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Decisione

34.2016.4

Datore di lavoro condannato al versamento di contributi LPP di un suo collaboratore. Accollamento spese al datore di lavoro per comportamento temerario

30 novembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi eventualmente già versati dal datore di lavoro“;

- il

9 settembre 2016 __________ ha inviato il richiesto conteggio (XV), precisando,

con lettera 14 novembre 2016 (XIX) che non sono inclusi eventuali pagamenti da

parte del datore di lavoro (XIX). Questo accertamento è stato intimato

all’attrice ed al CV 2 per osservazioni (XVI). Solo AT 1 ha inoltrato la

propria presa di posizione (XVIII);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

- ai

sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima

istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori

di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale

cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza

sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in

vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

L'art.

73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati

di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le

prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più

estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni

di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle

prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V

443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V

220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104

consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ,

2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915,

pagg. 724/5).

Secondo

l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto;

- per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche

della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano

pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le

controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi

previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte

qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza

professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo

di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e

riferimenti ivi citati). Secondo la

giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo

del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento,

da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano

sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della

previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore

al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e

al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi

dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti);

- per

quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr.

anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie

inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in

caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario)

sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per

oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa

l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.

Trattandosi

nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio, è data la

legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2) ma non verso

l’istituto di previdenza.

Ne

consegue che la petizione contro la CV 1 è da respingere per mancanza di

Considerandi

legittimazione passiva (SVR 2016 BVG nr. 47); la petizione nella misura in cui

è rivolta contro il CV 2 è invece ricevibile motivo per cui si entra nel merito

della stessa;

- ai

sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e

riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21'060.- franchi

(stato 1° gennaio 2013) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

Se

il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a

un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno

intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un

salario annuo di oltre 21'060.- (stato 1° gennaio 2013) franchi sottostanno

all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo

che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo

che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante

giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2

LPP).

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte

del salario annuo da 24'570.- sino a 84'240.- franchi (stato 1° gennaio 2013).

Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'510.- franchi

all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo

(art. 8 cpv. 2 LPP).

Dal

1° gennaio 2015 il salario minimo ex art. 2 e 7 LPP è stato aumentato a fr. 21’150.-;

gli importi massimi e minimi del salario coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP

corrispondono a fr. 24'675.-/fr. 84'600.- (art. 5 OPP 2 nel testo della modifica

15.

ottobre 2014 [RU 2014 3343]);

- l'art.

11.

LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr.

Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 66,

n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);

- dalle

allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attrice

(in particolare i contratti di lavoro) e da quella acquisita dal TCA risulta

che nel periodo in esame (1° gennaio 2014 – 31 agosto 2015) AT 1 ha lavorato al

50% dal 1° gennaio 2014 per un salario mensile lordo lorda di fr. 2'000.-,

aumentando dal 1° luglio 2014 il pensum lavorativo al 60% con una retribuzione mensile

di fr. 2'200.- sino al 31 agosto 2015, data in cui si è licenziata.

Nel

2014.

il salario secondo i contratti risulta essere di 25’200.- [(6 x 2'000) + (6

x 2'200)] e per il 2015 (8 mesi) di fr. 17'600.- (8 x 2'200). Alla Cassa il

datore di lavoro ha annunciato per il 2014 fr. 26'000.- e per il 2015 fr.

17'200.-.

Alla

Fondazione previdenziale, invece, il datore di lavoro ha annunciato per il

periodo in parola un salario annuo di fr. 26’400.- (fr. 2'200.- mensili).

Fa

stato quanto percepito secondo i contratti di lavoro;

- di

conseguenza, in accoglimento della petizione, il CV 2 deve essere condannato a

versare alla CV 1 i contributi a favore di AT 1 determinati sulla base di un

salario annuo dal 1° gennaio 2014 di fr. 24'000.- e dal 1° luglio 2014 di fr.

26'400.- fino al 31 agosto 2015 per complessivi fr. 1'881,60, così come dal

citato conteggio 9 settembre 2016 allestito da __________ (XV/2), riservati

eventuali versamenti fatti dal datore di lavoro.

- giusta

l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non

si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;

art. 20 cpv. 2 Lptca).

- il

datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di previdenza, non

ha dedotto correttamente i contributi alla previdenza professionale, ciò che ha

reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro

non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento

va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse

e spese di procedura per complessivi fr. 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione nei confronti di CV 2 è accolta.

§ È

accertato un salario di AT 1 quale dipendente di CV 2 ammontante da 1° gennaio

2014 a fr. 24’000.-- e nel periodo 1° luglio 2014 - 31 agosto 2015 a fr. 26’400.--,

con consecutivo obbligo da parte del datore di lavoro di versare alla CV 1 i contributi della previdenza professionale conformemente

ai considerandi.

2.- La

petizione nei confronti della CV 1 è respinta.

3.- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico

di CV 2.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti