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Decisione

34.2017.24

(Mancato) versamento dei contributi LPP all'istituto di previdenza da parte del datore di lavoro. Petizione dell'istituto di previdenza accolta

25 ottobre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I salari

calcolati per la previdenza professionale sono sempre su base annua, quindi per

una persona che entra in un società il salario da annunciare è sempre calcolato

sull'anno intero alfine di assicurare correttamente le prestazioni (vecchiaia,

invalidità e decesso). Per tale ragione abbiamo preso in considerazione il

salario completo del signor __________ e non quello percepito per il periodo da

settembre a dicembre, come menzionato nell'opposizione della signora CV 1.

Per

quanto concerne invece la signora CV 1 la notifica di entrata menziona quanto

sopra e non quanto comunicato dalla stessa sempre sull'opposizione del

24.07.2017.

Gli

aggiornamenti annui sono sempre stati eseguiti sulla base di questi salari

visto che la società affiliata non ci ha mai trasmesso alcuna modifica o

comunicazione riguardanti gli stessi, anche dopo i nostri richiami.

Dall'inizio

del contratto, il 01.09.2015, nessun premio fatturato è mai stato versato, per

tale ragione abbiamo iniziato la procedura di incasso.

Per poter

determinare se le nostre pretese sono esatte abbiamo, come di prassi, richiesto

le dichiarazioni dei salari direttamente all'AVS, la quale ci ha informati che

per il momento la __________ non ha ancora comunicato.

Al

momento in cui saremo in possesso degli annunci ufficiali all'AVS provvederemo,

se è il caso, alla correzione dei salari (annui) e dei premi.

Se

nessuna correzione dovrà essere apportata, il premio da noi richiesto resterà dovuto

e la procedura di incasso seguirà il suo corso.

Non esiti

a contattarci in caso di necessità.” (doc. V)

1.5 Il 30/31 agosto 2017 CV 1 ha

prodotto le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2015 e 2016 (cfr. doc.

VII/1-2).

1.6 Preso atto dei salari AVS comunicati

da controparte, la fondazione attrice ha in seguito comunicato:

" Ci riferiamo all'incarto numero 34.2017.24, nonché alla

nostra corrispondenza del 10.08.2017, per comunicarvi di aver ricevuto la lista

dei salari da parte dell'AVS. (allegato 1)

Sulla

base di quest'ultimo abbiamo quindi provveduto alla correzione come segue:

__________

- salario dal 01.09.2015 al 31.12.2015 CHF 11'000.00, quindi CHF 33'000.00 per

tutto l'anno.

salario

dal 01.01.2016 al 30.06.2016 CHF 8'150.00,

quindi

CHF 16'300.00 per tutto l'anno. (non assicurato e non fatturato).

CV 1 -

nessun salario annunciato.

Dopo tali

modifiche risulta un accredito in favore della società di CHF 3'750.00. (allegato

2)

Riassumiamo

quindi l'importo ancora dovuto con:

CHF

1'843.15 al 01.01.2017 più gli interessi di CHF 187.90 al 31.12.2016 e le spese

di esecuzione.

Vi

rammentiamo che ogni datore di lavoro ha la responsabilità di comunicare correttamente

ed in modo veritiero i salari dei dipendenti agli istituti di previdenza.

Vogliate

prendere debita nota di quanto menzionato sopra e continuare la procedura in

corso.” (doc. IX)

1.7 Con scritto pervenuto al

Tribunale il 4 ottobre 2017 parte convenuta ha osservato:

" La ringrazio per la documentazione inviatami, sono

contenta che finalmente è stato ricalcolato e corretto il dovuto.

Non ho

ulteriori contestazioni da fare.

Ho solo

ancora un punto da chiarire, attualmente ho un atto esecutivo a mio carico

emesso dalla AT 1 per un importo pari a 5593,15.- più tutte le spese.

Allo

stesso ho fatto opposizione ben sapendo che l'importo non corrispondeva alla

realtà, ora non so come si procede, come posso esigere la cancellazione

dell'esecuzione emessa?” (doc. XI)

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Considerandi

2.2

L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono

per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni

minime previste dalla legge.

2.3

Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni

sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti

nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V

195.

consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore

di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se

la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate

non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4

Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti-contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di

previdenza __________ (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In

particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si

compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie

LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e gli interessi dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo

le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato

LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi

rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente

esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Al riguardo pendente lite ,su

richiesta di parte convenuta, sono stati chiariti alcuni aspetti e sono state

apportate, dopo produzione delle distinte salariali AVS per gli anni 2015 e

2016, le dovute modifiche da parte della fondazione attrice condivise da

controparte (cfr. IX, XI).

Dopo la

suddetta rettifica, come da nuovo conteggio 31 agosto 2017 (cfr. IX e allegati)

l’importo ancora dovuto dalla datrice di lavoro ammonta a CHF 1'843.15 (comprese

spese di diffida e per scioglimento del contratto, cfr. A/9-13; cfr. Regolamento

delle spese sub doc. A/1) con interessi di ritardo dal 1. gennaio 2017 e CHF

187.90

per interessi al 31 dicembre 2016.

In quanto

giustificati e contemplati nel Regolamento delle spese (sub doc. A/1; cfr DTF

117.

II 258) devono pure essere riconosciuti a favore della fondazione attrice i

costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di esecuzione”, CHF

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto

esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/14).

Complessivamente

alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 2'331.05 (1'843.15 +

187.90

+ 300).

2.5

L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2017 (sull’importo,

corretto pendente lite, di CHF 1'843.15).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6

L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione

al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 10 gennaio 2017.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80.

LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà

pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione limitatamente

all’importo di CHF 2'331.05 (cfr. supra consid. 2.4), senza che la fondazione

creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al

giudice dell'esecuzione.

Le ulteriori questioni

attinenti alla procedura esecutiva sollevate da parte convenuta nelle more della

procedura (cfr. XI) esulano dall’oggetto del presente giudizio.

2.7 La procedura è di principio

gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Alla fondazione attrice, ancorché

parzialmente vincente e non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150; SZS 2001 p. 174; AHI Praxis

2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di CHF 2'331.05 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio

2017 su CHF 1'843.15.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________

del 10 gennaio 2017 limitatamente all’importo di CHF 2'331.05 oltre interessi

al 5% dal 1. gennaio 2017 su CHF 1'843.15.

2.- Non si prelevano nè tasse nè

spese. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti