Lexipedia

Decisione

34.2017.38

Divorzio. Conguaglio della previdenza professionale. Istanza di delibazione di sentenza di divorzio estera respinta (artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1 bis LDIP, in vigore dal 1. gennaio 2017)

17 novembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

63 cvp. 1bis LDIP sia quale decisione di completazione a norma dell’art. 64

cpv. 1bis LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se tale giudizio sia

effettivamente cresciuto in giudicato (ciò che non risulta dalla documentazione

prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale condizione per il

riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP), stante

la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della

previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri,

l’istanza di delibazione – nella misura in cui di competenza dello scrivente

Considerandi

Tribunale in applicazione del-l’art. 29 cpv. 3 LDIP - non può che essere respinta,

ciò che comporta anche l’impossibilità di statuire sulla postulata esecuzione

della divisione.

2.5

Per regolare la questione del

conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso

concreto essere intentata presso il competente tribunale svizzero un’azione

di completamento del giudizio di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74;

Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella misura in cui è

ricevibile l’istanza è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti