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Decisione

34.2017.2

Ricorso per denegata giustizia in materia LPP. Irricevibile

11 gennaio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

34.2017.2

rg/gm

Lugano

11

gennaio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul “ricorso” del 4 gennaio 2017 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

- con

il “ricorso” in oggetto, formulato con riferimento all’art. 2 Lptca quale

ricorso per denegata giustizia, AT 1, tramite il consulenteRA 1, chiede venga fatto

ordine alla CV 1 – cui è assicurato quale dipendente della __________ – di

emanare una decisione relativa alle prestazioni LPP di sua spettanza;

- giusta

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad e-vadere il ricorso

(rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1

cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

- riferendosi

all'art. 73 LPP la giurisprudenza federale ha stabilito che la LPP non prevede

la possibilità per gli istituti di previdenza, sia di diritto privato che di

diritto pubblico, di pronunciare decisio-ni vincolanti in applicazione del

Considerandi

diritto federale, cantonale o comunale (DTF 115 V 224, 115 V 239;

Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 78;

RDAT I 1994 p. 195). Un’eccezione è prevista all’art. 60 cpv. 2bis LPP giusta

il quale all’istituto collettore quale istituto di previdenza è concessa la

facoltà di emanare decisioni (suscettibili di essere impugnate dinanzi al Tribunale

amministrativo federale; art. 74 cpv. 1 LPP) unicamente per quanto attiene

all’adempimento dei suoi compiti elencati all’art. 60 cpv. 2 lett. a e b LPP

(affiliazione d’ufficio di datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di

affiliarsi, rispettivamente affiliazione di datori di lavoro che ne fanno

richiesta) e all’art. 12 cpv. 2 LPP (pagamento dei contributi);

- in

materia previdenziale alla base del procedimento vi è infatti non una decisione

bensì una controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto ai sensi dell’art. 73 LPP (SZS 2000 p. 65; DTF 134 I 166, 118 Ib 177,

118.

V 162; 112 Ia 184 consid. 2a; Vetter-Schreiber,

BVG-Kommentar, 2009, ad art. 73 n. 1; Viret, La jurisprudence du TFA en matière

de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 92);

- per

questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma

dell'azione (da promuoversi tramite petizione), trattandosi segnatamente di

giurisdizione primaria (“ursprüngliche Verwaltungsrechtspflege”) e non

di giurisdizione secondaria (“nachträgliche Verwaltungsrechtspflege”)

(sul punto cfr. Zünd/ Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 Nr. 1s;

Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 73 n. 79);

- in

assenza di capacità decisionale, nei confronti di un istituto di previdenza

risulta di conseguenza improponibile un gravame per denegata/ritardata

giustizia – con cui viene segnatamente chiesto, come nel presente caso, di far

ordine all’assicuratore di emanare una decisione – atteso che la facoltà di far

valere un di-niego (formale) di giustizia è data solo rispetto ad autorità giudiziarie

o amministrative tenute ad emanare un giudizio o una decisione (in argomento

cfr. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 497);

- per

il resto il gravame in rassegna, con il quale non viene formulata né precisata

alcuna domanda di prestazioni ma viene postulata, come visto, unicamente

l’emanazione di una decisione, non è suscettibile di essere considerato alla

stregua di un’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 73 LPP;

- stante

quanto sopra il gravame s’appalesa manifestamente irricevibile;

- non

si prelevano nè tasse nè spese (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

“ricorso” è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti