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Decisione

34.2017.3

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

9 agosto 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124

CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle

in vigore sino al 31 dicembre 20116, le

nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della

modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi

unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una

autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d

cpv. 2 Tit. fin. CC; in casu la procedura di divorzio si è conclusa con la

sentenza di divorzio emessa il 14

novembre 2016, rimasta inimpugnata).

2.3 Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio giusta l’art. 122 CC

(in vigore sino al 31 dicembre 2016) determinante è di principio la data della

crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Considerandi

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) risulta che al

momento del matrimonio (8 maggio 2012) CV 1 – assicurato a quell’epoca alla Fondazione

__________ quale dipendente di __________ – disponeva di un avere previdenziale

di CHF 85.90 (cfr. XII, XVII/1). Al momento della crescita in giudicato del

divorzio (5 gennaio 2017) presso la medesima fondazione egli disponeva invece

di un avere divisibile di CHF 1'176.99 sul conto di libero passaggio n. __________,

dove era stata trasferita la prestazione d’uscita accumulata sino al 17

dicembre 2013 (cfr. XV, XV/1).

Giusta art. 22 cpv. 2 seconda

frase LFLP, come accennato (cfr. supra consid. 2.3), ai fini del calcolo della

prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve

essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/

Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che

gli interessi vanno calcolati applicando

il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente

quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau

droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De

l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich

und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

Ne consegue che, stante un capitale di CHF 1'176.99 al momento del divorzio e

considerata una prestazione di CHF 85.90 alla celebrazione del matrimonio aumentata

degli interessi di cui sopra (cifrabili in CHF 7.30; per il calcolo cfr.

www.gerichte-zh.ch), l’avere pensionistico

accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a CHF

1'083.80 (1'176.99 - 85.90 - 7.30).

2.5.2

Per quanto riguarda invece AT 1,

dagli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che in

costanza di matrimonio essa abbia accumulato averi previdenziali suscettibili

di essere divisi (cfr. IV, X/1).

2.5.3

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un importo

di CHF 541.90 (1'083.80 : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 541.90, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato del divorzio (5 gennaio

2017) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA

B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere

trasferita a favore di AT 1 su un conto di libero

passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4

settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 1'083.80.

2.- È

fatto ordine alla Fondazione __________ di versare, a debito del conto n. __________

intestato a CV 1 a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a

suo nome presso la medesima fondazione, la somma di CHF 541.90 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 gennaio 2017.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti