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Decisione

34.2017.39

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Applicazione del diritto in vigore sino al 31 dicembre 2016

9 maggio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i nominativi degli istituti di previdenza ai quali sono stati assicurati

durante il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti di libero

passaggio o enti assicurativi presso cui detenevano o detengono averi

previdenziali, indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento

dell’abitazione o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2

La procedura di divorzio essendo, nel caso in esame, stata promossa il 2

dicembre 2016 e la relativa sentenza emanata il 26 settembre 2017, le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC, 5

e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divor-zio (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC). In particolare – e

contrariamente a quanto stabilito dal Pretore – giusta il nuovo art. 122 CC mo-mento

determinante per il riparto non è la crescita in giudicato del divorzio bensì la

data del promovimento della procedura di divorzio, ossia il 2 dicembre 2016.

2.3 A

norma dell'art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP, se nella procedura di divorzio è

impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza

professionale conformemente agli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP, dopo che gli è

stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione (vincolante;

DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) decisa

dal giudice del divorzio. Sia i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni (art. 25 cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide

in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF

1996 I 122, 233.46).

Una

divisione giusta l’art. 25a LFLP (dopo trasmissione della causa conformemente

all’art. 281 cpv. 3 CPC) implica l’esisten-za di pretese della previdenza professionale

acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC) ossia l’esistenza di una

prestazione d’uscita o di averi di libero passaggio (art. 123 cpv. 1 CC) – rispettivamente,

dal 1. gennaio 2017, del diritto ad una rendita (artt. 124 e 124a CC) – suscettibili

di essere divisi (sul punto v. anche STCA 34.2008.21 del 17 aprile 2008 e

34.2006.3 del 16 marzo 2006; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 4).

2.4

Nella fattispecie in esame, dagli atti non risulta per nessuno dei due

ex coniugi l’esistenza di averi (o prestazioni) previdenziali da sottoporre a

divisione.

CV

1, pur avendo svolto, nel periodo che qui interessa, attività lavorativa alle

dipendenze di __________ (cfr. XIII) e presso la __________ (cfr. XVII, cfr.

doc. 6 inc. pretorile), non risulta essere stato assicurato ai fini

previdenziali – con conseguente accumulo di capitale previdenziale da ripartire

nella presente sede – e ciò, per quanto riguarda il primo surriferito impiego,

in ragione dell’asserita sua breve durata (cfr. XX), per quanto attiene invece

alla seconda menzionata attività, a motivo di un (invero poco verosimile [cfr.

certificato di lavoro sub doc. 6 inc. pretorile]) asserito statuto di

indipendente e non di lavoratore dipendente (cfr. XX). L’esito di eventuali

procedure – che spetta se mai alla parte interessata mettere in atto – volte a,

dandosene il caso, assicurare retroattivamente il lavoratore ai fini

previdenziali in considerazione dell’attività svolta presso le suddette

imprese, potranno, nei termini e alle condizioni di cui a-gli artt. 24 e 25

Lptca, costituire motivo di revisione del presente giudizio (quo all’attività

presso __________ si rimanda pure all’eventuale applicazione dell’art. 76 LPP:

cfr. doc. 6 inc. pretorile dal quale si evince che dalla retribuzione del lavoratore

sarebbero in ogni caso stati dedotti i contributi LPP; cfr. anche VI/1).

AT

1, invece, come emerge dal fascicolo, non ha mai conseguito retribuzioni

salariali atte a fondare l’ob-bligo d’assicurazione ai sensi dell’art. 7 cpv. 1

LPP (cfr. XIV/2-3; cfr. anche punto 11 della Convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio del 14 luglio 2017, agli atti).

Stante

quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a

norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a

divisione.

2.5 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Patrocinata in causa da un

avvocato, AT 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono

(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito

favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere

necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47

consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16

ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06

del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart,

Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht

(u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.),

Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata

nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la

parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd,

cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con

particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73

LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher

Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare

difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da

rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta

peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., art. 25a, n. 13; Schwegler, op. cit., p. 90), ha

potuto essere evasa sulla base dei documenti prodotti dalle parti, di quella

già presente nell’incarto di divorzio e dei documenti e attestazioni, di facile

lettura, acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari interventi delle

parti che richiedessero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza essere disattesa.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Non

si fa luogo a divisione.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

-

L’istanza di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti