34.2016.7
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30 novembre 2016Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.7
BS
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 29 marzo 2016 di
AT 1
contro
1. CV
1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che
- con
petizione del 29 marzo 2016, completata il 26 aprile 2016, AT 1 postula la
condanna del precedente datore di lavoro, CV 2 (in seguito: CV 2), affiliato ai
fini previdenziali alla CV 1 (in seguito: CV 1), al versamento dei contributi
LPP per il periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016, chiedendo inoltre che la CV
1 rilasci “il certificato di previdenza e dal 1.07.2016 [recte: 2015] la
polizza di libero passaggio”(cfr. I, IV);
- con
la risposta di causa A__________ (in seguito: __________), agente per conto della
CV 1, ha fatto presente di aver sollecitato invano il CV 2 a notificare il
succitato dipendente (VI);
- il
CV 2 non ha invece presentato la risposta di causa;
- in
due occasioni il TCA ha chiesto alla Cassa __________ di comunicare il salario
notificato dal CV 2 relativo al periodo in parola (VII, X), ricevendo risposta
il 27 maggio 2016 e 22 agosto 2016 (VIII, XII);
- il
30 agosto 2016 questo Tribunale, trasmettendo l’esito degli accertamenti
eseguiti presso la Cassa __________, ha chiesto a __________:
"
Con riferimento alla succitata
vertenza, dagli atti risulta che secondo contratto 26 giugno 2015 il signor AT
1 ha percepito dal CV 2 dal 1° luglio 2015 un salario netto di fr. 2'000.--,
ridotto con effetto dal 1° febbraio 2016 a fr. 1'200.-- sempre netti. In data
29 marzo 2016 egli ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro. Il
datore di lavoro non vi ha tuttavia annunciato alcun salario (cfr. vostro
scritto 13 maggio 2016 al TCA). Alla Cassa __________ il CV 2 ha annunciato per
il 2015 fr. 8'500.-- per il periodo luglio – dicembre 2015 (cfr. scritto 22
agosto 2016 della CCC).
Premesso quanto sopra, vi chiediamo di trasmetterci,
entro 10 giorni, il conteggio dei contributi LPP relativi al periodo 1° luglio
2015 – 31 marzo 2016 determinati su un salario mensile netto di fr. 2’000.--
dal 1° luglio 2015 e di fr. 1'200.-- dal 1° febbraio 2016, dedotti i contributi
eventualmente già versati dal datore di lavoro (XII)“;
- il
14 ottobre 2016 __________ ha inviato il richiesto conteggio, nonché i certificati
previdenziali al 1° luglio 2015, 1° gennaio 2016 e 1° febbraio 2016 (XVI).
Questo
accertamento è stato intimato all’attore e al CV 2 per osservazioni (XVI). Solo
AT 1 ha inoltrato la propria presa di posizione (XVIII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- ai
sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima
istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la
vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata
in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art.
73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati
di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le
prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più
estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni
di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle
prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V
443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V
220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104
consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ,
2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915,
pagg. 724/5).
Secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche
della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano
pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le
controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero
passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali.
Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la
controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale,
anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza
(DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del
lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i
propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei
contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e
costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso
largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex
datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP
costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320
con riferimenti);
- per
quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr.
anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie
inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in
caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario)
sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per
oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa
l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.
Trattandosi
nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio è data la
legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2), motivo per
cui si entra nel merito dalla petizione.
È
pure dato di entrare nel merito della petizione nella misura in cui è rivolta contro
la CV 1. Infatti, oltre al rilascio del relativo certificato di previdenza (in
merito al diritto dell’assicurato, quale diritto d’informazione ex art. 86b
LPP, di ricevere dal proprio istituto di previdenza il certificato individuale
di assicurazione in cui è indicata la situazione previdenziale cfr. Pärli, in Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 86b LPP, n. 6 pag. 1382), l’attore ha anche chiesto che sia “rilasciata”
la polizza di libero passaggio, da intendersi quale versamento della
prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 LFLP;
- ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e
riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24'570.- franchi
(stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
Se
il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a
un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno
intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 24'570.- franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario
determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire
deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte
del salario annuo da 25’675 sino a 84’600 franchi (stato dal 1° gennaio 2015).
Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3’525 franchi all’anno,
il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2
LPP);
- l'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr.
Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può
pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);
- dalle
allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attore
(in particolare i contratti di lavoro) e da quella acquisita dal TCA risulta
che nel periodo in esame (1° luglio 2015 – 31 marzo 2016) AT 1 ha lavorato presso
CV 2 dal 1° gennaio 2014 per un salario netto mensile di fr. 2'000.-, ridotto
dal 1° febbraio 2016 a fr. 1'200.-.
Alla
Cassa __________ il datore di lavoro ha annunciato per il 2015 (luglio -
dicembre) unicamente fr. 8’500.- (cfr. scritto 22 agosto 2016; XI), motivo per
cui alla stessa va trasmessa copia del presente giudizio per le proprie incombenze.
Il
CV 2 non ha tuttavia notificato l’attore alla CV 1;
- poiché
lo statuto di salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante
anche per la previdenza professionale (SZS 2005 p. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985
p. 369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che AT 1 era un salariato
anche per quanto concerne la LPP;
- dalla
citata documentazione risulta quindi che solo nel periodo luglio 2015 – gennaio
2016 l’attore aveva una retribuzione superiore al salario minimo comportante
l’obbligo assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP (cfr. supra);
- anche
se il datrice di lavoro convenuto non ha notificato l’attore al proprio istituto
di previdenza, contravvenendo in tal modo agli obblighi legali e contrattuali
che le incombevano (artt. 7 cpv. 1 e 10 OPP2), egli adempiva alle condizioni di
salario e età per essere obbligatoriamente assicurato ai sensi della LPP per il
periodo luglio - dicembre 2015 per i rischi morte, invalidità e vecchiaia (art.
7 cpv. 1 LPP);
- ne
discende che l’obbligo – peraltro incontestato - per di datore di lavoro di
assicurare AT 1 nel periodo litigioso deve essere ammesso,
- di
conseguenza, in accoglimento della petizione contro il CV 2, quest’ultimo deve
essere condannato ad assicurare AT 1 al proprio istituto previdenziale (CV 1)
retroattivamente per il periodo luglio 2015 - gennaio 2016 con conseguente versamento
dei contributi previdenziali di fr. 450,30 determinati con riferimento a un
salario di fr. 24'000.- (netto), rispettivamente un salario annuo assicurato di
fr. 3'525.- (cfr. art. 8 cpv. 2 LPP), così come da conteggio del 14 ottobre
2016 allestito da __________ (XVI), riservati eventuali versamenti fatti dal datore
Fatti
di lavoro;
- avendo
l’attore terminato l’attività lavorativa, mediante rescissione al 31 marzo 2016
del contratto lavorativo, presso il CV 2 la CV 1 è di conseguenza condannata a
versare la prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LFLP;
- giusta
l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non
si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o
Considerandi
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;
art. 20 cpv. 2 Lptca).
Nel
caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di
previdenza, non ha provveduto ad annunciare il proprio dipendente AT 1 né
quindi a versare i contributi dovuti a favore del medesimo, ha reso necessaria
la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto
in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per complessivi fr. 500.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ CV
2 è condannato ad affiliare AT 1 alla CV 1 per
il periodo luglio 2015 – gennaio 2016 sulla base di un salario mensile di fr.
2'000.-- con conseguente versamento dei relativi contributi della previdenza
professionale conformemente ai considerandi.
§§
La CV
1 è tenuta a versare a AT 1 la prestazione d’uscita conformemente ai considerandi.
2.- Copia
del presente giudizio viene trasmessa alla Cassa __________ per le sue
competenze.
3.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di
CV 2.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti