34.2017.34
Conguaglio della previdenza professionale. Divorzio pronunzaito all'estero. Nuovo diritto in vigore dal 1.1.2017. Istanza di delibazione respinta
23 ottobre 2017Italiano7 min
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Incarto
n.
34.2017.34
rg/gm
Lugano
23 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 14 settembre 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
con cui è chiesta la delibazione della sentenza del 21 gennaio 2015 e del successivo decreto del
18 gennaio 2017 del Tribunale ordinario di __________
nonché il riparto dell’avere previdenziale accumulato presso la
Fondazione __________ e ogni eventuale altro istituto previdenziale o
assicurativo durante il matrimonio da
CV 1
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza del 21 gennaio 2015 il Tribunale
ordinario di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 28 dicembre 1995 (doc. B). Per
successivo decreto del 18 gennaio 2017 il Tribunale ordinario di __________,
dopo aver considerato che “quanto alla residua domanda accessoria di parte
ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla quota di «secondo
pilastro» che sarà maturato dal sig. CV 1 in virtù del
lavoro prestato nella confederazione elvetica, anche tenuto conto delle
informazioni trasmesse dalla Pretura di __________, la stessa merita
accoglimento essendo previsto detto beneficio a favore del coniuge divorziato
dallo art. 122 cod. civile svizzero, somma che dovrà calcolarsi in conformità
alla legislazione previdenziale elvetica”, ha accertato e dichiarato “il diritto di AT 1 a ricevere la quota
del II Pilastro di spettanza di CV 1 da calcolarsi in conformità alla
legislazione previdenziale elvetica“ (doc. C).
1.2 Con istanza del 14
settembre 2017 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula la
delibazione della sentenza di divorzio del 21
gennaio 2015 e del successivo decreto del 18 gennaio 2017 del Tribunale
di __________ nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali accumulati
dall’ex marito secondo quanto stabilito in suddetto decreto.
Richiesto
a voler prendere posizione sull’istanza in oggetto, CV 1 è rimasto silente.
2.1 Il
1. gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica
delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti il
conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono
pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli
artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP
(RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS
831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,
284 CPC (RS 272) nonché – ed è ciò che qui interessa – l’art. 63 cpv. 1bis
prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).
2.2 L’istante
postula anzitutto la delibazione della
sentenza del 21 gennaio 2015 con cui il Tribunale ordinario di __________ ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essa celebrato
con CV 1 e della successiva decisione del 18 gennaio 2017 con cui il
medesimo Tribunale ha statuito sulla ripartizione degli averi previdenziali accumulati dal marito presso istituti di
previdenza svizzeri.
La procedura di riconoscimento di decisioni
straniere è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare
indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione
straniera; se una decisione è fatta valere in via
pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di
delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Ammettendo,
per ipotesi di lavoro, la competenza dello scrivente Tribunale a statuire nel
caso concreto nel merito dell’esecuzione della divisione ai sensi dell’art. 25a
LFLP (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2017) ed ammettendo quindi la
sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle condizioni di
delibazione giusta il summenzionato art. 29 cpv.3 LDIP (supponendo quindi la
ricevibilità dell’istanza in oggetto quanto alla competenza ratione materiae),
alla postulata delibazione (riconoscimento e dichiarazione di esecutività) di
quanto deciso dal Tribunale di __________ non può essere dato seguito per i
motivi in appresso esposti.
2.3 A partire
dal 1. gennaio 2017, in applicazione del summenzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP
competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale
nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i
tribunali svizzeri.
Anche per
la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda
il conguaglio della previdenza professionale nei confronti di istituti
previdenziali svizzeri, a partire dal 1. gennaio 2017 sono esclusivamente
competenti i tribunali svizzeri (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
La
competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e
64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un
tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della
completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione
della previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere (anche
quelle di modifica o completazione) relative alla divisione degli averi
previdenziali detenuti da istituti di previdenza svizzeri emanate dopo
l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere
riconosciute in Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance
en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de
la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects
fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé
de la réforme de la prévoyance professionnelle, in: FamPra.ch 1/2017 p. 57ss,
67; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in: AJP 2015, p.
1385-1386; cfr. anche art. 26 cpv. 2 lett. a LDIP stante il quale per il
riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza
dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede
[in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP escludono la competenza dei
tribunali stranieri).
Ne
discende che, sia considerando quanto deciso dal Tribunale ordinario di __________
Fatti
il 18 gennaio 2017 quale decisione sul conguaglio ai sensi dell’art. 63 cpv.
1bis LDIP sia quale decisione di completazione a norma dell’art. 64 cpv. 1bis
LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se il decreto del 18 gennaio 2017
sia effettivamente passato in giudicato (ciò che non risulta dalla
documentazione prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale
condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1
lett. b LDIP), stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire
sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti
previdenziali svizzeri, l’istanza di delibazione – nella misura in cui di
Considerandi
competenza dello scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 LDIP –
non può che essere respinta, ciò che comporta anche l’impossibilità di statuire
sulla postulata esecuzione del riparto.
2.4
Per
regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente
tribunale svizzero un’azione di completazione del giudizio di divorzio
(sul punto Geiser, op cit., p. 1385; Romano,
op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis
LDIP).
2.5
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella misura in cui è
ricevibile, l’istanza è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti