34.2018.1
Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro
3 maggio 2018Italiano9 min
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Incarto
n.
34.2018.1
rg/sc
Lugano
3 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 31 gennaio 2018 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della previdenza professionale
di CHF 24'303.20 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio 2018, di CHF 16.85 per
interessi dal 1. al 5 gennaio 2018 e di CHF 500 per “costi d’amministrazione”,
chiedendo altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;
- la società convenuta non ha
presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo
termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010
del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- la competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta
avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al
campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo
un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il
mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in
argomento cfr. Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52);
- l'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.
Di conseguenza i contributi
non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge;
- con la sottoscrizione
del contratto di affiliazione in data 15 marzo 2017 la CV 1 si è impegnata ad
attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1.
marzo 2017) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e
versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto
d’affiliazione, doc. A/2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il
finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc.
A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt.
5.4, 5.5) contiene inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità
dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso
di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla documentazione
in atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali (CHF
24'003.20) è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e
regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 dicembre 2017 (cfr. doc.
A/3, A/6);
- l’addebito delle spese
va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste
nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in
doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 12 settembre 2017 per CHF 300
nonché le spese di esecuzione di fr. 500, entrambe documentate (doc. A/6,
A/7.1) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2);
- la richiesta di interessi
di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art.
104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non
pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi
di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- stante quanto sopra, complessivamente
va riconosciuto – per contributi, spese ed interessi – un credito di CHF
24'820.05 (24'003.20+ 300+500+16.85);
- la richiesta attorea volta
alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società
convenuta al PE __________ dell’11 gennaio 2018 dell’UE di __________ merita anch’essa
accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
- la procedura è di principio
gratuita (artt. 29 cpv. 1 Lptca e 73 cpv. 3 LPP). L'esclusione della gratuità
della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza
costituisce un principio processuale generale del diritto federale della
assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr.
art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il
solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario
il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive
e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non
interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126 V 149; Meyer/ Uttinger,
in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel caso in
esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della
suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura
per CHF 300;
- a
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle
autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della
controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e
cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§
La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la
somma di CHF 24'820.05 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio 2018 su CHF
24'303.20.
§§ È rigettata in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’11 gennaio
2018 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 24'820.05
oltre interessi al 5% dal 6 gennaio 2018 su CHF 24'303.20.
2.- Le
spese di procedura di CHF 300 sono poste a carico della parte convenuta. Non si
assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti