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Decisione

34.2017.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 44 cpv. 1 REOC.

Anche l’art. 44 cpv. 4

REOC stabilisce che “l’ammontare annuo della rendita per coniuge divorziato

è uguale alla prestazione di mantenimento di cui egli è privato, con deduzione

delle prestazioni eventualmente versate da altre assicurazioni, in particolare

dall’AVS/AI, ma al massimo all’ammontare derivante dalle esigenze minime della

LPP per il coniuge superstite”. Dunque, nella misura in cui non vi è una

prestazione di mantenimento nemmeno può esserci una rendita per coniuge

divorziato.

Ciò appare giustificato

ritenuto anche che il TFA –

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale aveva respinto la

petizione con cui l’attrice pretendeva una prestazione vedovile in quanto l’ex

marito aveva continuato, oltre alla data stabilita nella sentenza di divorzio,

a versarle gli alimenti e questo fino al momento della sua morte (STCA del 5

giugno 2002, incarto 34.2002.4), dopo aver evidenziato che “(…) per giurisprudenza, l'art. 20 OPP 2 […] si prefigge di coprire la

perdita di sostegno che la donna divorziata subisce a seguito del decesso

dell'ex coniuge e della perdita del contributo di mantenimento. Tuttavia,

determinante non è la perdita effettiva di sostegno, bensì – per motivi

amministrativi, dettati da considerazioni sulla sicurezza del diritto e dalla

necessità di impedire eventuali abusi – solo quella risultante dalla sentenza

di divorzio (RSAS 1995 pag. 139 seg.). (…)” (STFA B 72/02 del 12

dicembre 2005, consid. 3.5) – si è

confermato nella propria giurisprudenza ribadendo che “(…) decisivo è quanto stabilito nella sentenza. Ragioni riconducibili alla

sicurezza del diritto e volte ad evitare abusi in sede di applicazione

impongono rigore nella determinazione dei dati entranti in linea di conto. Dal

profilo della praticabilità del diritto è di tutta evidenza che non può esservi

disputa su quanto risulta nella sentenza di divorzio cresciuta in giudicato.

Non altrettanto si potrebbe sostenere nel caso in cui bastassero le

dichiarazioni delle parti – non sempre di agevole dimostrazione probatoria e

pertanto di dubbia affidabilità –, a maggior ragione nel caso in cui una di

esse fosse nel frattempo deceduta. Tale incertezza renderebbe comunque

necessaria un'istruttoria non solo laboriosa in termini di tempo ma anche

incerta quanto all'esito. Non basta infatti provare che un certo importo è

Considerandi

stato versato, ma occorre anche dimostrarne il motivo, potendo tale versamento

essersi verificato per inavvertenza o comunque per una causa diversa.

(…)” (STFA B 72/02 del 12 dicembre 2005, consid. 4.3).

Richiamato quanto disposto

al cpv. 4 dell’art. 44 REOC circa l’ammontare della rendita (confermato

pure, come visto, dallo scopo dell'art. 20 OPP 2 che è proprio quello di compensare

la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della morte

dell'ex coniuge e la conseguente privazione degli alimenti; Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 20 OPP2, n. 1 e 2, pag. 378; vedi anche la STCA del 18 maggio

2006, incarto 34.2005.77 citato nella risposta, con riferimenti), appare

dunque evidente che non vi può essere diritto ad una rendita vedovile per

coniuge divorziato se quest’ultimo non ha diritto ad una rendita o ad

un’indennità in capitale al posto della rendita vitalizia stabilita nella

sentenza di divorzio.

Per i motivi suesposti –

richiamata la succitata giurisprudenza federale valida per l’interpretazione

delle norme regolamentari – questo Tribunale deve concludere che nella

fattispecie concreta l’art. 44 cpv. 1 deve essere interpretato nel senso che

per poter beneficiare del diritto ad una rendita vedovile il coniuge divorziato

deve adempiere cumulativamente a tutti i presupposti posti dalle lettere a), b)

e c) del cpv. 1 dell’art. 44 REOC.

Di conseguenza – ribadito

che la sentenza di divorzio del 7 ottobre 1985 non ha conferito all’attrice

alcun diritto ad una rendita o ad un’indennità in capitale al posto delle

rendita vitalizia (cfr. doc. C) – ciò già basta per negare a AT 1 il diritto ad

una rendita vedovile dopo il decesso dell’ex coniuge e, meglio, a decorrere dal

1.

luglio 2016, come chiesto con la petizione (cfr. consid. 1.2).

In effetti, anche se

postula che sia “(…) accertato il diritto ad una rendita per ex

coniuge in capo alla signora AT 1 con effetto dal 1° luglio 2016 (…)” (cfr.

petizione pag. 8, la sottolineatura è del redattore), in realtà la volontà

dell’attrice è quella di vedersi assegnata la rendita vedovile (circa

l’ammissibilità di un azione di accertamento vedi Vetter-Schreiber, op. cit, ad

art. 73 LPP, n. 22, pagg. 276-277 e riferimenti ivi citati).

2.7

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la petizione deve essere respinta.

Al FEOC, ancorché

rappresentato da un avvocato, seppur vincente in causa, non sono assegnate ripetibili.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è

di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di

diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149

consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti