34.2017.33
Definizione di salario assicurato ai sensi della LPP. concetto di gratifica. Assicurato chiede che la sua polizza previdenzale sia ripristinata sulla base del salario a tempo pieno, negando di aver co
5 novembre 2018Italiano64 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2017.33
FC
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’11 settembre 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1972, ha lavorato
come contabile/responsabile amministrativo alle dipendenze della CV 1 di __________
a far tempo dal 1. febbraio 2004. Ai fini dell’attuazione dell’obbligo di
affiliazione alla previdenza professionale la datrice di lavoro è affiliata
presso la Fondazione __________. Il salario mensile lordo stabilito
contrattualmente ammontava nel 2014 a fr. 8'900.- pagabile in 13 mensilità, per
complessivi fr. 115'700.- annui.
A causa di problemi psichici, dal
12 al 31 gennaio 2015 l’attore è stato inabile al lavoro al 50% e dal 1.
febbraio seguente la sua inabilità è divenuta completa. La __________,
assicurazione malattia collettiva, ha versato le relative indennità giornaliere.
Trascorsi 180 giorni d’incapacità lavorativa, con scritto 28 luglio 2015 il
datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per la fine del mese di
ottobre 2015.
Durante il periodo di malattia
e sino alla fine ottobre 2015, l’assicurato ha continuato a percepire il
salario di fr. 8'900.-.
Nel mese di giugno 2015 AT 1 è
venuto a conoscenza che a far tempo dal 1. gennaio 2015 la datrice di lavoro
aveva annunciato all’istituto di previdenza una diminuzione del salario
soggetto a contribuzione LPP del 20%, fissandolo a fr. 92'560.- per un impiego
all’80%.
L’assicurato ha quindi - ma
senza esito - manifestato il suo dissenso alla CV 1, chiedendo in sostanza la
correzione del salario (nell’ammontare effettivamente percepito) soggetto a
contributi LPP.
1.2. Con petizione 19 maggio 2016 inoltrata
nei confronti della CV 1 alla Pretura della giurisdizione di __________, AT 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto di ripristinare per l’anno 2015 la
polizza di previdenza stipulata a suo nome presso la Fondazione __________ per
il salario corrispondente ad un impiego al 100%. La petizione è stata avversata
integralmente dalla ditta convenuta, rappresentata dall’avv. RA 2. Effettuata
l’istruttoria di causa, il Pretore, dopo aver sottoposto alle parti la
questione, pregiudiziale, riguardo alla competenza materiale del giudice adito,
con decisione del 24 agosto 2017, appurato come la vertenza concernesse una
controversia ai sensi dell’art. 73 LPP, ha respinto la petizione per
incompetenza del Pretore (inc. __________).
1.3. AT 1, sempre rappresentato
dalla sua patrocinatrice, si è quindi rivolto al TCA con una petizione dell’11
settembre 2017 nei confronti della CV 1 con la quale ha formulato le seguenti
domande di giudizio:
" 1. La petizione
è accolta.
2. Di
conseguenza CV 1, __________, è condannata a ripristinare - per l'anno 2015 -
la polizza stipulata a nome del signor AT 1 (nr. assicurato __________, di cui
al contratto no. __________) presso la Fondazione __________ per il salario
corrispondente ad un impiego al 100%, ossia ad assicurare il
signor AT 1 alla __________ per il
periodo 1 gennaio 2015-31 ottobre 2015 sulla base di un salario annuo lordo di
CHF 115'700.- con conseguente versamento dei relativi contributi della
previdenza professionale.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.”
In sostanza secondo l’attore
egli sarebbe sempre stato correttamente assicurato presso la Fondazione __________
sulla base di un salario annuo di fr. 115'700.-. Tuttavia, nel giugno del 2015 sarebbe
venuto a conoscenza che CV 1 aveva annunciato per il 2015 alla Fondazione __________
un salario di fr. 92'560.-, equivalente all'80% del salario previsto dal
contratto. L’annuncio del cambiamento sarebbe stato fatto dalla datrice di
lavoro sulla base di un presunto - da lui contestato - accordo di riduzione
della percentuale di lavoro dal 100% all'80%. L’attore ha pure sottolineato di
aver continuato a percepire, durante tutto il 2015, il salario convenuto per un
impiego a tempo pieno, di fr. 8'900.- mensili. A suo dire, quando egli era già
in malattia, le parti si erano in realtà unicamente limitate a discutere
riguardo all'eventualità di ridurre in futuro la percentuale lavorativa, ma senza
specificare esattamente da quando. In ogni modo una simile riduzione sarebbe
divenuta effettiva soltanto al termine dell'inabilità lavorativa che in quel
momento si pensava fosse di breve durata. Delle altre motivazioni si dirà, ove
necessario, nei considerandi di merito.
1.4. Con la risposta di causa la CV
1, sempre assistita dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione. Ha
in sostanza evidenziato che nel corso del mese di gennaio 2015 tra l'attore e
la convenuta sarebbe stata concordata una riduzione dell'attività lavorativa dell’attore
all'80% e conseguentemente del suo stipendio. Ne derivava quindi la necessità
di ridurre di conseguenza anche la trattenuta salariale relativa alla LPP. Da qui
l'annuncio della nuova situazione all'istituto di previdenza, il quale aveva quindi
stilato e inviato all’assicurato un nuovo certificato previdenziale aggiornato,
datato 9 febbraio 2015, che indicava un salario assicurato di fr. 92'560.-.La
datrice di lavoro adduce di aver continuato a corrispondere l’importo di fr.
8'900.- per premiare la lunga ed apprezzata collaborazione dell’attore presso
la ditta mediante versamento mensile di una gratifica di importo pari alla
differenza rispetto all’importo del salario pieno. Delle ulteriori allegazioni
si dirà, ove occorra, nei considerandi di merito.
1.5. Le rispettive posizioni sono
state confermate dall’attore in replica (doc. IX) e dalla convenuta in duplica (doc.
XI).
Il TCA ha richiamato agli
atti l’incarto dalla Pretura di __________.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere per quale salario la ditta CV 1 deve assicurare ai fini previdenziali per
l’anno 2015 AT 1, attivo presso tale ditta dal 1. febbraio 2004 al 31 ottobre
2015, e di conseguenza se a dipendenza di tale salario la CV 1 sia tenuta a
versare gli ulteriori contributi LPP. L’attore chiede infatti che la sua ex
datrice di lavoro sia condannata a ripristinare - per l'anno 2015 - la
copertura previdenziale a suo favore presso la Fondazione __________ in base ad
un salario annuo lordo di fr. 115'700.- corrispondente ad un impiego al 100%. A
mente dell’attore, l’ex datrice di lavoro avrebbe ingiustamente notificato
all’istituto previdenziale per il 2015 un salario pari ad un pensum lavorativo
dell’80%.
La convenuta è invece del
parere che l’impiego lavorativo dell’attore sia stato ridotto all’80%, ritenuto
che la differenza tra il salario dell’80% e quello al 100% che gli è comunque
stata versata costituiva una sorta di premio o di gratifica per considerare la
lunga e apprezzata collaborazione dell’attore per la convenuta.
Oggetto
del contendere è quindi
l’ammontare del salario assicurato ai fini della LPP per il 2015: mentre che
per l’attore determinante sarebbe il salario di fr. 115'700.-, per la convenuta
sarebbe determinante il salario, di fr. 92'560.--, corrispondente all’80% del salario.
2.2. Ai
sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima
istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73 LPP si applica infatti,
da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di
diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie
che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49
cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del
personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo
obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS
1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, all’art. 73 BVG,
n. 6, pag. 271;
Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.
2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza
del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di
lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del
medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66
cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza
professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di
lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento
dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73
LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).
Per quanto concerne la
legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23
consid. 3.2) l’Alta Corte ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo
di conteggio da parte del datore di lavoro ex art. 66 cpv. 3 LPP (ad esempio in
caso di mancata notifica del salario intero o parte di esso) dei contributi
previdenziali oppure di parte del salario sono esclusivamente dirette contro lo
stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione
d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di
previdenza.
Infine, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel
domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale
l’assicurato fu assunto.
Nella
fattispecie concreta, la vertenza oppone un lavoratore, AT 1, alla CV 1, già
sua ex datrice di lavoro, ed ha in definitiva per oggetto il corretto ossequio,
da parte di quest’ultima, dell’obbligo di assicurare il proprio dipendente per
la previdenza professionale per la durata del rapporto di impiego.
Più in
particolare si tratta di una vertenza relativa al salario assicurato annunciato
dalla ditta datrice di lavoro all’istituto di previdenza per il 2015,
consistente in sostanza nella domanda del lavoratore di modifica del salario
soggetto a contribuzione LPP annunciato per il 2015 nel senso di aumentarne l’importo
a quanto effettivamente percepito.
Come
correttamente concluso dal Pretore di __________ nella sentenza del 24 agosto
2017 (inc. __________), la petizione concerne a non averne dubbio una
controversia previdenziale di competenza della scrivente Corte.
D’altra
parte, trattandosi di una vertenza relativa all’obbligo assicurativo del datore
di lavoro e di conteggio ex art. 66 cpv. 2 LPP, la ditta datrice di lavoro è
legittimata passivamente in questa vertenza, circostanza del resto che non mai
stata contestata dalla __________.
Siccome
l’attore ha lavorato e risiede nel Canton Ticino, anche la competenza
territoriale ex art. 73 cpv. 3 LPP è data.
Ne consegue che il TCA può
entrare nel merito della petizione.
2.3. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di
diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre
21’150 franchi (dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione
obbligatoria.
Se
il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a
un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno
intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 21’150 franchi (dal 1° gennaio 2015) sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio
dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
È
tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre
1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio
federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo il cpv. 2
dell’art. 5 LAVS, “il salario determinante comprende qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro”.
Il legame di causalità tra
il lavoro e il provento che ne risulta è decisivo per qualificare il provento
come salario AVS (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 n. 22). Tale elenco non è in
ogni modo esaustivo (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 7 BVG n. 6; Stauffer,
Berufliche Vorsorge, op. cit, n. 562).
Il salario annuo secondo la LPP
corrisponde quindi di principio al salario determinante dell’AVS e, quindi, al
salario effettivo dedotti eventuali elementi del salario secondo le deroghe
previste dall’art. 7 cpv. 2 LPP (cfr. in particolare l’art. 3 cpv. 1 OPP2 e
quanto esposto di seguito).
Per quanto riguarda il
rapporto tra il salario secondo l’AVS e quello ai sensi dell’art. 319 CO, va
detto che la nozione di salario è diversa nei due ambiti.
Nell’AVS, e, quindi, nella
LPP, ogni remunerazione di una prestazione di lavoro dipendente, a tempo
determinato o indeterminato, è reputata salario (art. 5 cpv. 2 prima frase
LAVS; STF 2A.461/2006 del 2 marzo 2007, pubblicata in SVR 2007, BCG n. 29; Brechbühl, in
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, all’art. 7 n.
18). Ogni pagamento versato dal datore di lavoro al lavoratore in relazione ad una
prestazione di lavoro effettuata è reputato salario determinante ai sensi
dell’AVS. (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 n. 18; Vetter- Schreiber, op. cit, all’art. 7 BVG, n. 5).
Del
resto, nel diritto dell’AVS il reddito di un’attività salariata dipendente è
definita in maniera più ampia della nozione di salario nel diritto del lavoro.
Ciò che è reputato salario in diritto civile è sempre ugualmente salario
determinante nell’AVS, mentre che il contrario non vale: ogni provento che
potrebbe essere qualificato in diritto civile come provento non salariato (per
es quello risultante da un contratto d’appalto o di mandato) non è da
considerare imperativamente come salario determinante secondo l’AVS (Brechbühl,
op. cit, all’art. 7 BVG n. 19). D’altra parte, l’AVS non tiene conto dei
rapporti di diritto civile. In effetti, indipendentemente dalla qualifica in
diritto civile, è reputato salariato ai sensi dell’AVS chiunque fornisce un
lavoro dipendente e riceve per lo stesso un salario determinato.
Da un punto di vista
temporale il salario rilevante AVS è quello dell'anno in corso. I contributi
vengono infatti dedotti mensilmente dal salario percepito (cfr. 5 cpv. 1 LAVS).
L’art. 6 OAVS precisa che:
" 1
Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che
seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi
reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con
l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
2 Non sono considerati reddito proveniente da
un'attività lucrativa:
a. il soldo
militare, l'indennità di funzione nella protezione civile e le indennità
analoghe al saldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di
giovani tiratori e nei corsi di monitore di "Gioventù e Sport";
b. le
prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità,
eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 ter LAI e l’art. 29
LAI;
c. …
d. ...
e. ...
f. gli assegni
familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale,
l'economia domestica, il matrimonio o la nascita, nell'ambito degli usi locali
o professionali;
g. le
prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di
lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la
formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all’attività
professionale del beneficiario;
h. le
prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il
beneficiario può pretenderle personalmente all’insorgenza dell’evento
assicurato o allo scioglimento dell’istituzione di previdenza;
Fatti
i. k…”
L’art. 7 OAVS inoltre
stabilisce che
" Il salario
determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:
a. il salario a
tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le
ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;
b. le indennità di residenza e di rincaro;
c. le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;
d. i redditi degli
accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in
accomandita; le partecipazioni dei salariati agli utili, nella misura in cui
tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito;
e. le mance,
qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del
lavoro;
f. le prestazioni in natura regolari;
g. le provvigioni e le commissioni;
h. i tantièmes,
le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli
organi direttivi delle persone giuridiche:
i. il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e
comunali;
k. le sportule e
le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal
diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;
l. le
rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo
analogo;
m. le prestazioni dei datori
di lavoro per la perdita di salario subita a
causa d'infortunio o di malattia;
n. le
prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario
subita a causa di servizio militare;
o. le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
p. le
prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del
contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di
guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento
delle imposte. Sono eccettuati i contributi dovuti dal salariato sulle
prestazioni speciali uniche che non superano un salario mensile lordo per anno
civile, nonché quelli dovuti sui redditi in natura e sui salari globali;
q. le
prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto
non siano escluse dal salario determinante, conformemente agli art. 8 bis o 8
ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’ufficio federale allestisce a
tal fine tavole vincolanti."
L’art. 8 OAVS (Salario
determinante. Eccezioni) esclude invece dal salario determinante taluni elementi,
disponendo come segue, :
" Non sono
compresi nel salario determinante:
a. i contributi
regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che
adempiono le condizioni per l’esenzione fiscale conformemente alla LIFD63;
b. i contributi
versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro
salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari,
nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento;
c. le
sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle
per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell’azienda, fidanzamento,
matrimonio e superamento di esami professionali;
d. le
prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale
e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (art. 25–31 della LF del 18 mar. 1994
sull’assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso
trattamento.”
Il riferimento al concetto
di salario secondo l’AVS ha come conseguenza che per la definizione del salario
obbligatoriamente assicurato secondo la LPP sono da considerare non solo il
salario annuo secondo il contratto di lavoro, ma anche altre prestazioni che
secondo la legge sono pure parte integrante dello stesso. Ciò porta nell’ambito
della previdenza professionale ad un’estensione del substrato salariale
rispetto al concetto di salario secondo il diritto del lavoro (Stauffer, op.
cit., n. 563).
Secondo la giurisprudenza
federale vanno considerati salario determinante, per definizione, tutte le
entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di lavoro. In
proposito il TFA ha precisato che è irrilevante il fatto che il rapporto
persista o che sia stato sciolto rispettivamente che le prestazioni siano
corrisposte in virtù di un’obbligazione oppure a titolo volontario (Stauffer, op.
cit, n. 540). Devono essere considerate quale reddito da attività lucrativa
sottoposta a imposizione contributiva non soltanto le retribuzioni versate
direttamente per un lavoro svolto, bensì di principio anche tutte le indennità
o le prestazioni aventi una relazione qualsiasi con il rapporto lavorativo,
nella misura in cui esse non siano esonerate dall’imposizione giusta una
esplicita disposizione legale (cfr. DTF 116 V 179 consid. 2; 115 V 419; 110 V
231 consid. 2a).
La prassi ha, inoltre,
precisato che un reddito va considerato tale se esiste un nesso con l’attività
svolta da colui che lo percepisce. Se tale nesso esiste non è rilevante se
l’assicurato ha percepito il reddito intenzionato a trarne vantaggio oppure no.
Non sottostanno per contro
all’obbligo contributivo quei redditi che non hanno palesemente nulla a che
fare con il salario e meglio non configurano retribuzione per lavoro svolto
(Kieser, Bundesgesetz über die Alters-und Hinterlassenenversicherung, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
40 e giurisprudenza ivi citata; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 del la loi fédérale sur l’assurance viellesse et survivants,
Basilea e Francoforte 1997, p. 154, 155, 156).
Poiché la tredicesima
mensilità è chiaramente versata in relazione con il rapporto lavorativo
rispettivamente non è esonerata dall’imposizione giusta una esplicita
disposizione legale, dev’essere considerata come facente parte del salario
determinante AVS. Di conseguenza, della stessa va pure tenuto conto per il
calcolo dei contributi della previdenza professionale (Stauffer, op. cit., n.
567).
Chiamato a pronunciarsi
sul tema di sapere se per stabilire il salario minimo annuo determinante per
l’assoggettamento all’obbligo previdenziale bisogna fondarsi su importi
salariali che il ricorrente ha effettivamente percepito oppure su quelli a cui
egli ha diritto in base al contratto di lavoro, senza tener conto se sono stati
effettivamente versati oppure no, il TFA, in una pronuncia del 4 aprile 2002 ha
concluso che solo in caso di rapporti di lavoro di lunga durata in cui il
salario concordato non è mai stato contestato e non è stato versato unicamente
a causa di insolvenza del datore di lavoro, il salario fissato contrattualmente
e non quello effettivamente pagato corrisponde al salario normalmente
percepito. Negli altri casi, secondo la giurisprudenza vigente nell’ambito
dell’assicurazione disoccupazione (la quale è applicabile per analogia anche
nella previdenza professionale considerato come anche l’art. 23 cpv. 1 LADI,
analogamente all’art. 7 v. LPP, rinvii per il concetto del guadagno assicurato
al salario determinante nel senso della LAVS) per stabilire il guadagno
assicurato è determinante il salario effettivamente dovuto e non il salario
convenuto nel contratto di lavoro, ciò significa che non ci si può fondare in
ogni caso sui salari fissati nel contratto di lavoro poiché vi è il pericolo di
accordi abusivi in cui vengono attestati salari fittizi, non realmente
percepiti (DTF 128 V 189 consid. 3; 131 V 444 consid. 1.2; cfr. anche SZS 2003
p. 54; cfr. anche Brechbühl, op. cit, all’art. 7 BVG n. 31).
Per stabilire il salario
assicurato fa dunque di principio stato il salario effettivamente pagato (cfr.
l’art. 14 cpv. 1 LAVS) e non il salario convenuto (cfr. Brechbühl, op. cit., all’art.
7 BVG n. 31; Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 7 BVG n. 2; Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Die berufliche Vorsorge, 3a
ed., Zurigo 2013, all’art. 7 p. 13), ragione per cui il salario
assicurato nella previdenza professionale potrà essere inferiore al salario AVS,
ma non più elevato (cfr. l’art. 1 cpv. 2 LPP; cfr. Brechbühl, op. cit.,
all’art. 7 BVG n. 31).
Se il lavoratore è in
grado di provare che ha percepito un salario più alto rispetto a quanto
annunciato dal datore di lavoro, fa stato questo importo più elevato (SVR 2007
BVG N. 43 consid. 4.5; Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, op. cit., all’art. 7 BVG p.
13).
Per
quanto riguarda la facoltà di regolamentazione degli istituti di previdenza, secondo
l’art. 3 OPP2 essi hanno la possibilità di derogare dalla definizione del
salario obbligatoriamente assicurato per l’AVS (cfr. Brechbühl, op. cit,
all’art. 7 BVG n. 33). In effetti, dando seguito alla delega di cui al cpv. 2 dell’art.
7 e all'art. 8 LPP succitato, l'art. 3 OPP2 (Determinazione del salario
coordinato) stabilisce che :
" Nel suo
regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante
nell'AVS:
a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b. fissando
anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo
noto, si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in
corso;
c. determinando
il salario coordinato in modo forfetario, in quelle professioni in cui le
condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario
medio di ogni categoria professionale.
L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e
determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un
determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2,
7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di
pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite
minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione
obbligatoria."
Se dunque un regolamento
non regola il salario determinante per l’assoggettamento alla LPP, occorre far
capo ai criteri dell’AVS (Stauffer, op. cit., n. 566).
Gli istituti di previdenza
possono in ogni modo, nei loro regolamenti, derogare al salario determinante
nell'AVS segnatamente “facendo astrazione di elementi occasionali del
salario”(lett. a del precitato art. 3 OPP2). Presupposto fondamentale è in
ogni modo una base regolamentare che sia chiara, che enumeri cioè in modo esplicito
le parti del salario che non sottostanno all’obbligo di contributi (Brechbühl, op.
cit, all’art. 7 BVG n. 33; Stauffer, op. cit, n. 539; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, op. cit., all’art. 7 p. 13 e
all’art. 8 p. 16; cfr. anche SZS 1998 p. 150 consid. 3 e 4; Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 3 OPP2 n. 1), ritenuto
invece che una disposizione contenuta nel contratto di lavoro che prevede
segnatamente la non presa in considerazione di elementi del salario per la
definizione del salario assicurato secondo la LPP non è ammissibile e non
sarebbe comunque vincolante nei confronti dell’istituto di previdenza (Stauffer,
op. cit., n. 566; Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 33).
Se quindi il datore di
lavoro modifica il suo sistema di salari e di supplementi, deve darne opportuna
notizia all’istituto di previdenza, il quale deve di conseguenza modificare
anche il suo regolamento (Brechbühl, op. cit, all’art. 7 BVG n. 33).
Come detto, la disposizione
regolamentare deve essere chiara ed esplicita: non è sufficiente riprendere in
maniera astratta nel regolamento il contenuto dell’ordinanza, ma al contrario
gli elementi del salario non presi in conto devono essere enumerati
espressamente e chiaramente (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 33, Vetter-Schreiber,
op. cit, all’art. 3 OPP2 n. 1; Stauffer, op. cit., n. 566; cfr. anche STF B
120/06 del 10 marzo 2008). Questo anche a tutela del principio della parità di trattamento,
che non può segnatamente tollerare l’esenzione di talune parti dal salario
annuale solo per un salariato o una categoria di essi (STF B 58/00 del 30
aprile 2002).
In assenza di una norma
regolamentare sufficientemente chiara o nel caso di una disposizione del
regolamento che rimanda in modo generico al salario obbligatoriamente
assicurato secondo l’AVS, deve quindi essere considerato l’intero salario senza
restrizione (Stauffer, op. cit., n. 566).
Quanto
al concetto di “elementi occasionali del salario” i regolamenti di
previdenza prevedono spesso l’esclusione dal salario determinante dei premi di
fedeltà, delle gratifiche, dei regali d’anzianità, dei supplementi per i lavori
in squadra o per lavoro supplementare domenicale o simili. Secondo la dottrina
e la giurisprudenza, la genesi dell’art. 7 cpv. 2 LPP, che stabilisce che viene
tenuto conto per la LPP del salario determinante giusta la LAVS, potendo il Consiglio
federale consentire deroghe, permette di ritenere ammissibile anche nella
previdenza obbligatoria l’esclusione di elementi del salario determinante
nell’AVS in ragione della loro irregolarità o della loro natura eccezionale,
e questo al fine di assicurare che il salario imputabile presenti il grado di
stabilità indispensabile al buon funzionamento del sistema del secondo pilastro
(Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 36 con riferimento al Messaggio del Consiglio
Federale relativo alla LPP, FF 128 I 221segg). In ogni modo al fine di
garantire il principio di assicurazione, l’ammissibilità della non
considerazione di elementi del reddito per il salario imputabile deve essere
apprezzata in modo molto restrittivo nell’ambito della previdenza professionale
obbligatoria (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 36 e 38 con riferimenti alla
giurisprudenza).
Problematica può segnatamente
risultare un’esclusione regolamentare di elementi occasionali del salario, se
questi raggiungono una determinata misura rispetto al salario fissato.
Per la dottrina pertanto, persino
elementi del salario di natura variabile, ma versati regolarmente, devono di
principio essere considerati come “essenziali” se oltrepassano il 10% del
salario annuo di base (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 39).
Quanto alla tredicesima
mensilità, come dianzi detto, la stessa è versata in relazione con il rapporto
lavorativo rispettivamente non è esonerata dall’imposizione giusta un’esplicita
disposizione legale, e va quindi considerata come facente parte del salario
determinante AVS e non può di principio venir esclusa, nemmeno dal regolamento,
dall’obbligo assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 567).
Per quanto attiene alle gratificazioni,
ai sensi dell’art. 322d cpv. 1 CO, esse costituiscono una “retribuzione
speciale”, assegnata dal datore di lavoro in aggiunta al salario, in “determinate
occasioni” particolari, “come Natale o la fine dell’esercizio annuale”
(art. 322d cpv. 1 OR). Per tutti i vari tipi di gratificazione vale la regola
secondo cui esse costituiscono di principio salario determinante ai sensi dell’AVS,
ragione per cui esse sono in linea di massima soggette alla LPP (Brechbühl, op.
cit., all’art. 7 BVG n. 43segg; cfr. ancora al consid. 2.8.2).
Per
quanto riguarda la previdenza sovraobbligatoria, l’articolo 7 LPP non figura
nella lista delle disposizioni applicabili anche alla previdenza più estesa
giusta l’art. 49 cpv. 2 LPP. Nella previdenza più estesa quindi il salario
annuo si calcola secondo le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza.
Considerato
come la previdenza più estesa si riferisce al minimo LPP e riprende quindi
normalmente la nozione di salario definita dall’AVS, una deroga a questa
definizione deve risultare in maniera sufficientemente chiara dal regolamento
(Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 47). Quest’ultimo deve in altre parole
designare chiaramente gli elementi del salario assicurato rispettivamente deve
indicare con chiarezza quelli che non lo sono. Non ha importanza che la lista figurante
nel regolamento sia positiva o negativa (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n.
47 con riferimento a STF B 115/05 del 10 aprile 2006 consid. 4.3,
Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 3 OPP2 n. 1). Pronunciandosi sull’attribuzione
di bonus e partecipazioni ai risultati, il TF ha considerato che la questione
di sapere se essi possono o no essere esclusi dal salario annuo quali elementi
del salario di natura occasionale pertiene esclusivamente al contratto di previdenza
rispettivamente alle relative norme regolamentari, e non al contratto di lavoro.
Di principio secondo il TF tali prestazioni fanno parte del salario annuo
assicurato: gli istituti di previdenza sono comunque liberi di escluderli, in
tutto o in parte, ma occorre allora una disposizione regolamentare chiara che
non può limitarsi a riprendere la norma derogatoria formulata in maniera
piuttosto astratta nell’art. 3 cpv. 1 OPP2 (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG
n. 48; con riferimento a STF B 120/06 del 10 marzo 2008; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, op. cit., all’art. 7 LPP p.
13).
2.4. D’altra
parte, secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP, applicabile anche alla previdenza più
estesa, dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 24'675.- sino a
84'600.- franchi (dal 1° gennaio 2015). Tale parte è detta salario coordinato.
Se ammonta a meno di 3'525.-- franchi all’anno, il salario coordinato
dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 8 cpv. 3 LPP quando il salario diminuisce temporaneamente per malattia,
infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato
vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di
lavoro di continuare a pagare il salario giusta l’art. 324a CO. L’assicurato
può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. Per la
giurisprudenza il cpv. 3 trova applicazione unicamente se il salario annuo è
già stato fissato all’inizio del periodo d’assicurazione, non se è stato
determinato successivamente, dopo la fine del rapporto di lavoro (SZS 1994 p.
217).
Inoltre, la diminuzione
temporanea del salario coordinato per una ragione come quella enumerata
dall’art. 8 cpv. 3 LPP è da distinguere dalla cessazione dell’obbligo
assicurativo secondo l’art. 10 cpv. 2 e 3 LPP. Il criterio determinante,
riservate diverse pattuizioni tra le parti circa il mantenimento provvisorio
della copertura assicurativa in caso di diminuzione o cessazione del guadagno
assicurato, è quello di sapere se l’obbligo di versare il salario coordinato
decade (cfr. SZS 1998 p. 128 concernente il caso di un assicurato che dopo aver
percepito per i mesi da gennaio a agosto 1989 fr. 32'500 e, quindi, un salario
sufficiente per assicurarlo per tutto il 1989, da settembre non aveva percepito
più salario a motivo di congedo non pagato e quindi non era assicurato nel
momento in cui, il 19 giugno 1990, aveva subito un infortunio; cfr. anche SZS
2000 p. 296).
Un salario assicurato che non è
conforme alla legge o al regolamento è in ogni caso da correggere, anche se è
stato versato per un lungo periodo e anche se alla persona assicurata è stato
indicato il salario errato ogni anno sul certificato assicurativo e lei non ha
mai reclamato (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 8 BVG n. 2).
Per
quel che concerne i contributi, l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che
occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto
di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo
e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi
(art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP
prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari.
Egli
è l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr. Brechbühl, op. cit.,
all’art. 66 BVG n. 30). Il datore di lavoro è infatti l’unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 66 cpv. 4 LPP datore di lavoro versa all'istituto di
previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi
alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il
quale i contributi sono dovuti.
2.5. Nella fattispecie, AT 1 dal
1. febbraio 2004 è stato alle dipendenze della __________ di __________,
svolgendo l’attività di contabile/responsabile amministrativo. Verso la fine del
2014 era quindi stato nominato vice direttore. Il salario mensile lordo
stabilito contrattualmente e, quindi, assicurato per la LPP presso la
Fondazione __________, ammontava nel 2014 a fr. 8'900 pagabile in 13 mensilità,
per complessivi fr. 115'700.- annui.
Dal 12 al 31 gennaio 2015
l’attore è stato inabile al lavoro al 50% a motivo di problematiche di natura
psichica e dal 1. febbraio seguente la sua inabilità è divenuta completa. La
datrice di lavoro ha quindi percepito le relative indennità giornaliere di
perdita di guadagno, pari all’80% del salario versato, dalla __________. Le
stesse erano calcolate in base al salario assicurato comunicato dalla datrice
di lavoro di fr. 122'700.-- (pari al reddito AVS per il 2014, costituito dal
salario di fr. 115'700 oltre a fr. 7'000 di gratifica) per un ‘attività a tempo
pieno. Trascorsi 180 giorni di inabilità lavorativa, allo scadere del termine
di protezione per malattia ex art. 324a CO, con scritto 28 luglio 2015 la CV 1 ha
disdetto il rapporto di lavoro con effetto per la fine del mese di ottobre 2015
(doc. G inc. __________).
Risulta incontestatamente
che in data 17 gennaio 2015 si è tenuta una riunione tra le parti durante la
quale, tra l’altro, l’attore ha comunicato di voler rinunciare alla carica di
vice-direttore a motivo delle sue precarie condizioni di salute (doc. 2). Nel
corso di tale riunione si è anche discusso sulla possibilità di diminuire il
pensum lavorativo dell’attore all’80%.
Nel mese di giugno 2015 AT 1 è
venuto a sapere che a far tempo dal 1° gennaio 2015 la datrice di lavoro aveva
annunciato all’istituto di previdenza una diminuzione del salario del 20%,
fissandolo a fr. 92'560.- per un impiego all’80%.
Controversa è la liceità e la
correttezza di questa riduzione.
In proposito, la datrice
di lavoro ha sostenuto che la riduzione di salario sarebbe stata concordata con
il dipendente nel gennaio 2015, allorquando, a seguito dei problemi di salute
lamentati, era stata convenuta una riduzione del pensum dal 100% all’80%.
Risulta d’altra parte incontestatamente
che per tutto il 2015, vale a dire sino alla conclusione del rapporto di lavoro
al 31 ottobre 2015, l’assicurato ha continuato a percepire dalla convenuta il
salario, di fr. 8'900.-- mensili, che già riceveva nel 2014 per l’attività
svolta a tempo pieno (doc. F).
Tra le parti è quindi
litigioso il salario annuo dell’attore soggetto a LPP per l’anno 2015.
Con riferimento
all’argomentazione della convenuta - per la quale la riduzione del pensum
lavorativo da 100% a 80% e, di conseguenza del salario, sarebbe stata concordata
tra le parti nel gennaio 2015 - l’attore ammette che tale eventualità fosse stata
discussa, ma adduce in sostanza che la stessa non era subito stata attuata, tant'è
che egli ha continuato a percepire il salario per un impiego a tempo pieno di
fr. 8'900.-, come risulta dai conteggi mensili agli atti (doc. F).
Ammette in particolare che
con la datrice di lavoro si era discusso nel gennaio 2015, quando egli si
trovava già in malattia, della possibilità che, con la sua rinuncia alla
funzione di vice direttore, si potesse anche ridurre in futuro la percentuale
lavorativa, senza specificare tuttavia da quando. A suo dire era ovvio che una
simile riduzione sarebbe comunque tutt’al più stata da attuare al più presto al
termine della sua inabilità lavorativa che a quel tempo si pensava essere di
breve durata. In nessun caso si era in quella sede deciso un cambiamento da
subito effettivo. In effetti nessun accordo è stato sottoscritto in tal senso.
Fa valere altresì che anche in
occasione dell’annuncio del 22 giugno 2015 della sua assenza per malattia all’______________
la datrice di lavoro aveva indicato l’orario di lavoro pieno, specificando
soltanto che una riduzione dell’attività lavorativa all’80% “era prevista”,
precisazione che dimostrerebbe che la stessa non era ancora attuata (doc. C). Del
resto, l’assicurazione perdita di guadagno __________ ha versato alla datrice
di lavoro per tutto il 2015 le indennità giornaliere di perdita di guadagno calcolate
per un’occupazione al 100%, ovvero sulla base di un salario assicurato di CHF
120'700.- (doc. H).
Tale circostanza sarebbe
inoltre anche confermata dal fatto che per l’anno 2015 la tredicesima è stata
conteggiata sulla base del consueto salario di fr. 8'900.- mensili. Del resto
secondo l’attore nessuno dei testi assunti di fronte al pretore era stato in
grado di confermare con certezza l’esistenza di una effettiva modifica
contrattuale relativa alla percentuale di lavoro, con conseguente diminuzione
del salario, già a far tempo dal mese di gennaio 2015. Anzi, dalla deposizione
dei testi __________ e __________ emergerebbe proprio la conferma che la ditta
datrice di lavoro aveva continuato a versare il salario pieno perché pensava che
l’attore si sarebbe ristabilito e sarebbe tornato a lavorare a tempo pieno,
ammettendo quindi che l’accordo sulla riduzione all'80% non era ancora venuto
in essere, essendo peraltro subentrata l’assenza per malattia.
Quanto alle e-mail dell’attore,
che secondo la convenuta comproverebbero l’avvenuto accordo di riduzione del
salario, e in particolare quella del 17 gennaio 2015 (nella quale egli chiedeva
informazioni circa l'ammontare del “nuovo stipendio all’80%”; doc. 3) e
quella del 6 febbraio 2015 (dalla quale emerge una sua preoccupazione sul
conteggio delle vacanze; "Lavorando ora part-time un mio giorno di
vacanza corrisponde all’80% di h. 8.30. Quindi credo sia corretto adeguare le
vacanze maturale fino al 31.12.2014 con il nuovo orario"; doc. 5), a
detta dell’attore le stesse non sarebbero decisive, essendo peraltro state
scritte in un momento in cui l'attore era molto confuso e del resto inabile al
lavoro in misura completa per motivi psichici.
La convenuta dal canto suo
sostiene che in occasione della riunione del 17 gennaio 2015 tra l'attore e __________
(delegato del CdA della società), con il coinvolgimento pure di altri
responsabili della ditta (signori __________ e __________), sarebbe stata
convenuta una riduzione dell'attività lavorativa dell’attore all'80% e conseguentemente
del suo stipendio. A fronte di tale riduzione sarebbe di conseguenza pure stata
ridotto il salario assicurato LPP.
Da qui l'annuncio della
nuova situazione all'istituto di previdenza
che aveva dunque emesso un
nuovo certificato aggiornato, datato 9 febbraio 2015, indicando un salario assicurato
di fr. 92'560.- e la nuova percentuale lavorativa dell’80% (doc. 6).
Del resto al ricevimento
di tale nuovo certificato di salario il dipendente non aveva sollevato contestazione
alcuna.
Per quanto concerne il
salario versato, la convenuta ammette che a AT 1 sia stato corrisposto anche
nel 2015 il precedente stipendio di fr. 8'900.- mensili lordi. A suo dire
tuttavia la differenza tra il salario dell’80% e quello a tempo pieno sarebbe
stata versata a titolo di “gratifica”, e meglio per “premiare” l’attore,
alla luce della sua lunga e apprezzata permanenza alle dipendenze della CV 1. A
suo dire si sarebbe trattato di una “cortesia che la datrice di lavoro ha
voluto usare nei suoi confronti”(cfr. risposta di causa, pag. 7 n. 5, doc.
V).
Del resto secondo la convenuta
il fatto che l’attore fosse consapevole dell’avvenuta e immediata riduzione del
pensum lavorativo e del salario si evincerebbe anche dalla sua e-mail del 17
gennaio 2015 (in cui chiedeva informazioni circa l'ammontare del nuovo salario;
doc. 3) e quella del 6 febbraio 2015 (in cui egli chiedeva di adeguare il saldo
vacanze; doc. 5) oltre che dalla deposizione dei testi __________, __________ e
__________. Quest’ultima ha in particolare ricordato che nel febbraio 2015
l’attore le aveva chiesto di organizzare la modifica della sua percentuale lavorativa
nel sistema di registrazione del tempo di lavoro, ciò che era stato quindi
fatto.
Infine la convenuta fa valere che
in ogni modo i contributi LPP di competenza del lavoratore trattenuti sul
salario lordo sono stati correttamente calcolati sulla base dello stipendio
convenuto e annunciato corrispondente all'impiego all'80%, mentre che sulla
gratifica, stando al Regolamento dell'istituto di previdenza, in quanto compenso
versato straordinariamente (in concreto: per la durata della malattia) e quindi
compreso nel salario annuo annunciato, era corretto non pagare i contributi.
Di fronte al Pretore di __________
(cfr. consid. 1.2) si è svolta una lunga istruttoria probatoria nel corso della
quale sono stati sentiti numerosi testi. Delle relative risultanze si dirà, ove
occorra, nei successivi considerandi.
2.6. Come è stato dianzi
illustrato, per stabilire il salario annuo da obbligatoriamente assicurare
secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP fa di principio stato il salario determinante
giusta la LAVS (art. 7 cpv. 2 LPP).
Nell’AVS,
e, quindi, nella LPP, ogni remunerazione di una prestazione di lavoro
dipendente, a tempo determinato o indeterminato, è reputata salario (art. 5
cpv. 2 prima frase LAVS; DTF 2A.461/2006 del 2 marzo 2007, pubblicata in SVR
2007, BCG n. 29; Brechbühl, op. citi., all’art. 7 BVG n. 18). Il fatto che il
datore di lavoro sia tenuto al pagamento o l’abbia versato volontariamente non
ha alcuna importanza, e nemmeno il fatto che il contratto di lavoro sia ancora
esistente o no (Brechbühl, op. cit, all’art. 7 BVG n. 18; Vetter-Schreiber, op.
cit., all’art. 7 BVG n. 5).
In
effetti, secondo il cpv. 2 dell’art. 5 LAVS, “il salario determinante
comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo
determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e
altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le
prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre
prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento
importante della retribuzione del lavoro”.
Secondo
il precitato (cfr. al consid. 2.3) art. 7 lett. c OAVS, il salario determinante
per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non
costituiscano rimborsi di spese, “le gratificazioni e i premi di fedeltà e
di produzione”.
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza fanno in altre parole parte del salario determinante, fatte
salve eventuali esonerazioni giusta un esplicita norma legale o regolamentare, tutte
le entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di lavoro,
indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano corrisposte in virtù di
un’obbligazione oppure a titolo volontario (Stauffer, op. cit., n. 540; DTF 116
V 179 consid. 2; 115 V 419; 110 V 231 consid. 2a).
Di principio inoltre per
stabilire il guadagno assicurato è determinante il salario effettivamente
dovuto e pagato e non il salario convenuto nel contratto di lavoro (DTF 128 V
189 consid. 3; 131 V 444 consid. 1.2; cfr. anche SZS 2003 p. 54; cfr. anche
Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 31; cfr. anche l’art. 14 cpv. 1 LAVS;
Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 7 BVG n. 2).
In base alla normativa
legale e alla giurisprudenza, anche nel presente caso, secondo questo Tribunale,
per determinare il salario soggetto ai contributi LPP fa quindi di principio stato
il salario effettivamente versato all’attore che - incontestatamente -
ammontava anche nel 2015, come nel 2014, a fr. 8'900.- mensili e fr. 115'700.-
annui.
2.7. La convenuta si appella alla
norma regolamentare dell’istituto di previdenza che a suo dire consentirebbe di
fare astrazione della differenza di salario, tra il 100% e l’80%, che sarebbe
in realtà stata versata non come salario (il quale nel 2015 sarebbe stato
ridotto da fr. 115'700.-- a fr. 92'560.-- per effetto della riduzione della
percentuale lavorativa dal 100% all’80%), ma come gratifica versata al
dipendente per tener conto della sua lunga e apprezzata collaborazione in seno
alla ditta.
Come dianzi esposto (cfr.
al consid. 2.3), giusta l’art. 3 cpv. 2 OPP2, gli istituti di previdenza
possono nei loro regolamenti derogare al salario determinante nell'AVS, tra
l’altro, “facendo astrazione di elementi occasionali del salario”.
Ricordato
come presupposto fondamentale per una deroga al salario determinante AVS sia una
base regolamentare chiara e precisa con enumerazione degli elementi del salario
non presi in conto (Brechbühl, op. cit, all’art. 7 BVG n. 33; Stauffer, op.
cit., n. 539, Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 3 OPP2 n. 1), mentre che non
è accettabile che una siffatta normativa faccia parte degli accordi di lavoro
contrattuali, (Stauffer, op. cit., n. 566; Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n.
33), occorre esaminare se nella fattispecie la normativa regolamentare della
Fondazione ____________ contenga una norma che preveda l’esclusione di
determinati elementi dal salario determinante AVS.
Nell’affermativa
occorrerà in particolare esaminare se la parte di salario del 20% versata
all’attore possa essere considerata, come adduce la convenuta, “una gratifica”
sottraibile al salario determinante AVS.
2.8.
2.8.1. Ricordato
come la LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può
derogare a sfavore dell'assicurato, l’art. 49 LPP prevede che “nell'ambito
della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione”
(cpv. 1), ritenuto che, giusta il cpv. 2, se un istituto di previdenza concede
prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano
soltanto le disposizioni concernenti una serie di ambiti espressamente elencati
alle cifre 1-26, fra i quali, per quanto di rilievo nella fattispecie, “la
definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito
assicurabile (art. 1, 33a
e 33b)”
(cifra 1 dell’art. 49 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 50 cpv. 1
LPP inoltre gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle
prestazioni, l’organizzazione, l’amministrazione e il finanziamento, il
controllo, il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi
diritto.
Nella fattispecie il
Regolamento della Fondazione __________ (in seguito: Fondazi per la
versione integrale), prevede per quanto riguarda il salario determinante
la seguente normativa:
" (…)
2.3 Salario (cfr. anche punto 6.9.5)
2.3.1. Salario annuo dichiarato
1 È considerato salario annuo dichiarato il salario annuo
dell'assicurato comunicato dal datore di lavoro al momento dell'ammissione alla
cassa di previdenza ovvero alla data di riferimento. Il salario annuo
dichiarato vale per l'intero anno assicurativo.
Se l'assicurato non lavora tutto l'anno, è determinante il salario
che avrebbe percepito sull'intero anno.
Considerandi
2.
Se la capacità di guadagno della persona da assicurare al
momento dell'iscrizione alla cassa di previdenza ovvero alla data di
riferimento è solo parziale, è determinante il salario annuo percepito nei
limiti della capacità reddituale.
3.
In linea di principio il salario annuo dichiarato comprende
- tutte le retribuzioni corrisposte regolarmente per la
prestazione di un'attività lavorativa come anche
- eventuali bonus garantiti per contratto o versati regolarmente
come anche
- le retribuzioni per ore di lavoro straordinario (lavoro in
eccesso, lavoro notturno) già concordate con la persona assicurata all'inizio
dell'anno assicurativo come anche
- altre componenti accessorie della retribuzione garantite per
contratto o versate regolarmente che rientrano nel salario AVS determinante.
4.
Non rientrano invece nel salario annuo dichiarato eventuali
compensi versati solo occasionalmente, in particolare
- premi per anzianità di servizio e compensi analoghi come anche
- eventuali bonus non garantiti per contratto o versati solo
saltuariamente come anche
- eventuali retribuzioni per ore di lavoro straordinario non
concordate in precedenza o prestate solo con frequenza saltuaria come anche
- altre componenti accessorie della retribuzione non garantite per
contratto o versate solo occasionalmente.
5.
Nel caso di salari annui di importo variabile, è possibile
basarsi sull'ultimo salario annuo noto, tenendo tuttavia conto di variazioni
salariali già pattuite.
6.
Per quanto riguarda bonus, indennizzi per ore di lavoro
straordinario o componenti accessorie della retribuzione che rientrano nel
salario AVS determinante versati regolarmente, si tiene conto del loro importo
medio percepito negli ultimi tre anni. Per i neoassunti da assicurare, tali
componenti del salario vengono considerate a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di assunzione sulla base delle prestazioni relative al
primo anno di impiego.
7.
Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ revisione
AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012 di cui
all'allegato 8.
8.
Il salario che l'assicurato percepisce presso un altro datore di
lavoro non rientra nel conteggio ai fini dell'assicurazione di cui al presente
regolamento previdenziale.
9.
Qualora il salario AVS superi il limite LPP, è possibile
richiedere che la retribuzione degli straordinari e i bonus garantiti per
contratto o versati regolarmente vengano assicurati separatamente al di fuori
della fondazione. Nel caso venga stipulata un'assicurazione separata, dal
salario annuo dichiarato di cui al cpv. 3 vanno escluse le componenti di cui al
cpv. 4.
2.3.2
Salario annuo assicurato
1.
Il salario annuo assicurato viene fissato nelle DRP; esso non
deve superare il salario annuo AVS ed è limitato a dieci volte il limite LPP (=
10.
x 300% della rendita di vecchiaia massima AVS).
2.
Se l'assicurato intrattiene più rapporti previdenziali e se la
somma di tutti i salari e redditi soggetti all’AVS supera il decuplo del limite
LPP, il salario assicurato presso la fondazione viene proporzionalmente ridotto
in modo che il totale di tutti i salari e redditi assicurati in tutti i
rapporti previdenziali non superi il decuplo del limite LPP.
3.
Se previsto dalle DRP valide per l'istituto di previdenza del
datore di lavoro, per gli assicurati che svolgono un lavoro a tempo parziale
l'importo di coordinamento viene adeguato sulla base del grado di occupazione.
4.
Per gli assicurati parzialmente invalidi, i limiti fissati nelle
DRP saranno opportunamente adeguati al grado di invalidità scaglionato ai sensi
del punto 4.3.1 cpv. 4.
5.
Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del datore di
lavoro prevedono la possibilità di un "mantenimento della previdenza al
livello del precedente guadagno assicurato" e la volontà di esercitare
tale opzione viene esplicitamente espressa da assicurati in possesso della
piena capacità lavorativa e il cui salario AVS abbia subito dopo il 58° anno di
età una riduzione non superiore al 50%, il salario assicurato viene mantenuto
al livello precedente fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
Tale mantenimento è ammesso a condizione che gli assicurati siano pienamente
abili al lavoro per il grado di occupazione assicurato precedente alla
riduzione e non percepiscano alcuna prestazione di vecchiaia.
La richiesta deve essere formulata mediante apposito modulo da
presentare al datore di lavoro per inoltro alla fondazione. Gli assicurati
devono rispondere alle domande del modulo in modo completo o veritiero; in caso
contrario trova applicazione quanto disposto dal punto 3.4 cpv. 3.
Il datore di lavoro dichiara quindi il precedente livello di
reddito assicurato come quello da assicurare fino al raggiungimento dell'età
pensionabile ordinaria.
6.
Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ revisione
AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012 di cui
all'allegato 8.
2.3.3
Modifiche salariali
1.
Ogni anno, alla data di riferimento, le prestazioni
previdenziali e i contributi vengono adeguati ai salari presuntivi all'inizio
dell'anno assicurativo. Le modifiche salariali sostanziali di almeno il 20% nel
corso dell'anno si applicano a partire dalla data di efficacia.
2.
Le modifiche salariali retroattive vengono prese in
considerazione solamente per l'anno in corso dietro presentazione dei relativi
documenti probatori.
3.
Se il salario annuo dichiarato diminuisce temporaneamente in
seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre ragioni
simili, il salario annuo dichiarato fino a quel momento resta in vigore almeno
finché dura l'obbligo di trattamento economico da parte del datore di lavoro ai
sensi dell'articolo 324a CO oppure finché dura un congedo di maternità di cui
all'articolo 329f CO. L'assicurato può tuttavia richiedere la riduzione del
salario annuo assicurato.
4.
In caso di sospetto di dichiarazione fraudolenta di salari
assicurati fittizi significativamente divergenti, senza valida giustificazione,
dal salario AVS, la fondazione collettiva ha diritto di effettuare le opportune
correzioni.”
Il regolamento dispone
quindi il principio che il salario annuale è determinante per il calcolo del
salario assicurato. Inoltre in linea di massima il salario determinante dal
punto di vista della previdenza professionale è quello determinante ai sensi
dell’AVS, conformemente all’art. 7 cpv. 2 LPP.
Per quanto riguarda lo
stipendio determinante, non è in effetti prevista alcuna particolare deroga
alla nozione di salario determinante secondo la LAVS.
Il
salario assicurato corrisponde in sostanza al salario annuo dichiarato dal
datore di lavoro, comprendente in linea di principio “tutte le retribuzioni
corrisposte regolarmente per la prestazione di un'attività lavorativa
come anche eventuali bonus garantiti per contratto o versati regolarmente
come anche le retribuzioni per ore di lavoro straordinario (…) già concordate
con la persona assicurata all'inizio dell'anno assicurativo come anche altre
componenti accessorie della retribuzione garantite per contratto o versate regolarmente
che rientrano nel salario AVS determinante.” (art. 2.3.1 cifra 3 del
Regolamento).
Vengono
per contro esclusi dal salario annuo dichiarato “eventuali compensi versati solo
occasionalmente, in particolare premi per anzianità di servizio e compensi
analoghi come anche eventuali bonus non garantiti per contratto o versati solo
saltuariamente come anche eventuali retribuzioni per ore di lavoro
straordinario non concordate in precedenza o prestate solo con frequenza
saltuaria come anche altre componenti accessorie della retribuzione
non garantite per contratto o versate solo occasionalmente” (art.
2.3.1
cifra 4 del Regolamento; le sottolineature sono della redattrice).
Al
fine di escludere dal salario determinante talune parti della retribuzione
versata al dipendente la normativa regolamentare si allinea quindi alla
disposizione regolamentare di cui all’art. 3 OPP2, prevedendo la possibilità di
fare astrazione di taluni elementi del salario versati solo occasionalmente o
saltuariamente. Decisivo appare quindi il carattere non regolare, ma
occasionale di un versamento.
2.8.2
Nella
fattispecie, come anticipato la convenuta sostiene che a decorrere dal gennaio
2015.
le parti avrebbero convenuto una riduzione dell’attività lavorativa
dell’attore dal 100% all’80%, con conseguente riduzione salariale.
Il
dipendente ha tuttavia - incontestatamente - continuato a percepire, per tutto
il 2015, un ammontare pari al salario contrattuale versatogli nel 2014 e dovuto
per un impiego a tempo pieno, di fr. 8'900.- mensili, come risulta dai conteggi
mensili (doc. F). Va ricordato che, come detto, in quel periodo l’assicurato si
trovava in malattia e che di conseguenza la datrice di lavoro percepiva
dall’assicurazione perdita di guadagno __________ - presso la quale l’attore
era e restava assicurato per un impiego a tempo pieno e un salario di fr.
120'700.-- - l’80% del salario assicurato (doc. H; cfr. anche sui certificati di
salario, doc. F).
Con
riferimento alla circostanza – incontestata – che anche per tutto l’anno 2015
la convenuta ha continuato a versare all’attore il salario pieno, come detto la
stessa argomenta che la differenza (del 20%) tra il salario corrispondente ad
un’attività a tempo pieno e quello dovuto per un lavoro all’80% veniva in
realtà versata a titolo di “gratifica”, e questo per premiare il dipendente per
la lunga e buona collaborazione e in ogni modo nella convinzione che la
malattia sarebbe durata per breve tempo.
L’attore
contesta che sia stata concordata a quella data una riduzione del pensum
lavorativo e del salario, ritenuto che una siffatta modifica sarebbe potuta
diventare effettiva tutt’al più al rientro dopo la sua malattia.
Ora,
il tema - controverso - di sapere se le parti nel gennaio 2015 abbiano
effettivamente e validamente concordato una riduzione del pensum lavorativo dal
100% all’80% e, nell’affermativa, con effetto da quale momento, e quindi di
conseguenza una riduzione del salario del 20%, può in questa sede anche rimanere
aperto.
In
effetti, a mente di questo Tribunale per la determinazione del salario soggetto
a contribuzione LPP deve comunque fare stato il salario effettivamente
corrisposto all’attore. In effetti, la differenza del 20% del salario versata
all’attore nel 2015 non potrebbe comunque essere considerata un compenso occasionale
non rientrante, giusta la normativa legale e regolamentare applicabile, nel
salario annuo dichiarato soggetto a contribuzione LPP.
In
effetti, a prescindere dal fatto che del versamento di una “gratifica”
non si trova alcuna menzione nella documentazione agli atti, segnatamente
nemmeno nei certificati mensili di salario, il versamento in questione non
soddisfa la qualifica di una siffatta prestazione.
Secondo
l’art. 322d cpv. 1 CO in effetti la gratificazione costituisce una “retribuzione
speciale”, assegnata dal datore di lavoro in aggiunta al salario, in “determinate
occasioni” particolari, “come Natale o la fine dell’esercizio annuale”
(art. 322d cpv. 1 OR). Di principio una gratificazione viene del resto versata
alla fine di un anno e non regolarmente ogni mese.
Secondo
la dottrina il pagamento di importi determinati, versati a un lavoratore senza
alcuna riserva, come ad esempio la tredicesima mensilità, i supplementi fissi
d’autunno o di fine anno, le indennità di arricchimento sono giuridicamente da
considerare come salario e devono quindi essere trattati come tali (Pierre
Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000, p. 316).
In
generale, i versamenti particolari versati al dipendente, di importo prefissato
e sui quali il lavoratore ha un diritto vengono considerati dalla
giurisprudenza salario (Steiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar zu Art. 31§9-362 OR, 2012, n. 3 all’art. 322d; cfr. anche DTF
129.
III 278 consid. 2). In effetti, secondo il TF l’attribuzione di una
gratificazione deve di principio dipendere in una certa misura dalla volontà e
dall’apprezzamento del datore di lavoro, ritenuto che un importo stabilito in
anticipo e in modo fisso non costituisce una gratificazione, ma va considerato
salario; deve in altre parole in ogni modo esistere un carattere di prestazione
speciale (DTF 136 III 313 consid. 2; 129 III 276 consid. 2; cfr. anche
Steiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 9 all’art. 322d).
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza da una gratificazione, la quale, come detto, costituisce
in ogni modo di principio salario determinante ai sensi dell’AVS (Brechbühl,
op. cit., all’art. 7 BVG n. 43segg), può essere fatta astrazione nel calcolo
del salario annuale determinante per la previdenza professionale obbligatoria
soltanto quando essa non ha un carattere “regolare”, poichè in tal caso va
considerata parte integrante del salario e, quindi, imputata al salario annuale
determinante per la previdenza professionale (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG
n. 45, Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 3 OPP2 n. 2). Può quindi essere
segnatamente considerata un elemento occasionale del salario, esclusa come tale
dal salario soggetto a contributi, una gratificazione che viene versata solo
occasionalmente e a dipendenza dell’andamento degli affari: in effetti sulla
stessa non esiste una pretesa giuridica, essa viene versata solo
volontariamente e il relativo importo non è fissato in anticipo (Stauffer, op.
cit., n. 567). Determinante è quindi il criterio dell’”occasionalità”,
condizione che peraltro per la dottrina fa segnatamente difetto anche nel caso
in cui la gratificazione viene versata (regolarmente) una volta all’anno per
almeno tre anni consecutivi senza riserve, poiché in questo caso diventa una
parte costitutiva del salario soggetto alla LPP (Vetter-Schreiber, op. cit.,
all’art. 8 BVG n. 2).
In
ogni modo, sulla questione di sapere se è possibile fare astrazione dalle
gratificazioni nel calcolo del salario annuale determinante per la previdenza
professionale obbligatoria, va detto che il fatto che una prestazione sia
qualificata come gratificazione o che esista un diritto soggettivo non gioca
alcun ruolo. Il solo criterio determinante è il carattere regolare o non
regolare di questa prestazione: se la stessa ha un carattere regolare, in
quanto parte integrante del salario, deve essere imputata al salario annuale
determinante per la previdenza professionale (Brechbühl, op. cit., all’art. 7
BVG n. 45).
Nel
caso concreto la parte di 20% del salario che la convenuta vorrebbe qualificare
come gratificazione non soggetta a contributi LPP è stata incontestatamente versata
ininterrottamente, ogni mese, dal mese di gennaio al mese di ottobre 2015
inclusi. L’importo risulta chiaramente essere stato fissato in anticipo e non
avrebbe subito alcuna modifica, non dipendendo lo stesso dall’andamento degli
affari, dal verificarsi di alcuna circostanza particolare o da altre evenienze non
determinabili in anticipo.
Tutto
ben considerato quindi, la regolarità e le altre circostanze del versamento in
questione escludono il criterio - determinante per poter considerare la
prestazione una gratificazione non soggetta a contributi LPP - dell’occasionalità.
Come tale va quindi di principio considerata come parte integrante del salario
versato all’attore anche ai fini della LPP.
Del
resto anche la circostanza che l’importo stesso corrispondesse esattamente al
20% mancante del salario e che tale parte non sia stata menzionata separatamente
nei certificati di salario, ossia in modo distinto dal salario vero e proprio
(contrariamente ai fr. 7'000.- nel 2014 e ai fr. 5'000.- nel 2015 versati a
titolo di “gratifica”, cfr. doc. B, C F), suscitano ulteriormente la
sensazione che nella realtà nulla sia mutato, successivamente al mese di
gennaio 2015, quanto al versamento del salario dell’attore.
Tale
parte del versamento, non certo irrilevante costituendo addirittura un quinto
del salario mensile, era quindi da considerare costitutiva della retribuzione
versata al dipendente sulla base del contratto di lavoro con la CV 1.
Questa
conclusione si giustifica anche alla luce e in applicazione della normativa
regolamentare applicabile in concreto.
Sia
nuovamente ricordato che nella previdenza sovraobbligatoria il salario annuale
soggetto a contribuzione si calcola secondo le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza, in assenza delle quali fa stato il salario giusta
l’AVS. Una deroga da questa definizione deve comunque risultare in maniera
sufficientemente chiara dal regolamento (Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n.
47; STF B 120/06 del 10 marzo 2008).
In
effetti, nella specie, tale versamento, che come detto è stato effettuato con
regolarità tutti i mesi dell’anno 2015, parrebbe costituire tutt’al più una
retribuzione “versata regolarmente” rispettivamente una “componente
accessoria della retribuzione garantita per contratto o versata regolarmente
che rientra nel salario AVS determinante” ai sensi dell’art. 2.3.1 cifra 3
del regolamento. Non è per contro possibile ricondurre il versamento in
questione ad una delle categorie di “compensi versati solo occasionalmente”
ai sensi della cifra 4 del medesimo art. 2.3.1. Trattasi a non averne dubbio,
se non di salario a tutti gli effetti, quantomeno di una parte integrante del
salario versato al lavoratore che, come tale, va quindi imputata al salario
annuale determinante per la previdenza professionale (Brechbühl, op. cit.,
all’art. 7 BVG n. 45).
A
ulteriore conferma delle predette conclusioni occorre anche rilevare che, come
anticipato, risulta che nel 2014 l’assicurato, oltre al salario annuale
convenuto di fr. 115'700.- versato in 13 mensilità di fr. 8'900.- cadauna,
aveva percepito anche una gratifica di fr. 7'000 versatagli una tantum (doc. B;
cfr. anche doc. C). Nel 2015 gli è pure stata versata, separatamente e con
indicazione del tutto distinta sul conteggio salariale mensile, una gratifica
di fr. 5'000.-- (cfr. doc. B e doc. F). Tali importi, che figurano giustamente
compresi nel salario annuo nel certificato di salario annuale (doc. B), non sono
stati annunciati alla fondazione LPP e non fanno parte del salario assicurato LPP.
In questo caso correttamente, costituendo essi importi versati una tantum, una
volta all’anno, e a titolo occasionale e per una circostanza particolare in
aggiunta al salario.
Del
resto sia sottolineato che nel certificato di salario per il mese di ottobre
2015.
(l’ultimo mese del rapporto di lavoro tra le parti), figurano oltre alla
posizione “salario mensile” (fr. 8'900) quella di “tredicesima”
(fr. 7'416.65) e quella di “gratifica” (fr. 5'000) (doc. F). Ci si può
legittimamente chiedere se la tesi sostenuta in questa sede dalla convenuta non
sia in qualche modo quantomeno messa in discussione da tale certificato. Lo
stesso dimostra in effetti che la datrice di lavoro fosse ben consapevole della
diversa qualifica da dare ai diversi versamenti ai dipendenti, distinguendo
chiaramente tra “Salario mensile”, “Tredicesima” e “Gratifica”.
Quindi, qualora essa avesse effettivamente voluto corrispondere all’attore un
ammontare di natura diversa da quella di “Salario mensile”, è
ragionevole pensare che l’avrebbe indicato correttamente anche nei conteggi
salariali redatti alla sua attenzione.
Tutto
ben considerato quindi, a mente del TCA, a prescindere dalle reali ed effettive
intenzioni delle parti, anche volendo per ipotesi ammettere, come sostiene la
convenuta, che essa volesse in qualche modo usare un trattamento di favore nei
confronti dell’attore, facendogli una “cortesia”, ciò non muta al fatto che l’importo
in questione sia da considerare come una parte del salario convenuto e sempre
fino a quel punto versato.
Una
diversa conclusione risulterebbe del resto in urto con la genesi dell’art. 7
cpv. 2 LPP, che stabilisce che viene tenuto di principio conto per la LPP del
salario determinante giusta la LAVS, essendo consentite deroghe solo in ragione
di elementi di retribuzione irregolari o di natura eccezionale, e
questo al fine di assicurare che il salario imputabile presenti il grado di
stabilità indispensabile al buon funzionamento del sistema del secondo pilastro
(Brechbühl, op. cit., all’art. 7 BVG n. 36 con riferimento al Messaggio del
Consiglio Federale relativo alla LPP, FF 128 I 221segg). Del resto, come è
stato dianzi esposto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, l’ammissibilità
della non considerazione di elementi del reddito per il salario imputabile ai
fini della LPP deve essere apprezzata in modo restrittivo (Brechbühl, op. cit, all’art.
7.
BVG n. 36).
A
non averne dubbio il versamento del 20% del salario nella fattispecie, comunque
lo si voglia definire e a prescindere dagli accordi tra le parti che possono
essere stati conclusi, rispettivamente di come esse abbiano interpretato le
discussioni tenutesi in gennaio 2015, non ha le caratteristiche per venir
considerato un “elemento occasionale del salario”, “una retribuzione
speciale per determinate occasioni” ai sensi dell’art. 322d CO,
suscettibile di poter venire esclusa dal salario determinante LPP giusta il
regolamento, che cita compensi versati “solo occasionalmente” o “saltuariamente”,
analogamente, per esempio, ai premi di fedeltà, alle gratifiche annuali in
base alle cifre d’affari raggiunte, ai regali d’anzianità, ai supplementi per i
lavori in squadra, ai supplementi per lavoro supplementare domenicale, ai
regali per il Natale o la fine dell’esercizio annuale (cfr. anche l’art. 2.3.1
cifra 4 del Regolamento citato sopra al consid. 2.8.1).
Trattasi
nei casi enumerati di prestazioni la cui natura eccezionale e occasionale, non
predefinita in anticipo, e il cui ammontare certamente inferiore alla quota
salariale - tutt’altro che irrilevante - in discussione in questa sede, manifestamente
ben evidenziano la diversa considerazione ai fini della definizione del salario
soggetto alla LPP.
A
ragione pertanto l’attore pretende che la parte salariale equivalente alla
differenza del 20% sul salario di fr. 115'700.--, pari a fr. 23'140.--, venga considerata
come facente parte non solo del salario determinante AVS, ma anche del salario
annuale lordo determinate per la previdenza professionale, non potendo venir
esclusa dall’obbligo assicurativo giusta la LPP, né in forza della legge e
neppure del regolamento.
2.9
Da
queste conclusioni non è possibile discostarsi sulla base delle allegazioni
della convenuta, le quali si riferiscono peraltro per lo più alla questione,
non decisiva in questo contesto, di sapere se e nell’affermativa con quali
modalità e a far tempo da quale data le parti abbiano pattuito una diminuzione
del pensum lavorativo dell’attore.
Innanzitutto evidentemente la
convenuta non può appellarsi all’attestato di previdenza emesso dalla Fondazione
__________ in data 9 febbraio 2015, che riporta un
salario assicurato di fr. 92’560, considerato come lo stesso sia stato redatto
sulla base dei dati forniti dalla CV 1 medesima (doc. 6).
Del resto, la comunicazione del
salario annuo da registrare per l’attore di fr. 92'560, unitamente alla lista
dei salari 2015 inviata dalla datrice di lavoro all’istituto di previdenza nel
febbraio 2015, anche volendo considerarla avvenuta nella convinzione che
l’assicurato riprendesse la capacità lavorativa piena, sarebbe in ogni modo
stata da correggere alla luce dell’evoluzione della malattia per l’assicurato
che, come noto, non ha più potuto far ritorno al lavoro.
Risulta poi irrilevante in
questa sede il fatto, addotto dalla convenuta, che l’attore non abbia nulla
eccepito al ricevimento del certificato assicurativo dell’istituto di
previdenza nel febbraio 2015, certificato che menzionava la riduzione del
pensum lavorativo all’80% (doc. 6 e doc. E) rispettivamente che non si sia
chiesto come mai egli ricevesse il salario al 100% malgrado una trattenuta LPP
calcolata su un salario all’80%.
In proposito va in ogni modo detto
che, come anticipato al consid. 2.4, un salario assicurato alla previdenza
professionale che non è conforme alla legge o al regolamento è in ogni caso da
correggere, anche se è stato versato per un certo periodo.
Una successiva correzione del
salario assicurato deve avvenire anche quando alla persona assicurata è stato
indicato il salario annuo errato sul certificato assicurativo e lei non abbia reclamato.
In effetti, un’applicazione errata delle norme regolamentari (o di legge) non
viene sanata dal fatto che la persona assicurata non reagisce ad una
informazione che le viene fornita. Inoltre, la semplice attestazione dell’istituto
di previdenza, che ha solo carattere informativo, non può venir qualificata come
offerta a non applicare correttamente le norme regolamentari (STF B 58/00
consid. 3 del 30 aprile 2002; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 8
BVG n. 2).
Nella fattispecie, stante, per
i motivi esposti ai considerandi che precedono, la necessità di considerare
anche la parte salariale equivalente alla differenza del 20% sul salario di fr.
115'700.-, come facente parte del salario determinate per la previdenza
professionale, la mancata reazione dell’assicurato al ricevimento del certificato
assicurativo non ha rilevanza alcuna.
Né permettono di modificare
queste conclusioni nemmeno determinate affermazioni dell’attore espresse
durante l’istruttoria civile, giacché nulla mutano alla necessità di procedere
alla correzione dell’effettivo salario assicurato. Sia peraltro solo osservato
che il convenuto ha in ogni modo reagito, segnalando alla datrice di lavoro la
necessità di una correzione, allorquando nel giugno 2015 ha preso conoscenza
della discrepanza tra il salario da lui effettivamente percepito e quello indicato
sull’attestato di previdenza.
Del resto già si è detto che
non ha rilevanza la questione di sapere se e nell’affermativa con effetto a
partire da quale data le parti avessero convenuto una riduzione del pensum
lavorativo all’80%. Determinante nella specie è in effetti, come detto, il
salario effettivamente versato all’assicurato.
Sia solo in questa sede
rilevato che a mente di questo Tribunale appare quantomeno improbabile che
l’attore avesse effettivamente inteso concordare una riduzione del pensum
lavorativo e, quindi, di salario, proprio in un momento in cui egli già si
trovava in incapacità lavorativa a motivo di una problematica psichica di evoluzione
imprevedibile.
Del resto quantomeno singolare
è il fatto che tale riduzione sia quindi stata messa in atto proprio nel
momento in cui l’attore era passato da un’inabilità lavorativa parziale a una
totale. Una simile ipotesi urta contro il più elementare buon senso,
considerato peraltro come in ogni modo il lavoratore durante la malattia avesse
il diritto di ricevere il salario pieno e la datrice di lavoro quello di
percepire le indennità giornaliere dall’assicurazione perdita guadagno.
Appare francamente più
ragionevole ipotizzare che la riduzione dell’attività lavorativa, ipotesi che
l’attore stesso ammette di aver preso in considerazione, doveva tutt’al più
diventare attiva nel momento in cui egli avesse ripreso a lavorare a tempo
pieno.
2.10
Alla luce di quanto precede,
questo TCA, richiamato il principio dianzi enunciato per cui in linea di
massima il guadagno soggetto a contributi in materia di previdenza
professionale è definito in funzione del guadagno effettivamente realizzato
dall’assicurato, ritiene che nella specie il salario assicurato per la
previdenza professionale di AT 1 nel 2015 vada fissato nei fr. 8'900.- mensili da
lui effettivamente percepiti.
Ne
discende quindi che il datore di lavoro a torto non ha incluso una parte (il
20%) del salario versato al proprio dipendente nel guadagno determinante ai fini
LPP e non ha di conseguenza versato tutti i contributi previdenziali da lui dovuti
per l’attore per l’anno 2015 conformemente alle sopra richiamate disposizioni
legali e regolamentari. Per quanto precede, il guadagno assicurato annuo per la
previdenza professionale dell’attore per il 2015 ammonta all’importo già
annunciato per l’anno 2014 e, quindi, a fr. 115'700.--.
Con riferimento al fatto che
l’assicurato durante il 2015 sia stato sostanzialmente in malattia, come è
stato esposto (cfr. consid. 2.4), giusta l’art. 8 cpv. 3 LPP, se nell’anno di
riferimento l'interessato non ha fruito completamente della sua
capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi
analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido fintanto che
sussiste l’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario. In
altre parole, in queste eventualità, il salario assicurato è calcolato in base
a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa (cfr.
analogamente l’art. 2.3.3 cifra 3 del Regolamento).
Ne consegue che, in
accoglimento della petizione, la ditta CV 1 è tenuta ad annunciare alla Fondazione
__________ per il 2015 un salario annuo lordo di fr. 115'700.- . Di conseguenza
è tenuta a versare i contributi previdenziali dovuti per il proprio ex
dipendente AT 1per il periodo da gennaio a ottobre 2015 determinati sulla base
di tale salario annuo di fr. 115’700.-. Resta riservato il recupero da parte della
datrice di lavoro della parte dei contributi a carico dell’attore.
2.11
La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione
all’art. 20 cpv. 1 Lptca).
L’attore,
vittorioso in causa e patrocinato dal suo legale, ha diritto all'importo di fr.
2'000.- per ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1.
La
petizione è accolta.
§ È
fatto obbligo alla CV 1 di assicurare AT 1 presso la Fondazione __________ per
l’anno 2015 per il salario annuo lordo di fr. 115'700.-, con conseguente obbligo
di versare alla Fondazione __________ il saldo dei contributi previdenziali ancora
dovuti per il già dipendente AT 1 per il periodo gennaio - ottobre 2015.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La
CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'000.- di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti