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Decisione

34.2016.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

versamenti fatti dal datore di lavoro;

- avendo

l’attore terminato l’attività lavorativa, mediante rescissione al 31 dicembre 2015

del contratto lavorativo (doc. A), presso il CV 2, la CV 1 è di conseguenza

condannata a versare la prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LFLP,

con aggiornamento dei certificati previdenziali;

- vincente

in causa e rappresentato dall’__________ (solo da giugno 2016; cfr. procura in

XIII) l’attore ha diritto alla rifusione di fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili da parte del CV 2;

- giusta

Considerandi

l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non

si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;

art. 20 cpv. 2 Lptca).

Nel

caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di

previdenza, non ha provveduto ad annunciare correttamente i salari percepiti da

AT 1, ciò che ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il

datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna

collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di

conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi

fr. 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§

È accertato, per il 2015, un salario di AT 1 quale dipedente di CV 2 di fr.

27'000.- (6 x 4’500) nel periodo 1° gennaio – 30 giugno e di fr. 33'000.- (6 x

5'500) dal 1° luglio – 31 dicembre, con consecutivo obbligo da parte del datore

di lavoro di versare alla CV 1 i contributi della

previdenza professionale conformemente ai considerandi.

§§ La

CV 1 è tenuta a versare a AT 1 la prestazione d’uscita conformemente ai considerandi.

3.- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di

CV 2 che rifonderà a AT 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti