34.2016.40
Datore di lavoro condannato ad assicurare ai fini previdenziali un suo collaboratore. L'istituto di previdenza è tenuto a versare il capitale previdenziale in luogo della rendita di vecchiaia
4 aprile 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.40
BS
Lugano
4 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 dicembre 2016 di
AT 1
contro
1. CV
1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che
- con
petizione del 22 dicembre 2016 AT 1, nato il __________ 1951, facendo presente
di aver iniziato il 1° luglio 2015 un’attività lavorativa presso il CV 2 (in
seguito: CV 2), società sportiva affiliata ai fini previdenziali alla CV 1 (in
seguito: CV 1), ha chiesto al TCA d’intervenire presso il datore di lavoro e
l’istituto previdenziale affinché gli sia rilasciata “la polizza di libero
passaggio/cassa pensione”. Rileva inoltre che dai conteggi salariali
prodotti risulta come il datore di lavoro abbia effettuato la trattenuta previdenziale.
Chiede inoltre che il Tribunale verifichi se effettivamente il CV 2 abbia
correttamente versato l’imposta alla fonte;
- con
la risposta di causa 10 gennaio 2017 l’__________ (in seguito: __________), agente
per conto della CV 1, ha evidenziato che l’attore non è stato mai annunciato
dal proprio datore di lavoro e di aver “provveduto ad elaborare l’entrata e
procederemo con il regolare pensionamento in data 1.04.2016 “(III);
- nonostante
l’intimazione della petizione al CV 2 per la presentazione della risposta di causa,
la società sportiva non ha prodotto alcunché;
- su
richiesta del TCA, il 28 febbraio 2017 __________ ha prodotto due certificati
previdenziali (stato 1° luglio 2015 e 1° gennaio 2016; VII/2) ed il conteggio
finale relativo al versamento del capitale previdenziale quale prestazione di
vecchiaia a seguito del pensionamento, al 1° aprile 2016, dell’attore (VII/1);
- chiamato
da questa Corte a prendere posizione sulla nuova documentazione, l’attore è rimasto
silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- ai
sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima
istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la
vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata
in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art.
73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati
di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le
prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più
estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni
di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle
prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V
443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V
220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104
consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ,
2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915,
pagg. 724/5).
Secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche
della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano
pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le
controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi
previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte
qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza
professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo
di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e
riferimenti ivi citati). Secondo la
giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del
datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da
parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano
sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della
previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore
al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e
al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi
dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).
Trattandosi in
concreto di una vertenza concernente l’assicurazione ai fini previdenziali di
un lavoratore, con conseguente obbligo di conteggio da parte del datore di
lavoro, qui convenuto, con sede nel Canton Ticino, la competenza territoriale e
materiale del TCA è data;
- per
quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr.
anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie
inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in
caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario)
sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per
oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa
l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.
Risultando
dalla risposta di causa come il datore di lavoro non abbia mai annunciato alla
previdenza professionale l’attore, si tratta quindi di una vertenza relativa
all’obbligo di conteggio ed è pertanto data la legittimazione passiva nei
confronti del datore di lavoro (CV 2).
È
pure data la legittimazione passiva della CV 1. Infatti, oltre al rilascio del
relativo certificato di previdenza (in merito al diritto dell’assicurato, quale
diritto d’informazione ex art. 86b LPP, di ricevere dal proprio istituto di
previdenza il certificato individuale di assicurazione in cui è indicata la
situazione previdenziale cfr. Pärli, in Geiser/Gächter,
Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 86b LPP, n. 6 pag.
1382), l’attore ha anche chiesto che sia “rilasciata” la polizza di libero
passaggio, da intendersi, come si vedrà, quale versamento in capitale
dell’avere di vecchiaia;
- ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e
riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato
dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
Se
il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a
un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno
intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
È
tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre
1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio
federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte
del salario annuo da 25'675.- sino a 84'600.- franchi (stato dal 1° gennaio
2015). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'525.-
franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a
tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP);
- l'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr.
Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può
pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);
- dalle
allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta
dall’attore (in particolare i contratti di lavoro) risulta che quest’ultimo ha
lavorato alle dipendenze del FCL dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016, percependo
fr. 2'800.-- lordi mensili, vale a dire un salario superiore al minimo ex art.
7 cpv. 1 LPP. Risulta inoltre che il datore di lavoro non lo ha affiliato ai
fini previdenziali;
- di
conseguenza, in accoglimento della petizione, il CV 2 deve essere condannato ad
assicurare AT 1 alla CV 1 per il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016 e a
versare i relativi contributi a suo favore;
- avendo
l’attore terminato l’attività presso il CV 2 per intervenuto pensionamento al
1° aprile 2016, lo stesso ha diritto ad una prestazione di vecchiaia (secondo
l’art. 13 cpv. 1 lett. a LPP gli uomini hanno diritto a prestazioni di
vecchiaia con il compimento del 65° anno di età). Come si evince dallo scritto
25 gennaio 2016 dell’__________, l’assicurato ha scelto il versamento in capitale
in luogo della rendita;
- riguardo
al chiesto controllo del versamento dell’imposta alla fonte, spetta all’attore informarsi
direttamente all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, Bellinzona, non
essendo questa Corte competente in materia;
- giusta
l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non
si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;
art. 20 cpv. 2 Lptca).
Nel
caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di
previdenza, non ha provveduto ad annunciare al proprio istituto previdenziale i
salari percepiti da AT 1, ciò che ha reso necessaria la presente procedura nel
corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha
fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato
temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura
per complessivi fr. 500.--.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§
CV 2 è condannato ad assicurare AT 1 alla CV 1 per
il periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016 sulla base di un salario mensile lordo
di fr. 2'800.-- con conseguente versamento dei relativi contributi della
previdenza professionale.
§§ La
CV 1 è tenuta a versare a AT 1 il capitale previdenziale conformemente ai
considerandi.
Fatti
3.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico
di CV 2 .
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti