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34.2017.31

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5 aprile 2018Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i conviventi non sono sposati né imparentati e

• vivono

in comunione domestica da cinque anni e

• il

convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli,

oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della

comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua morte.

7.7.2. La

convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista

anche per i conviventi dello stesso sesso.

7.7.3. La

convivenza che dà diritto alla rendita di cui sopra deve essere comprovata

mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata

alla Cassa pensione. (…)" (doc. X/6, pag.15).

Questo Tribunale osserva

innanzitutto che – non estendendo la cerchia dei beneficiari e

rispettando l’ordine a cascata stabiliti dall’art. 20a cpv. 1 LPP e potendo (trattandosi

di previdenza sovraobbligatoria, conformemente alla giurisprudenza citata al

consid. 2.5) porre ulteriori condizioni limitative – la suddetta norma

regolamentare è conforme alla LPP.

2.7. Nella presente fattispecie,

come accennato (cfr. consid. 1.1), l’attrice ha interpellato a due riprese

(prima personalmente, poi tramite il suo legale) la Cassa pensione __________

circa il suo diritto ad una rendita per convivente. La Cassa, con scritto del

25 giugno 2015 (cfr. doc. C), ha comunicato all’attrice che “(…) non avendo

però notificato la convivenza (per scritto) alla Cassa Pensione __________ non

sussiste nessun diritto a prestazioni (…)” (doc. C) e, con scritto del 15

giugno 2017 (cfr. doc. G), oltre a confermare la precedente comunicazione, ha

rinviato al punto 7.7.3 del Regolamento adducendo che “(…) le alleghiamo

infine il regolamento “Disposizioni generali” della nostra cassa pensione (art.

7.7.3), che ben esplica la motivazione della nostra decisione. (…)” (doc.

G).

Si tratta dunque di

stabilire se la prova della convivenza mediante “conferma scritta firmata da

entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione”,

così come richiesta dal punto 7.7.3 del Regolamento, costituisce una condizione

formale costitutiva per il diritto alla rendita del convivente superstite.

Secondo la

giurisprudenza relativa ai rapporti di previdenza professionale valgono i

principi d'interpretazione dei contratti di diritto privato disciplinati

dall'art. 18 cpv. 1 CO (STF 9C_37/2012,9C_106/2012 del 16 gennaio 2013,

consid. 6.4; vedi inoltre DTF 140 V 50, consid. 2 con riferimenti; cfr. anche Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 49 n.i 6-9, pagg. 165-166). Ai sensi di questa

norma, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si

deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,

anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore,

o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Norme di regolamenti

di istituti di previdenza professionale vanno quindi interpretate, qualora le

disposizioni dell'istituto in questione siano litigiose e non permettano di

stabilire una concordante volontà delle parti, secondo il principio della buona

fede. Giusta tale principio, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate

nel modo secondo il quale esse potevano e dovevano essere intese dal

destinatario delle stesse trovandosi in un rapporto di fiducia. Non occorre

pertanto fondarsi sulla volontà interiore del dichiarante, bensì sul senso

oggettivo delle sue spiegazioni. Il dichiarante deve accettare quanto una

persona corretta e di buon senso poteva capire in base alle sue spiegazioni. Si

tratta quindi di determinare la volontà oggettiva dei contraenti, osservando la

regola per cui formulazioni non chiare, ambigue o non usuali devono, in caso di

dubbio, essere interpretate a svantaggio dell'autore delle stesse.

In concreto, non è

contestato che l’attrice non è in grado di produrre la “conferma scritta

firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa

pensione”, così come richiesta dal punto 7.7.3 del Regolamento.

Con il “ricorso”,

ella sostiene infatti che “(…) nell’esaminare il punto 7.7.3 del

regolamento, si desume che la “mancata

conferma scritta firmata da entrambi i conviventi” non impedisce e non

vieta il riconoscimento della rendita di cui trattasi, rilevato che è

inesistente una norma che vieta espressamente il riconoscimento di tale

diritto, in mancanza della formalità contestata alla ricorrente. (…)” (I,

punto 13, pag. 4).

Questo Tribunale rileva

tuttavia, da una parte, che il punto 7.7.3 del Regolamento pretende,

inequivocabilmente, che la convivenza sia comprovata “mediante conferma

scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla

Cassa pensione” e, dall’altra parte, che il concubinato da solo non

significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare

il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP (cfr. la succitata DTF

142 V 233). Al contrario, vista la maggiore autonomia di cui godono i

conviventi rispetto ai coniugi e ai partner registrati, il TF ha rilevato che

l’annuncio della convivenza costituisce l’espressione chiara della volontà

dell’assicurato di voler fare beneficiare il proprio convivente e ciò

indipendentemente dalla sua forma (esplicita dichiarazione del beneficiario,

contratto scritto di sostentamento, semplice annuncio del concubinato

rispettivamente del concubino) (“(…) Die Meldung ist

demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt

ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die

Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten

Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder

aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. (…)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237)).

Essendo l’annuncio della

convivenza decisivo per poter concludere circa la volontà dell’assicurato di

voler fare beneficiare il proprio concubino delle eventuali prestazioni LPP,

conformemente alla suenunciata giurisprudenza valida per l’interpretazione di

un Regolamento, questo Tribunale deve concludere che il punto 7.7.3 del

Regolamento pone una condizione formale costitutiva per il diritto alla rendita

per il convivente superstite. Infatti è con la “conferma scritta firmata da

entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione” che

l’assicurato manifesta la volontà di far beneficiare il proprio concubino delle

eventuali prestazioni LPP.

Giova qui ricordare che il

TF, nella DTF 137 V 105, circa la natura e portata dell’obbligo dei concubini

di annunciare il loro partenariato mentre sono ancora in vita, ha rilevato che

la possibilità di fare dipendere il diritto ad una rendita quale concubino da

una dichiarazione dell’assicurato non risulta essere esclusa né dal tenore

dell’art. 20a LPP né dai lavori legislativi e ha precisato che una tale

esigenza non costituisce un’ulteriore condizione materiale, ma unicamente una

condizione formale (“(…) Il ne résulte ni du

texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire

dépendre le droit à une rente de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait

été exclue. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle

supplémentaire mais uniquement une condition formelle. (…)”).

Contestualmente il TF ha evidenziato che la LPP prevede delle prestazioni a

favore del coniuge superstite (art. 19 LPP) e del partner registrato (art. 19a

LPP), ma non del convivente superstite. L’art. 20a cpv. 1 LPP si limita a

riservare la possibilità per l’istituto di previdenza di introdurre un tale

diritto a determinate condizioni. In questo senso la LPP pone una differenza,

la cui costituzionalità non può essere rivista dal TF (art. 190 Cost.), tra

congiunti e partner registrati da una parte e conviventi dall’altra (“(…)

La LPP prévoit les prestations légalement dues au

conjoint survivant (art. 19) et au partenaire enregistré survivant (art. 19a).

En revanche, elle ne contient aucune obligation de verser des prestations au

concubin survivant. Elle se limite à réserver la possibilité pour les

institutions de prévoyance d'introduire une telle rente à certaines conditions.

Ainsi, la législation fédérale, dont le Tribunal fédéral ne saurait revoir la

constitutionnalité (art. 190 Cst.), fait une différence entre les conjoints et

les partenaires enregistrés d'une part et les concubins de l'autre. (…)”).

In questo senso non può

essere seguita l’attrice laddove – interpretando diversamente il punto

7.7.3 del Regolamento –, da una parte, sostiene che “(…) non mancano

gli elementi per definire eccessivo il formalismo della convenuta, ravvisabile

nella comunicazione del 15.06.2017. (…)” (I, punto 14, pag. 4) e,

dall’altra parte, pretende che “(…) seguendo la motivazione della convenuta,

emergerebbe un’applicazione rigida delle norme giuridiche, che non tiene conto

dei requisiti oggettivi e soggettivi provati e incontestati, con effetti

discriminatori nei confronti della signora AT 1. (…)” XII, punto 2.2, pag.

2).

2.8. L’art. 86b cpv. 1 lett. a LPP

stabilisce che l’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli

assicurati sui diritti alle prestazioni.

In questo senso anche

l’art. 18.1 del Regolamento 2009, che regola le “Informazioni alle persone

assicurate”, al punto 18.1.1 stabilisce che “(…) la Cassa pensione

informa ogni anno le persone assicurate in merito a l’importo delle prestazioni

di libero passaggio, i diritti alle prestazioni, il salario coordinato e i

contributi dovuti (…)”.

Nella DTF 133 V 314 il TF

ha stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è

un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art.

86b LPP (vedi Pärli in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire

LPP e LFLP, 2010, ad art. 86b, n.i 7-9, pagg. 1382-1383; che nella nota 14 a

pié pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non

pubblicato nella DTF 133 V 314).

Nella DTF 136 V 331 l’Alta

Corte ha stabilito che “(…) un istituto cantonale di

previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo

di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni

- in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo

di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet,

con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione (…)”

(regesto della DTF 136 V 331).

Quanto alla violazione

dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331,

il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in

base al principio della buona fede ( “(…) Hinsichtlich

der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu

beachten, dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente

nicht aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten,

insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die

Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information

betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit

als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in

den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene

behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes

(vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29. Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (…)” (DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)).

Questo

Tribunale, riguardo al diritto alla rendita per il convivente superstite

introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006, con scritto del 1. dicembre

2017 ha posto alla Fondazione la seguente domanda: “(…) Contestualmente

all’introduzione di tale nuovo diritto (la rendita per il convivente

superstite), come esattamente il vostro istituto di previdenza ha

proceduto ad informare dello stesso gli assicurati in generale (attivi e

passivi, ossia beneficiari di rendita di invalidità o di vecchiaia) e __________

in particolare? La risposta dovrà essere adeguatamente comprovata e

documentata. (…)” (XIV, domanda 2).

La Fondazione, con lettera

del 13 dicembre 2017, ha così risposto al TCA: “(…) le ditte affiliate sono

state informate sui cambiamenti del regolamento tutte le volte mediante lettere

specifiche oppure mediante la lettera di fine anno, pregandole di inviare

queste informazioni ai loro assicurati e pensionati. (…)” (XV, risposta 2).

Il TCA, con scritto del 22

dicembre 2017 (XVI) – viste le risposte e rilevato che “(…) non

risulta innanzitutto come il vostro istituto abbia informato gli assicurati

(attivi e passivi) e le imprese affiliate circa l’introduzione dell’art. 7.7.

del Regolamento con effetto dal 2006, specificando come sia avvenuta tale

informazione nel caso particolare dell’assicurato. (…)” – ha chiesto

ulteriori informazioni alla Fondazione che, con lettera del 24 gennaio 2018, ha

precisato che “(…) purtroppo, in base alla documentazione esistente, non

siamo in grado di provare con quale concretezza sia stata data l’informazione

sull’introduzione della rendita per partner conviventi. Per questo motivo vi

abbiamo inviato, con la nostra corrispondenza precedente, altri esempi

concernenti le informazioni tramite l’Istituto di previdenza. (…)” (XIX,

risposta 1).

In concreto, viste le

risposte sopra riportate e conformemente alla giurisprudenza citata, questo

Tribunale deve concludere che – quanto al diritto alla rendita per il

convivente superstite introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006 –

la Fondazione ha violato il proprio obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP

e non è possibile concludere differentemente in base alla documentazione

Considerandi

prodotta sub doc. XV/5-8 e meglio: il protocollo finale della seduta ordinaria

del 3 novembre 2005, la comunicazione del 4 maggio 2004 all’ex datore di lavoro,

il foglio informativo Previdenza LPP 2004 e la lettera di fine anno del

dicembre 2008. Infatti, da una parte, è la stessa Fondazione che ammette

esplicitamente di non essere in grado di provare come sia stata data

l’informazione in merito all’introduzione del diritto alla rendita per il

convivente superstite precisando che la documentazione prodotta concerne altri

esempi; dall’altra parte, visti anche gli anni della documentazione prodotta

(2004, 2005 e 2008) appare quantomeno strano che proprio per il 2006 non vi sia

alcun documento.

Per un caso in cui il TF

ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di informare avuto riguardo alla

modifica dei presupposti necessari per poter beneficiare del diritto ad una

rendita per il convivente superstite vedi anche la STF 9C_339/2013 del 29

gennaio 2014 nella quale l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che “(…) damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an die

Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen,

und zwar auch dann nicht, wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids

offen gelassene Frage beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des

angefochtenen Entscheids implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte

in ihren Schreiben weder die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die

Lebenspartnerrente, noch verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser

Leistung auf das Reglement (vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E.

4.2.2

des erwähnten Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt

ferner auch der in E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen

Informationsmöglichkeit nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement

abgegeben, doch fehlt es am Hinweis auf die Änderungen betreffend die

Partnerrente, obschon diese als wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur

wird der Anspruch neu davon abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die

anspruchsberechtigte Person schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf

diese Leistung wird auch ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte

Person diese Mitteilung nicht vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat.

Die unzureichende (schriftliche) Information hinsichtlich der neu geregelten

Partnerrente wird auch nicht aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an

den von der Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend

führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die

Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug

auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der

Voraussetzungen auf eine Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen

war. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre

Versicherten in die Lage versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen

entstehenden Anspruchs auf eine Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden

und die konstitutive Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des

anspruchsberechtigten Lebenspartners zu erfüllen (…)” (STF 9C_339/2013

del 29 gennaio 2014, consid. 5.4).

Stante tutto quanto

precede questo Tribunale deve concludere che la Fondazione, omettendo di

informare il † __________ in merito al diritto alla rendita per il convivente

superstite introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006, ha leso tanto

l’art. 86b cpv. 1 LPP quanto l’art. 18.1.1 del Regolamento 2009 in base ai

quali l’istituto di previdenza informa ogni anno gli assicurati in merito ai

diritti alle prestazioni.

Quanto all’asserita

violazione dell’obbligo d’informare ex art. 331 cpv. 4 CO (cfr. consid. 1.2 e

I, punto 15, pag. 4) questo Tribunale rileva quanto segue.

Anche se vi fosse stata

una violazione dell’obbligo d’informare ex art. 331 cpv. 4 CO, essa – a differenza

del diritto di essere informati ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 LPP che può

essere fatto valere in via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP davanti a questo

Tribunale (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 LPP, n. 7, pag. 72) –

andrebbe fatta valere nei confronti del datore di lavoro in sede civile (cfr.

in questo senso la STF 4A_300/2017 del 30 gennaio 2018, con oggetto: “contratto

di lavoro; obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza”, con la

quale il TF ha confermato la sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla II Camera

civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino).

Riguardo al rapporto tra

LPP e CO va qui inoltre segnalato che al proposito così si esprimono Streiff-von

Kaenel-Rudolph: “(…) Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Normen des

BVG und des OR würden sich überschneiden. So findet sich die Bestimmungen des

OR, Vorsorgeeinrichtungen müssen als Stiftung oder Genossenchaft organisiert

oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes sein, auch im BVG (Art. 48). Auch die

mindestens hälftige Beitragspflicht des Arbeitsgebers findet sich sowohl im BVG

(Art. 66) wie im OR. Die Auskunftspflicht findet ihre allerdings weiter

gehende Entsprechung in Art. 86b BVG und für die Personalvorsorgestiftungen

zusätzlich in Art. 89bis Abs. 2 ZGB (zu Art. 89bis ZGB hinten N7). Das OR scheint also lediglich eine Wiederholung einzelner

Bestimmungen des BVG darzustellen. Effektiv geht es um etwas ganz anders. Das

BVG stellt öffentliches Recht dar, es schuf eine neue obligatorische

Sozialversicherung. Es ist in seinem Anwendunngsbereich zwingend, also dem

Parteiwillen entzogen. (…)” (Streiff-von

Kaenel-Rudolph, Arbeitsvertragsrecht, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR,

Schulthess 2012).

2.9

Avendo

la Fondazione violato il proprio obbligo d’informare ai sensi dell’art. 86b

cpv. 1 LPP e dell’art. 18.1.1 del Regolamento 2009 (cfr. consid. 2.8), bisogna

chiedersi se il † __________, nel caso in cui fosse stato debitamente informato

circa l’introduzione del diritto alla rendita per il convivente superstite per

la prima volta il 1. gennaio 2006, avrebbe rilasciato la conferma scritta da

firmare da entrambi i conviventi e da notificare alla Cassa pensioni ai sensi

dell’art. 7.7.3 del Regolamento 2009 (cfr. in questo senso la succitata DTF 136

V 331, consid. 4.3, pag. 338).

Questo Tribunale rileva

che, il 27 giugno e il 18 agosto 2011, l’Ufficio controllo abitanti della città

di __________ ha attestato che __________ ha abitato con l’attrice quale

coinquilina (cfr. doc. M) nella stessa economia domestica dal 1. ottobre 2002

al 26 maggio 2011, data del decesso di __________ (XIX/1; quanto sopra trova

conferma anche nell’ulteriore attestato rilasciato dal medesimo Ufficio il 9

febbraio 2017 e prodotto sub doc. B).

Ritenuta la lunga e

stabile convivenza questo Tribunale deve supporre che il † __________ avrebbe

con ogni verosimiglianza comprovato la stessa mediante conferma scritta

sottoscritta da entrambi i conviventi così come richiesto dall’art. 7.7.3 del

Regolamento 2009 (cfr. in questo senso la STF 9C_339/2013 del 29 gennaio

2014, consid. 5.5: “(…) Dass der Verstobene die nach

Art. 21 Abs. 1 des Reglements 2007 erforderliche schriftliche Mitteilung der

Begünstigung rechtzeitig gemacht hätte, wenn er hinreichend über die neu

eingeführte Obliegenheit informiert worden wäre, ist - angesichts des

langjährigen und stabilen Konkubinats - zu vermuten, wenn die

Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 21 Abs. 1 des Reglements 2007 erfüllt wären.

(…)”).

Quanto all’art. 7.7.1 del

Regolamento 2009 secondo il quale “(…) la convivenza che dà diritto alla

rendita sussiste se al momento del decesso • entrambi i conviventi non

sono sposati né imparentati e • vivono in comunione domestica da cinque

anni e • il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno

o più figli, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle

spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua

morte. (…)” questo Tribunale rileva quanto segue.

Dall’atto di morte risulta

che __________ è divorziato dal 18 agosto 1994 (XIX/1) e dall’attestato

dell’Ufficio controllo abitanti del 18 agosto 2011 che l’attrice è divorziata

dal 27 novembre 1992 (XIX/1). Dallo stesso attestato del 18 agosto 2011 risulta

inoltre che __________ e l’attrice hanno risieduto nella stessa economia

domestica dal 1. ottobre 2002 al 26 maggio 2011. Vista la lunga e consolidata

convivenza nella medesima economia domestica vi è poi da ritenere che __________

ha contribuito alle spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno

preceduto la sua morte. Al riguardo va qui evidenziato che nella risposta,

elencati precisamente tutti i presupposti fissati dall’art. 7.7.1 del

Regolamento 2009, la Fondazione medesima ha espressamente precisato che “(…)

queste premesse devono essere adempiute cumulativamente e nel presente caso

non vengono nemmeno contestate. (…)” (X, punto 2.1, pag. 3, la

sottolineatura è del redattore).

Tutto ben considerato e in

base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1, pag. 438 con riferimenti), questo

Tribunale deve pertanto concludere che anche i presupposti fissati all’art.

7.7.1

del Regolamento 2009 sono adempiuti.

2.10

In simili circostanze –

ribadito che il presupposto della prova della convivenza ai sensi dell’art.

7.7.3

del Regolamento 2009 va ritenuto adempiuto dovendo questo TCA supporre

che se fosse stato debitamente informato dalla Fondazione il † __________

avrebbe proceduto in questo senso e che pure i presupposti ex art. 7.7.1 del

medesimo Regolamento sono rispettati (cfr. consid. 2.9) – AT 1 ha

diritto ad una rendita per convivente superstite.

2.11

La Fondazione ha eccepito la

prescrizione delle prestazioni: “(…) nel caso che il Tribunale dovesse

concludere, contrariamente alle aspettative, che l’opponente dovesse avere

diritto ad una rendita per partner convivente […] , facciamo valere qui

l’eccezione della prescrizione concernente le singole prestazioni di rendita,

nella misura in cui siano già subentrate. (…)” (XV, pag. 3).

Al

riguardo va innanzitutto osservato che nella STFA B/1/04 del 1. settembre 2006

(pubblicata in SVR 2007 BVG Nr. 17 pag. 57), il TFA ha stabilito che

l’eccezione della prescrizione può essere sollevata nella procedura cantonale

in sede di duplica. In questo senso non può essere seguita l’attrice laddove,

tramite il suo legale, sostiene che “(…)

l’eccezione di prescrizione allegata per la prima volta in questa sede é

irrita, oltre che palesemente tardiva. (…)” (XXI, pag. 3)

Secondo

l’art. 41 cpv. 2 LPP (sino al 31 dicembre 2004: art. 41 cpv. 1 LPP) i crediti che

riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni,

gli altri in dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle

obbligazioni (CO) sono applicabili.

La citata disposizione si

applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia

solo alla previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria e

preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare, sono applicabili

gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG

Nr. 43 pag. 129 consid. 5b; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.

cit, ad art. 41 n. 1, pag. 150).

Per l'art.

130.

cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. Secondo

l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta: mediante riconoscimento del debito

per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di

acconti e la dazione di pegni o fideiussioni (cifra 1) o mediante atti di

esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale

statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento (cifra 2).

In concreto, ritenuta, da

una parte, l’assenza nel Regolamento 2009 di una prescrizione regolamentare al

riguardo e, dall’altra parte, che il primo atto interruttivo della prescrizione

è stato intrapreso mediante l’inoltro della petizione del 16 agosto 2017 –

non vi sono infatti documenti agli atti che attestano un’idonea interruzione

precedente ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CO; tali non possono essere gli

scritti dello studio legale RA 1 menzionati al consid. 1.1 –, in

applicazione dell’art. 128 CO le prestazioni dovute fino al 15 agosto 2012 (risalenti

cioé ad oltre cinque anni dalla petizione) sono prescritte.

2.12

L’attrice ha postulato il

versamento della rendita per convivente superstite dal 26 maggio 2011 (data del

decesso, cfr. consid. 1.2), la petizione va parzialmente accolta e la Fondazione

va condannata a versare a AT 1 la rendita per convivente superstite dovuta dal

16.

agosto 2012 in avanti.

2.13

Visto l’esito della procedura AT

1, assistita dallo studio legale RA 1, ha diritto al versamento di un importo a

titolo di ripetibili parziali che nel caso concreto appare giustificato

quantificare in fr. 1'800.--.

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

LPTCA), alla convenuta, sebbene in parte soccombente, non sono accollate tasse

e spese di giustizia.

L’attrice ha chiesto di

essere posta “(…) al beneficio del gratuito patrocinio nella misura più

ampia possibile, estesa pure alle tasse e spese giudiziarie. (…)” (I, pag.

5).

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art.

29.

cpv. 1 Lptca), la domanda dell’attrice deve essere

intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.

Inoltre, ritenuti l’esito

della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto

attiene alla parte per la quale l’attrice è vincente in causa, è divenuta priva

di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la

parte della petizione in cui l’attrice è soccombente, l’interessata può invece

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le

relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Presupposti per la

concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di

procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i

settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –

sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di

esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalla

documentazione agli atti risulta che l’attrice, pensionata, vive da sola e dispone, quali entrate, della rendita pensionistica e della

prestazione complementare per un importo globale di fr. 2'708.-- mensile (doc.

N, punto 3).

Per quanto riguarda il calcolo

del fabbisogno, all’attrice deve essere applicato l’importo base mensile per

persona che vive da sola di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta

l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna, poi, computare il

canone di locazione di fr. 1’270.-- al mese e gli oneri fiscali e assicurativi

pari a fr. 99.21 mensili (fr. 1'190.60 : 12 = 99.21; cfr. doc. N, punto 4).

Si ottiene, quindi, un

onere globale di fr. 2’569.21 che – tenuto conto del fatto che

all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un

supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a quanto

stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004 – si

attesta in fr. 2'749.21 rispettivamente in fr. 2'869.21.

Vista la situazione

finanziaria dell’attrice (fabbisogno globale superiore alle entrate) lo stato

d’indigenza è dunque dato.

Ritenuto inoltre che l’attrice

non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che la petizione non

appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto priva di possibilità di

esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'attrice dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5;

art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 la rendita per convivente superstite dovuta

dal 16 agosto 2012 in avanti.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza AT 1 è

ammessa al gratuito patrocinio dello studio legale RA 1.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà fr.

1'800.-- (IVA inclusa) all’attrice a titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti