34.2017.39
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Applicazione del diritto in vigore sino al 31 dicembre 2016
9 maggio 2018Italiano8 min
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Incarto
n.
34.2017.39
rg/sc
Lugano
9 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo
nella causa deferitagli il 30/31 ottobre 2017 dalla Pretura __________ (art.
281 cpv. 2 CPC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione
degli averi previdenziali in caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 26 settembre 2017, cresciuta in giudicato il 28 ot-tobre 2017, il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio
tra CV 1 e AT 1, accertando “il diritto dei coniugi alla metà dell’importo
accumulato dall’altro coniuge a titolo di prestazione d’uscita durante il
matrimonio, ossia dal matrimonio alla crescita in giudicato di questa sentenza”
(cfr. I, II).
1.2 Il
30/31 ottobre 2017 il Pretore aggiunto – precisando, tra l’al-tro, che “la
parziale documentazione riguardante la questione della cassa pensione è
rintracciabile nell’incarto ai doc. C e doc. rich. IV” – ha trasmesso
l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP.
1.3 Il
TCA, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP, ha quindi chiesto agli ex
coniugi di determinarsi in merito all'importo
da ripartire nonché di comunicare (con produzione della relativa documentazione)
Fatti
i nominativi degli istituti di previdenza ai quali sono stati assicurati
durante il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti di libero
passaggio o enti assicurativi presso cui detenevano o detengono averi
previdenziali, indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento
dell’abitazione o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2
La procedura di divorzio essendo, nel caso in esame, stata promossa il 2
dicembre 2016 e la relativa sentenza emanata il 26 settembre 2017, le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC, 5
e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divor-zio (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC). In particolare – e
contrariamente a quanto stabilito dal Pretore – giusta il nuovo art. 122 CC mo-mento
determinante per il riparto non è la crescita in giudicato del divorzio bensì la
data del promovimento della procedura di divorzio, ossia il 2 dicembre 2016.
2.3 A
norma dell'art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP, se nella procedura di divorzio è
impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza
professionale conformemente agli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP, dopo che gli è
stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione (vincolante;
DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) decisa
dal giudice del divorzio. Sia i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni (art. 25 cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide
in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF
1996 I 122, 233.46).
Una
divisione giusta l’art. 25a LFLP (dopo trasmissione della causa conformemente
all’art. 281 cpv. 3 CPC) implica l’esisten-za di pretese della previdenza professionale
acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC) ossia l’esistenza di una
prestazione d’uscita o di averi di libero passaggio (art. 123 cpv. 1 CC) – rispettivamente,
dal 1. gennaio 2017, del diritto ad una rendita (artt. 124 e 124a CC) – suscettibili
di essere divisi (sul punto v. anche STCA 34.2008.21 del 17 aprile 2008 e
34.2006.3 del 16 marzo 2006; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 4).
2.4
Nella fattispecie in esame, dagli atti non risulta per nessuno dei due
ex coniugi l’esistenza di averi (o prestazioni) previdenziali da sottoporre a
divisione.
CV
1, pur avendo svolto, nel periodo che qui interessa, attività lavorativa alle
dipendenze di __________ (cfr. XIII) e presso la __________ (cfr. XVII, cfr.
doc. 6 inc. pretorile), non risulta essere stato assicurato ai fini
previdenziali – con conseguente accumulo di capitale previdenziale da ripartire
nella presente sede – e ciò, per quanto riguarda il primo surriferito impiego,
in ragione dell’asserita sua breve durata (cfr. XX), per quanto attiene invece
alla seconda menzionata attività, a motivo di un (invero poco verosimile [cfr.
certificato di lavoro sub doc. 6 inc. pretorile]) asserito statuto di
indipendente e non di lavoratore dipendente (cfr. XX). L’esito di eventuali
procedure – che spetta se mai alla parte interessata mettere in atto – volte a,
dandosene il caso, assicurare retroattivamente il lavoratore ai fini
previdenziali in considerazione dell’attività svolta presso le suddette
imprese, potranno, nei termini e alle condizioni di cui a-gli artt. 24 e 25
Lptca, costituire motivo di revisione del presente giudizio (quo all’attività
presso __________ si rimanda pure all’eventuale applicazione dell’art. 76 LPP:
cfr. doc. 6 inc. pretorile dal quale si evince che dalla retribuzione del lavoratore
sarebbero in ogni caso stati dedotti i contributi LPP; cfr. anche VI/1).
AT
1, invece, come emerge dal fascicolo, non ha mai conseguito retribuzioni
salariali atte a fondare l’ob-bligo d’assicurazione ai sensi dell’art. 7 cpv. 1
LPP (cfr. XIV/2-3; cfr. anche punto 11 della Convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio del 14 luglio 2017, agli atti).
Stante
quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a
norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a
divisione.
2.5 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Patrocinata in causa da un
avvocato, AT 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.
Presupposti per la concessione
del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche
in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle
assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono
(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito
favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere
necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47
consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16
ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06
del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart,
Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht
(u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.),
Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata
nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la
parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze
giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd,
cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con
particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73
LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher
Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare
difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da
rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta
peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., art. 25a, n. 13; Schwegler, op. cit., p. 90), ha
potuto essere evasa sulla base dei documenti prodotti dalle parti, di quella
già presente nell’incarto di divorzio e dei documenti e attestazioni, di facile
lettura, acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari interventi delle
parti che richiedessero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la
relativa istanza deve di conseguenza essere disattesa.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Non
si fa luogo a divisione.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
-
L’istanza di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti