34.2017.10
Conguaglio della previdenza professionale. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria. Calcolo degli interessi
21 agosto 2017Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.10
RG/gm
Lugano
21 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
l’8/9 febbraio 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
rappr. da: RA 2
2. __________
rappr. da: __________
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
ritenuto in fatto
1.1 Per sentenza 22 dicembre 2016,
passata in giudicato per quanto qui interessa il 31 gennaio 2017 (sono invece
stati impugnati tramite appello i dispositivi 4, 6, 7, 8, 9, 12 e 13), il
Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio
celebrato da AT 1 e CV 1 il 7 aprile 1995. Al punto n. 5 del dispositivo il
Pretore ha disposto che “la previdenza professionale è divisa come di legge
(art. 122 CC). Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio l’incarto verrà
trasmesso al TCA per calcolare il capitale previdenziale accumulato durante il
matrimonio e soggetto a divisione” (cfr. I, II).
1.2 L’8/9 febbraio 2017 il
giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire
le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
(cfr. IV-XVIII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi
successivi.
considerato in diritto
2.1 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire
LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a
LPP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124
CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1.
gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno
2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di
divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi
ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica
(art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017), quando
si consideri che, secondo lo scrivente Tribunale, decisivo per la questione
della litispendenza ai sensi di detta norma è sapere se il conguaglio della
previdenza è pendente dinanzi ad un giudice civile cantonale (cfr. Frankhauser,
Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich? Ein
Kurzbeitrag zu einer übergangsrechtlichen Kontroverse, in FamPra.ch 1/2017, pp.
158ss), ciò che non corrisponde al caso in esame (il Pretore ha d’altronde
disposto la divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali con riferimento
all’art. 122 CC che sanciva appunto sino al 31 dicembre 2016 il principio del
riparto paritario, ciò che il nuovo diritto prevede invece all’art. 123 CC).
Non è per il resto dato di intravedere, né risulta che gli ex coniugi abbiano
al riguardo fatto valere alcunché nella procedura d’appello (cfr. memoriale d’appello
del 29 gennaio 2017 di Robert Valentiny rispettivamente il memoriale d’appello
del 1. febbraio 2017 di Michaela Valentiny, in inc. ICCA 11.2’17.16), una
stretta connessione materiale ai sensi dell’art. 407c cpv. 2 CPC tra il
conguaglio della previdenziale professionale e le questioni ancora sub judice (diritti
di visita, liquidazione del regime matrimoniale, contributo alimentare) (in
argomento cfr. Oberson/Wälti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle:
enjeux judiciaire, in FamPra.ch 1/2017, pp. 106s).
Momento determinante
per il riparto nel caso concreto non è quindi – contrariamente a quanto
sostenuto nelle more della presente procedura dall’ex moglie (cfr. X) – il
promovimento della procedura di divorzio giusta l’art. 122 CC in vigore dal 1.
gennaio 2017, bensì la crescita in giudicato (formale) del divorzio ai sensi
della giurisprudenza relativa all’art.
122 CC in vigore sino al 31 dicembre 2016 (DTF 132 V 236).
2.3 In caso di divorzio le prestazioni d'uscita sono divise
conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (art. 22 cpv. 1
LFLP).
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente
capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008
con riferimenti).
2.5
2.5.1 Per
quanto riguarda CV 1, dagli atti risulta che dal 1. gennaio 1994 essa è
assicurata alla Fondazione __________, dove alla data della celebrazione del
matrimonio (7 aprile 1995) disponeva di un avere previdenziale di CHF 22'668
(cfr. XIII, XVI), mentre che alla crescita in giudicato del divorzio (cfr.
supra consid. 2.2) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF
94'517.25 (cfr. XVI).
Dal
fascicolo emerge inoltre che nel luglio 1999 CV 1 ha effettuato un prelievo di
CHF 49'800 per il finanziamento dell’abitazione primaria (cfr. X/1, XIII).
Va in proposito ricordato che capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale
ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi
essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere
considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP,
art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp.
261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen
für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in
ZBJV 2000 pp. 536ss). Tenuto
conto della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre
2009 pubblicata in DTF 135 V 436; cfr. anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten
Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80) e considerato
che, come accennato, ai fini del calcolo della prestazione da
dividere l'avere esistente al momento del matrimonio deve di principio essere
aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 seconda
frase LFLP, Micheli et consorts, Le
nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg,
ad art. 122, N. 65ss) al tasso minimo
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e
art. 12 OPP2) indipendentemente quindi
da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004,
pp. 136s), appare in concreto giustificato considerare gli interessi maturati
sull’avere presente alla data del matrimonio (CHF 22’668) limitatamente al
periodo compreso tra la data del matrimonio (7 aprile 1995) e quella del
prelievo (1. luglio 1999).
Ne consegue che – stante un capitale di CHF
94'517.25 al momento del divorzio
aumentato dell’importo di cui al suddetto prelievo (CHF 49’800) e considerata
una prestazione di CHF 22'668 alla
celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili
in CHF 4’102.80; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch)
– l’avere
pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta
a CHF 117'546.45 (94'517.25 + 49'800
– 22’668 – 4’102.80).
AT
1 non risulta per contro aver accumulato capitale previdenziale suscettibile di
essere diviso nella presente sede, avendo egli in costanza di matrimonio sempre
svolto attività lavorativa indipendente ad esclusione di quella svolta nel 2002
e 2003 presso il __________ di __________ i cui salari non raggiungevano
tuttavia il minimo assicurabile LPP (cfr. XII/1; per
Fatti
i salari minimi ex artt. 2 e 7 LPP in suddetti anni cfr. Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2012, p. 185).
2.5.2 Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un
importo di CHF 58'773.25 (117'546.45 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato
o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 58'773.25, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
Considerandi
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (31
gennaio 2017) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita da parte della Fondazione __________ (contratto __________)
a favore di AT 1 su un
conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto
collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 117'546.45
2.- È
fatto ordine alla Fondazione __________ (contratto __________) di versare, a
favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi presso la Fondazione
Istituto collettore, la somma di CHF 58'773.25, oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 31 gennaio 2017.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti