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Decisione

34.2017.30

Petizione irricevibile poichè l'ente assicurativo convenuto non ha veste di parte ai sensi dell'art. 73 LPP

16 agosto 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34.2017.30

rg/gm

Lugano

16 agosto 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 10 agosto 2017 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

che - con la petizione

in oggetto AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, postula la condanna della CO 1 al

(ripristino del) versamento di una rendita d’invalidità LPP a far tempo dal 1.

gennaio 2013;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è

competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza

professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

- giusta l’art. 73 cpv. 1 1a

frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale,

decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto;

- l'art. 73 LPP

si applica da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato

o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie

che per quel che attiene alle prestazioni più estese; d'altro lato alle

fondazioni di previden-za a favore del personale non registrate nel campo delle

prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art.

89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V

104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit,

2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die

Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);

- nella

versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo

non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente

concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi

e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi

dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non

registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V

Considerandi

320, 326);

- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il

1.

gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica. La competenza del Tribunale

di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –

ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)

che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1

e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1.

lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle

assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A)

(Messaggio sulla 1a Revisione

della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’i-stituto

assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il

citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o

offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è quindi indicato

quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli istituti

d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di

previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico

(contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dell’assicurato

né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’istituto assicurativo;

DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è precisato che i rapporti tra

istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra

istituto di previdenza e assicurazione);

- nel

caso in disamina la CO 1 risulta essere assicuratore della __________ (dalla

quale AT 1 aveva già percepito una rendita d’invalidità LPP, il cui versamento

era tuttavia stato interrotto a datare dal mese di gennaio 2013), la prima

avendo concluso con la seconda, a garanzia delle prestazioni previdenziali da

essa dovute ai propri assicurati, un contratto d’assicurazione collettiva (cfr.

estratto RC, agli atti, da cui emerge che lo scopo sociale della __________

consiste nella “Durchführung der Personalvorsorge für

die Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen Arbeitgeber im Rahmen des

Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge (BVG) durch Kollektiv-Versicherungsvertrage mit der

zur Gruppe der Stifterin gehörenden CO 1 (…)”, sottolineatura del redattore).

Non trattasi quindi nel caso di specie di istituto di previdenza ai sensi

dell’art. 48 cpv. 1 LPP o di fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis

cpv. 6 CC, né di istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett.

a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP3, bensì di una società (anonima) d’assicurazione

cui è affidata la copertura dei rischi della __________ (artt. 67ss LPP; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n.

21, § 4 n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105). All’ente

assicurativo convenuto non può di conseguenza essere riconosciuta veste di

parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nell’ipotesi in cui l’assi-curazione

dovesse fungere da riassicuratore ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1

LCA) (Meyer, Die Rechtswege nach

dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer,

op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, op.

cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);

- non rientrando

l’assicurazione convenuta – che dagli atti prodotti con la petizione risulta

per altro aver esplicitamente agito, nel precedente scambio epistolare intercorso

con il legale dell’attore, su incarico della __________ (quale debitrice di

eventuali prestazioni previdenziali (cfr. doc. B, cfr. sub doc. F) – nel campo

d’applicazione personale dell’art. 73 LPP, la petizio-ne presentata nei suoi confronti

da AT 1 dev’essere dichiarata irricevibile;

- la

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti