34.2017.15
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Delibazione (in via pregiudiziale) di sentenza di divorzio straniera. Richiesta del coniuge beneficiario di versamento in contanti respin
27 luglio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.15
RG/sc
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo nella causa promossa con istanza del 13 aprile
2017 e che oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 13 ottobre 2016, passata in giudicato il 22 novembre 2016, il
Tribunale Ordinario di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti
civili – alle condizioni contenute nelle (omologate) conclusioni congiunte del
13 ottobre 2016 – del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il 29 settembre
1996. In suddette condizioni i coniugi hanno se-gnatamente previsto – per
quanto qui interessa – che “Il sig. AT 1, altresì, si farà carico delle
spese e degli oneri necessari al riconoscimento in Svizzera della sentenza di
divorzio Italia, in modo che possa essere liquidata alla sig.ra CV 1 la somma
spettante in base al diritto elvetico all’ex coniuge, in virtù del contratto di
previdenza professionale stipulato con AT 2, tipo __________ – n. AVS __________
(cd II Pilastro), pari al 50% di quanto accantonato sino alla sentenza di
divorzio, ovvero nella maggiore o diversa quota percentuale prevista dalla
normativa svizzera in tema di previdenza obbligatoria; Il signor AT 1 si
impegna affinché le pratiche legali necessarie per la liquidazione della quota
del cd II Pilastro di spettanza della signora CV 1 siano avviate non appena la
sentenza di divorzio del Tribunale di __________ sarà definitiva e comunque il
prima possibile”.
Con
istanza del 13 aprile 2017 AT 1 ha chiesto allo scrivente Tribunale la delibazione
della suddetta sentenza di divorzio nonché l’esecuzione della divisione degli
averi previdenziali in base al menzionato accordo delle parti.
1.2
Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 di
confermare, in particolare, di non opporsi alla delibazione e di presentare
eventuali osservazioni all’istanza in oggetto. All’istante il TCA ha invece
chiesto di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante
il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o
polizze di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del
secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio
capitale previdenziale (cfr. IV).
Stante la
non opposizione dell’ex moglie alla delibazione (doc. E), alla luce delle
informazioni risultanti dagli atti e di quelle fornite dall’ex marito relativamente
ai datori di lavoro ed agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato
durante il matrimonio (cfr. VI, VII, doc. D), il TCA ha richiesto in
particolare all’istituto di previdenza di AT 2 una presa di posizione in merito
al riparto.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle valide sino al 31 dicembre 2016,
le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica
del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della
previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti
di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento
dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).
In
casu la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa
il 13 ottobre 2016 e cresciuta in giudicato il 22 novembre 2016. La nuova normativa entrata in vigore il 1. gennaio 2017 – quindi anche
le nuove disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 LDIP che sanciscono la
competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul conguaglio della
previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri – non
trova pertanto applicazione nel caso concreto.
2.3 Delibazione
2.3.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della
sentenza del 13 ottobre 2016 del Tribunale
di __________ – laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali
– sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73
cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove
ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso
cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata
in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale
delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in
giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio
pronunciata all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati
dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da AT 1 il quale – come l’istruttoria di causa ha
permesso di accertare – dal 1991 svolge, con accumulo di capitale previdenziale,
attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. V, VII). Al TCA compete quindi
pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il
giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di
esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di __________, laddove
questa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali (in
argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219,
nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di
Lugano).
2.3.2
L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29
cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche
di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in
violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero,
segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come
pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse
stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo
oggetto (cpv. 2 lett. c).
In materia di
previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello
Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è
quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento
del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF
9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo
l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la
questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio
sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art.
65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im
internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad
art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung
von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.
701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla
impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del
giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una
delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato
del giudizio]).
In
concreto la competenza del Tribunale di __________ a pronunziare il divorzio
tra AT 1 e CV 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP come
d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.3.3 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice
svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno
raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma
gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria
e non è quindi stata prodotta, come in casu, un’attestazione da parte loro
concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio
giudizio – contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’ex marito (cfr.
risposta pp. 3-4) – alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto –
rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex
art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135
V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème
pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et
besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
Volken,
Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale
di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti
Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere
con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto come non siano nella
specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle
considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280
CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa
l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie
l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC – ossia la fissazione da parte del
giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da
un’attestazione d’attuabilità dell’istituto di previdenza – la sentenza del
Tribunale di __________, laddove stabilisce la ripartizione degli averi previdenziali
accumulati da AT 1 (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta
e dichiarata esecutiva, ritenuto per il resto che gli effetti di tale giudizio straniero
non risultano in concreto diversi o più estesi di quelli che potrebbe a-vere un
giudizio sulla medesima questione reso da un Tribunale svizzero.
2.4 Divisione
2.4.1
Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni
d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt.
122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio.
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina
le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del
matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato
disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Il giudice di cui all’art.
73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della
chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa da quest’ultimo
è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
deferita la controversia. Sia i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti
(Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa
sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di
anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr.
1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19
giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore
dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento
determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di
divorzio (art. 122 nuovo CC).
2.4.2 Le prestazioni
suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e
22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza
sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai
sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza
professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più
estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette
norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul
punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente
capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008
con riferimenti).
2.4.3 Dalla
(incontestata) documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio
(29 settembre 1996) AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 17'392.90
presso la AT 2 (istituto di previdenza cui è affiliata l’Impresa __________;
contratto __________) dove il 13 agosto 1998 ha effettuato un prelievo di CHF
21'260 per il finanziamento dell’abitazione primaria e dove alla crescita in
giudicato del divorzio disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF
125'383.40 (cfr. VII, VII/1).
Considerato
il surriferito prelievo in costanza di matrimonio e ricordato come capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale
ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi
essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere
considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6
LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi
Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen
für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in
ZBJV 2000 pp. 536ss), tenuto conto della giurisprudenza
federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135
V 436; cfr. anche Schai,
Vorbezüge aus der zweiten Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp.
57ss, 80) appare in concreto giustificato considerare gli interessi maturati
sull’avere presente alla data del matrimonio (CHF 17'392.90) limitatamente al periodo
compreso tra la data del matrimonio (29 settembre 1996) e quella del prelievo
(13 agosto 1998).
Ne consegue che – stante un capitale di CHF
125'383.40 al momento del divorzio
aumentato dell’importo di cui al suddetto prelievo (CHF 21'260) e considerata una prestazione di CHF 17'392.90 alla celebrazione del
matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili in CHF
1'329.70.--; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) – l’avere pensionistico accumulato
da AT 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a CHF 127'920.80 (125'383.40 + 21'260 – 17'392.90
– 1'329.70).
Richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta
un accredito di CHF 63'960.40 (127'920.80: 2).
2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge
ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di
prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
Nelle more
della presente procedura CV 1 ha chiesto il versamento in contanti
(segnatamente su un conto privato bancario, cfr. doc. E) dell’avere previdenziale
di sua spettanza. A tale richiesta non può essere dato seguito.
In
virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia,
unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv.
2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato
che in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra
nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le
partage des prétensions de prévoyance en cas de «divorce
international», in Patrimoine de la famille.
Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium
zum Familienrecht, 2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi
di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta
l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa
fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione
contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un
Stato membro.
Con
la restrizione introdotta dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP il diritto interno
ha recepito un principio del diritto comunitario sancito dall’art. 10 n. 2 del
Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (secondo cui non è
consentito un rimborso dei contributi al termine dell’assicurazione obbligatoria
in un paese nella misura in cui la persona continui ad essere assoggettata
all’obbligo assicurativo in un altro Stato membro dell’UE e dell’AELS). A
partire dal 1. aprile 2012 l’art. 10 n. 2 del Regolamento n. 1408/71 è stato
sostituito dall’art. 5 lett. b del nuovo Regolamento CE n. 883/04
(rispettivamente il nuovo Regolamento d’applicazione CE 987/09 ha sostituito il
Regolamento d’applicazione n. 574/72), ritenuto che, per quanto concerne la
regolamentazione del versamento in contanti dell’avere di vecchiaia in caso di
partenza definitiva per uno stato dell’UE, nulla è cambiato rispetto a quanto
precedentemente stabilito dall’art. 10 n. 2 del vecchio regolamento (UFAS
Bollettino LPP n. 127 cifra 830, Bollettino LPP n. 96 cifra 567; Cardinaux, Der
grenzüberschreitende Transfer von Vorsorgekapital und andere internationale
Sachverhalte in der beruflichen Vorsorge, in Kieser/Stauffer (Hrsg.), BVG-Tagung 2012. Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, 2013, pp. 55ff, 96-97; STCA 34.2016.1 del 13 ottobre 2016
consid. 3.3.1).
Spetta
al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei presupposti per il
versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la definitiva
partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad
un’assicura-zione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta
autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, op.
cit., 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche UFAS Bollettino LPP n. 52 p. 4; STCA
34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli
istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con
gli Stati membri della CE e dell’ALES [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso
con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento
dell’assoggettamento o meno all’assicurazione sociale [in argomento cfr. il
promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito
www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto
modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’appartenenza a un
sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia, invalidità e decesso a
titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.
1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che
avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011
pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1; Cardinaux, Der grenzüberschreitender
Transfer, op. cit., p. 97; Müller, in Commentaire LPP et
LFLP, op. cit., art. 25f, n. 2, p. 1666). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il non assoggettamento
obbligatorio ad un’assicurazio-ne sociale estera, il TF – confermando quanto
stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42 del 1. marzo 2010 –
ha precisato che, stante il carattere eccezionale del pagamento in
contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza per l'estero – alla
persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto di previdenza
le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad un’assicurazione
obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve verificare i dati
forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o
meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid. 7.2; sul punto cfr. anche Bucher, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum FZA und zu Anhang K des EFTA-Uebereinkommens, in SZS 2012 p. 336; STCA
34.2016.1 del 13 ottobre 2016 consid. 3.3.1).
Nella fattispecie, dagli
atti l’adempimento di suddetta condi-zione per un eventuale versamento in
contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta comprovato,
l’even-tuale necessaria certificazione nel senso sopra indicato potrà comunque
essere presentata in seguito dall’interessata all’i-stituto in appresso
indicato presso cui l’avere di sua spettanza deve nel frattempo essere
trasferito in forma vincolata.
Pertanto,
la somma di CHF 63'960.40, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 22 novembre 2016 e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile
2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP
UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita da parte della AT
2 (contratto __________) a favore di CV 1 su un
conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto __________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In caso di mancato
versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente
giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla
pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della
prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.6 La procedura è gratuita (art.
73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 127'920.80.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 (contratto __________) di
versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da
aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, la somma di CHF
Fatti
63'960.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 22
novembre 2016.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
Considerandi
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni