34.2016.5
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
9 agosto 2016Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2016.5
RG/gm
Lugano
9 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 marzo 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che -
con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento, a titolo di contributi della
previdenza professionale, di CHF 5'932.35 oltre interessi al 5% dal 2 aprile
2015, di CHF 76.-- per interessi dal 1. gennaio al 1. aprile 2015 e di CHF
500.-- per “spese del presente precetto”, chiedendo altresì il rigetto
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2015 dell’U__________
di __________;
- parte
convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione
di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II,
III);
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- l'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge;
- con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 29 novembre 2012 la CV
1 si è infatti impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,
tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di
questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d'affiliazione,
doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo
contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone
assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare
nel capitolo C del contratto d’affiliazione (doc. A/2). Il contratto
d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al
pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o
l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi;
- dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari,
tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto con
effetto al 31 marzo 2015 (doc. A/3-4);
-
pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera
quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata: giusta l’art. 66
cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.
46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
-
quo all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse
vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito
regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/1). In tal senso vanno ammesse spese di
diffida e spese di esecuzione. Non può per contro essere riconosciuto l’importo
di CHF 73.30 addebitato nel dicembre 2014 e riferito con ogni verosimiglianza alle
spese di precetto anticipate dalla fondazione per l’emissione del precetto
esecutivo n. __________ (cfr. A/8). Va infatti osservato che tale spesa segue
le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né dall’assicuratore né dal
tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito
che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24
gennaio 2007);
-
non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quali “spese del
presente precetto” fatte valere in petizione, le stesse non trovando
riscontro alcuno nel regolamento dei costi;
-
stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di
complessivi CHF 5'935.05;
-
anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 13
aprile 2015 dell’U__________ di __________ merita accoglimento.
Infatti
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione
prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai
sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice
civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
-
per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. anche art.
73 cpv. 2 LPP) . L'esclusione della gratuità della procedura in caso
d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un
principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali
(DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non
intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento
di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto
di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in:
Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s);
-
nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura
per CHF 100.--;
- l'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
dichiara
e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5'935.05
oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 su CHF 5'859.05.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 13 aprile 2015 per l’importo di CHF 5'935.05 oltre interessi al 5% dal 2
aprile 2015 su CHF 5'859.05.
Considerandi
2.
- La tassa di
giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico della parte
convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti