo giorno per rinuncia
delle parti all’impugnazione, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto
per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 28 luglio 2003. Al punto
n. 3 del dispositivo il Pretore, omologando l’ac-cordo intervenuto tra le parti,
ha disposto che “alla moglie spetta la metà dell’avere di vecchiaia
accumulato dal marito in costanza di matrimonio” (cfr. I).
1.2 Il
27 dicembre 2016 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3
CPC, cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le
informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
(cfr. IV-XI) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi
successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
Considerandi
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che al momento del matrimonio (28 luglio 2003) AT 1 disponeva
di una prestazione di libero passaggio di CHF 5'475.75 (cfr. VII/2; a tale epoca
egli risultava assicurato alla __________, cfr. VII/3). In seguito, da febbraio
2005.
a marzo 2006, è stato assicurato alla __________ (VII/4-5) e da maggio
2006.
a novembre 2013 alla __________ (cfr. VII/2). Da febbraio 2014 egli è assicurato
__________ dove il 23 dicembre 2016,
ossia alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante ai fini della divisione, DTF
132.
V 236), disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 102'758.60
(cfr. VII/1, IX).
Dal
fascicolo emerge pure che nel gennaio 2008 AT 1 ha effettuato
un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF 23'000.-- e
che tale somma è stata rimborsata nel giugno 2016 ed è quindi da ritenere
essere stata considerata nel calcolo della prestazione presente al 23 dicembre
2016.
(cfr. VII/6-7).
Ora,
giusta art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3)
ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente
praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les
droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Ne segue nel caso concreto che – stante un
capitale di CHF 102'758.60 al momento del divorzio e considerata una prestazione di CHF 5'475.75
alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra
(cifrabili in CHF 1'722.15; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch)
– l’avere
pensionistico accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso ammonta
a CHF 95'560.70 (102'758.60 – 5'475.75 – 1'722.15).
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito
di CHF 47'780.35 (95'560.70 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010), la possibilità di un versamento in contanti
dell’avere previdenziale di spettanza di CV 1 – residente in __________ – in
base all’art. 25f cpv. 1 lett. f LFLP (applicabile per analogia, unitamente all’art. 5 LFLP, in
caso di divorzio; cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv. 2 LFLP)
non essendo stato fatto valere dall’interessata nelle more della presente procedura.
Pertanto la somma
di CHF 47'780.35, con gli interessi compensativi
– al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12.
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla
crescita in giudicato della sentenza di divorzio (23 dicembre 2016) e
sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02
dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita da
parte di __________ a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo
nome presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5
LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 95'560.70.
2.- È
fatto ordine a __________ di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione
Istituto collettore LPP, la somma di CHF 47'780.35 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 dicembre 2016.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motiva-zione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti