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Decisione

34.2018.10

Contributi della previdenza professionale. A causa di un sequestro penale i salariati non possono recarsi sul posto di lavoro. Essendo un rischio imprenditoriale del datore di lavoro, il diritto al sa

11 aprile 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 pag. 500, 2001 pag. 562).

2.6 Ritornando

al caso in esame, incontestato è l’obbligo della società convenuta di versare i

contributi previdenziali dal 1° gennaio 2014, avendo la datrice di lavoro

sottoscritto il relativo contratto d’affiliazione con effetto da tale data

(doc. A/3) e rinnovandolo in seguito dal 1° gennaio 2015 (doc. A/9).

Con

la sottoscrizione del contratto d’affiliazione e la presa di conoscenza, quale

parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa –

delle condizioni generali d’affiliazione (doc. A/5), del regolamento di

previdenza (doc. A/6) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio

2017 (sub doc. A/5), la società convenuta si è impegnata ad attuare la previdenza

professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal

salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla Cassa

pensione.

Le

norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di

previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il

contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi

in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali

contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto

d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

2.7.

2.7.1. Dagli

atti risulta come l’attrice abbia tenuto conto delle singole richieste d’inizio

assicurazione e delle mutazioni salariali relative ai diversi dipendenti

succedutisi (cfr. doc. A/8, A/10, A/11, riguardanti __________; iscrizione di __________

in doc. A/12; iscrizione di __________ in doc. A/15; iscrizione di __________

in doc. A/16; iscrizione di __________ in doc. A/17; mutazione salariale di __________

in doc. A/18; mutazione salariale di __________ in doc. A/19; mutazione salariale

di __________ in doc. A/20; notifica salariale di __________; iscrizione di __________

in doc. A/23; iscrizione di __________ in doc. A/27; iscrizione di __________

in doc. A/28; iscrizione di __________ in doc. A/29; mutazione salariale di __________

in doc. A/31; iscrizione di __________ in doc. A/32; iscrizione di __________

in doc. A/34; iscrizione di __________ in doc. A/35; iscrizione di Bergita __________

in doc. A/36; iscrizione di A__________ in doc. A/37). La Cassa pensione ha altresì

tenuto conto dei versamenti eseguiti dalla società datrice di lavoro, allegando

anche i solleciti di pagamento (il primo del 4 febbraio 2016 [doc. A/24],

l’ultimo del 6 marzo 2017 [doc. A/40]), il tutto riassunto nel citato estratto

conto premi del 21 dicembre 2017 (doc. A/7).

L’attrice

ha anche allestito un elenco dei dipendenti della società indicante, oltre il

nominativo e la data di nascita, anche la data d’entrata e di uscita

dall’assicurazione previdenziale (doc. A/47).

Rettamente

l’attrice ha conteggiato i contributi previdenziali dei sette dipendenti (__________),

rimasti alle dipendenze della società nel 2017, sino allo scioglimento del

contratto previdenziale (31 marzo 2017).

La

tesi della convenuta di limitare la copertura assicurativa sino al sequestro

non può essere condivisa. In primo luogo, come pertinentemente evidenziato

dall’attrice, un sequestro penale non mette fine ad un rapporto lavorativo,

ancorché, come sostenuto dalla società, “per ordine del Ministero Pubblico

di __________, tutti i dipendenti della convenuta sono stati allontanati dalla

società ed è stato loro intimato di non presentarsi più sul posto di lavoro”

(risposta punto no. 1). Tale situazione concerne un impedimento oggettivo che

non rientra nella sfera di rischio dei lavoratori, ma del datore di lavoro con

conseguente versamento del salario ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO (“Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del

lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto

al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente

il suo lavoro”). Trattasi quindi di un caso di mora

del datore lavoro (“L’art. 324 CO assimile au cas de demeure de l’employer

des situations dans lesquelles l’exécution du travail est devenue objectivement

impossible pour des motifs survenant dans la sphère de l’employer. Selon la

jurisprudence, l’art. 324 cpv. 1 CO prévaut sur l’art. 119 al. 1 CO:

l’employeur supporte le risque d’exploitation et le risque commercial” [Longchamp, in: Dunand e Mahon (éd.), Commentaire

du contrat de travail, 2013, art. 324, nr. 5, pag. 198]).

Secondo

dottrina nella casistica di rischio imprenditoriale rientrano segnatamente “les

décisions d’autorité reposant sur des raisons de police, de sécurité ou d’intérêt

général” (Longchamp,

op. cit., art. 324, nr. 6, pag. 199).

Nondimeno

va rilevato che dagli atti non risulta – né tantomeno è stato sostenuto dalla

parte interessata – che la società abbia disdetto i rapporti di lavoro dei

dipendenti prima dello scioglimento del contratto previdenziale (31 marzo

2017). Se ciò fosse stato il caso, la convenuta avrebbe dovuto notificare tali

disdette alla Cassa pensione.

Vero

che nella duplica 15 ottobre 2017 la convenuta ha evidenziato che “sono

attualmente pendenti delle procedure civili contro la convenuta da parte di

alcuni ex dipendenti. Dette procedure sono anche volte a determinare la data di

scioglimento del rapporto di lavoro, accertato il quale, la convenuta potrà pagare

i contributi LPP all’attrice a lei dovuti”.

Considerandi

Occorre

tuttavia evidenziare che parte convenuta – assistita per altro da un avvocato –

non ha minimamente circostanziato né tantomeno documentato tale allegazione. A

tal riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto

asserito dalla convenuta non è in ogni caso rilevante poiché, come visto, sino

al 31 marzo 2017, data dello scioglimento del rapporto previdenziale, nessun

contratto di lavoro è stato disdetto.

Confermato

il periodo di contribuzione 1° gennaio 2014 – 31 marzo 2017, come visto sopra,

la pretesa dell’attrice appare sufficientemente sostanziata e documentata, i

relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

anche state addebitate spese di diffida, spese per scioglimento del contratto e

spese per domanda di esecuzione, ritenuto che l’addebito di tali costi appare

in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2.2 del

regolamento dei costi, il tutto per fr. 21'260,50 (cfr. estratto conto in doc.

A/7, stato 4 settembre 2017).

2.7.2

La

Cassa pensione attrice postula altresì la condanna della società convenuta al

pagamento di fr. 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”.

In quanto previsto dal regolamento (doc. A/4), anche il rimborso di tale spesa

deve essere riconosciuto.

2.7.3

Disattesa

deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 103,30 per

“spese d’incasso”, ossia spese legate all’anticipo versato all’UE di __________

(doc. A/45). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono

un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce

ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è

aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III

144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414;

Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2013, pag. 113;

STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.7.4

Il credito complessivo di

spettanza della Cassa pensione va di conseguenza cifrato in fr. 22’510,50

(21'260,50 + 1'250).

2.8

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 9 giugno 2017 su fr.

21'260,50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250

dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (5 marzo 2017).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., n. 174; SZS

1990.

pag. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, op. cit., art. 66,

n. 36, pag. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)

prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% ed essendo la convenuta

palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.9

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di fr. 21'260,50 con interessi al

6% dal 6 giugno 2017 – del rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 LEF) interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/45).

Con

l’apertura del fallimento del debitore la procedura del rigetto di opposizione

ex art. 80 LEF non solo è sospesa (art. 207 cpv. 1 LEF), ma decade poiché trattasi

di una controversia di diritto esecutivo che con il fallimento cessa (art. 206

cpv. 1 LEF) e quindi non può essere continuata (cfr. Schober, in: Kostkiewicz e Vock (Hrsg.), Kommentar zum

SchKG, 2017, art. 207 nr. 3, pag. 1210). Ciò vale anche nella presente procedura,

motivo per cui la succitata richiesta di rigetto dell’opposizione diventa priva

di oggetto e va di conseguenza stralciata dai ruoli.

2.10

Parte

attrice ha protestato spese e ripetibili.

Secondo

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. anche art. 73

cpv. 3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128

V 323, 124 V 285; SZS 1998 pag. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca).

Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non

intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento

di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte

dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in

causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere

che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate

tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149;

Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 73, n. 89s).

Nel

caso concreto, la società convenuta essendo intervenuta in causa, alla luce

della suevocata giurisprudenza non si tratta di un comportamento temerario,

motivo per cui alla parte convenuta non vanno caricati gli oneri di procedura.

2.11

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’as- segnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte

si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128.

V 133 e 323, 127 V 207).

Non

essendo nel caso concreto realizzate tali condizioni, la richiesta di

assegnazione di ripetibili a favore dell’attrice va disattesa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§

CV 1 è condannata a versare alla Cassa pensione AT 1 la somma di fr.

22’510,50 con interessi al 6% dal 9 giugno 2017 su fr. 21'260,50 e dal 5 marzo

2018 su fr. 1'250.--.

§§

La domanda di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ è stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti