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Decisione

34.2017.26

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Accredito a favore del coniuge a Istituto collettore su conto bolccato

28 febbraio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo della procedura di completamento della

sentenza straniera di divorzio (art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP), ritenuto

che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V

111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le di-vorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Le

disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC

menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a

seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015

concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,

tali disposizioni applicandosi ai procedimenti di divorzio pendenti

dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della

modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).

2.4 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo

art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di

divorzio. Tuttavia nel caso in esa-me al punto n. 2 del dispositivo della

sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e quindi vincolante per lo

scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 21 giugno 2016 quale dies ad

quem per il riparto.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante

il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

Considerandi

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta

l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una

sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della

procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.5

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro

2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25.

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6

2.6.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti non risulta che al momento del matrimonio (26 agosto 1996) CV 1

disponesse di averi previdenziali o di libero passaggio. L’istruttoria di cau-sa

ha per contro permesso di stabilire che al momento determinante per il riparto

(21 giugno 2016) l’ex marito – che dal 1993 al 1999, quale dipendente di diversi esercizi pubblici

(cfr. VI-2, XVI, XXVIII-1) rispettivamente della ditta __________ (cfr. XV, XXVII),

era stato assicurato unicamente per i rischi invalidità e decesso senza

accumulo di capitale di vecchiaia LPP non raggiungendo l’età minima di cui

all’art. 7 cpv. 1 LPP – disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 21'649.65 presso

la CV 2 (cfr. XXVIII) dove, quale dipendente di diversi esercizi pubblici (__________

a __________, __________ e __________ a __________; cfr. XXVIII-1), ha iniziato

ad accumulare capitale previdenziale a far tempo dal 2000 (cfr XXVIII/1). CV 1

non risulta più assicurato presso la CV 2 a far tempo dal 31 ottobre 2016 (cfr.

XXXVII).

2.6.2

Per quanto riguarda AT 1, dagli

atti non risulta che al momento del matrimonio disponesse di averi previdenziali.

Dal fascicolo emerge invece che da febbraio 2001 è assicurata ai fini

previdenziali al AT 2, dove in data 21 giugno 2016 disponeva di un capitale

previdenziale divisibile di CHF 117'862.45 (cfr. XIX).

2.6.3

Stante

quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore

(cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

importo di CHF 48'106.40 ([117'862.45 - 21'649.65] : 2).

2.7

Per applicazione analogica degli artt. 3

a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma

vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato

in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve

essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di

libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 48'106.40, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto

debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 21 giugno 2016 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 (non più assicurato alla CV 2 dal 31 ottobre 2016; cfr. supra

consid. 2.6.1) su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la

Fondazione istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5

LPP) . Come da decisione pretorile (cfr. supra consid. 1.1) – che non

compete allo scrivente Tribunale sindacare – deve essere confermato il blocco

del capitale con l’obbligo per la Fondazione istituto collettore

LPP, cui viene trasmessa copia del presente giudizio, di comunicare a AT

1.

ogni eventuale richiesta di prelievo in contanti presentata da CV 1.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 117'862.45.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 21'649.65.

3.- È

fatto ordine al AT 2 di versare, conformemente ai considerandi, a favore di CV

1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione istituto collettore LPP, l’importo di CHF 48'106.40 oltre

interessi compensativi dal 21 giugno 2016.

4.- Il

capitale trasferito conformemente al punto n. 3 del dispositivo della presente

sentenza rimane bloccato presso la Fondazione Istituto collettore

LPP – cui viene trasmessa copia del presente

giudizio – con l’obbligo per quest’ultima di segnalare a AT 1 ogni eventuale

richiesta di prelievo in contanti presentata da CV 1.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti