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Decisione

34.2017.28

(Mancato) versamento dei contributi LPP all'istituto di previdenza da parte del datore di lavoro. Petizione dell'istituto di previdenza accolta

17 ottobre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano

dagli atti (cfr. doc. A/4-5; cfr. piano delle prestazioni e di finanziamento

sub doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre

le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo

anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi;

- dalla documentazione in atti

risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali (CHF

13'570.65, cfr. doc. A/6) è stato effettuato conformemente alle disposizioni

legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento

del contratto (per ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 31

agosto 2017 (doc. A/3; cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);

- pure la richiesta di

interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui

all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP sui

contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere

interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.

46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

- per quanto attiene

all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno

riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito

regolamento dei costi (sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di

diffida (CHF 2'100.--, doc. A/7.1-7.10), spese di esecuzione (CHF 1’500, doc.

A/7.7, 7.9,7.11) (cfr. anche estratto conto in doc. A/6). Non possono per

contro essere riconosciuti gli addebiti di CHF 73.30 registrati il 18 dicembre

2014, CHF 103.30 registrati il 12 novembre 2015 e CHF 103.30 registrati il 12

agosto 2016 in quanto riferiti a spese di precetto anticipate dalla fondazione.

Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può

essere imposte né dall’assicurato-re né dal tribunale delle assicurazioni in

quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal

debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

Considerandi

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita

pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);

- non possono essere

riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” chiesta e non meglio

precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in petizione;

- stante quanto sopra, va

quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 17'502.70 (17'450.55 – 279.90

+ 332.05);

- accordi tra le parti

riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento rispettivamente condoni

sfuggono per costante giurisprudenza all’esame dello scrivente Tribunale, al

quale non compete quindi statuire sulla richiesta di parte convenuta (fondata

su motivi del tutto comprensibili ma non accolta da controparte, cfr. VII) tendente

al “condono di varie multe, interessi di mora etc” con “possibilità

di saldare, in rate mensili di Sfr. 4'000, la prima entro il 30 settembre 2017

e successivamente entro il 30 di ogni mese fino ad estinzione del debito totale”

(cfr. V). Va da sé che eventuali accordi per dilazioni o condoni potranno

essere formalizzati anche dopo l’ema-nazione del presente giudizio;

- anche la richiesta attorea

volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________

del 23 maggio 2017 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione

senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista

dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi

dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

- la procedura è di principio

gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca);

- a parte

attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili

(non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro

nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di

rifusione delle “spese del presente precetto”).

Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per

ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o

agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti

di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicura-tore

vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della

controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e,

cumulativa-mente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e

richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti, condizioni, queste, che non risultano

realizzate nel caso di specie (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126

V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV

1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 17'502.70 oltre

interessi al 5% dal 18 maggio 2017 su CHF 17'170.65.

§§ È rigettata in via definitiva

l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 23 maggio 2017 dell’UE di

__________ per l’importo di CHF 17'502.70 oltre

interessi al 5% dal 18 maggio 2017 su CHF 17'170.65.

2.- Non si prelevano tasse e spese

di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti