34.2017.1
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26 aprile 2017Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.1
FS
Lugano
26 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 9 gennaio 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Fondo di Previd. per il Personale dell'Ente Ospedaliero
Cantonale, 6501 Bellinzona
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. A seguito del decesso il __________
2016 dell’ex marito, AT 1 ha chiesto al Fondo di Previdenza per il Personale
dell'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito FEOC) informazioni circa il suo
diritto a prestazioni (cfr. doc. D e E).
Con ulteriore scritto
dell’11 novembre 2016, tramite l’avv. RA 1, AT 1 ha chiesto al FEOC di
confermarle l’applicazione dell’art. 44 punto 1 del Regolamento del Fondo di
Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito REOC) e
di indicarle la documentazione necessaria ai fini del calcolo della rendita vedovile
a suo favore (doc. F).
Ne è seguito uno scambio
di corrispondenza (doc. B, C e G) sfociato nella comunicazione del 24 novembre
2016 con la quale, richiamato l’art. 44 cpv. 1 REOC, il FEOC ha concluso che “(…)
dalla sentenza di divorzio si evince che la signora AT 1 non ha diritto ad un
contributo alimentare da parte dell’ex-marito. Per questo motivo il punto a)
del sopraccitato articolo non è soddisfatto ed una rendita per ex-coniuge non è
quindi esigibile. (…)” (doc. A).
1.2. Il 9 gennaio 2017, con “ricorso
in materia di previdenza professionale”, l’attrice, sempre per il tramite
dell’avv. RA 1, ha impugnato la “decisione” 24 novembre 2016 e – rilevato, in particolare, che “(…)
rappresenta una questione interpretativa stabilire se, da un lato, l'art. 44
REOC accordi prestazioni suscettibili di rispettare (o di anche di andare
oltre) le esigenze minime stabilite dal diritto federale e, dall'altro, se in
concreto l'art. 44 individui due o tre condizioni cumulative, dal momento in
cui la norma pone in modo espresso solamente due condizioni cumulative, legando
con la congiunzione "e" solamente il requisito dell'età
anagrafica o del figlio a carico e il requisito della durata decennale del
matrimonio, ma non anche il requisito del diritto, in seguito alla sentenza di
divorzio, a una rendita o ad un'indennità in capitale al posto di una rendita
vitalizia. (…)” (cfr. ricorso pag. 7) –
ha postulato:
" (…)
1. Il ricorso è accolto.
1.1. la
decisione del 24 novembre 2016 emessa dal Fondo di Previdenza per il Personale
dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC), è annullata;
1.2. Di
conseguenza, è accertato il diritto a una rendita per ex-coniuge in capo alla
Signora AT 1 con effetto dal 1° luglio 2016.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. (…)" (I, pag. 8)
1.3. Con la risposta di causa – dopo la chiesta proroga del termine (III
e IV) e rilevato che nella presente procedura “(…) si tratta di un’azione in
materia di previdenza professionale che non è preceduta da una decisione
formale (…)” nella quale “(…) la signora AT 1 ha la parte di attrice
mentre l’Istituto di previdenza quella di convenuto (…)” (V, pag. 2) –, il FEOC, rappresentato dall’avv. RA 2, ha
postulato la reiezione della petizione adducendo, in particolare, che “(…) l'art.
44 n. 1 REOC è molto chiaro e fra le condizioni per riconoscere le prestazioni
legate al divorzio pone quella del versamento di una rendita o di un'indennità
in capitale al posto di una rendita vitalizia. L'interpretazione proposta dalla
ricorrente, oltre a forzare in modo inammissibile il testo chiaro, si pone in
insanabile contrasto anche con il n. 4 del medesimo disposto che prevede
testualmente che: "l’ammontare annuo
della rendita per coniuge divorziato è uguale alla prestazione di mantenimento
di cui egli è privato" il che rafforza la condizione del
versamento, al momento del decesso, di una prestazione di mantenimento. (…)”
(V, pag. 3).
1.4. Con scritto 8 febbraio 2017
l’attrice ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (VII con allegati doc.
L/1-2).
Il FEOC, invitato a
prendere posizione, con lettera del 23 febbraio 2017, ha comunicato al TCA che
si riconferma nella risposta “(…) atteso che essi [ndr.: i documenti] non
hanno rilevanza per la decisione che è chiamato a rendere questo Tribunale.
(…)” (IX).
Il doc. IX è stato
trasmesso per conoscenza all’attrice (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. AT 1, come accennato (cfr.
consid. 1.2), ha inoltrato al TCA un atto intitolato “ricorso in materia di
previdenza professionale” contro la “decisione” 24 novembre 2016 con
la quale il FEOC ha negato il diritto a una rendita per coniuge divorziato ai
sensi dell’art. 44 cpv. 1 REOC.
In proposito va rilevato
che l’Alta Corte ha statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non
prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di
pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale,
cantonale o comunale (RDAT I-1994 pag. 195).
Per questi motivi la
procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla
base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia
tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS
2000 pag. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber,
Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n. 1 pag. 270; cfr. anche DTF 112 Ia 184
consid. 2a; 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, "La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure" in RSA 1989 pag. 92).
Dal
momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare
decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici
dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di
ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del
ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini
più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre
applicabili gli art. 129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, ad
art. 73 n. 28 pag. 278).
Nel caso in esame il
rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso.
L'atto di causa è in ogni caso ricevibile in ordine come petizione.
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome la sede del FEOC è
in Ticino (cfr. art. 1 REOC) e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP
ed (presunto) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale
(DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Oggetto del contendere è
sapere se l’attrice, a seguito del decesso dell’ex coniuge avvenuto il 28
giugno 2016 (cfr. doc. D), ha diritto a una rendita vedovile erogabile dal FEOC.
2.4. L’art. 19 LPP, che regola le
prestazioni per il coniuge superstite, stabilisce che
"
1 Il
coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a. deve provvedere al
sostentamento di almeno un figlio; o
b. ha compiuto i 45 anni e il
matrimonio è durato almeno cinque anni.
2 Il coniuge superstite che
non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a
un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3 Il Consiglio federale
disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i
superstiti."
In base alla delega di cui
all’art. 19 cpv. 3 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 20 OPP 2 che
regola il diritto del coniuge divorziato e dell’ex partner registrato alle
prestazioni per i superstiti che, nella versione – applicabile in concreto – in
vigore fino al 31 dicembre 2016, ha il seguente tenore:
"
1 Dopo
la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al
vedovo a condizione che:
a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni, e
b. nella sentenza di divorzio
gli sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una
rendita vitalizia.
1bis In caso
di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale
dell’unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al
vedovo a condizione che:
a. l’unione domestica registrata sia durata almeno dieci
anni; e
b. nella sentenza di
scioglimento dell’unione domestica registrata gli sia stata assegnata una
rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.
2 Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere
ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e
particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superino l’importo derivante dalla
sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata."
Secondo
l’art. 6 LPP la parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.
L’art. 19
LPP si trova nella seconda parte di questa legge e pertanto stabilisce delle
esigenze minime a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato.
Secondo l’art. 49 cpv. 1
LPP gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni,
il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel
regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo
fino all’età del pensionamento.
Gli istituti di previdenza
emanano, tra l’altro, disposizioni sulle prestazioni (art. 50 cpv. 1 lett. a
LPP).
2.5. Come
accennato (cfr. consid. 2.3), litigioso è il diritto a una rendita vedovile.
L’art. 44 cpv. 1 REOC, che
regola le prestazioni legate al divorzio nel caso di decesso di un assicurato
divorziato, stabilisce che:
"
1 Quando
un assicurato divorziato muore, il coniuge divorziato superstite ha diritto ad
una rendita per coniuge divorziato:
a) se ha diritto, in seguito alla sentenza di divorzio,
ad una rendita o ad un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia;
b) se ha almeno un'età di 45 anni oppure abbia uno o più
figli a carico; e
c) il matrimonio con il defunto sia durato almeno 10 anni."
Va qui rilevato
che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF), chiamato a pronunciarsi in merito al diritto della
donna divorziata alle prestazioni per superstiti ai sensi dell’art. 19 LPP e dell’art.
20 cpv. 1 e 2 OPP 2, nella DTF 119 V 289 –
dopo aver premesso che “(…) per l'art. 19 cpv. 1 LPP la vedova ha diritto alla
rendita per vedove se alla morte del coniuge deve provvedere al sostentamento
di uno o più figli (lett. a), oppure ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è
durato almeno 5 anni (lett. b). Giusta il cpv. 3 dello stesso articolo, il
Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alla
prestazione per i superstiti. In virtù di detta delega l'art. 20 OPP 2 dispone
che dopo la morte dell'ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova
a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della
sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di una rendita o di
un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cpv. 1). Le
prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella
misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente
quelle dell'AVS e dell'AI superano l'importo delle pretese derivanti dalla
sentenza di divorzio (cpv. 2). (…)” (DTF 119 V 289 consid. 6a) – ha evidenziato che “(…) orbene, non è
controverso che la moglie divorziata al momento del decesso del precedente
marito avesse avuto più di 45 anni, che il matrimonio fosse durato più di 10
anni e che la sentenza di divorzio le avesse attribuito una pensione alimentare
mensile sino al raggiungimento dell'età AVS. (…)” (DTF 119 V 289 consid. 6b).
Dal tenore
della succitata sentenza sembrerebbe che, per poter beneficiare delle prestazioni,
il coniuge superstite divorziato, oltre ad adempiere i presupposti ex art. 20
cpv. 1 OPP 2 per poter essere equiparato alla vedova o al vedovo, deve anche
rispettare quanto disposto dall’art. 19 cpv. 1 LPP e meglio, provvedere al
sostentamento di almeno un figlio o aver compiuto i 45 anni (quanto alla durata
di almeno cinque anni del matrimonio è sicuramente data visto che l’art. 20
cpv. 1 lett. a OPP 2 richiede che il matrimonio sia durato almeno dieci anni).
Quanto
esposto emerge anche dalla sentenza del TFA del 28 febbraio 1994 (pubblicata in
SZS 1995, pag. 134), laddove l’Alta Corte rileva che “(…) die
Beschwerdeführerin erfüllt die Voraussetzungen für den Bezug einer Witwenrente
insoweit, als die Ehe mit dem verstorbenen geschiedenen Mann mehr als zehn
Jahre gedauert hat und sie bei dessen Tod das 45.Altersjahr zurückgelegt hatte.
Streitig ist, ob auch die nach Art. 20 Abs. 1 BVV 2 und dem Reglement der
Vorsorgeeinrichtung massgebende Voraussetzung der lebenslänglichen Unterhaltsleistung
gegeben ist. (…)” (SZS 1995, pag. 135).
In simili
circostanze – ovvero se il coniuge superstite divorziato, oltre ad adempiere i
presupposti ex art. 20 cpv. 1 OPP 2 per poter essere equiparato alla vedova o
al vedovo, deve anche rispettare quanto disposto dall’art. 19 cpv. 1 LPP – allora con l’art.
44 cpv. 1 il REOC ha ripreso (ovvero riformulato) le condizioni poste dagli
artt. 19 LPP e 20 OPP 2.
Al riguardo questo
Tribunale rileva che in dottrina esiste un opinione diversa. Infatti, proprio
avuto riguardo alle succitate sentenze federali, Riemer/Riemer-Kafka
sostengono, in particolare, che “(…) Art. 19 Abs. 3 BVG/Art. 20 BVV 2 treten,
wie sich aus der Gesetzessysthematik ergibt, an die Stelle von Art. 19 Abs. 1
(und Abs. 2) BVG, d.h., der geschiedene Ehegatte muss nur die Bedingungen von
Art. 20 BVG erfüllen, nicht auch diejenigen von Art. 19 Abs. 1 BVG (so sinngemäss
auch SZS 1995 S. 138/139, 1999 S. 242/243, STAUFFER, RZ 691; insofern
missverständlich: BGE 119 V 293 E. 6a, SZS 1995 S. 135 E. 3), was allerdings
im Einzelfall zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen kann (Besserstellung
des geschiedenen Ehepartners/Partners im Vergleich zum verwitweten). (…)”
(Riemer/Riemer-Kafka, “Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz”,
Berna 2006, nota marginale 168, pagg. 154-155; la sottolineatura è del
redattore).
Detta questione non merita
qui ulteriore approfondimento e può qui restare aperta ritenuto che, come si
vedrà al prossimo considerando, tanto l’art. 20 OPP 2 quanto l’art. 44 REOC
stabiliscono che per poter beneficiare delle prestazioni del
coniuge superstite divorziato è (cumulativamente) necessario che il matrimonio sia
durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stata assegnata
una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia. Ora,
come si vedrà al prossimo considerando, quest’ultimo presupposto non è in
concreto realizzato.
2.6. Nel caso in esame il FEOC ha
negato il diritto ad una rendita vedovile per ex coniuge non essendo adempiuto
il presupposto, ritenuto cumulativamente necessario, di cui all’art. 44 cpv. 1
lett. a REOC.
Dalla sentenza di divorzio
del __________ 1985 risulta, in effetti, che all’attrice non è stata assegnata
una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cfr.
doc. C).
L’attrice, adducendo che
il tenore dell’art. 44 cpv. 1 REOC richiederebbe cumulativamente l’adempimento
solo delle condizioni di cui alle lettere b) e c) (la congiunzione “e”
essendo posta tra queste due lettere) e non anche di quelle poste dalla
lettera a) (cfr. consid. 1.2), chiede a questo Tribunale “(…) di stabilire,
interpretando il REOC, se la ricorrente, alla luce dei fatti accertati, ha o
meno diritto a una rendita per ex-coniuge e, nel caso in cui venisse rilevata
una violazione del diritto commessa dal FECO [ndr. recte: FEOC], si chiede al
TCA di annullare la decisione impugnata e di accertare l’esistenza del diritto
invocato. (…)” (cfr. ricorso pagg. 7 e 8).
In sostanza l’attrice,
ritenute adempite le condizioni circa l’età superiore ai 45 anni (AT 1, nata il
__________ 1956, al momento del decesso dell’ex marito il __________ 2016 aveva
60 anni) e la durata del matrimonio di almeno 10 anni (il matrimonio risale
all’__________ 1975 e la sentenza di divorzio è stata notificata il __________
1985; cfr. doc. C; al riguardo va segnalato che determinante è la crescita in
giudicato della sentenza di divorzio; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit, ad art.
19 n. 4 pag. 76) (art. 44 cpv. 1 lett. b) e c) REOC), pretende le
prestazioni per superstite quale ex coniuge divorziato.
Secondo la
giurisprudenza relativa ai rapporti di previdenza professionale valgono i
principi d'interpretazione dei contratti di diritto privato disciplinati
dall'art. 18 cpv. 1 CO (STF 9C_37/2012,9C_106/2012 del 16 gennaio 2013,
consid. 6.4; vedi inoltre DTF 140 V 50, consid. 2 con riferimenti; cfr. anche Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 49 n.i 6-9, pagg. 165-166). Ai sensi di questa
norma, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si
deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,
anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore,
o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Norme di regolamenti
di istituti di previdenza professionale vanno quindi interpretate, qualora le
disposizioni dell'istituto in questione siano litigiose e non permettano di
stabilire una concordante volontà delle parti, secondo il principio della buona
fede. Giusta tale principio, le dichiarazioni di volontà devono essere
interpretate nel modo secondo il quale esse potevano e dovevano essere intese
dal destinatario delle stesse trovandosi in un rapporto di fiducia. Non occorre
pertanto fondarsi sulla volontà interiore del dichiarante, bensì sul senso oggettivo
delle sue spiegazioni. Il dichiarante deve accettare quanto una persona
corretta e di buon senso poteva capire in base alle sue spiegazioni. Si tratta
quindi di determinare la volontà oggettiva dei contraenti, osservando la regola
per cui formulazioni non chiare, ambigue o non usuali devono, in caso di
dubbio, essere interpretate a svantaggio dell'autore delle stesse.
Questo Tribunale,
conformemente alla succitata giurisprudenza, non può confermare
l’interpretazione del REOC così come pretesa dall’attrice per le seguenti
ragioni.
Innanzitutto va rilevato
che se con il REOC si fosse voluto regolare due distinte fattispecie – più precisamente il caso in cui fosse
adempiuto il presupposto di cui alla lettera a) dell’art. 44 cpv. 1 REOC e
quello in cui fossero invece cumulativamente ossequiate le condizioni di cui
alle lettere b) e c) dello stesso articolo –
nelle quali all’ex coniuge andava riconosciuto il diritto a una rendita
vedovile, allora tra le lettere a) e b) avrebbe dovuto esserci la congiunzione “o”.
L’esigenza cumulativa (per
il riconoscimento delle prestazioni legate al divorzio nel caso di decesso di
un assicurato divorziato) dei presupposti di cui alla lettera a)
dell’art. 44 cpv. 1 REOC con quelli posti dalle lettere b) e c) del medesimo
disposto, risulta poi dal tenore del cpv. 3 dello stesso articolo secondo il
quale “se, al momento del decesso dell’assicurato, il coniuge divorziato
superstite non ha un’età di almeno 45 anni, oppure non ha figli a carico, ma
soddisfa le altre condizioni del paragrafo 1 [ndr.: si intende il cpv. 1]
qui sopra riportato, egli ha in tal caso diritto a un capitale equivalente a
tre rendite annue per coniuge divorziato” (art. 44 cpv. 3 REOC).
Da qui si evince che, nel
caso in cui non fossero dati i presupposti dell’art. 44 cpv. 1 lett. b REOC
(almeno 45 anni oppure uno o più figli a carico), per poter riconoscere al
coniuge divorziato il diritto a prestazioni è in ogni caso necessario che egli
adempia alle altre condizioni poste dal cpv. 1 e quindi che ossequi cumulativamente
Fatti
i presupposti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 44 cpv. 1 REOC.
Anche l’art. 44 cpv. 4
REOC stabilisce che “l’ammontare annuo della rendita per coniuge divorziato
è uguale alla prestazione di mantenimento di cui egli è privato, con deduzione
delle prestazioni eventualmente versate da altre assicurazioni, in particolare
dall’AVS/AI, ma al massimo all’ammontare derivante dalle esigenze minime della
LPP per il coniuge superstite”. Dunque, nella misura in cui non vi è una
prestazione di mantenimento nemmeno può esserci una rendita per coniuge
divorziato.
Ciò appare giustificato
ritenuto anche che il TFA –
chiamato a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale aveva respinto la
petizione con cui l’attrice pretendeva una prestazione vedovile in quanto l’ex
marito aveva continuato, oltre alla data stabilita nella sentenza di divorzio,
a versarle gli alimenti e questo fino al momento della sua morte (STCA del 5
giugno 2002, incarto 34.2002.4), dopo aver evidenziato che “(…) per giurisprudenza, l'art. 20 OPP 2 […] si prefigge di coprire la
perdita di sostegno che la donna divorziata subisce a seguito del decesso
dell'ex coniuge e della perdita del contributo di mantenimento. Tuttavia,
determinante non è la perdita effettiva di sostegno, bensì – per motivi
amministrativi, dettati da considerazioni sulla sicurezza del diritto e dalla
necessità di impedire eventuali abusi – solo quella risultante dalla sentenza
di divorzio (RSAS 1995 pag. 139 seg.). (…)” (STFA B 72/02 del 12
dicembre 2005, consid. 3.5) – si è
confermato nella propria giurisprudenza ribadendo che “(…) decisivo è quanto stabilito nella sentenza. Ragioni riconducibili alla
sicurezza del diritto e volte ad evitare abusi in sede di applicazione
impongono rigore nella determinazione dei dati entranti in linea di conto. Dal
profilo della praticabilità del diritto è di tutta evidenza che non può esservi
disputa su quanto risulta nella sentenza di divorzio cresciuta in giudicato.
Non altrettanto si potrebbe sostenere nel caso in cui bastassero le
dichiarazioni delle parti – non sempre di agevole dimostrazione probatoria e
pertanto di dubbia affidabilità –, a maggior ragione nel caso in cui una di
esse fosse nel frattempo deceduta. Tale incertezza renderebbe comunque
necessaria un'istruttoria non solo laboriosa in termini di tempo ma anche
incerta quanto all'esito. Non basta infatti provare che un certo importo è
Considerandi
stato versato, ma occorre anche dimostrarne il motivo, potendo tale versamento
essersi verificato per inavvertenza o comunque per una causa diversa.
(…)” (STFA B 72/02 del 12 dicembre 2005, consid. 4.3).
Richiamato quanto disposto
al cpv. 4 dell’art. 44 REOC circa l’ammontare della rendita (confermato
pure, come visto, dallo scopo dell'art. 20 OPP 2 che è proprio quello di compensare
la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della morte
dell'ex coniuge e la conseguente privazione degli alimenti; Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 20 OPP2, n. 1 e 2, pag. 378; vedi anche la STCA del 18 maggio
2006, incarto 34.2005.77 citato nella risposta, con riferimenti), appare
dunque evidente che non vi può essere diritto ad una rendita vedovile per
coniuge divorziato se quest’ultimo non ha diritto ad una rendita o ad
un’indennità in capitale al posto della rendita vitalizia stabilita nella
sentenza di divorzio.
Per i motivi suesposti –
richiamata la succitata giurisprudenza federale valida per l’interpretazione
delle norme regolamentari – questo Tribunale deve concludere che nella
fattispecie concreta l’art. 44 cpv. 1 deve essere interpretato nel senso che
per poter beneficiare del diritto ad una rendita vedovile il coniuge divorziato
deve adempiere cumulativamente a tutti i presupposti posti dalle lettere a), b)
e c) del cpv. 1 dell’art. 44 REOC.
Di conseguenza – ribadito
che la sentenza di divorzio del 7 ottobre 1985 non ha conferito all’attrice
alcun diritto ad una rendita o ad un’indennità in capitale al posto delle
rendita vitalizia (cfr. doc. C) – ciò già basta per negare a AT 1 il diritto ad
una rendita vedovile dopo il decesso dell’ex coniuge e, meglio, a decorrere dal
1.
luglio 2016, come chiesto con la petizione (cfr. consid. 1.2).
In effetti, anche se
postula che sia “(…) accertato il diritto ad una rendita per ex
coniuge in capo alla signora AT 1 con effetto dal 1° luglio 2016 (…)” (cfr.
petizione pag. 8, la sottolineatura è del redattore), in realtà la volontà
dell’attrice è quella di vedersi assegnata la rendita vedovile (circa
l’ammissibilità di un azione di accertamento vedi Vetter-Schreiber, op. cit, ad
art. 73 LPP, n. 22, pagg. 276-277 e riferimenti ivi citati).
2.7
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la petizione deve essere respinta.
Al FEOC, ancorché
rappresentato da un avvocato, seppur vincente in causa, non sono assegnate ripetibili.
Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è
di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di
diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149
consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti