34.2017.23
Divorzio. Conguaglio della previdenza professionale. Delibazione di sentenza di divorzio estera
30 ottobre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.23
RG/sc
Lugano
30
ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla domanda del 22 giugno 2017 di
AT 1
e
CV 1 (VA)
(entrambi rappr. da: RA 1 )
con cui è chiesta la delibazione della
sentenza del 24 marzo 2016 del Tribunale Civile di __________ e l’esecuzione
della divisione degli averi previdenziali accumulati da AT 1 durante il matrimonio
e detenuti da
AT
2
rappr.
da: RA 2
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 24 marzo 2016, passata in
giudicato il 25 maggio 2016, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato
lo scioglimento del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il __________,
confermando “la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti economici e
patrimoniali in genere (…)“ nella quale i coniugi hanno previsto – per quanto
qui interessa – che “… Il signor AT 1 si impegna irrevocabilmente a
richiedere al competente soggetto previdenziale elvetico e comunque a svolgere
tutte le attività che si rendessero necessarie alla liquidazione, che sin d’ora
espressamente autorizza, in favore della signora CV 1 della quota del II pilastro
(LPP) di spettanza del coniuge, come gestito da AT 2 e comunque da ogni altro
soggetto che risultasse titolare della relativa posizione previdenziale
(…)” (doc. B).
Con
istanza del 22 giugno 2017, per il tramite dell’RA 1 gli ex coniugi congiuntamente
hanno chiesto allo scrivente Tribunale la delibazione della sentenza del
Tribunale di __________ nonché la divisione a favore di CV 1 degli averi
previdenziali accumulati da AT 1 durante il matrimonio.
1.2 Alla luce delle informazioni fornite dalle parti
riguardo agli istituti di previdenza cui AT 1 è stato assicurato durante il
matrimonio (cfr. I, cfr. doc. C), il TCA ha chiesto alla Fondazione AT
2 – unico istituto di previdenza svizzero cui l’ex marito è assicurato dal 1.
maggio 2000 – una presa di presa di posizione in merito al riparto.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC,
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle valide
sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio
2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti al momento
dell’entrata in vigore della modifica (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).
In casu
la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il __________ e cresciuta in giudicato il 25 maggio 2016. La nuova normativa entrata in vigore il 1.
gennaio 2017 non trova qui pertanto applicazione.
Il 1.
gennaio 2017 sono anche entrate in vigore le modifiche degli artt. 63 e 64
LDIP. In applicazione del nuovo art. 63 cpv. 1bis LDIP, competenti a statuire sul
conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti
di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri. Anche per la
modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il
conguaglio della previdenza professionale nei confronti di istituti
previdenziali svizzeri a partire dal 1. gennaio 2017 sono esclusivamente
competenti i tribunali svizzeri (art. 64 cpv. 1bis LDIP). La competenza
esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv.
1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale
straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e
della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza
professionale svizzera. Le decisioni straniere – anche quelle di modifica o
completazione – relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti
presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (STCA
34.2017.34 del 23 ottobre 2017 consid. 2.3; Cardinaux, Le partage des prétentions
de prévoyance en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht,
Patrimoine de la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxiewme pilier et
aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit
international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in
FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser Scheidung und das Recht der beruflichen
Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr. art. 26 cpv. 2 lett. a LDIP stante il
quale per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la
competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP
la prevede [in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).
Nella
fattispecie in esame, come accennato, la procedura di divorzio si è conclusa
con la sentenza di divorzio emessa il __________ e cresciuta in giudicato il 25 maggio 2016. I nuovi artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP
non tornano pertanto applicabili.
2.3 Delibazione
2.3.1 La procedura
di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291).
La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone
in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è
fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa
al giudizio di delibazione (art. 29
cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2
maggio 2012 consid. 2.1).
In caso
di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv.
3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha
sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui
l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizü-gigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata
all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal
marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p.
138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da AT 1 il quale incontestatamente da maggio 2000 svolge,
con accumulo di capitale previdenziale, attività lavorativa nel Cantone Ticino
(cfr. IV, VI/1). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale)
ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di
riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza
del Tribunale di __________ laddove questa ha per oggetto il riparto delle
aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.3.2 L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se
vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico
ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta
l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in
giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27
esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con
l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di
regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali
del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto
d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché
tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno
Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
In
materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità
dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a
LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al
momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF
9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo
l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la
questione a sapere se la com-petenza indiretta del giudice straniero del
divorzio sulla com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche
dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der
Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª
ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer
Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.
701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla
impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del
giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una
delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato
del giudizio]).
In
concreto la competenza del Tribunale Civile di __________ a pronunziare il
divorzio tra AT 1 e CV 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP (cfr.
doc. B) come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.3.3 Nel caso di
sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi
previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice
straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice svizzero –
in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto
un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli
istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria e
non è quindi stata prodotta, come in casu, un’atte-stazione da parte loro
concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio
giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione,
deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del
caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA
34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342
consid. 2.5, 135 V 425
consid. 1.2; Schwander,
cit., p. 854; Trachsel, cit.,
pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo
(éd.), Le droit du divorce:
questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
Volken,
Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Ru-mo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und Scheidung,
2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il
Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione
degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio
estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di
una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti
Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere
con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Nella
specie non sono ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi
dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale
circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie
l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC (ossia la fissazione da parte del
giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da
un’atte-stazione d’attuabilità dell’istituto di previdenza) la sentenza del
Tribunale di __________ laddove stabilisce – ancorchè in maniera non del tutto
esplicita (cfr. supra consid. 1.1) – la ripartizione a metà a norma dell’art.
122 CC degli averi previdenziali accu-mulati
in Svizzera da AT 1 in costanza di matrimonio (cfr. supra consid. 1.1), è
suscettibile di essere riconosciuta e di-chiarata esecutiva. Per il resto gli
effetti del giudizio del Tribunale di __________ non risultano diversi o più
estesi di quelli che potrebbe avere un giudizio sulla medesima questione reso
da un Tribunale svizzero.
2.4 Divisione
2.4.1 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi do-vuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Il
giudice di cui all’art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
da quest’ultimo è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337,
130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli
sia stata deferita la controversia. Sia i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa
sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di
anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr.
1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19
giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore
dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento
determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di
divorzio (art. 122 nuovo CC).
2.4.2 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.4.3 Dalla (incontestata)
documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (__________)
AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 8'902 presso la Fondazione AT
2 (contratto n. __________), dove è assicurato a far tempo da maggio 2000 quale dipendente di
Impregest SA e dove alla crescita in giudicato del divorzio (25 maggio 2016,
data determinante per il riparto, cfr. supra consid. 2.4.1) disponeva di una
prestazione d’uscita divisibile di CHF 75’252 (cfr. VI/1, IV/B).
Considerato
che la prestazione d’uscita al momento del matrimonio (CHF 8'902) aumentata
degli interessi sino al divorzio giusta il summenzionato art. 22 cpv. 1 LFLP
ammonta a CHF 11'531 (cfr. V/1), stante di conseguenza un avere suscettibile di
essere diviso di CHF 63'721 (75'252.50 – 11'531), richiamata la chiave di
ripartizione di cui all’art. 122 CC e ritenuto come non risultino essere stati
effettuati prelievi per il finanziamento del-l’abitazione primaria in costanza
di matrimonio da parte dell’ex marito, a favore di CV 1 spetta un accredito di
CHF 31'860.50 (63'721 : 2).
2.5
Per applicazione analogica degli art. 3-5
LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito
nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP
(art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il
pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
CV 1 ha chiesto espressamene
che l’avere di sua spettanza le venga accreditato presso __________ dove
risulta avere presentato una richiesta d’a-pertura di un conto di libero
passaggio a suo nome (doc. D).
Preso atto di come non venga
invocata l’applicazione dei combinati artt. 5 cpv. 1 lett a e 25f cpv. 1 LFLP per un eventuale versamento in contanti, a detta richiesta va
senz’altro dato seguito nel senso che l’avere di CHF 31'860.50 dovrà essere versato da parte della
Fondazione AT 2 – unitamente agli interessi compensativi
(al tasso minimo [per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009] di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dal 25 maggio 2016
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA
B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) – sul
conto di libero passaggio da aprirsi presso __________ a nome di CV 1 (che dopo
l’apertura del conto comuni-cherà alla Fondazione AT 2 le coordinate esatte per
il versamento).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 63'721.
2.- E'
fatto ordine alla Fondazione AT 2 (contratto
n. __________, n. d’assicurazione __________) di versare a favore di CV
1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso __________,
la somma di CHF 31'860.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei
Fatti
considerandi dal 25 maggio 2016.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni