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Decisione

34.2017.21

Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro

16 gennaio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2014 (cfr. estratto conto in doc. A/6). Vanno inoltre rico-nosciute le spese di

esecuzione di fr. 500 (cfr. doc. A/7.2, cfr. art. 2 Regolamento dei costi);

- non

può per contro essere confermato l’addebito di fr. 73.30 registrato il 14

novembre 2016 (cfr. estratto conto in doc. A/6) né la richiesta di rimborso di

fr. 73.30 formulata nel petitum. Trattasi in entrambi i casi di spese di

precetto anticipate dalla fondazione. Va al proposito ricordato che tali spese

seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore

né dal tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono

essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.

55 del 24 gennaio 2007);

-

la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale dell’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui

contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti

pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS

1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

-

stante quanto sopra va quindi riconosciuto un credito complessivo di fr. 4'775.40

(5'381.45 – 300 – 300 – 73.30 + 67.25) e non di fr. 5'448.70 fatto valere in

petizione;

-

la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE __________ del 13 aprile 2017 dell’UE di __________

merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 LEL e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente

la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta

dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può

essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice

amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in

tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca). A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicura-tore

vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente

se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha

valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi

profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC

1984 p. 278).

Per questi

motivi,

dichiara

e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è

condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 4'775.40 oltre interessi al

5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 13 aprile 2017 dell’UE di __________ per l’importo di

fr. 4'775.40 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.

Considerandi

2.

- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione agli interessati i quali possono

impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti