Lexipedia

Decisione

34.2017.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi di previdenza professionale” e dell’“CV 2, __________, (…)

a versare a AT 1, __________, la prestazione d’uscita”. Rimprovera

in particolare all’ex datore di lavoro di non averlo “annunciato alla Cassa __________” e, per quanto qui interessa, di non averlo “affiliato (…) a un istituto di previdenza regolarmente

registrato“, facendo presente come “non

è noto se e a quale istituto di previdenza professionale fosse affiliato il

datore di lavoro che era tenuto ad assicurare parte istante ex art. 7 e segg.

LPP” e come “l’istituto collettore

di previdenza professionale è competente per affiliare d’uf-ficio con effetto

retroattivo il datore di lavoro inadempiente (art. 60 cpv. 2 lett. a LPP)”.

1.2 Con

risposta di causa 16 febbraio 2017 la Fondazione CV 2, patrocinata dall’avv. RA

2, ha in particolare osservato:

" (…)

Preliminarmente CV 2 rileva come nella presente risposta,

per evidenti motivi legati alla propria inevitabile ignoranza circa la

cronologia dei fatti ricostruiti dall'attore e stante l'accessorietà della

propria chiamata in causa, si asterrà dal seguire pedissequamente la

sistematica di petizione e non prenderà dunque posizione punto per punto sulle

argomentazioni sviluppate da parte attrice.

In questo senso dunque la convenuta 2 non è in

condizione di determinarsi circa l'obbligatorietà dell'assoggettamento

dell'attore ai sensi della LPP, oppure se la fattispecie rientri in uno dei

casi di esenzione riconosciuti dall'ordinamento giuridico. Stando così le cose

l'Istituto collettore si rimette all'accertamento dei fatti che sfocerà

dall'istruttoria o dall'eventuale acquiescenza della convenuta principale.

Resta comunque inteso che laddove effettivamente le

pretese dell'attore si rivelassero fondate, CV 2 nulla avrebbe da obiettare per

porre in atto le incombenze attribuitegli da AT 1 "in ordine" ad Ill.

È nondimeno sottolineato come, in tale ipotesi, il

coinvolgimento della convenuta 2 dovrebbe essere sottoposto all'ossequio dei

presupposti di legge con particolare riguardo all'art. 11 LPP; nello specifico

dunque il coinvolgimento dell'Istituto collettore non potrebbe che aver luogo

successivamente all'assoggettamento dell'attore alla cassa di compensazione

AVS.

A questo Tribunale infine il quesito a sapere, sempre

laddove emergesse l'attuale mancata ed ingiustificata affiliazione del

lavoratore ad un istituto di previdenza, se l'irregolarità abbia ad essere

sanata d'ufficio per il tramite della convenuta 2, oppure se si renda

necessaria l'adozione dei meccanismi sanciti dai capoversi 2 e 3ter del citato

art. 11 LPP.

Per i motivi che precedono la convenuta 2 non ritiene

di poter proporre un petitum.”

(cfr. III)

La

CV 1 non ha per contro presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo

fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca

(cfr. V).

1.3 Il

22 febbraio 2017 il vicepresidente del TCA quale giudice dele-gato ha inviato

alla Cassa __________, il seguente scritto:

" (…) vi trasmetto la

documentazione relativa alla vertenza che vede opposti dinanzi a questo

Tribunale alcuni dipendenti, tra cui AT 1 al proprio datore di lavoro (per

alcuni, ex datore di lavoro), ovvero alla CV 1, ora __________.

Gli atti della petizione promossa dal suddetto contro

il datore di lavoro (ed anche contro CV 2) vi sono peraltro già stati trasmessi

in data 6 febbraio 2017 nell’ambito della procedura TCA 30.2017.6.

Per quanto attiene alle questioni previdenziali, come

si può evincere dagli atti, esiste il fondato timore che il datore di lavoro

non si sia affiliato ad alcun istituto di previdenza contravvenendo in tal modo

ai disposti di legge (art. 7 e 11 cpv. 1 LPP).

Richiamati l’art. 11 cpv. 4-6 LPP e l’art. 9 OPP2,

sono a chiedervi – dopo verifica di assoggettamento del citato datore di lavoro

alla vostra Cassa (art. 11 cpv. 4 LPP) – di voler dar seguito alla presente

segnalazione mediante i passi più opportuni al fine di chiarire la situazione,

se del caso trasmettendo la pratica all'Istituto collettore per i suoi

incombenti.

Vi invito a voler altresì tenere informato questo TCA

sugli sviluppi della pratica.” (cfr. IV)

Il

5 aprile 2017 il giudice delegato ha nuovamente interpellato la Cassa __________

(cfr. VI), la quale, producendo le corrispondenze intercorse con la CV 1 e la

Fondazione CV 2 (cfr. VIII/1-3), con scritto 25 a-prile 2017 ha comunicato:

“(…) ci riferiamo alle

cause di cui a margine nell'ambito delle quali la Cassa __________ è stata

coinvolta alla fine di chiarire a quale istituto di previdenza professionale è

o era affiliata la CV 1 (ora __________).

In data 7 marzo 2017 la Cassa ha chiesto alla società CV

1 di voler trasmettere un'attestazione dell'istituto di previdenza che

certifichi l'affiliazione in conformità alla LPP (cfr. allegato).

Il 13 marzo 2017 la società risponde comunicando che

non sono mai stati assoggettati alla LPP, in quanto l'assicuratore li aveva

riconosciuti come "ente non assoggettabile", considerando che i __________

avevano normalmente meno di 25 anni (cfr. allegato).

In allegato trasmettiamo inoltre una lettera del 16

luglio 2012 della Fondazione CV 2, nel quale attestata l'esonero

dall'affiliazione alla previdenza professionale LPP.” (cfr. VIII)

1.4 Con

scritto 3 maggio 2017 (trasmesso in copia alle altre parti) il giudice delegato

si è rivolto al patrocinatore della Fondazione CV 2 facendo presente quanto

segue:

" (…) trasmetto in allegato la

conferma da parte della Cassa __________ che la CV 1 (ora __________) quale

datrice di lavoro non è affiliata ad alcuno istituto di previdenza.

Con la petizione in oggetto viene chiesto, a seguito

della cessazione del rapporto di lavoro, il versamento della prestazione

d’uscita calcolata in base ai contributi dovuti sulla scorta del salario

percepito. Tale pretesa è suscettibile di essere fatta valere nei confronti

dell’Istituto collettore (che ha quindi legittimazione passiva) in applicazione

non dell’art. 11 LPP bensì degli artt. 12 e 60 cpv. 1 lett. d LPP (cfr. STFA

del 6 dicembre 1999, in SZS 2002 p. 502; cfr. anche DTF 129 V 237 e 130 V 530;

cfr. Wyler, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12).

Richiamata anche l’Ordinanza concernente i diritti

dell’Istituto collettore in materia di previdenza professionale del 28 agosto

1985 (RS 831.434), sono quindi ad assegnare alla Fondazione Istituto collettore

LPP un termine di 30 giorni per procedere alla verifica dell’obbligo

assicurativo per il lavoratore alla luce degli artt. 2, 7 e 11 LPP con

consecutiva quantificazione dell’eventuale prestazione d’uscita di spettanza

dell’attore, sulla base dei dati salariali indicati in petizione (e rimasti

incontestati da parte del datore di lavoro che non ha presentato la risposta di

causa) nonché di ogni altra informazione che dovrà se del caso essere richiesta

direttamente all’ex lavoratore o al datore di lavoro.” (cfr. IX)

Con lettera 24 maggio 2017 il suddetto patrocinatore ha in particolare

comunicato al Tribunale:

" (…)

La comunicazione della Cassa __________ datata 25

aprile 2017 (che fondamentalmente riassume la presa di posizione di CV 1 ed una

precedente dichiarazione della mia assistita) non può, a mente della Fondazione

CV 2, essere considerata idonea a chiarire alcunché poiché i motivi espressi a

suffragio della mancata affiliazione LPP si riferiscono a soggetti diversi

dall'attore (si tratta dunque di altri ______________) e ad un arco temporale

di riferimento diverso da quello in esame (trattasi di situazioni che si

riferiscono agli anni 2009, 2010 e 2011). Ne discende che la documentazione

prodotta non ha nulla a che vedere con il rapporto professionale all'origine

della presente procedura, se non l'identità del datore di lavoro.

Ma a prescindere dalla mancata corrispondenza

summenzionata, si deve nondimeno sottolineare come nemmeno sono condivisibili

le ragioni addotte da CV 1 relativamente alla propria mancata affiliazione nel

corso del periodo 2009-2011: il mancato assoggettamento non andava infatti

ricondotto ad una questione di età (_____________/dipendenti al di sotto dei 25

anni), bensì al fatto che i soggetti di riferimento erano già attivi

professionalmente e che dunque l'attività ___________ risultava solo accessoria

(art. 1j OPP2).

Si deve dunque concludere che quanto espresso nella

documentazione allegata alla citata ordinanza del 3 maggio scorso non può risultare

decisiva nell'ambito della presente fattispecie alla quale non è minimamente

assimilabile: i soggetti di riferimento sono diversi; il periodo di

collaborazione pure così come i parametri remunerativi.

A fronte di tutto quanto precede appare ragionevole

chiedersi se, a prescindere dalla base legale di riferimento (art. 12 e 60 LPP

anziché 11 LPP), non vi sia luogo di approfondire avantutto il quesito relativo

al preliminare assoggettamento ad una cassa di compensazione AVS nella propria

qualità di primo pilastro del sistema previdenziale svizzero, così come

indicato nella risposta e prescritto peraltro dalle direttive UFAS sul

controllo dell'affiliazione (che per semplicità vengono allegate alla presente

qua le doc. 2).

Si sottolinea che quanto precede viene suggerito non

da ultimo per ossequiare l'iter procedurale standard che impone alla convenuta

Considerandi

2.

di intervenire in seconda battuta rispetto alle casse di compensazione AVS e

ciò a fronte del fatto che la base di calcolo per la verifica dell'obbligo

assicurativo ai sensi della LPP risultano proprio le distinte della citata

cassa a valere quale prova dei guadagni versati dal datore ai singoli

dipendenti per un determinato periodo temporale, non da ultimo nell'ottica di

un'eventuale procedura presso il Fondo di garanzia del secondo pilastro a

fronte di scoperti non pagati.

In questo senso dunque la verifica preliminare

dell'obbligo assicurativo sulla base dei dati salariali indicati in petizione

(incontestati dalla convenuta 1) pur essendo chiaramente esperibile, potrebbe

condurre a risultati impropri. (…)” (cfr. X)

1.5

Con lettera 30 maggio 2017 il giudice delegato ha comunicato alla Cassa __________

quanto segue:

" (…)

Dalle vostre prese di posizione 31 marzo 2017

trasmesse al Tribunale cantonale delle assicurazioni nell’ambito delle cause in

materia AVS che opponevano alcuni ex dipendenti della CV 1 (ora __________) a

quest’ultima, si evince che sono stati da parte vostra avviati gli accertamenti

volti a stabilire l’entità dei salari erogati negli anni 2015 e 2016.

Sono quindi a chiedervi di voler comunicare, non

appena possibile e con cortese sollecitudine, sia allo scrivente giudice sia

alla Fondazione CV 2, i dati salariali corretti e completi concernenti l’ex dipendente

della CV 1 (ora __________) AT 1,

__________.

La citata Fondazione, come si evince dagli atti di

petizione a voi già intimati nell’ambito delle suevocate procedure AVS, quale

parte nella causa giudiziaria in materia LPP che la oppone ai suddetti ex dipendenti,

è infatti chiamata - se adempiute le condizioni poste dalla legge - a

quantificare e riscuotere i contributi previdenziali dovuti e versare le

rispettive prestazioni d’uscita agli ex assicurati.” (cfr. XI)

Con

lettera 20 luglio 2017 la Cassa __________, producendo l’estratto conto

individuale aggiornato già notificato al rappresentante dell’attore, ha

informato il vicepresidente del Tribunale che “(…)

A seguito degli accertamenti

effettuati e sulla base delle dichiarazioni dei salari presentate dalla società

per gli anni 2015 e 2016 la Cassa ha trasmesso in data 20 luglio 2017 all'Avv. RA

1, rappresentante degli assicurati indicati precedentemente, e alla Fondazione CV

2.

di __________ gli estratti conto individuali aggiornati (cfr. copie allegate).” (cfr. XIV)

1.6

Il

26.

luglio 2017 il rappresentante della fondazione convenuta ha comunicato:

" Onorevole Giudice Guffi,

riprendo contatto con lei in merito alla procedura in

oggetto essendo stato informato dalla mia mandante (convenuta 2) che la Cassa __________

le ha trasmesso l'estratto conto individuale dell'attore.

Da quanto riferitomi dalla mia assistita, per poter

opportunamente dar seguito alla sua ordinanza dello scorso 3 maggio (ovvero

procedere alla verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore con consecutiva

quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di spettanza dell'attore)

la Fondazione CV 2 necessita di poter disporre della distinta completa di tutti

i dipendenti della convenuta 1 nel periodo di riferimento. La mia patrocinata

riferisce di essersi già rivolta alla Cassa __________ allo scopo di ottenere

questi necessari complementi di informazione onde concretizzare l'affiliazione

d'ufficio del datore di lavoro inadempiente.

A fronte di quanto precede, con la presente mi

permetto di confermare che l'incombenza da lei assegnata alla convenuta 2 con

la summenzionata ordinanza è in fase di evasione; da quanto riferitomi devo

tuttavia rilevare che tale esercizio non potrà essere finalizzato in tempi

brevi. Ancor prima che l'onorevole Giudice proceda con l'assegnazione di un

nuovo termine le chiedo dunque di voler tenere presente che l'ordinanza non

potrà essere compiutamente ossequiata prima di fine novembre 2017.”

(cfr. XV)

precisando

con successivo scritto 28 settembre 2017:

" Onorevole Giudice Guffi,

in merito alla procedura in oggetto e con particolare

riferimento alla sua ordinanza dello scorso 18 agosto, con la presente sono ad

informarla che, dopo essermi confrontato con i rappresentanti della mia

mandante, è emerso che la verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore

con consecutiva quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di

spettanza dell'attore è in fase di evasione.

Tale incombenza non potrà tuttavia essere finalizzata

entro il termine impartito (fine del mese corrente) e mi vedo dunque costretto

a richiederle un'ulteriore proroga dello stesso.

E' verosimile che la Fondazione CV 2 possa ossequiare

l'ordinanza entro una quindicina di giorni; precauzionalmente le chiedo

tuttavia di voler prorogare il termine sino alla al 31 ottobre 2017.

Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità,

resto in attesa di un suo cortese riscontro.” (cfr. XVIII)

Con

successivo scritto 29 settembre 2017, producendo della do-cumentazione il

patrocinatore della fondazione ha informato il giudice delegato che “(…) nell'ambito della verifica di cui alla sua or-dinanza

dello scorso 18 agosto (vedi altresì il mio scritto di ieri 28 settembre) la

mia mandante si è rivolta a __________ ottenendo il riscontro che le trasmetto

in allegato. Come può lei stesso constatare la presa di posizione dell'entità

summenzionata è sorprendente poiché, sostanzialmente, sconfessa esservi

identità tra il soggetto CV 1 e, appunto, __________. Quest'emergenza, oltre ad

o-stacolare la procedura di affiliazione a cui è confrontata la Fondazione CV 2,

potrebbe porre una questione fondamentale quale quella della legittimazione

processuale. La presente a valere e-sclusivamente quale segnalazione; mi

astengo dunque a questo stadio da qualsivoglia considerazione lasciando al suo

prudente giudizio la valutazione degli eventuali incombenti che si rendono

necessari a fronte di questa emergenza. Visto quanto precede mi permetto tuttavia

sin d'ora di chiedere che il termine gravante la mia assistita sia sospeso sino

alla definizione della questione” (cfr. XIX).

1.7

Il 3 ottobre 2017 il Giudice delegato ha chiesto a CV 1 e a __________

(rivelatasi poi essere __________, cfr. XXXIII) l’edizione degli statuti delle

rispettive associazioni sportive, invitando la seconda a voler anche comunicare

i nominativi dei dipendenti attivi negli anni 2015 e 2016 (cfr. XXI). In

risposta, a nome della Associazione __________ l’avv. __________ il 2 novembre

2017.

ha trasmesso al giudice delegato gli statuti e l’organigramma

dell’associazione, precisando che nel 2016 l’unico dipendente è stato il sig. __________

mentre che per il 2015 non vi sono stati dipendenti l’associazione essendo

stata costituita nel giugno 2016 (cfr. XXXIII).

1.8

Il 13 ottobre 2017 il patrocinatore dell’attore si è rivolto al Tribunale

osservando:

" Onorevole Giudice,

prendo atto di quanto notificato con la fissazione di

termine del 03/04 ottobre 2017, in merito alla tesi che l'Associazione __________

sia un nuovo e indipendente datore di lavoro che nulla ha da spartire con

l'Associazione __________ (ora __________).

Preliminarmente contesto, e chiedo nel contempo di

stralciare dall'incarto, quanto prodotto con gli allegati XIX da 1 a 7, per i

motivi che seguono.

Agli atti nulla è prodotto in merito alla costituzione

di questa (paventata) nuova Associazione, della quale neppure si conosce

l'indirizzo postale di sede, ma solo una casella postale.

Da quanto si evince, la nuova Associazione avrebbe

solo una minima differenza nella ragione sociale da quella convenuta nella procedura

che ci occupa (un simbolo "#").

Questa Associazione si è stranamente affiliata alla

Fondazione LPP lo scorso 27 gennaio 2017, pochi giorni prima dell'istanza che

ci occupa ma dopo la diffida di pagamento dei salari del Collega __________

(datata novembre 2016).

Nell'incarto non risultano mancate notifiche di atti a

parte convenuta, pertanto questa nuova teoria di mancanza di legittimazione

passiva doveva essere sollevata prima da parte della convenuta 1.

Questo tentativo di creare ad hoc un nuovo soggetto

giuridico dev'essere contestato e rettificato dalla Cassa di compensazione AVS

e dagli istituti LPP coinvolti. Si tratta di un Associazione "donata",

considerato che l'amministrazione di CV 1 esiste ancora e ha pure

corrisposto (doc. Villi) con la Cassa di compensazione AVS.

Tant'è, agli occhi del dipendente il suo datore di

lavoro (CV 1, ora __________) è la stessa persona giuridica che attualmente

prende posizione cercando di invocare mancanza di legittimazione passiva __________).

Il tentativo di confusione – se non di sottrazione ai

propri obblighi – dovrebbe essere appurato d'ufficio, considerato che

l'amministrazione di CV 1 rispose alla Cassa AVS in data 13 marzo 2017 (doc.

VIII 1), in data 18 agosto 2017 è stato notificato l'estratto conto individuale

AVS di parte istante, mentre (solo) ora una persona (senza specifica di titolo)

di __________ solleva di non aver lo stesso numero di affiliazione.

Eppure le notifiche sono state effettuate a un solo

indirizzo postale, a comprova che la nuova Associazione __________ ha sede

presso l'indirizzo di CV 1 (ora __________)!

Questo è già un primo, decisivo, indizio che parte

convenuta 1 è intenta a crearsi una doppia personalità.

A suffragio della continuità dell'Associazione,

malgrado il cambio di ragione sociale, si segnala quando segue:

• la pretesa nuova

associazione è affiliata alla Federazione __________ ed è ha assunto i diritti

federativi della precedente società, visto che dispone pure della squadra __________,

come riportato in homepage (doc. XX);

• la pretesa nuova

associazione ha gli stessi scopi di CV 1, ora __________;

• agli atti non è

prodotto alcun documento comprovante il nome dei liquidatori responsabili e/o

l'avvenuta liquidazione dell'Associazione CV 1, ora __________;

• la pretesa

neocostituita associazione come spiega il fatto che CV 1 (ora __________) e __________

utilizzano lo stesso logo (il __________)?

• il 18 aprile 2017,

sulla homepage __________ era riportato il nominativo della società __________

(doc. XXI).

Si prende atto, infine, che il doc. XIX 3, quale

datore di lavoro affiliato alla Cassa __________ risulta __________!

In conclusione, visto che il numero di affiliazione

AVS esiste(va) già per CV 1, ora __________, non sarà certo un "#" a

creare nuova personalità giuridica!

Chiederei un'analisi approfondita da parte dell'AVS in

merito alla continuità del datore di lavoro, malgrado gli estetici cambi di

ragione sociale.

Viste le evidenze qui prodotte, a tutela del lavoratore,

CV 1 (o __________ o __________ che sir di voglia) altro non è che il datore di

lavoro e ogni forma associativa successiva è una continuazione dello stesso

datore di lavoro.

Parte convenuta 1 esiste (cfr. summenzionate risposte

e notifiche) e pertanto sarà un problema interno tra i membri di Comitato come

dare seguito agli incombenti decisi da Codesta Autorità.” (cfr.

XXIV)

1.9

Con missiva 20 ottobre 2017 il legale della

fondazione convenuta ha comunicato:

" Onorevole Giudice Guffi,

riprendo contatto con lei in merito alla procedura in

oggetto avendo ricevuto la proroga del termine richiesta con il mio scritto di

data 28 settembre 2017 ma non avendo ottenuto riscontro alla mia missiva del

giorno successivo.

Nella citata lettera, che viene qui richiamata, la mia

mandante evidenziava come la (pretesa) mancanza di identità tra CV 1 e __________

comportava, inter alia, la paralisi della procedura di affiliazione di cui si

sta occupando la Fondazione CV 2.

Le sarei dunque grato se mi volesse cortesemente

fornire indicazioni quanto alla gestione di questo incidente procedurale

considerato come a questo stadio la mia assistita non è oggettivamente in condizione

di evadere la pendenza che la grava.” (cfr. XXVII)

1.10

Il 25 ottobre 2017 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza al

patrocinatore dell’attore e a quello della fondazione convenuta gli scritti di

cui ai doc. XX a XVII, citando contestualmente le parti (per la CV 1, il sig. __________)

a comparire all’udienza di discussione della causa il 13 novembre 2017

(cfr. XXVIII).

1.11

Con scritto 25 ottobre 2017 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale

copia della conferma d’affiliazione quale datore di lavoro della CV 1 nonché

copia della conferma d’assenza di dipendenti dal 1. aprile 2016 e dello

stral-cio dal registro degli affiliati. La Cassa ha inoltre prodotto

copia del questionario per l’affiliazione della __________ (recte: __________)

e della conferma di affiliazione di quest’ulti-ma quale datore di lavoro (cfr.

XXX e allegati).

1.12

Con lettera 30 ottobre __________ ha comunicato al Tribunale:

" Egregio Signor Giudice Raffaele

Guffi,

mi riferisco alla citazione del 25 ottobre 2011, che

mi è stata inoltrata, nella quale vengo convocato quale Presidente di CV 1.

Con la presente tengo a precisare che, come già

numerose volte ripetuto negli scorsi mesi, in risposta alle insistenti

sollecitazioni del-l'Avv. RA 1, al limite del persecutorio, non sono e non sono

mai stato Presidente dell'Associazione CV 1.

Con immenso rispetto declino il suo invito.”

(cfr. XXXI)

1.13

Il 31 ottobre 2017 il giudice delegato ha indirizzato all’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche il seguente scritto:

" (…) dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è pendente una procedura in materia previdenziale

concernente l’associazione CV 1.

Sono quindi a chiedervi di voler cortesemente

comunicarmi:

· se risulta/risultava iscritta come contribuente

l’associazione CV 1 (indicare il periodo);

· se risulta/risultava iscritta quale contribuente

l’associazione __________ (indicare il periodo);

· se queste due associazioni risultano essere due

entità giuridiche distinte ossia due soggetti fiscali distinti;

· se risulta che la seconda abbia assunto attivi e

passivi della prima, rispettivamente se la seconda sia subentrata nella posizione

debitoria/creditoria della prima.

Se in vostro possesso, vi chiedo inoltre di voler

trasmettermi copia degli statuti delle due associazioni di cui sopra.” (cfr.

XXXII)

In

risposta alla suddetta richiesta l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche, producendo gli statuti della CV 1 (XXXIV-1), ha comunicato:

" Egregio Signor Giudice,

in merito alla sua richiesta del 31 ottobre 2017, con

la presente le comunichiamo quanto segue:

- la scrivente autorità

di tassazione ha iscritto l'associazione "CV 1" nel registro

contribuenti a partire dall'esercizio 2007 (primo esercizio 1.7.2006 -

30.6

). Sulla base di informazioni che sono state fornite tramite e-mail

dall'associazione al comune di __________, CV 1 sembrerebbe aver cessato la

propria attività nel corso dell'aprile 2016.

L'associazione a tutt'oggi risulta tuttavia ancora

iscritta nel registro contribuenti dello scrivente Ufficio, poiché

ufficialmente non ha fornito comunicazione alcuna della sua cessazione di

attività.

- sulla base di

informazioni reperibili nella pagina ufficiale del comune di __________ (vedasi

a questo proposito __________) oppure nel sito __________, risulta essere stata

costituita una nuova entità attiva nell'ambito della ___________ denominata __________.

Pertanto lo scrivente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

spontaneamente ha appena iniziato (per il periodo 2017) le procedure di

accertamento/iscrizione a registro contribuenti di tale nuova entità.

- le scarne informazioni

a disposizione, ma soprattutto la mancanza di indicazioni dirette fornite dai

contribuenti oggetto della presente informativa, non permettono di tirare

conclusioni chiare all'autorità fiscale. Sulla base dei due punti precedenti

sembrerebbe comunque trattarsi di due entità separate.

- l'autorità fiscale,

mancando informazioni precise, non è in grado di prendere posizione sull'ultima

domanda.

Allegati alla presente vi inviamo gli statuti della CV

1.

” (cfr. XXXIV)

1.14

Gli atti da XXX a XXXIV con relativi allegati sono stati trasmessi per

conoscenza ai patrocinatori dell’attore e della fondazione convenuta (cfr.

XXXV).

1.15

Il 13 novembre 2017 si è tenuta l’udienza di discussione dinanzi al giudice

delegato in presenza dei summenzionati patrocinatori nonché dell’attore

personalmente e – come richiesto nell’ordi-nanza di citazione del 25 ottobre

2017.

– del sig. __________ della Fondazione CV 2.

Nel

verbale d’udienza è riportato quanto segue:

" (…)

Dopo discussione il Gd fa presente alle parti come

dalla documentazione agli atti emerga che l’Associazione CV 1 costituita

nell’aprile 1995 con cambiamento di nome nel giugno 2003 (doc. XXXIV) e

risultante a tutt’oggi esistenti, è stata datrice di lavoro degli attori e come

sia sempre questa associazione – e non l’Associazione __________ creata nel

giugno 2016 (doc. XXXIII) e che non risulta aver assunto attivi e passivi

rispettivamente crediti e debiti all’Associazione CV 1 – a dover essere

giuridicamente considerata debitrice di eventuali contributi previdenziali che

dovranno se del caso essere richiesti dal /versati all’Istituto collettore

(art. 60 LPP), chiamato poi se del caso all’erogazione ai sensi dell’art. 12

LPP delle prestazioni d’uscita litigiose.

CV 2 procederà quindi al più presto alla verifica

dell’affiliazione e dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Associazione CV

1.

con successiva comunicazione al Tribunale di quanto già richiesto con

ordinanza 3 maggio 2017 (doc. IX), in particolare della quantificazione delle

eventuali prestazioni d’uscita di spettanza degli attori.” (cfr.

XXXVII)

In

occasione dell’udienza il giudice ha consegnato alle parti copia della

documentazione – acquisita d’ufficio agli atti – concernente la situazione

esecutiva della CV 1 e comprovante in particolare l’esistenza di tale

associazione anche dopo la costituzione della __________ nel giugno 2016 (cfr.

XXXVI/1-4).

1.16

Il 13 dicembre 2017, su richiesta della Pretura di __________ il Tribunale ha

trasmesso a quest’ultima copia dell’incarto concernente l’attore (cfr. XXXIX;

cfr. infra consid. 1.19, 1.20).

1.17

Il 16 gennaio 2018 il TCA ha sollecitato la Fondazione CV 2 a voler dar

seguito a quanto stabilito in sede d’udienza il 13 novembre 2017, ossia alla

verifica dell’affiliazione e dell’obbligo contributivo LPP dell’associazione CV

2, con consecutiva eventuale quantificazione della prestazione d’uscita

dell’attore (cfr. XL).

Il

22.

gennaio 2018 la fondazione ha quindi trasmesso la decisio-ne d’affiliazione

d’ufficio emessa nei confronti della CV 1 unitamente al conteggio della

prestazione d’uscita (cfr. XLI).

1.18

Con scritto 5 febbraio 2018 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di non

avere osservazioni in merito alla suddetta decisione d’affiliazione, precisando

tuttavia che l’”eventuale salario riconosciuto in sede civile sarà

comunicato alla Fondazione CV 2 in separata sede” (cfr. XLIII).

1.19

Il 14 maggio 2018 il giudice delegato ha chiesto alle parti se, al-la luce

delle loro precedenti allegazioni e delle risultanze istruttorie, ritenessero

necessario assumere ulteriori mezzi di prova dando loro inoltre la possibilità

di presentare eventuali considerazioni conclusive (cfr. XLV).

La

fondazione convenuta ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova da

assumere, riconfermandosi per il resto integralmente nelle precedenti sue

allegazioni (XLVI). L’attore ha segnalato di aver inoltrato il 30 aprile 2018

le conclusioni scritte nell’ambito della procedura pendente dinanzi al Pretore

di __________ ed avente ad oggetto il credito salariale vantato nei confronti

della società sportiva, chiedendo quindi di attendere l’esito della causa

civile prima di presentare le sue conclusioni (cfr. XLVII).

1.20

Il 31 luglio 2018 l’attore ha prodotto copia della decisione 27 luglio 2018

con cui il Pretore di __________ ha accolto la petizione presentata nei

confronti della CV 1, con condanna di quest’ultima a pagare la somma di CHF

9'400 con interessi e ha respinto invece la petizione presentata contro __________

(cfr. L-1). L’attore ha altresì trasmesso copia dello scritto 31 luglio 2018

con cui ha chiesto all’Istituto delle assicurazioni sociali di aggiornare i

salari AVS in base all’esito del suddetto procedimento civile (cfr. L-2).

1.21

Il 13 agosto 2018 il giudice delegato ha trasmesso alla fondazio-ne convenuta

la suddetta nuova documentazione, con invito a voler in base ad essa aggiornare

la quantificazione della prestazione d’uscita dell’attore.

Con

lettera 5 settembre 2018 il patrocinatore della fondazione ha in particolare

comunicato al TCA che “(…) compete

prelimi-narmente alla Cassa di compensazione AVS di provvedere alla verifica e

all'aggiornamento dei rispettivi salari. Ne discende che solo una volta evasa

tale incombenza (e dunque sulla base degli aggiornamenti operati dalla Cassa di

compensazione AVS) la Fondazione CV 2 sarà in condizione di adeguare i propri

conteggi e di indicare in tal modo l'importo di spettanza degli assicurati. Mi

vedo dunque costretto ad attendere gli sviluppi del caso dalla citata Cassa per

poter dare completo riscontro alla sua ordinanza del 13 agosto 2018” (cfr.

LIV).

Il

6.

settembre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso all’Ufficio contributi della

Cassa __________ copia della sentenza pretorile avente ad oggetto la

quantificazione dei salari dovuti all’attore, invitando l’amministrazione a

voler aggiornare l’estratto conto individuale (cfr. LV).

Dopo

sollecito, con lettera 16 ottobre 2018 l’Ufficio contributi ha così risposto:

" (…) facciamo riferimento al suo

scritto del 6 settembre 2018 e alle successive conversazioni telefoniche in

merito alle sentenze emesse dalla Pretura del distretto di __________ in data

27.

luglio 2018 per gli assicurati menzionati in oggetto.

Come richiesto qui di seguito le specifichiamo gli

importi notificati dalla società CV 1 per gli anni 2015 e 2016 per i dipendenti

indicati in oggetto, inoltre vi indichiamo l'importo che verrà ripre-so nelle

Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016:

(…).

- AT 1 (n.

AVS __________)

Salario dichiarato con distinta salari anno 2015

(08 - 12) = CHF 12'000.00

Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio

2015.

= CHF 0.00

Salario dichiarato con distinta salari anno 2016

(01 - 03) = CHF 9'000.00

Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio

2016.

= CHF 3'000.00

(…).

Altresì la informiamo che quando saranno cresciute in

giudicato le Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016, sarà nostra premura

trasmettere copia dell'estratto conto individuale aggiornato. (…)

(cfr.

LVI)

Con

scritto 18 ottobre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso alla fondazione

convenuta la lista dei salari AVS stabiliti dall’Ufficio contributi, con invito

a voler apportare e comunicare le eventuali modifiche alla quantificazione

della prestazione d’uscita (cfr. LVII).

Il

24.

ottobre 2018, per il tramite del suo patrocinatore, la fondazione convenuta

ha comunicato che “…Dalla

comunicazione tra-smessa al suo lodevole Tribunale dalla Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG (lettera del 16 ottobre 2018 annessa alla sua ordinanza del 18

seguente) emerge che l'estratto conto aggiornato degli attori potrà essere

considerato definitivo solo con la crescita in giudicato delle tassazioni di

ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. lettera menzionata, p. 2 in fine). Sulla

base di queste premesse ritengo che l'incombenza a carico della mia assistita

potrà essere evasa solo successivamente alla trasmissione definitiva, da parte

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, degli estratti conto individuali

concernenti (…) __________ [recte: AT

1, ndr] (…). Rilevo infatti che pur potendo venir calcolate le

determinazioni aggiornate da parte della Fondazione CV 2 sulla base delle

indicazioni agli atti, queste ultime sono ancora suscettibili di essere

modificate in caso di impugnazione delle tassazioni di ufficio. Resto dunque in

attesa di un suo cortese riscontro e nel frattempo le porgo i miei migliori

ossequi” (doc. LX). A detto scritto a fatto seguito la comunicazione

26.

ottobre 2018 con cui il giudice delegato ha invitato la fondazione a voler “senza esitazione dar seguito alla richiesta di cui

all’ordinanza 18 ottobre 2018, nel termine (prorogato) assegnatovi”

(cfr. LXI).

Il

5.

novembre 2018 la fondazione convenuta ha comunicato al Tribunale l’ammontare

della prestazione d’uscita dell’attore aggiornata in base alle surriferite

risultanze istruttorie (cfr. LXII).

1.22

Il TCA ha quindi trasmesso al patrocinatore dell’attore copia delle

menzionate corrispondenze di cui ai doc. LI a LXII, con facoltà di presentare

eventuali osservazioni al riguardo (cfr. LXIII).

Con

scritto 8 novembre 2018 il rappresentante dell’attore ha co-municato che “(…)

ringrazio le parti per aver concluso le

procedure di recupero degli averi pensionistici dei miei assistiti. Mi

rivolgerò direttamente alla Fondazione CV 2 per i documenti ufficiali e finali”

(cfr. LXIV).

1.23

Il 27 novembre 2018 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale l’estratto

conto individuale di AT 1, allestito dopo crescita in giudicato delle

tassazioni d’ufficio per gli anni 2015 e 2016 e nel quale figurano gli importi

già comunicati al Tribunale il 17 ottobre 2018 (cfr. LXVII, cfr. LVI; cfr.

supra consid. 1.21).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2

A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di

previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di

ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni;

cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1 e art. 1 cpv. 1 Lptca). Ratione materiae tale competenza è data se la contestazione ha per

oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o

in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito

dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni

di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai

contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per e-sempio alla

produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23, 130 V 105, 128

V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka,

Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

La

competenza per materia dello scrivente Tribunale deve essere in casu ammessa

nella misura in cui la vertenza ha per oggetto una questione specifica della

previdenza professionale, segnatamente il versamento della prestazione d’uscita

di spettanza dell’attore da parte della fondazione convenuta (Meyer/ Uttinger,

Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 28 p. 1189).

Per

contro, la competenza a dirimere la controversia laddove verte sul versamento,

da parte della CV 1 alla fondazione convenuta, dei contributi previdenziali non

può essere ammessa non spettando a questo Tribunale il giudizio in merito al

versamento dei contributi in caso di affiliazione d’ufficio ex art. 12 LPP e

ciò con riferimento ai motivi esposti in appresso relativamente alla

legittimazione passiva dell’ex datore di lavoro convenuto.

2.3

Per quanto concerne la

legittimazione passiva – ossia la

questione, da determinarsi secondo il diritto materiale, a sapere chi debba

essere convenuto in giudizio cioè chi sia debitore dell’as-serita pretesa (DTF

135.

V 316) –, nella già

citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA (ora TF) ha

stabilito che se le vertenze aventi per oggetto il versamento di una prestazione

d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta

esclusivamente contro l’istituto di previdenza (cfr. anche STF B

65+67/05 del 6 febbraio 2006,9C_417/2009 del 13 luglio 2009).

Inoltre, in caso di mancata

affiliazione ad un istituto di previdenza, dopo la cessazione del rapporto di

lavoro, il versamento della prestazione d’uscita è suscettibile di essere fatta

valer solo nei confronti dell’Istituto collettore in applicazione dell’art. 12

LPP, che disciplina, appunto, una

situazione speciale che si pre-senta allorché un evento assicurato (decesso o

invalidità del salariato oppure la cessazione del rapporto di lavoro con consecutiva

realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore

di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza (DTF 129 V 237, 130 V

530; Wyler,

in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12 n. 9).

Per il che, nella misura in

cui l’attore postula nel caso concreto il versamento della prestazione d’uscita

di sua spettanza, è data la legittimazione passiva della Fondazione CV 2.

La legittimazione passiva

dell’ex datore di lavoro CV 1 (sino alla modifica statutaria del 3 giugno 2003

denominato Gruppo CV 1; cfr. lo Statuto della CV 1 prodotto dall’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche, cfr. XXXIV-1) – che l’attore chiede venga

condannato a versare alla Fondazione CV 2 i contributi di previdenza professionale

– non può invece essere riconosciuta. In caso di mancata affiliazione ad un

istituto di previdenza e quindi d’affiliazione d’ufficio all’Istituto

collettore ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 lett. a LPP, i contributi dovuti

vengono infatti stabiliti dalla fondazione medesima tramite decisione

(assimilabile a un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF) impugnabile

dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Hürzeler, in Commentaire LPP

et LFLP, 2010, ad art. 74 n. 16; Meyer/Uttinger,

in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art.

74.

n. 10; cfr. art. 12 cpv. 2 LPP, art. 60 cpv. 2bis, art.

74.

LPP), la via giurisdizionale di cui all’art. 73 LPP essendo quindi esclusa (al

di fuori delle ipotesi di cui all’art. 12 LPP, se viene chiesto il versamento a

posteriori di contributi pre-videnziali da parte del datore di lavoro,

quest’ultimo è invece di principio passivamente legittimato (cfr. DTF 135 V 23;

cfr. anche Brechbühl,

in Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti).

2.4

Ai fini del presente

giudizio (cfr. infra consid. 2.6) è in ogni caso bene ricordare che a norma

dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono

da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21’150 (importo valido dal

1.

gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; art. 3a OPP2; per gli anni 2013 e 2014 il

salario minimo ammontava a CHF 21'060) sottostanno all’assicurazione

obbligatoria.

Se

il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a

un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno

intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un

salario annuo di oltre CHF 21'150 (importo valido dal 1. gennaio 2015 al 31

dicembre 2018; art. 5 OPP2; per gli anni 2013 e 2014 il salario minimo

ammontava a CHF 21'060) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi

morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e

per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È

tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre

1946.

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il

Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte

del salario annuo da CHF 24’675 (deduzione di coordinamento) sino a CHF 84'600

(importi validi dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; per gli anni 2013

e 2014 il salario minimo ammontava a CHF 84’240).

Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di CHF 3'525 annui, il

salario coordinato deve essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

2.5

L'art.

11.

LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. L’art. 12 LPP, come accennato, riguarda invece l’affiliazione d’ufficio

all’Istituto collettore – cui competente pure l’effettuazione delle prestazioni

(art. 12 cpv. 1 LPP e art. 60 cpv. 2 lett. d LPP) – nel caso in cui un evento assicurato (decesso o invalidità del salariato oppure, ciò

che corrisponde al caso in esame, la cessazione del rapporto di lavoro con

realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore

di lavoro si sia affiliato a un istituto. Tale affiliazione

(retroattiva) per legge giusta l’art. 12 LPP è disciplinata nel dettaglio

dall’Ordinanza concernente i diritti delI’Istituto collettore in materia di

previdenza professionale (RS 831.434). Per quel che riguarda i contributi, come

detto essi vengono stabiliti dall'Istituto collettore per

mezzo di decisione formale impugnabile dinanzi al Tribunale

amministrativo federale.

2.6

Dalle

allegazioni di petizione, dalla documentazione prodotta ed in particolare

dall’esito dei surriferiti accertamenti effettuati dal Tribunale (cfr. supra

consid. da 1.3 a 1.2) risulta che l’attore ha lavorato alle dipendenze

dell’associazione CV 1 nel 2013, 2014, 2015 e 2016.

In

corso d’istruttoria, su invito del Tribunale la Fondazione CV 2 ha provveduto –

dopo verifica dell’obbligo d’af-filiazione della CV 1 – ad affiliare d’ufficio

la società sportiva quale datrice di lavoro retroattivamente dal 1. gennaio

2015.

(cfr. XLI-2). La procedura d’affiliazione avviata nei confronti

dell’associazione __________ (cfr. XIX) – come i suevocati accertamenti del

Tribunale hanno permesso di stabilire e come comunicato alle parti in occasione

dell’udienza di discussione del 13 novembre 2017 (cfr. XXXVII) – si è rivelata

irrilevante ai fini del presente giudizio trattandosi (contrariamente a quanto

indicato in petizione) di entità giuridica diversa dalla associazione CV 1 e

che non risulta essere mai stata datrice di lavoro dell’attore (sul punto cfr.

anche la citata sentenza 27 luglio 2018 del Pretore di __________, sub L-1).

Quo

all’obbligo assicurativo LPP dell’attore e all’eventuale consecutivo suo

diritto al versamento di una prestazione d’uscita, la fondazione

convenuta – cui sono stati trasmessi i salari AVS stabiliti dalla Cassa __________

per il calcolo degli eventuali contributi e dell’eventuale prestazione d’uscita

– ha comunicato al Tribunale che, per quanto riguarda AT 1, non vi era nessuna

prestazione d’uscita da versare, l’as-sicurato “inf. a 25 anni” non

disponendo di “nessuna prestazione di risparmio” (cfr. XLI-4, LXII-1; cfr.

artt. 2 e 7 LPP). Anche dopo la crescita in giudicato della sentenza 27 luglio

2018.

con cui il Pretore di __________ ha accertato il diritto di AT 1 ad un

salario netto di CHF 17'600 per la stagione 2013-2014 e di CHF 21’000 lordi per

la stagione 2015-2016 (con condanna al versamento da parte della associazione CV

1.

di un saldo di CHF 9’400) e consecutivo aggiornamento dei salari da parte

della Cassa __________ (CHF 12'000 da agosto a dicembre 2015 rispettivamente CHF

9'000 da gennaio a marzo 2016 oltre CHF 3'000 di ripresa salariale per il 2016;

cfr. LVI, LXVII-1), la Fondazione CV 2 ha rettamente e incontestatamente ribadito

che l’attore non ha diritto ad una prestazione d’uscita (cfr. LXII-1). Infatti,

durante il periodo d’attività alle dipendenze di CV 1 (2013-2016) AT 1 non ha raggiunto

l’età minima per sottostare all’as-sicurazione obbligatoria per la vecchiaia ex

art. 7 LPP, essendo egli nato __________ 1993 ed avendo quindi compiuto i 24

anni solo nel luglio 2017.

2.7

Stante quanto precede, la petizione deve essere respinta sia nei confronti

della CV 1 per carenza di legittimazione passiva (cfr. supra consid. 2.2), sia

nei confronti della Fondazione CV 2, l’attore non avendo diritto ad una prestazione

d’uscita per i motivi suesposti.

2.8

La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Alla

Fondazione CV 2, ancorché vincente e patrocinata in causa, non vengono

assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale,

nessuna indennità per ripeti-bili è infatti di

regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto

pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.

4, 118 V 169 consid. 7).

Nessuna

indennità di parte viene riconosciuta all’associazione CV 1, rimasta contumace

in causa (cfr. supra consid.1.2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

- La

petizione nei confronti della CV 1 è respinta per carenza di

legittimazione passiva.

2.

- La

petizione nei confronti della Fondazione CV 2 è respinta.

3.

- Non

si preleva tassa di giustizia mentre le spese son a carico dello Stato. Non si

assegnano ripetibili.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti