34.2016.8
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30 novembre 2016Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.8
BS
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 marzo 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV
1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che
- con
petizione del 30 marzo 2016, completata il 13 aprile 2016, AT 1 postula la
condanna del suo precedente datore di lavoro, CV 2 (in seguito: CV 2), affiliato
ai fini previdenziali alla CV 1 (in seguito: CV 1), al pagamento dei relativi
contributi LPP per il periodo in cui era alle dipendenze del succitato club sportivo,
chiedendo inoltre (per quanto è dato di capire) che la CV 1 rilasci il certificato
di previdenza, nonché “il rilascio del relativo certificato previdenziale e
dal 01.01.2016 la polizza di libero passaggio”. L’attore chiede infine di “contattare
la Cassa __________ affinché intervenga con sollecitudine nei confronti del CV
2 per il regolamento e l’accredito dei miei contributi personali AVS”;
- con
la risposta di causa 20 aprile 2016 l’__________ (in seguito: __________),
agente per conto della CV 1, ha fatto presente di aver inviato all’attore il
certificato di previdenza richiesto (V);
- il
CV 2 non ha invece presentato la risposta di causa;
- su
richiesta del TCA, il 26 aprile 2016 l’__________ ha prodotto il certificato
previdenziale nonché le distinte salariali ricevute dal CV 2 concernenti
l’attore (VII) e il 6 giugno 2016 la Pretura di __________ ha trasmesso gli
atti relativi ad una controversia tra l’interessato ed il CV 2 in merito a
prestazioni salariali (XI);
- il
21 luglio 2016 l’__________ ha preso posizione in merito alla documentazione
salariale inoltrata al TCA dall’attore, allegando tra l’altro copia dei certificati
di previdenza degli anni 2014, 2015 e 2016 e la copia della lettera 30 giugno
2016 inviata all’interessato in merito alla prestazione di libero passaggio (XVI);
- a
sua volta, con scritto 22 agosto 2016 l’attore, rappresentato dal Sindacato __________,
ha inoltrato le proprie osservazioni in merito a quanto evidenziato da __________
(XXI);
- in
due occasioni il TCA ha chiesto alla Cassa __________ di comunicare il salario
notificato dal CV 2 relativo al periodo in parola (VII, X), ricevendo risposta
il 27 maggio 2016 e 22 agosto 2016 (IX, XII);
- il
30 agosto 2016 questo Tribunale, trasmettendo l’esito degli accertamenti
eseguiti presso la Cassa __________, ha chiesto ad __________:
"
con riferimento alla succitata
vertenza, dalle copie dei conteggi salari salari risulta che da gennaio a
giugno 2015 il signor AT 1 ha percepito dal CV 2 mensilmente fr. 4'500.--
lordi, aumentati a fr. 5'500.-- mensili da luglio a dicembre 2015 (cfr. lettera
22 agosto 2016 dell’__________ al TCA con i conteggi). Alla Cassa __________ il
CV 2 ha annunciato per il periodo gennaio – giugno 2015 fr. 27'000.-- e dal
luglio - dicembre 2015 fr. 33'000.-- (cfr. scritto 22 agosto 2016 della CCC).
Dal vostro certificato di previdenza al 1° gennaio 2015 emesso il 13 giugno
2016 avete indicato quale salario annuo annunciato un importo di fr. 54'000.--.
Premesso quanto sopra, vi chiediamo di trasmetterci,
entro 10 giorni, il conteggio dei contributi LPP relativi al periodo 1° gennaio
2015 – 31 dicembre 2015 determinati su un salario mensile lordo di fr. 4’500.--
dal 1° gennaio 2015 e di fr. 5’500.-- dal 1° luglio 2015, dedotti i contributi
eventualmente già versati dal datore di lavoro“ (XXIII);
- il
9 settembre 2016 __________ ha inviato il richiesto conteggio (XXVI), precisando,
con lettera 14 novembre 2016 (XIX) che non sono inclusi eventuali pagamenti da
parte del datore di lavoro (XXVIII).
Questo
accertamento è stato intimato all’attore ed al CV 2 per osservazioni (XXV).
Solo AT 1 ha inoltrato la propria presa di posizione (XXVI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- ai
sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima
istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la
vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata
in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art.
73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati
di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le
prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più
estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni
di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle
prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V
443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V
220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104
consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ,
2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915,
pagg. 724/5).
Secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche
della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano
pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le
controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi
previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte
qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza
professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo
di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e
riferimenti ivi citati). Secondo la
giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo
del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento,
da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano
sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della
previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore
al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e
al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi
dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).
- per
quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr.
anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie
inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in
caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario)
sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per
oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa
l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.
Trattandosi
nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio è data la
legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2), motivo per
cui si entra nel merito dalla petizione.
È
pure dato di entrare nel merito della petizione nella misura in cui è rivolta
contro la CV 1. Infatti, oltre al rilascio del relativo certificato di
previdenza (in merito al diritto dell’assicurato, quale diritto d’informazione
ex art. 86b LPP, di ricevere dal proprio istituto di previdenza il certificato
individuale di assicurazione in cui è indicata la situazione previdenziale cfr.
Pärli, in Geiser/Gächter, Commentaire LPP et
LFLP, 2010, art. 86b LPP, n. 6 pag. 1382), l’attore ha anche
chiesto che sia “rilasciata” la polizza di libero passaggio, da intendersi
quale versamento della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 LFLP;
- ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e
riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato
dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
Se
il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a
un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno
intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
È
tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre
1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio
federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte
del salario annuo da 25'675.- sino a 84'600.- franchi (stato dal 1° gennaio
2015). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'525.-
franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a
tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP);
- l'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr.
Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può
pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);
- dalle
allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta
dall’attore (in particolare i contratti di lavoro) e da quella acquisita dal
TCA risulta che l’attore è stato assicurato ai fini previdenziali dal 1° luglio
2014 (cfr. lettera 21 luglio 2016 dell’__________; XVI).
Oggetto
della presente petizione è il salario annuo annunciato alla CV 1 dal datore di
lavoro nel 2015. Secondo i contratti da gennaio a giugno il salario mensile lordo
era di fr. 4'500.-, quindi complessivamente fr. 27'000.-; da luglio a dicembre la
retribuzione mensile era di fr. 5'500.- per complessivi 33'000.-. Tali importi,
come si evince dalla risposta 22 agosto 2016 della Cassa, sono stati
regolarmente annunciati all’AVS. Alla CV 1, invece, il salario annuo annunciato
del 2015 era di fr. 54'000.- (12 x 4,500; cfr. certificato previdenziale al 1°
gennaio 2015 in doc. XVI/2). Nel citato conteggio 9 settembre 2016 l’assicuratore
LPP ha dunque tenuto conto dell’aumento salariale, registrando dal 1° luglio
2015 un salario mensile di fr. 5'500.-, pari a fr. 66'000.- l’anno (XXIV);
- di
conseguenza, in accoglimento della petizione, il CV 2 deve essere condannato a
versare i contributi a favore di AT 1 di fr. 8'300,05, così come da citato
conteggio 9 settembre 2016 allestito da __________ (XXIV/2), riservati eventuali
Fatti
versamenti fatti dal datore di lavoro;
- avendo
l’attore terminato l’attività lavorativa, mediante rescissione al 31 dicembre 2015
del contratto lavorativo (doc. A), presso il CV 2, la CV 1 è di conseguenza
condannata a versare la prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LFLP,
con aggiornamento dei certificati previdenziali;
- vincente
in causa e rappresentato dall’__________ (solo da giugno 2016; cfr. procura in
XIII) l’attore ha diritto alla rifusione di fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili da parte del CV 2;
- giusta
Considerandi
l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non
si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;
art. 20 cpv. 2 Lptca).
Nel
caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di
previdenza, non ha provveduto ad annunciare correttamente i salari percepiti da
AT 1, ciò che ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il
datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna
collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di
conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi
fr. 500.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§
È accertato, per il 2015, un salario di AT 1 quale dipedente di CV 2 di fr.
27'000.- (6 x 4’500) nel periodo 1° gennaio – 30 giugno e di fr. 33'000.- (6 x
5'500) dal 1° luglio – 31 dicembre, con consecutivo obbligo da parte del datore
di lavoro di versare alla CV 1 i contributi della
previdenza professionale conformemente ai considerandi.
§§ La
CV 1 è tenuta a versare a AT 1 la prestazione d’uscita conformemente ai considerandi.
3.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di
CV 2 che rifonderà a AT 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti