34.2017.26
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Accredito a favore del coniuge a Istituto collettore su conto bolccato
28 febbraio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.26
RG/sc
Lugano
28
febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 13/14 luglio 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV
1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 4 maggio 2017, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha riconosciuto, modificato e completato la sentenza del 21 giugno 2016 con cui
il Tribunale di primo grado di __________ (__________) ha pronunziato il
divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 26 agosto
1996. Per quanto qui interessa, al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha
disposto che “… gli averi LPP maturati dalle parti in costanza di
matrimonio (26 agosto 1996 – 21 giugno 2016) sono divisi a metà. Cresciuta in
giudicato la presente decisione, l’incarto verrà trasmesso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per la quantificazione del conguaglio LPP. Con
l’ordine di trasferimento del conguaglio a favore del marito dovrà essere
istituito un blocco del capitale, con l’obbligo per l’i-stituto previdenziale
destinatario di segnalare direttamente a AT 1 ogni ev. richiesta di prelievo a
contanti presentata da CV 1” (cfr. doc. I, II).
1.2 Il
13/14 luglio 2017 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________
e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle prese di posizione delle parti e del-l’esito degli
accertamenti esperiti dal Tribunale al fine di individu-are i datori di lavoro
e i rispettivi istituti di previdenza presso cui gli ex coniugi detenevano o
detengono averi previdenziali accu-mulati in costanza di matrimonio, si dirà
più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo della procedura di completamento della
sentenza straniera di divorzio (art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP), ritenuto
che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V
111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le di-vorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a
seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,
tali disposizioni applicandosi ai procedimenti di divorzio pendenti
dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della
modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).
2.4 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo
art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di
divorzio. Tuttavia nel caso in esa-me al punto n. 2 del dispositivo della
sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e quindi vincolante per lo
scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 21 giugno 2016 quale dies ad
quem per il riparto.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
Considerandi
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta
l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una
sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della
procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.5
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25.
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti non risulta che al momento del matrimonio (26 agosto 1996) CV 1
disponesse di averi previdenziali o di libero passaggio. L’istruttoria di cau-sa
ha per contro permesso di stabilire che al momento determinante per il riparto
(21 giugno 2016) l’ex marito – che dal 1993 al 1999, quale dipendente di diversi esercizi pubblici
(cfr. VI-2, XVI, XXVIII-1) rispettivamente della ditta __________ (cfr. XV, XXVII),
era stato assicurato unicamente per i rischi invalidità e decesso senza
accumulo di capitale di vecchiaia LPP non raggiungendo l’età minima di cui
all’art. 7 cpv. 1 LPP – disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 21'649.65 presso
la CV 2 (cfr. XXVIII) dove, quale dipendente di diversi esercizi pubblici (__________
a __________, __________ e __________ a __________; cfr. XXVIII-1), ha iniziato
ad accumulare capitale previdenziale a far tempo dal 2000 (cfr XXVIII/1). CV 1
non risulta più assicurato presso la CV 2 a far tempo dal 31 ottobre 2016 (cfr.
XXXVII).
2.6.2
Per quanto riguarda AT 1, dagli
atti non risulta che al momento del matrimonio disponesse di averi previdenziali.
Dal fascicolo emerge invece che da febbraio 2001 è assicurata ai fini
previdenziali al AT 2, dove in data 21 giugno 2016 disponeva di un capitale
previdenziale divisibile di CHF 117'862.45 (cfr. XIX).
2.6.3
Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore
(cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
importo di CHF 48'106.40 ([117'862.45 - 21'649.65] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3
a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma
vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato
in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve
essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di
libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 48'106.40, unitamente agli interessi compensativi – al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto
debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 21 giugno 2016 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 (non più assicurato alla CV 2 dal 31 ottobre 2016; cfr. supra
consid. 2.6.1) su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la
Fondazione istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5
LPP) . Come da decisione pretorile (cfr. supra consid. 1.1) – che non
compete allo scrivente Tribunale sindacare – deve essere confermato il blocco
del capitale con l’obbligo per la Fondazione istituto collettore
LPP, cui viene trasmessa copia del presente giudizio, di comunicare a AT
1.
ogni eventuale richiesta di prelievo in contanti presentata da CV 1.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 117'862.45.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 21'649.65.
3.- È
fatto ordine al AT 2 di versare, conformemente ai considerandi, a favore di CV
1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione istituto collettore LPP, l’importo di CHF 48'106.40 oltre
interessi compensativi dal 21 giugno 2016.
4.- Il
capitale trasferito conformemente al punto n. 3 del dispositivo della presente
sentenza rimane bloccato presso la Fondazione Istituto collettore
LPP – cui viene trasmessa copia del presente
giudizio – con l’obbligo per quest’ultima di segnalare a AT 1 ogni eventuale
richiesta di prelievo in contanti presentata da CV 1.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti