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Decisione

34.2017.27

Cessazione della rendita d'invalidità della previdenza professionale sovraobbligatoria con il compimento dell'età pensionabile di un assicurato

10 settembre 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I precedenti interlocutori di __________ e delle Fondazioni di

Previdenza mi hanno per contro ripetutamente confermato che tutte le rendite

erano da considerarsi vitalizie e che l'età ordinaria di pensionamento in caso

d'invalidità era di 65 anni, motivo per cui, i certificati di Previdenza ed

ulteriori informazioni sugli averi previdenziali mi sono sempre stati negati.

Un simile atteggiamento esige quindi delle investigazioni e delle

spiegazioni.

Inoltre, sulla base di quanto affermato nel suddetto e-mail, i

seguenti quesiti impongono delle risposte:

1. Per quali

ragioni avreste omesso di notificarmi nei tempi e nei modi consoni che una

parte della rendite di previdenza era da voi stata considerata limitata nel

tempo (63 anni)?

Considerandi

2.

Per quali

motivi avreste evitato di produrre i relativi certificati annuali di previdenza

di una rendita da voi ritenuta a primato contributi?

3.

Con quali

presupposti e attraverso quali basi legali la Fondazione di previdenza ha

proceduto alla decurtazione delle rendite senza previa comunicazione al

sottoscritto e violato in tal modo il mio diritto ad essere informato in modo

esaustivo, coerente e congruente?

V'invito a revisionare nuovamente il mio dossier, poiché l'inganno

nel nascondere o sottacere documenti ed informazioni rilevanti per trarne un

beneficio economico, potrebbe anche comportare implicazioni a livello penale.

Confido pertanto in un chiarimento della vostra posizione nonché

in un ravvedimento con il ripristino della rendita attualmente negata.” (Doc.

I)

Con lettera datata 18

luglio 2017 la Fondazione __________ ed il Fondo __________ hanno risposto:

" Con

riferimento alla sua email del 28 giugno scorso, Le confermiamo che nella

Cassa/Ex Assicurazione __________ gli averi di vecchiaia erano determinati con

il primato di contributi. In un primato di contributi la rendita di invalidità

viene versata fino al pensionamento ordinario, mentre successivamente viene

ricalcolata in base agli averi di vecchiaia dell'assicurato, che Lei ha

prelevato il 15.09.2009.

A tale riguardo, Le ricordiamo altresì che la lettera del

01.07.2009

attestante l'accordo di versamento del capitale di CHF 40889.25 è

stata da Lei controfirmata per accettazione.

Successivamente Lei è stato inoltre informato dell'avvenuto

trasferimento di CHF 41'059.65 (che comprende i CHF 40'889.25 + interessi) con

lettera del 16.09.2009 allegata alla nostra email del 27.04.2017.

Nella predetta lettera del 16.09.2009 veniva indicata una rendita

mensile di CHF 1450.- (di cui CHF 450.- Cassa __________ e CHF 1'000.- Cassa/Ex

Assicurazione __________) a partire da luglio 2009 senza specificare un termine

di scadenza. È chiaro però che non si può trattare di una rendita vita natural

durante ritenuto che in un primato di contributi, al raggiungimento dell'età

ordinaria di pensionamento, la rendita di invalidità termina e viene sostituita

da una rendita di vecchiaia calcolata in base agli averi a disposizione.

Nel suo caso gli averi di vecchiaia al pensionamento ordinario

sono nulli poiché prelevati in data 15.09.2009.

Sempre nella lettera del 16.09.2009 si riprendevano le rendite

indicate con la lettera del 01.07.2009 da Lei controfirmata per accettazione,

dove viene specificato che le rendite vengono versate fino al compimento

dell'età ordinaria di pensionamento, purtroppo indicata erroneamente a 65

invece che a 63 anni.

L'età ordinaria di pensionamento a 63 anni viene però riportata

chiaramente nei regolamenti e nei certificati di previdenza. In particolare,

nel certificato di paragone in suo possesso, fornito per il cambio di

regolamento 31.12.2008/01.01.2009, è ben chiaro che l'età di pensionamento

ordinario corrisponde ai 63 anni sia nel precedente regolamento che nel

regolamento in vigore dal 01.01.2009.

Non risultano altre attestazioni da parte della nostra

Amministrazione al riguardo.

La sua data di pensionamento a 63 anni è dunque intervenuta lo

scorso 31.03.2017 per cui avendole già versato il capitale presente sulla

Cassa/Ex Assicurazione __________, non avrebbe avuto senso alcuno produrre un

certificato in data successiva al suddetto prelievo (si sarebbe trattato di un

certificato a zero avendo prelevato l'intero capitale).

Considerato quanto precede, riteniamo evasi tutti i suoi quesiti

con il presente scritto e La informiamo che non procederemo ad un ripristino

della rendita di invalidità di CHF 1'000.- da parte della Cassa/Ex

Assicurazione __________.” (Doc. J)

1.4

Con un’unica petizione presentata

nei confronti di __________, della Fondazione di Previdenza __________ e del

Fondo Complementare __________, AT 1 ha postulato:

" (…)

1.1

La Fondazione di

previdenza __________ è condannata a versare al

signor AT 1 importi retroattivi di

CHF 1'000.-- mensili dall’aprile 2017 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2017.

1.2

La Fondazione di

previdenza __________ è condannata a ricalcolare

le rendita per figlio con la

percentuale del 15% anziché del 10% oltre gli interessi al 5% dal 20 luglio

2017.

e a versare la differenza all’Attore.”

In sostanza egli contesta

la soppressione della rendita d’invalidità di fr. 1'000.-- mensili della ex

Assicurazione __________ erogata dal Fondo __________, in quanto non avrebbe

dato la sua accettazione al contenuto del succitato scritto 1° luglio 2009

riguardante in particolare il versamento della prestazione in capitale. Essendo

applicabili i regolamenti del 2009, rileva come gli stessi non prevedevano la

possibilità di un prelievo in capitale degli averi di vecchiaia. Sostiene

inoltre che la rendita d’invalidità era da intendersi come vitalizia. Conclude di

non essere stato adeguatamente informato sulle conseguenze del prelievo della

prestazione in capitale.

1.5

Con scritto 31 luglio 2017

l’attore ha comunicato al TCA di aver nel frattempo ricevuto dalla Fondazione __________

e dal Fondo complementare __________ la rendita per figlio, chiedendo di

conseguenza di stralciare la richiesta di giudizio relativa al versamento della

citata prestazione.

1.6

Con la risposta di causa la

Fondazione __________ e il Fondo __________, entrambi rappresentati dall’avv. RA

1, preso atto della succitata richiesta di stralcio, hanno postulato la

reiezione della petizione riguardo al ripristino della rendita d’invalidità

dell’ex Assicurazione __________. Rilevato come nel petitum l’attore postuli la

condanna della Fondazione __________ al versamento della rendita in parola,

gestita dal Fondo __________, la Fondazione __________ contesta la propria legittimazione

passiva.

Qualora il TCA dovesse

ammettere la legittimazione passiva, la convenuta ribadisce sostanzialmente la

correttezza della soppressione della rendita d’invalidità rispettivamente della

non corresponsione di una rendita di vecchiaia dell’ex Assicurazione __________.

Rileva che l’attore, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha accettato il

contenuto dello scritto 1° luglio 2009, tra cui il versamento della prestazione

in capitale previsto dal Regolamento 2003 applicabile in concreto, ben sapendo

che la rendita d’invalidità prendeva termine con l’età pensionabile di 63 anni

(sebbene nel citato scritto fosse stato erroneamente indicata l’età a 65 anni)

e che quindi la rendita di vecchiaia non poteva essergli riconosciuta avendo egli

nel 2009 prelevato gli averi di vecchiaia.

Respinge inoltre gli

addebiti di malafede e di mancata informazione proferiti dall’attore.

1.7

Con replica l’attore,

ribadendo le tesi esposte in petizione, ha segnatamente fatto presente di aver

avviato la petizione nei confronti del datore di lavoro, della Fondazione __________

e del Fondo __________, indicando erroneamente nella proposta di giudizio nr.

1.1

la Fondazione in luogo del Fondo.

1.8

Il 28 settembre 2017 l’avv. RA

2.

ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell’attore (XIV).

1.9

In data 9 ottobre 2017 le

convenute hanno duplicato.

1.10

Con lettera 18 ottobre 2017 l’attore

ha ribadito i motivi per cui ha erroneamente indicato la Fondazione __________

(in luogo del Fondo __________) nel petitum riguardante il chiesto ripristino

della rendita di fr. 1'000.--, modificando, anche a seguito dell’accordo sul

versamento della rendita per figlio, le richieste di giudizio (XVIII).

Con scritto 13 novembre

2017.

le convenute hanno inoltrato le proprie osservazioni a quanto sostenuto

dall’attore (XIX).

1.11

Il 5 febbraio 2018 il TCA ha formulato

al legale delle convenute alcune domande (XXI), ricevendo risposta il 20

febbraio 2018 (XXIV).

Le risposte sono state

intimate all’attore per osservazioni, il quale in data 27 febbraio 2018 ha

prodotto un memoriale, sollevando nuovi aspetti della vicenda (XXX). Al

riguardo, su richiesta del TCA, il 21 marzo 2018 il legale delle convenute ha

preso posizione (XXX).

1.12

Da ultimo, in data 20 giugno

2018.

il legale delle convenute ha fornito ulteriori precisazioni richieste dal

Tribunale (XXXIII), seguite dalle osservazioni 9 luglio 2018 dell’attore

(XXXV). Il 27 luglio 2018 il legale delle convenute ha presentato una presa di

posizioni su quanto rilevato dall’attore (XXXVII).

considerato in diritto

in ordine

2.1

Oggetto del contendere, dopo

il riconoscimento della rendita per il figlio __________ da parte della

Fondazione __________ e del Fondo __________ e la richiesta del relativo

stralcio dal petitum (cfr. consid. 1.5), rimane la richiesta dell’attore del

ripristino, dall’aprile 2017 (dopo il compimento del 63° anno di età), della

rendita d’invalidità mensile di fr. 1000.-- da parte dell’ex Assicurazione __________

del Fondo __________.

A titolo preliminare

occorre verificare la competenza di questo Tribunale.

2.2

Ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio

2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

L'art. 73

LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di

diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni

minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di

quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza

a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.

195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6,

pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).

Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP

è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto

questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso

largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art.

73.

LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni

di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi

previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte

qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza

professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo

di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e

riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza le

pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di

assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo,

dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3

LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in

senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure

all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi

LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V

320.

con riferimenti).

Infine, secondo

l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Nel caso in esame, non

trattandosi in casu di una controversia in ambito di definizione dell’obbligo

contributivo la competenza materiale della __________, ex datore di lavoro, non

è data.

Pacifica è invece la

competenza materiale riguardo alla vertenza con il Fondo __________, poiché si

tratta di una controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto

riguardante il versamento di prestazioni previdenziali (cfr. DTF 127 V 35

consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Altrettanto pacifica è la

competenza territoriale di questo TCA, avendo il Fondo __________ al momento

della petizione sede nel Cantone Ticino

Visto quanto sopra, il TCA

può entrare nel merito della petizione nei confronti del Fondo __________.

nel

merito

2.3

La questione, esaminabile

d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid.

1.

p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è

legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva)

e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione

passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico

- secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione

attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva

alla persona obbligata materialmente. In materia di convenzioni di affiliazione

tra un istituto di previdenza e un datore di lavoro quest'ultimo assume la

legittimazione attiva nella procedura d'azione ai sensi dell'art. 73 LPP nella misura in cui la controversia verte, come

nel caso concreto, su una questione che è oggetto della convenzione di

affiliazione passata fra i due (DTF 139 V 320 consid. 1 con riferimenti di

giurisprudenza).

Ritornando al caso in

esame, se da una parte è vero che nel petitum l’attore ha rivolto nei confronti

della Fondazione __________ la richiesta di condanna al versamento della

prestazione previdenziale in parola erogata dal Fondo __________, dall’altra va

evidenziato che la petizione è stata introdotta anche contro quest’ultimo e nel

testo della stessa l’attore ha chiaramente esposto le ragioni di una simile

richiesta. Certo, si tratta di un’erronea indicazione nel petitum, come del

resto ammesso in sede di replica dall’attore – tra l’altro in quel momento non

rappresentato da un legale – che tuttavia, tenuto conto della chiara volontà di

convenire in giudizio il Fondo __________, va trattata alla stregua di una

svista e che quindi non compromette la manifesta volontà dell’attore di

convenire il citato fondo.

Ne consegue che la censura

di carenza di legittimazione passiva va disattesa.

2.4

Nel caso in esame, va

ricordato che l’attore è stato beneficiario di prestazioni d’invalidità sia da

parte della Fondazione __________ che dal Fondo __________. Sino al 31 dicembre

2008.

il Fondo __________ prevedeva due assicurazioni integrative denominate

“Assicurazione __________”

(par la parte fissa dello stipendio) e “Assicurazione __________” (per la parte

variabile dello stipendio”, integrate dal 1° gennaio 2009 in Fondo

Complementare (cfr. anche regolamento “Piano Complementare” entrato in vigore

il 1° gennaio 2009; doc. VII/5).

Ciò lo si evince dagli

atti ed è del resto spiegato nello scritto 20 febbraio 2018 della convenuta,

risposta alla domanda no. 1 posta dal TCA (cfr. consid. 1.11).

Con il compimento del 63°

anno di età, con effetto dal mese di aprile 2017, le rendite d’invalidità versate

all’attore sono state trasformate in rendite di vecchiaia, così come spiegato

dall’email 27 aprile 2017 (cfr. consid. 1.3).

Nessuna contestazione è

sorta riguardo alle rendite di vecchiaia versate dalla Fondazione __________ e

dal Fondo __________ (quest’ultimo limitatamente alla parte dell’ex

Assicurazione __________), essendo le stesse prestazioni in primato di

prestazioni, la cui trasformazione non ha subito modifiche rispetto alle

precedenti rendite d’invalidità.

Con la petizione l’attore contesta

invece la cessazione al 31 marzo 2017 della rendita d’invalidità dell’ex

Assicurazione __________, chiedendone il versamento dopo il 1° aprile 2017.

Va qui fatto presente che

anche se la legislazione sulla previdenza professionale è dominata dal

principio del primato dei contributi (Gerhards, Grundniss zweite Säule – Das

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, p. 50, N. 23), gli

istituti di previdenza possono scegliere piani previdenziali fondati sia su

tale principio, sia sul sistema del primato delle prestazioni o su un sistema

misto (STFA 121 II 198 consid. 3). Nel primo caso, le prestazioni erogate

dall’istituto di previdenza sono calcolate individualmente per ogni assicurato

sulla base dei contributi versati, i quali sono di regola fissi.

Nel sistema del primato delle prestazioni,

l’ammontare dei contributi è calcolato in funzione delle prestazioni previste

dall’istituto di previdenza. Le prestazioni sono spesso fissate in percentuale

dello stipendio assicurato o più raramente in importi fissi, differenziati

secondo le categorie di assicurati. I relativi contributi (del salariato e del

datore di lavoro) sono calcolati in funzione della tariffa tenendo in

considerazione l’età dell’assicurato (Gerhards, op. cit., p. 51, N. 24 e 25;

Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 5. Auflage, Bern

1990, p. 113-114).

2.5

Nel caso in esame, come

detto, contestata è la cessazione della rendita d’invalidità dell’ex

Assicurazione __________ di cui parte attrice, con la presente petizione,

chiede la continuazione del versamento anche dopo l’età pensionabile.

2.5.1

A tal riguardo parte convenuta

rileva che l’art. 7 cifra 1 del Regolamento dell’ex Assicurazione __________

del 2003 (in merito al regolamento applicabile vedi sotto) prevede che la

rendita d’invalidità viene versata al più tardi sino all’età di 63 anni, motivo

per cui dall’aprile 2017 la citata prestazione mensile di fr. 1'000.-- è stata

soppressa. Siccome il 15 settembre 2009 è stato bonificato l’intero avere di

vecchiaia, al momento dell’età del pensionamento l’attore non ha diritto ad una

prestazione di vecchiaia.

L’attore ritiene che – con

riferimento al Regolamento 2009 del Fondo __________, entrato in vigore al 1°

gennaio 2009, momento in cui è avvenuto il versamento del capitale di vecchiaia

– tale versamento non era possibile. Egli sostiene che il versamento del

capitale di vecchiaia era infatti possibile unicamente in luogo di una rendita

di vecchiaia secondo l’art. 4.2 cpv. 2 Regolamento 2009 e solo previa richiesta

scritta al Fondo da parte del beneficiario sino ad un mese prima dell’inizio

della rendita di vecchiaia così come prescritto dall’art. 4.2 cifra 3 Regolamento

2009.

Secondo la convenuta,

invece, è applicabile il Regolamento Assicurazione __________ del 2003,

valevole nel 2007 anno in cui è sorto il diritto alla rendita d’invalidità.

All’art. 7 cifra 3 di detto Regolamento prevedeva nei casi d’invalidità un

diritto al capitale di vecchiaia.

Nella STCA 23 ottobre 2013

questo TCA aveva rilevato che faceva stato il Regolamento valido al momento in

cui era sorto il diritto alla rendita d’invalidità (in concreto: dicembre 2007)

indipendentemente dal fatto che, come era successo nel caso in esame, la

prestazione previdenziale fosse stata differita (in casu sino al giugno 2009)

avendo l’assicurato, nonostante la malattia, continuato a percepire il salario

(cfr. STCA 34.2007.42 del 28 gennaio 2008 consid. 2.3 con riferimenti di

dottrina e giurisprudenza). Nel 2007 era in vigore, appunto, il Regolamento

dell’Assicurazione __________ 2003 (doc. 4) il cui art. 7 relativo alla rendita

d’invalidità prevedeva alla cifra 3 : “il diritto al capitale di vecchiaia acquisito

nasce al 1° gennaio dell’anno seguente l’inizio delle rendite d’invalidità”;

va qui fatto presente che il diritto al capitale era previsto anche in caso di

vecchiaia (art. 5 cifra 1 e art. 6 Regolamento 2003), di vedovanza (art. 8 cifra

1.

Regolamento 2003) ed in caso d’uscita dalla ditta (art. 9 cifra 1 Regolamento

2003)].

Del resto, anche se si

volesse prendere il Regolamento 2009, il risultato sarebbe lo stesso. Difatti,

all’art. 13.2 cpv 1 è statuito che “i beneficiari di una rendita il cui diritto

è nato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non hanno diritto

a prestazioni secondo questo regolamento. Per loro valgono le disposizioni dei

regolamenti precedenti”, ossia, nel caso in esame, quello del 2003.

2.5.2

Nella petizione l’attore

sostiene di non aver firmato l’accordo del 1° luglio 2009 relativo al

versamento della prestazione in capitale di fr. 40'889,25 (cfr. consid. 1.1). Ciò

non corrisponde tuttavia alla realtà dei fatti. Vero che egli ha prodotto tale

scritto sprovvisto della sua firma per accettazione (doc. K), ma è altrettanto

vero che parte convenuta ha allegato la copia del citato accordo chiaramente

controfirmato dall’attore (doc. VII/6). Non solo, nella citata lettera 16

settembre 2009 la __________, oltre a confermare le rendite d’invalidità della

Fondazione __________ e del Fondo __________, aveva informato l’attore che “con

valuta 15.09.2009 le è stato bonificato un importo unico da parte del Fondo per

prestazioni a carattere sociale della __________, di CHF 41'059,65” (doc.

H). A tale comunicazione egli non ha mai reagito.

Nelle osservazioni 27

febbraio 2018 (cfr. consid. 1.11) l’attore sostiene inoltre di non aver mai

chiesto il versamento del capitale di vecchiaia (cfr. pag. 4).

Determinante è che, come

visto, l’attore ha sottoscritto la proposta del 1° luglio 2009 e non risultano gli

estremi per ritenere che la firma sia frutto di un vizio di volontà e

tantomeno, come si vedrà, che l’attore non fosse cosciente delle implicazioni

di quanto sottoscritto.

2.5.3

L’attore sostiene anche che le

rendite d’invalidità della Fondazione __________ e dal Fondo __________ erano

da intendere come vitalizie. A torto.

Certo, nel già citato scritto

16.

settembre 2009 il datore di lavoro aveva fra l’altro confermato il

versamento mensile delle rendite d’invalidità (fr. 6'749.-- dalla Fondazione CV

1.

e fr. 1'450.-- mensili dal Fondo __________, quest’ultima suddivisa in fr.

450.

-- dall’ex Assicurazione __________ e fr. 1'000.-- dall’ex Assicurazione __________)

e nel citato scritto non vi figura una scadenza temporale (doc. H).

Tuttavia va ricordato che

l’art. 7 cifra 1 del Regolamento Assicurazione __________ 2003 stabilisce che “la

rendita d’invalidità corrispondente al 60% dello stipendio assicurato secondo

la tabella allegata. Viene versata al più tardi fino all’età di 63 anni”

(doc. VII/4; diversamente dall’assicurazione obbligatoria, nel

sovvraobbligatorio – come è il caso in esame – il regolamento può prevedere una

rendita d’invalidità non vitalizia: DTF 130 V 36; Vetter-Schreiber, op. cit., ad

art. 26 n. 12, pag. 113).

Inoltre, nello scritto 1°

luglio 2009 è stato inequivocabilmente indicata una “rendita annua fino al

compimento del 65° anno di età”, quindi un lasso di tempo determinato. Ora,

è vero che, come rilevato nella risposta di causa, in quella circostanza è stata

erroneamente indicata, quale età di pensionamento ordinario, l’età di 65 anni.

Tuttavia nei diversi certificati previdenziali relativi alle prestazioni della Fondazione

__________ e del Fondo __________ è indicata la data del pensionamento

ordinario, ossia il 31 marzo 2017, corrispondente al mese del compimento del 63°

anno di età dell’attore (ad esempio doc. L, M, R e S). Va poi rilevato che nel

marzo 2009 egli è stato informato delle mutazioni seguite all’entrata in vigore

al 1° gennaio 2009 dei nuovi Regolamenti del Fondo __________ e della

Fondazione __________ dai quali si evince chiaramente che l’età del

pensionamento ordinario è fissata a 63 anni (doc. 71).

2.5.4

Con osservazioni 27 febbraio

2018.

(punto no. 5) l’attore sostiene che la rendita d’invalidità andava versata

almeno sino al 31 marzo 2018 in applicazione delle disposizioni transitorie del

Regolamento del Fondo, edizione del 2017 (anno in cui ha compiuto l’età di 63 anni).

L’art. 93 cifra 1 di dette disposizioni prevede che “per le persone

assicurate e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013 valgono le seguenti

età ordinarie di pensionamento”; la cifra del succitato articolo dispone

che le persone nate nel 1954, come è il caso dell’attore, e più giovani l’età

di pensionamento è di 64 anni.

Con scritto del 17 giugno

2018.

questo TCA, ha di conseguenza chiesto il motivo per cui “la rendita

d’invalidità non è stata soppressa dal 1° aprile 2018, anno di compimento dell’età

pensionabile di 64 anni?”(XXXII).

In risposta, il 20 giugno

2018.

la convenuta ha rilevato che il citato art. 93 cifra. 3 delle disposizioni

transitorie “regola le età ordinarie di pensionamento per le persone

assicurate attive e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013; come si

evince dall’allegato 5 (Definizioni) e dall'art. 12 del medesimo regolamento, con

persone assicurate attive si intendono i collaboratori che hanno uno stipendio assicurato,

mentre con persone assicurate passive vanno intesi collaboratori il cui calcolo

dello stipendio assicurato dà un valore negativo o nullo ma che comunque

dispongono di un avere di vecchiaia (cfr. anche allegato 4 – Riassunto delle

prestazioni e dei contributi); relativamente all'Assicurazione __________, il

signor AT 1 al 1º gennaio 2013 non rientrava né nell'una né nell'altra

categoria, non avendo né uno stipendio assicurato né un avere di vecchia (quest'ultimo

liquidato nel 2009); quanto disciplinato all'art. 93 cifra 3 del Regolamento

2017.

del Fondo complementare di previdenza __________ non può pertanto ritenersi

una deroga a quanto stabilito all'art. 7 cifra 1 Regolamento dell'Assicurazione

__________ 2003, ciò che esclude una proroga del diritto alla rendita di

invalidità fino al 1º aprile 2018” (XXXIII). Ora, questo TCA non può che

aderire a quanto sopra.

Inoltre, come

correttamente evidenziato nel summenzionato scritto, il Regolamento 2017 del

Fondo non è applicabile al caso in esame. L’art. 93 cifra 1 del Regolamento

2017.

stabilisce che gli eventuali diritti sono determinati “….secondo le

disposizioni in vigore al momento in cui si verifica l’evento che le genera”. In

concreto l’evento vecchiaia non ha portato alcun diritto, nel 2009 l’attore

avendo ricevuto il capitale di vecchiaia; l’evento invalidità, invece, ha determinato

l’applicazione del Regolamento ex Assicurazione __________ 2003 (cfr. consid.

2.5

).

2.5.5

In queste circostanze l’attore

era ben consapevole non solo di aver dato l’accordo al versamento del capitale

di vecchiaia, ma di aver anche effettivamente ricevuto tale capitale e che la

rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________ fosse versata sino al compimento

dell’età pensionabile.

2.6

L’attore sostiene una

violazione dell’obbligo d’informazione, rilevando in particolare:

" (…) In

virtù dell’art. 1.4 cifra 1 (Obbligo d’informazione del fondo) del regolamento

2009, dell’Art. 14 OPP 2 e per maggior chiarezza, le Fondazioni __________ avrebbero

dovuto fornire all’Attore i certificati annuali di previdenza, ma si sono

sempre rifiutati di farlo con la menzione che le rendite a “primato

prestazioni” erano vitalizie, fatti che l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto

plausibili, così come sancito dalla decisione del 22 dicembre 2011 (PF/Inc. nr.

__________). (…)” (Sottolineatura del redattore; doc. I pag. 7)

Va qui fatto presente che,

per quanto riguarda l’obbligo di informazione che incombe agli istituti di

previdenza, l’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) recita

quanto segue:

" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in

modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti

alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere

di vecchiaia;

b. l’organizzazione e il finanziamento;

c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.

2.

Su domanda, il conto

annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati.

L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro

informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio

attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva

matematica, sulla costituzione di

riserve e sul grado di copertura.

3.

Su domanda, gli istituti

collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi

arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio,

informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano

ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

4.

L’articolo 75 è

applicabile.”

Tale normativa è

applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria

(Kurt Pärli, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art.

86b n. 18).

L’art. 86b LPP (cfr. anche

gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo

per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni

concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione

d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

Il diritto di essere

informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione

previdenziale dell’assicurato (quali appunto i menzionati diritti

alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere

di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può

essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP

(Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4;

Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §

8.

n. 8; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLF, 2010, (Pärli)

ad art. 86b n. 11; l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le

controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici

contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di

vigilanza; cfr. anche art. 74 cpv. 2 LPP).

Le informazioni sono da

fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato

assicurativo individuale (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n.

6). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione

e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di

orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla

legge (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131

V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23

Tale obbligo di

informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche

la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni, Come sia

da intendere il requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal

Tribunale federale (cfr. Stauffer, op. cit. all’art. 86b pag. 316; DTF 133 V

331).

In ogni modo lo scopo

della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la

propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter

Schreiber, op. cit. all’art. 86b n. 2, DTF 133 V 331 consid. 4.2.1).

Nel caso concreto dagli

atti risulta come l’attore sia stato costantemente informato sulla sua

situazione previdenziale sin dalla sua ammissione presso gli istituti

previdenziali della __________; i certificati contenuti ai doc. 43 -71 ne sono

la conferma.

In particolare nei due certificati

previdenziali al 1.01.2008 del Fondo relativi all’ex Assicurazioni __________ e

__________ (doc. 66 e 68) si evincono nel primo le prestazioni assicurate

(rendita di vecchiaia, d’invalidità e vedovile) e nel secondo è indicato solo il

capitale (avere di vecchiaia) il cui diritto maturava, come detto (cfr. consid.

2.5

), oltre per i casi d’invalidità anche in caso di vecchiaia, d’invalidità,

di vedovanza e di uscita dall’azienda.

L’attore ha poi ricevuto

nel marzo 2009, a seguito delle modifiche regolamentari del 1° gennaio 2009, un

certificato comparativo tra nuovo e vecchio regime (cfr. doc. 71) “allestito

nell'interludio temporale tra l'entrata in vigore del nuovo regolamento

previdenziale (1º gennaio 2009), Ia decisione dell’Ufficio cantonale dell’Assicurazione

invalidità (13 agosto 2009, cfr. Doc. V) e il versamento in capitale a favore

del signor AT 1 del settembre 2009 – tiene conto sia delle prestazioni

derivanti dall’ex Assicurazione __________ che dall'ex Assicurazione __________,

tant'è che l'importo alla voce versamenti pari a CHF 67'598.90 nella tabella

"estratto conto" (cfr. Doc. 70) altro non è che la somma del capitale

dell'ex Assicurazione __________ (CHF 27'114.50, cfr. Doc. 71/Doc. Q) e di

quello dell’ex Assicurazione __________ (CHF 40'484.38; cfr. Doc. 71/Doc. Q).” (cfr. risposta 20 febbraio 2018 di parte

convenuta alla domanda no. 1 del TCA).

Infine, proprio il

riferimento alla “decisione” 22 dicembre 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle

fondazioni fatto dall’attore evidenzia come egli sia stato adeguatamente

informato (doc. 8).

Certo, la convenuta

avrebbe potuto ricordare all’attore che con il compimento del 63° anno di età

egli non avrebbe più erogato la rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________.

Tuttavia, come visto ai

considerandi precedenti, l’attore – che a giudicare del tenore dei suoi

allegati di causa, non appare essere sprovveduto nel settore che ci occupa – era

consapevole delle conseguenze del suo agire.

2.7

In sede di replica, come pure

nelle successive osservazioni 27 febbraio 2018 e 9 luglio 2018, l’attore

denuncia sostanzialmente una prevaricazione della __________ nei confronti

degli Istituti di previdenza interessati.

Ora, l’attore ha giustamente

rilevato che le lettere 1° luglio 2009 e 16 settembre 2009 sono state scritte utilizzando

carta intestata del datore di lavoro, la __________ e non del Fondo

rispettivamente della Fondazione __________. Questo TCA aveva invece assunto

che si trattasse di missive dell’istituto di previdenza della __________.

Infatti nella STCA 23 ottobre 2013 al consid. 1.3 è stato scritto: “Facendo

riferimento al progetto di decisione 18 maggio 2009 dell’Ufficio AI, con

lettera 1° luglio 2009 la Fondazione __________ (sottolineatura del

redattore) ha fra l’altro informato l’ex collaboratore del versamento di una

rendita d’invalidità LPP di fr. 6'749.-- mensili, erogabile dal 1° luglio 2009,

indicando anche le prestazioni a carattere sociale della __________ (doc. E).”

Si tratta di un’inesattezza, ma sicuramente non dovuta, come sostenuto

dall’attore nelle osservazioni 27 febbraio 2018, a “le reticenze, le omissioni

e le dissimulazioni innescate dall’illecita condotta di __________, Fondo e

Fondazione”.

La sostanza

comunque non cambia, visto che, quanto contenuto nei citati scritti

corrispondeva alla regolamentazione in vigore al momento dei fatti determinanti.

Né del resto durante questi anni l’attore ha sollevato contestazioni in merito

alla prestazioni previdenziali ivi indicate. Non solo, nel settembre 2009 egli

ha ricevuto un cospicuo capitale previdenziale.

Non è infine questa la sede per esaminare le asserite violazioni dell’obbligo

di segreto da parte delle Fondazioni interessate, come pure gli asseriti

pregiudizi e danni economici subiti dall’attore, i conflitti d’interesse degli

amministratori e le altre censure sollevate nelle osservazioni 27 febbraio 2018

e 9 luglio 2018. Tantomeno è necessario dare seguito alla lunga lista di

domande, contenute nelle citate “osservazioni”, sull’operato degli allora ed

attuali amministratori delle Fondazioni di previdenza della __________

rispettivamente della __________.

2.8

In conclusione, visto quanto

sopra, correttamente con il compimento dell’età ordinaria da parte dell’attore la

convenuta ha cessato dall’aprile 2017 l’erogazione della rendita d’invalidità

dell’ex Assicurazione __________, senza l’obbligo di versare una rendita di

vecchiaia della suddetta assicurazione, avendo l’interessato già prelevato il

capitale di vecchiaia.

2.9

La

procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

La Fondazione convenuta

vittoriosa e patrocinata da un legale, invocando l’art. 30 cpv. 3 della LPTCA

ha chiesto la refusione di ripetibili.

Conformemente alla

giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b pag.

150). Un'eccezione a tale principio è data in caso di

conduzione processuale temeraria o sconsiderata. Una conduzione temeraria o

sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale

dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b

pag. 150 seg.). In tal senso secondo l’art. 30 cpv. 3 Lptca gli

assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle

ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri

temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza, ciò che non corrisponde

al caso in esame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione

contro __________ (ora __________) è irricevibile.

2.La petizione

contro la Fondazione di Previdenza __________ ed il Fondo Complementare di

Previdenza __________ (ora Fondo Complementare di Previdenza __________) riguardante

l’erogazione della rendita per figli è stralciata dai ruoli poiché priva

di oggetto.

3. La petizione contro il

Fondo Complementare di __________ (ora Fondo Complementare di Previdenza __________)

riguardante il versamento della prestazione mensile d’invalidità di fr. 1'000.--

dall’aprile 2017 è respinta.

4. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti