34.2017.25
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Interessi sul capitale al matroimonio sino al divorzio
9 febbraio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.25
RG/sc
Lugano
9
febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 12/13 luglio 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 23 maggio 2017, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 4 settembre
1987. Al punto n. 2 del dispositivo il Pretore ha disposto che “gli averi
maturati dalle parti dalla data del matrimonio (4 settembre 1987) al 31
dicembre 2016 sono divisi a metà. Cresciuta in giudicato la presente decisione,
l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la
quantificazione del conguaglio LPP” (cfr. I, II).
1.2 Il
12/13 luglio 2017 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________
ed agli istituti di previdenza di determinarsi al proposito, rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP),
ed ha inoltre esperito diversi accertamenti volti a stabilite l’entità degli
averi da dividere. Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese
di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII) si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000,
p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a
seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,
tali disposizioni applicandosi ai procedimenti di divorzio
pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore
della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile
2017).
2.4 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art.
122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Tuttavia
nel caso in esa-me al punto n. 2 del dispositivo della sentenza di divorzio,
cre-sciuto in giudicato e quindi vincolante per lo scrivente Tribunale, il
Pretore ha stabilito il 31 dicembre 2016 quale dies ad quem per il
riparto.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa
la causa. Sia i coniugi che gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art.
25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare
le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1 Dalla documentazione acquisita
agli atti non è dato di stabilire l’esatto ammontare dell’avere previdenziale
di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (4 settembre 1987). Dal fascicolo emerge tuttavia che a quel momento egli era impiegato
presso la ditta __________ con un salario ammontante nel 1987 a fr. 49'010
(cfr. estratto conto AVS, doc. XXI/2). CV 1 è nato il __________ 1958 e non vi
Considerandi
sono elementi o allegazioni di parte che consentono di ritenere che egli fosse
assicurato ai fini previdenziali prima dell’entrata in vigore della LPP (1.
gennaio 1985); è quindi giustificato ritenere che l’ex marito è stato
obbligatoriamente assicurato per la vecchiaia (con accumulo quindi di capitale
di risparmio) a far tempo dal 1. gennaio 1985 (art. 7 LPP). In assenza di dati
precisi appare equo e ragionevole considerare ai fini del presente giudizio –
stanti le retribuzioni negli anni 1985 (fr 46'930), 1986 (fr. 48'100) e
1987.
(49'010) nonchè i salari coordinati LPP negli anni 1985 (fr. 16'560), 1986
e 1987 (fr. 17'280) (cfr. Stauffer, op. cit., n. 413 p.
153) e richiamato l’art. 16 LPP relativo agli accrediti di vecchiaia – un
avere presente al momento del matrimonio (settembre 1987) di fr. 5'000.
Dal fascicolo emerge inoltre
che egli è stato assicurato alla CV 2, dapprima da agosto 1989 ad aprile 1991
ed in seguito da luglio 2000 a maggio 2014, quale dipendente della ditta __________
rispettivamente della __________ (cfr. XVIII). Sempre presso la CV 2 (per il 2°
pilastro) – dove l’avere di fr. 301'274.35 presente al 31 maggio 2014 è rimasto
nel frattempo depositato (cfr. XVIII) – l’ex marito è nuovamente stato
assicurato a far tempo dal 1. luglio 2017 per il tramite del suo nuovo datore
di lavoro, la __________ (cfr. XVIII) e ciò dopo essere stato assicurato quale
dipendente della __________ alla __________ (dove risultano pure essere stati
accreditati averi previdenziali da precedenti istituti per complessivi fr.
6'336.10; cfr. XXV/5 [non può che trattarsi degli istituti cui l’interessato è
stato assicurato o deteneva averi di libero passaggio in relazione ai periodi
di attività svolti alle dipendenze dei datori di lavoro indicati nel citato
estratto conto AVS per gli anni 1991 a 1999]).
Essendo da ritenere che al
momento determinante stabilito dal Pretore (31 dicembre 2016) l’ex marito
disponeva presso la CV 2 di un capitale previdenziale di fr. 301'274.35
(capitale, come visto, rimasto depositato, senza interessi, presso questa
fondazione dal 31 maggio 2014) e considerati gli interessi ex art. 22a cpv. 1
seconda frase LFLP – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale
(art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato
dall’istituto previdenziale (Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) –
maturati sull’avere (fr. 5’000) presente all’epoca del matrimonio
e cifrabili in fr. 7'213.15 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), l’avere
previdenziale di CV 1 soggetto a divisione ammonta a fr. 289'061.20 (301’274.35
- 5'000 - 7'213.15).
2.6.2
Per quanto riguarda AT 1, dagli
atti emerge che a far tempo da gennaio 1985 è stata assicurata alla __________,
dove nel febbraio 1994 ha beneficato di un versamento di fr. 19'989.20 (cfr. X/F)
che l’interessata asserisce es-sere stato utilizzato per l’ammortamento del
debito ipotecario relativo all’abitazione coniugale (cfr. X). Ora, gli artt.
30a e segg. LPP relativi alla promozione della proprietà d’abitazione sono in
vigore solo dal 1. gennaio 1995 e non si può quindi ritenere che – contrariamente a quel che succede con i
prelievi (non in contanti) giusta l’art. 30c cpv. 6 LPP che devono essere considerati come una prestazione da
dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 LFLP – il prelievo operato in concreto dall’ex moglie sia rimasto vincolato
alla previdenza (cfr. art. 30c cpv. 6 LPP; sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento
vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum
bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss). In quanto uscito dal circuito previdenziale (trattasi infatti di
versamento su un conto privato, quindi in contanti), l’importo di fr.
19'989.20, accumulato a far tempo dal gennaio 1985 e comprensivo quindi dell’avere
presente al momento del matrimonio (settembre 1987), non è suscettibile di essere
considerato nell’odierno giudizio (prima del 1. gennaio 1995, per il finanziamento
della proprietà d’abitazione la LPP prevedeva unicamente la possibilità, al raggiungimento
dell’età di pensionamento, del versamento in capitale di metà della prestazione
di spettanza dell’assicurato; art. 37 cpv. 4 vLPP; in argomento Stauffer, op. cit., n. 954 p. 354s).
AT 1 risulta in seguito essere
stata assicurata, sempre quale impiegata della __________ e sino al 31 dicembre
2004, alla __________ (cfr. XIX). Successivamente è stata assicurata alla __________
quale dipendente della __________ sino al 31 agosto 2008 (cfr. XXIV). E’ stata
quindi affiliata alla __________ dapprima tramite il datore di lavoro __________
(sino a febbraio 2010) ed in seguito tramite l’__________ (sino a gennaio 2014)
(cfr. XXIV, X/A). Dopo l’uscita da __________ (31 dicembre 2013) è stata
assicurata, da settembre 2014, all’AT 2 dove il 31 dicembre 2016 disponeva di
una prestazione divisibile di fr. 166'642 (cfr. X/B-C, XVII, XXIV), importo che
risulta essere comprensivo degli averi accumulati in precedenza presso gli
istituti di previdenza sopra menzionati (cfr. XIX, XXIV/1-2).
2.6.3
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un
importo di CHF 61'209.60 ([289'061.20 - 166'642] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3
a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma
vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato
in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve
essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di
libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 61'209.60, unitamente agli interessi compensativi – al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto
debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 31 dicembre 2016 e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile
2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP
UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di
AT 1 presso l’AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 289'061.20.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 166'642.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 (contratto __________; n. d’assicurato __________) di
versare, conformemente ai considerandi, a favore di AT 1 presso l’AT 2
l’importo di fr. 61'209.60 oltre interessi compensativi dal 31 dicembre 2016.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti