34.2016.6
Datore di lavoro non versa a istituto di previdenza i contributi della previdenza professionale
25 agosto 2016Italiano10 min
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n.
34.2016.6
rg/sc
Lugano
25 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 21 marzo 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione
sottoscritto il 15 settembre/6 dicembre 2011 (contratto n. __________) la CV 1 (ora
SA) quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. luglio
2011 (doc. A/1).
1.2 Disdetto – dopo l’invio di
diffide (doc. A/9-10) – il contratto d’a-desione per il 31 agosto 2015 (doc.
A/12) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare
complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 8'876.70 (valuta 31
agosto 2015, di cui CHF 198.10 per interessi al 31 agosto 2015; cfr. conteggio
sub doc. A/13), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’U__________ di
__________ del 18 gennaio 2016 (doc. A/14), con la petizione in rassegna la
fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’importo di
CHF 8'678.60 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2015 più CHF 234.40 per
interessi al 13 ottobre 2015 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula
altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto
come pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 La convenuta non è intervenuta
in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione
della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13
cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore
stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi), agli artt. 2.1, 3 e 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e
nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero
versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di
vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2
LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino al 31 gennaio
2015) e gli interessi dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo le disposizioni
legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone
assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si
fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente
sostanziato. Inoltre, le spese paiono giustificate (cfr. doc. A/9-13) e conformi
al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117
II 258).
Del resto la
convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
Oggetto
di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese
di esecuzione”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure
nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati
nel regolamento delle spese (CHF 300.--).
Complessivamente
alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 9'213.--.
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 14 ottobre 2015 su CHF 8'678.60.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.6
L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione
al summenzionato PE n. __________ dell’U__________ di __________ del 18 gennaio
2016.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la
fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca
la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra
l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente
illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete
(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato
atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale
contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo
conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro
non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,
obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF
200.--.
2.8 L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ul-tima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se
la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego
di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di CHF 9'213.-- oltre interessi al 5% dal 14 ottobre
2015 su CHF 8’678.60.
§§
È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’U__________
di __________ del 18 gennaio 2016 per l’importo di CHF 9'213.-- oltre interessi
al 5% dal 14 ottobre 2015 su CHF 8’678.60.
2.- Tasse e spese per complessivi
CHF 200.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano
ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti