34.2017.2
Ricorso per denegata giustizia in materia LPP. Irricevibile
11 gennaio 2017Italiano4 min
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Incarto
n.
Fatti
34.2017.2
rg/gm
Lugano
11
gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “ricorso” del 4 gennaio 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
- con
il “ricorso” in oggetto, formulato con riferimento all’art. 2 Lptca quale
ricorso per denegata giustizia, AT 1, tramite il consulenteRA 1, chiede venga fatto
ordine alla CV 1 – cui è assicurato quale dipendente della __________ – di
emanare una decisione relativa alle prestazioni LPP di sua spettanza;
- giusta
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad e-vadere il ricorso
(rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1
cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- riferendosi
all'art. 73 LPP la giurisprudenza federale ha stabilito che la LPP non prevede
la possibilità per gli istituti di previdenza, sia di diritto privato che di
diritto pubblico, di pronunciare decisio-ni vincolanti in applicazione del
Considerandi
diritto federale, cantonale o comunale (DTF 115 V 224, 115 V 239;
Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 78;
RDAT I 1994 p. 195). Un’eccezione è prevista all’art. 60 cpv. 2bis LPP giusta
il quale all’istituto collettore quale istituto di previdenza è concessa la
facoltà di emanare decisioni (suscettibili di essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale; art. 74 cpv. 1 LPP) unicamente per quanto attiene
all’adempimento dei suoi compiti elencati all’art. 60 cpv. 2 lett. a e b LPP
(affiliazione d’ufficio di datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di
affiliarsi, rispettivamente affiliazione di datori di lavoro che ne fanno
richiesta) e all’art. 12 cpv. 2 LPP (pagamento dei contributi);
- in
materia previdenziale alla base del procedimento vi è infatti non una decisione
bensì una controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto ai sensi dell’art. 73 LPP (SZS 2000 p. 65; DTF 134 I 166, 118 Ib 177,
118.
V 162; 112 Ia 184 consid. 2a; Vetter-Schreiber,
BVG-Kommentar, 2009, ad art. 73 n. 1; Viret, La jurisprudence du TFA en matière
de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 92);
- per
questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma
dell'azione (da promuoversi tramite petizione), trattandosi segnatamente di
giurisdizione primaria (“ursprüngliche Verwaltungsrechtspflege”) e non
di giurisdizione secondaria (“nachträgliche Verwaltungsrechtspflege”)
(sul punto cfr. Zünd/ Pfiffner Rauber, Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 Nr. 1s;
Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 73 n. 79);
- in
assenza di capacità decisionale, nei confronti di un istituto di previdenza
risulta di conseguenza improponibile un gravame per denegata/ritardata
giustizia – con cui viene segnatamente chiesto, come nel presente caso, di far
ordine all’assicuratore di emanare una decisione – atteso che la facoltà di far
valere un di-niego (formale) di giustizia è data solo rispetto ad autorità giudiziarie
o amministrative tenute ad emanare un giudizio o una decisione (in argomento
cfr. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 497);
- per
il resto il gravame in rassegna, con il quale non viene formulata né precisata
alcuna domanda di prestazioni ma viene postulata, come visto, unicamente
l’emanazione di una decisione, non è suscettibile di essere considerato alla
stregua di un’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 73 LPP;
- stante
quanto sopra il gravame s’appalesa manifestamente irricevibile;
- non
si prelevano nè tasse nè spese (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
“ricorso” è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti