34.2016.9
Datore di lavoro non versa a istituto di previdenza i contributi LPP
21 settembre 2016Italiano9 min
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Incarto
n.
34.2016.9
rg/sc
Lugano
21 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 12 aprile 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che -
con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta – quale datrice di lavoro – al pagamento a titolo di contributi
della previdenza professionale di CHF 10'219.55 oltre interessi al 5% dal 9
maggio 2015, CHF 188.20 per interessi dal 1. gennaio all’8 maggio 2015 e CHF
500 quale “indennità”. Postula altresì la rifusione delle “spese del
presente precetto” e chiede infine il rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 22 maggio 2015 dell’UE di __________;
- la
società convenuta non ha presentato la risposta di causa, nemmeno dopo
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca
(cfr. II, III);
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- l'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime
previste dalla legge;
- con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 22 marzo 2010 la CV 1
si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d'affiliazione, doc.
A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo
che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate,
Fatti
i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste
in particolare nel capitolo D e nella rubrica “Finanziamento” del contratto
d’affiliazione. Agli artt. 5.4, 5.5 il contratto d’affiliazione stabilisce
inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi,
prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento
anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari,
tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per
ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 28 febbraio 2015 (doc.
A/3; cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);
-
pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera
quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66
cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.
46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
-
per quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc.
A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste
nell’apposito regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/1). In tal senso vanno ammesse
spese di diffida e spese di esecuzione. Non possono per contro essere riconosciuti
gli addebiti per complessivi CHF 292.60 (CHF 73 registrati nel dicembre 2013 e
febbraio 2014 rispettivamente CHF 73.30 registrati nel dicembre 2014 e
nell’aprile 2015) in quanto riferiti, per quanto è dato di capire, alle spese
di precedenti precetti anticipate dalla fondazione. Va infatti osservato che
tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposta né
dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un
accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto
senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24
gennaio 2007);
-
non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”
chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in
petizione;
-
stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di CHF
10'115.15 (9'926.95 + 188.20);
-
la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 22
maggio dell’UE di __________ merita accoglimento.
Considerandi
Infatti,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
-
per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione
della gratuità della procedura in caso d’introduzio-ne di procedimenti temerari
o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto
federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi
LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere
temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad
art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura
per CHF 200.--.
- a
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili
(non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro
nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di
rifusione delle “spese del presente precetto”). Conformemente
alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126.
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 10'115.15
oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2015 su CHF 9'926.95.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 22 maggio dell’UE di __________ per l’importo di
CHF 10'115.15 oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2015 su CHF 9'926.95.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della parte
convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono
impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti