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34.2017.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di causa petizione è stato effettivamente consegnato e ne sono perfettamente e

tempestivamente a conoscenza”. Rileva pure come CV 1 sia sempre intervenuta

nell’ambito di tutti i contratti di assicurazione su incarico delle due

fondazioni di previdenza e ciò anche per la notifica delle asserite reticenze.

In merito alla polizza n. __________ l’attore assevera che dai documenti

versati a-gli atti dalla convenuta effettivamente emerge che trattasi di previdenza

individuale libera (pilatro 3B) e che di conseguenza la relativa pretesa verrà

fatta valere dinanzi al competente giudice civile. Nel merito si riconferma

nelle richieste di petizione respingendo la domanda riconvenzionale;

- in duplica parte

convenuta si è riconfermata nelle proprie domande di giudizio;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008);

- giusta l’art. 73 cpv. 1

prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto;

- l'art. 73 LPP

si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto

privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro

lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel

campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2

LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V

247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler,

Obligatorische berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);

- nella

versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto

assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza

aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli

istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti

di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore

del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp.

122ss; DTF 122 V 320, 326);

- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il

1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale

di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –

ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) – con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)

che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1

e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle

assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del terzo pilastro A)

(Messaggio sulla 1a Revisione

della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP

l’isti-tuto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che

giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della

previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del terzo pilastro) non è

quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli

istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di

previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico

(contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte

dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti

dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove é

precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere

distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);

- nel

caso in esame CV 1 risulta essere assicuratore sia della __________ che della __________

per il promovimento della previdenza in favore del personale, avendo la prima

concluso con entrambi gli istituti previdenza, a garanzia delle prestazioni

previdenziali da essa dovute ai propri assicurati, un contratto d’assicurazione

collettiva (cfr. l’art. 3.1 di entrambi i contratti d’adesione sub doc. 4 e 5; cfr.

anche gli estratti RC in doc. 15 da cui emerge che lo scopo sociale della __________

consiste nella “Durchführung der Personalvorsorge

für die Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen Arbeitgeber im Rahmen des

Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge (BVG) durch Kollektiv-Versicherungsvertrage mit der

zur Gruppe der Stifterin gehörenden CO 1” e

che lo scopo sociale della __________ per il promovimento della

previdenza in favore del personale consiste nella “Durch-führung

der Personalvorsorge für die ihr angeschlossenen Firmen und verbandlichen

Organisationen als nicht registrirte Stiftung (…) Zur Erreichung ihres Stiftungszwecks schliesst

di Stiftung mit der zur Gruppe der Stifterin gehörenden CV 1 einen Kollektiv-Versicherungsvertrag

ab”; sottolineature del

redattore]). Non trattasi quindi nel caso di

specie di istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o di

fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC, né di istituto

assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP (istituto

assicurativo presso cui è stata stipulata una polizza di libero passaggio per

il mantenimento della previdenza) bensì di una società (anonima)

d’assicurazione cui è affidata la copertura dei rischi dei suddetti istituti di

previdenza (artt. 67ss LPP; in argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen

Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 22; Helbling, Personalvorsorge

und BVG, 2006 p. 105) ai quali non può di essere di conseguenza riconosciuta

veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nell’ipotesi in

cui l’assicurazione dovesse fungere da riassicuratore ai sensi dell’art. 101

cpv. 1 cifra 1 LCA, ciò che non risulta essere qui il caso) (Meyer, Die

Rechtswege nach dem BVG, in ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n.

1641; Riemer, op. cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr.

81; DTF 126 V 470);

- con riferimento alle pretese

Considerandi

fatte valere in petizione in relazione alla polizza n. __________

emessa nel febbraio 1994 (cfr. doc 16), la petizione (e

consequenzialmente pure la domanda riconvenzionale volta alla restituzione di

fr. 197'500 presentata in via subordinata dalla CV 1) risulta irricevibile

sotto il profilo della competenza rationae materiae dello scrivente Tribunale.

In virtù dei combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art.

1.

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP3 rientrano nella competenza del tribunale

cantonale delle assicurazioni quale istanza cantonale unica le controversie

relative a contratti di previdenza individuale vincolata (pilastro 3A) conclusi

con istituti d’assicurazione. Nel caso concreto la suddetta polizza

– come rettamente evidenziato nella risposta di causa e come risulta d’altronde

dagli atti (segnatamente dalla documentazione [sub. doc. 16] concernente le

numerose attesta-zioni annuali trasmesse dall’assicuratore all’attore ai fini

fiscali riguardanti il valore della polizza e l’ammontare delle rendite versate

– ha per oggetto non la previdenza individuale vincolata (pilastro 3A) bensì la

previdenza individuale libera (pilastro 3B), ambito, questo, che, come del

resto ammesso da parte attrice in sede di replica, non rientra nel campo d’applicazione

materiale dell’art. 73 LPP ma è sottoposta alla giurisdizione civile (cfr. pro

multis STCA 34.2006.46 del 18 giugno 2007);

- pur ammettendo in sé la

qualità di parte quale ente assicurativo in forza del citato art. 73 cpv. 1

lett. b LPP, in concreto alla CV 1 difetta in ogni caso la legittimazione

passiva.

La questione, esaminabile

d'ufficio (DTF 118 Ia 129 consid. 1 p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013),

di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice

(legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio

(legittimazione passiva) si determina – anche nelle procedure su azione di

diritto pubblico – secondo il diritto materiale (DTF 116 II 257 consid. 3). Di

principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in

discussione, mentre quella passi-va alla persona obbligata materialmente.

L’attore ha legittimazio-ne attiva quando egli, e non un altro, è titolare

della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva

quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e me-glio

è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (in argomento Zünd/Pfiffner

Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich,

2009, § 13 n. 60, p. 119). La legittimazione (attiva o passiva) si distingue

dalla capacità di essere parte. Nel primo caso infatti le parti possono essere

tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La

legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammis-sibilità processuale

dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione

sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione

(attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è

sufficiente un giudizio in ordine (Kölz/Bosshard/Röhl, Kommentar zum Verwaltungs-rechtspflegegesetz

des Kantons Zürich, § 83 n. 3);

- oggetto della petizione, per

quanto concerne le polizze di cui ai contratti n. __________ e n.

__________, sono prestazioni previdenziali del pilastro 2A (previdenza

obbligatoria) e 2B (previdenza sovraobbligatoria). Eventuali debitori di tali

prestazioni possono unicamente essere la __________ rispettivamente la __________

in favore del personale quali istituti di previdenza con cui la __________

quale datore di lavoro ha sottoscritto (nuovamente) nel marzo 2000 i rispettivi

contratti d’adesione n. __________ (con la __________ per il promovimento della

previdenza in favore del personale, doc. 5 e doc. I; contratto sostitutivo del

precedente contratto stipulato nel gennaio 1997, doc. I) e n. __________ (con

la __________, doc. 4 e doc. H; contratto sostitutivo del precedente contratto

stipulato nel settembre 1992, doc. H). Alla CV 1, non titolare dell’eventuale

obbligo prestati-vo nei confronti dell’attore, difetta pertanto la legittimazione

pas-siva. La petizione presentata contro quest’ultima, anche se per i-potesi

ricevibile, è in ogni caso da respingere nel merito per carenza di legittimazione

passiva;

- in sede di replica, come

accennato, parte attrice ha chiesto la rettifica della denominazione della

parte convenuta proponendo le medesime richieste di giudizio (ad eccezione di quella

riguardante la polizza n. __________ concernente il pilastro 3B che l’atto-re,

come visto, ha dichiarato di voler sottoporre al giudice civile) non più nei

confronti della CV 1 bensì della __________ rispettivamente della __________ in

favore del personale;

- nel caso di specie non si

tratta semplicemente di un’errata indicazione della parte convenuta la cui

corretta identità appariva sin dall’inizio evidente, ciò che in sé

consentirebbe di procedere ad una rettifica (sul punto cfr. DTF 110 V 349

consid. 2, STFA B 12/03 del 12 novembre 2003 consid. 1; vedi anche

Ackermann, Verfahrensrechtliche Aspekte des präkären Leistungsverhältnisses,

in: Schaffauser/Kieser, Das prekäre Leistungsverhältnis im

Sozialversicherungsrecht, p. 43). Con la petizione parte attrice – e per

essa il suo patrocinatore – ha invece qualificato la vertenza in oggetto come

vertenza giuridicamente attinente al pilastro 3A (cfr. petizione p. 2) ed ha

consequenzialmente rivolto le proprie pretese nei confronti della CV 1 (quale istituto

d’assicu-razione con cui è in sé possibile concludere contratti di previdenza

vincolata; cfr. art. 1 OPP3) chiedendo la condanna di que-st’ultima al

versamento/ripristino delle rendite riferite alle singole polizze assicurative,

che ancora a pagina 3 della petizione ha qualificato come polizze di previdenza

vincolata. Si è quindi in presenza, a non aver dubbi, non di una errata

indicazione del nome di una parte, bensì di una errata qualificazione giuridica

della fattispecie – difficilmente scusabile se si considera che (contrariamente

all’assunto attoreo secondo cui la necessità di considerare i due istituti di

previdenza quali parti convenute è e-mersa solo con la risposta di causa) nei

due scritti del 16 marzo 2017 indirizzati all’assicurato e concernenti il

recesso dai contratti n. __________ e n. __________ per reticenza, la CV 1

aveva preci-sato di agire su incarico __________ rispettivamente della __________

in favore del personale (cfr. doc. H, I; la medesima indicazione figura pure su

diverse altre comunicazioni scritte contenute nel doc. 15) – con

conseguente indicazione dell’ente assicurativo (e non degli enti previdenziali)

quale parte convenuta. Giova per il resto ricordare che in procedura civile –

ai cui principi (applicabili al procedimento in rassegna se mai solo per

analogia) parte attrice sembra voler far riferimento – la correzione

(rettifica) dell’erronea designazione di una parte, da distinguersi dalla sostituzione delle parti (cfr. infra), è ipotesi, non realizzata nella

fattispecie, che concerne il caso di un semplice errore redazionale e che è

unicamente possibile se qualsiasi rischio di confusione può essere escluso (sul

punto cfr. DTF 131 I 57);

- stante quanto sopra, resta

da valutare l’eventualità di una sostituzione di parte ai sensi dell’art. 44

LPAmm, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca. Nel caso

concreto tale eventualità deve essere negata: la sostituzione a titolo

particolare (a differenza della successione a titolo universale) necessita

infatti del consenso della controparte (cfr. anche, ancorchè non applicabile in

casu, l’art. 83 cpv. 4 CPC e l’art. 17 cpv. 1 PC; cfr. Ackermann, op. cit., pp.

43s; cfr. anche STFA B 61/02 del 17 agosto 2005 consid. 4.1, STF B 93/05 del 21

marzo 2007 consid. 1), ciò che non corrisponde al caso in esame parte convenuta

essendovisi opposta con la duplica;

- in conclusione, nella misura

in cui ricevibile la petizione deve essere respinta per carenza di

legittimazione passiva di parte convenuta (stante l’accoglimento delle

richieste di giudizio formulate in via principale dalla CV 1, non occorre

statuire sulla domanda riconvenzionale presentata in via subordinata);

- la

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);

- non fungendo nel caso

concreto la CV 1 quale organismo con compiti di diritto pubblico (in relazione

ai pilastri 2A, 2B e 3A) ma unicamente quale assicuratore privato nell’ambito

del pilastro 3B non sottoposto, come visto, alla competenza di questo Tribunale,

ad essa, visto l’esito della procedura, vanno riconosciute congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella misura in cui ricevibile

la petizione è respinta per carenza di legittimazione passiva.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà alla CV 1 fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni