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Decisione

34.2017.22

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Fondi liberi soggiacciono a divisione

30 marzo 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10, pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Le

disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC

menzionati nel presente giudizio sono quelle entrate in vigore il 1. gennaio

2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015

concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,

tali disposizioni applicandosi segnatamente ai procedimenti di divorzio

pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore

della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile

2017).

Giusta il

nuovo art. 122 CC, nel caso di specie determinante per il riparto – come

rettamente evidenziato anche dal Pretore – è quindi il momento del promovimento

della procedura di divorzio, ossia il 17 gennaio 2014.

2.4 L’art. 22

LFLP prescrive che in caso di divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di

rendita sono divise conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280

e 281 CPC, precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.

Per l’art. 22a cpv. 1

LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla

differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata

degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del

matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti

al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del

divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono

computati.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante

il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base

della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del

divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF

132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non

appena gli sia stata deferita la controversia; come accennato (cfr. supra

consid. 2.2) sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare

le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi

degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6

2.6.1 Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che

Considerandi

al momento del matrimonio (7 novembre 1994) AT 1 disponesse di averi

previdenziali presso istituti di previdenza o di libero passaggio, ritenuto

che a tale momento egli, nato il 6 novembre 1970, non aveva ancora raggiunto

l’età minima per essere assoggettato al pagamento dei contributi di vecchiaia

LPP (cfr. VIII/D, cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). Al momento del promovimento della

causa di divorzio (17 gennaio 2014) egli disponeva per contro di un avere

previdenziale divisibile di CHF 6'435.75 presso la AT 2, su un conto

aperto nel febbraio 2001 e sul quale era stata versata la prestazione d’uscita

di CHF 5'304.95 accumulata presso la __________ a far tempo da gennaio 1995

(cfr. VIII/B-D, XXIX-3).

2.6.2

CV 1 risulta invece essere stata

assicurata ai fini previdenziali – con accumulo di capitale di vecchiaia a far

tempo da gennaio 1998 in quanto nata nell’agosto 1973 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP)

– dapprima alla __________ ed in seguito, da settembre 2001 e dopo avere

depositato l’avere ivi accumulato di CHF 5'468.10 su un conto della AT 2 (cfr.

LXIV-5, LXXII), alla __________ sino a maggio 2007 (cfr. XXXIII, LVI, LXXII).

Successivamente è stata assicurata alla __________ – dove è stato trasferito da

parte di __________ l’avere di CHF 18'374.35 – sino ad ottobre 2009 (cfr.

XXVIII, LVI, LXXII) ed in seguito al __________ (cui è stato versato un

capitale di CHF 34'049.15 che nel frattempo era stato depositato presso la __________;

cfr. LV-1) dove è stata assicurata la prima volta da gennaio a dicembre 2010 e poi

da gennaio 2015 a gennaio 2016 (con accumulo, in quest’ultimo periodo, di CHF

2'068.90; cfr. LV). Nel marzo 2011 il __________ ha versato l’importo di CHF

37'845.80 a CV 2 dove al mo-mento dell’introduzione della causa di divorzio (17

gennaio 2014) l’ex moglie disponeva di un avere divisibile di CHF 39'292.10

(cfr. LXV). Dal fascicolo emerge inoltre che al momento del divorzio CV 1

disponeva pure di una prestazione divisibile di CHF 807.10 presso la __________

alla quale è stata assicurata da dicembre 2013 a novembre 2014 (cfr. LXVI) con

versamento, all’uscita, dell’importo di CHF 6'381.60 su un conto di libero passaggio

della CV 3 (LX-1, LXVI). Presso questa fondazione nel maggio 2016 risulta

altresì essere stato accreditato l’importo di CHF 2'543.70 da parte del __________

do-ve l’interessata è stata assicurata da marzo 2013 a febbraio 2014 e sul

quale il 17 gennaio 2014 vi era un capitale previdenziale divisibile di CHF

2'486.90 (LXI-1, XLI).

CV 1

risulta inoltre disporre di un avere depositato su una polizza di libero

passaggio presso __________ e proveniente dalla ripartizione, durante il

matrimonio, di fondi liberi (cfr. LXXII), i quali soggiacciono

interamente alla divisione giusta gli artt. 122 e segg. CC (sul

punto cfr. STCA 34.2013.1 del 20 febbraio 2014). In data 17 gennaio 2014

tale avere ammontava a CHF 5'361.90 (cfr. LXXX).

Anche se irrilevante ai fini

del presente giudizio in quanto trattasi di periodi d’assicurazione successivi

alla data di promovimento della procedura di divorzio (lo stesso dicasi per il

summenzionato avere di CHF 2'068.90 accumulato presso il __________ da gennaio

2015.

a gennaio 2016), dalle tavole processuali emerge che CV 1 da novembre 2016

a gennaio 2017 è stata assicurata alla __________ acquisendo un capitale pensionistico

di CHF 717.15 (cfr. LVIII-4) e che da febbraio 2017 è assicurata alla CV

4.

(cfr. LVIII).

Altrettanto irrilevante è che CV

1.

abbia esercitato attività lavorativa dal 2012 al 2017 alle dipendenze

della __________ (cfr. X-1, XXXI/1-3) e dal 1994 al 1997 (ottobre) presso la __________

e la __________ (XI-1, LXI), nel primo la retribuzione non attingendo il

salario minimo LPP, nel secondo l’interessata (nata il 12 agosto 1973) non raggiungendo

l’età minima per essere obbligatoriamente as-sicurata (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP).

Complessivamente l’avere

accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso

nella presente sede ammonta pertanto a CHF 47'948 (CHF 39'292.10 + CHF 807.10 +

5'361.90 + CHF 2'486.90).

2.6.3

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un capitale

previdenziale di complessivi CHF 47'948 accumulato da CV 1

e un capitale previdenziale di CHF 6'435.75 accumulato da AT

1, a favore di quest’ultimo spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 20'756.15

([47'948 - 6'435.75] : 2).

2.7

Per applicazione analogica degli artt. 3

a 5 LFLP (cfr. supra consid. 2.4), l'avere cui il coniuge ha diritto deve

essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai

sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010; cfr. anche art. 22c cpv. 2 LFLP).

Pertanto,

richiamato l’art. 22c LFLP riguardante la ripartizione tra parte obbligatoria e

sovraobbligatoria, la somma di CHF 20'756.15, unitamente

agli interessi compensativi –

al tasso minimo (per quanto concerne la

parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai

combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dall’introduzione

della causa di divorzio (17 gennaio 2014) e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile

2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP

UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato

presso la AT 2, tramite addebito del conto di

libero passaggio intestato a CV 1 presso CV 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 6'435.75.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 47'948.

3.- E'

fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV

1 e a favore di AT 1 sul conto __________ presso la AT 2, la somma di CHF 20'756.15

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 gennaio

2014.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribun++ale cantonale

delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni