34.2017.28
(Mancato) versamento dei contributi LPP all'istituto di previdenza da parte del datore di lavoro. Petizione dell'istituto di previdenza accolta
17 ottobre 2017Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.28
rg/sc
Lugano
17 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 luglio 2017 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al pagamento - a titolo di contributi della previdenza professionale
- di CHF 17'450.55 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2017, di CHF 332.05 per
interessi dal 1. gennaio al 17 maggio 2017, chiedendo altresì il rigetto
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 23 maggio 2017 dell’UE
di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;
- dopo concessione di una
proroga per la presentazione della risposta di causa, con scritto 19 settembre
2017 il rappresentante della società convenuta - producendo copia di uno
scambio di corrispondenza e-mail intercorso con l’istituto di previdenza
attrice relativamente al suo stato di salute - ha co-municato:
"
Vorrei far presente ai Signori
dell’AT 1 assicurazione, che non mi sono mai negato e gli ho sempre confermato,
per iscritto. Via mail, la mia volontà di voler far fronte ai miei obblighi e
pagare l’arretrato in tempi brevi.
Purtroppo il mio stato di salute e la grave malattia
che ho subito nel 2015 (cecità totale ad un occhio), mi hanno impedito di poter
svolgere la mia attività professionale
Ho dovuto licenziare i due dipendenti nel corso
dell’anno 2016, il sottoscritto in ottobre dello stesso anno ha raggiunto l’età
dell’AVS.
La voglia era di continuare però purtroppo gli eventi
di cui sopra hanno deciso altrimenti.
Ribadisco il mio volere di pagare quanto esposto.
Chiedo un’ultima cortesia da parte di AT 1 e meglio che
mi condonano le varie multe, interessi di mora etc. e mi venga data la
possibilità di saldare, in rate mensili, di Sfr. 4'000.00, la prima entro il
30.09.2017 e successivamente entro il 30 di ogni mese fino ad estinzione del
debito totale.
Per far questo ho dovuto chiedere un prestito a persone
a me vicine.” (Doc. V);
- con scritto 29 settembre
2017 parte attrice ha precisato:
"
Come potete desumere dallo stato
del conto della parte convenuta, anche in seguito a svariate esecuzioni, non è
mai stato versato l’importo totale e la parte convenuta non ha mai presentato
una proposta di pagamento rateale (si veda A. 6 azione).
Si è inoltre atteso l’ultimo momento prima di procedere
alla disdetta (si veda A. 3 azione). Allo stato attuale pertanto non siamo più
disposti ad accogliere eventuali proposte di pagamento rateale.” (doc. VII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010
del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
- l'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge;
- con la sottoscrizione del contratto
di affiliazione in data 17 settembre/5 ottobre 2009 la CV 1 si è impegnata ad
attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1.
aprile 2009) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e
versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto
d’affiliazione sub doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il
suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le persone assicurate,
Fatti
i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano
dagli atti (cfr. doc. A/4-5; cfr. piano delle prestazioni e di finanziamento
sub doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre
le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo
anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla documentazione in atti
risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali (CHF
13'570.65, cfr. doc. A/6) è stato effettuato conformemente alle disposizioni
legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento
del contratto (per ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 31
agosto 2017 (doc. A/3; cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);
- pure la richiesta di
interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui
all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere
interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.
46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- per quanto attiene
all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno
riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito
regolamento dei costi (sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di
diffida (CHF 2'100.--, doc. A/7.1-7.10), spese di esecuzione (CHF 1’500, doc.
A/7.7, 7.9,7.11) (cfr. anche estratto conto in doc. A/6). Non possono per
contro essere riconosciuti gli addebiti di CHF 73.30 registrati il 18 dicembre
2014, CHF 103.30 registrati il 12 novembre 2015 e CHF 103.30 registrati il 12
agosto 2016 in quanto riferiti a spese di precetto anticipate dalla fondazione.
Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può
essere imposte né dall’assicurato-re né dal tribunale delle assicurazioni in
quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
Considerandi
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita
pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
- non possono essere
riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” chiesta e non meglio
precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in petizione;
- stante quanto sopra, va
quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 17'502.70 (17'450.55 – 279.90
+ 332.05);
- accordi tra le parti
riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento rispettivamente condoni
sfuggono per costante giurisprudenza all’esame dello scrivente Tribunale, al
quale non compete quindi statuire sulla richiesta di parte convenuta (fondata
su motivi del tutto comprensibili ma non accolta da controparte, cfr. VII) tendente
al “condono di varie multe, interessi di mora etc” con “possibilità
di saldare, in rate mensili di Sfr. 4'000, la prima entro il 30 settembre 2017
e successivamente entro il 30 di ogni mese fino ad estinzione del debito totale”
(cfr. V). Va da sé che eventuali accordi per dilazioni o condoni potranno
essere formalizzati anche dopo l’ema-nazione del presente giudizio;
- anche la richiesta attorea
volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________
del 23 maggio 2017 dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
- la procedura è di principio
gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca);
- a parte
attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili
(non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro
nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di
rifusione delle “spese del presente precetto”).
Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per
ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o
agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti
di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicura-tore
vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della
controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e,
cumulativa-mente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e
richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti, condizioni, queste, che non risultano
realizzate nel caso di specie (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126
V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV
1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 17'502.70 oltre
interessi al 5% dal 18 maggio 2017 su CHF 17'170.65.
§§ È rigettata in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 23 maggio 2017 dell’UE di
__________ per l’importo di CHF 17'502.70 oltre
interessi al 5% dal 18 maggio 2017 su CHF 17'170.65.
2.- Non si prelevano tasse e spese
di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti