34.2017.8
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30 novembre 2018Italiano37 min
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Incarto
n.
34.2017.8
rg/sc
Lugano
30 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 gennaio 2017 di
AT 1
rappr. da: RA
1
contro
1. CV
1
2. CV
2
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Con
la petizione in oggetto AT 1, patrocinato dall’avv. RA 1, conviene in giudizio
l’associazione CV 1 – di cui è stato dipendente dal 2013 al 2016 e che
l’attore indica essere nel frattempo divenuta __________ – come pure la Fondazione
istituto collettore LPP chiedendo allo scrivente Tribunale (TCA) di accertare “un
salario lordo di AT 1 (…) quale dipendete di CV 1 (ora __________), ____________
di CHF 9'419.00 per il 2013, di CHF 9'419.00 per il 2014, di CHF 12'000.00 per
il 2015 e di CHF 12'000.00 per il 2016”, con condanna della “CV 1 (ora __________) (…) a versare all’CV 2, __________,
Fatti
i contributi di previdenza professionale” e dell’“CV 2, __________, (…)
a versare a AT 1, __________, la prestazione d’uscita”. Rimprovera
in particolare all’ex datore di lavoro di non averlo “annunciato alla Cassa __________” e, per quanto qui interessa, di non averlo “affiliato (…) a un istituto di previdenza regolarmente
registrato“, facendo presente come “non
è noto se e a quale istituto di previdenza professionale fosse affiliato il
datore di lavoro che era tenuto ad assicurare parte istante ex art. 7 e segg.
LPP” e come “l’istituto collettore
di previdenza professionale è competente per affiliare d’uf-ficio con effetto
retroattivo il datore di lavoro inadempiente (art. 60 cpv. 2 lett. a LPP)”.
1.2 Con
risposta di causa 16 febbraio 2017 la Fondazione CV 2, patrocinata dall’avv. RA
2, ha in particolare osservato:
" (…)
Preliminarmente CV 2 rileva come nella presente risposta,
per evidenti motivi legati alla propria inevitabile ignoranza circa la
cronologia dei fatti ricostruiti dall'attore e stante l'accessorietà della
propria chiamata in causa, si asterrà dal seguire pedissequamente la
sistematica di petizione e non prenderà dunque posizione punto per punto sulle
argomentazioni sviluppate da parte attrice.
In questo senso dunque la convenuta 2 non è in
condizione di determinarsi circa l'obbligatorietà dell'assoggettamento
dell'attore ai sensi della LPP, oppure se la fattispecie rientri in uno dei
casi di esenzione riconosciuti dall'ordinamento giuridico. Stando così le cose
l'Istituto collettore si rimette all'accertamento dei fatti che sfocerà
dall'istruttoria o dall'eventuale acquiescenza della convenuta principale.
Resta comunque inteso che laddove effettivamente le
pretese dell'attore si rivelassero fondate, CV 2 nulla avrebbe da obiettare per
porre in atto le incombenze attribuitegli da AT 1 "in ordine" ad Ill.
È nondimeno sottolineato come, in tale ipotesi, il
coinvolgimento della convenuta 2 dovrebbe essere sottoposto all'ossequio dei
presupposti di legge con particolare riguardo all'art. 11 LPP; nello specifico
dunque il coinvolgimento dell'Istituto collettore non potrebbe che aver luogo
successivamente all'assoggettamento dell'attore alla cassa di compensazione
AVS.
A questo Tribunale infine il quesito a sapere, sempre
laddove emergesse l'attuale mancata ed ingiustificata affiliazione del
lavoratore ad un istituto di previdenza, se l'irregolarità abbia ad essere
sanata d'ufficio per il tramite della convenuta 2, oppure se si renda
necessaria l'adozione dei meccanismi sanciti dai capoversi 2 e 3ter del citato
art. 11 LPP.
Per i motivi che precedono la convenuta 2 non ritiene
di poter proporre un petitum.”
(cfr. III)
La
CV 1 non ha per contro presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca
(cfr. V).
1.3 Il
22 febbraio 2017 il vicepresidente del TCA quale giudice dele-gato ha inviato
alla Cassa __________, il seguente scritto:
" (…) vi trasmetto la
documentazione relativa alla vertenza che vede opposti dinanzi a questo
Tribunale alcuni dipendenti, tra cui AT 1 al proprio datore di lavoro (per
alcuni, ex datore di lavoro), ovvero alla CV 1, ora __________.
Gli atti della petizione promossa dal suddetto contro
il datore di lavoro (ed anche contro CV 2) vi sono peraltro già stati trasmessi
in data 6 febbraio 2017 nell’ambito della procedura TCA 30.2017.6.
Per quanto attiene alle questioni previdenziali, come
si può evincere dagli atti, esiste il fondato timore che il datore di lavoro
non si sia affiliato ad alcun istituto di previdenza contravvenendo in tal modo
ai disposti di legge (art. 7 e 11 cpv. 1 LPP).
Richiamati l’art. 11 cpv. 4-6 LPP e l’art. 9 OPP2,
sono a chiedervi – dopo verifica di assoggettamento del citato datore di lavoro
alla vostra Cassa (art. 11 cpv. 4 LPP) – di voler dar seguito alla presente
segnalazione mediante i passi più opportuni al fine di chiarire la situazione,
se del caso trasmettendo la pratica all'Istituto collettore per i suoi
incombenti.
Vi invito a voler altresì tenere informato questo TCA
sugli sviluppi della pratica.” (cfr. IV)
Il
5 aprile 2017 il giudice delegato ha nuovamente interpellato la Cassa __________
(cfr. VI), la quale, producendo le corrispondenze intercorse con la CV 1 e la
Fondazione CV 2 (cfr. VIII/1-3), con scritto 25 a-prile 2017 ha comunicato:
“(…) ci riferiamo alle
cause di cui a margine nell'ambito delle quali la Cassa __________ è stata
coinvolta alla fine di chiarire a quale istituto di previdenza professionale è
o era affiliata la CV 1 (ora __________).
In data 7 marzo 2017 la Cassa ha chiesto alla società CV
1 di voler trasmettere un'attestazione dell'istituto di previdenza che
certifichi l'affiliazione in conformità alla LPP (cfr. allegato).
Il 13 marzo 2017 la società risponde comunicando che
non sono mai stati assoggettati alla LPP, in quanto l'assicuratore li aveva
riconosciuti come "ente non assoggettabile", considerando che i __________
avevano normalmente meno di 25 anni (cfr. allegato).
In allegato trasmettiamo inoltre una lettera del 16
luglio 2012 della Fondazione CV 2, nel quale attestata l'esonero
dall'affiliazione alla previdenza professionale LPP.” (cfr. VIII)
1.4 Con
scritto 3 maggio 2017 (trasmesso in copia alle altre parti) il giudice delegato
si è rivolto al patrocinatore della Fondazione CV 2 facendo presente quanto
segue:
" (…) trasmetto in allegato la
conferma da parte della Cassa __________ che la CV 1 (ora __________) quale
datrice di lavoro non è affiliata ad alcuno istituto di previdenza.
Con la petizione in oggetto viene chiesto, a seguito
della cessazione del rapporto di lavoro, il versamento della prestazione
d’uscita calcolata in base ai contributi dovuti sulla scorta del salario
percepito. Tale pretesa è suscettibile di essere fatta valere nei confronti
dell’Istituto collettore (che ha quindi legittimazione passiva) in applicazione
non dell’art. 11 LPP bensì degli artt. 12 e 60 cpv. 1 lett. d LPP (cfr. STFA
del 6 dicembre 1999, in SZS 2002 p. 502; cfr. anche DTF 129 V 237 e 130 V 530;
cfr. Wyler, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12).
Richiamata anche l’Ordinanza concernente i diritti
dell’Istituto collettore in materia di previdenza professionale del 28 agosto
1985 (RS 831.434), sono quindi ad assegnare alla Fondazione Istituto collettore
LPP un termine di 30 giorni per procedere alla verifica dell’obbligo
assicurativo per il lavoratore alla luce degli artt. 2, 7 e 11 LPP con
consecutiva quantificazione dell’eventuale prestazione d’uscita di spettanza
dell’attore, sulla base dei dati salariali indicati in petizione (e rimasti
incontestati da parte del datore di lavoro che non ha presentato la risposta di
causa) nonché di ogni altra informazione che dovrà se del caso essere richiesta
direttamente all’ex lavoratore o al datore di lavoro.” (cfr. IX)
Con lettera 24 maggio 2017 il suddetto patrocinatore ha in particolare
comunicato al Tribunale:
" (…)
La comunicazione della Cassa __________ datata 25
aprile 2017 (che fondamentalmente riassume la presa di posizione di CV 1 ed una
precedente dichiarazione della mia assistita) non può, a mente della Fondazione
CV 2, essere considerata idonea a chiarire alcunché poiché i motivi espressi a
suffragio della mancata affiliazione LPP si riferiscono a soggetti diversi
dall'attore (si tratta dunque di altri ______________) e ad un arco temporale
di riferimento diverso da quello in esame (trattasi di situazioni che si
riferiscono agli anni 2009, 2010 e 2011). Ne discende che la documentazione
prodotta non ha nulla a che vedere con il rapporto professionale all'origine
della presente procedura, se non l'identità del datore di lavoro.
Ma a prescindere dalla mancata corrispondenza
summenzionata, si deve nondimeno sottolineare come nemmeno sono condivisibili
le ragioni addotte da CV 1 relativamente alla propria mancata affiliazione nel
corso del periodo 2009-2011: il mancato assoggettamento non andava infatti
ricondotto ad una questione di età (_____________/dipendenti al di sotto dei 25
anni), bensì al fatto che i soggetti di riferimento erano già attivi
professionalmente e che dunque l'attività ___________ risultava solo accessoria
(art. 1j OPP2).
Si deve dunque concludere che quanto espresso nella
documentazione allegata alla citata ordinanza del 3 maggio scorso non può risultare
decisiva nell'ambito della presente fattispecie alla quale non è minimamente
assimilabile: i soggetti di riferimento sono diversi; il periodo di
collaborazione pure così come i parametri remunerativi.
A fronte di tutto quanto precede appare ragionevole
chiedersi se, a prescindere dalla base legale di riferimento (art. 12 e 60 LPP
anziché 11 LPP), non vi sia luogo di approfondire avantutto il quesito relativo
al preliminare assoggettamento ad una cassa di compensazione AVS nella propria
qualità di primo pilastro del sistema previdenziale svizzero, così come
indicato nella risposta e prescritto peraltro dalle direttive UFAS sul
controllo dell'affiliazione (che per semplicità vengono allegate alla presente
qua le doc. 2).
Si sottolinea che quanto precede viene suggerito non
da ultimo per ossequiare l'iter procedurale standard che impone alla convenuta
Considerandi
2.
di intervenire in seconda battuta rispetto alle casse di compensazione AVS e
ciò a fronte del fatto che la base di calcolo per la verifica dell'obbligo
assicurativo ai sensi della LPP risultano proprio le distinte della citata
cassa a valere quale prova dei guadagni versati dal datore ai singoli
dipendenti per un determinato periodo temporale, non da ultimo nell'ottica di
un'eventuale procedura presso il Fondo di garanzia del secondo pilastro a
fronte di scoperti non pagati.
In questo senso dunque la verifica preliminare
dell'obbligo assicurativo sulla base dei dati salariali indicati in petizione
(incontestati dalla convenuta 1) pur essendo chiaramente esperibile, potrebbe
condurre a risultati impropri. (…)” (cfr. X)
1.5
Con lettera 30 maggio 2017 il giudice delegato ha comunicato alla Cassa __________
quanto segue:
" (…)
Dalle vostre prese di posizione 31 marzo 2017
trasmesse al Tribunale cantonale delle assicurazioni nell’ambito delle cause in
materia AVS che opponevano alcuni ex dipendenti della CV 1 (ora __________) a
quest’ultima, si evince che sono stati da parte vostra avviati gli accertamenti
volti a stabilire l’entità dei salari erogati negli anni 2015 e 2016.
Sono quindi a chiedervi di voler comunicare, non
appena possibile e con cortese sollecitudine, sia allo scrivente giudice sia
alla Fondazione CV 2, i dati salariali corretti e completi concernenti l’ex dipendente
della CV 1 (ora __________) AT 1,
__________.
La citata Fondazione, come si evince dagli atti di
petizione a voi già intimati nell’ambito delle suevocate procedure AVS, quale
parte nella causa giudiziaria in materia LPP che la oppone ai suddetti ex dipendenti,
è infatti chiamata - se adempiute le condizioni poste dalla legge - a
quantificare e riscuotere i contributi previdenziali dovuti e versare le
rispettive prestazioni d’uscita agli ex assicurati.” (cfr. XI)
Con
lettera 20 luglio 2017 la Cassa __________, producendo l’estratto conto
individuale aggiornato già notificato al rappresentante dell’attore, ha
informato il vicepresidente del Tribunale che “(…)
A seguito degli accertamenti
effettuati e sulla base delle dichiarazioni dei salari presentate dalla società
per gli anni 2015 e 2016 la Cassa ha trasmesso in data 20 luglio 2017 all'Avv. RA
1, rappresentante degli assicurati indicati precedentemente, e alla Fondazione CV
2.
di __________ gli estratti conto individuali aggiornati (cfr. copie allegate).” (cfr. XIV)
1.6
Il
26.
luglio 2017 il rappresentante della fondazione convenuta ha comunicato:
" Onorevole Giudice Guffi,
riprendo contatto con lei in merito alla procedura in
oggetto essendo stato informato dalla mia mandante (convenuta 2) che la Cassa __________
le ha trasmesso l'estratto conto individuale dell'attore.
Da quanto riferitomi dalla mia assistita, per poter
opportunamente dar seguito alla sua ordinanza dello scorso 3 maggio (ovvero
procedere alla verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore con consecutiva
quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di spettanza dell'attore)
la Fondazione CV 2 necessita di poter disporre della distinta completa di tutti
i dipendenti della convenuta 1 nel periodo di riferimento. La mia patrocinata
riferisce di essersi già rivolta alla Cassa __________ allo scopo di ottenere
questi necessari complementi di informazione onde concretizzare l'affiliazione
d'ufficio del datore di lavoro inadempiente.
A fronte di quanto precede, con la presente mi
permetto di confermare che l'incombenza da lei assegnata alla convenuta 2 con
la summenzionata ordinanza è in fase di evasione; da quanto riferitomi devo
tuttavia rilevare che tale esercizio non potrà essere finalizzato in tempi
brevi. Ancor prima che l'onorevole Giudice proceda con l'assegnazione di un
nuovo termine le chiedo dunque di voler tenere presente che l'ordinanza non
potrà essere compiutamente ossequiata prima di fine novembre 2017.”
(cfr. XV)
precisando
con successivo scritto 28 settembre 2017:
" Onorevole Giudice Guffi,
in merito alla procedura in oggetto e con particolare
riferimento alla sua ordinanza dello scorso 18 agosto, con la presente sono ad
informarla che, dopo essermi confrontato con i rappresentanti della mia
mandante, è emerso che la verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore
con consecutiva quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di
spettanza dell'attore è in fase di evasione.
Tale incombenza non potrà tuttavia essere finalizzata
entro il termine impartito (fine del mese corrente) e mi vedo dunque costretto
a richiederle un'ulteriore proroga dello stesso.
E' verosimile che la Fondazione CV 2 possa ossequiare
l'ordinanza entro una quindicina di giorni; precauzionalmente le chiedo
tuttavia di voler prorogare il termine sino alla al 31 ottobre 2017.
Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità,
resto in attesa di un suo cortese riscontro.” (cfr. XVIII)
Con
successivo scritto 29 settembre 2017, producendo della do-cumentazione il
patrocinatore della fondazione ha informato il giudice delegato che “(…) nell'ambito della verifica di cui alla sua or-dinanza
dello scorso 18 agosto (vedi altresì il mio scritto di ieri 28 settembre) la
mia mandante si è rivolta a __________ ottenendo il riscontro che le trasmetto
in allegato. Come può lei stesso constatare la presa di posizione dell'entità
summenzionata è sorprendente poiché, sostanzialmente, sconfessa esservi
identità tra il soggetto CV 1 e, appunto, __________. Quest'emergenza, oltre ad
o-stacolare la procedura di affiliazione a cui è confrontata la Fondazione CV 2,
potrebbe porre una questione fondamentale quale quella della legittimazione
processuale. La presente a valere e-sclusivamente quale segnalazione; mi
astengo dunque a questo stadio da qualsivoglia considerazione lasciando al suo
prudente giudizio la valutazione degli eventuali incombenti che si rendono
necessari a fronte di questa emergenza. Visto quanto precede mi permetto tuttavia
sin d'ora di chiedere che il termine gravante la mia assistita sia sospeso sino
alla definizione della questione” (cfr. XIX).
1.7
Il 3 ottobre 2017 il Giudice delegato ha chiesto a CV 1 e a __________
(rivelatasi poi essere __________, cfr. XXXIII) l’edizione degli statuti delle
rispettive associazioni sportive, invitando la seconda a voler anche comunicare
i nominativi dei dipendenti attivi negli anni 2015 e 2016 (cfr. XXI). In
risposta, a nome della Associazione __________ l’avv. __________ il 2 novembre
2017.
ha trasmesso al giudice delegato gli statuti e l’organigramma
dell’associazione, precisando che nel 2016 l’unico dipendente è stato il sig. __________
mentre che per il 2015 non vi sono stati dipendenti l’associazione essendo
stata costituita nel giugno 2016 (cfr. XXXIII).
1.8
Il 13 ottobre 2017 il patrocinatore dell’attore si è rivolto al Tribunale
osservando:
" Onorevole Giudice,
prendo atto di quanto notificato con la fissazione di
termine del 03/04 ottobre 2017, in merito alla tesi che l'Associazione __________
sia un nuovo e indipendente datore di lavoro che nulla ha da spartire con
l'Associazione __________ (ora __________).
Preliminarmente contesto, e chiedo nel contempo di
stralciare dall'incarto, quanto prodotto con gli allegati XIX da 1 a 7, per i
motivi che seguono.
Agli atti nulla è prodotto in merito alla costituzione
di questa (paventata) nuova Associazione, della quale neppure si conosce
l'indirizzo postale di sede, ma solo una casella postale.
Da quanto si evince, la nuova Associazione avrebbe
solo una minima differenza nella ragione sociale da quella convenuta nella procedura
che ci occupa (un simbolo "#").
Questa Associazione si è stranamente affiliata alla
Fondazione LPP lo scorso 27 gennaio 2017, pochi giorni prima dell'istanza che
ci occupa ma dopo la diffida di pagamento dei salari del Collega __________
(datata novembre 2016).
Nell'incarto non risultano mancate notifiche di atti a
parte convenuta, pertanto questa nuova teoria di mancanza di legittimazione
passiva doveva essere sollevata prima da parte della convenuta 1.
Questo tentativo di creare ad hoc un nuovo soggetto
giuridico dev'essere contestato e rettificato dalla Cassa di compensazione AVS
e dagli istituti LPP coinvolti. Si tratta di un Associazione "donata",
considerato che l'amministrazione di CV 1 esiste ancora e ha pure
corrisposto (doc. Villi) con la Cassa di compensazione AVS.
Tant'è, agli occhi del dipendente il suo datore di
lavoro (CV 1, ora __________) è la stessa persona giuridica che attualmente
prende posizione cercando di invocare mancanza di legittimazione passiva __________).
Il tentativo di confusione – se non di sottrazione ai
propri obblighi – dovrebbe essere appurato d'ufficio, considerato che
l'amministrazione di CV 1 rispose alla Cassa AVS in data 13 marzo 2017 (doc.
VIII 1), in data 18 agosto 2017 è stato notificato l'estratto conto individuale
AVS di parte istante, mentre (solo) ora una persona (senza specifica di titolo)
di __________ solleva di non aver lo stesso numero di affiliazione.
Eppure le notifiche sono state effettuate a un solo
indirizzo postale, a comprova che la nuova Associazione __________ ha sede
presso l'indirizzo di CV 1 (ora __________)!
Questo è già un primo, decisivo, indizio che parte
convenuta 1 è intenta a crearsi una doppia personalità.
A suffragio della continuità dell'Associazione,
malgrado il cambio di ragione sociale, si segnala quando segue:
• la pretesa nuova
associazione è affiliata alla Federazione __________ ed è ha assunto i diritti
federativi della precedente società, visto che dispone pure della squadra __________,
come riportato in homepage (doc. XX);
• la pretesa nuova
associazione ha gli stessi scopi di CV 1, ora __________;
• agli atti non è
prodotto alcun documento comprovante il nome dei liquidatori responsabili e/o
l'avvenuta liquidazione dell'Associazione CV 1, ora __________;
• la pretesa
neocostituita associazione come spiega il fatto che CV 1 (ora __________) e __________
utilizzano lo stesso logo (il __________)?
• il 18 aprile 2017,
sulla homepage __________ era riportato il nominativo della società __________
(doc. XXI).
Si prende atto, infine, che il doc. XIX 3, quale
datore di lavoro affiliato alla Cassa __________ risulta __________!
In conclusione, visto che il numero di affiliazione
AVS esiste(va) già per CV 1, ora __________, non sarà certo un "#" a
creare nuova personalità giuridica!
Chiederei un'analisi approfondita da parte dell'AVS in
merito alla continuità del datore di lavoro, malgrado gli estetici cambi di
ragione sociale.
Viste le evidenze qui prodotte, a tutela del lavoratore,
CV 1 (o __________ o __________ che sir di voglia) altro non è che il datore di
lavoro e ogni forma associativa successiva è una continuazione dello stesso
datore di lavoro.
Parte convenuta 1 esiste (cfr. summenzionate risposte
e notifiche) e pertanto sarà un problema interno tra i membri di Comitato come
dare seguito agli incombenti decisi da Codesta Autorità.” (cfr.
XXIV)
1.9
Con missiva 20 ottobre 2017 il legale della
fondazione convenuta ha comunicato:
" Onorevole Giudice Guffi,
riprendo contatto con lei in merito alla procedura in
oggetto avendo ricevuto la proroga del termine richiesta con il mio scritto di
data 28 settembre 2017 ma non avendo ottenuto riscontro alla mia missiva del
giorno successivo.
Nella citata lettera, che viene qui richiamata, la mia
mandante evidenziava come la (pretesa) mancanza di identità tra CV 1 e __________
comportava, inter alia, la paralisi della procedura di affiliazione di cui si
sta occupando la Fondazione CV 2.
Le sarei dunque grato se mi volesse cortesemente
fornire indicazioni quanto alla gestione di questo incidente procedurale
considerato come a questo stadio la mia assistita non è oggettivamente in condizione
di evadere la pendenza che la grava.” (cfr. XXVII)
1.10
Il 25 ottobre 2017 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza al
patrocinatore dell’attore e a quello della fondazione convenuta gli scritti di
cui ai doc. XX a XVII, citando contestualmente le parti (per la CV 1, il sig. __________)
a comparire all’udienza di discussione della causa il 13 novembre 2017
(cfr. XXVIII).
1.11
Con scritto 25 ottobre 2017 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale
copia della conferma d’affiliazione quale datore di lavoro della CV 1 nonché
copia della conferma d’assenza di dipendenti dal 1. aprile 2016 e dello
stral-cio dal registro degli affiliati. La Cassa ha inoltre prodotto
copia del questionario per l’affiliazione della __________ (recte: __________)
e della conferma di affiliazione di quest’ulti-ma quale datore di lavoro (cfr.
XXX e allegati).
1.12
Con lettera 30 ottobre __________ ha comunicato al Tribunale:
" Egregio Signor Giudice Raffaele
Guffi,
mi riferisco alla citazione del 25 ottobre 2011, che
mi è stata inoltrata, nella quale vengo convocato quale Presidente di CV 1.
Con la presente tengo a precisare che, come già
numerose volte ripetuto negli scorsi mesi, in risposta alle insistenti
sollecitazioni del-l'Avv. RA 1, al limite del persecutorio, non sono e non sono
mai stato Presidente dell'Associazione CV 1.
Con immenso rispetto declino il suo invito.”
(cfr. XXXI)
1.13
Il 31 ottobre 2017 il giudice delegato ha indirizzato all’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche il seguente scritto:
" (…) dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è pendente una procedura in materia previdenziale
concernente l’associazione CV 1.
Sono quindi a chiedervi di voler cortesemente
comunicarmi:
· se risulta/risultava iscritta come contribuente
l’associazione CV 1 (indicare il periodo);
· se risulta/risultava iscritta quale contribuente
l’associazione __________ (indicare il periodo);
· se queste due associazioni risultano essere due
entità giuridiche distinte ossia due soggetti fiscali distinti;
· se risulta che la seconda abbia assunto attivi e
passivi della prima, rispettivamente se la seconda sia subentrata nella posizione
debitoria/creditoria della prima.
Se in vostro possesso, vi chiedo inoltre di voler
trasmettermi copia degli statuti delle due associazioni di cui sopra.” (cfr.
XXXII)
In
risposta alla suddetta richiesta l’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche, producendo gli statuti della CV 1 (XXXIV-1), ha comunicato:
" Egregio Signor Giudice,
in merito alla sua richiesta del 31 ottobre 2017, con
la presente le comunichiamo quanto segue:
- la scrivente autorità
di tassazione ha iscritto l'associazione "CV 1" nel registro
contribuenti a partire dall'esercizio 2007 (primo esercizio 1.7.2006 -
30.6
). Sulla base di informazioni che sono state fornite tramite e-mail
dall'associazione al comune di __________, CV 1 sembrerebbe aver cessato la
propria attività nel corso dell'aprile 2016.
L'associazione a tutt'oggi risulta tuttavia ancora
iscritta nel registro contribuenti dello scrivente Ufficio, poiché
ufficialmente non ha fornito comunicazione alcuna della sua cessazione di
attività.
- sulla base di
informazioni reperibili nella pagina ufficiale del comune di __________ (vedasi
a questo proposito __________) oppure nel sito __________, risulta essere stata
costituita una nuova entità attiva nell'ambito della ___________ denominata __________.
Pertanto lo scrivente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
spontaneamente ha appena iniziato (per il periodo 2017) le procedure di
accertamento/iscrizione a registro contribuenti di tale nuova entità.
- le scarne informazioni
a disposizione, ma soprattutto la mancanza di indicazioni dirette fornite dai
contribuenti oggetto della presente informativa, non permettono di tirare
conclusioni chiare all'autorità fiscale. Sulla base dei due punti precedenti
sembrerebbe comunque trattarsi di due entità separate.
- l'autorità fiscale,
mancando informazioni precise, non è in grado di prendere posizione sull'ultima
domanda.
Allegati alla presente vi inviamo gli statuti della CV
1.
” (cfr. XXXIV)
1.14
Gli atti da XXX a XXXIV con relativi allegati sono stati trasmessi per
conoscenza ai patrocinatori dell’attore e della fondazione convenuta (cfr.
XXXV).
1.15
Il 13 novembre 2017 si è tenuta l’udienza di discussione dinanzi al giudice
delegato in presenza dei summenzionati patrocinatori nonché dell’attore
personalmente e – come richiesto nell’ordi-nanza di citazione del 25 ottobre
2017.
– del sig. __________ della Fondazione CV 2.
Nel
verbale d’udienza è riportato quanto segue:
" (…)
Dopo discussione il Gd fa presente alle parti come
dalla documentazione agli atti emerga che l’Associazione CV 1 costituita
nell’aprile 1995 con cambiamento di nome nel giugno 2003 (doc. XXXIV) e
risultante a tutt’oggi esistenti, è stata datrice di lavoro degli attori e come
sia sempre questa associazione – e non l’Associazione __________ creata nel
giugno 2016 (doc. XXXIII) e che non risulta aver assunto attivi e passivi
rispettivamente crediti e debiti all’Associazione CV 1 – a dover essere
giuridicamente considerata debitrice di eventuali contributi previdenziali che
dovranno se del caso essere richiesti dal /versati all’Istituto collettore
(art. 60 LPP), chiamato poi se del caso all’erogazione ai sensi dell’art. 12
LPP delle prestazioni d’uscita litigiose.
CV 2 procederà quindi al più presto alla verifica
dell’affiliazione e dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Associazione CV
1.
con successiva comunicazione al Tribunale di quanto già richiesto con
ordinanza 3 maggio 2017 (doc. IX), in particolare della quantificazione delle
eventuali prestazioni d’uscita di spettanza degli attori.” (cfr.
XXXVII)
In
occasione dell’udienza il giudice ha consegnato alle parti copia della
documentazione – acquisita d’ufficio agli atti – concernente la situazione
esecutiva della CV 1 e comprovante in particolare l’esistenza di tale
associazione anche dopo la costituzione della __________ nel giugno 2016 (cfr.
XXXVI/1-4).
1.16
Il 13 dicembre 2017, su richiesta della Pretura di __________ il Tribunale ha
trasmesso a quest’ultima copia dell’incarto concernente l’attore (cfr. XXXIX;
cfr. infra consid. 1.19, 1.20).
1.17
Il 16 gennaio 2018 il TCA ha sollecitato la Fondazione CV 2 a voler dar
seguito a quanto stabilito in sede d’udienza il 13 novembre 2017, ossia alla
verifica dell’affiliazione e dell’obbligo contributivo LPP dell’associazione CV
2, con consecutiva eventuale quantificazione della prestazione d’uscita
dell’attore (cfr. XL).
Il
22.
gennaio 2018 la fondazione ha quindi trasmesso la decisio-ne d’affiliazione
d’ufficio emessa nei confronti della CV 1 unitamente al conteggio della
prestazione d’uscita (cfr. XLI).
1.18
Con scritto 5 febbraio 2018 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di non
avere osservazioni in merito alla suddetta decisione d’affiliazione, precisando
tuttavia che l’”eventuale salario riconosciuto in sede civile sarà
comunicato alla Fondazione CV 2 in separata sede” (cfr. XLIII).
1.19
Il 14 maggio 2018 il giudice delegato ha chiesto alle parti se, al-la luce
delle loro precedenti allegazioni e delle risultanze istruttorie, ritenessero
necessario assumere ulteriori mezzi di prova dando loro inoltre la possibilità
di presentare eventuali considerazioni conclusive (cfr. XLV).
La
fondazione convenuta ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova da
assumere, riconfermandosi per il resto integralmente nelle precedenti sue
allegazioni (XLVI). L’attore ha segnalato di aver inoltrato il 30 aprile 2018
le conclusioni scritte nell’ambito della procedura pendente dinanzi al Pretore
di __________ ed avente ad oggetto il credito salariale vantato nei confronti
della società sportiva, chiedendo quindi di attendere l’esito della causa
civile prima di presentare le sue conclusioni (cfr. XLVII).
1.20
Il 31 luglio 2018 l’attore ha prodotto copia della decisione 27 luglio 2018
con cui il Pretore di __________ ha accolto la petizione presentata nei
confronti della CV 1, con condanna di quest’ultima a pagare la somma di CHF
9'400 con interessi e ha respinto invece la petizione presentata contro __________
(cfr. L-1). L’attore ha altresì trasmesso copia dello scritto 31 luglio 2018
con cui ha chiesto all’Istituto delle assicurazioni sociali di aggiornare i
salari AVS in base all’esito del suddetto procedimento civile (cfr. L-2).
1.21
Il 13 agosto 2018 il giudice delegato ha trasmesso alla fondazio-ne convenuta
la suddetta nuova documentazione, con invito a voler in base ad essa aggiornare
la quantificazione della prestazione d’uscita dell’attore.
Con
lettera 5 settembre 2018 il patrocinatore della fondazione ha in particolare
comunicato al TCA che “(…) compete
prelimi-narmente alla Cassa di compensazione AVS di provvedere alla verifica e
all'aggiornamento dei rispettivi salari. Ne discende che solo una volta evasa
tale incombenza (e dunque sulla base degli aggiornamenti operati dalla Cassa di
compensazione AVS) la Fondazione CV 2 sarà in condizione di adeguare i propri
conteggi e di indicare in tal modo l'importo di spettanza degli assicurati. Mi
vedo dunque costretto ad attendere gli sviluppi del caso dalla citata Cassa per
poter dare completo riscontro alla sua ordinanza del 13 agosto 2018” (cfr.
LIV).
Il
6.
settembre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso all’Ufficio contributi della
Cassa __________ copia della sentenza pretorile avente ad oggetto la
quantificazione dei salari dovuti all’attore, invitando l’amministrazione a
voler aggiornare l’estratto conto individuale (cfr. LV).
Dopo
sollecito, con lettera 16 ottobre 2018 l’Ufficio contributi ha così risposto:
" (…) facciamo riferimento al suo
scritto del 6 settembre 2018 e alle successive conversazioni telefoniche in
merito alle sentenze emesse dalla Pretura del distretto di __________ in data
27.
luglio 2018 per gli assicurati menzionati in oggetto.
Come richiesto qui di seguito le specifichiamo gli
importi notificati dalla società CV 1 per gli anni 2015 e 2016 per i dipendenti
indicati in oggetto, inoltre vi indichiamo l'importo che verrà ripre-so nelle
Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016:
(…).
- AT 1 (n.
AVS __________)
Salario dichiarato con distinta salari anno 2015
(08 - 12) = CHF 12'000.00
Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio
2015.
= CHF 0.00
Salario dichiarato con distinta salari anno 2016
(01 - 03) = CHF 9'000.00
Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio
2016.
= CHF 3'000.00
(…).
Altresì la informiamo che quando saranno cresciute in
giudicato le Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016, sarà nostra premura
trasmettere copia dell'estratto conto individuale aggiornato. (…)
(cfr.
LVI)
Con
scritto 18 ottobre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso alla fondazione
convenuta la lista dei salari AVS stabiliti dall’Ufficio contributi, con invito
a voler apportare e comunicare le eventuali modifiche alla quantificazione
della prestazione d’uscita (cfr. LVII).
Il
24.
ottobre 2018, per il tramite del suo patrocinatore, la fondazione convenuta
ha comunicato che “…Dalla
comunicazione tra-smessa al suo lodevole Tribunale dalla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG (lettera del 16 ottobre 2018 annessa alla sua ordinanza del 18
seguente) emerge che l'estratto conto aggiornato degli attori potrà essere
considerato definitivo solo con la crescita in giudicato delle tassazioni di
ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. lettera menzionata, p. 2 in fine). Sulla
base di queste premesse ritengo che l'incombenza a carico della mia assistita
potrà essere evasa solo successivamente alla trasmissione definitiva, da parte
della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, degli estratti conto individuali
concernenti (…) __________ [recte: AT
1, ndr] (…). Rilevo infatti che pur potendo venir calcolate le
determinazioni aggiornate da parte della Fondazione CV 2 sulla base delle
indicazioni agli atti, queste ultime sono ancora suscettibili di essere
modificate in caso di impugnazione delle tassazioni di ufficio. Resto dunque in
attesa di un suo cortese riscontro e nel frattempo le porgo i miei migliori
ossequi” (doc. LX). A detto scritto a fatto seguito la comunicazione
26.
ottobre 2018 con cui il giudice delegato ha invitato la fondazione a voler “senza esitazione dar seguito alla richiesta di cui
all’ordinanza 18 ottobre 2018, nel termine (prorogato) assegnatovi”
(cfr. LXI).
Il
5.
novembre 2018 la fondazione convenuta ha comunicato al Tribunale l’ammontare
della prestazione d’uscita dell’attore aggiornata in base alle surriferite
risultanze istruttorie (cfr. LXII).
1.22
Il TCA ha quindi trasmesso al patrocinatore dell’attore copia delle
menzionate corrispondenze di cui ai doc. LI a LXII, con facoltà di presentare
eventuali osservazioni al riguardo (cfr. LXIII).
Con
scritto 8 novembre 2018 il rappresentante dell’attore ha co-municato che “(…)
ringrazio le parti per aver concluso le
procedure di recupero degli averi pensionistici dei miei assistiti. Mi
rivolgerò direttamente alla Fondazione CV 2 per i documenti ufficiali e finali”
(cfr. LXIV).
1.23
Il 27 novembre 2018 la Cassa __________ ha trasmesso al Tribunale l’estratto
conto individuale di AT 1, allestito dopo crescita in giudicato delle
tassazioni d’ufficio per gli anni 2015 e 2016 e nel quale figurano gli importi
già comunicati al Tribunale il 17 ottobre 2018 (cfr. LXVII, cfr. LVI; cfr.
supra consid. 1.21).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2
A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di
previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di
ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni;
cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza
professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1 e art. 1 cpv. 1 Lptca). Ratione materiae tale competenza è data se la contestazione ha per
oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o
in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito
dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni
di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai
contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per e-sempio alla
produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23, 130 V 105, 128
V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka,
Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
La
competenza per materia dello scrivente Tribunale deve essere in casu ammessa
nella misura in cui la vertenza ha per oggetto una questione specifica della
previdenza professionale, segnatamente il versamento della prestazione d’uscita
di spettanza dell’attore da parte della fondazione convenuta (Meyer/ Uttinger,
Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 28 p. 1189).
Per
contro, la competenza a dirimere la controversia laddove verte sul versamento,
da parte della CV 1 alla fondazione convenuta, dei contributi previdenziali non
può essere ammessa non spettando a questo Tribunale il giudizio in merito al
versamento dei contributi in caso di affiliazione d’ufficio ex art. 12 LPP e
ciò con riferimento ai motivi esposti in appresso relativamente alla
legittimazione passiva dell’ex datore di lavoro convenuto.
2.3
Per quanto concerne la
legittimazione passiva – ossia la
questione, da determinarsi secondo il diritto materiale, a sapere chi debba
essere convenuto in giudizio cioè chi sia debitore dell’as-serita pretesa (DTF
135.
V 316) –, nella già
citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA (ora TF) ha
stabilito che se le vertenze aventi per oggetto il versamento di una prestazione
d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta
esclusivamente contro l’istituto di previdenza (cfr. anche STF B
65+67/05 del 6 febbraio 2006,9C_417/2009 del 13 luglio 2009).
Inoltre, in caso di mancata
affiliazione ad un istituto di previdenza, dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, il versamento della prestazione d’uscita è suscettibile di essere fatta
valer solo nei confronti dell’Istituto collettore in applicazione dell’art. 12
LPP, che disciplina, appunto, una
situazione speciale che si pre-senta allorché un evento assicurato (decesso o
invalidità del salariato oppure la cessazione del rapporto di lavoro con consecutiva
realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore
di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza (DTF 129 V 237, 130 V
530; Wyler,
in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12 n. 9).
Per il che, nella misura in
cui l’attore postula nel caso concreto il versamento della prestazione d’uscita
di sua spettanza, è data la legittimazione passiva della Fondazione CV 2.
La legittimazione passiva
dell’ex datore di lavoro CV 1 (sino alla modifica statutaria del 3 giugno 2003
denominato Gruppo CV 1; cfr. lo Statuto della CV 1 prodotto dall’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche, cfr. XXXIV-1) – che l’attore chiede venga
condannato a versare alla Fondazione CV 2 i contributi di previdenza professionale
– non può invece essere riconosciuta. In caso di mancata affiliazione ad un
istituto di previdenza e quindi d’affiliazione d’ufficio all’Istituto
collettore ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 lett. a LPP, i contributi dovuti
vengono infatti stabiliti dalla fondazione medesima tramite decisione
(assimilabile a un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF) impugnabile
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Hürzeler, in Commentaire LPP
et LFLP, 2010, ad art. 74 n. 16; Meyer/Uttinger,
in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art.
74.
n. 10; cfr. art. 12 cpv. 2 LPP, art. 60 cpv. 2bis, art.
74.
LPP), la via giurisdizionale di cui all’art. 73 LPP essendo quindi esclusa (al
di fuori delle ipotesi di cui all’art. 12 LPP, se viene chiesto il versamento a
posteriori di contributi pre-videnziali da parte del datore di lavoro,
quest’ultimo è invece di principio passivamente legittimato (cfr. DTF 135 V 23;
cfr. anche Brechbühl,
in Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti).
2.4
Ai fini del presente
giudizio (cfr. infra consid. 2.6) è in ogni caso bene ricordare che a norma
dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono
da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21’150 (importo valido dal
1.
gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; art. 3a OPP2; per gli anni 2013 e 2014 il
salario minimo ammontava a CHF 21'060) sottostanno all’assicurazione
obbligatoria.
Se
il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a
un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno
intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre CHF 21'150 (importo valido dal 1. gennaio 2015 al 31
dicembre 2018; art. 5 OPP2; per gli anni 2013 e 2014 il salario minimo
ammontava a CHF 21'060) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi
morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e
per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È
tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre
1946.
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il
Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte
del salario annuo da CHF 24’675 (deduzione di coordinamento) sino a CHF 84'600
(importi validi dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; per gli anni 2013
e 2014 il salario minimo ammontava a CHF 84’240).
Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di CHF 3'525 annui, il
salario coordinato deve essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
2.5
L'art.
11.
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. L’art. 12 LPP, come accennato, riguarda invece l’affiliazione d’ufficio
all’Istituto collettore – cui competente pure l’effettuazione delle prestazioni
(art. 12 cpv. 1 LPP e art. 60 cpv. 2 lett. d LPP) – nel caso in cui un evento assicurato (decesso o invalidità del salariato oppure, ciò
che corrisponde al caso in esame, la cessazione del rapporto di lavoro con
realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore
di lavoro si sia affiliato a un istituto. Tale affiliazione
(retroattiva) per legge giusta l’art. 12 LPP è disciplinata nel dettaglio
dall’Ordinanza concernente i diritti delI’Istituto collettore in materia di
previdenza professionale (RS 831.434). Per quel che riguarda i contributi, come
detto essi vengono stabiliti dall'Istituto collettore per
mezzo di decisione formale impugnabile dinanzi al Tribunale
amministrativo federale.
2.6
Dalle
allegazioni di petizione, dalla documentazione prodotta ed in particolare
dall’esito dei surriferiti accertamenti effettuati dal Tribunale (cfr. supra
consid. da 1.3 a 1.2) risulta che l’attore ha lavorato alle dipendenze
dell’associazione CV 1 nel 2013, 2014, 2015 e 2016.
In
corso d’istruttoria, su invito del Tribunale la Fondazione CV 2 ha provveduto –
dopo verifica dell’obbligo d’af-filiazione della CV 1 – ad affiliare d’ufficio
la società sportiva quale datrice di lavoro retroattivamente dal 1. gennaio
2015.
(cfr. XLI-2). La procedura d’affiliazione avviata nei confronti
dell’associazione __________ (cfr. XIX) – come i suevocati accertamenti del
Tribunale hanno permesso di stabilire e come comunicato alle parti in occasione
dell’udienza di discussione del 13 novembre 2017 (cfr. XXXVII) – si è rivelata
irrilevante ai fini del presente giudizio trattandosi (contrariamente a quanto
indicato in petizione) di entità giuridica diversa dalla associazione CV 1 e
che non risulta essere mai stata datrice di lavoro dell’attore (sul punto cfr.
anche la citata sentenza 27 luglio 2018 del Pretore di __________, sub L-1).
Quo
all’obbligo assicurativo LPP dell’attore e all’eventuale consecutivo suo
diritto al versamento di una prestazione d’uscita, la fondazione
convenuta – cui sono stati trasmessi i salari AVS stabiliti dalla Cassa __________
per il calcolo degli eventuali contributi e dell’eventuale prestazione d’uscita
– ha comunicato al Tribunale che, per quanto riguarda AT 1, non vi era nessuna
prestazione d’uscita da versare, l’as-sicurato “inf. a 25 anni” non
disponendo di “nessuna prestazione di risparmio” (cfr. XLI-4, LXII-1; cfr.
artt. 2 e 7 LPP). Anche dopo la crescita in giudicato della sentenza 27 luglio
2018.
con cui il Pretore di __________ ha accertato il diritto di AT 1 ad un
salario netto di CHF 17'600 per la stagione 2013-2014 e di CHF 21’000 lordi per
la stagione 2015-2016 (con condanna al versamento da parte della associazione CV
1.
di un saldo di CHF 9’400) e consecutivo aggiornamento dei salari da parte
della Cassa __________ (CHF 12'000 da agosto a dicembre 2015 rispettivamente CHF
9'000 da gennaio a marzo 2016 oltre CHF 3'000 di ripresa salariale per il 2016;
cfr. LVI, LXVII-1), la Fondazione CV 2 ha rettamente e incontestatamente ribadito
che l’attore non ha diritto ad una prestazione d’uscita (cfr. LXII-1). Infatti,
durante il periodo d’attività alle dipendenze di CV 1 (2013-2016) AT 1 non ha raggiunto
l’età minima per sottostare all’as-sicurazione obbligatoria per la vecchiaia ex
art. 7 LPP, essendo egli nato __________ 1993 ed avendo quindi compiuto i 24
anni solo nel luglio 2017.
2.7
Stante quanto precede, la petizione deve essere respinta sia nei confronti
della CV 1 per carenza di legittimazione passiva (cfr. supra consid. 2.2), sia
nei confronti della Fondazione CV 2, l’attore non avendo diritto ad una prestazione
d’uscita per i motivi suesposti.
2.8
La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Alla
Fondazione CV 2, ancorché vincente e patrocinata in causa, non vengono
assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale,
nessuna indennità per ripeti-bili è infatti di
regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto
pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.
4, 118 V 169 consid. 7).
Nessuna
indennità di parte viene riconosciuta all’associazione CV 1, rimasta contumace
in causa (cfr. supra consid.1.2).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
- La
petizione nei confronti della CV 1 è respinta per carenza di
legittimazione passiva.
2.
- La
petizione nei confronti della Fondazione CV 2 è respinta.
3.
- Non
si preleva tassa di giustizia mentre le spese son a carico dello Stato. Non si
assegnano ripetibili.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti