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Decisione

34.2017.34

Conguaglio della previdenza professionale. Divorzio pronunzaito all'estero. Nuovo diritto in vigore dal 1.1.2017. Istanza di delibazione respinta

23 ottobre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 18 gennaio 2017 quale decisione sul conguaglio ai sensi dell’art. 63 cpv.

1bis LDIP sia quale decisione di completazione a norma dell’art. 64 cpv. 1bis

LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se il decreto del 18 gennaio 2017

sia effettivamente passato in giudicato (ciò che non risulta dalla

documentazione prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale

condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1

lett. b LDIP), stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire

sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti

previdenziali svizzeri, l’istanza di delibazione – nella misura in cui di

Considerandi

competenza dello scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 LDIP

non può che essere respinta, ciò che comporta anche l’impossibilità di statuire

sulla postulata esecuzione del riparto.

2.4

Per

regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente

tribunale svizzero un’azione di completazione del giudizio di divorzio

(sul punto Geiser, op cit., p. 1385; Romano,

op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis

LDIP).

2.5

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella misura in cui è

ricevibile, l’istanza è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti