Lexipedia

Decisione

34.2016.5

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

9 agosto 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

34.2016.5

RG/gm

Lugano

9 agosto 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 17 marzo 2016 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che -

con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento, a titolo di contributi della

previdenza professionale, di CHF 5'932.35 oltre interessi al 5% dal 2 aprile

2015, di CHF 76.-- per interessi dal 1. gennaio al 1. aprile 2015 e di CHF

500.-- per “spese del presente precetto”, chiedendo altresì il rigetto

dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2015 dell’U__________

di __________;

- parte

convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione

di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II,

III);

-

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

- l'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui

contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di

mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di

previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di

queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge;

- con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 29 novembre 2012 la CV

1 si è infatti impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,

tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di

questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d'affiliazione,

doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo

contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone

assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare

nel capitolo C del contratto d’affiliazione (doc. A/2). Il contratto

d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al

pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o

l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente

ritardato dei contributi;

- dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari,

tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto con

effetto al 31 marzo 2015 (doc. A/3-4);

-

pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera

quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata: giusta l’art. 66

cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.

46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

-

quo all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse

vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito

regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/1). In tal senso vanno ammesse spese di

diffida e spese di esecuzione. Non può per contro essere riconosciuto l’importo

di CHF 73.30 addebitato nel dicembre 2014 e riferito con ogni verosimiglianza alle

spese di precetto anticipate dalla fondazione per l’emissione del precetto

esecutivo n. __________ (cfr. A/8). Va infatti osservato che tale spesa segue

le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né dall’assicuratore né dal

tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24

gennaio 2007);

-

non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quali “spese del

presente precetto” fatte valere in petizione, le stesse non trovando

riscontro alcuno nel regolamento dei costi;

-

stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di

complessivi CHF 5'935.05;

-

anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 13

aprile 2015 dell’U__________ di __________ merita accoglimento.

Infatti

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione

prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai

sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice

civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. anche art.

73 cpv. 2 LPP) . L'esclusione della gratuità della procedura in caso

d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un

principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali

(DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca).

Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non

intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento

di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte

dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto

di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in:

Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s);

-

nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce

della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per CHF 100.--;

- l'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

dichiara

e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5'935.05

oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 su CHF 5'859.05.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 13 aprile 2015 per l’importo di CHF 5'935.05 oltre interessi al 5% dal 2

aprile 2015 su CHF 5'859.05.

Considerandi

2.

- La tassa di

giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico della parte

convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti