34.2017.24
(Mancato) versamento dei contributi LPP all'istituto di previdenza da parte del datore di lavoro. Petizione dell'istituto di previdenza accolta
25 ottobre 2017Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.24
RG/sc
Lugano
25 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 luglio 2017 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto
il 14 settembre / 12 ottobre 2015 (contratto n. __________) CV 1, titolare
della ditta individuale __________ (cfr. estratto RC agli atti), ha affidato
l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1, __________ con effetto dal 1. settembre 2015 (doc. A/1).
1.2 Disdetto – dopo l’invio di
diffide (doc. A/9-11) – il contratto d’ade-sione per il 30 giugno 2016 (doc.
A/12-13) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare di
CHF 5'668.60 (comprensivo di interessi al 30 giugno 2016 e spese; cfr. conteggio
sub doc. A/13), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________
del 10 gennaio 2017 (doc. A/14), con la petizione in rassegna la fondazione
attrice chiede la condanna di CV 1 al pagamento di CHF 5'593.15 oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 2017, più CHF 187.90 per interessi sino 31 dicembre 2016
nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione” e “altri costi”.
Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposi-zione al suddetto precetto
come pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 Con scritto 24 luglio 2017
parte convenuta ha affermato:
" In merito al caso sopracitato, mi sono permessa di fare
opposizione per i seguenti motivi:
·
Se io nel certificato di salario
del Signor __________ per l’anno 2015 dichiaro 11'000.-- perchè viene calcolato
33'000? (foglio 6+7).
·
Per l’anno 2016 abbiamo informato
l’assicurazione che il contratto del Signor __________ veniva cambiato da fisso
a Ore, pertanto anche in questo caso mi chiedo perchè si calcola di base
33'000.-- lordi annui.
·
Non capisco perchè anche a me
privatamente viene calcolato un reddito lordo di 33'000.-- annui che io
personalmente da Settembre 2015 a Giugno 2016 non ho percepito salario alcuno
(foglio 6 parte 2).” (doc. III)
1.4 Con scritto 10 agosto 2017 la
fondazione attrice ha così risposto alle questioni sollevate da controparte:
" (…)
Da parte
nostra abbiamo eseguito le affiliazioni del personale come richiesto dalla
società, che consistono:
Notifica d'entrata del signor __________ al momento
della creazione del contratto, il 01.09.2015, con un salario annuo assicurato
di CHF 33'000.
Notifica d'entrata della signora CV 1 al 01.01.2016 con
un salario annuo annunciato di CHF 33'000.
Documenti
che alleghiamo alla presente.
Fatti
I salari
calcolati per la previdenza professionale sono sempre su base annua, quindi per
una persona che entra in un società il salario da annunciare è sempre calcolato
sull'anno intero alfine di assicurare correttamente le prestazioni (vecchiaia,
invalidità e decesso). Per tale ragione abbiamo preso in considerazione il
salario completo del signor __________ e non quello percepito per il periodo da
settembre a dicembre, come menzionato nell'opposizione della signora CV 1.
Per
quanto concerne invece la signora CV 1 la notifica di entrata menziona quanto
sopra e non quanto comunicato dalla stessa sempre sull'opposizione del
24.07.2017.
Gli
aggiornamenti annui sono sempre stati eseguiti sulla base di questi salari
visto che la società affiliata non ci ha mai trasmesso alcuna modifica o
comunicazione riguardanti gli stessi, anche dopo i nostri richiami.
Dall'inizio
del contratto, il 01.09.2015, nessun premio fatturato è mai stato versato, per
tale ragione abbiamo iniziato la procedura di incasso.
Per poter
determinare se le nostre pretese sono esatte abbiamo, come di prassi, richiesto
le dichiarazioni dei salari direttamente all'AVS, la quale ci ha informati che
per il momento la __________ non ha ancora comunicato.
Al
momento in cui saremo in possesso degli annunci ufficiali all'AVS provvederemo,
se è il caso, alla correzione dei salari (annui) e dei premi.
Se
nessuna correzione dovrà essere apportata, il premio da noi richiesto resterà dovuto
e la procedura di incasso seguirà il suo corso.
Non esiti
a contattarci in caso di necessità.” (doc. V)
1.5 Il 30/31 agosto 2017 CV 1 ha
prodotto le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2015 e 2016 (cfr. doc.
VII/1-2).
1.6 Preso atto dei salari AVS comunicati
da controparte, la fondazione attrice ha in seguito comunicato:
" Ci riferiamo all'incarto numero 34.2017.24, nonché alla
nostra corrispondenza del 10.08.2017, per comunicarvi di aver ricevuto la lista
dei salari da parte dell'AVS. (allegato 1)
Sulla
base di quest'ultimo abbiamo quindi provveduto alla correzione come segue:
__________
- salario dal 01.09.2015 al 31.12.2015 CHF 11'000.00, quindi CHF 33'000.00 per
tutto l'anno.
salario
dal 01.01.2016 al 30.06.2016 CHF 8'150.00,
quindi
CHF 16'300.00 per tutto l'anno. (non assicurato e non fatturato).
CV 1 -
nessun salario annunciato.
Dopo tali
modifiche risulta un accredito in favore della società di CHF 3'750.00. (allegato
2)
Riassumiamo
quindi l'importo ancora dovuto con:
CHF
1'843.15 al 01.01.2017 più gli interessi di CHF 187.90 al 31.12.2016 e le spese
di esecuzione.
Vi
rammentiamo che ogni datore di lavoro ha la responsabilità di comunicare correttamente
ed in modo veritiero i salari dei dipendenti agli istituti di previdenza.
Vogliate
prendere debita nota di quanto menzionato sopra e continuare la procedura in
corso.” (doc. IX)
1.7 Con scritto pervenuto al
Tribunale il 4 ottobre 2017 parte convenuta ha osservato:
" La ringrazio per la documentazione inviatami, sono
contenta che finalmente è stato ricalcolato e corretto il dovuto.
Non ho
ulteriori contestazioni da fare.
Ho solo
ancora un punto da chiarire, attualmente ho un atto esecutivo a mio carico
emesso dalla AT 1 per un importo pari a 5593,15.- più tutte le spese.
Allo
stesso ho fatto opposizione ben sapendo che l'importo non corrispondeva alla
realtà, ora non so come si procede, come posso esigere la cancellazione
dell'esecuzione emessa?” (doc. XI)
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Considerandi
2.2
L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3
Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195.
consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4
Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti-contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza __________ (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie
LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo
le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato
LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi
rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente
esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Al riguardo pendente lite ,su
richiesta di parte convenuta, sono stati chiariti alcuni aspetti e sono state
apportate, dopo produzione delle distinte salariali AVS per gli anni 2015 e
2016, le dovute modifiche da parte della fondazione attrice condivise da
controparte (cfr. IX, XI).
Dopo la
suddetta rettifica, come da nuovo conteggio 31 agosto 2017 (cfr. IX e allegati)
l’importo ancora dovuto dalla datrice di lavoro ammonta a CHF 1'843.15 (comprese
spese di diffida e per scioglimento del contratto, cfr. A/9-13; cfr. Regolamento
delle spese sub doc. A/1) con interessi di ritardo dal 1. gennaio 2017 e CHF
187.90
per interessi al 31 dicembre 2016.
In quanto
giustificati e contemplati nel Regolamento delle spese (sub doc. A/1; cfr DTF
117.
II 258) devono pure essere riconosciuti a favore della fondazione attrice i
costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di esecuzione”, CHF
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto
esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/14).
Complessivamente
alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 2'331.05 (1'843.15 +
187.90
+ 300).
2.5
L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2017 (sull’importo,
corretto pendente lite, di CHF 1'843.15).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.6
L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione
al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 10 gennaio 2017.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80.
LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione limitatamente
all’importo di CHF 2'331.05 (cfr. supra consid. 2.4), senza che la fondazione
creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al
giudice dell'esecuzione.
Le ulteriori questioni
attinenti alla procedura esecutiva sollevate da parte convenuta nelle more della
procedura (cfr. XI) esulano dall’oggetto del presente giudizio.
2.7 La procedura è di principio
gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Alla fondazione attrice, ancorché
parzialmente vincente e non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150; SZS 2001 p. 174; AHI Praxis
2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di CHF 2'331.05 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
2017 su CHF 1'843.15.
§§ È
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
del 10 gennaio 2017 limitatamente all’importo di CHF 2'331.05 oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 2017 su CHF 1'843.15.
2.- Non si prelevano nè tasse nè
spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti