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Decisione

34.2016.9

Datore di lavoro non versa a istituto di previdenza i contributi LPP

21 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste

in particolare nel capitolo D e nella rubrica “Finanziamento” del contratto

d’affiliazione. Agli artt. 5.4, 5.5 il contratto d’affiliazione stabilisce

inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi,

prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento

anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;

- dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari,

tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per

ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 28 febbraio 2015 (doc.

A/3; cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);

-

pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera

quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66

cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.

46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

-

per quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc.

A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste

nell’apposito regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/1). In tal senso vanno ammesse

spese di diffida e spese di esecuzione. Non possono per contro essere riconosciuti

gli addebiti per complessivi CHF 292.60 (CHF 73 registrati nel dicembre 2013 e

febbraio 2014 rispettivamente CHF 73.30 registrati nel dicembre 2014 e

nell’aprile 2015) in quanto riferiti, per quanto è dato di capire, alle spese

di precedenti precetti anticipate dalla fondazione. Va infatti osservato che

tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposta né

dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un

accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono

aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24

gennaio 2007);

-

non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”

chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in

petizione;

-

stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di CHF

10'115.15 (9'926.95 + 188.20);

-

la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 22

maggio dell’UE di __________ merita accoglimento.

Considerandi

Infatti,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione

della gratuità della procedura in caso d’introduzio-ne di procedimenti temerari

o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto

federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi

LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere

temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad

art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce

della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per CHF 200.--.

- a

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili

(non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro

nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di

rifusione delle “spese del presente precetto”). Conformemente

alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con

compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non

patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili

unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –

ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 10'115.15

oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2015 su CHF 9'926.95.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 22 maggio dell’UE di __________ per l’importo di

CHF 10'115.15 oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2015 su CHF 9'926.95.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della parte

convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono

impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti