34.2017.22
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Fondi liberi soggiacciono a divisione
30 marzo 2018Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.22
RG/sc
Lugano
30
marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo nella causa rimessagli
il 19/20 giugno 2017 dalla Pretura di Blenio (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV
1
2. CV 2
3. CV 3
4. CV 4
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 7 marzo 2017, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 7 novembre
1994. Al punto n. 6 del dispositivo il Pretore ha disposto che “le
prestazioni d’uscita della previdenza professionale maturate tra il matrimonio
e la promozione della causa sono divise fra le parti a metà giusta gli artt.
122 e 123 CC. Ad avvenuta crescita in giudicato, questa sentenza verrà
trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché proceda al
calcolo esatto del conguaglio” (cfr. I, II).
1.2 Il
19/20 giugno 2017 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed
agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi
al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle prese di posizione delle parti e dell’esito
dei numerosi accertamenti esperiti dal Tribunale al fine di individuare (in
particolare per quanto riguarda la ex moglie) gli istituti presso cui gli ex
coniugi detenevano o detengono averi previdenziali accumulati in costanza di
matrimonio (cfr. IV-LXXX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei
considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10, pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle entrate in vigore il 1. gennaio
2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,
tali disposizioni applicandosi segnatamente ai procedimenti di divorzio
pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore
della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile
2017).
Giusta il
nuovo art. 122 CC, nel caso di specie determinante per il riparto – come
rettamente evidenziato anche dal Pretore – è quindi il momento del promovimento
della procedura di divorzio, ossia il 17 gennaio 2014.
2.4 L’art. 22
LFLP prescrive che in caso di divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di
rendita sono divise conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280
e 281 CPC, precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.
Per l’art. 22a cpv. 1
LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base
della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del
divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF
132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non
appena gli sia stata deferita la controversia; come accennato (cfr. supra
consid. 2.2) sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare
le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi
degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1 Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che
Considerandi
al momento del matrimonio (7 novembre 1994) AT 1 disponesse di averi
previdenziali presso istituti di previdenza o di libero passaggio, ritenuto
che a tale momento egli, nato il 6 novembre 1970, non aveva ancora raggiunto
l’età minima per essere assoggettato al pagamento dei contributi di vecchiaia
LPP (cfr. VIII/D, cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). Al momento del promovimento della
causa di divorzio (17 gennaio 2014) egli disponeva per contro di un avere
previdenziale divisibile di CHF 6'435.75 presso la AT 2, su un conto
aperto nel febbraio 2001 e sul quale era stata versata la prestazione d’uscita
di CHF 5'304.95 accumulata presso la __________ a far tempo da gennaio 1995
(cfr. VIII/B-D, XXIX-3).
2.6.2
CV 1 risulta invece essere stata
assicurata ai fini previdenziali – con accumulo di capitale di vecchiaia a far
tempo da gennaio 1998 in quanto nata nell’agosto 1973 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP)
– dapprima alla __________ ed in seguito, da settembre 2001 e dopo avere
depositato l’avere ivi accumulato di CHF 5'468.10 su un conto della AT 2 (cfr.
LXIV-5, LXXII), alla __________ sino a maggio 2007 (cfr. XXXIII, LVI, LXXII).
Successivamente è stata assicurata alla __________ – dove è stato trasferito da
parte di __________ l’avere di CHF 18'374.35 – sino ad ottobre 2009 (cfr.
XXVIII, LVI, LXXII) ed in seguito al __________ (cui è stato versato un
capitale di CHF 34'049.15 che nel frattempo era stato depositato presso la __________;
cfr. LV-1) dove è stata assicurata la prima volta da gennaio a dicembre 2010 e poi
da gennaio 2015 a gennaio 2016 (con accumulo, in quest’ultimo periodo, di CHF
2'068.90; cfr. LV). Nel marzo 2011 il __________ ha versato l’importo di CHF
37'845.80 a CV 2 dove al mo-mento dell’introduzione della causa di divorzio (17
gennaio 2014) l’ex moglie disponeva di un avere divisibile di CHF 39'292.10
(cfr. LXV). Dal fascicolo emerge inoltre che al momento del divorzio CV 1
disponeva pure di una prestazione divisibile di CHF 807.10 presso la __________
alla quale è stata assicurata da dicembre 2013 a novembre 2014 (cfr. LXVI) con
versamento, all’uscita, dell’importo di CHF 6'381.60 su un conto di libero passaggio
della CV 3 (LX-1, LXVI). Presso questa fondazione nel maggio 2016 risulta
altresì essere stato accreditato l’importo di CHF 2'543.70 da parte del __________
do-ve l’interessata è stata assicurata da marzo 2013 a febbraio 2014 e sul
quale il 17 gennaio 2014 vi era un capitale previdenziale divisibile di CHF
2'486.90 (LXI-1, XLI).
CV 1
risulta inoltre disporre di un avere depositato su una polizza di libero
passaggio presso __________ e proveniente dalla ripartizione, durante il
matrimonio, di fondi liberi (cfr. LXXII), i quali soggiacciono
interamente alla divisione giusta gli artt. 122 e segg. CC (sul
punto cfr. STCA 34.2013.1 del 20 febbraio 2014). In data 17 gennaio 2014
tale avere ammontava a CHF 5'361.90 (cfr. LXXX).
Anche se irrilevante ai fini
del presente giudizio in quanto trattasi di periodi d’assicurazione successivi
alla data di promovimento della procedura di divorzio (lo stesso dicasi per il
summenzionato avere di CHF 2'068.90 accumulato presso il __________ da gennaio
2015.
a gennaio 2016), dalle tavole processuali emerge che CV 1 da novembre 2016
a gennaio 2017 è stata assicurata alla __________ acquisendo un capitale pensionistico
di CHF 717.15 (cfr. LVIII-4) e che da febbraio 2017 è assicurata alla CV
4.
(cfr. LVIII).
Altrettanto irrilevante è che CV
1.
abbia esercitato attività lavorativa dal 2012 al 2017 alle dipendenze
della __________ (cfr. X-1, XXXI/1-3) e dal 1994 al 1997 (ottobre) presso la __________
e la __________ (XI-1, LXI), nel primo la retribuzione non attingendo il
salario minimo LPP, nel secondo l’interessata (nata il 12 agosto 1973) non raggiungendo
l’età minima per essere obbligatoriamente as-sicurata (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP).
Complessivamente l’avere
accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso
nella presente sede ammonta pertanto a CHF 47'948 (CHF 39'292.10 + CHF 807.10 +
5'361.90 + CHF 2'486.90).
2.6.3
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un capitale
previdenziale di complessivi CHF 47'948 accumulato da CV 1
e un capitale previdenziale di CHF 6'435.75 accumulato da AT
1, a favore di quest’ultimo spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 20'756.15
([47'948 - 6'435.75] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3
a 5 LFLP (cfr. supra consid. 2.4), l'avere cui il coniuge ha diritto deve
essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai
sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010; cfr. anche art. 22c cpv. 2 LFLP).
Pertanto,
richiamato l’art. 22c LFLP riguardante la ripartizione tra parte obbligatoria e
sovraobbligatoria, la somma di CHF 20'756.15, unitamente
agli interessi compensativi –
al tasso minimo (per quanto concerne la
parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dall’introduzione
della causa di divorzio (17 gennaio 2014) e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile
2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP
UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato
presso la AT 2, tramite addebito del conto di
libero passaggio intestato a CV 1 presso CV 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 6'435.75.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 47'948.
3.- E'
fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV
1 e a favore di AT 1 sul conto __________ presso la AT 2, la somma di CHF 20'756.15
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 gennaio
2014.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribun++ale cantonale
delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni