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Decisione

34.2016.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di lavoro;

- avendo

l’attore terminato l’attività lavorativa, mediante rescissione al 31 marzo 2016

del contratto lavorativo, presso il CV 2 la CV 1 è di conseguenza condannata a

versare la prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LFLP;

- giusta

l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non

si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o

Considerandi

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;

art. 20 cpv. 2 Lptca).

Nel

caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di

previdenza, non ha provveduto ad annunciare il proprio dipendente AT 1 né

quindi a versare i contributi dovuti a favore del medesimo, ha reso necessaria

la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto

in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi

considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di

procedura per complessivi fr. 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§ CV

2 è condannato ad affiliare AT 1 alla CV 1 per

il periodo luglio 2015 – gennaio 2016 sulla base di un salario mensile di fr.

2'000.-- con conseguente versamento dei relativi contributi della previdenza

professionale conformemente ai considerandi.

§§

La CV

1 è tenuta a versare a AT 1 la prestazione d’uscita conformemente ai considerandi.

2.- Copia

del presente giudizio viene trasmessa alla Cassa __________ per le sue

competenze.

3.- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di

CV 2.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti