34.2017.21
Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro
16 gennaio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.21
rg/sc
Lugano
16 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 6 giugno 2017 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che -
con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della
società convenuta al pagamento, a titolo di contributi della previdenza
professionale, di fr. 5'381.45 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 e di
fr. 67.25 per interessi dal 1. gennaio al 31 marzo 2017, chiedendo altresì il
rigetto dell’op-posizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile
2017 dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;
- con
la risposta di causa parte convenuta – producendo della documentazione – ha
comunicato:
"
(…)
Abbiamo sottoscritto un contratto con la AT 1
fondazione il 1 dicembre 2012, per poi chiuderlo il 31 agosto 2015, in quanto
la società è diventata ente senza salario.
Dai numerosi conteggi da noi sempre contestati non
siamo riusciti ad oggi ad avere un conteggio esatto. L’ultimo conteggio
sfociato nel pe no. __________ e oggetto d’opposizione vede un saldo a
favore dell’AT 1 LPP di CHF 5'381.45 al 31.03.2017.
Precisiamo che
•
Al 9.09.2016 vi era un saldo a
favore della AT 1 LPP di CHF 3'633.90 sfociato nel PE no __________ del
17.10.2016, poi annullato senza dare spiegazioni;
•
che la signora __________ è uscita
il 31.08.2015;
•
che il sig. __________ è uscito il
31.08.2016.
Considerato che il rapporto con la AT 1 LPP è terminato
il 31 agosto 2016 e non il 31 maggio 2017 come da loro disdetto, chiediamo il
conteggio corretto fino al 31 agosto 2016. Tenendo conto dei seguenti
dipendenti:
2015
__________ dal 1.01.2015 al 31.08.2015, esente per
Infortunio CHF
0.00
__________ dal 1.01.2015 al 31.12.2015, solo rischio CHF
838.80
2016
__________ dal 1.01.2016 al 31.08.2016 CHF
1'669.60
Totale CHF
2'508.40
Pur comprendendo le spese e gli interessi siamo ben
lontani dalla cifra richiesta.
Chiediamo che il conteggio venga rielaborato
correttamente, di seguito procederemo al saldo immediato.” (doc. III);
-
con scritto 12 luglio 2017, producendo a sua volta ulteriori documenti, la
fondazione attrice ha precisato: “ (…) Come da nostra documentazione
allegata, abbiamo verificato se tutto è stato elaborato correttamente. E con
questo scritto come anche da documentazione allegata attestiamo che abbiamo eseguito
gli incarichi della convenuta correttamente. La convenuta è senza personale dal
01.09.2016 (uscita del signor __________). Come da estratto conto e da ultima
fattura del 13 dicembre 2016 (allegata) potrete constatare che non ci sono
stati più versamenti dalla convenuta dal 10.06.2016. Quindi gli unici costi che
sono stati addebitati fino ad oggi sono spese di mora” (cfr. V);
- prendendo
posizione sulla determinazione 12 luglio 2017 di controparte, la società
convenuta ha dichiarato che “(…) dopo aver letto la risposta della AT 1 e
più precisamente “… quindi gli unici costi che sono stati addebitati fino ad
oggi sono spese di mora …” dalla loro richiesta di CHF 5'031.00 al nostro
conteggio di CHF 2'508.40 le spese di cura ci sembrano eccessive. Pertanto
restiamo in attesa di un nuovo conteggio da parte di AT 1” (cfr. VII);
- con
scritto 10 agosto 2017 l’istituto di previdenza ha osservato:
"
(…)
L’importo menzionato dal convenuto di CHF 2'508.40 per
le spese di mora non è corretto.
Dall’estratto conto si evincono le seguenti spese di
mora e di esecuzione:
Diffida del 15.04.2016: CHF 300.00
Diffida del 09.09.2016: CHF 300.00
Tassa di esecuzione: CHF 500.00
Totale CHF
1'100.00
Le spese di mora e precetto esecutivo sono state
pattuite nel regolamento dei costi e sono basilarmente dovute. Siamo disposti a
venire incontro al cliente rinunciando alle spese di diffida del 09.09.2016 di
CHF 300.00. L’importo totale dovuto si riduce quindi a CHF 5'081.45.
Le restanti somme si riferiscono alle fatturazioni dei
premi, interessi e costi per i precetti di pagamento. Per esempio l’importo di
CHF 823.80 si riferisce alla fattura del 13.12.2016 per il nuovo premio del
signor __________. Per via dell’uscita del signor __________ il premio
originario si è ridotto da CHF 1'658.50 a CHF 823.80, motivo per cui il
13.12.2016 abbiamo addebitato un premio a nostro favore di CHF 823.80 e
dall’altra parte abbiamo accreditato il premio di CHF 1'658.50.
Le spese del precetto esecutivo di CHF 73.30 sono
elencate due volte, perché il cliente ha subito un’esecuzione due volte.
Dall’estratto conto e dai conteggi dei contributi che
il cliente ha ricevuto da parte nostra si evince un resoconto dettagliato sui
movimenti del conto premi.
Sta quindi al convenuto dimostrare con quale addebiti
concreti non è d’accordo. Ad oggi il convenuto non ha portato nessuna prova che
attestino un errore da parte nostra.
Per questo motivo vi preghiamo di voler convalidare la
nostra accusa.” (doc. IX);
- rispondendo
ai quesiti postile dal Tribunale, con scritto 24 novembre 2017 parte attrice ha
affermato: “(…) In riferimento ai punti 1 e 2: In allegato troverete, come
richiesto, le spiegazioni in merito alle singole mutazioni e i relativi
conteggi dei contributi. In riferimento al punto 3: Come potete desumere dal punto
5.3 del contratto di affiliazione (allegato 2), i contributi per le prestazioni
di rischio, quelli per il loro adeguamento all’evolu-zione dei prezzi e i
contributi spese sono esigibili all’inizio dell’anno o in concomitanza con
l’ammissione di un collabora-tore alla previdenza per il personale. Il termine
di pagamento degli accrediti di vecchiaia e dei contributi al fondo di garanzia
è previsto per la fine dell’anno; in caso di uscite dal servizio il termine
coincide con la fine del rapporto di lavoro. Secondo l’estratto conto (allegato
6) in datata 05.09.2016 il saldo disponibile era di CHF 4'992.40. Tale
documento comprende anche i contributi di risparmio per l’anno 2016, pari a CHF
1'658.50 che tuttavia occorreva versare entro la fine del 2016. L’importo è
stato fatturato il 22.03.2016 con datata di valuta al 31.12.2016. Detraendo
l’importo di CHF 1'658.50 dal saldo al 05.09.2016 (CHF 4'992.40), si ottiene la
somma di CHF 3'333.90 il cui versamento vi è stato sollecitato con la lettera
del 09.09.2016, periodo in cui avrebbe già dovuto essere versato. In
riferimento al punto 4: In allegato troverete copia del nostro sollecito del 15
aprile 2016” (cfr. XII);
- prendendo
posizione sulle considerazioni espresse da controparte, parte convenuta ha in
particolare affermato che “(…) Non possiamo nient’altro che riconfermarci su
quanto inoltrato il 31 luglio 2017, e meglio le spese di mora ci sembrano eccessive
ed il nostro conteggio di CHF 2'508.40 è corretto. (…) Pertanto restiamo in
attesa di un nuovo conteggio da parte di AT 1, che onoreremo a ricezione” (cfr.
XIV);
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008);
-
la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è
data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali
da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von
Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger,
in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73
n. 52);
- l'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge;
- con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 22/30 novembre 2012 la CV
1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti
(con effetto dal 1. dicembre 2012) tramite prelevamento dei contributi dal salario
dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione
(art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le per-sone assicurate, i salari
assicurati, il finanziamento ed il calco-lo dei contributi risultano dagli atti
(cfr. doc. A/4-5, B/2-4, C/1-8; cfr. Piano di previdenza, doc. A/2). Il
contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme
applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi;
- dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e
regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 agosto 2016
(conformemente alla comunicazione 6 dicembre 2016, doc. III/5) anche se
formalmente il contratto d’adesione è stato disdetto per il 31 maggio 2017 dalla
fondazione attrice in applicazione dell’art. 7.3 del contratto di affiliazione
(cfr. doc. A/3). In particolare pendente lite sono stati illustrati e documentati
gli elementi (riassunti nella tabella di cui al doc. C/1) per la
quantificazione del debito contributivo con riferimento alle mutazioni e ai
periodi di liberazione dal pagamento dei premi che hanno interessato i dipendenti
__________ (doc. A/4 p. 2, C/2, C/6, C/8) rispettivamente __________ (doc. C/3,
C/4, C/5), come pure la dipendente __________ (doc. A/4 p. 1, A/5, C/7), con un
debito per contributi ed interessi (spese escluse) a carico della convenuta ammontante
– considerando il periodo contributivo con decorrenza dal 1. dicembre 2012 – a
complessivi fr. 3'908.15 (cfr. estratti sub doc. A/6 e B/1). Non quindi a fr.
2’508.40 come sostenuto nella risposta di causa dalla società convenuta che,
oltre a non aver considerato l’esistenza di un saldo negativo riportato
relativo al periodo antecedente il 1. gennaio 2015 (cfr. estratti conto citati),
ha quantificato in maniera non corretta – rispetto alla documentazione testé
menzionata prodotta pendente lite dall’attrice e rimasta incontestata – i
contributi 2015 e 2016 senza per altro considerare gli addebiti per la
dipendente __________ registrati nel corso del 2016 (cfr. estratti conto
citati, cfr. doc. C/7). Preso atto delle documentate precisazioni di
controparte, parte convenuta, riferendosi al summenzionato suo conteggio esposto
in risposta di causa, si è invero limitata a ribadire in maniera generica e non
circostanziata come le “spese di mora ci sembrano eccessive”
(cfr. XIV, cfr. anche VII);
-
le spese vanno riconosciute nella misura in cui sono documentate e sono
previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto
conto in doc. A/6) risultano compro-vate e conformi all’art. 2 del Regolamento
dei costi (sub doc. A/2) le spese per la diffida del 15 aprile 2016 (fr. 300, doc.
C/9) e per quella del 9 settembre 2016 (fr. 300, doc. A/7.1) cui parte attrice
nelle more della presente procedura ha tuttavia espressamente dichiarato di rinunciare
(cfr. IX). Non possono per contro essere ammesse, in quanto dal fascicolo non
risultano documentate, le spese di diffida di fr. 300 addebitate il 10 settembre
Fatti
2014 (cfr. estratto conto in doc. A/6). Vanno inoltre rico-nosciute le spese di
esecuzione di fr. 500 (cfr. doc. A/7.2, cfr. art. 2 Regolamento dei costi);
- non
può per contro essere confermato l’addebito di fr. 73.30 registrato il 14
novembre 2016 (cfr. estratto conto in doc. A/6) né la richiesta di rimborso di
fr. 73.30 formulata nel petitum. Trattasi in entrambi i casi di spese di
precetto anticipate dalla fondazione. Va al proposito ricordato che tali spese
seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore
né dal tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono
essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.
55 del 24 gennaio 2007);
-
la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale dell’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti
pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
-
stante quanto sopra va quindi riconosciuto un credito complessivo di fr. 4'775.40
(5'381.45 – 300 – 300 – 73.30 + 67.25) e non di fr. 5'448.70 fatto valere in
petizione;
-
la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione al PE __________ del 13 aprile 2017 dell’UE di __________
merita accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 LEL e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente
la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta
dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può
essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice
amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in
tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
-
la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1
Lptca). A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicura-tore
vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente
se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha
valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi
profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984 p. 278).
Per questi
motivi,
dichiara
e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è
condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 4'775.40 oltre interessi al
5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 13 aprile 2017 dell’UE di __________ per l’importo di
fr. 4'775.40 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.
Considerandi
2.
- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
- Comunicazione agli interessati i quali possono
impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti