34.2018.10
Contributi della previdenza professionale. A causa di un sequestro penale i salariati non possono recarsi sul posto di lavoro. Essendo un rischio imprenditoriale del datore di lavoro, il diritto al sa
11 aprile 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.10
BS/RG
Lugano
11 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 5 marzo 2018 di
AT 1 Svitto
rappr. da: RA 1 Basilea
contro
CV 1
rappr. da: ora
Massa fallimentare CV 1
rappr. da: Ufficio fallimenti, __________
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1 Con
effetto dal 1. gennaio 2014, tramite contratto d’affiliazio- ne sottoscritto il
7 gennaio 2014 con l’allora denominata Cassa pensione AT 1 (dal __________
2018: AT 1; cfr. estratto RC informatizzato), la CV 1 quale datrice di
lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
(doc. A/3). L’affiliazione è stata rinnovata con effetto dal 1° gennaio 2015
(cfr. il relativo contratto sottoscritto in doc. A/9).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di numerose diffide e
sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2017 (doc. A/41) – dei
contributi previdenziali dovuti per un ammontare complessivo di fr. 21'260,50
(importo comprensivo di costi per diffida, per scioglimento del contratto e per
domanda di esecuzione; cfr. estratto conto premi del 21 dicembre 2017 in doc.
A/7), adite le vie esecutive (cfr. precetto n. __________ dell’UE di __________
in doc. A/45), con la presente petizione la Cassa pensione attrice, patrocinata
dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto
importo con interessi al 6% dal 9 giugno 2017, nonché di fr. 1'250 con
interessi al 6% dalla data di “proposizione dell’azione” e fr. 103,30
per “spese di esecuzione”. L’attrice postula pure, per l’importo di fr.
21'260,50, il rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta
di spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Con
la risposta di causa parte convenuta, rappresentata dagli avv. RA 2, non
contesta in sé il proprio obbligo contributivo ma il periodo contributivo
legato alla determinazione della durata del rapporto lavorativo dei propri
dipendenti. Rileva che a seguito dell’ordine di sequestro del 15 febbraio 2017
emanato dal Ministero Pubblico i beni della società sono stati sequestrati e
che ai dipendenti è stato intimato di non più presentarsi sul posto di lavoro
(cfr. doc. 1/E). Evidenzia inoltre come l’allora gerente della società (__________)
abbia invano chiesto all’autorità penale l’autorizzazione per continuare
l’attività a tutela dei creditori societari e che l’”avente diritto
economico” della società, __________, è stato sottoposto a carcerazione
preventiva (dal 15 febbraio 2017 al 2 febbraio 2018), circostanze, queste, che
hanno influito sull’andamento negativo della società. La società convenuta
evidenzia inoltre di aver nuovamente chiesto il dissequestro dei beni (il cui
reclamo contro la decisione negativa è tuttora pendente), che l’avente
economico, una volta scarcerato, è divenuto nuovo gerente della __________, provvedimenti,
questi, volti a “scongiurare la liquidazione della società, preservare il
suo patrimonio, recuperare i crediti e tacitare i creditori terzi”.
La
società convenuta sostiene che, viste le succitate circostanze, non è mai stata
sua intenzione sottrarsi agli obblighi contrattuali nei confronti dell’attrice
e che l’opposizione interposta al precetto esecutivo non aveva un fine
dilatorio.
Conclude
con la richiesta di sospendere la procedura “in modo da consentirle
d’incassare i crediti esigibili da gennaio 2017 e di pagare il dovuto
all’attrice”, precisando che il dovuto “dovrà essere calcolato sulla
base della data di cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti presenti in
azienda a febbraio 2017”.
1.4. Con
replica del 28 maggio 2018 la Cassa pensione, sottolineando come parte
convenuta non abbia contestato il suo obbligo contributivo, sostiene comunque
che il sequestro non sancisce la fine del rapporto lavorativo dei dipendenti.
Ribadisce che i contributi devono essere calcolati sino alla disdetta del
contratto previdenziale, ossia il 31 marzo 2017. Riguardo alla richiesta di
sospensione della procedura, la Cassa pensione ha dato il proprio consenso per
un periodo massimo di un anno.
1.5. Con
scritto 3 luglio 2018 la società convenuta ha in particolare informato il TCA
dei passi intrapresi presso l’autorità penale per il recupero dei crediti
(XII).
1.6. Su
richiesta di questa Corte, il 15 ottobre 2018 la convenuta ha prodotto una
duplica nella quale ribadisce che il rapporto di lavoro con i dipendenti
interessati è cessato il 15 febbraio 2017, precisando che “sono attualmente
pendenti delle procedure civili contro la convenuta da parte di alcuni ex dipendenti.
Dette procedure sono anche volte a determinare la data dello scioglimento del
rapporto di lavoro, accertato il quale, la convenuta potrà pagare i contributi
LPP a lei dovuti”. Conclude rinnovando la richiesta di sospensione della
procedura.
1.7. In
data 28 novembre 2018 la società è stata sciolta a seguito del fallimento
pronunciato dalla Pretura di __________ (FUSC __________ 2018) e confermato con
decisione del 13 febbraio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (FUSC __________ 2019).
In
data 12 febbraio 2019 l’Ufficio fallimenti di __________ ha pubblicato l’avviso
provvisorio di fallimento della società (FUSC __________ 2019).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2. La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali
da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von
Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pagg. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 52).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la società convenuta deve versare il saldo dei
contributi previdenziali per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 marzo 2017 (data
dello scioglimento del contratto previdenziale) come da richiesta attorea,
oppure, come sostenuto dalla convenuta, per il periodo 1° gennaio 2014 - 15
febbraio 2017 (data del sequestro penale).
2.4
L'art. 11 LPP impone al datrice di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire
LPP e LFLP, op. cit., art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss;
Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può
pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP
inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le
prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i
contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia
di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, pag. 98). I
primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.5
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 pag. 500, 2001 pag. 562).
2.6 Ritornando
al caso in esame, incontestato è l’obbligo della società convenuta di versare i
contributi previdenziali dal 1° gennaio 2014, avendo la datrice di lavoro
sottoscritto il relativo contratto d’affiliazione con effetto da tale data
(doc. A/3) e rinnovandolo in seguito dal 1° gennaio 2015 (doc. A/9).
Con
la sottoscrizione del contratto d’affiliazione e la presa di conoscenza, quale
parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa –
delle condizioni generali d’affiliazione (doc. A/5), del regolamento di
previdenza (doc. A/6) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio
2017 (sub doc. A/5), la società convenuta si è impegnata ad attuare la previdenza
professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal
salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla Cassa
pensione.
Le
norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di
previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il
contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi
in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali
contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto
d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
2.7.
2.7.1. Dagli
atti risulta come l’attrice abbia tenuto conto delle singole richieste d’inizio
assicurazione e delle mutazioni salariali relative ai diversi dipendenti
succedutisi (cfr. doc. A/8, A/10, A/11, riguardanti __________; iscrizione di __________
in doc. A/12; iscrizione di __________ in doc. A/15; iscrizione di __________
in doc. A/16; iscrizione di __________ in doc. A/17; mutazione salariale di __________
in doc. A/18; mutazione salariale di __________ in doc. A/19; mutazione salariale
di __________ in doc. A/20; notifica salariale di __________; iscrizione di __________
in doc. A/23; iscrizione di __________ in doc. A/27; iscrizione di __________
in doc. A/28; iscrizione di __________ in doc. A/29; mutazione salariale di __________
in doc. A/31; iscrizione di __________ in doc. A/32; iscrizione di __________
in doc. A/34; iscrizione di __________ in doc. A/35; iscrizione di Bergita __________
in doc. A/36; iscrizione di A__________ in doc. A/37). La Cassa pensione ha altresì
tenuto conto dei versamenti eseguiti dalla società datrice di lavoro, allegando
anche i solleciti di pagamento (il primo del 4 febbraio 2016 [doc. A/24],
l’ultimo del 6 marzo 2017 [doc. A/40]), il tutto riassunto nel citato estratto
conto premi del 21 dicembre 2017 (doc. A/7).
L’attrice
ha anche allestito un elenco dei dipendenti della società indicante, oltre il
nominativo e la data di nascita, anche la data d’entrata e di uscita
dall’assicurazione previdenziale (doc. A/47).
Rettamente
l’attrice ha conteggiato i contributi previdenziali dei sette dipendenti (__________),
rimasti alle dipendenze della società nel 2017, sino allo scioglimento del
contratto previdenziale (31 marzo 2017).
La
tesi della convenuta di limitare la copertura assicurativa sino al sequestro
non può essere condivisa. In primo luogo, come pertinentemente evidenziato
dall’attrice, un sequestro penale non mette fine ad un rapporto lavorativo,
ancorché, come sostenuto dalla società, “per ordine del Ministero Pubblico
di __________, tutti i dipendenti della convenuta sono stati allontanati dalla
società ed è stato loro intimato di non presentarsi più sul posto di lavoro”
(risposta punto no. 1). Tale situazione concerne un impedimento oggettivo che
non rientra nella sfera di rischio dei lavoratori, ma del datore di lavoro con
conseguente versamento del salario ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO (“Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del
lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto
al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente
il suo lavoro”). Trattasi quindi di un caso di mora
del datore lavoro (“L’art. 324 CO assimile au cas de demeure de l’employer
des situations dans lesquelles l’exécution du travail est devenue objectivement
impossible pour des motifs survenant dans la sphère de l’employer. Selon la
jurisprudence, l’art. 324 cpv. 1 CO prévaut sur l’art. 119 al. 1 CO:
l’employeur supporte le risque d’exploitation et le risque commercial” [Longchamp, in: Dunand e Mahon (éd.), Commentaire
du contrat de travail, 2013, art. 324, nr. 5, pag. 198]).
Secondo
dottrina nella casistica di rischio imprenditoriale rientrano segnatamente “les
décisions d’autorité reposant sur des raisons de police, de sécurité ou d’intérêt
général” (Longchamp,
op. cit., art. 324, nr. 6, pag. 199).
Nondimeno
va rilevato che dagli atti non risulta – né tantomeno è stato sostenuto dalla
parte interessata – che la società abbia disdetto i rapporti di lavoro dei
dipendenti prima dello scioglimento del contratto previdenziale (31 marzo
2017). Se ciò fosse stato il caso, la convenuta avrebbe dovuto notificare tali
disdette alla Cassa pensione.
Vero
che nella duplica 15 ottobre 2017 la convenuta ha evidenziato che “sono
attualmente pendenti delle procedure civili contro la convenuta da parte di
alcuni ex dipendenti. Dette procedure sono anche volte a determinare la data di
scioglimento del rapporto di lavoro, accertato il quale, la convenuta potrà pagare
i contributi LPP all’attrice a lei dovuti”.
Considerandi
Occorre
tuttavia evidenziare che parte convenuta – assistita per altro da un avvocato –
non ha minimamente circostanziato né tantomeno documentato tale allegazione. A
tal riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è
retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto
asserito dalla convenuta non è in ogni caso rilevante poiché, come visto, sino
al 31 marzo 2017, data dello scioglimento del rapporto previdenziale, nessun
contratto di lavoro è stato disdetto.
Confermato
il periodo di contribuzione 1° gennaio 2014 – 31 marzo 2017, come visto sopra,
la pretesa dell’attrice appare sufficientemente sostanziata e documentata, i
relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono
anche state addebitate spese di diffida, spese per scioglimento del contratto e
spese per domanda di esecuzione, ritenuto che l’addebito di tali costi appare
in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2.2 del
regolamento dei costi, il tutto per fr. 21'260,50 (cfr. estratto conto in doc.
A/7, stato 4 settembre 2017).
2.7.2
La
Cassa pensione attrice postula altresì la condanna della società convenuta al
pagamento di fr. 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”.
In quanto previsto dal regolamento (doc. A/4), anche il rimborso di tale spesa
deve essere riconosciuto.
2.7.3
Disattesa
deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 103,30 per
“spese d’incasso”, ossia spese legate all’anticipo versato all’UE di __________
(doc. A/45). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono
un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce
ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è
aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III
144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414;
Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2013, pag. 113;
STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.7.4
Il credito complessivo di
spettanza della Cassa pensione va di conseguenza cifrato in fr. 22’510,50
(21'260,50 + 1'250).
2.8
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 9 giugno 2017 su fr.
21'260,50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250
dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (5 marzo 2017).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., n. 174; SZS
1990.
pag. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, op. cit., art. 66,
n. 36, pag. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)
prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% ed essendo la convenuta
palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.9
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di fr. 21'260,50 con interessi al
6% dal 6 giugno 2017 – del rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 LEF) interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/45).
Con
l’apertura del fallimento del debitore la procedura del rigetto di opposizione
ex art. 80 LEF non solo è sospesa (art. 207 cpv. 1 LEF), ma decade poiché trattasi
di una controversia di diritto esecutivo che con il fallimento cessa (art. 206
cpv. 1 LEF) e quindi non può essere continuata (cfr. Schober, in: Kostkiewicz e Vock (Hrsg.), Kommentar zum
SchKG, 2017, art. 207 nr. 3, pag. 1210). Ciò vale anche nella presente procedura,
motivo per cui la succitata richiesta di rigetto dell’opposizione diventa priva
di oggetto e va di conseguenza stralciata dai ruoli.
2.10
Parte
attrice ha protestato spese e ripetibili.
Secondo
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. anche art. 73
cpv. 3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128
V 323, 124 V 285; SZS 1998 pag. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non
intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento
di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in
causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere
che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate
tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149;
Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 73, n. 89s).
Nel
caso concreto, la società convenuta essendo intervenuta in causa, alla luce
della suevocata giurisprudenza non si tratta di un comportamento temerario,
motivo per cui alla parte convenuta non vanno caricati gli oneri di procedura.
2.11
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’as- segnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte
si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128.
V 133 e 323, 127 V 207).
Non
essendo nel caso concreto realizzate tali condizioni, la richiesta di
assegnazione di ripetibili a favore dell’attrice va disattesa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§
CV 1 è condannata a versare alla Cassa pensione AT 1 la somma di fr.
22’510,50 con interessi al 6% dal 9 giugno 2017 su fr. 21'260,50 e dal 5 marzo
2018 su fr. 1'250.--.
§§
La domanda di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ è stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti