34.2017.31
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5 aprile 2018Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.31
FS
Lugano
5 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 16 agosto 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, nato nel 1938, da
ultimo attivo presso il __________ di __________ e assicurato presso la Cassa
pensione __________, è deceduto il 26 maggio 2011 (cfr. I punto 4 e doc. B e C).
Con scritto del 25 giugno
2015 la Cassa pensione __________ ha comunicato a AT 1, nata nel 1951, che “(…)
un diritto ad una rendita per il convivente superstite sussiste solo se la
convivenza è stata notificata alla cassa pensione (conferma scritta firmata da
entrambi i conviventi). L'esame del diritto alle prestazioni, come le diceva la
signora __________, viene effettuato dopo un eventuale decesso della persona
assicurata. Per il versamento al partner di vita devono essere adempite a quel
momento le premesse di diritto, secondo le Disposizioni Generali. Non avendo
però notificato la convivenza (per scritto) alla Cassa Pensione __________ non
sussiste nessun diritto a prestazioni. Ci dispiace non poterle dare una
risposta diversa. Abbiamo un regolamento che dev'essere applicato su base
paritaria a tutti i nostri assicurati. (…)” (doc. C).
AT 1 (sempre riguardo al
diritto alla rendita del convivente superstite), tramite lo studio legale RA 1,
con scritto del 24 febbraio 2017 e solleciti del 30 marzo e del 13 giugno 2017
ha interpellato nuovamente la Cassa Pensioni __________ (cfr. doc. D, E e F)
che, con lettera del 15 giugno 2017, si è confermata nella succitata
comunicazione del 25 giugno 2015 (cfr. doc. G).
1.2. Con il presente “ricorso”,
tramite il suo rappresentante, AT 1 sostiene di avere diritto alla rendita per
il convivente superstite. Sostenendo che i presupposti posti dal Regolamento
sarebbero adempiuti, che la comunicazione del 15 giugno 2017 della Cassa Pensioni
__________ peccherebbe di eccessivo formalismo e che il datore di lavoro
avrebbe leso in ogni caso l’obbligo d’informare sancito dall’art. 331 cpv. 4 CO
non avendo mai consegnato il Regolamento al proprio dipendente, l’attrice
postula che “(…) 1. La comunicazione del 15.06.2017 qui impugnata è
annullata. 2. È accertato il diritto di AT 1 a vedersi erogata da parte della
Cassa Pensione __________ una rendita per il convivente superstite a decorrere
dal 26.05.2011, data del decesso di __________ [ndr. recte: __________] __________.
3. La ricorrente è posta al beneficio del gratuito patrocinio nella misura più
ampia possibile, estesa pure alle tasse e spese giudiziarie. 4. Con protesta di
tasse, spese e ripetibili. (…)” (I, pag. 5).
1.3. La CV 1, con scritto dell’11
settembre 2017 (III), ha comunicato al TCA che “(…) la cassa pensioni __________
è una delle 13 casse pensioni della CV 1. Gli stessi istituti di previdenza non
hanno personalità giuridica e non sono iscritti nel registro di commercio. CV 1
è stata iscritta nel registro di commercio il 4 febbraio 1958 come fondazione
comune per la previdenza professionale nel settore industriale svizzero ed è la
persona giuridica delle casse di previdenza ad essa affiliate e ha pertanto
diritto alla cassa pensioni __________. I trasgressori del reclamante - che
vengono negati integralmente - sono quindi diretti contro CV 1, che è
legittimato solo passivamente. Per motivi di ordine procedurale economico, non
respingiamo il reclamo a causa dell'assenza della legittimazione giuridica
della cassa pensioni __________ convenuta e vi chiediamo di correggere il rubro
di conseguenza. (…)” (III, pag. 2). Contestualmente la CV 1 ha chiesto la
proroga del termine per presentare la risposta di causa.
Con scritto del 14
settembre 2017 – interpellata in merito allo scritto della CV 1 (IV) –
l’attrice, tramite il suo rappresentante, ha comunicato al TCA che “(…) con
riferimento al termine per osservazioni del 12 settembre 2017, si comunica che
questo Studio concorda sulla rettifica della legittimazione passiva chiesta da CV
1, in data 11 settembre 2017. (…)” (V).
1.4. Con la risposta di causa
(dopo l’ultima proroga del termine; cfr. VII, VIII e IX) la Fondazione –
sostenendo che, conformemente alla giurisprudenza, la richiesta di conferma
scritta firmata da entrambi i conviventi ai sensi dell’art. 7.7.3 del
Regolamento non costituisce un eccessivo formalismo e che il datore di lavoro
adempie all’obbligo d’informare già rendendo accessibile per intero il
Regolamento ai propri assicurati – ha chiesto la reiezione della
petizione (X).
1.5. Con la “REPLICA
(spontanea)”, trasmessa per conoscenza alla convenuta (XIII), l’attrice,
tramite il suo legale con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni (XII).
1.6. Il TCA, con scritti del 1. e
del 22 dicembre 2017 (XIV e XVI), ha interpellato la Fondazione che ha risposto
con lettere del 13 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018 (XV con allegati XV/1-11
e XIX con allegati XIX/1-2).
Le richieste di
informazioni del TCA, la corrispondenza inerente la richiesta di proroga del
termine e le risposte della CV 1 con la documentazione allegata, sono state
trasmesse all’attrice (XX) che ha preso posizione, sempre tramite il suo
legale, con osservazioni dell’8 febbraio 2018 (XXI).
Le osservazioni dell’8
febbraio 2018 dell’attrice sono state trasmesse alla Fondazione (XXII) che,
dopo la chiesta proroga (XXIII e XXIV), con scritto dell’8 marzo 2018 si è
ancora espressa (XXV).
Lo scritto dell’8 marzo
2018 è stato inoltrato all’attrice (XXVI) che, con lettera del 15 marzo 2018
trasmessa per conoscenza alla convenuta (XXVIII), ha formulato le proprie osservazioni
(XXVII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. AT 1, come accennato (cfr.
consid. 1.2), ha inoltrato al TCA un atto intitolato “ricorso”.
In proposito va rilevato
che l’Alta Corte ha statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non
prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di
pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale
o comunale (RDAT I-1994 pag. 195).
Per questi motivi la
procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla
base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia
tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS
2000 pag. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber,
Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n. 1 pag. 270; cfr. anche DTF 112 Ia 184
consid. 2a; 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, "La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure" in RSA 1989 pag. 92).
Dal
momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare
decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici
dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di
ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del
ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini
più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre
applicabili gli art. 129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, ad
art. 73 n. 28 pag. 278).
Nel caso in esame il
rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso.
L'atto di causa è in ogni caso ricevibile in ordine come petizione.
Inoltre, malgrado la
formulazione del “ricorso” – che chiede: “(…) È accertato
il diritto di AT 1 a vedersi erogata da parte della Cassa Pensione __________
una rendita per il convivente superstite a decorrere dal 26.05.2011 (…)”
(I, pag. 5; la sottolineatura è del redattore) – in realtà AT 1 vuole
vedersi assegnata la rendita per convivente superstite. Non si tratta dunque di
un’azione di accertamento (circa l’ammissibilità di un azione di accertamento
vedi Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 LPP, n. 22, pagg. 276-277 e
riferimenti ivi citati).
Infine, pacificamente
(cfr. consid. 1.3), parte convenuta nella presente vertenza è la CV 1 (di
seguito la Fondazione).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo in cui † __________
era stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra
assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita per convivente
superstite.
2.4. Dopo aver rilevato con la
risposta che “(…) l’assicurato è deceduto il 26.05.2011, e pertanto è
applicabile il regolamento del 2009 (…)” (X, punto 2.1, pag. 3), con
scritti del 13 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018 (XV e XIX), la Fondazione ha
sostenuto che “(…) è corretto che la rendita per partner conviventi è stata
introdotta a nuovo lo 01.01.2006. Pertanto, l’assicurato è entrato a far parte
della CP __________ ad una data, alla quale era già pensionato, ed il
regolamento allora vigente, non conosceva ancora la rendita per partner conviventi.
L'evento di previdenza di vecchiaia era già subentrato al rilevamento
dell’assicurato. Di conseguenza l’assicurato era passato dai collaboratori
attivi allo stato di avente diritto alla rendita, e questo alla data del
raggiungimento dell’età di pensionamento e alle disposizioni regolamentari
vigenti per la data del trasferimento, cioè senza considerare una rendita per
partner conviventi e senza includerla nella riserva matematica. Se la CP __________
venisse obbligata a pagare delle prestazioni, per le quali non sono mai stati
pagati dei relativi contributi e/o finanziate delle riserve, si violerebbe nel
presente caso il principio di equivalenza. Nel momento dell'entrata nella CP __________
era valido il Regolamento di previdenza 2003 (…)” (XV, punto 1) e che “(…)
nel 2003 il regolamento non conosceva ancora una base regolamentare, secondo la
quale i cambiamenti regolamentari non sono validi per l’assicurato in questione
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento. Il regolamento vi è già stato
inoltrato quale mezzo di prova. In questa argomentazione mi baso sul principio
generale del diritto riguardante l'equivalenza, che nel caso presente verrebbe
violato, se l’Istituto di previdenza dovesse erogare delle prestazioni che al
momento dell’entrata dell'evento assicurativo di vecchiaia non erano ancora
assicurabili. (…)” (XIX, punto 2).
Questo Tribunale osserva
che il momento determinante per stabilire il diritto alla rendita per il convivente
superstite è quello del decesso della persona assicurata. Infatti, per
giurisprudenza, per stabilire il diritto del convivente superstite va applicato
il regolamento in vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi,
ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).
Nella fattispecie concreta,
essendo __________ deceduto il 26 maggio 2011 (cfr. l’atto di morte sub doc.
XIX/1), è applicabile il Regolamento 2009 della Cassa pensione __________ (doc.
X/6 = doc. M; di seguito Regolamento 2009).
L’art. 7.7 tratta la “rendita
per il convivente superstite” e, per quanto qui d’interesse, al punto 7.7.5
stabilisce che:
"
(…)
7.7.5. Le
disposizioni ai sensi dei punti da 7.1. a 7.5 sono applicabili per analogia
anche alle rendite per conviventi. Al posto della data del matrimonio fa stato
l’inizio notificato della comunione domestica. (…)" (doc. X/6, pag.15).
L’art. 7.1, che regola l’“esigibilità
della rendita per il coniuge superstite”, stabilisce (tra l’altro) che,
fatte salve le disposizioni di cui ai punti 10.3 a 10.5, la rendita per il
coniuge superstite diventa esigibile se il defunto “(…) al momento del
decesso percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o
d’invalidità.” (art. 7.1.4 del Regolamento 2009).
In applicazione delle
succitate norme regolamentari non è dunque possibile seguire la Fondazione
laddove sembrerebbe pretendere che l’attrice sarebbe esclusa dal diritto alla
rendita per il convivente superstite già per il fatto che al momento in cui
questo diritto è stato introdotto (il 1. gennaio 2006) il † __________ si
trovava al beneficio di una rendita di vecchiaia LPP.
Dal chiaro tenore delle
succitate norme del Regolamento 2009 –che, lo si ribadisce, è
applicabile al caso concreto visto che il momento determinante è la data del
decesso del † __________ (del resto così aveva ritenuto, a ragione, anche la
Fondazione in sede di risposta) – è dunque a torto che la Fondazione
pretende che l’attrice non avrebbe alcun diritto alla rendita per convivente
superstite visto che il † __________ beneficiava di una rendita di vecchiaia
LPP.
La Fondazione sostiene inoltre
che se fosse costretta ad erogare delle prestazioni ciò violerebbe il principio
di equivalenza.
Questo Tribunale rileva
che una violazione del principio di equivalenza (che si pone quale obiettivo
l’equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite) si ha solo se l’istituto di
previdenza fosse costretto, senza una relativa base regolamentare, a
fornire delle prestazioni per le quali in passato non sono stati versati
contributi (in questo senso la DTF 136 V 368, consid. 6.3, pag. 375: “(…)
Mit Recht wird in der Literatur (vgl. insbesondere
SCHNEIDER, a.a.O., S. 214 ff.) sodann darauf hingewiesen, dass die
Rechtsprechung gemäss BGE 127 V 259, indem sie die Vorsorgeeinrichtungen ohne
entsprechende reglementarische Grundlage zur Ausrichtung von Leistungen
verpflichtet, für welche in der Vergangenheit keine Beiträge bezahlt worden
sind (laut Schätzungen des Pensionskassenverbandes handelt es sich um
Mehrkosten von mehreren 100 Millionen Franken; vgl. Amtl. Bull. 2002 N 550,
Votum Widrig), das Äquivalenzprinzip verletzt, welches das
versicherungstechnische Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben zum Zweck hat
(CARL HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 7. Aufl.,
Bern 2000, S. 205 f.; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
3. Aufl., Bern 2003, S. 60). (…)”).
Come evidenziato sopra, il
Regolamento 2009 – se dati tutti i presupposti – riconosce il diritto alla rendita
per il convivente superstite anche quando al momento del decesso l’assicurato è
al beneficio di una rendita di vecchiaia. In simili circostanze, conformemente
alla succitata giurisprudenza federale, non vi è alcuno spazio per una
violazione del principio di equivalenza.
Questo vale a maggiore
ragione ritenuto che le disposizioni finali del Regolamento della Cassa
pensione __________ in vigore dal 1. gennaio 2006 (XV/2) non prevedono nulla di
particolare in proposito stabilendo espressamente all’art. 19.4 che “(…) il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce i
regolamenti ed i relativi allegati vigenti dal 1° gennaio 2005. (…)” (XV/2,
pag. 33).
Del resto la medesima
Fondazione non indica e tantomeno documenta cosa, in occasione dell’entrata in
vigore il 1. gennaio 2006 del diritto alla rendita per il convivente
superstite, abbia esattamente intrapreso circa il calcolo dei contributi e del
finanziamento delle riserve.
Va qui segnalata la DTF
133 V 314 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi nel caso di un
assicurato deceduto nel mese di agosto 2003, dopo l’entrata in vigore il 1° giugno
2003 del diritto alla rendita per il convivente superstite, al beneficio di una
rendita d’invalidità LPP dopo il prepensionamento nel 1996 – ha
analizzato se i presupposti per riconoscere il diritto alla rendita al
convivente superstite fossero o meno adempiuti.
2.5. Secondo l’art. 20a cpv. 1
LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto
di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto
secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per
superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole
dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli
ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di
uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i
figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i
genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle
lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici,
nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del
capitale di previdenza.
Nel far uso di tale
facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei
beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1
LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno
di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi,
appunto, di previdenza sovraobbligatoria.
L’Alta Corte –
circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art.
20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle
contenute nella stessa disposizione –, nella STF 9C_403/2011 del 12
giugno 2012, ha evidenziato che “(…) Selon une
jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent,
lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1
LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette
disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V
383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non
problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement
et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF
9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).
Nella DTF 142 V 233 il TF
si è confermato nella propria giurisprudenza e, in particolare, avuto riguardo
al fatto che (a differenza dei diritti derivati direttamente dalla legge a
favore del coniuge e del partner registrato) il concubinato da solo non
significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare
il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP, ha sviluppato la
seguente considerazione: “(…) Das Vorliegen einer
Lebensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass die versicherte Person den
Lebenspartner auch tatsächlich begünstigen will. Im Gegensatz zu den
obligatorischen Hinterlassenenansprüchen des überlebenden Ehegatten bzw. des
überlebenden eingetragenen Partners hat die versicherte Person bei einer
Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit (BGE 137 V 105 E. 8.2 in fine S. 111).
Diese Autonomie dürfte u.a. ein wichtiger Grund dafür sein, dass manche Paare
die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft der Ehe vorziehen. Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass
eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in
welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten
Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder
aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners.
Auf die Abgabe einer verbalisierten Willenserklärung kommt es an. Darüber
hinaus bleibt auch ihr Sinn und Zweck - unabhängig von der Form - der gleiche:
Die Lebenspartnerrente stellt (wie das hier im Streite liegende
Todesfallkapital) eine neue Leistung dar. Sie wird ohne Beitragserhöhung
finanziert. Die Vorsorgeeinrichtung hat daher ein schützenswertes Interesse zu
wissen, wie viele Versicherte im Todesfall solche Leistungen auslösen können.
Überdies möchte sie in beweisrechtlicher Hinsicht grösstmögliche Klarheit in
Bezug auf die Person des Begünstigten (BGE 137 V 105 E. 9.4 S. 113; 136 V 127 E.
4.5 S. 130; 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318; SVR 2015 BVG Nr. 17 S. 66,9C_161/2014
E. 3.3; vgl. auch Esther Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen
Vorsorge, Diss. Zürich 2014, S. 236 Rz. 635). (…)”
(DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237).
2.6. Il Regolamento 2009 (doc. X/6
= doc. M; valevole dal 1. gennaio 2009 e applicabile in concreto, cfr. consid.
2.3), all’art. 7 regola la “rendita per il coniuge o il convivente
superstite”. L’art. 7.7 tratta la “rendita per il convivente superstite”
e i punti dal 7.7.1 al 7.7.3 stabiliscono:
"
(…)
7.7.1. La
convivenza che dà diritto alla rendita sussiste se al momento del decesso
• entrambi
Fatti
i conviventi non sono sposati né imparentati e
• vivono
in comunione domestica da cinque anni e
• il
convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli,
oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della
comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua morte.
7.7.2. La
convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista
anche per i conviventi dello stesso sesso.
7.7.3. La
convivenza che dà diritto alla rendita di cui sopra deve essere comprovata
mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata
alla Cassa pensione. (…)" (doc. X/6, pag.15).
Questo Tribunale osserva
innanzitutto che – non estendendo la cerchia dei beneficiari e
rispettando l’ordine a cascata stabiliti dall’art. 20a cpv. 1 LPP e potendo (trattandosi
di previdenza sovraobbligatoria, conformemente alla giurisprudenza citata al
consid. 2.5) porre ulteriori condizioni limitative – la suddetta norma
regolamentare è conforme alla LPP.
2.7. Nella presente fattispecie,
come accennato (cfr. consid. 1.1), l’attrice ha interpellato a due riprese
(prima personalmente, poi tramite il suo legale) la Cassa pensione __________
circa il suo diritto ad una rendita per convivente. La Cassa, con scritto del
25 giugno 2015 (cfr. doc. C), ha comunicato all’attrice che “(…) non avendo
però notificato la convivenza (per scritto) alla Cassa Pensione __________ non
sussiste nessun diritto a prestazioni (…)” (doc. C) e, con scritto del 15
giugno 2017 (cfr. doc. G), oltre a confermare la precedente comunicazione, ha
rinviato al punto 7.7.3 del Regolamento adducendo che “(…) le alleghiamo
infine il regolamento “Disposizioni generali” della nostra cassa pensione (art.
7.7.3), che ben esplica la motivazione della nostra decisione. (…)” (doc.
G).
Si tratta dunque di
stabilire se la prova della convivenza mediante “conferma scritta firmata da
entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione”,
così come richiesta dal punto 7.7.3 del Regolamento, costituisce una condizione
formale costitutiva per il diritto alla rendita del convivente superstite.
Secondo la
giurisprudenza relativa ai rapporti di previdenza professionale valgono i
principi d'interpretazione dei contratti di diritto privato disciplinati
dall'art. 18 cpv. 1 CO (STF 9C_37/2012,9C_106/2012 del 16 gennaio 2013,
consid. 6.4; vedi inoltre DTF 140 V 50, consid. 2 con riferimenti; cfr. anche Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 49 n.i 6-9, pagg. 165-166). Ai sensi di questa
norma, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si
deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,
anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore,
o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Norme di regolamenti
di istituti di previdenza professionale vanno quindi interpretate, qualora le
disposizioni dell'istituto in questione siano litigiose e non permettano di
stabilire una concordante volontà delle parti, secondo il principio della buona
fede. Giusta tale principio, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate
nel modo secondo il quale esse potevano e dovevano essere intese dal
destinatario delle stesse trovandosi in un rapporto di fiducia. Non occorre
pertanto fondarsi sulla volontà interiore del dichiarante, bensì sul senso
oggettivo delle sue spiegazioni. Il dichiarante deve accettare quanto una
persona corretta e di buon senso poteva capire in base alle sue spiegazioni. Si
tratta quindi di determinare la volontà oggettiva dei contraenti, osservando la
regola per cui formulazioni non chiare, ambigue o non usuali devono, in caso di
dubbio, essere interpretate a svantaggio dell'autore delle stesse.
In concreto, non è
contestato che l’attrice non è in grado di produrre la “conferma scritta
firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa
pensione”, così come richiesta dal punto 7.7.3 del Regolamento.
Con il “ricorso”,
ella sostiene infatti che “(…) nell’esaminare il punto 7.7.3 del
regolamento, si desume che la “mancata
conferma scritta firmata da entrambi i conviventi” non impedisce e non
vieta il riconoscimento della rendita di cui trattasi, rilevato che è
inesistente una norma che vieta espressamente il riconoscimento di tale
diritto, in mancanza della formalità contestata alla ricorrente. (…)” (I,
punto 13, pag. 4).
Questo Tribunale rileva
tuttavia, da una parte, che il punto 7.7.3 del Regolamento pretende,
inequivocabilmente, che la convivenza sia comprovata “mediante conferma
scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla
Cassa pensione” e, dall’altra parte, che il concubinato da solo non
significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare
il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP (cfr. la succitata DTF
142 V 233). Al contrario, vista la maggiore autonomia di cui godono i
conviventi rispetto ai coniugi e ai partner registrati, il TF ha rilevato che
l’annuncio della convivenza costituisce l’espressione chiara della volontà
dell’assicurato di voler fare beneficiare il proprio convivente e ciò
indipendentemente dalla sua forma (esplicita dichiarazione del beneficiario,
contratto scritto di sostentamento, semplice annuncio del concubinato
rispettivamente del concubino) (“(…) Die Meldung ist
demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt
ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die
Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten
Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder
aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. (…)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237)).
Essendo l’annuncio della
convivenza decisivo per poter concludere circa la volontà dell’assicurato di
voler fare beneficiare il proprio concubino delle eventuali prestazioni LPP,
conformemente alla suenunciata giurisprudenza valida per l’interpretazione di
un Regolamento, questo Tribunale deve concludere che il punto 7.7.3 del
Regolamento pone una condizione formale costitutiva per il diritto alla rendita
per il convivente superstite. Infatti è con la “conferma scritta firmata da
entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione” che
l’assicurato manifesta la volontà di far beneficiare il proprio concubino delle
eventuali prestazioni LPP.
Giova qui ricordare che il
TF, nella DTF 137 V 105, circa la natura e portata dell’obbligo dei concubini
di annunciare il loro partenariato mentre sono ancora in vita, ha rilevato che
la possibilità di fare dipendere il diritto ad una rendita quale concubino da
una dichiarazione dell’assicurato non risulta essere esclusa né dal tenore
dell’art. 20a LPP né dai lavori legislativi e ha precisato che una tale
esigenza non costituisce un’ulteriore condizione materiale, ma unicamente una
condizione formale (“(…) Il ne résulte ni du
texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire
dépendre le droit à une rente de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait
été exclue. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle
supplémentaire mais uniquement une condition formelle. (…)”).
Contestualmente il TF ha evidenziato che la LPP prevede delle prestazioni a
favore del coniuge superstite (art. 19 LPP) e del partner registrato (art. 19a
LPP), ma non del convivente superstite. L’art. 20a cpv. 1 LPP si limita a
riservare la possibilità per l’istituto di previdenza di introdurre un tale
diritto a determinate condizioni. In questo senso la LPP pone una differenza,
la cui costituzionalità non può essere rivista dal TF (art. 190 Cost.), tra
congiunti e partner registrati da una parte e conviventi dall’altra (“(…)
La LPP prévoit les prestations légalement dues au
conjoint survivant (art. 19) et au partenaire enregistré survivant (art. 19a).
En revanche, elle ne contient aucune obligation de verser des prestations au
concubin survivant. Elle se limite à réserver la possibilité pour les
institutions de prévoyance d'introduire une telle rente à certaines conditions.
Ainsi, la législation fédérale, dont le Tribunal fédéral ne saurait revoir la
constitutionnalité (art. 190 Cst.), fait une différence entre les conjoints et
les partenaires enregistrés d'une part et les concubins de l'autre. (…)”).
In questo senso non può
essere seguita l’attrice laddove – interpretando diversamente il punto
7.7.3 del Regolamento –, da una parte, sostiene che “(…) non mancano
gli elementi per definire eccessivo il formalismo della convenuta, ravvisabile
nella comunicazione del 15.06.2017. (…)” (I, punto 14, pag. 4) e,
dall’altra parte, pretende che “(…) seguendo la motivazione della convenuta,
emergerebbe un’applicazione rigida delle norme giuridiche, che non tiene conto
dei requisiti oggettivi e soggettivi provati e incontestati, con effetti
discriminatori nei confronti della signora AT 1. (…)” XII, punto 2.2, pag.
2).
2.8. L’art. 86b cpv. 1 lett. a LPP
stabilisce che l’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli
assicurati sui diritti alle prestazioni.
In questo senso anche
l’art. 18.1 del Regolamento 2009, che regola le “Informazioni alle persone
assicurate”, al punto 18.1.1 stabilisce che “(…) la Cassa pensione
informa ogni anno le persone assicurate in merito a l’importo delle prestazioni
di libero passaggio, i diritti alle prestazioni, il salario coordinato e i
contributi dovuti (…)”.
Nella DTF 133 V 314 il TF
ha stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è
un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art.
86b LPP (vedi Pärli in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire
LPP e LFLP, 2010, ad art. 86b, n.i 7-9, pagg. 1382-1383; che nella nota 14 a
pié pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non
pubblicato nella DTF 133 V 314).
Nella DTF 136 V 331 l’Alta
Corte ha stabilito che “(…) un istituto cantonale di
previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo
di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni
- in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo
di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet,
con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione (…)”
(regesto della DTF 136 V 331).
Quanto alla violazione
dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331,
il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in
base al principio della buona fede ( “(…) Hinsichtlich
der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu
beachten, dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente
nicht aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten,
insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die
Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information
betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit
als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in
den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene
behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes
(vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29. Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (…)” (DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)).
Questo
Tribunale, riguardo al diritto alla rendita per il convivente superstite
introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006, con scritto del 1. dicembre
2017 ha posto alla Fondazione la seguente domanda: “(…) Contestualmente
all’introduzione di tale nuovo diritto (la rendita per il convivente
superstite), come esattamente il vostro istituto di previdenza ha
proceduto ad informare dello stesso gli assicurati in generale (attivi e
passivi, ossia beneficiari di rendita di invalidità o di vecchiaia) e __________
in particolare? La risposta dovrà essere adeguatamente comprovata e
documentata. (…)” (XIV, domanda 2).
La Fondazione, con lettera
del 13 dicembre 2017, ha così risposto al TCA: “(…) le ditte affiliate sono
state informate sui cambiamenti del regolamento tutte le volte mediante lettere
specifiche oppure mediante la lettera di fine anno, pregandole di inviare
queste informazioni ai loro assicurati e pensionati. (…)” (XV, risposta 2).
Il TCA, con scritto del 22
dicembre 2017 (XVI) – viste le risposte e rilevato che “(…) non
risulta innanzitutto come il vostro istituto abbia informato gli assicurati
(attivi e passivi) e le imprese affiliate circa l’introduzione dell’art. 7.7.
del Regolamento con effetto dal 2006, specificando come sia avvenuta tale
informazione nel caso particolare dell’assicurato. (…)” – ha chiesto
ulteriori informazioni alla Fondazione che, con lettera del 24 gennaio 2018, ha
precisato che “(…) purtroppo, in base alla documentazione esistente, non
siamo in grado di provare con quale concretezza sia stata data l’informazione
sull’introduzione della rendita per partner conviventi. Per questo motivo vi
abbiamo inviato, con la nostra corrispondenza precedente, altri esempi
concernenti le informazioni tramite l’Istituto di previdenza. (…)” (XIX,
risposta 1).
In concreto, viste le
risposte sopra riportate e conformemente alla giurisprudenza citata, questo
Tribunale deve concludere che – quanto al diritto alla rendita per il
convivente superstite introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006 –
la Fondazione ha violato il proprio obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP
e non è possibile concludere differentemente in base alla documentazione
Considerandi
prodotta sub doc. XV/5-8 e meglio: il protocollo finale della seduta ordinaria
del 3 novembre 2005, la comunicazione del 4 maggio 2004 all’ex datore di lavoro,
il foglio informativo Previdenza LPP 2004 e la lettera di fine anno del
dicembre 2008. Infatti, da una parte, è la stessa Fondazione che ammette
esplicitamente di non essere in grado di provare come sia stata data
l’informazione in merito all’introduzione del diritto alla rendita per il
convivente superstite precisando che la documentazione prodotta concerne altri
esempi; dall’altra parte, visti anche gli anni della documentazione prodotta
(2004, 2005 e 2008) appare quantomeno strano che proprio per il 2006 non vi sia
alcun documento.
Per un caso in cui il TF
ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di informare avuto riguardo alla
modifica dei presupposti necessari per poter beneficiare del diritto ad una
rendita per il convivente superstite vedi anche la STF 9C_339/2013 del 29
gennaio 2014 nella quale l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che “(…) damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an die
Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen,
und zwar auch dann nicht, wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids
offen gelassene Frage beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des
angefochtenen Entscheids implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte
in ihren Schreiben weder die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die
Lebenspartnerrente, noch verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser
Leistung auf das Reglement (vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E.
4.2.2
des erwähnten Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt
ferner auch der in E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen
Informationsmöglichkeit nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement
abgegeben, doch fehlt es am Hinweis auf die Änderungen betreffend die
Partnerrente, obschon diese als wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur
wird der Anspruch neu davon abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die
anspruchsberechtigte Person schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf
diese Leistung wird auch ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte
Person diese Mitteilung nicht vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat.
Die unzureichende (schriftliche) Information hinsichtlich der neu geregelten
Partnerrente wird auch nicht aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an
den von der Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend
führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die
Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug
auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der
Voraussetzungen auf eine Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen
war. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre
Versicherten in die Lage versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen
entstehenden Anspruchs auf eine Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden
und die konstitutive Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des
anspruchsberechtigten Lebenspartners zu erfüllen (…)” (STF 9C_339/2013
del 29 gennaio 2014, consid. 5.4).
Stante tutto quanto
precede questo Tribunale deve concludere che la Fondazione, omettendo di
informare il † __________ in merito al diritto alla rendita per il convivente
superstite introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006, ha leso tanto
l’art. 86b cpv. 1 LPP quanto l’art. 18.1.1 del Regolamento 2009 in base ai
quali l’istituto di previdenza informa ogni anno gli assicurati in merito ai
diritti alle prestazioni.
Quanto all’asserita
violazione dell’obbligo d’informare ex art. 331 cpv. 4 CO (cfr. consid. 1.2 e
I, punto 15, pag. 4) questo Tribunale rileva quanto segue.
Anche se vi fosse stata
una violazione dell’obbligo d’informare ex art. 331 cpv. 4 CO, essa – a differenza
del diritto di essere informati ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 LPP che può
essere fatto valere in via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP davanti a questo
Tribunale (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 LPP, n. 7, pag. 72) –
andrebbe fatta valere nei confronti del datore di lavoro in sede civile (cfr.
in questo senso la STF 4A_300/2017 del 30 gennaio 2018, con oggetto: “contratto
di lavoro; obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza”, con la
quale il TF ha confermato la sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla II Camera
civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino).
Riguardo al rapporto tra
LPP e CO va qui inoltre segnalato che al proposito così si esprimono Streiff-von
Kaenel-Rudolph: “(…) Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Normen des
BVG und des OR würden sich überschneiden. So findet sich die Bestimmungen des
OR, Vorsorgeeinrichtungen müssen als Stiftung oder Genossenchaft organisiert
oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes sein, auch im BVG (Art. 48). Auch die
mindestens hälftige Beitragspflicht des Arbeitsgebers findet sich sowohl im BVG
(Art. 66) wie im OR. Die Auskunftspflicht findet ihre allerdings weiter
gehende Entsprechung in Art. 86b BVG und für die Personalvorsorgestiftungen
zusätzlich in Art. 89bis Abs. 2 ZGB (zu Art. 89bis ZGB hinten N7). Das OR scheint also lediglich eine Wiederholung einzelner
Bestimmungen des BVG darzustellen. Effektiv geht es um etwas ganz anders. Das
BVG stellt öffentliches Recht dar, es schuf eine neue obligatorische
Sozialversicherung. Es ist in seinem Anwendunngsbereich zwingend, also dem
Parteiwillen entzogen. (…)” (Streiff-von
Kaenel-Rudolph, Arbeitsvertragsrecht, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR,
Schulthess 2012).
2.9
Avendo
la Fondazione violato il proprio obbligo d’informare ai sensi dell’art. 86b
cpv. 1 LPP e dell’art. 18.1.1 del Regolamento 2009 (cfr. consid. 2.8), bisogna
chiedersi se il † __________, nel caso in cui fosse stato debitamente informato
circa l’introduzione del diritto alla rendita per il convivente superstite per
la prima volta il 1. gennaio 2006, avrebbe rilasciato la conferma scritta da
firmare da entrambi i conviventi e da notificare alla Cassa pensioni ai sensi
dell’art. 7.7.3 del Regolamento 2009 (cfr. in questo senso la succitata DTF 136
V 331, consid. 4.3, pag. 338).
Questo Tribunale rileva
che, il 27 giugno e il 18 agosto 2011, l’Ufficio controllo abitanti della città
di __________ ha attestato che __________ ha abitato con l’attrice quale
coinquilina (cfr. doc. M) nella stessa economia domestica dal 1. ottobre 2002
al 26 maggio 2011, data del decesso di __________ (XIX/1; quanto sopra trova
conferma anche nell’ulteriore attestato rilasciato dal medesimo Ufficio il 9
febbraio 2017 e prodotto sub doc. B).
Ritenuta la lunga e
stabile convivenza questo Tribunale deve supporre che il † __________ avrebbe
con ogni verosimiglianza comprovato la stessa mediante conferma scritta
sottoscritta da entrambi i conviventi così come richiesto dall’art. 7.7.3 del
Regolamento 2009 (cfr. in questo senso la STF 9C_339/2013 del 29 gennaio
2014, consid. 5.5: “(…) Dass der Verstobene die nach
Art. 21 Abs. 1 des Reglements 2007 erforderliche schriftliche Mitteilung der
Begünstigung rechtzeitig gemacht hätte, wenn er hinreichend über die neu
eingeführte Obliegenheit informiert worden wäre, ist - angesichts des
langjährigen und stabilen Konkubinats - zu vermuten, wenn die
Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 21 Abs. 1 des Reglements 2007 erfüllt wären.
(…)”).
Quanto all’art. 7.7.1 del
Regolamento 2009 secondo il quale “(…) la convivenza che dà diritto alla
rendita sussiste se al momento del decesso • entrambi i conviventi non
sono sposati né imparentati e • vivono in comunione domestica da cinque
anni e • il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno
o più figli, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle
spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua
morte. (…)” questo Tribunale rileva quanto segue.
Dall’atto di morte risulta
che __________ è divorziato dal 18 agosto 1994 (XIX/1) e dall’attestato
dell’Ufficio controllo abitanti del 18 agosto 2011 che l’attrice è divorziata
dal 27 novembre 1992 (XIX/1). Dallo stesso attestato del 18 agosto 2011 risulta
inoltre che __________ e l’attrice hanno risieduto nella stessa economia
domestica dal 1. ottobre 2002 al 26 maggio 2011. Vista la lunga e consolidata
convivenza nella medesima economia domestica vi è poi da ritenere che __________
ha contribuito alle spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno
preceduto la sua morte. Al riguardo va qui evidenziato che nella risposta,
elencati precisamente tutti i presupposti fissati dall’art. 7.7.1 del
Regolamento 2009, la Fondazione medesima ha espressamente precisato che “(…)
queste premesse devono essere adempiute cumulativamente e nel presente caso
non vengono nemmeno contestate. (…)” (X, punto 2.1, pag. 3, la
sottolineatura è del redattore).
Tutto ben considerato e in
base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1, pag. 438 con riferimenti), questo
Tribunale deve pertanto concludere che anche i presupposti fissati all’art.
7.7.1
del Regolamento 2009 sono adempiuti.
2.10
In simili circostanze –
ribadito che il presupposto della prova della convivenza ai sensi dell’art.
7.7.3
del Regolamento 2009 va ritenuto adempiuto dovendo questo TCA supporre
che se fosse stato debitamente informato dalla Fondazione il † __________
avrebbe proceduto in questo senso e che pure i presupposti ex art. 7.7.1 del
medesimo Regolamento sono rispettati (cfr. consid. 2.9) – AT 1 ha
diritto ad una rendita per convivente superstite.
2.11
La Fondazione ha eccepito la
prescrizione delle prestazioni: “(…) nel caso che il Tribunale dovesse
concludere, contrariamente alle aspettative, che l’opponente dovesse avere
diritto ad una rendita per partner convivente […] , facciamo valere qui
l’eccezione della prescrizione concernente le singole prestazioni di rendita,
nella misura in cui siano già subentrate. (…)” (XV, pag. 3).
Al
riguardo va innanzitutto osservato che nella STFA B/1/04 del 1. settembre 2006
(pubblicata in SVR 2007 BVG Nr. 17 pag. 57), il TFA ha stabilito che
l’eccezione della prescrizione può essere sollevata nella procedura cantonale
in sede di duplica. In questo senso non può essere seguita l’attrice laddove,
tramite il suo legale, sostiene che “(…)
l’eccezione di prescrizione allegata per la prima volta in questa sede é
irrita, oltre che palesemente tardiva. (…)” (XXI, pag. 3)
Secondo
l’art. 41 cpv. 2 LPP (sino al 31 dicembre 2004: art. 41 cpv. 1 LPP) i crediti che
riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni,
gli altri in dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle
obbligazioni (CO) sono applicabili.
La citata disposizione si
applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia
solo alla previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria e
preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare, sono applicabili
gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG
Nr. 43 pag. 129 consid. 5b; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.
cit, ad art. 41 n. 1, pag. 150).
Per l'art.
130.
cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. Secondo
l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta: mediante riconoscimento del debito
per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di
acconti e la dazione di pegni o fideiussioni (cifra 1) o mediante atti di
esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale
statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento (cifra 2).
In concreto, ritenuta, da
una parte, l’assenza nel Regolamento 2009 di una prescrizione regolamentare al
riguardo e, dall’altra parte, che il primo atto interruttivo della prescrizione
è stato intrapreso mediante l’inoltro della petizione del 16 agosto 2017 –
non vi sono infatti documenti agli atti che attestano un’idonea interruzione
precedente ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CO; tali non possono essere gli
scritti dello studio legale RA 1 menzionati al consid. 1.1 –, in
applicazione dell’art. 128 CO le prestazioni dovute fino al 15 agosto 2012 (risalenti
cioé ad oltre cinque anni dalla petizione) sono prescritte.
2.12
L’attrice ha postulato il
versamento della rendita per convivente superstite dal 26 maggio 2011 (data del
decesso, cfr. consid. 1.2), la petizione va parzialmente accolta e la Fondazione
va condannata a versare a AT 1 la rendita per convivente superstite dovuta dal
16.
agosto 2012 in avanti.
2.13
Visto l’esito della procedura AT
1, assistita dallo studio legale RA 1, ha diritto al versamento di un importo a
titolo di ripetibili parziali che nel caso concreto appare giustificato
quantificare in fr. 1'800.--.
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1
LPTCA), alla convenuta, sebbene in parte soccombente, non sono accollate tasse
e spese di giustizia.
L’attrice ha chiesto di
essere posta “(…) al beneficio del gratuito patrocinio nella misura più
ampia possibile, estesa pure alle tasse e spese giudiziarie. (…)” (I, pag.
5).
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art.
29.
cpv. 1 Lptca), la domanda dell’attrice deve essere
intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.
Inoltre, ritenuti l’esito
della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto
attiene alla parte per la quale l’attrice è vincente in causa, è divenuta priva
di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la
parte della petizione in cui l’attrice è soccombente, l’interessata può invece
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le
relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Presupposti per la
concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di
procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i
settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –
sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di
esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalla
documentazione agli atti risulta che l’attrice, pensionata, vive da sola e dispone, quali entrate, della rendita pensionistica e della
prestazione complementare per un importo globale di fr. 2'708.-- mensile (doc.
N, punto 3).
Per quanto riguarda il calcolo
del fabbisogno, all’attrice deve essere applicato l’importo base mensile per
persona che vive da sola di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo del minimo
esistenziale LEF.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta
l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
Bisogna, poi, computare il
canone di locazione di fr. 1’270.-- al mese e gli oneri fiscali e assicurativi
pari a fr. 99.21 mensili (fr. 1'190.60 : 12 = 99.21; cfr. doc. N, punto 4).
Si ottiene, quindi, un
onere globale di fr. 2’569.21 che – tenuto conto del fatto che
all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un
supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a quanto
stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004 – si
attesta in fr. 2'749.21 rispettivamente in fr. 2'869.21.
Vista la situazione
finanziaria dell’attrice (fabbisogno globale superiore alle entrate) lo stato
d’indigenza è dunque dato.
Ritenuto inoltre che l’attrice
non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che la petizione non
appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto priva di possibilità di
esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'attrice dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5;
art. 6 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare a AT 1 la rendita per convivente superstite dovuta
dal 16 agosto 2012 in avanti.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.
Di conseguenza AT 1 è
ammessa al gratuito patrocinio dello studio legale RA 1.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà fr.
1'800.-- (IVA inclusa) all’attrice a titolo di ripetibili parziali.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti