34.2017.5
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30 novembre 2018Italiano38 min
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Incarto
n.
34.2017.5
rg/sc
Lugano
30 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 gennaio 2017 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV
1
2. CV
2
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Con
la petizione in oggetto AT 1, patrocinato dall’avv. RA 1, conviene in giudizio l’associazione
CV 1 – di cui è stato dipendente negli anni 2015 e 2016 e che l’attore indica
essere nel frattempo divenuta __________ – come pure la Fondazione CV 2
chiedendo allo scrivente Tribunale (TCA) di
accertare “un salario lordo di AT 1 (…) quale
dipendete di CV 1 (ora __________), __________ di CHF 17'436.07 per l’anno 2015
e di CHF 5'081.87 per l’anno 2016”, con condanna della “CV 1 (ora __________) (…) a versare all’CV 2, __________,
Fatti
i contributi di previdenza professionale” e dell’“CV 2, __________, (…)
a versare a AT 1, __________, la prestazione d’uscita”. Rimprovera
in particolare all’ex datore di lavoro di non averlo “annunciato alla Cassa __________” e, per quanto qui interessa, di non averlo “affiliato (…) a un istituto di previdenza regolarmente
registrato“, facendo presente come “non
è noto se e a quale istituto di previdenza professionale fosse affiliato il
datore di lavoro che era tenuto ad assicurare parte istante ex art. 7 e segg.
LPP” e come “l’istituto collettore
di previdenza professionale è competente per affiliare d’ufficio con effetto
retroattivo il datore di lavoro inadempiente (art. 60 cpv. 2 lett. a LPP)”.
1.2 Con
risposta di causa 16 febbraio 2017 la Fondazione CV 2, patrocinata dall’avv. RA
2, ha in particolare osservato:
"
(…)
Preliminarmente
l'CV 2 rileva come nella presente risposta, per evidenti motivi legati alla
propria inevitabile ignoranza circa la cronologia dei fatti ricostruiti
dall'attore e stante l'accessorietà della propria chiamata in causa, si asterrà
dal seguire pedissequamente la sistematica di petizione e non prenderà dunque
posizione punto per punto sulle argomentazioni sviluppate da parte attrice.
In questo senso
dunque la convenuta 2 non è in condizione di determinarsi circa
l'obbligatorietà dell'assoggettamento dell'attore ai sensi della LPP, oppure se
la fattispecie rientri in uno dei casi di esenzione riconosciuti
dall'ordinamento giuridico. Stando così le cose l'CV 2 si rimette all'accertamento
dei fatti che sfocerà dall'istruttoria o dall'eventuale acquiescenza della
convenuta principale.
Resta comunque
inteso che laddove effettivamente le pretese dell'attore si rivelassero
fondate, l'CV 2 nulla avrebbe da obiettare per porre in atto le incombenze
attribuitegli da AT 1 "in ordine" ad Ill.
È nondimeno
sottolineato come, in tale ipotesi, il coinvolgimento della convenuta 2
dovrebbe essere sottoposto all'ossequio dei presupposti di legge con particolare
riguardo all'art. 11 LPP; nello specifico dunque il coinvolgimento dell'CV 2
non potrebbe che aver luogo successivamente all'assoggettamento dell'attore
alla cassa di compensazione AVS.
A questo
Tribunale infine il quesito a sapere, sempre laddove emergesse l'attuale
mancata ed ingiustificata affiliazione del lavoratore ad un istituto di
previdenza, se l'irregolarità abbia ad essere sanata d'ufficio per il tramite
della convenuta 2, oppure se si renda necessaria l'adozione dei meccanismi
sanciti dai capoversi 2 e 3ter del citato art. 11 LPP.
Per i motivi
che precedono la convenuta 2 non ritiene di poter proporre un petitum” (cfr. III)
La
CV 1 non ha per contro presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca
(cfr. V).
1.3 Il
22 febbraio 2017 il vicepresidente del TCA quale giudice delegato ha inviato
alla Cassa __________, il seguente scritto:
" (…) vi trasmetto la
documentazione relativa alla vertenza che vede opposti dinanzi a questo
Tribunale alcuni dipendenti, tra cui AT 1, al proprio datore di lavoro (per
alcuni, ex datore di lavoro), ovvero alla CV 1, ora __________.
Gli atti della
petizione promossa dal suddetto contro il datore di lavoro (ed anche contro l’CV
2) vi sono peraltro già stati trasmessi in data 6 febbraio 2017 nell’ambito
della procedura TCA 30.2017.3.
Per quanto
attiene alle questioni previdenziali, come si può evincere dagli atti, esiste
il fondato timore che il datore di lavoro non si sia affiliato ad alcun
istituto di previdenza contravvenendo in tal modo ai disposti di legge (art. 7
e 11 cpv. 1 LPP).
Richiamati l’art.
11 cpv. 4-6 LPP e l’art. 9 OPP2, sono a chiedervi – dopo verifica di
assoggettamento del citato datore di lavoro alla vostra Cassa (art. 11 cpv. 4
LPP) – di voler dar seguito alla presente segnalazione mediante i passi più
opportuni al fine di chiarire la situazione, se del caso trasmettendo la
pratica all'CV 2 per i suoi incombenti.
Vi invito a voler
altresì tenere informato questo TCA sugli sviluppi della pratica” (cfr. IV).
Il
5 aprile 2017 il giudice delegato ha nuovamente interpellato la Cassa __________
(cfr. VI), la quale, producendo le corrispondenze intercorse con la CV 1 e la
Fondazione CV 2 (cfr. VIII/1-3), con scritto 25 aprile 2017 ha comunicato:
" (…) ci riferiamo alle cause di
cui a margine nell'ambito delle quali la Cassa __________ è stata coinvolta
alla fine di chiarire a quale istituto di previdenza professionale è o era affiliata
la CV 1 (ora __________).
In data 7 marzo
2017 la Cassa ha chiesto alla società CV 1 di voler trasmettere un'attestazione
dell'istituto di previdenza che certifichi l'affiliazione in conformità alla
LPP (cfr. allegato).
Il 13 marzo 2017
la società risponde comunicando che non sono mai stati assoggettati alla LPP,
in quanto l'assicuratore li aveva riconosciuti come "ente non
assoggettabile", considerando che i __________ avevano normalmente meno di
25 anni (cfr. allegato).
In allegato
trasmettiamo inoltre una lettera del 16 luglio 2012 della Fondazione CV 2, nel
quale attestata l'esonero dall'affiliazione alla previdenza professionale LPP” (cfr. VIII).
1.4 Con
scritto 3 maggio 2017 (trasmesso in copia alle altre parti) il giudice delegato
si è rivolto al patrocinatore della Fondazione CV 2 facendo presente quanto
segue:
" (…) trasmetto in allegato la
conferma da parte della Cassa __________ che la CV 1 (ora __________) quale
datrice di lavoro non è affiliata ad alcuno istituto di previdenza.
Con la petizione
in oggetto viene chiesto, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il
versamento della prestazione d’uscita calcolata in base ai contributi dovuti
sulla scorta del salario percepito. Tale pretesa è suscettibile di essere fatta
valere nei confronti dell’Istituto collettore (che ha quindi legittimazione
passiva) in applicazione non dell’art. 11 LPP bensì degli artt. 12 e 60 cpv. 1
lett. d LPP (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, in SZS 2002 p. 502; cfr. anche DTF
129 V 237 e 130 V 530; cfr. Wyler, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art.
12).
Richiamata anche
l’Ordinanza concernente i diritti dell’Istituto collettore in materia di
previdenza professionale del 28 agosto 1985 (RS 831.434), sono quindi ad
assegnare alla Fondazione CV 2 un termine di 30 giorni per procedere alla verifica
dell’obbligo assicurativo per il lavoratore alla luce degli artt. 2, 7 e 11 LPP
con consecutiva quantificazione dell’eventuale prestazione d’uscita di
spettanza dell’attore, sulla base dei dati salariali indicati in petizione (e
rimasti incontestati da parte del datore di lavoro che non ha presentato la
risposta di causa) nonché di ogni altra informazione che dovrà se del caso
essere richiesta direttamente all’ex lavoratore o al datore di lavoro” (cfr. IX).
Con
lettera 24 maggio 2017 il suddetto patrocinatore ha in particolare comunicato
al Tribunale:
" (…) La comunicazione
della Cassa __________ datata 25 aprile 2017 (che fondamentalmente riassume la
presa di posizione di CV 1 ed una precedente dichiarazione della mia assistita)
non può, a mente della Fondazione CV 2, essere considerata idonea a chiarire
alcunché poiché i motivi espressi a suffragio della mancata affiliazione LPP si
riferiscono a soggetti diversi dall'attore (si tratta dunque di altri __________)
e ad un arco temporale di riferimento diverso da quello in esame (trattasi di
situazioni che si riferiscono agli anni 2009, 2010 e 2011). Ne discende che la
documentazione prodotta non ha nulla a che vedere con il rapporto professionale
all'origine della presente procedura, se non l'identità del datore di lavoro.
Ma a prescindere
dalla mancata corrispondenza summenzionata, si deve nondimeno sottolineare come
nemmeno sono condivisibili le ragioni addotte da CV 1 relativamente alla
propria mancata affiliazione nel corso del periodo 2009-2011: il mancato assoggettamento
non andava infatti ricondotto ad una questione di età (__________/dipendenti al
di sotto dei 25 anni), bensì al fatto che i soggetti di riferimento erano già
attivi professionalmente e che dunque l'attività __________ risultava solo
accessoria (art. 1j OPP2).
Si deve dunque
concludere che quanto espresso nella documentazione allegata alla citata
ordinanza del 3 maggio scorso non può risultare decisiva nell'ambito della
presente fattispecie alla quale non è minimamente assimilabile: i soggetti di
riferimento sono diversi; il periodo di collaborazione pure così come i
parametri remunerativi; il tutto indipendentemente dal fatto che AT 1 ha
iniziato la propria collaborazione con CV 1 quando aveva già 32 anni.
A fronte di tutto
quanto precede appare ragionevole chiedersi se, a prescindere dalla base legale
di riferimento (art. 12 e 60 LPP anziché 11 LPP), non vi sia luogo di
approfondire avantutto il quesito relativo al preliminare assoggettamento ad
una cassa di compensazione AVS nella propria qualità di primo pilastro del
sistema previdenziale svizzero, così come indicato nella risposta e prescritto
peraltro dalle direttive UFAS sul controllo dell'affiliazione (che per
semplicità vengono allegate alla presente qua le doc. 2).
Si sottolinea che
quanto precede viene suggerito non da ultimo per ossequiare l'iter procedurale
standard che impone alla convenuta 2 di intervenire in seconda battuta rispetto
alle casse di compensazione AVS e ciò a fronte del fatto che la base di calcolo
per la verifica dell'obbligo assicurativo ai sensi della LPP risultano proprio
le distinte della citata cassa a valere quale prova dei guadagni versati dal
datore ai singoli dipendenti per un determinato periodo temporale, non da
ultimo nell'ottica di un'eventuale procedura presso il Fondo di garanzia del
secondo pilastro a fronte di scoperti non pagati.
In questo senso
dunque la verifica preliminare dell'obbligo assicurativo sulla base dei dati
salariali indicati in petizione (incontestati dalla convenuta 1) pur essendo
chiaramente esperibile, potrebbe condurre a risultati impropri (…)”
(cfr. X).
1.5
Con lettera 30 maggio 2017 il giudice delegato ha comunicato alla Cassa cantonale
di compensazione quanto segue:
" (…) Dalle vostre prese
di posizione 31 marzo 2017 trasmesse al Tribunale cantonale delle assicurazioni
nell’ambito delle cause in materia AVS che opponevano alcuni ex dipendenti
della CV 1 (ora __________) a quest’ultima, si evince che sono stati da parte
vostra avviati gli accertamenti volti a stabilire l’entità dei salari erogati
negli anni 2015 e 2016.
Sono quindi a
chiedervi di voler comunicare, non appena possibile e con cortese
sollecitudine, sia allo scrivente giudice sia alla Fondazione CV 2, i dati
salariali corretti e completi concernenti l’ex dipendente della CV 1 (ora __________)
AT 1, __________.
La citata
Fondazione, come si evince dagli atti di petizione a voi già intimati
nell’ambito delle suevocate procedure AVS, quale parte nella causa giudiziaria
in materia LPP che la oppone ai suddetti ex dipendenti, è infatti chiamata - se
adempiute le condizioni poste dalla legge - a quantificare e riscuotere i
contributi previdenziali dovuti e versare le rispettive prestazioni d’uscita
agli ex assicurati” (cfr. XI).
Con
lettera 20 luglio 2017 la Cassa __________, producendo l’estratto conto
individuale aggiornato già notificato al rappresentante dell’attore, ha
informato il vicepresidente del Tribunale che “A seguito degli accertamenti effettuati e sulla base
delle dichiarazioni dei salari presentate dalla società per gli anni 2015 e
2016 la Cassa ha trasmesso in data 20 luglio 2017 all'Avv. RA 1, rappresentante
degli assicurati indicati precedentemente, e alla Fondazione CV 2 di __________
gli estratti conto individuali aggiornati (cfr. copie allegate)” (cfr. XIV).
1.6 Il
26 luglio 2017 il rappresentante della fondazione convenuta ha comunicato:
" Onorevole Giudice Guffi,
riprendo contatto
con lei in merito alla procedura in oggetto essendo stato informato dalla mia
mandante (convenuta 2) che la Cassa __________ le ha trasmesso l'estratto conto
individuale dell'attore.
Da quanto
riferitomi dalla mia assistita, per poter opportunamente dar seguito alla sua
ordinanza dello scorso 3 maggio (ovvero procedere alla verifica dell'obbligo
assicurativo per il lavoratore con consecutiva quantificazione dell'eventuale
prestazione d'uscita di spettanza dell'attore) la Fondazione CV 2 necessita di
poter disporre della distinta completa di tutti i dipendenti della convenuta 1
nel periodo di riferimento. La mia patrocinata riferisce di essersi già rivolta
alla Cassa __________ allo scopo di ottenere questi necessari complementi di
informazione onde concretizzare l'affiliazione d'ufficio del datore di lavoro
inadempiente.
A fronte di
quanto precede, con la presente mi permetto di confermare che l'incombenza da
lei assegnata alla convenuta 2 con la summenzionata ordinanza è in fase di
evasione; da quanto riferitomi devo tuttavia rilevare che tale esercizio non
potrà essere finalizzato in tempi brevi. Ancor prima che l'onorevole Giudice
proceda con l'assegnazione di un nuovo termine le chiedo dunque di voler tenere
presente che l'ordinanza non potrà essere compiutamente ossequiata prima di
fine novembre 2017” (cfr. XV).
precisando
con successivo scritto 28 settembre 2017:
" Onorevole Giudice Guffi,
in merito alla
procedura in oggetto e con particolare riferimento alla sua ordinanza dello
scorso 18 agosto, con la presente sono ad informarla che, dopo essermi
confrontato con i rappresentanti della mia mandante, è emerso che la verifica
dell'obbligo assicurativo per il lavoratore con consecutiva quantificazione
dell'eventuale prestazione d'uscita di spettanza dell'attore è in fase di
evasione.
Tale incombenza
non potrà tuttavia essere finalizzata entro il termine impartito (fine del mese
corrente) e mi vedo dunque costretto a richiederle un'ulteriore proroga dello
stesso.
È verosimile che
la Fondazione CV 2 possa ossequiare l'ordinanza entro una quindicina di giorni;
precauzionalmente le chiedo tuttavia di voler prorogare il termine sino alla al
31 ottobre 2017.
Ringraziandola
anticipatamente per la disponibilità, resto in attesa di un suo cortese
riscontro” (cfr. XVIII).
Con
successivo scritto 29 settembre 2017, producendo della do-cumentazione il
patrocinatore della fondazione ha informato il giudice delegato che “nell'ambito della verifica di cui alla sua ordi-nanza
dello scorso 18 agosto (vedi altresì il mio scritto di ieri 28 settembre) la
mia mandante si è rivolta a __________ ottenendo il riscontro che le trasmetto
in allegato. Come può lei stesso constatare la presa di posizione dell'entità
summenzionata è sorprendente poiché, sostanzialmente, sconfessa esservi
identità tra il soggetto CV 1 e, appunto, __________. Quest'emergenza, oltre ad
ostacolare la procedura di affiliazione a cui è confrontata la Fondazione CV 2,
potrebbe porre una questione fondamentale quale quella della legittimazione
processuale. La presente a valere esclusivamente quale segnalazione; mi astengo
dunque a questo stadio da qualsivoglia considerazione lasciando al suo prudente
giudizio la valutazione degli eventuali incombenti che si rendono necessari a
fronte di questa emergenza. Visto quanto precede mi permetto tuttavia sin d'ora
di chiedere che il termine gravante la mia assistita sia sospeso sino alla
definizione della questione” (cfr. XIX).
1.7
Il 3 ottobre 2017 il Giudice delegato ha chiesto a CV 1 e a __________
(rivelatasi poi essere __________, cfr. XXXIII) l’edizione degli statuti delle
rispettive associazioni sportive, invitando la seconda a voler anche comunicare
i no-minativi dei dipendenti attivi negli anni 2015 e 2016 (cfr. XXI). In
risposta, a nome della Associazione __________ l’avv. __________ il 2 novembre
2017 ha trasmesso al giudice delegato gli statuti e l’organigramma
dell’associazione, precisando che nel 2016 l’unico dipendente è stato il sig. __________
mentre che per il 2015 non vi sono stati dipendenti l’associazione essendo
stata costituita nel giugno 2016 (cfr. XXXIII).
1.8
Il 13 ottobre 2017 il patrocinatore dell’attore si è rivolto al Tribunale
osservando:
" Onorevole Giudice,
prendo atto di
quanto notificato con la fissazione di termine del 03/04 ottobre 2017, in
merito alla tesi che l'Associazione __________ sia un nuovo e indipendente
datore di lavoro che nulla ha da spartire con l'Associazione CV 1 (ora __________).
Preliminarmente
contesto, e chiedo nel contempo di stralciare dall'incarto, quanto prodotto con
gli allegati XIX da 1 a 7, per i motivi che seguono.
Agli atti nulla è
prodotto in merito alla costituzione di questa (paventata) nuova Associazione,
della quale neppure si conosce l'indirizzo postale di sede, ma solo una casella
postale.
Da quanto si
evince, la nuova Associazione avrebbe solo una minima differenza nella ragione
sociale da quella convenuta nella procedura che ci occupa (un simbolo
"#").
Questa
Associazione si è stranamente affiliata alla Fondazione LPP lo scorso 27
gennaio 2017, pochi giorni prima dell'istanza che ci occupa ma dopo la diffida
di pagamento dei salari del Collega __________ (datata novembre 2016).
Nell'incarto non
risultano mancate notifiche di atti a parte convenuta, pertanto questa nuova
teoria di mancanza di legittimazione passiva doveva essere sollevata prima da
parte della convenuta 1.
Questo tentativo
di creare ad hoc un nuovo soggetto giuridico dev'essere contestato e
rettificato dalla Cassa di compensazione AVS e dagli istituti LPP coinvolti. Si
tratta di un Associazione "donata", considerato che l'amministrazione
di CV 1 esiste ancora e ha pure corrisposto (doc. Villi) con la Cassa di
compensazione AVS.
Tant'è, agli
occhi del dipendente il suo datore di lavoro (CV 1, ora __________) è la stessa
persona giuridica che attualmente prende posizione cercando di invocare
mancanza di legittimazione passiva __________).
Il tentativo di
confusione – se non di sottrazione ai propri obblighi – dovrebbe essere
appurato d'ufficio, considerato che l'amministrazione di CV 1 rispose alla
Cassa AVS in data 13 marzo 2017 (doc. VIII 1), in data 18 agosto 2017 è stato
notificato l'estratto conto individuale AVS di parte istante, mentre (solo) ora
una persona (senza specifica di titolo) di __________ solleva di non aver lo
stesso numero di affiliazione.
Eppure le
notifiche sono state effettuate a un solo indirizzo postale, a comprova che la
nuova Associazione __________ ha sede presso l'indirizzo di CV 1 (ora __________)!
Questo è già un
primo, decisivo, indizio che parte convenuta 1 è intenta a crearsi una doppia
personalità.
A suffragio della
continuità dell'Associazione, malgrado il cambio di ragione sociale, si segnala
quando segue:
• la
pretesa nuova associazione è affiliata alla __________ ed è ha assunto i
diritti federativi della precedente società, visto che dispone pure della
squadra ___________, come riportato in homepage (doc. XX);
•
la pretesa nuova associazione ha gli stessi scopi di CV 1, ora __________;
•
agli atti non è prodotto alcun documento comprovante il nome dei liquidatori
responsabili e/o l'avvenuta liquidazione dell'Associazione CV 1, ora __________;
•
la pretesa neocostituita associazione come spiega il fatto che CV 1 (ora __________)
e __________ utilizzano lo stesso logo (il __________)?
•
il 18 aprile 2017, sulla homepage __________ era riportato il nominativo
della società __________ (doc. XXI).
Si prende atto,
infine, che il doc. XIX 3, quale datore di lavoro affiliato alla Cassa __________
risulta __________!
In conclusione,
visto che il numero di affiliazione AVS esiste(va) già per CV 1, ora __________,
non sarà certo un "#" a creare nuova personalità giuridica!
Chiederei
un'analisi approfondita da parte dell'AVS in merito alla continuità del datore
di lavoro, malgrado gli estetici cambi di ragione sociale.
Viste le evidenze
qui prodotte, a tutela del lavoratore, CV 1 (o __________ __________ che sir di
voglia) altro non è che il datore di lavoro e ogni forma associativa successiva
è una continuazione dello stesso datore di lavoro.
Parte convenuta 1
esiste (cfr. summenzionate risposte e notifiche) e pertanto sarà un problema
interno tra i membri di Comitato come dare seguito agli incombenti decisi da
Codesta Autorità” (cfr. XXIV).
1.9 Con missiva 20 ottobre 2017 il legale della fondazione
convenuta ha comunicato:
" Onorevole Giudice Guffi,
riprendo contatto
con lei in merito alla procedura in oggetto avendo ricevuto la proroga del
Considerandi
termine richiesta con il mio scritto di data 28 settembre 2017 ma non avendo
ottenuto riscontro alla mia missiva del giorno successivo.
Nella citata
lettera, che viene qui richiamata, la mia mandante evidenziava come la
(pretesa) mancanza di identità tra CV 1 e __________ comportava, inter alia, la
paralisi della procedura di affiliazione di cui si sta occupando la Fondazione CV
2.
Le sarei dunque
grato se mi volesse cortesemente fornire indicazioni quanto alla gestione di
questo incidente procedurale considerato come a questo stadio la mia assistita
non è oggettivamente in condizione di evadere la pendenza che la grava” (cfr.
XXVII).
1.10
Il 25 ottobre 2017 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza al
patrocinatore dell’attore e a quello della fondazione convenuta gli scritti di
cui ai doc. XX a XVII, citando contestualmente le parti (per la CV 1, il sig. __________)
a comparire all’udienza di discussione della causa il 13 no-vembre 2017
(cfr. XXVIII).
1.11
Con scritto 25 ottobre 2017 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale copia
della conferma d’affiliazione quale datore di lavoro della CV 1 nonché copia della
conferma d’assenza di dipendenti dal 1. aprile 2016 e dello stral-cio dal registro
degli affiliati. La Cassa ha inoltre prodotto copia del questionario per
l’affiliazione della __________ (recte: __________) e della conferma di
affiliazione di quest’ulti-ma quale datore di lavoro (cfr. XXX e allegati).
1.12
Con lettera 30 ottobre __________ ha comunicato al Tribunale:
" Egregio Signor Giudice Raffaele
Guffi,
mi riferisco alla
citazione del 25 ottobre 2011, che mi è stata inoltrata, nella quale vengo
convocato quale Presidente di CV 1.
Con la presente
tengo a precisare che, come già numerose volte ripetuto negli scorsi mesi, in
risposta alle insistenti sollecitazioni del-l'Avv. RA 1, al limite del
persecutorio, non sono e non sono mai stato Presidente dell'Associazione CV 1.
Con immenso
rispetto declino il suo invito” (cfr. XXXI)
1.13
Il 31 ottobre 2017 il giudice delegato ha indirizzato all’Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche il seguente scritto:
" dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è pendente una procedura in materia previdenziale
concernente l’associazione CV 1.
Sono quindi a
chiedervi di voler cortesemente comunicarmi:
· se risulta/risultava iscritta come
contribuente l’associazione CV 1 (indicare il periodo);
· se risulta/risultava iscritta
quale contribuente l’associazione __________ (indicare il periodo);
· se queste due associazioni
risultano essere due entità giuridiche distinte ossia due soggetti fiscali
distinti;
· se risulta che la seconda abbia
assunto attivi e passivi della prima, rispettivamente se la seconda sia
subentrata nella posizione debitoria/creditoria della prima.
Se in vostro
possesso, vi chiedo inoltre di voler trasmettermi copia degli statuti delle due
associazioni di cui sopra” (cfr. XXXII)
In
risposta alla suddetta richiesta l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche,
producendo gli statuti della CV 1 (XXXIV-1), ha comunicato:
" Egregio Signor Giudice,
in merito alla
sua richiesta del 31 ottobre 2017, con la presente le comunichiamo quanto
segue:
- la
scrivente autorità di tassazione ha iscritto l'associazione "CV 1"
nel registro contribuenti a partire dall'esercizio 2007 (primo esercizio
1.7.2006
- 30.6.2007). Sulla base di informazioni che sono state fornite
tramite e-mail dall'associazione al comune di __________, CV 1 sembrerebbe aver
cessato la propria attività nel corso dell'aprile 2016.
L'associazione
a tutt'oggi risulta tuttavia ancora iscritta nel registro contribuenti dello
scrivente Ufficio, poiché ufficialmente non ha fornito comunicazione alcuna
della sua cessazione di attività.
- sulla
base di informazioni reperibili nella pagina ufficiale del comune di __________
(vedasi a questo proposito __________) oppure nel sito __________, risulta
essere stata costituita una nuova entità attiva nell'ambito della __________ denominata
__________. Pertanto lo scrivente Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche spontaneamente ha appena iniziato (per il periodo 2017) le procedure
di accertamento/iscrizione a registro contribuenti di tale nuova entità.
-
le scarne informazioni a disposizione, ma soprattutto la mancanza di
indicazioni dirette fornite dai contribuenti oggetto della presente
informativa, non permettono di tirare conclusioni chiare all'autorità fiscale.
Sulla base dei due punti precedenti sembrerebbe comunque trattarsi di due
entità separate.
-
l'autorità fiscale, mancando informazioni precise, non è in grado di prendere
posizione sull'ultima domanda.
Allegati alla
presente vi inviamo gli statuti della CV 1” (cfr.
XXXIV).
1.14
Gli atti da XXX a XXXIV con relativi allegati sono stati trasmessi per
conoscenza ai patrocinatori dell’attore e della fondazione convenuta (cfr.
XXXV).
1.15
Il 13 novembre 2017 si è tenuta l’udienza di discussione dinanzi al giudice
delegato in presenza dei summenzionati patrocinatori nonché dell’attore personalmente
e – come richiesto nell’ordi-nanza di citazione del 25 ottobre 2017 – del sig. __________
della Fondazione CV 2.
Nel
verbale d’udienza è riportato quanto segue:
" (…)
Dopo discussione
il Gd fa presente alle parti come dalla documentazione agli atti emerga che
l’Associazione CV 1 costituita nell’aprile 1995 con cambiamento di nome nel
giugno 2003 (doc. XXXIV) e risultante a tutt’oggi esistenti, è stata datrice di
lavoro degli attori e come sia sempre questa associazione – e non
l’Associazione __________ creata nel giugno 2016 (doc. XXXIII) e che non risulta
aver assunto attivi e passivi rispettivamente crediti e debiti all’Associazione
CV 1 – a dover essere giuridicamente considerata debitrice di eventuali
contributi previdenziali che dovranno se del caso essere richiesti dal /versati
all’Istituto collettore (art. 60 LPP), chiamato poi se del caso all’erogazione
ai sensi dell’art. 12 LPP delle prestazioni d’uscita litigiose.
L’CV 2 procederà
quindi al più presto alla verifica dell’affiliazione e dell’obbligo
contributivo nei confronti dell’Associa-zione CV 1 con successiva comunicazione
al Tribunale di quanto già richiesto con ordinanza 3 maggio 2017 (doc. IX), in
particolare della quantificazione delle eventuali prestazioni d’uscita di
spettanza degli attori” (cfr. XXXVII).
In
occasione dell’udienza il giudice ha consegnato alle parti copia della
documentazione – acquisita d’ufficio agli atti – concernente la situazione
esecutiva della CV 1 e comprovante in particolare l’esistenza di tale associazione
anche dopo la costituzione della __________ nel giugno 2016 (cfr. XXXVI/1-4).
1.16
Il 13 dicembre 2017, su richiesta della Pretura di __________ il Tribunale ha
trasmesso a quest’ultima copia dell’incarto concernente l’attore (cfr. XXXIX;
cfr. infra consid. 1.19, 1.20).
1.17
Il 16 gennaio 2018 il TCA ha sollecitato la Fondazione CV 2 a voler dar
seguito a quanto stabilito in sede d’udienza il 13 novembre 2017, ossia alla
verifica dell’affiliazione e dell’obbligo contributivo LPP dell’associazione CV
1, con consecutiva eventuale quantificazione della prestazione d’uscita dell’attore
(cfr. XL).
Il
22.
gennaio 2018 la fondazione ha quindi trasmesso la decisio-ne d’affiliazione
d’ufficio emessa nei confronti della CV 1 unitamente al conteggio della
prestazione d’uscita (cfr. XLI).
1.18
Con scritto 5 febbraio 2018 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di non
avere osservazioni in merito alla suddetta decisione d’affiliazione, precisando
tuttavia che l’”eventuale salario rico-nosciuto in sede civile sarà
comunicato alla Fondazione CV 2 in separata sede” (cfr. XLIII).
1.19
Il 14 maggio 2018 il giudice delegato ha chiesto alle parti se, al-la luce
delle loro precedenti allegazioni e delle risultanze istruttorie, ritenessero
necessario assumere ulteriori mezzi di prova dando loro inoltre la possibilità
di presentare eventuali considerazioni conclusive (cfr. XLV).
La
fondazione convenuta ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova da
assumere, riconfermandosi per il resto integralmente nelle precedenti sue
allegazioni (XLVI). L’attore ha segnalato di aver inoltrato il 30 aprile 2018
le conclusioni scritte nell’ambito della procedura pendente dinanzi al Pretore
di __________ ed avente ad oggetto il credito salariale vantato nei confronti
della società sportiva, chiedendo quindi di attendere l’esito della causa
civile prima di presentare le sue conclusioni (cfr. XLVII).
1.20
Il 31 luglio 2018 l’attore ha prodotto copia della decisione 27 luglio 2018
con cui il Pretore di __________ ha accolto la petizione presentata nei
confronti della CV 1, con condanna di quest’ultima a pagare la somma di CHF
8'000 con interessi e ha respinto invece la petizione presentata contro __________
(cfr. L-1). L’attore ha altresì trasmesso copia dello scritto 31 luglio 2018
con cui ha chiesto all’Istituto delle assicurazioni sociali di aggiornare i
salari AVS in base all’esito del suddetto procedimento civile (cfr. L-2).
1.21
Il 13 agosto 2018 il giudice delegato ha trasmesso alla fondazio-ne convenuta
la suddetta nuova documentazione, con invito a voler in base ad essa aggiornare
la quantificazione della prestazione d’uscita dell’attore.
Con
lettera 5 settembre 2018 il patrocinatore della fondazione ha in particolare
comunicato al TCA che “compete preliminarmen-te
alla Cassa di compensazione AVS di provvedere alla verifica e al-l'aggiornamento
dei rispettivi salari. Ne discende che solo una volta e-vasa tale incombenza (e
dunque sulla base degli aggiornamenti operati dalla Cassa di compensazione AVS)
la Fondazione CV 2 sarà in condizione di adeguare i propri conteggi e di indicare
in tal modo l'importo di spettanza degli assicurati. Mi vedo dunque costretto
ad attendere gli sviluppi del caso dalla citata Cassa per poter dare completo
riscontro alla sua ordinanza del 13 agosto 2018” (cfr. LIV).
Il
6.
settembre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso all’Ufficio contributi della
Cassa __________ copia della sentenza pretorile avente ad oggetto la
quantificazione dei salari dovuti all’attore, invitando l’amministrazione a
voler aggiornare l’estratto conto individuale (cfr. LV).
Dopo
sollecito, con lettera 16 ottobre 2018 l’Ufficio contributi ha così risposto:
" (…) facciamo riferimento al suo
scritto del 6 settembre 2018 e alle successive conversazioni telefoniche in
merito alle sentenze emesse dalla Pretura del distretto di __________ in data
27.
luglio 2018 per gli assicurati menzionati in oggetto.
Come richiesto
qui di seguito le specifichiamo gli importi notificati dalla società CV 1 per
gli anni 2015 e 2016 per i dipendenti indicati in oggetto, inoltre vi
indichiamo l'importo che verrà ripre-so nelle Tassazioni d'ufficio per gli anni
2015.
e 2016:
(…).
- AT 1 (n. AVS __________)
Salario dichiarato con distinta salari anno 2015
(11 - 12) = CHF 1'750.00
Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio
2015.
= CHF 14'783.00
Salario dichiarato con distinta salari anno 2016
(01 - 01) = CHF 3'500.00
Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio
2016.
= CHF 1'298.00
(…).
Altresì la
informiamo che quando saranno cresciute in giudicato le Tassazioni d'ufficio
per gli anni 2015 e 2016, sarà nostra premura trasmettere copia dell'estratto
conto individuale aggiornato (…) (cfr. LVI).
Con
scritto 18 ottobre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso alla fondazione
convenuta la lista dei salari AVS stabiliti dall’Ufficio contributi, con invito
a voler apportare e comunicare le eventuali modifiche alla quantificazione
della prestazione d’uscita (cfr. LVII).
Il
24.
ottobre 2018, per il tramite del suo patrocinatore, la fondazione convenuta
ha comunicato che “Dalla
comunicazione tra-smessa al suo lodevole Tribunale dalla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG (lettera del 16 ottobre 2018 annessa alla sua ordinanza del 18
seguente) emerge che l'estratto conto aggiornato degli attori potrà essere
considerato definitivo solo con la crescita in giudicato delle tassazioni di
ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. lettera menzionata, p. 2 in fine). Sulla
base di queste premesse ritengo che l'incombenza a carico della mia assistita
potrà essere evasa solo successiva-mente alla trasmissione definitiva, da parte
della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, degli estratti conto individuali
concernenti (…) AT 1 (…). Rilevo infatti che pur potendo venir calcolate le
determinazioni aggiornate da parte della Fondazione CV 2 sulla base delle
indicazioni agli atti, queste ultime sono ancora suscettibili di essere
modificate in caso di impugnazione delle tassazioni di ufficio. Resto dunque in
attesa di un suo cortese riscontro e nel frattempo le porgo i miei migliori
ossequi” (doc. LX). A detto scritto a fatto seguito la comunicazione
26.
ottobre 2018 con cui il giudice delegato ha invitato la fondazione a voler “senza esitazione dar seguito alla richiesta di cui
all’ordinanza 18 ottobre 2018, nel termine (prorogato) assegnatovi”
(cfr. LXI).
Il
5.
novembre 2018 la fondazione convenuta ha comunicato al Tribunale l’ammontare
della prestazione d’uscita dell’attore aggiornata in base alle surriferite
risultanze istruttorie (cfr. LXII).
1.22
Il TCA ha quindi trasmesso al patrocinatore dell’attore copia delle
menzionate corrispondenze di cui ai doc. LI a LXII, con facoltà di presentare
eventuali osservazioni al riguardo (cfr. LXIII).
Con
scritto 8 novembre 2018 il rappresentante dell’attore ha co-municato che “ringrazio le parti per aver concluso le procedure di recupero
degli averi pensionistici dei miei assistiti. Mi rivolgerò direttamente alla
Fondazione CV 2 per i documenti ufficiali e finali” (cfr. LXIV).
1.23
Il 27 novembre 2018 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale l’estratto
conto individuale di AT 1, allestito dopo crescita in giudicato delle
tassazioni d’ufficio per gli anni 2015 e 2016 e nel quale figurano gli importi
già comunicati al Tribunale il 17 ottobre 2018 (cfr. LXVII, cfr. LVI; cfr.
supra consid. 1.21).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2
A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di
previ-denza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di
ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni;
cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza
professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1 e art. 1 cpv. 1 Lptca). Ratione materiae tale competenza è data se la contestazione ha per
oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o
in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito
dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni
di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai
contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla
produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23, 130 V 105, 128
V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka,
Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
La competenza per materia dello
scrivente Tribunale deve essere in casu ammessa nella misura in cui la vertenza
ha per oggetto una questione specifica della previdenza professionale, segnatamente
il versamento della prestazione d’uscita di spettanza dell’attore da parte
della fondazione convenuta (Meyer/Uttinger,
in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 28).
Per contro, la competenza a
dirimere la controversia laddove verte sul versamento, da parte della __________
alla fonda-zione convenuta, dei contributi previdenziali non può essere am-messa
non spettando a questo Tribunale il giudizio in merito al versamento dei
contributi in caso di affiliazione d’ufficio ex art. 12 LPP e ciò con
riferimento ai motivi esposti in appresso relativamente alla legittimazione
passiva dell’ex datore di lavoro convenuto.
2.3
Per quanto
concerne la legittimazione passiva –
ossia la questione, da determinarsi secondo il diritto materiale, a sapere chi
debba essere convenuto in giudizio cioè chi sia debitore dell’as-serita pretesa
(DTF 135 V 316) –, nella
già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA (ora TF) ha
stabilito che se le vertenze aventi per oggetto il versamento di una prestazione
d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta esclusivamente
contro l’istituto di previdenza (cfr. anche STF B 65+67/05 del 6
febbraio 2006,9C_417/2009 del 13 luglio 2009).
Inoltre, in
caso di mancata affiliazione ad un istituto di previdenza, dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, il versamento della prestazione d’uscita è suscettibile
di essere fatta valer solo nei confronti dell’Istituto collettore in
applicazione dell’art. 12 LPP, che disciplina, appunto, una situazione speciale che si presenta allorché un evento assicurato
(decesso o invalidità del salariato oppure la cessazione del rapporto di lavoro
con consecutiva realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima
che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza (DTF 129 V
237, 130 V 530; Wyler,
in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12 n. 9).
Per il che,
nella misura in cui l’attore postula nel caso concreto il versamento della
prestazione d’uscita di sua spettanza, è data la legittimazione passiva della
Fondazione Istituto collettore LPP.
La legittimazione
passiva dell’ex datore di lavoro CV 1 (sino alla modifica statutaria del 3
giugno 2003 denominato Gruppo CV 1; cfr. lo Statuto della CV 1 prodotto
dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, cfr. XXXIV-1) – che
l’attore chiede venga condannato a versare alla Fondazione CV 2 i contributi di
previdenza professionale – non può invece essere riconosciuta. In caso di man-cata
affiliazione ad un istituto di previdenza e quindi d’affiliazione d’ufficio all’Istituto
collettore ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 lett. a LPP, i contributi dovuti
vengono infatti stabiliti dalla fondazione medesima tramite decisione
(assimilabile a un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF) impugnabile
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Hürzeler, in Commentaire LPP
et LFLP, 2010, ad art. 74 n. 16; Meyer/Uttinger,
in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art.
74.
n. 10; cfr. art. 12 cpv. 2 LPP, art. 60 cpv. 2bis, art.
74.
LPP), la via giurisdizionale di cui all’art. 73 LPP essendo quin-di esclusa (al
di fuori delle ipotesi di cui all’art. 12 LPP, se viene chiesto il versamento a
posteriori di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro,
quest’ultimo è invece di principio passivamente legittimato (cfr. DTF 135 V 23;
cfr. anche Brechbühl,
in Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti).
2.4
Ai fini
del presente giudizio (cfr. infra consid. 2.6) è in ogni caso bene ricordare
che a norma dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette
anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21’150 (importo
valido dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; art. 3a OPP2) sottostanno
all’assicurazione obbligatoria. Se il lavoratore è occupato presso un datore di
lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello
che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario
annuo di oltre CHF 21’150 (importo valido dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre
2018; art. 5 OPP2) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi
morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e
per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È
tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre
1946.
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il
Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP). Secondo l’art. 8
cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario
annuo da CHF 24’675 (deduzione di coordinamento) sino a CHF 84'600 (importi
validi dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018). Tale parte è detta salario
coordinato. Se ammonta a meno di CHF 3'525 annui, il salario coordinato
dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
2.5
L'art. 11 LPP impone al datore
di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a
un istituto di previdenza regolarmente registrato. L’art. 12 LPP, come
accennato, riguarda invece l’affiliazione d’ufficio all’Istituto collettore –
cui competente pure l’effettuazione delle prestazioni (art. 12 cpv. 1 LPP e
art. 60 cpv. 2 lett. d LPP) – nel caso in cui un evento assicurato
(decesso o invalidità del salariato oppure, ciò che corrisponde al caso in
esame, la cessazione del rapporto di lavoro con realizzazione di un caso di
libero passaggio) si realizzi prima che il datore di lavoro si sia affiliato a
un istituto. Tale affiliazione (retroattiva) per legge giusta l’art. 12
LPP è disciplinata nel detta-glio dall’Ordinanza concernente i diritti
delI’Istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434).
Per quel che riguarda i contributi, come detto essi vengono
stabiliti dall'Istituto collettore per mezzo di decisione
formale impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
2.6
Dalle allegazioni di petizione,
dalla documentazione prodotta ed in particolare dall’esito dei surriferiti accertamenti
effettuati dal Tribunale (cfr. supra consid. da 1.3 a 1.22) risulta che
l’attore ha lavorato alle dipendenze dell’associazione CV 1 nel 2015 e 2016,
percependo salari superiori al minimo ex art. 7 cpv. 1 LPP. Risulta inoltre che
il datore di lavoro non lo ha assicurato ai fini previdenziali non essendo
neppure affiliato ad un istituto di previdenza.
In corso d’istruttoria, su
invito del Tribunale la Fondazione CV 2 ha provveduto – dopo verifica dell’obbligo
d’affi-liazione e contributivo della CV 1 – ad affiliare d’uffi-cio la società
sportiva quale datrice di lavoro retroattivamente dal 1. gennaio 2015 (cfr.
XLI-2). La procedura d’affiliazione avviata nei confronti dell’associazione __________
(cfr. XIX) – come i suevocati accertamenti del Tribunale hanno permesso di
stabilire e come comunicato alle parti in occasione dell’udienza di discussione
del 13 novembre 2017 (cfr. XXXVII) – si è rivelata irrilevante ai fini del presente
giudizio trattandosi (contrariamente a quanto indicato in petizione) di entità
giuridica diversa dalla associazione CV 1 e che non risulta essere mai stata
datrice di lavoro dell’attore (sul punto cfr. anche la citata sentenza 27
luglio 2018 del Pretore di __________, sub L-1).
Quo all’obbligo assicurativo
LPP dell’attore e all’eventuale consecutivo suo diritto al versamento di una
prestazione d’uscita, in un primo momento la fondazione convenuta – su richiesta
del giudice delegato (cfr. XXXVII) e sulla base dei salari inizialmente comunicati
dalla Cassa __________ (cfr. XIV) – aveva comunicato che, per quanto riguarda AT
1, non vi era nessuna prestazione d’uscita da versare, l’assicurato non avendo
percepito un salario soggetto ad obbligo contributivo LPP (CHF 1'750 da
novembre a dicembre 2015 e CHF 3'500 nel gennaio 2016; cfr. XLI-4, cfr. art. 2
LPP).
Tuttavia, dopo crescita in
giudicato della sentenza 27 luglio 2018 con cui il Pretore di __________ ha
accertato il diritto di AT 1 ad un salario netto di CHF 20'000 per la stagione 2015-2016
con condanna al versamento da parte della associazione CV 1 di un saldo di CHF
8'000 a favore del lavoratore, su richiesta del TCA la Cassa di compensazione
ha aggiornato i salari (lordi) AVS dell’attore, fissandoli in “Salario
dichiarato con distinta salari anno 2015 (11 - 12) = CHF 1'750.00 / Salario da
riprendere con Tassazione d'ufficio 2015 = CHF 14'783.00 / Salario dichiarato
con distinta salari anno 2016 (01 - 01) = CHF 3'500.00 / Salario da riprendere
con Tassazione d'ufficio 2016 = CHF 1'298.00 ”, importi ripresi e confermati dalla Cassa nelle tassazioni
d’ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. LVI, LXVII-1).
Sulla base dei summenzionati
importi, su richiesta del giudice delegato la fondazione ha quindi riesaminato l’obbligo
assicurativo LPP del dipendente e quantificato la sua prestazione d’uscita in CHF
891.78
(cfr. LXII-1). Tale importo – stabilito conformemente alle norme di
legge applicabili – è stato comunicato al patrocinatore dell’attore, il quale
al proposito ha dichiarato di ritenere conclusa la procedura di “recupero degli averi pensionistici” (cfr.
LXIV).
2.7
Stante quanto precede, se da un
lato dev’essere negata la legittimazione passiva di CV 1 e quindi la
proponibilità della petizione nei suoi confronti per i motivi sopra esposti
(cfr. supra consid. 2.2), dall’altro lato la richiesta di giudizio, da riferire
all’ambito applicativo dell’art. 12 LPP e tendente al versamento da parte della
Fondazione CV 2 della prestazione d’uscita spettante all’attore quale ex
dipendente della CV 1, è suscettibile di essere accolta.
La Fondazione CV 2 – che ha
riconosciuto la pretesa attorea provvedendo pure alla sua corretta quantificazio-ne
– nella misura in cui non vi abbia già provveduto dovrà proce-dere
all’effettivo versamento della prestazione d’uscita di fr. 891.78 in
applicazione degli artt. 3 e segg. LFLP.
2.8
La procedura è di principio gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Pur risultando parte attrice
formalmente vincente in causa (nei confronti della fondazione convenuta), non
si giustifica l’asse-gnazione di ripetibili a suo favore. La presente procedura
giudiziaria avrebbe infatti potuto e dovuto essere se del caso incoata solo una
volta stabilito l’obbligo di affiliazione di __________ per via decisionale ex
art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e dopo la fissazione dei contributi ex art. 12 cpv.
2.
LPP (cfr. supra consid. 2.3) – decisioni entrambe impugnabili, come visto, al
Tribunale amministrativo federale – nonché dopo l’eventuale rifiuto (da rite-nere
non verosimile) da parte della Fondazione CV 2 di riconoscere ed effettuare la
prestazione dovuta giusta l’art. 12 cpv. 1 LPP.
Nessuna indennità di parte
viene riconosciuta all’associazione __________, rimasta contumace in causa
(cfr. supra consid.1.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione nei confronti della
CV 1 è respinta per carenza di legittimazione passiva.
2.- La petizione nei confronti
della Fondazione CV 2 è evasa ai sensi dei considerandi.
3.- Non si preleva tassa di
giustizia mentre le spese son a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti