34.2017.38
Divorzio. Conguaglio della previdenza professionale. Istanza di delibazione di sentenza di divorzio estera respinta (artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1 bis LDIP, in vigore dal 1. gennaio 2017)
17 novembre 2017Italiano8 min
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Incarto
n.
34.2017.38
RG/gm
Lugano
17 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 9 ottobre 2017 di
AT 1
con cui è chiesta la delibazione della sentenza n. 503/2017 del 15 marzo 2017 del Tribunale
di __________, Sezione Prima Civile, laddove ha per oggetto la divisione degli
averi previdenziali accumulati durante il matrimonio dall’istante medesima e
dall’ex marito
CV 1
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza del 23
giugno 2016 il Tribunale di __________, Sezione Prima Civile, ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 28
dicembre 1994 (cfr. sentenza 15 marzo 2017 e attestazione dell’Ufficiale di
stato civile in doc. A/1 e A/3). Per giudizio del 15 marzo 2017 (n. 503/2017)
il Tribunale di __________ ha confermato “le condizioni tutte previste dagli
accordi contenuti nelle conclusioni congiunte precisate alla udienza del 24
febbraio 2017 che devono intendersi qui integralmente riportate”, accordi
nei quali i coniugi hanno previsto – per quanto qui interessa – che “le
parti concordano che ciascuna avrà diritto a percepire la quota del 50% del
secondo pilastro di competenza dell’altro ex coniuge, conformemente a quanto
previsto dalla normativa elvetica in materia. Si da atto che il secondo
pilastro del sig. CV 1 è depositato presso: - Fondazione __________, presso la
quale dovrà essere depositato l’importo di Fr. Sv. 37.500,00 di cui al punto
6/a che precede mediante bonifico su C/C __________, IBAN: __________; il secondo
pilastro della sig.ra AT 1 presso: - Fondazione __________”.
1.2 Con
istanza del 9 ottobre 2017, pervenuta al Tribunale il 16 ottobre 2017, AT 1 chiede
la delibazione della suddetta sentenza n. 503/2017 del 15 marzo 2017 – che
l’istante asserisce essere cresciuta in giudicato – nonché, per quanto è dato
di capire, l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali secondo
quanto stabilito nei surriferiti accordi.
Richiesto a voler prendre posizione sull’istanza in oggetto,
CV 1 è rimasto silente.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Il
1. gennaio 2017 è entrata in vigore la
modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti
il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono
pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli
artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP
(RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS
831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,
284 CPC (RS 272) nonché – ed è ciò che qui interessa – l’art. 63 cpv. 1bis
prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).
2.3 L’istante
postula anzitutto, come accennato, la delibazione della sentenza del 15 marzo
2017 con cui il Tribunale di __________ – in relazione alla precedente sua
sentenza del 23 giugno 2016 con la quale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio – ha per quanto qui interessa confermato la regolamentazione
adottata dagli ex coniugi nelle conclusioni congiunte precisate all’udienza del
24 febbraio 2017 relativamente alla ripartizione de-gli averi previdenziali
detenuti da istituti di previdenza svizzeri.
La procedura di riconoscimento di decisioni straniere
è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare indirizzata
all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Ammettendo
per ipotesi la competenza dello scrivente Tribunale a statuire nel merito
dell’esecuzione della divisione ai sensi dell’art. 25a LFLP (nella sua versione
in vigore dal 1. gennaio 2017) ed ammettendo quindi la sua competenza a
pronunciarsi in via pregiudiziale sulle condizioni di delibazione giusta il suevocato
art. 29 cpv.3 LDIP (ipotizzando quindi la ricevibilità dell’istanza quanto alla
competenza ratione materiae), sulla base delle considerazioni in appresso
esposte e già sviluppate dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2017.34 del 23
ottobre 2017, nel caso concreto alla postulata delibazione di quanto deciso dal
Tribunale di __________ non può essere dato seguito.
2.4 A partire
dal 1. gennaio 2017 in applicazione del summenzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP competenti
a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei
confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali
svizzeri.
Anche per
la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda
il conguaglio della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali
svizzeri, a partire dal 1. gennaio 2017 sono esclusivamente competenti i
tribunali svizzeri (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
La
competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e
64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale
straniero non può più pro-nunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e
della mo-difica di un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza
professionale svizzera e che le decisioni straniere – anche quelle di modifica
o completazione – relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti
presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (Cardinaux,
Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce international, in:
Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille: Entretien, régimes
matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano,
Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle,
in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser, Scheidung und das Recht der
beruflichen Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr. anche art. 26 cpv. 2 lett. a
LDIP stante il quale per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta
la competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della
LDIP la prevede [in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).
Ne
discende che, sia considerando quanto deciso nella sentenza del 15 marzo 2017
del Tribunale di __________ quale decisione sul conguaglio ai sensi dell’art.
Fatti
63 cvp. 1bis LDIP sia quale decisione di completazione a norma dell’art. 64
cpv. 1bis LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se tale giudizio sia
effettivamente cresciuto in giudicato (ciò che non risulta dalla documentazione
prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale condizione per il
riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP), stante
la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della
previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri,
l’istanza di delibazione – nella misura in cui di competenza dello scrivente
Considerandi
Tribunale in applicazione del-l’art. 29 cpv. 3 LDIP - non può che essere respinta,
ciò che comporta anche l’impossibilità di statuire sulla postulata esecuzione
della divisione.
2.5
Per regolare la questione del
conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso
concreto essere intentata presso il competente tribunale svizzero un’azione
di completamento del giudizio di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74;
Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella misura in cui è
ricevibile l’istanza è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti