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34.2017.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti della convenuta 1 nel periodo di riferimento. La mia patrocinata

riferisce di essersi già rivolta alla Cassa __________ allo scopo di ottenere

questi necessari complementi di informazione onde concretizzare l'affiliazione

d'ufficio del datore di lavoro inadempiente.

A fronte di quanto precede, con la presente mi

permetto di confermare che l'incombenza da lei assegnata alla convenuta 2 con

la summenzionata ordinanza è in fase di evasione; da quanto riferitomi devo

tuttavia rilevare che tale esercizio non potrà essere finalizzato in tempi

brevi. Ancor prima che l'onorevole Giudice proceda con l'assegnazione di un

nuovo termine le chiedo dunque di voler tenere presente che l'ordinanza non

potrà essere compiutamente ossequiata prima di fine novembre 2017”

(cfr. XV).

precisando

con successivo scritto 28 settembre 2017:

" Onorevole Giudice Guffi,

in merito alla procedura in oggetto e con particolare

riferimento alla sua ordinanza dello scorso 18 agosto, con la presente sono ad

informarla che, dopo essermi confrontato con i rappresentanti della mia

mandante, è emerso che la verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore

con consecutiva quantificazione dell'eventuale prestazio-ne d'uscita di

spettanza dell'attore è in fase di evasione.

Tale incombenza non potrà tuttavia essere finalizzata

entro il termine impartito (fine del mese corrente) e mi vedo dunque costretto

a richiederle un'ulteriore proroga dello stesso.

E' verosimile che la Fondazione CV 2 possa ossequiare

l'ordinanza entro una quindicina di giorni; precauzionalmente le chiedo

tuttavia di voler prorogare il termine sino alla al 31 ottobre 2017.

Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità,

resto in attesa di un suo cortese riscontro.” (cfr. XVIII)

Con

successivo scritto 29 settembre 2017, producendo della documentazione il

patrocinatore della fondazione ha informato il giudice delegato che “(…) nell'ambito della verifica di cui alla sua

ordinanza dello scorso 18 agosto (vedi altresì il mio scritto di ieri 28

settembre) la mia mandante si è rivolta a __________ ottenendo il riscontro che

le trasmetto in allegato. Come può lei stesso constatare la presa di posizione

dell'entità summenzionata è sorprendente poiché, sostanzialmente, sconfessa

esservi identità tra il soggetto CV 1 e, appunto, __________. Quest'emergenza,

oltre ad ostacolare la procedura di affiliazione a cui è confrontata la Fondazione

CV 2, potrebbe porre una questione fondamentale quale quella della

legittimazione processuale. La presente a valere esclusivamente quale

segnalazione; mi astengo dunque a questo stadio da qualsivoglia considerazione

lasciando al suo prudente giudizio la valutazione degli eventuali incombenti

che si rendono necessari a fronte di questa emergenza. Visto quanto precede mi

permetto tuttavia sin d'ora di chiedere che il termine gravante la mia

assistita sia sospeso sino alla definizione della questione” (cfr.

XIX).

1.7

Il 3 ottobre 2017 il Giudice delegato ha chiesto a CV 1 e a __________

(rivelatasi poi essere __________, cfr. XXXIII) l’edizione degli statuti delle

rispettive associazio-ni sportive, invitando la seconda a voler anche

comunicare i nominativi dei dipendenti attivi negli anni 2015 e 2016 (cfr.

XXI). In risposta, a nome della Associazione __________ l’avv. __________ il 2

novembre 2017 ha trasmesso al giudice delegato gli statuti e l’organigramma

dell’associazione, precisando che nel 2016 l’unico dipendente è stato il sig. __________

mentre che per il 2015 non vi sono stati dipendenti l’associazione essendo

stata costituita nel giugno 2016 (cfr. XXXIII).

1.8

Il 13 ottobre 2017 il patrocinatore dell’attore si è rivolto al Tribunale

osservando:

" Onorevole Giudice,

prendo atto di quanto notificato con la fissazione di

termine del 03/04 ottobre 2017, in merito alla tesi che l'Associazione __________

sia un nuovo e indipendente datore di lavoro che nulla ha da spartire con

l'Associazione CV 1 (ora __________).

Preliminarmente contesto, e chiedo nel contempo di

stralciare dall'incarto, quanto prodotto con gli allegati XIX da 1 a 7, per i

motivi che seguono.

Agli atti nulla è prodotto in merito alla costituzione

di questa (paven-tata) nuova Associazione, della quale neppure si conosce

l'indirizzo postale di sede, ma solo una casella postale.

Da quanto si evince, la nuova Associazione avrebbe

solo una minima differenza nella ragione sociale da quella convenuta nella procedura

che ci occupa (un simbolo "#").

Questa Associazione si è stranamente affiliata alla

Fondazione LPP lo scorso 27 gennaio 2017, pochi giorni prima dell'istanza che

ci occupa ma dopo la diffida di pagamento dei salari del Collega __________

(datata novembre 2016).

Nell'incarto non risultano mancate notifiche di atti a

parte convenuta, pertanto questa nuova teoria di mancanza di legittimazione

passiva doveva essere sollevata prima da parte della convenuta 1.

Questo tentativo di creare ad hoc un nuovo soggetto

giuridico dev'essere contestato e rettificato dalla Cassa di compensazione AVS

e dagli istituti LPP coinvolti. Si tratta di un Associazione "donata",

considerato che l'amministrazione di CV 1 esiste ancora e ha pure

corrisposto (doc. Villi) con la Cassa di compensazione AVS.

Tant'è, agli occhi del dipendente il suo datore di

lavoro (CV 1, ora __________) è la stessa persona giuridica che attualmente

prende posizione cercando di invocare mancanza di legittimazione passiva (__________).

Il tentativo di confusione – se non di sottrazione ai

propri obblighi – dovrebbe essere appurato d'ufficio, considerato che

l'amministrazione di CV 1 rispose alla Cassa AVS in data 13 marzo 2017 (doc.

VIII 1), in data 18 agosto 2017 è stato notificato l'estratto conto individuale

AVS di parte istante, mentre (solo) ora una persona (senza specifica di titolo)

di __________ solleva di non aver lo stesso numero di affiliazione.

Eppure le notifiche sono state effettuate a un solo

indirizzo postale, a comprova che la nuova Associazione __________ ha sede

presso l'indirizzo di CV 1 (ora __________)!

Questo è già un primo, decisivo, indizio che parte

convenuta 1 è intenta a crearsi una doppia personalità.

A suffragio della continuità dell'Associazione,

malgrado il cambio di ragione sociale, si segnala quando segue:

• la pretesa nuova

associazione è affiliata alla Federazione __________ ed è ha assunto i diritti

federativi della precedente società, visto che dispone pure della squadra 1.

Lega Nazionale, come riportato in homepage (doc. XX);

• la pretesa nuova

associazione ha gli stessi scopi di CV 1, ora __________;

• agli atti non è

prodotto alcun documento comprovante il nome dei liquidatori responsabili e/o

l'avvenuta liquidazione dell'Associazio-ne CV 1, ora __________;

• la pretesa

neocostituita associazione come spiega il fatto che CV 1 (ora __________) e __________

utilizzano lo stesso logo (il ____________)?

• il 18 aprile 2017,

sulla homepage __________ era riportato il nominativo della società __________

(doc. XXI).

Si prende atto, infine, che il doc. XIX 3, quale

datore di lavoro affiliato alla Cassa __________ risulta __________!

In conclusione, visto che il numero di affiliazione

AVS esiste(va) già per CV 1, ora __________, non sarà certo un "#" a

creare nuova personalità giuridica!

Chiederei un'analisi approfondita da parte dell'AVS in

merito alla continuità del datore di lavoro, malgrado gli estetici cambi di

ragione sociale.

Viste le evidenze qui prodotte, a tutela del

lavoratore, CV 1 (o __________ o __________ che sir di voglia) altro non è che

il datore di lavoro e ogni forma associativa successiva è una continuazione

dello stesso datore di lavoro.

Parte convenuta 1 esiste (cfr. summenzionate risposte

e notifiche) e pertanto sarà un problema interno tra i membri di Comitato come

dare seguito agli incombenti decisi da Codesta Autorità” (cfr.

XXIV).

1.9 Con

missiva 20 ottobre 2017 il legale della fondazione convenuta ha comunicato:

" Onorevole Giudice Guffi,

riprendo contatto con lei in merito alla procedura in

oggetto avendo ricevuto la proroga del termine richiesta con il mio scritto di

data 28 settembre 2017 ma non avendo ottenuto riscontro alla mia missiva del

giorno successivo.

Nella citata lettera, che viene qui richiamata, la mia

mandante evidenziava come la (pretesa) mancanza di identità tra CV 1 e __________

comportava, inter alia, la paralisi della procedura di affiliazione di cui si

sta occupando la Fondazione CV 2.

Le sarei dunque grato se mi volesse cortesemente

fornire indicazioni quanto alla gestione di questo incidente procedurale

considerato come a questo stadio la mia assistita non è oggettivamente in condizione

di evadere la pendenza che la grava” (cfr. XXVII).

1.10

Il 25 ottobre 2017 il giudice delegato ha trasmesso per cono-scenza al

patrocinatore dell’attore e a quello della fondazione convenuta gli scritti di

cui ai doc. XX a XVII, citando contestual-mente le parti (per la __________, il

sig. __________) a comparire all’udienza di discussione della causa il

13 novembre 2017 (cfr. XXVIII).

1.11

Con scritto 25 ottobre 2017 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale

copia della conferma d’affiliazione quale datore di lavoro della CV 1 nonché

copia della conferma d’assenza di dipendenti dal 1. aprile 2016 e dello

stral-cio dal registro degli affiliati. La Cassa ha inoltre prodotto

copia del questionario per l’affiliazione della __________ (recte: __________)

e della conferma di affiliazione di quest’ulti-ma quale datore di lavoro (cfr.

XXX e allegati).

1.12

Con lettera 30 ottobre __________ ha comunicato al Tribunale:

" Egregio Signor Giudice Raffaele

Guffi,

mi riferisco alla citazione del 25 ottobre 2011, che

mi è stata inoltrata, nella quale vengo convocato quale Presidente di __________.

Con la presente tengo a precisare che, come già

numerose volte ripetuto negli scorsi mesi, in risposta alle insistenti

sollecitazioni del-l'Avv. RA 1, al limite del persecutorio, non sono e non sono

mai stato Presidente dell'Associazione CV 1.

Con immenso rispetto declino il suo invito”

(cfr. XXXI)

1.13

Il 31 ottobre 2017 il giudice delegato ha indirizzato all’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche il seguente scritto:

" (…) dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è pendente una procedura in materia previdenziale

concernente l’associazione CV 1.

Sono quindi a chiedervi di voler cortesemente

comunicarmi:

· se risulta/risultava iscritta come contribuente

l’associazione CV 1 (indicare il periodo);

· se risulta/risultava iscritta quale contribuente

l’associazione __________ (indicare il periodo);

· se queste due associazioni risultano essere due

entità giuridiche distinte ossia due soggetti fiscali distinti;

· se risulta che la seconda abbia assunto attivi e

passivi della prima, rispettivamente se la seconda sia subentrata nella posizione

debitoria/creditoria della prima.

Se in vostro possesso, vi chiedo inoltre di voler

trasmettermi copia degli statuti delle due associazioni di cui sopra.” (cfr.

XXXII)

In

risposta alla suddetta richiesta l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche, producendo gli statuti della CV 1 (XXXIV-1), ha comunicato:

" Egregio Signor Giudice,

in merito alla sua richiesta del 31 ottobre 2017, con

la presente le comunichiamo quanto segue:

- la scrivente autorità

di tassazione ha iscritto l'associazione "__________" nel registro

contribuenti a partire dall'esercizio 2007 (primo esercizio 1.7.2006 -

30.6.2007). Sulla base di informazioni che sono state fornite tramite e-mail

dall'associazione al comune di __________, CV 1 sembrerebbe aver cessato la

propria attività nel corso dell'aprile 2016.

L'associazione a tutt'oggi risulta tuttavia ancora

iscritta nel registro contribuenti dello scrivente Ufficio, poiché

ufficialmente non ha fornito comunicazione alcuna della sua cessazione di

attività.

- sulla base di

informazioni reperibili nella pagina ufficiale del comune di __________ (vedasi

a questo proposito __________) oppure nel sito __________, risulta essere stata

costituita una nuova entità attiva nell'ambito della __________ denominata __________.

Pertanto lo scrivente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

spontaneamente ha appena iniziato (per il periodo 2017) le procedure di

accertamento/iscrizione a registro contribuenti di tale nuova entità.

- le scarne

informazioni a disposizione, ma soprattutto la mancanza di indicazioni dirette

fornite dai contribuenti oggetto della presente informativa, non permettono di

tirare conclusioni chiare all'autorità fiscale. Sulla base dei due punti

precedenti sembrerebbe comunque trattarsi di due entità separate.

- l'autorità fiscale,

mancando informazioni precise, non è in grado di prendere posizione sull'ultima

domanda.

Allegati alla presente vi inviamo gli statuti della CV

1.” (cfr. XXXIV)

1.14

Gli atti da XXX a XXXIV con relativi allegati sono stati trasmessi per

conoscenza ai patrocinatori dell’attore e della fondazione convenuta (cfr.

XXXV).

1.15

Il 13 novembre 2017 si è tenuta l’udienza di discussione dinanzi al giudice delegato

in presenza dei summenzionati patrocinatori nonché dell’attore personalmente e

– come richiesto nell’ordi-nanza di citazione del 25 ottobre 2017 – del sig. __________

della Fondazione CV 2.

Nel

verbale d’udienza è riportato quanto segue:

" (…)

Dopo discussione il Gd fa presente alle parti come

dalla documen-tazione agli atti emerga che l’Associazione CV 1 costi-tuita

nell’aprile 1995 con cambiamento di nome nel giugno 2003 (doc. XXXIV) e

risultante a tutt’oggi esistenti, è stata datrice di lavoro degli attori e come

sia sempre questa associazione – e non l’Associazione __________ creata nel

giugno 2016 (doc. XXXIII) e che non risulta aver assunto attivi e passivi

rispettivamente crediti e debiti all’Associazione CV 1 – a dover essere giuridicamente

considerata debitrice di eventuali contributi previdenziali che dovranno se del

caso essere richiesti dal /versati all’CV 2 (art. 60 LPP), chiamato poi se del

caso all’erogazione ai sensi dell’art. 12 LPP delle prestazioni d’uscita

litigiose.

L’Istituto collettore procederà quindi al più presto

alla verifica dell’affi-liazione e dell’obbligo contributivo nei confronti

dell’Associazione PaCV 1 con successiva comunicazione al Tribunale di quanto

già richiesto con ordinanza 3 maggio 2017 (doc. IX), in particolare della

quantificazione delle eventuali prestazioni d’uscita di spettanza degli attori”

(cfr. XXXVII).

In

occasione dell’udienza il giudice ha consegnato alle parti copia della

documentazione – acquisita d’ufficio agli atti – concer-nente la situazione

esecutiva della CV 1 e comprovante in particolare l’esistenza di tale

associazione anche dopo la costituzione della __________ nel giugno 2016 (cfr.

XXXVI/1-4).

1.16

Il 13 dicembre 2017, su richiesta della Pretura di __________ il Tri-bunale

ha trasmesso a quest’ultima copia dell’incarto concer-nente l’attore (cfr.

XXXIX; cfr. infra consid. 1.19, 1.20).

1.17

Il 16 gennaio 2018 il TCA ha sollecitato la Fondazione CV 2 a voler dar

seguito a quanto stabilito in sede d’udienza il 13 novembre 2017, ossia alla

verifica dell’affiliazione e dell’obbligo contributivo LPP dell’associazione CV

1, con consecutiva eventuale quantificazione della prestazione d’uscita (cfr.

XL).

Il

22 gennaio 2018 la fondazione ha quindi trasmesso la decisio-ne d’affiliazione

d’ufficio emessa nei confronti della CV 1 unitamente al conteggio della

prestazione d’uscita di spettanza dell’attore (cfr. XLI).

1.18

Con scritto 5 febbraio 2018 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di non

avere osservazioni in merito alla suddetta decisione d’affiliazione, precisando

tuttavia che l’”eventuale salario riconosciuto in sede civile sarà

comunicato alla Fondazione CV 2 in separata sede” (cfr. XLIII).

1.19

Il 14 maggio 2018 il giudice delegato ha chiesto alle parti se, al-la luce

delle loro precedenti allegazioni e delle risultanze istrutto-rie, ritenessero

necessario assumere ulteriori mezzi di prova dando loro inoltre la possibilità

di presentare eventuali conside-razioni conclusive (cfr. XLV).

La

fondazione convenuta ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova da

assumere, riconfermandosi per il resto integralmente nelle precedenti sue

allegazioni (XLVI). L’attore ha segnalato di aver inoltrato il 30 aprile 2018

le conclusioni scritte nell’ambito della procedura pendente dinanzi al Pretore

di __________ ed avente ad oggetto il credito salariale vantato nei confronti

della società __________, chiedendo quindi di attendere l’esito della causa civile

prima di presentare le sue conclusioni (cfr. XLVII).

1.20

Il 31 luglio 2018 l’attore ha prodotto copia della decisione 27 luglio 2018

con cui il Pretore di __________ ha accolto la petizione presentata nei

confronti della CV 1, con condanna di quest’ultima a pagare la somma di EUR

20’875 con interessi e ha respinto invece la petizione presentata contro __________

(cfr. L-1). L’attore ha altresì trasmesso copia dello scritto 31 luglio 2018

con cui ha chiesto all’Istituto delle assicurazioni sociali di aggiornare i

salari AVS in base all’esito del suddetto procedimento civile (cfr. L-2).

1.21

Il 13 agosto 2018 il giudice delegato ha trasmesso alla fondazio-ne convenuta

la suddetta nuova documentazione, con invito a voler in base ad essa aggiornare

la quantificazione della prestazione d’uscita dell’attore.

Con

lettera 5 settembre 2018 il patrocinatore della fondazione ha in particolare

comunicato al TCA che “(…) compete

prelimi-narmente alla Cassa di compensazione AVS di provvedere alla verifica e

all'aggiornamento dei rispettivi salari. Ne discende che solo una volta evasa

tale incombenza (e dunque sulla base degli aggiorna-menti operati dalla Cassa

di compensazione AVS) la Fondazione CV 2 sarà in condizione di adeguare i

propri conteggi e di indicare in tal modo l'importo di spettanza degli

assicurati. Mi vedo dunque costretto ad attendere gli sviluppi del caso dalla

citata Cassa per poter dare completo riscontro alla sua ordinanza del 13 agosto

2018” (cfr. LIV).

Il

6 settembre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso all’Ufficio contributi della

Cassa __________ copia della sentenza pretorile avente ad oggetto la

quantificazione dei salari dovuti all’attore, invitando l’amministrazione a

voler aggiornare l’estratto conto individuale (cfr. LV).

Dopo

sollecito, con lettera 16 ottobre 2018 l’Ufficio contributi ha così risposto:

" (…) facciamo riferimento al suo

scritto del 6 settembre 2018 e alle successive conversazioni telefoniche in

merito alle sentenze emesse dalla Pretura del distretto di __________ in data

27 luglio 2018 per gli assicurati menzionati in oggetto.

Come richiesto qui di seguito le specifichiamo gli

importi notificati dalla società CV 1 per gli anni 2015 e 2016 per i dipendenti

indicati in oggetto, inoltre vi indichiamo l'importo che verrà ripre-so nelle

Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016:

(…).

- AT 1 (n.

AVS __________)

Salario dichiarato con distinta salari anno 2015

(08 - 12) = CHF 14'000.00

Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio

2015 = CHF 13'418.00

Salario dichiarato con distinta salari anno 2016

(01 - 04) = CHF 10'500.00

Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio

2016 = CHF 4'005.00

(…).

Altresì la informiamo che quando saranno cresciute in

giudicato le Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016, sarà nostra premura

trasmettere copia dell'estratto conto individuale aggiornato (…) (cfr.

LVI).

Con

scritto 18 ottobre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso alla fondazione

convenuta la lista dei salari AVS stabiliti dall’Ufficio contributi, con invito

a voler apportare e comunicare le eventuali modifiche alla quantificazione

della prestazione d’uscita (cfr. LVII).

Il

24 ottobre 2018, per il tramite del suo patrocinatore, la fondazione convenuta

ha comunicato che “… Dalla

comunicazione tra-smessa al suo lodevole Tribunale dalla Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG (lettera del 16 ottobre 2018 annessa alla sua ordinanza del 18

seguente) emerge che l'estratto conto aggiornato degli attori potrà essere

considerato definitivo solo con la crescita in giudicato delle tassazioni di

ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. lettera menzionata, p. 2 in fine). Sulla

base di queste premesse ritengo che l'incombenza a carico della mia assistita

potrà essere evasa solo successivamente alla trasmissione definitiva, da parte

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, degli estratti conto individuali

concernenti (…) AT 1 (…). Rilevo infatti che pur potendo venir calcolate le

determinazioni aggiornate da parte della Fondazione istituto collettore LPP

sulla base delle indicazioni agli atti, queste ultime sono ancora suscettibili

di essere modificate in caso di impugnazione delle tassazioni di ufficio. Resto

dunque in attesa di un suo cortese riscontro e nel frattempo le porgo i miei

migliori ossequi” (doc. LX). A detto scritto a fatto seguito la

comunicazione 26 ottobre 2018 con cui il giudice delegato ha invitato la

fondazione a voler “senza esitazione dar

seguito alla richiesta di cui all’ordinanza 18 ottobre 2018, nel termine

(prorogato) assegnatovi” (cfr. LXI).

Il

5 novembre 2018 la fondazione convenuta ha comunicato al Tribunale l’ammontare

della prestazione d’uscita dell’attore aggiornata in base alle surriferite

risultanze istruttorie (cfr. LXII).

1.22

Il TCA ha quindi trasmesso al patrocinatore dell’attore copia delle

menzionate corrispondenze di cui ai doc. LI a LXII, con facoltà di presentare

eventuali osservazioni al riguardo (cfr. LXIII).

Con

scritto 8 novembre 2018 il rappresentante dell’attore ha co-municato che “(…)

ringrazio le parti per aver concluso le

procedure di recupero degli averi pensionistici dei miei assistiti. Mi

rivolgerò direttamente alla Fondazione istituto collettore LPP per i documenti

ufficiali e finali” (cfr. LXIV).

1.23

Il 27 novembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso al

Tribunale l’estratto conto individuale di AT 1, allestito dopo crescita in

giudicato delle tassazioni d’ufficio per gli anni 2015 e 2016 e nel quale

figurano gli importi già comunicati al Tribunale il 17 ottobre 2018 (cfr.

LXVII, cfr. LVI; cfr. supra consid. 1.21).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2 A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di

previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di

ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni;

cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1 e art. 1 cpv. 1 Lptca). Ratione materiae tale competenza è data se la contestazione ha per

oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o

in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito

dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni

di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai

contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per e-sempio alla

produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23, 130 V 105, 128

V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka,

Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

La

competenza per materia dello scrivente Tribunale deve essere in casu ammessa

nella misura in cui la vertenza ha per oggetto una questione specifica della

previdenza professionale, segnatamente il versamento della prestazione d’uscita

di spettanza dell’attore da parte della fondazione convenuta (Meyer/ Uttinger,

Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 28).

Per

contro, la competenza a dirimere la controversia laddove verte sul versamento,

da parte della CV 1 alla fondazione convenuta, dei contributi previdenziali non

può essere ammessa non spettando a questo Tribunale il giudizio in merito al

versamento dei contributi in caso di affiliazione d’ufficio ex art. 12 LPP e

ciò con riferimento ai motivi esposti in appresso relativamente alla

legittimazione passiva dell’ex datore di lavoro convenuto.

2.3 Per quanto concerne la

legittimazione passiva – ossia la

questione, da determinarsi secondo il diritto materiale, a sapere chi debba

essere convenuto in giudizio cioè chi sia debitore dell’as-serita pretesa (DTF

135 V 316) –, nella già

citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA (ora TF) ha

stabilito che se le vertenze aventi per oggetto il versamento di una prestazione

d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta

esclusivamente contro l’istituto di previdenza (cfr. anche STF B

65+67/05 del 6 febbraio 2006,9C_417/2009 del 13 luglio 2009).

Inoltre, in caso di mancata

affiliazione ad un istituto di previdenza, dopo la cessazione del rapporto di

lavoro, il versamento della prestazione d’uscita è suscettibile di essere fatta

valer solo nei confronti dell’Istituto collettore in applicazione dell’art. 12

LPP, che disciplina, appunto, una

situazione speciale che si pre-senta allorché un evento assicurato (decesso o

invalidità del salariato oppure la cessazione del rapporto di lavoro con consecutiva

realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore

di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza (DTF 129 V 237, 130 V

530; Wyler,

in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12 n. 9).

Per il che, nella misura in

cui l’attore postula nel caso concreto il versamento della prestazione d’uscita

di sua spettanza, è data la legittimazione passiva della Fondazione CV 2.

La legittimazione passiva

dell’ex datore di lavoro CV 1 (sino alla modifica statutaria del 3 giugno 2003

denominato Gruppo CV 1; cfr. lo Statuto della CV 1 prodotto dall’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche, cfr. XXXIV-1) – che l’attore chiede venga

condannato a versare alla Fondazione CV 2 i contributi di previdenza

professionale – non può invece essere riconosciuta. In caso di mancata

affiliazione ad un istituto di previdenza e quindi d’affi-liazione d’ufficio

all’Istituto collettore ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 lett. a LPP, i contributi

dovuti vengono infatti stabiliti dalla fondazione medesima tramite decisione

(assimilabile a un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF) impugnabile

dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Hürzeler, in Commentaire LPP

et LFLP, 2010, ad art. 74 n. 16; Meyer/Uttinger,

in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art.

74 n. 10; cfr. art. 12 cpv. 2 LPP, art. 60 cpv. 2bis, art.

74 LPP), la via giurisdizionale di cui all’art. 73 LPP essendo quindi esclusa (al

di fuori delle ipotesi di cui all’art. 12 LPP, se viene chiesto il versamento a

posteriori di contributi pre-videnziali da parte del datore di lavoro,

quest’ultimo è invece di principio passivamente legittimato (cfr. DTF 135 V 23;

cfr. anche Brechbühl,

in Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti).

2.4 Ai fini del presente

giudizio (cfr. infra consid. 2.6) è in ogni caso bene ricordare che a norma

dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e

riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21’150 (importo

valido dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; art. 3a OPP2) sottostanno al-l’assicurazione

obbligatoria.

Se

il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un pe-riodo inferiore a

un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno

intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un

salario annuo di oltre CHF 21’150 (importo valido dal 1. gennaio 2015 al 31

dicembre 2018; art. 5 OPP2) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i

rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di

età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di

età. È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20

dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il

Consiglio federale può con-sentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte

del salario annuo da CHF 24’675 (deduzione di coordinamento) sino a CHF 84'600

(importi validi dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018). Tale parte è detta

salario coordinato. Se ammonta a meno di CHF 3'525 annui, il salario coordinato

dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

2.5 L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. L’art. 12 LPP, come accennato, riguarda invece l’affiliazione

d’ufficio all’Istituto collettore – cui competente pure l’effettuazione delle

prestazioni (art. 12 cpv. 1 LPP e art. 60 cpv. 2 lett. d LPP) – nel caso in cui

un evento assi-curato (decesso o invalidità del salariato oppure,

ciò che corrisponde al caso in esame, la cessazione del rapporto di lavoro con

realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore

di lavoro si sia affiliato a un istituto. Tale affiliazione

(retroattiva) per legge giusta l’art. 12 LPP è disciplinata nel dettaglio

dall’Ordinanza concernente i diritti delI’Istituto collettore in materia di

previdenza professionale (RS 831.434). Per quel che riguarda i contributi, come

detto essi vengono stabiliti dall'Istituto collettore per

mezzo di decisione formale impugnabile dinanzi al Tribunale

amministrativo federale.

2.6 Dalle

allegazioni di petizione, dalla documentazione prodotta ed in particolare

dall’esito dei surriferiti accertamenti effettuati dal Tribunale (cfr. supra

consid. da 1.3 a 1.22) risulta che l’attore ha lavorato alle dipendenze

dell’associazione CV 1 nel 2015 e 2016, percependo salari superiori al minimo

ex art. 7 cpv. 1 LPP. Risulta inoltre che il datore di lavoro non lo ha assicurato

ai fini previdenziali non essendo neppure affiliato ad un i-stituto di

previdenza.

In

corso d’istruttoria, su invito del Tribunale la Fondazione CV 2 ha provveduto –

dopo verifica dell’obbligo d’af-filiazione e contributivo della CV 1 – ad

affiliare d’uf-ficio la società sportiva quale datrice di lavoro

retroattivamente dal 1. gennaio 2015 (cfr. XLI-2). La procedura d’affiliazio-ne

avviata nei confronti dell’associazione __________ (cfr. XIX) – come i

suevocati accertamenti del Tribunale hanno permesso di stabilire e come

comunicato alle parti in occasione dell’u-dienza di discussione del 13 novembre

2017 (cfr. XXXVII) – si è rivelata irrilevante ai fini del presente giudizio

trattandosi (contrariamente a quanto indicato in petizione) di entità giuridica

diversa dalla associazione CV 1 e che non risulta essere mai stata datrice di

lavoro dell’attore (sul punto cfr. anche la citata sentenza 27 luglio 2018 del

Pretore di __________, sub L-1).

Quo

all’obbligo assicurativo LPP dell’attore e all’eventuale consecutivo suo

diritto al versamento di una prestazione d’uscita, in un primo momento

la fondazione convenuta – su richiesta del giudice delegato (cfr. XXXVII) e sulla

base dei salari inizialmente comunicati dalla Cassa di compensazione (cfr. XIV)

– aveva co-municato che, per quanto riguarda AT 1, vi era diritto ad una prestazione

d’uscita di CHF 708, calcolata sulla base dei contributi LPP dovuti sui

suddetti salati (CHF 14’000 da settembre a dicembre 2015 e CHF 10’500 da

gennaio a marzo 2016; cfr. XIV-1, XLI-4, cfr. art. 2 LPP).

Tuttavia,

dopo crescita in giudicato della sentenza 27 luglio 2018 con cui il Pretore di __________

ha accertato il diritto di AT 1 ad un salario netto di EUR 37'000 annui per la

stagione 2015-2016 con condanna al versamento da parte della associazione CV 1

di un saldo di EUR 20’875 a favore del lavoratore, su richiesta del TCA la

Cassa di compensazione ha aggiornato i salari (lordi) AVS dell’attore,

fissandoli in “Salario dichiarato con distinta salari anno 2015 (08 -

12) = CHF 14'000.00 / Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2015 = CHF

13'418.00 / Salario dichiarato con distinta salari anno 2016 (01 - 04) = CHF

10'500.00 / Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2016 = CHF

4'005.00”, importi ripresi e confermati dalla Cassa nelle tassazioni

d’ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. LVI, LXVII-1).

Sulla

base dei summenzionati importi, su richiesta del giudice delegato la fondazione

ha aggiornato l’ammontare della prestazione d’uscita cifrandola in CHF 1’644.17

(cfr. LXII-1). Tale importo – stabilito conformemente alle norme di legge

applicabili – è stato comunicato al patrocinatore dell’attore, il quale al proposito

ha dichiarato di ritenere conclusa la procedura di “recupero degli averi pensionistici” (cfr. LXIV).

2.7

Stante quanto precede, se da un lato dev’essere negata la legittimazione

passiva di CV 1 e quindi la proponibilità della petizione nei suoi confronti

per i motivi sopra esposti (cfr. supra consid. 2.2), dall’altro lato la

richiesta di giudizio, da riferire all’ambito applicativo dell’art. 12 LPP e

tendente al versamento da parte della Fondazione CV 2 della prestazione

d’uscita spettante all’attore quale ex dipendente della __________, è

suscettibile di essere accolta.

La

Fondazione CV 2 – che ha riconosciuto la pretesa attorea provvedendo pure alla

sua corretta quantificazione – nella misura in cui non vi abbia già provveduto

dovrà procedere all’effettivo versamento della prestazione d’uscita di CHF 1’644.17

in applicazione degli artt. 3 e segg. LFLP.

2.8 La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Pur

risultando parte attrice formalmente vincente in causa (nei confronti della

fondazione convenuta), non si giustifica l’asse-gnazione di ripetibili a suo

favore. La presente procedura giudiziaria avrebbe infatti potuto e dovuto

essere se del caso incoata solo una volta stabilito l’obbligo di affiliazione

di CV 1 per via decisionale ex art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e dopo la fissazione

dei contributi ex art. 12 cpv. 2 LPP (cfr. supra consid. 2.3) – decisioni

entrambe impugnabili, come visto, al Tribunale amministrativo federale – nonché

dopo l’eventuale rifiuto (da ritenere non verosimile) da parte della Fondazione

CV 2 di riconoscere ed effettuare la prestazione dovuta giusta l’art. 12 cpv. 1

LPP.

Nessuna

indennità di parte viene riconosciuta all’associazione CV 1, rimasta contumace

in causa (cfr. supra consid.1.2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione nei confronti della CV 1 è respinta per carenza di

legittimazione passiva.

Considerandi

2.

- La

petizione nei confronti della Fondazione CV 2 è evasa ai sensi dei

considerandi.

3.

- Non

si preleva tassa di giustizia mentre le spese son a carico dello Stato. Non si

assegnano ripetibili.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti