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Decisione

34.2017.20

Contributi previdenziali. Compensazione con prestazione d'uscita. Assunzione di debito. Vizi di volontà. Restituzione. Prescrizione

19 dicembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,

8C_855/ 2010 dell’11 luglio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06

e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.2 Giusta l’art. 73 cpv. 1 prima

frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale,

decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto.

La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a

norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza

sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggetto il versamento o meglio – per quanto è dato di capire – la restituzione

dell’importo corrispondente alla prestazione d’uscita (con interessi) che

l’attore nell’ambito dell’accordo concluso il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. A/6,

0/43, 0/44, 0/46) aveva posto in compensazione con il credito contributivo dell’Istituto

collettore, rispettivamente nella misura in cui la tema del contendere è pure

il versamento (restituzione) di contributi della previdenza professionale ad un

istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 130 V 105, 128

V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in

der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

Nella misura in cui, invece, vi sia da ritenere che l’attore postuli un

risarcimento nei confronti degli istituti previdenziali convenuti per un danno

subito a seguito di presunto agire illecito degli stes-si (egli parla di “inganno”

rispettivamente di accordo “per imbrogliarmi”; cfr. petizione p. 2, doc.

A/9 p.2; cfr. anche VIII, XV; cfr. infra consid. 2.3.3, 2.3.6), la petizione

s’appalesa irricevibile. Pretese risarcitorie vanno infatti fatte valere non

dinanzi al giudice della previdenza giusta l’art. 73 LPP bensì in sede

civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona

giuridica, contro l'istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi

organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC) (STCA 34.2012.36

del 25 gennaio 2013, 34.2004.50 del 10 marzo 2005; STFA 6/05 del 25

luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2012, p. 264, 335; Meyer/Uttinger, in

Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 73 n. 67; Riemer/Rie-mer-Kafka, op.

cit., § 2 n. 82 pp. 58s, §8 n. 6 p. 162; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/Soziale Sicherheit,

2007, p. 2015; Moser, Die betriebliche Personalvorsorge als Führungsaufgabe, in

SZS 2002, p. 15; Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in SBVR/ Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Nel

caso in cui si tratti di istituto di previdenza di diritto pubblico, le pretese

risarcitorie vanno fatte valere non in applicazione dell’art. 73 LPP bensì secondo

le specifiche norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (per il

Cantone Ticino la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli

agenti pubblici del 24 ottobre 1988, RL 2.6.1.1) (Riemer, ATSG und betriebliche

Vorsorge, in SZS 2003 p. 210; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen

aus beruflicher Vorsorge, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992,

p. 478).

Pacifica per il resto è la

competenza per territorio dello scrivente Tribunale, la __________ – presso cui

l’assicurato è stato assunto ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP (cfr. doc. 0/85)

– aven-do (avuto) sede nel Cantone Ticino (cfr. estratto RC agli atti).

2.3

2.3.1 L’attore pretendere

il versamento sia dall’CV 1 che da CV 2 di (una “indennità” di) complessivi

fr. 174'253.65 (cfr. supra consid. 1.1). Come accenato, rimprovera in

particolare all’CV 1 di averlo ingannato nel fargli sottoscrivere l’accordo di

compensazione e nell’accettare in tal modo il pagamento di quanto dovuto dalla __________

per contributi previdenziali non soluti. Nei confronti di CV 2 si duole invece

in particolare del fatto che nel luglio 2007 essa avrebbe incassato la medesima

somma in precedenza già versata all’CV 1 (cfr. doc. A/8B, A/12).

2.3.2 Per quanto concerne le pretese fatte valere nei confronti

dell’CV 1, esse derivano, come detto, dall’accordo di compensazione concluso

nel dicembre 2006, in virtù del quale la prestazione d’uscita spettante in

contanti a AT 1 è stata compensata in ragione di fr. 95'893.65

con il credito contributivo che l’Istituto vantava nei confronti della __________

(cfr. doc. A/6, 0/43, 0/44, 0/46). Tale accordo viene ora messo in discussione

dall’attore il quale sostiene la non validità dello stesso con consecutiva pretesa

di restituzione dell’importo di fr. 95'893.65 oltre interessi per fr. 38'360.

L’accordo stipulato nel dicembre 2006 con l’CV 1 configura

giuridicamente un contratto di assunzione di debito (art. 176 CO; “il mio

secondo pilastro… Fr. 95'893.65 … usati per pagare debiti della __________

senza motivo valido”, cfr. “memorandum” in doc. A/9; cfr. anche doc. 0/5)

tramite il quale vi è segnatamente stata sostituzione di un nuovo debitore (AT

1 quale assuntore) al posto del precedente debitore (__________) nei confronti

del creditore (CV 1), con successiva estinzione del debito tramite

compensazione tra il credito dell’Istituto e la prestazione d’uscita dovuta in

contanti a AT 1 (sull’estinzione di un debito assunto giusta gli artt. 175 e

segg. CO tramite compensazione con una propria pretesa nei confronti del

creditore cfr. Gauch/Schluep/ Rey/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches

Obligationenrecht, 2014, n. 3577; Reetz/Burri, Obligationenrecht-Allg. Bestimmungen

Art. 1-183 OR, 2016, art. 179 n. 21, p. 1047).

La compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico

generale, ancorato nel diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova

applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni

sociali tale principio è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente

(DTF 128 V 228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La

compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO

oppure, come in casu, per accordo (sul punto cfr. Schwenzer, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03, p. 437). Le regole

della compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi

generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili

per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30

gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza

professionale (obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127

consid. 6), l’art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a

prestazioni con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di

previdenza, eccezion fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che

non sono dedotti dal datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente

nel caso in cui queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto

2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 n. 96-97; per la parte

sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO). Per quanto riguarda le prestazioni d’uscita

versate in contanti ex art. 5 LFLP, pure queste rientrano nel novero delle

prestazioni di cui all’art. 39 cpv. 2 LPP; in caso di cessione di crediti dal datore

di lavoro all’istituto di previdenza esse non sono quindi suscettibili di

essere compensate (DTF 126 V 314; STFA 95/00 del 30 aprile 2002; Pétremand, in

Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 39 n. 29-30; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit.,

§7 n. 97). E’ invece ammessa in generale la compensazione di crediti dell’istituto

di previdenza con il versamento in contanti, in applicazione dell’art. 5 LFLP,

di prestazioni d’usci-ta, venendo meno in tale ipotesi – contrariamente a

quanto avviene nel caso di trasferimento della prestazione d’uscita ad altro

istituto di previdenza o di libero passaggio ai sensi degli artt. 3 e 4 LFLP – la

destinazione vincolata di tale avere ai fini previdenziali (DTF 132 V127

consid. 6.3.2, 128 V 224, 106 II 155; STF 9C_366/2008 del 17 aprile 2009,9C_203/2007

dell’8 maggio 2008 consid. 2.2, B 20/00 del 29 dicembre 2000; Riemer/Rie-mer-Kafka,

op. cit., § 7 n. 122; Pétremand, op. cit., art. 39 n. 34-35).

Per quanto riguarda in concreto l’accordo concluso tra l’attore e

l’CV 1, dal fascicolo non risulta – né è stato del resto addotto – che si sia

trattato di un caso d’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 LPP, ossia di una

compensazione con un credito del datore di lavoro ceduto all’istituto di

previdenza con la prestazione d’uscita da versarsi in contanti a AT 1 giusta l’art.

5 LFLP. Si è trattato segnatamente di pretese dirette dell’istituto di

previdenza nei confronti del datore di lavoro – il cui debito è stato assunto

Considerandi

dall’attore – da compensare secondo gli artt. 120 e segg. CO con la prestazione

d’uscita spettante a quest’ultimo, quindi con prestazione esigibile.

2.3.3

L’attore mette in discussione la validità dell’accordo

concluso con l’Istituto collettore sostenendo anzitutto di essere stato con

inganno (“imbroglio a mio danno del mio secondo pilastro”, cfr. XV; cfr.

anche XI e doc. A/10) privato del suo secondo pilastro e chiede la restituzione

della somma di fr. 95'893.65 (oltre interessi per fr. 38’360) pari alla

parte della prestazione d’uscita posta in compensazione.

La richiesta non merita accoglimento.

L’attore invoca in sostanza un vizio di volontà per dolo. Ora, i

principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i

vizi del contratto (tra cui il dolo giusta l’art. 28 CO) sono applicabili quali

principi generali anche nel diritto pubblico e vizi di consenso possono essere

in particolare invocati da privati in quanto l’errore non sia imputabile a loro

colpa (DTF 98 V 255 consid. 2, 102 Ib 115 consid. 2, 122 I 328 consid. 7b; STF 2A.532/2000 del 12. marzo 2001 consid. 2b).

Tanto in relazione all’accordo di compensazione quanto a quello

di assunzione di debito giusta l’art. 176 CO (“era abusivo di ritirare

questo secondo pilastro per pagare poi i debiti verso di Voi”, cfr. A/10; “so

che ho sbagliato anche io sotto la pressione di voler salvare la ditta e

firmando un foglio che la LPP [la CV 1, ndr] non avrebbe mai dovuto

mettere sotto il naso da firmare”, cfr. petizione p. 2), non

vi è nessun ele-mento agli atti che permetta di ipotizzare che, conformemente

all’art. 31 CO, il dolo (eventualmente l’errore; l’attore medesimo, tuttavia,

ammette di non “aver iniziato un’attività lucrativa indipendente e nuova”

ma di aver “soltanto tentato con tutti i mezzi di salvare la ditta dal

fallimento”, cfr. petizione ultima pagina) sia stato scoperto dall’attore

(art. 31 cpv. 2 CO) solo un anno prima di aver segnalato – per la prima

volta tramite gli scritti 24 maggio 2016 dell’avv. __________ all’CV 1, e 23

giugno 2016 dell’attore all’CV 1 (doc. 0/34 e doc. A/10, ammesso che tali

scritti rappresentino valida notifica dell’intenzione di non voler mantenere il

contratto ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CO) – all’CV 1 di essere stato “indotto

in modo scellerato a ritirare l’avere di cassa pensione per coprire i debiti

della società … nei confronti dell’istituto di previdenza”. Il termine di

un anno di cui all’art. 31 cpv. 1 CO è un termine di perenzione (Schwenzer,

Basler Kommentar, art. 31 n. 11). Anche volendo applicare alla pretesa di

risarcimento dell’art. 31 cpv. 3 CO (che lascia segnatamente aperta la possibilità

di un risarcimento anche in caso di approvazione del contratto) il termine di

prescrizione di 10 anni ex art. 127 CO (Schmidlin, Commentaire romand, 2012,

art. 31 n. 50ss) e non quello annuale secondo l’art. 60 CO (Schwenzer, op. cit.,

art. 31 n. 23 ), la stessa – che non dovrebbe in ogni caso ricadere

nella sfera di competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP (cfr.

supra consid. 2.2) – sarebbe in ogni caso prescritta. La presente azione giudiziaria

è stata infatti introdotta nel maggio 2017 e dal fascicolo non risulta l’esistenza

di precedenti atti interruttivi della prescrizione.

2.3.4

In ogni caso e a titolo abbondanziale è bene osservare come

le doglianze attoree (rimaste per altro allo stadio di puro parlato) nei

confronti dell’CV 1 difficilmente troverebbero accoglimento nel merito. Nulla

agli atti lascia supporre che l’attore – che dalle tavole processuali risulta

aver lui stesso proposto alla fondazione di estinguere il debito della __________

tramite compensazione di parte della sua prestazione d’uscita divenuta esigibile

a seguito d’inizio d’attività indipendente (che lui stesso ha certificato e

documentato all’attenzione della fondazio-ne; cfr. doc. 0/46, 0/48) – sia

stato con ogni verosimiglianza indotto con inganno da parte dei funzionari

dell’istituto ad agire in tale modo. Del resto è verosimile ritenere che

l’attore medesimo – che in petizione asserisce di aver “sbagliato anche io

sotto la pressione di voler salvare la ditta e firmando un foglio che la LPP [l’CV

1, ndr] non avrebbe mai dovuto mettere sotto il naso da firmare” (cfr.

petizione p. 2) – fosse pienamente consapevole dell’accordo che stava concludendo

con l’CV 1 ed abbia liberamente deciso (e, per quel che emerge dagli atti, addirittura

proposto) di estinguere il debito contributivo della società [cfr. doc. 0/45,

0/46] tramite la suddetta compensazione, che intende ora mettere in discussione

senza tuttavia fornire o addurre alcun pertinente mezzo probatorio a

sostegno della sua tesi.

2.3.5

Anche le censure relative all’ammontare del debito

contributivo vantato all’epoca dall’Istituto nei confronti della società

datrice di lavoro con pretesa, per quanto è dato di capire, di restituzione di

quanto versato in eccesso tramite compensazione (secondo l’attore l’importo

dovuto sarebbe stato di fr. 52'786 [cfr. XI], mentre che la somma stabilita

dall’CV 1 [fr. 95'893.65] non sarebbe corretta e addirittura “falsa”,

come non corretta sarebbe pure la lista dei salari e relativi contributi allestita

dall’Isti-tuto e prodotta sub doc. A1 [cfr. petizione p. 2, cfr. VIII, XI]),

pa-iono tardive. Volendo infatti considerare tale pretesa alla stregua di un

credito di restituzione di contributi non dovuti, la stessa, ap-plicando i termini

di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP, risulta prescritta.

2.3.6

L’attore rimprovera a CV 2 di aver incassato il medesimo

credito per contributi già versato all’CV 1 nell’ambito della suevocata

compensazione, postulando in tal caso la restituzione di quanto ad essa versato

(fr. 97'041.15), dolendosi al riguardo pure nei confronti dell’CV 1 il

quale non a-vrebbe informato il precedente istituto di previdenza che il debito

contributivo era già stato estinto. L’attore assevera quindi di aver

pagato due volte il medesimo debito rimproverando ad entrambe le fondazioni di

previdenza di “essersi messe d’accordo per imbrogliarmi di comune accordo” (cfr.

XV; cfr. anche doc. A/12).

Orbene, anche tale (asserita) pretesa appare prescritta (sia

in applicazione dell’art. 41 cpv. 2 LPP, sia volendo per ipotesi appli-care il

termine dell’art 127 CO). Trattasi in ogni caso di due crediti distinti: uno di

fr. 89’506.65 (oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2005) vantato da CV 2, confermato

con STCA 34. 2006.28 del 22 gennaio 2007 e relativo al periodo d’affiliazione

sino al 30 settembre 2004; l’altro spettante all’CV 1 per il periodo

contributivo da ottobre 2004 a fine dicembre 2015 (cfr. PE 20 febbraio 2006 in

doc. 0/49). Per il resto non risulta – e nulla permette di ipotizzare

l’esistenza di un tale negozio giuridico – un’eventuale (asserita) cessione (nell’ambito

della liquidazione parziale, cfr. art. 53b cpv. 1 lett. c LPP) dell’istituto di

previdenza della __________ a seguito dello scioglimento del contratto

d’affiliazione con CV 2 (che dal canto suo nega l’esistenza di una cessione [cfr.

anche doc. VI/8] evidenziando come il debito nei suoi confronti sia stato

estinto a seguito del fallimento decretato il 5 agosto 2008, ciò che in sé non

corrisponde al vero poichè il debito contributivo è stato, come visto, saldato dall’amministratore

onde evitare il fallimento di cui al-l’istanza del 24 maggio 2007 [cfr. doc.

0/6, 0/21, 0/53] e non a seguito del decreto di [auto]fallimento del 5 agosto

2008.

[cfr. doc. 0/25] in esito alla quale non vi è stato alcun dividendo per

nessun creditore, tanto meno per CV 2 che nel fallimento non aveva insinuato alcun

credito; cfr. XVII). Se, per ipotesi, cessione vi fosse stata, oltre al credito

per il periodo ottobre 2004 - dicembre 2015 l’CV 1 avrebbe addirittura dovuto

far valere anche quello concernente il precedente istituto previdenziale per il

periodo precedente il mese di ottobre 2004).

2.4

L’attore ha chiesto di essere convocato ad un’udienza (cfr.

XV).

Tale richiesta può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito sancito dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni

persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assi-stenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza federale (DTF 122 V 47

consid. 3) la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente

garantita nella procedura di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio

2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di

assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile

di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza. Semplici domande

di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –

nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF

9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3,8C_665/2014 del 23 marzo 2015

consid. 4).

Nell’evenienza concreta – contrariamente

a quanto esige la giurisprudenza federale – l’attore non ha formulato

un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di

audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze

probatorie, ma ha semplicemente affermato che “Aspetto volentieri Vostro

invito (senza contro-parte) per una udienza nei Vostri uffici” (cfr. XV).

Si rinuncia quindi

all’audizione dell’attore poiché superflua ai fini del presente giudizio.

2.5

La procedura è

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Non si assegnano ripetibili

a parte attrice. Conformemente alla giurisprudenza federale,

nessuna indennità per ripetibili è infatti di

regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto

pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.

4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella misura in cui è

ricevibile, la petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti