34.2017.27
Cessazione della rendita d'invalidità della previdenza professionale sovraobbligatoria con il compimento dell'età pensionabile di un assicurato
10 settembre 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.27
BS/sc
Lugano
10 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 luglio 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 2
contro
1. Fondazione
di Previdenza __________ (ora Fondazione di Previdenza __________),
__________
2. Fondo
Complementare di Previdenza __________ (ora Fondo Complementare di
Previdenza __________), __________
1, 2., rappr. da: RA 1
3. __________
(ora __________, succursale di __________),
__________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato il __________
1954, dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 2009 è stato alle dipendenze di __________
(ora __________). Per il tramite del datore di lavoro egli era assicurato per
la previdenza professionale alla Fondazione di Previdenza __________ (in
seguito: Fondazione __________; dal 1° novembre 2017 Fondo di Previdenza __________)
ed al Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________ (in seguito: Fondo
__________; dal 6° luglio 2015: Fondo Complementare di Previdenza __________; dal
1° novembre 2017 Fondo Complementare di Previdenza __________) (cfr. estratti
RC informatizzati).
A seguito del
riconoscimento da parte dell’AI, con effetto dal 1° dicembre 2007, di una
rendita intera e di due rendite completive per figli (cfr. decisione 13 agosto
2009 dell’Ufficio AI), con scritto 1° luglio 2009 il datore di lavoro ha
comunicato a AT 1 quanto segue:
" (…) Con la
presente le confermiamo l’ammissione al beneficio delle prestazioni
d’invalidità nella misura del 100% dal 1° luglio 2009. In funzione delle
decisioni dell’AI in merito al sussistere di un’incapacità lavorativa
temporanea o duratura, ci riserviamo la facoltà di modificare in ogni tempo la
presente decisione.
Fondazione di previdenza della __________.
Rendita d’invalidità annua:
Rendita annua fino al compimento del 65° anno
di CHF 80'980.--
Da corrispondere in rate mensili di: CHF
6'749.--
Il versamento sarà effettuato dalla Fondazione di
Previdenza __________.
Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________,
__________.
Rendita d’invalidità annua:
Rendita annua fino al compimento del 65° anno di
CHF 17’400.--
(di cui CHF 5'400.-- assicurati nella Cassa __________ e
CHF 12'000.-- assicurati nella Cassa __________)
Da corrispondere in rate mensili di: CHF
1'450.--
Prestazione in capitale
Prestazione in capitale al 01.07.2009 CHF
40'889.25
Questi versamenti saranno effettuati dal Fondo per
prestazioni a carattere sociale della __________.
Rendita per figli
Per l’accertamento di un’eventuale rendita per figli sarà
necessario che ci faccia pervenire i giustificativi di frequenza degli studi.
Con il riconoscimento della rendita d’invalidità il rapporto di
lavoro con il nostro Istituto cessa in data 1° luglio 2009.
Le rendite le saranno accreditate direttamente sul suo conto
corrente N° __________ presso la __________.
La preghiamo ritornarci l’allegata copia della presente firmata
per accordo e accettazione.” (Doc. K)
Con lettera 16 settembre
2009 la __________ ha confermato il versamento, a partire da luglio 2009, di
una rendita d’invalidità mensile di fr. 6'749.-- erogata dalla Fondazione di
previdenza della __________ ed una rendita d’invalidità mensile di fr. 1'450.--versata
dal Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________. Il datore di
lavoro ha fatto presente, una volta in possesso della necessaria
documentazione, di valutare l’eventuale diritto a rendite per figli, informando
inoltre che “con valuta 15.09.2009 le è stato bonificato un importo unico da
parte del Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________, di CHF
41'059,65” (doc. H).
AT 1 ha in seguito
beneficiato di due rendite per i figli Alessio e Claudio, erogabili dal 1°
luglio 2009, il cui importo è stato ridotto a seguito di sovrassicurazione
(cfr. scritto 23 ottobre 2009).
Nel luglio 2011 la
Fondazione __________, terminato il diritto alla rendita per il figlio __________,
procedendo ad un nuovo calcolo di sovrassicurazione, ha ulteriormente ridotto
la rendita per l’altro figlio. Tale calcolo è stato contestato da AT 1 per quel
che concerne la determinazione del guadagno presumibilmente perso,
contestazione che è stata portata dinnanzi al TCA il quale con sentenza 23
ottobre 2013 ha parzialmente accolto la petizione (inc. 34.2013.8).
1.2. A seguito della nascita del
figlio __________, avvenuta il 23 marzo 2017, AT 1 ha chiesto alla Fondazione __________
ed al Fondo __________ il riconoscimento del diritto alla rendita per figlio,
il cui importo è stato oggetto di uno scambio di email con una collaboratrice
della Fondazione (doc. A - E; cfr. in particolare l’email 5 luglio 2017 in cui la
collaboratrice, in risposta alla email della stessa data dell’attore che
fissava al 14 luglio 2017 il termine per avere delucidazioni sul conteggio
della rendita per figlio, ha fatto presente che il dossier è allo studio e che verrà
data una risposta al più presto; E 2:).
1.3. Nel marzo 2017 AT 1 ha
compiuto 63 anni.
Di conseguenza, dal 1° aprile
2017 le due rendite d’invalidità sono state trasformate in altrettante rendite
di vecchiaia. Accortosi che la rendita mensile di fr. 1'000.-- dell’ex
Assicurazione __________ erogata dal Fondo __________ non è stata versata, il
27 aprile 2017 AT 1 ha chiesto spiegazioni ricevendo risposta in giorno stesso dall’incaricata
via email:
" Avendo
raggiunto il pensionamento ordinario, a partire da aprile le sue rendite di
invalidità sono state convertite in rendite di vecchiaia.
La rendita da parte della Fondazione di previdenza __________,
essendo una rendita in primato di prestazioni, non ha subito modifiche.
Il Fondo Complementare di Previdenza __________ le versava invece
fino a marzo una rendita di CHF 1'450.- composta da due parti:
una rendita di CHF 450.- (CHF 5’400.- annui) da parte della ex
Cassa __________ __________, cassa a primato di prestazioni per cui la rendita
non subisce modifiche dopo il pensionamento ordinario;
una rendita di CHF 1'000.- (CHF 12000.- annui) da parte della ex
Cassa __________ __________, cassa a primato di contributi per cui al
pensionamento l'importo viene ricalcolato in base al capitale previdenziale
dell'assicurato. Nel suo caso il capitale di previdenziale, invece di essere
mantenuto nella fondazione per finanziare una rendita di vecchiaia, le è stato
bonificato in data 15.09.2009, come da nostra lettera del 16.09.2009, qui
allegata. Questa rendita va quindi a cadere a partire da aprile 2017. (…)”
(Doc. G)
Con email 28 giugno 2017 AT
1 ha contestato quanto sopra, sostenendo:
" (…) Innanzitutto,
il rischio d'invalidità era basato sul "primato prestazioni", solo
gli averi di vecchiaia erano determinati col "primato contributi".
Riguardo il versamento in capitale non ho richiesto il bonifico in
luogo della rendita di vecchiaia e nessuno mi ha mai imposto una scelta in tal
senso.
Inoltre, il documento accluso è inadeguato a giustificare la
riduzione della rendita, perché a suo tempo sollecitato dal sottoscritto su
richiesta dell'Ufficio AVS e, semmai, costituisce un'ulteriore conferma della
rendita stessa, così come sancito nella sentenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (paragrafo 1.3).
Una riduzione di rendita di tale portata doveva in ogni caso
essere suffragata da documenti e fatti congruenti ed imponeva la citazione
delle relative basi legali, ciò che non è avvenuto!
Fatti
I precedenti interlocutori di __________ e delle Fondazioni di
Previdenza mi hanno per contro ripetutamente confermato che tutte le rendite
erano da considerarsi vitalizie e che l'età ordinaria di pensionamento in caso
d'invalidità era di 65 anni, motivo per cui, i certificati di Previdenza ed
ulteriori informazioni sugli averi previdenziali mi sono sempre stati negati.
Un simile atteggiamento esige quindi delle investigazioni e delle
spiegazioni.
Inoltre, sulla base di quanto affermato nel suddetto e-mail, i
seguenti quesiti impongono delle risposte:
1. Per quali
ragioni avreste omesso di notificarmi nei tempi e nei modi consoni che una
parte della rendite di previdenza era da voi stata considerata limitata nel
tempo (63 anni)?
Considerandi
2.
Per quali
motivi avreste evitato di produrre i relativi certificati annuali di previdenza
di una rendita da voi ritenuta a primato contributi?
3.
Con quali
presupposti e attraverso quali basi legali la Fondazione di previdenza ha
proceduto alla decurtazione delle rendite senza previa comunicazione al
sottoscritto e violato in tal modo il mio diritto ad essere informato in modo
esaustivo, coerente e congruente?
V'invito a revisionare nuovamente il mio dossier, poiché l'inganno
nel nascondere o sottacere documenti ed informazioni rilevanti per trarne un
beneficio economico, potrebbe anche comportare implicazioni a livello penale.
Confido pertanto in un chiarimento della vostra posizione nonché
in un ravvedimento con il ripristino della rendita attualmente negata.” (Doc.
I)
Con lettera datata 18
luglio 2017 la Fondazione __________ ed il Fondo __________ hanno risposto:
" Con
riferimento alla sua email del 28 giugno scorso, Le confermiamo che nella
Cassa/Ex Assicurazione __________ gli averi di vecchiaia erano determinati con
il primato di contributi. In un primato di contributi la rendita di invalidità
viene versata fino al pensionamento ordinario, mentre successivamente viene
ricalcolata in base agli averi di vecchiaia dell'assicurato, che Lei ha
prelevato il 15.09.2009.
A tale riguardo, Le ricordiamo altresì che la lettera del
01.07.2009
attestante l'accordo di versamento del capitale di CHF 40889.25 è
stata da Lei controfirmata per accettazione.
Successivamente Lei è stato inoltre informato dell'avvenuto
trasferimento di CHF 41'059.65 (che comprende i CHF 40'889.25 + interessi) con
lettera del 16.09.2009 allegata alla nostra email del 27.04.2017.
Nella predetta lettera del 16.09.2009 veniva indicata una rendita
mensile di CHF 1450.- (di cui CHF 450.- Cassa __________ e CHF 1'000.- Cassa/Ex
Assicurazione __________) a partire da luglio 2009 senza specificare un termine
di scadenza. È chiaro però che non si può trattare di una rendita vita natural
durante ritenuto che in un primato di contributi, al raggiungimento dell'età
ordinaria di pensionamento, la rendita di invalidità termina e viene sostituita
da una rendita di vecchiaia calcolata in base agli averi a disposizione.
Nel suo caso gli averi di vecchiaia al pensionamento ordinario
sono nulli poiché prelevati in data 15.09.2009.
Sempre nella lettera del 16.09.2009 si riprendevano le rendite
indicate con la lettera del 01.07.2009 da Lei controfirmata per accettazione,
dove viene specificato che le rendite vengono versate fino al compimento
dell'età ordinaria di pensionamento, purtroppo indicata erroneamente a 65
invece che a 63 anni.
L'età ordinaria di pensionamento a 63 anni viene però riportata
chiaramente nei regolamenti e nei certificati di previdenza. In particolare,
nel certificato di paragone in suo possesso, fornito per il cambio di
regolamento 31.12.2008/01.01.2009, è ben chiaro che l'età di pensionamento
ordinario corrisponde ai 63 anni sia nel precedente regolamento che nel
regolamento in vigore dal 01.01.2009.
Non risultano altre attestazioni da parte della nostra
Amministrazione al riguardo.
La sua data di pensionamento a 63 anni è dunque intervenuta lo
scorso 31.03.2017 per cui avendole già versato il capitale presente sulla
Cassa/Ex Assicurazione __________, non avrebbe avuto senso alcuno produrre un
certificato in data successiva al suddetto prelievo (si sarebbe trattato di un
certificato a zero avendo prelevato l'intero capitale).
Considerato quanto precede, riteniamo evasi tutti i suoi quesiti
con il presente scritto e La informiamo che non procederemo ad un ripristino
della rendita di invalidità di CHF 1'000.- da parte della Cassa/Ex
Assicurazione __________.” (Doc. J)
1.4
Con un’unica petizione presentata
nei confronti di __________, della Fondazione di Previdenza __________ e del
Fondo Complementare __________, AT 1 ha postulato:
" (…)
1.1
La Fondazione di
previdenza __________ è condannata a versare al
signor AT 1 importi retroattivi di
CHF 1'000.-- mensili dall’aprile 2017 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2017.
1.2
La Fondazione di
previdenza __________ è condannata a ricalcolare
le rendita per figlio con la
percentuale del 15% anziché del 10% oltre gli interessi al 5% dal 20 luglio
2017.
e a versare la differenza all’Attore.”
In sostanza egli contesta
la soppressione della rendita d’invalidità di fr. 1'000.-- mensili della ex
Assicurazione __________ erogata dal Fondo __________, in quanto non avrebbe
dato la sua accettazione al contenuto del succitato scritto 1° luglio 2009
riguardante in particolare il versamento della prestazione in capitale. Essendo
applicabili i regolamenti del 2009, rileva come gli stessi non prevedevano la
possibilità di un prelievo in capitale degli averi di vecchiaia. Sostiene
inoltre che la rendita d’invalidità era da intendersi come vitalizia. Conclude di
non essere stato adeguatamente informato sulle conseguenze del prelievo della
prestazione in capitale.
1.5
Con scritto 31 luglio 2017
l’attore ha comunicato al TCA di aver nel frattempo ricevuto dalla Fondazione __________
e dal Fondo complementare __________ la rendita per figlio, chiedendo di
conseguenza di stralciare la richiesta di giudizio relativa al versamento della
citata prestazione.
1.6
Con la risposta di causa la
Fondazione __________ e il Fondo __________, entrambi rappresentati dall’avv. RA
1, preso atto della succitata richiesta di stralcio, hanno postulato la
reiezione della petizione riguardo al ripristino della rendita d’invalidità
dell’ex Assicurazione __________. Rilevato come nel petitum l’attore postuli la
condanna della Fondazione __________ al versamento della rendita in parola,
gestita dal Fondo __________, la Fondazione __________ contesta la propria legittimazione
passiva.
Qualora il TCA dovesse
ammettere la legittimazione passiva, la convenuta ribadisce sostanzialmente la
correttezza della soppressione della rendita d’invalidità rispettivamente della
non corresponsione di una rendita di vecchiaia dell’ex Assicurazione __________.
Rileva che l’attore, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha accettato il
contenuto dello scritto 1° luglio 2009, tra cui il versamento della prestazione
in capitale previsto dal Regolamento 2003 applicabile in concreto, ben sapendo
che la rendita d’invalidità prendeva termine con l’età pensionabile di 63 anni
(sebbene nel citato scritto fosse stato erroneamente indicata l’età a 65 anni)
e che quindi la rendita di vecchiaia non poteva essergli riconosciuta avendo egli
nel 2009 prelevato gli averi di vecchiaia.
Respinge inoltre gli
addebiti di malafede e di mancata informazione proferiti dall’attore.
1.7
Con replica l’attore,
ribadendo le tesi esposte in petizione, ha segnatamente fatto presente di aver
avviato la petizione nei confronti del datore di lavoro, della Fondazione __________
e del Fondo __________, indicando erroneamente nella proposta di giudizio nr.
1.1
la Fondazione in luogo del Fondo.
1.8
Il 28 settembre 2017 l’avv. RA
2.
ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell’attore (XIV).
1.9
In data 9 ottobre 2017 le
convenute hanno duplicato.
1.10
Con lettera 18 ottobre 2017 l’attore
ha ribadito i motivi per cui ha erroneamente indicato la Fondazione __________
(in luogo del Fondo __________) nel petitum riguardante il chiesto ripristino
della rendita di fr. 1'000.--, modificando, anche a seguito dell’accordo sul
versamento della rendita per figlio, le richieste di giudizio (XVIII).
Con scritto 13 novembre
2017.
le convenute hanno inoltrato le proprie osservazioni a quanto sostenuto
dall’attore (XIX).
1.11
Il 5 febbraio 2018 il TCA ha formulato
al legale delle convenute alcune domande (XXI), ricevendo risposta il 20
febbraio 2018 (XXIV).
Le risposte sono state
intimate all’attore per osservazioni, il quale in data 27 febbraio 2018 ha
prodotto un memoriale, sollevando nuovi aspetti della vicenda (XXX). Al
riguardo, su richiesta del TCA, il 21 marzo 2018 il legale delle convenute ha
preso posizione (XXX).
1.12
Da ultimo, in data 20 giugno
2018.
il legale delle convenute ha fornito ulteriori precisazioni richieste dal
Tribunale (XXXIII), seguite dalle osservazioni 9 luglio 2018 dell’attore
(XXXV). Il 27 luglio 2018 il legale delle convenute ha presentato una presa di
posizioni su quanto rilevato dall’attore (XXXVII).
considerato in diritto
in ordine
2.1
Oggetto del contendere, dopo
il riconoscimento della rendita per il figlio __________ da parte della
Fondazione __________ e del Fondo __________ e la richiesta del relativo
stralcio dal petitum (cfr. consid. 1.5), rimane la richiesta dell’attore del
ripristino, dall’aprile 2017 (dopo il compimento del 63° anno di età), della
rendita d’invalidità mensile di fr. 1000.-- da parte dell’ex Assicurazione __________
del Fondo __________.
A titolo preliminare
occorre verificare la competenza di questo Tribunale.
2.2
Ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73
LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza
a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6,
pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP
è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto
questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso
largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art.
73.
LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni
di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi
previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte
qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza
professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo
di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e
riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza le
pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di
assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo,
dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3
LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in
senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure
all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi
LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V
320.
con riferimenti).
Infine, secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nel caso in esame, non
trattandosi in casu di una controversia in ambito di definizione dell’obbligo
contributivo la competenza materiale della __________, ex datore di lavoro, non
è data.
Pacifica è invece la
competenza materiale riguardo alla vertenza con il Fondo __________, poiché si
tratta di una controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto
riguardante il versamento di prestazioni previdenziali (cfr. DTF 127 V 35
consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Altrettanto pacifica è la
competenza territoriale di questo TCA, avendo il Fondo __________ al momento
della petizione sede nel Cantone Ticino
Visto quanto sopra, il TCA
può entrare nel merito della petizione nei confronti del Fondo __________.
nel
merito
2.3
La questione, esaminabile
d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid.
1.
p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è
legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva)
e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione
passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico
- secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione
attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva
alla persona obbligata materialmente. In materia di convenzioni di affiliazione
tra un istituto di previdenza e un datore di lavoro quest'ultimo assume la
legittimazione attiva nella procedura d'azione ai sensi dell'art. 73 LPP nella misura in cui la controversia verte, come
nel caso concreto, su una questione che è oggetto della convenzione di
affiliazione passata fra i due (DTF 139 V 320 consid. 1 con riferimenti di
giurisprudenza).
Ritornando al caso in
esame, se da una parte è vero che nel petitum l’attore ha rivolto nei confronti
della Fondazione __________ la richiesta di condanna al versamento della
prestazione previdenziale in parola erogata dal Fondo __________, dall’altra va
evidenziato che la petizione è stata introdotta anche contro quest’ultimo e nel
testo della stessa l’attore ha chiaramente esposto le ragioni di una simile
richiesta. Certo, si tratta di un’erronea indicazione nel petitum, come del
resto ammesso in sede di replica dall’attore – tra l’altro in quel momento non
rappresentato da un legale – che tuttavia, tenuto conto della chiara volontà di
convenire in giudizio il Fondo __________, va trattata alla stregua di una
svista e che quindi non compromette la manifesta volontà dell’attore di
convenire il citato fondo.
Ne consegue che la censura
di carenza di legittimazione passiva va disattesa.
2.4
Nel caso in esame, va
ricordato che l’attore è stato beneficiario di prestazioni d’invalidità sia da
parte della Fondazione __________ che dal Fondo __________. Sino al 31 dicembre
2008.
il Fondo __________ prevedeva due assicurazioni integrative denominate
“Assicurazione __________”
(par la parte fissa dello stipendio) e “Assicurazione __________” (per la parte
variabile dello stipendio”, integrate dal 1° gennaio 2009 in Fondo
Complementare (cfr. anche regolamento “Piano Complementare” entrato in vigore
il 1° gennaio 2009; doc. VII/5).
Ciò lo si evince dagli
atti ed è del resto spiegato nello scritto 20 febbraio 2018 della convenuta,
risposta alla domanda no. 1 posta dal TCA (cfr. consid. 1.11).
Con il compimento del 63°
anno di età, con effetto dal mese di aprile 2017, le rendite d’invalidità versate
all’attore sono state trasformate in rendite di vecchiaia, così come spiegato
dall’email 27 aprile 2017 (cfr. consid. 1.3).
Nessuna contestazione è
sorta riguardo alle rendite di vecchiaia versate dalla Fondazione __________ e
dal Fondo __________ (quest’ultimo limitatamente alla parte dell’ex
Assicurazione __________), essendo le stesse prestazioni in primato di
prestazioni, la cui trasformazione non ha subito modifiche rispetto alle
precedenti rendite d’invalidità.
Con la petizione l’attore contesta
invece la cessazione al 31 marzo 2017 della rendita d’invalidità dell’ex
Assicurazione __________, chiedendone il versamento dopo il 1° aprile 2017.
Va qui fatto presente che
anche se la legislazione sulla previdenza professionale è dominata dal
principio del primato dei contributi (Gerhards, Grundniss zweite Säule – Das
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, p. 50, N. 23), gli
istituti di previdenza possono scegliere piani previdenziali fondati sia su
tale principio, sia sul sistema del primato delle prestazioni o su un sistema
misto (STFA 121 II 198 consid. 3). Nel primo caso, le prestazioni erogate
dall’istituto di previdenza sono calcolate individualmente per ogni assicurato
sulla base dei contributi versati, i quali sono di regola fissi.
Nel sistema del primato delle prestazioni,
l’ammontare dei contributi è calcolato in funzione delle prestazioni previste
dall’istituto di previdenza. Le prestazioni sono spesso fissate in percentuale
dello stipendio assicurato o più raramente in importi fissi, differenziati
secondo le categorie di assicurati. I relativi contributi (del salariato e del
datore di lavoro) sono calcolati in funzione della tariffa tenendo in
considerazione l’età dell’assicurato (Gerhards, op. cit., p. 51, N. 24 e 25;
Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 5. Auflage, Bern
1990, p. 113-114).
2.5
Nel caso in esame, come
detto, contestata è la cessazione della rendita d’invalidità dell’ex
Assicurazione __________ di cui parte attrice, con la presente petizione,
chiede la continuazione del versamento anche dopo l’età pensionabile.
2.5.1
A tal riguardo parte convenuta
rileva che l’art. 7 cifra 1 del Regolamento dell’ex Assicurazione __________
del 2003 (in merito al regolamento applicabile vedi sotto) prevede che la
rendita d’invalidità viene versata al più tardi sino all’età di 63 anni, motivo
per cui dall’aprile 2017 la citata prestazione mensile di fr. 1'000.-- è stata
soppressa. Siccome il 15 settembre 2009 è stato bonificato l’intero avere di
vecchiaia, al momento dell’età del pensionamento l’attore non ha diritto ad una
prestazione di vecchiaia.
L’attore ritiene che – con
riferimento al Regolamento 2009 del Fondo __________, entrato in vigore al 1°
gennaio 2009, momento in cui è avvenuto il versamento del capitale di vecchiaia
– tale versamento non era possibile. Egli sostiene che il versamento del
capitale di vecchiaia era infatti possibile unicamente in luogo di una rendita
di vecchiaia secondo l’art. 4.2 cpv. 2 Regolamento 2009 e solo previa richiesta
scritta al Fondo da parte del beneficiario sino ad un mese prima dell’inizio
della rendita di vecchiaia così come prescritto dall’art. 4.2 cifra 3 Regolamento
2009.
Secondo la convenuta,
invece, è applicabile il Regolamento Assicurazione __________ del 2003,
valevole nel 2007 anno in cui è sorto il diritto alla rendita d’invalidità.
All’art. 7 cifra 3 di detto Regolamento prevedeva nei casi d’invalidità un
diritto al capitale di vecchiaia.
Nella STCA 23 ottobre 2013
questo TCA aveva rilevato che faceva stato il Regolamento valido al momento in
cui era sorto il diritto alla rendita d’invalidità (in concreto: dicembre 2007)
indipendentemente dal fatto che, come era successo nel caso in esame, la
prestazione previdenziale fosse stata differita (in casu sino al giugno 2009)
avendo l’assicurato, nonostante la malattia, continuato a percepire il salario
(cfr. STCA 34.2007.42 del 28 gennaio 2008 consid. 2.3 con riferimenti di
dottrina e giurisprudenza). Nel 2007 era in vigore, appunto, il Regolamento
dell’Assicurazione __________ 2003 (doc. 4) il cui art. 7 relativo alla rendita
d’invalidità prevedeva alla cifra 3 : “il diritto al capitale di vecchiaia acquisito
nasce al 1° gennaio dell’anno seguente l’inizio delle rendite d’invalidità”;
va qui fatto presente che il diritto al capitale era previsto anche in caso di
vecchiaia (art. 5 cifra 1 e art. 6 Regolamento 2003), di vedovanza (art. 8 cifra
1.
Regolamento 2003) ed in caso d’uscita dalla ditta (art. 9 cifra 1 Regolamento
2003)].
Del resto, anche se si
volesse prendere il Regolamento 2009, il risultato sarebbe lo stesso. Difatti,
all’art. 13.2 cpv 1 è statuito che “i beneficiari di una rendita il cui diritto
è nato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non hanno diritto
a prestazioni secondo questo regolamento. Per loro valgono le disposizioni dei
regolamenti precedenti”, ossia, nel caso in esame, quello del 2003.
2.5.2
Nella petizione l’attore
sostiene di non aver firmato l’accordo del 1° luglio 2009 relativo al
versamento della prestazione in capitale di fr. 40'889,25 (cfr. consid. 1.1). Ciò
non corrisponde tuttavia alla realtà dei fatti. Vero che egli ha prodotto tale
scritto sprovvisto della sua firma per accettazione (doc. K), ma è altrettanto
vero che parte convenuta ha allegato la copia del citato accordo chiaramente
controfirmato dall’attore (doc. VII/6). Non solo, nella citata lettera 16
settembre 2009 la __________, oltre a confermare le rendite d’invalidità della
Fondazione __________ e del Fondo __________, aveva informato l’attore che “con
valuta 15.09.2009 le è stato bonificato un importo unico da parte del Fondo per
prestazioni a carattere sociale della __________, di CHF 41'059,65” (doc.
H). A tale comunicazione egli non ha mai reagito.
Nelle osservazioni 27
febbraio 2018 (cfr. consid. 1.11) l’attore sostiene inoltre di non aver mai
chiesto il versamento del capitale di vecchiaia (cfr. pag. 4).
Determinante è che, come
visto, l’attore ha sottoscritto la proposta del 1° luglio 2009 e non risultano gli
estremi per ritenere che la firma sia frutto di un vizio di volontà e
tantomeno, come si vedrà, che l’attore non fosse cosciente delle implicazioni
di quanto sottoscritto.
2.5.3
L’attore sostiene anche che le
rendite d’invalidità della Fondazione __________ e dal Fondo __________ erano
da intendere come vitalizie. A torto.
Certo, nel già citato scritto
16.
settembre 2009 il datore di lavoro aveva fra l’altro confermato il
versamento mensile delle rendite d’invalidità (fr. 6'749.-- dalla Fondazione CV
1.
e fr. 1'450.-- mensili dal Fondo __________, quest’ultima suddivisa in fr.
450.
-- dall’ex Assicurazione __________ e fr. 1'000.-- dall’ex Assicurazione __________)
e nel citato scritto non vi figura una scadenza temporale (doc. H).
Tuttavia va ricordato che
l’art. 7 cifra 1 del Regolamento Assicurazione __________ 2003 stabilisce che “la
rendita d’invalidità corrispondente al 60% dello stipendio assicurato secondo
la tabella allegata. Viene versata al più tardi fino all’età di 63 anni”
(doc. VII/4; diversamente dall’assicurazione obbligatoria, nel
sovvraobbligatorio – come è il caso in esame – il regolamento può prevedere una
rendita d’invalidità non vitalizia: DTF 130 V 36; Vetter-Schreiber, op. cit., ad
art. 26 n. 12, pag. 113).
Inoltre, nello scritto 1°
luglio 2009 è stato inequivocabilmente indicata una “rendita annua fino al
compimento del 65° anno di età”, quindi un lasso di tempo determinato. Ora,
è vero che, come rilevato nella risposta di causa, in quella circostanza è stata
erroneamente indicata, quale età di pensionamento ordinario, l’età di 65 anni.
Tuttavia nei diversi certificati previdenziali relativi alle prestazioni della Fondazione
__________ e del Fondo __________ è indicata la data del pensionamento
ordinario, ossia il 31 marzo 2017, corrispondente al mese del compimento del 63°
anno di età dell’attore (ad esempio doc. L, M, R e S). Va poi rilevato che nel
marzo 2009 egli è stato informato delle mutazioni seguite all’entrata in vigore
al 1° gennaio 2009 dei nuovi Regolamenti del Fondo __________ e della
Fondazione __________ dai quali si evince chiaramente che l’età del
pensionamento ordinario è fissata a 63 anni (doc. 71).
2.5.4
Con osservazioni 27 febbraio
2018.
(punto no. 5) l’attore sostiene che la rendita d’invalidità andava versata
almeno sino al 31 marzo 2018 in applicazione delle disposizioni transitorie del
Regolamento del Fondo, edizione del 2017 (anno in cui ha compiuto l’età di 63 anni).
L’art. 93 cifra 1 di dette disposizioni prevede che “per le persone
assicurate e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013 valgono le seguenti
età ordinarie di pensionamento”; la cifra del succitato articolo dispone
che le persone nate nel 1954, come è il caso dell’attore, e più giovani l’età
di pensionamento è di 64 anni.
Con scritto del 17 giugno
2018.
questo TCA, ha di conseguenza chiesto il motivo per cui “la rendita
d’invalidità non è stata soppressa dal 1° aprile 2018, anno di compimento dell’età
pensionabile di 64 anni?”(XXXII).
In risposta, il 20 giugno
2018.
la convenuta ha rilevato che il citato art. 93 cifra. 3 delle disposizioni
transitorie “regola le età ordinarie di pensionamento per le persone
assicurate attive e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013; come si
evince dall’allegato 5 (Definizioni) e dall'art. 12 del medesimo regolamento, con
persone assicurate attive si intendono i collaboratori che hanno uno stipendio assicurato,
mentre con persone assicurate passive vanno intesi collaboratori il cui calcolo
dello stipendio assicurato dà un valore negativo o nullo ma che comunque
dispongono di un avere di vecchiaia (cfr. anche allegato 4 – Riassunto delle
prestazioni e dei contributi); relativamente all'Assicurazione __________, il
signor AT 1 al 1º gennaio 2013 non rientrava né nell'una né nell'altra
categoria, non avendo né uno stipendio assicurato né un avere di vecchia (quest'ultimo
liquidato nel 2009); quanto disciplinato all'art. 93 cifra 3 del Regolamento
2017.
del Fondo complementare di previdenza __________ non può pertanto ritenersi
una deroga a quanto stabilito all'art. 7 cifra 1 Regolamento dell'Assicurazione
__________ 2003, ciò che esclude una proroga del diritto alla rendita di
invalidità fino al 1º aprile 2018” (XXXIII). Ora, questo TCA non può che
aderire a quanto sopra.
Inoltre, come
correttamente evidenziato nel summenzionato scritto, il Regolamento 2017 del
Fondo non è applicabile al caso in esame. L’art. 93 cifra 1 del Regolamento
2017.
stabilisce che gli eventuali diritti sono determinati “….secondo le
disposizioni in vigore al momento in cui si verifica l’evento che le genera”. In
concreto l’evento vecchiaia non ha portato alcun diritto, nel 2009 l’attore
avendo ricevuto il capitale di vecchiaia; l’evento invalidità, invece, ha determinato
l’applicazione del Regolamento ex Assicurazione __________ 2003 (cfr. consid.
2.5
).
2.5.5
In queste circostanze l’attore
era ben consapevole non solo di aver dato l’accordo al versamento del capitale
di vecchiaia, ma di aver anche effettivamente ricevuto tale capitale e che la
rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________ fosse versata sino al compimento
dell’età pensionabile.
2.6
L’attore sostiene una
violazione dell’obbligo d’informazione, rilevando in particolare:
" (…) In
virtù dell’art. 1.4 cifra 1 (Obbligo d’informazione del fondo) del regolamento
2009, dell’Art. 14 OPP 2 e per maggior chiarezza, le Fondazioni __________ avrebbero
dovuto fornire all’Attore i certificati annuali di previdenza, ma si sono
sempre rifiutati di farlo con la menzione che le rendite a “primato
prestazioni” erano vitalizie, fatti che l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto
plausibili, così come sancito dalla decisione del 22 dicembre 2011 (PF/Inc. nr.
__________). (…)” (Sottolineatura del redattore; doc. I pag. 7)
Va qui fatto presente che,
per quanto riguarda l’obbligo di informazione che incombe agli istituti di
previdenza, l’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) recita
quanto segue:
" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in
modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti
alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere
di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.
2.
Su domanda, il conto
annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati.
L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro
informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio
attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva
matematica, sulla costituzione di
riserve e sul grado di copertura.
3.
Su domanda, gli istituti
collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi
arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio,
informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano
ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4.
L’articolo 75 è
applicabile.”
Tale normativa è
applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria
(Kurt Pärli, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art.
86b n. 18).
L’art. 86b LPP (cfr. anche
gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo
per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni
concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione
d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
Il diritto di essere
informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione
previdenziale dell’assicurato (quali appunto i menzionati diritti
alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere
di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può
essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP
(Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4;
Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §
8.
n. 8; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLF, 2010, (Pärli)
ad art. 86b n. 11; l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le
controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici
contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di
vigilanza; cfr. anche art. 74 cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da
fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato
assicurativo individuale (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n.
6). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione
e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di
orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla
legge (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131
V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23
Tale obbligo di
informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche
la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni, Come sia
da intendere il requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal
Tribunale federale (cfr. Stauffer, op. cit. all’art. 86b pag. 316; DTF 133 V
331).
In ogni modo lo scopo
della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la
propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter
Schreiber, op. cit. all’art. 86b n. 2, DTF 133 V 331 consid. 4.2.1).
Nel caso concreto dagli
atti risulta come l’attore sia stato costantemente informato sulla sua
situazione previdenziale sin dalla sua ammissione presso gli istituti
previdenziali della __________; i certificati contenuti ai doc. 43 -71 ne sono
la conferma.
In particolare nei due certificati
previdenziali al 1.01.2008 del Fondo relativi all’ex Assicurazioni __________ e
__________ (doc. 66 e 68) si evincono nel primo le prestazioni assicurate
(rendita di vecchiaia, d’invalidità e vedovile) e nel secondo è indicato solo il
capitale (avere di vecchiaia) il cui diritto maturava, come detto (cfr. consid.
2.5
), oltre per i casi d’invalidità anche in caso di vecchiaia, d’invalidità,
di vedovanza e di uscita dall’azienda.
L’attore ha poi ricevuto
nel marzo 2009, a seguito delle modifiche regolamentari del 1° gennaio 2009, un
certificato comparativo tra nuovo e vecchio regime (cfr. doc. 71) “allestito
nell'interludio temporale tra l'entrata in vigore del nuovo regolamento
previdenziale (1º gennaio 2009), Ia decisione dell’Ufficio cantonale dell’Assicurazione
invalidità (13 agosto 2009, cfr. Doc. V) e il versamento in capitale a favore
del signor AT 1 del settembre 2009 – tiene conto sia delle prestazioni
derivanti dall’ex Assicurazione __________ che dall'ex Assicurazione __________,
tant'è che l'importo alla voce versamenti pari a CHF 67'598.90 nella tabella
"estratto conto" (cfr. Doc. 70) altro non è che la somma del capitale
dell'ex Assicurazione __________ (CHF 27'114.50, cfr. Doc. 71/Doc. Q) e di
quello dell’ex Assicurazione __________ (CHF 40'484.38; cfr. Doc. 71/Doc. Q).” (cfr. risposta 20 febbraio 2018 di parte
convenuta alla domanda no. 1 del TCA).
Infine, proprio il
riferimento alla “decisione” 22 dicembre 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle
fondazioni fatto dall’attore evidenzia come egli sia stato adeguatamente
informato (doc. 8).
Certo, la convenuta
avrebbe potuto ricordare all’attore che con il compimento del 63° anno di età
egli non avrebbe più erogato la rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________.
Tuttavia, come visto ai
considerandi precedenti, l’attore – che a giudicare del tenore dei suoi
allegati di causa, non appare essere sprovveduto nel settore che ci occupa – era
consapevole delle conseguenze del suo agire.
2.7
In sede di replica, come pure
nelle successive osservazioni 27 febbraio 2018 e 9 luglio 2018, l’attore
denuncia sostanzialmente una prevaricazione della __________ nei confronti
degli Istituti di previdenza interessati.
Ora, l’attore ha giustamente
rilevato che le lettere 1° luglio 2009 e 16 settembre 2009 sono state scritte utilizzando
carta intestata del datore di lavoro, la __________ e non del Fondo
rispettivamente della Fondazione __________. Questo TCA aveva invece assunto
che si trattasse di missive dell’istituto di previdenza della __________.
Infatti nella STCA 23 ottobre 2013 al consid. 1.3 è stato scritto: “Facendo
riferimento al progetto di decisione 18 maggio 2009 dell’Ufficio AI, con
lettera 1° luglio 2009 la Fondazione __________ (sottolineatura del
redattore) ha fra l’altro informato l’ex collaboratore del versamento di una
rendita d’invalidità LPP di fr. 6'749.-- mensili, erogabile dal 1° luglio 2009,
indicando anche le prestazioni a carattere sociale della __________ (doc. E).”
Si tratta di un’inesattezza, ma sicuramente non dovuta, come sostenuto
dall’attore nelle osservazioni 27 febbraio 2018, a “le reticenze, le omissioni
e le dissimulazioni innescate dall’illecita condotta di __________, Fondo e
Fondazione”.
La sostanza
comunque non cambia, visto che, quanto contenuto nei citati scritti
corrispondeva alla regolamentazione in vigore al momento dei fatti determinanti.
Né del resto durante questi anni l’attore ha sollevato contestazioni in merito
alla prestazioni previdenziali ivi indicate. Non solo, nel settembre 2009 egli
ha ricevuto un cospicuo capitale previdenziale.
Non è infine questa la sede per esaminare le asserite violazioni dell’obbligo
di segreto da parte delle Fondazioni interessate, come pure gli asseriti
pregiudizi e danni economici subiti dall’attore, i conflitti d’interesse degli
amministratori e le altre censure sollevate nelle osservazioni 27 febbraio 2018
e 9 luglio 2018. Tantomeno è necessario dare seguito alla lunga lista di
domande, contenute nelle citate “osservazioni”, sull’operato degli allora ed
attuali amministratori delle Fondazioni di previdenza della __________
rispettivamente della __________.
2.8
In conclusione, visto quanto
sopra, correttamente con il compimento dell’età ordinaria da parte dell’attore la
convenuta ha cessato dall’aprile 2017 l’erogazione della rendita d’invalidità
dell’ex Assicurazione __________, senza l’obbligo di versare una rendita di
vecchiaia della suddetta assicurazione, avendo l’interessato già prelevato il
capitale di vecchiaia.
2.9
La
procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
La Fondazione convenuta
vittoriosa e patrocinata da un legale, invocando l’art. 30 cpv. 3 della LPTCA
ha chiesto la refusione di ripetibili.
Conformemente alla
giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b pag.
150). Un'eccezione a tale principio è data in caso di
conduzione processuale temeraria o sconsiderata. Una conduzione temeraria o
sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale
dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b
pag. 150 seg.). In tal senso secondo l’art. 30 cpv. 3 Lptca gli
assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle
ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri
temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza, ciò che non corrisponde
al caso in esame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione
contro __________ (ora __________) è irricevibile.
2.La petizione
contro la Fondazione di Previdenza __________ ed il Fondo Complementare di
Previdenza __________ (ora Fondo Complementare di Previdenza __________) riguardante
l’erogazione della rendita per figli è stralciata dai ruoli poiché priva
di oggetto.
3. La petizione contro il
Fondo Complementare di __________ (ora Fondo Complementare di Previdenza __________)
riguardante il versamento della prestazione mensile d’invalidità di fr. 1'000.--
dall’aprile 2017 è respinta.
4. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti