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Decisione

34.2017.4

Divorzio. Conguaglio della previdenza professionale

15 settembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124

CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle

in vigore sino al 31 dicembre 20116, le

nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della

modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi

unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità

cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.

fin. CC; in casu la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di

divorzio emessa il 28 dicembre 2016, rimasta inimpugnata).

2.3 Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimo-nio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in

contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio giusta l’art. 122 CC

(in vigore sino al 31 dicembre 2016) deter-minante è di principio la data della

crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di ma-trimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al mo-mento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato du-rante

il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

Considerandi

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) risulta che CV

1.

non disponeva di averi previdenziali o di libero passaggio al momento del ma-trimonio

(25 settembre 2007). Dal fascicolo emerge invece che è stata assicurata da

gennaio a dicembre 2009 alla __________ (XIII, XXI), in seguito alla __________

(cfr. XXII, XIV), da gennaio 2012 luglio 2014 alla __________ (cfr. XXV), con

trasferimento, all’usci-ta, dell’avere ivi depositato (che in base agli atti è

da ritenere essere comprensivo anche degli averi accumulati presso i pre-cedenti

menzionati istituti di previdenza) alla __________ (cfr. XXV/1). Nel giugno

2015.

quest’ultima ha trasferito l’avere di spettanza di CV 1 alla __________

dalla quale l’assicurata è uscita nel luglio 2016 con trasferimento della

prestazione di libero passaggio alla __________ (cfr. XX/1, XXVII). Presso

quest’ultima è stata assicurata sino al 31 dicembre 2016 e alla crescita in giu-dicato

del divorzio (momento determinante per il riparto; cfr. su-pra consid. 2.3)

disponeva di un avere previdenziale divisibile di CHF 14'697.20 (cfr. XXVII). Infine,

il 10 maggio 2017 l’intero ca-pitale previdenziale di spettanza di CV 1 è stato

trasferito a __________ dove è

assicurata a far tempo dal 15 febbraio 2017 (cfr. XXIX).

2.5.2

Per quanto riguarda invece AT 1,

dagli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che in

costanza di matrimonio egli abbia accumulato averi previdenziali suscetti-bili

di essere divisi (cfr. VII/4, XIX/1-2).

2.5.3

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) e considerato che l’intero

l'avere di vecchiaia di CV 1 è stato accumulato dopo la celebrazione del

matrimonio, a favore di AT 1 spetta un importo di CHF 7'348.60 (14'697.20

: 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 7'348.60, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'isti-tuto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato del divorzio (23 gennaio

2017) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA

B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere

trasferita a favore di AT 1 su un conto di libero

passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e

22.

cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della rela-tiva sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della pre-stazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 14'697.20.

2.- È

fatto ordine a __________ di versare a favore di AT 1, su un conto di libero

passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP,

la somma di CHF 7'348.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

a datare dal 23 gennaio 2017.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti