34.2017.20
Contributi previdenziali. Compensazione con prestazione d'uscita. Assunzione di debito. Vizi di volontà. Restituzione. Prescrizione
19 dicembre 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.20
rg/gm
Lugano
19 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 31 maggio 2017 di
AT 1
contro
1. CV
1
rappr. da: RA 1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con la petizione
in oggetto (erroneamente denominata “denuncia”) AT 1 conviene in
giudizio sia la __________ – recte: __________ (cfr. doc.
0/20, 0/21, 0/53, VI/9) ora CV 2 (in seguito: CV 2) –, istituto di
previdenza cui la __________ è stata affiliata quale datore di lavoro sino
all’ottobre 2004 (cfr. VI/3), sia la CV 1 (in seguito: CV 1) cui detta società
è stata affiliata a far tempo dall’ottobre 2004 (cfr. doc. 5), postulando il
versamento di una “indennità” complessiva di fr. 174'253.65. Asserendo
in petizione e nei successivi scritti (cfr. VIII, XI, XV) di essere stato da
parte di entrambe le fondazioni convenute “privato del mio secondo Pilastro
di Fr. 293'005.-- valuta 31.12.2005”, l’attore rivendica, per un totale
appunto di fr. 174'253.65, anzitutto l’importo di fr. 95’893.65, con interessi
di fr. 38'360, corrispondente a quanto egli – in base ad un accordo di
compensazione concluso con l’CV 1 (presso cui nel dicembre 2006 disponeva di
una prestazione di libero passaggio di fr. 293’005) – ha pagato all’Istituto a
saldo del debito contributivo della __________ (di cui l’attore era
amministratore unico e pure dipendente; cfr. doc. 4, doc. 0/85). Chiede altresì
un indennizzo di fr. 40'000 che sostiene corrispondere al 20% della prestazione
di libero passaggio di fr. 203'905.15 (50'000 + 153'905.15; cfr. petizione
ultima pagina e doc. 0/67) che nel dicembre 2006 egli avrebbe dovuto ricevere
in contanti in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP ma che ha invece utilizzato
per estinguere (tramite compensazione) i debiti della __________. Asserisce
quindi che in realtà suddetto versamento in contanti non sarebbe dovuto
avvenire in quanto egli non avrebbe in realtà mai avuto l’intenzione di iniziare
un’attività lavorativa indipendente. Pendente lite l’attore ha altresì comunicato
che nell’importo di fr. 174'253.65 sarebbero comprese anche le “spese
forfettarie per Avvocati” (cfr. XI).
L’attore assevera quindi – in maniera a tratti confusa e non sempre intelligibile – che
l’CV 1 lo avrebbe indotto con inganno ad effettuare la suddetta compensazione
della prestazione d’uscita con il credito contributivo di spettanza dell’CV 1
nei confronti della __________. Asserisce inoltre che il medesimo debito
della società è stato pagato due volte: una prima volta tramite pagamento (per
compensazione) della suddetta somma di fr. 95'893.65 all’CV 1; una
seconda volta (indebitamente) tramite versamento nel luglio 2007 – a
seguito della domanda di fallimento della __________ presentata nel maggio 2007
da CV 2 (cfr. doc. 0/21, A/8A) – di fr. 97'041.15 (89'906.65 oltre
interessi; cfr. doc. 8/A, A/8B, VI/3, VI/6; cfr. anche XI) da parte dell’amministratore
della società a favore di CV 2. Rimprovera dunque all’ di non aver informato il
precedente istituto di previdenza dell’avvenuto pagamento avvenuto nel dicembre
2006 e chiede – per quanto è dato di capire – a quest’ultimo, che a mente
dell’attore avrebbe ceduto il suo credito contributivo all’CV 1, la
restituzione della somma incassata nel luglio 2007.
1.2 Con la risposta
di causa e nelle successive sue allegazioni (cfr. X) l’CV 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, con argomenti e producendo documentazione di cui si dirà – per
quanto occorra – nel prosieguo e sollevando altresì l’eccezione di prescrizione
(la posizione previdenziale tra l’attore e l’CV 1 essendo stata definitivamente
liquidata al più tardi il 16 gennaio 2007), chiede l’integrale reiezione della
petizione.
1.3 CV 2 si oppone
anch’essa integralmente alla pretesa avversaria evidenziando in particolare come
il contratto d’adesione con la __________ sia stato sciolto con effetto al 1.
ottobre 2004, come il debito contributivo di fr. 89'506.65 (oltre interessi) confermato
con sentenza TCA 34.2006.28 del 22 gennaio 2007 sia stato estinto tramite
pagamento da parte dell’ufficio e-secuzione e fallimenti (a seguito del
fallimento della società decretato il 5 agosto 2008) e come non vi sia stata alcuna
cessione del credito contributivo da CV 2 all’CV 1. Delle ulteriori argomentazioni
e della documentazione prodotta si dirà nei considerandi successivi.
Fatti
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
8C_855/ 2010 dell’11 luglio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06
e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2 Giusta l’art. 73 cpv. 1 prima
frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale,
decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto.
La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a
norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza
sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggetto il versamento o meglio – per quanto è dato di capire – la restituzione
dell’importo corrispondente alla prestazione d’uscita (con interessi) che
l’attore nell’ambito dell’accordo concluso il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. A/6,
0/43, 0/44, 0/46) aveva posto in compensazione con il credito contributivo dell’Istituto
collettore, rispettivamente nella misura in cui la tema del contendere è pure
il versamento (restituzione) di contributi della previdenza professionale ad un
istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 130 V 105, 128
V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
Nella misura in cui, invece, vi sia da ritenere che l’attore postuli un
risarcimento nei confronti degli istituti previdenziali convenuti per un danno
subito a seguito di presunto agire illecito degli stes-si (egli parla di “inganno”
rispettivamente di accordo “per imbrogliarmi”; cfr. petizione p. 2, doc.
A/9 p.2; cfr. anche VIII, XV; cfr. infra consid. 2.3.3, 2.3.6), la petizione
s’appalesa irricevibile. Pretese risarcitorie vanno infatti fatte valere non
dinanzi al giudice della previdenza giusta l’art. 73 LPP bensì in sede
civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona
giuridica, contro l'istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi
organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC) (STCA 34.2012.36
del 25 gennaio 2013, 34.2004.50 del 10 marzo 2005; STFA 6/05 del 25
luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2012, p. 264, 335; Meyer/Uttinger, in
Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 73 n. 67; Riemer/Rie-mer-Kafka, op.
cit., § 2 n. 82 pp. 58s, §8 n. 6 p. 162; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/Soziale Sicherheit,
2007, p. 2015; Moser, Die betriebliche Personalvorsorge als Führungsaufgabe, in
SZS 2002, p. 15; Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in SBVR/ Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Nel
caso in cui si tratti di istituto di previdenza di diritto pubblico, le pretese
risarcitorie vanno fatte valere non in applicazione dell’art. 73 LPP bensì secondo
le specifiche norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (per il
Cantone Ticino la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici del 24 ottobre 1988, RL 2.6.1.1) (Riemer, ATSG und betriebliche
Vorsorge, in SZS 2003 p. 210; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen
aus beruflicher Vorsorge, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992,
p. 478).
Pacifica per il resto è la
competenza per territorio dello scrivente Tribunale, la __________ – presso cui
l’assicurato è stato assunto ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP (cfr. doc. 0/85)
– aven-do (avuto) sede nel Cantone Ticino (cfr. estratto RC agli atti).
2.3
2.3.1 L’attore pretendere
il versamento sia dall’CV 1 che da CV 2 di (una “indennità” di) complessivi
fr. 174'253.65 (cfr. supra consid. 1.1). Come accenato, rimprovera in
particolare all’CV 1 di averlo ingannato nel fargli sottoscrivere l’accordo di
compensazione e nell’accettare in tal modo il pagamento di quanto dovuto dalla __________
per contributi previdenziali non soluti. Nei confronti di CV 2 si duole invece
in particolare del fatto che nel luglio 2007 essa avrebbe incassato la medesima
somma in precedenza già versata all’CV 1 (cfr. doc. A/8B, A/12).
2.3.2 Per quanto concerne le pretese fatte valere nei confronti
dell’CV 1, esse derivano, come detto, dall’accordo di compensazione concluso
nel dicembre 2006, in virtù del quale la prestazione d’uscita spettante in
contanti a AT 1 è stata compensata in ragione di fr. 95'893.65
con il credito contributivo che l’Istituto vantava nei confronti della __________
(cfr. doc. A/6, 0/43, 0/44, 0/46). Tale accordo viene ora messo in discussione
dall’attore il quale sostiene la non validità dello stesso con consecutiva pretesa
di restituzione dell’importo di fr. 95'893.65 oltre interessi per fr. 38'360.
L’accordo stipulato nel dicembre 2006 con l’CV 1 configura
giuridicamente un contratto di assunzione di debito (art. 176 CO; “il mio
secondo pilastro… Fr. 95'893.65 … usati per pagare debiti della __________
senza motivo valido”, cfr. “memorandum” in doc. A/9; cfr. anche doc. 0/5)
tramite il quale vi è segnatamente stata sostituzione di un nuovo debitore (AT
1 quale assuntore) al posto del precedente debitore (__________) nei confronti
del creditore (CV 1), con successiva estinzione del debito tramite
compensazione tra il credito dell’Istituto e la prestazione d’uscita dovuta in
contanti a AT 1 (sull’estinzione di un debito assunto giusta gli artt. 175 e
segg. CO tramite compensazione con una propria pretesa nei confronti del
creditore cfr. Gauch/Schluep/ Rey/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches
Obligationenrecht, 2014, n. 3577; Reetz/Burri, Obligationenrecht-Allg. Bestimmungen
Art. 1-183 OR, 2016, art. 179 n. 21, p. 1047).
La compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico
generale, ancorato nel diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova
applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni
sociali tale principio è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente
(DTF 128 V 228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La
compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO
oppure, come in casu, per accordo (sul punto cfr. Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03, p. 437). Le regole
della compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi
generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili
per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30
gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza
professionale (obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127
consid. 6), l’art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a
prestazioni con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di
previdenza, eccezion fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che
non sono dedotti dal datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente
nel caso in cui queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto
2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 n. 96-97; per la parte
sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO). Per quanto riguarda le prestazioni d’uscita
versate in contanti ex art. 5 LFLP, pure queste rientrano nel novero delle
prestazioni di cui all’art. 39 cpv. 2 LPP; in caso di cessione di crediti dal datore
di lavoro all’istituto di previdenza esse non sono quindi suscettibili di
essere compensate (DTF 126 V 314; STFA 95/00 del 30 aprile 2002; Pétremand, in
Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 39 n. 29-30; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit.,
§7 n. 97). E’ invece ammessa in generale la compensazione di crediti dell’istituto
di previdenza con il versamento in contanti, in applicazione dell’art. 5 LFLP,
di prestazioni d’usci-ta, venendo meno in tale ipotesi – contrariamente a
quanto avviene nel caso di trasferimento della prestazione d’uscita ad altro
istituto di previdenza o di libero passaggio ai sensi degli artt. 3 e 4 LFLP – la
destinazione vincolata di tale avere ai fini previdenziali (DTF 132 V127
consid. 6.3.2, 128 V 224, 106 II 155; STF 9C_366/2008 del 17 aprile 2009,9C_203/2007
dell’8 maggio 2008 consid. 2.2, B 20/00 del 29 dicembre 2000; Riemer/Rie-mer-Kafka,
op. cit., § 7 n. 122; Pétremand, op. cit., art. 39 n. 34-35).
Per quanto riguarda in concreto l’accordo concluso tra l’attore e
l’CV 1, dal fascicolo non risulta – né è stato del resto addotto – che si sia
trattato di un caso d’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 LPP, ossia di una
compensazione con un credito del datore di lavoro ceduto all’istituto di
previdenza con la prestazione d’uscita da versarsi in contanti a AT 1 giusta l’art.
5 LFLP. Si è trattato segnatamente di pretese dirette dell’istituto di
previdenza nei confronti del datore di lavoro – il cui debito è stato assunto
Considerandi
dall’attore – da compensare secondo gli artt. 120 e segg. CO con la prestazione
d’uscita spettante a quest’ultimo, quindi con prestazione esigibile.
2.3.3
L’attore mette in discussione la validità dell’accordo
concluso con l’Istituto collettore sostenendo anzitutto di essere stato con
inganno (“imbroglio a mio danno del mio secondo pilastro”, cfr. XV; cfr.
anche XI e doc. A/10) privato del suo secondo pilastro e chiede la restituzione
della somma di fr. 95'893.65 (oltre interessi per fr. 38’360) pari alla
parte della prestazione d’uscita posta in compensazione.
La richiesta non merita accoglimento.
L’attore invoca in sostanza un vizio di volontà per dolo. Ora, i
principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i
vizi del contratto (tra cui il dolo giusta l’art. 28 CO) sono applicabili quali
principi generali anche nel diritto pubblico e vizi di consenso possono essere
in particolare invocati da privati in quanto l’errore non sia imputabile a loro
colpa (DTF 98 V 255 consid. 2, 102 Ib 115 consid. 2, 122 I 328 consid. 7b; STF 2A.532/2000 del 12. marzo 2001 consid. 2b).
Tanto in relazione all’accordo di compensazione quanto a quello
di assunzione di debito giusta l’art. 176 CO (“era abusivo di ritirare
questo secondo pilastro per pagare poi i debiti verso di Voi”, cfr. A/10; “so
che ho sbagliato anche io sotto la pressione di voler salvare la ditta e
firmando un foglio che la LPP [la CV 1, ndr] non avrebbe mai dovuto
mettere sotto il naso da firmare”, cfr. petizione p. 2), non
vi è nessun ele-mento agli atti che permetta di ipotizzare che, conformemente
all’art. 31 CO, il dolo (eventualmente l’errore; l’attore medesimo, tuttavia,
ammette di non “aver iniziato un’attività lucrativa indipendente e nuova”
ma di aver “soltanto tentato con tutti i mezzi di salvare la ditta dal
fallimento”, cfr. petizione ultima pagina) sia stato scoperto dall’attore
(art. 31 cpv. 2 CO) solo un anno prima di aver segnalato – per la prima
volta tramite gli scritti 24 maggio 2016 dell’avv. __________ all’CV 1, e 23
giugno 2016 dell’attore all’CV 1 (doc. 0/34 e doc. A/10, ammesso che tali
scritti rappresentino valida notifica dell’intenzione di non voler mantenere il
contratto ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CO) – all’CV 1 di essere stato “indotto
in modo scellerato a ritirare l’avere di cassa pensione per coprire i debiti
della società … nei confronti dell’istituto di previdenza”. Il termine di
un anno di cui all’art. 31 cpv. 1 CO è un termine di perenzione (Schwenzer,
Basler Kommentar, art. 31 n. 11). Anche volendo applicare alla pretesa di
risarcimento dell’art. 31 cpv. 3 CO (che lascia segnatamente aperta la possibilità
di un risarcimento anche in caso di approvazione del contratto) il termine di
prescrizione di 10 anni ex art. 127 CO (Schmidlin, Commentaire romand, 2012,
art. 31 n. 50ss) e non quello annuale secondo l’art. 60 CO (Schwenzer, op. cit.,
art. 31 n. 23 ), la stessa – che non dovrebbe in ogni caso ricadere
nella sfera di competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP (cfr.
supra consid. 2.2) – sarebbe in ogni caso prescritta. La presente azione giudiziaria
è stata infatti introdotta nel maggio 2017 e dal fascicolo non risulta l’esistenza
di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
2.3.4
In ogni caso e a titolo abbondanziale è bene osservare come
le doglianze attoree (rimaste per altro allo stadio di puro parlato) nei
confronti dell’CV 1 difficilmente troverebbero accoglimento nel merito. Nulla
agli atti lascia supporre che l’attore – che dalle tavole processuali risulta
aver lui stesso proposto alla fondazione di estinguere il debito della __________
tramite compensazione di parte della sua prestazione d’uscita divenuta esigibile
a seguito d’inizio d’attività indipendente (che lui stesso ha certificato e
documentato all’attenzione della fondazio-ne; cfr. doc. 0/46, 0/48) – sia
stato con ogni verosimiglianza indotto con inganno da parte dei funzionari
dell’istituto ad agire in tale modo. Del resto è verosimile ritenere che
l’attore medesimo – che in petizione asserisce di aver “sbagliato anche io
sotto la pressione di voler salvare la ditta e firmando un foglio che la LPP [l’CV
1, ndr] non avrebbe mai dovuto mettere sotto il naso da firmare” (cfr.
petizione p. 2) – fosse pienamente consapevole dell’accordo che stava concludendo
con l’CV 1 ed abbia liberamente deciso (e, per quel che emerge dagli atti, addirittura
proposto) di estinguere il debito contributivo della società [cfr. doc. 0/45,
0/46] tramite la suddetta compensazione, che intende ora mettere in discussione
senza tuttavia fornire o addurre alcun pertinente mezzo probatorio a
sostegno della sua tesi.
2.3.5
Anche le censure relative all’ammontare del debito
contributivo vantato all’epoca dall’Istituto nei confronti della società
datrice di lavoro con pretesa, per quanto è dato di capire, di restituzione di
quanto versato in eccesso tramite compensazione (secondo l’attore l’importo
dovuto sarebbe stato di fr. 52'786 [cfr. XI], mentre che la somma stabilita
dall’CV 1 [fr. 95'893.65] non sarebbe corretta e addirittura “falsa”,
come non corretta sarebbe pure la lista dei salari e relativi contributi allestita
dall’Isti-tuto e prodotta sub doc. A1 [cfr. petizione p. 2, cfr. VIII, XI]),
pa-iono tardive. Volendo infatti considerare tale pretesa alla stregua di un
credito di restituzione di contributi non dovuti, la stessa, ap-plicando i termini
di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP, risulta prescritta.
2.3.6
L’attore rimprovera a CV 2 di aver incassato il medesimo
credito per contributi già versato all’CV 1 nell’ambito della suevocata
compensazione, postulando in tal caso la restituzione di quanto ad essa versato
(fr. 97'041.15), dolendosi al riguardo pure nei confronti dell’CV 1 il
quale non a-vrebbe informato il precedente istituto di previdenza che il debito
contributivo era già stato estinto. L’attore assevera quindi di aver
pagato due volte il medesimo debito rimproverando ad entrambe le fondazioni di
previdenza di “essersi messe d’accordo per imbrogliarmi di comune accordo” (cfr.
XV; cfr. anche doc. A/12).
Orbene, anche tale (asserita) pretesa appare prescritta (sia
in applicazione dell’art. 41 cpv. 2 LPP, sia volendo per ipotesi appli-care il
termine dell’art 127 CO). Trattasi in ogni caso di due crediti distinti: uno di
fr. 89’506.65 (oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2005) vantato da CV 2, confermato
con STCA 34. 2006.28 del 22 gennaio 2007 e relativo al periodo d’affiliazione
sino al 30 settembre 2004; l’altro spettante all’CV 1 per il periodo
contributivo da ottobre 2004 a fine dicembre 2015 (cfr. PE 20 febbraio 2006 in
doc. 0/49). Per il resto non risulta – e nulla permette di ipotizzare
l’esistenza di un tale negozio giuridico – un’eventuale (asserita) cessione (nell’ambito
della liquidazione parziale, cfr. art. 53b cpv. 1 lett. c LPP) dell’istituto di
previdenza della __________ a seguito dello scioglimento del contratto
d’affiliazione con CV 2 (che dal canto suo nega l’esistenza di una cessione [cfr.
anche doc. VI/8] evidenziando come il debito nei suoi confronti sia stato
estinto a seguito del fallimento decretato il 5 agosto 2008, ciò che in sé non
corrisponde al vero poichè il debito contributivo è stato, come visto, saldato dall’amministratore
onde evitare il fallimento di cui al-l’istanza del 24 maggio 2007 [cfr. doc.
0/6, 0/21, 0/53] e non a seguito del decreto di [auto]fallimento del 5 agosto
2008.
[cfr. doc. 0/25] in esito alla quale non vi è stato alcun dividendo per
nessun creditore, tanto meno per CV 2 che nel fallimento non aveva insinuato alcun
credito; cfr. XVII). Se, per ipotesi, cessione vi fosse stata, oltre al credito
per il periodo ottobre 2004 - dicembre 2015 l’CV 1 avrebbe addirittura dovuto
far valere anche quello concernente il precedente istituto previdenziale per il
periodo precedente il mese di ottobre 2004).
2.4
L’attore ha chiesto di essere convocato ad un’udienza (cfr.
XV).
Tale richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito sancito dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni
persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assi-stenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza federale (DTF 122 V 47
consid. 3) la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente
garantita nella procedura di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio
2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di
assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile
di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza. Semplici domande
di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –
nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso
di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto
di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale
indipendente – o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF
9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3,8C_665/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4).
Nell’evenienza concreta – contrariamente
a quanto esige la giurisprudenza federale – l’attore non ha formulato
un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di
audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze
probatorie, ma ha semplicemente affermato che “Aspetto volentieri Vostro
invito (senza contro-parte) per una udienza nei Vostri uffici” (cfr. XV).
Si rinuncia quindi
all’audizione dell’attore poiché superflua ai fini del presente giudizio.
2.5
La procedura è
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non si assegnano ripetibili
a parte attrice. Conformemente alla giurisprudenza federale,
nessuna indennità per ripetibili è infatti di
regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto
pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.
4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella misura in cui è
ricevibile, la petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti