34.2017.17
Divorzio. Conguaglio della previdenza professionale. Delibazione di sentenza di divorzio starniera
4 ottobre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
AT 1accomandata
Incarto
n.
34.2017.17
RG/sc
Lugano
4 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa con istanza del 3 aprile/8
maggio 2017 e che oppone
AT 1
a
1. CV
1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 5 maggio 2016, passata in
giudicato l’8 giugno 2016, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6 giugno 1999 da AT
1 e CV 1 confermando “la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti
economici e patrimoniali in genere (…)“. In detta regolamentazione i
coniugi hanno segnatamente previsto – per quanto qui interessa – che “(…) la
signora AT 1 ha diritto di percepire la quota di sua spettanza, nella misura
stabilita dalla legge svizzera, degli importi maturati, in costanza di
matrimonio, presso la Cassa Pensioni Svizzera dal signor CV 1, in forza di contratto
n. __________ stipulato con CV 2, ultimo istituto di previdenza dell’attuale
datore di lavoro presso il quale sono confluiti gli averi di libero passaggio
accumulati durante la prestazione dell’attività lavorativa presso i precedenti
datori di lavoro. Il sig. CV 1 presterà il proprio assenso a far luogo ad ogni
e qualsiasi adempimento per agevolare l’incasso della quota di spettanza della
moglie del secondo pilastro. Resta tuttavia inteso che tutte le relative spese
di qualsiasi genere da eventualmente sostenere in Svizzera saranno a carico esclusivo
della sig.ra AT 1 (…)” (doc. A).
Con
istanza del 3 maggio 2017 AT 1 ha chiesto la delibazione della suddetta
sentenza di divorzio nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali
in base al menzionato accordo delle parti.
1.2
Il TCA ha di seguito chiesto a CV 1 di
confermare, in particolare, di non opporsi alla delibazione e di presentare
eventuali osservazioni all’istanza in oggetto. Gli ha inoltre chiesto di
indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il
matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze
di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo pilastro
e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale.
Stante la
non opposizione dell’ex marito alla delibazione (cfr. IV), alla luce delle
informazioni risultanti dagli atti e dagli allegati di causa relativamente ai
datori di lavoro ed agli istituti di previdenza cui l’ex marito è stato
assicurato durante il matrimonio (cfr. V-XX), il TCA ha interpellato
questi ultimi chiedendo in particolare ad CV 2, ultimo e attuale istituto di
previdenza cui CV 1 è assicurato, una presa di presa di posizione in merito al
riparto.
Delle
prese di posizione delle parti si dirà per quanto occorra nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC,
22-25a LFLP e 280-281 CPC e quelle della LDIP menzionate nel presente giudizio
sono quelle valide sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in
vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio
pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore
della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).
In casu
la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il 5 maggio 2016 e cresciuta in giudicato l’8 giugno 2016. La nuova normativa entrata in
vigore il 1. gennaio 2017 non trova pertanto applicazione nel caso concreto.
2.3 Delibazione
2.3.1 La procedura
di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291).
La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone
in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è
fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa
al giudizio di delibazione (art. 29
cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2
maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di Maria Concetta Gallicchio sia di ottenere
la delibazione della sentenza 5 maggio 2016 del Tribunale Civile di Varese – laddove statuisce in materia di
ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della
divisione da parte del tribunale competente.
In caso
di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv.
3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha
sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui
l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der So-zialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizü-gigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata
all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal
marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p.
138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali acquisiti in costanza
di matrimonio da CV 1 il quale, come emerge dagli atti, da luglio 2005 svolge attività
lavorativa nel Cantone Ticino con accumulo di capitale previdenziale (cfr. XIV,
XV/1, XVI, XIX, XX). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale
(pregiudiziale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione,
ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur), della
sentenza del Tribunale di Varese, laddove questa ha per oggetto il riparto
degli averi previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.3.2 L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se
vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico
ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta
l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in
giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27
esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con
l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di
regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali
del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto
d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché
tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno
Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.3.3
In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25
lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il
domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336
consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le
ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha
tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la com-petenza indiretta del
giudice straniero del divorzio sulla com-pensazione delle aspettative
previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr.
in particolare Trachsel,
Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª
ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer
Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.
701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla
impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del
giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una
delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato
del giudizio]).
In
concreto la competenza del Tribunale Civile di __________ a pronunziare il
divorzio tra CV 1 e AT 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP (cfr.
doc. A) come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.3.4 Nel caso di
sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi
previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice
straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice svizzero –
in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto
un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli
istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria e
non è quindi stata prodotta, come in casu, un’atte-stazione da parte loro
concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio
giudizio – contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’ex marito (cfr.
risposta pp. 3-4) – alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto –
rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex
art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135
V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier,
in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et
besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
Volken,
Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli
/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und Scheidung,
2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il
Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione
degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio
estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di
una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti
Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere
con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto
come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27
LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo
ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto
previdenziale circa l’attu-abilità di una divisione, né tantomeno essendo data
nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC – ossia la fissazione da
parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire
accompagnata da un’attestazione d’attuabilità dell’istituto di previdenza – la
sentenza del Tribunale di __________ del 5 maggio 2016 laddove stabilisce la
ripartizione degli averi previdenziali accumulati da CV 1 (cfr. supra consid.
1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, ritenuto
per il resto che gli effetti del giudizio del Tribunale di __________ non
risultano in concreto diversi o più estesi di quelli che potrebbe avere un
giudizio sulla medesima questione reso da un Tribunale svizzero.
2.4 Divisione
2.4.1 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Il
giudice di cui all’art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
da quest’ultimo è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337,
130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli
sia stata deferita la controversia. Sia i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa
sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di
anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr.
1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19
giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore
dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento
determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di
divorzio (art. 122 nuovo CC).
2.4.2 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi
degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.4.3 Dalla (incontestata)
documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio (6
giugno 1999) CV 1 disponesse di averi previdenziali in Svizzera, quando si consideri
che – per quanto qui interessa – egli ha iniziato a svol-gere attività
lavorativa in Svizzera con salari soggetti a contribuzione LPP solo nel 2005
(cfr. estratto conto individuale AVS sub XV). A partire da luglio 2005 e sino a
luglio 2006 egli è stato infatti assicurato alla __________ quale dipendente (per
quanto è dato di capire) della __________ (cfr. XVI, XV/1). Il capitale previdenziale
ivi accumulato è stato in seguito trasferito alla __________ dove l’ex marito è
stato assicurato quale dipendente della __________ da luglio 2006 ad aprile
2009 (cfr. XX, IX/1). Nel maggio 2009 quest’ultimo istituto di previdenza ha a
sua volta versato la prestazione d’uscita di spettanza di CV 1 alla __________
presso cui egli è stato assicurato, sempre quale dipendente della __________ (cfr.
XIX/2), sino a luglio 2007 con trasferimento, all’uscita, dell’intero avere
previdenziale alla ACV 2 (cfr. XIV, XIX/2). Al momento della crescita in
giudicato del divorzio (8 giugno 2016, data determinante per il riparto; cfr.
supra consid. 2.4) presso quest’ultima fondazione, dove è attualmente ancora
assicurato, CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF
40'109.40 (cfr. XIV, VIII/1).
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (cfr. supra
consid. 1.1) e considerato che l’intero avere previdenziale divisibile è stato
accumulato successivamente alla celebrazione del matrimonio, a favore di AT 1
spetta un accredito di CHF 20'054.70 (40'109.40: 2).
2.5
Per applicazione analogica degli art. 3-5
LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito
nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP
(art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il
pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
AT 1 ha chiesto espressamene
che l’avere di sua spettanza le venga accreditato su un non meglio precisato
conto di libero passaggio (cfr. istanza 3 aprile 2017).
Preso atto di come non venga
invocata l’applicazione dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP per un eventuale versamento in contanti, a detta richiesta va dato seguito nel
senso che, richiamati gli artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5
LPP, l’avere di CHF 20'054.70
– unitamente agli
interessi compensativi, al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2 rispettivamente, nella misura in cui superiore
a quello praticato dall'istituto debitore, maturati su tale importo a far tempo
dall’8 giugno 2016 e sino al momento del-l'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003,
B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) – dovrà essere versato da parte di CV 2
(contratto n. __________, assicurazione n. __________) su un conto di libero passaggio da
aprirsi a nome di AT 1 presso la __________.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 40'109.40.
2.- È
fatto ordine a CV 2 (contratto n. __________, assicurazione
n. __________) di versare a favore di AT 1, su un conto di
libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di
Fatti
CHF 20'054.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 8 giugno 2016.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
Considerandi
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti