Lexipedia

Decisione

34.2017.12

Conguaglio della previdneza professionale a causa di divorzio

21 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore

sino al 31 dicembre 20116, le nuove

disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del

Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza

professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di

divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento

dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in casu la

procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il 3 dicembre 2013, rimasta inimpugnata).

2.3 Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio

e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti

al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e

all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio giusta l’art. 122 CC

(in vigore sino al 31 dicembre 2016) determinante è di principio la data della

crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5 Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) risulta che AT

1 non disponeva di averi previdenziali o di libero passaggio al momento del

Considerandi

matrimonio (2 agosto 1993). Dal fascicolo emerge per contro che egli, quale

dipendente della __________, è stato assicurato alla Fondazione __________ da

agosto 1993 a dicembre 1997 – senza accumulo di avere di vecchiaia in quanto assicurato

unicamente per i rischi decesso ed invalidità non avendo raggiunto in tale

periodo l’età minima di cui all’art. 7 cpv. 1 LPP – ed in seguito, da gennaio a

ottobre 1998, presso la Fondazione __________ (cfr. XXI). Da novembre 1998 a

dicembre 2012 e poi da gennaio 2003 a dicembre 2006 è stato assicurato alla

Fondazione __________ quale dipendente della __________ rispettivamente della

ditta individuale __________ (cfr. XIX). L’avere previdenziale accumulato

presso quest’ultima fondazione (comprensivo anche dell’avere acquisito presso il

menzionato istituto di previdenza della __________, cfr. XXI) è stato interamente

trasferito nel gennaio 2007 alla Cassa AT 2 (XIV, XIX/1-3), dove l’ex marito è

assicurato a far tempo dal 3 gennaio 2007 e dove alla crescita in giudicato del

divorzio (momento determinante per la divisione, cfr. supra consid. 2.3)

disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 60’624 (cfr. XVII).

Per quanto riguarda invece CV

1, dagli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di

matrimonio essa abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere

divisi, le sue condizioni salariali non avendo segnatamente mai raggiunto il minimo

assicurabile LPP (cfr. IV, IX, XIII).

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) e considerato che l’intero avere

di vecchiaia di AT 1 è stato accumulato dopo la celebrazione del matrimonio, a

favore di CV 1 spetta un importo di CHF 30’312 (60'624 :

2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 30’312, unitamente

agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la

parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai

combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato del divorzio (30

gennaio 2014) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà

essere trasferita a favore di CV 1 su un conto di

libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore (artt. 4

cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Patrocinata in causa da un

avvocato, CV 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono

(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito

favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario

alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b,

98.

V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006

consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre

2006.

consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p.

188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor

Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp.

159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione

(necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni

controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante

civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz,

1999, pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art.

25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei

Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare

difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da

rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta

peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., art. 25a, n. 13; Schwegler, op. cit., p. 90), ha

potuto essere evasa sulla base delle attestazioni degli enti previdenziali

interessati nonché della documentazione di facile lettura acquisita d’ufficio

agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero

l’assisten-za di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 60'624.

2.- È

fatto ordine alla Cassa AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libero

passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP,

la somma di CHF 30'312 oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 30 gennaio 2014.

3.-

L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti