Lexipedia

Decisione

34.2018.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

34.2018.11

rg/gm

Lugano

23 marzo 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 14 marzo 2018 di

RI 1

e

CV 1

tutti rappr. da: RA 1

con cui è chiesta la divisione (a

metà) degli averi previdenziali accumulati

da RI 1 in costanza di matrimonio presso la __________, previo riconoscimento

della sentenza dell’8 febbraio 2017 con cui

il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti

civili del matrimonio contratto dagli istanti l’11 maggio 1996;

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con sentenza n. __________

pubblicata l’8 febbraio 2017 il Tribunale Civile di __________, Prima Sezione

Civile, in accoglimento della domanda congiunta proposta il 27 gennaio 2017 ha

pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da RI 1

e CV 1 l’11 maggio 1996 (cfr. doc. B).

1.2 Con l’istanza in oggetto RI 1 e CV 1 congiuntamente – dopo aver

in particolare precisato che “non essendo di competenza del giudice italiano

decidere sulla divisione degli averi di previdenza, i coniugi demandano a

codesta autorità tale decisione” e che “i coniugi concordano sulla

divisione a metà” – chiedono allo scrivente Tribunale che venga riconosciuta

la sentenza n. __________ del Tribunale Civile di __________ e che venga diviso a metà secondo l’art. 123 CC l’avere previdenziale accumulato

da RI 1 in costanza di matrimonio presso la __________, con versamento a CV 1

dell’importo di sua spettanza.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Il

1. gennaio 2017 è entrata in vigore la

modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti

il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono

pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli

artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP

(RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS

831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,

284 CPC (RS 272) nonché l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64

cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS

291).

2.3 A partire

dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP

competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale

nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i

tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una

sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale

(art. 64 cpv. 1bis LDIP).

Come

questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre

2017 e STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017) la competenza esclusiva dei

Considerandi

tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come

conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può

più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di

un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale

svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o

completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti

presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del

nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in

Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce

international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille:

Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp.

97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de

la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser,

Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015 pp. 1385-1386; cfr.

anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP stante i quali per il

riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza

dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede).

2.4

La sentenza n. __________

emanata l’8 febbraio 2017 dal Tribunale Civile di __________ (che gli istanti

asseriscono, senza per altro fornire la relativa prova, essere cresciuta in

giudicato [per la crescita in giudicato

quale condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv.

1.

lett. b LDIP]) correttamente non regola la questione della divisione

degli averi previdenziali detenuti dai coniugi in Svizzera, il conguaglio di

averi previdenziali depositati presso istituti svizzeri di previdenza, come

visto, essendo dal 1. gennaio 2017 di esclusiva competenza dei tribunali

svizzeri.

Ciò

significa che su tale punto la sentenza del Tribunale Civile di __________ deve

essere completata ai sensi dell’art. 64 LDIP.

Ora,

competente (previa delibazione, cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP) a completare la

sentenza estera di divorzio in rassegna è il giudice (civile) del divorzio.

Infatti,

l’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC delle prestazioni

d’uscita da parte del giudice della previdenza competente ex art. 25a cpv. 1

LFLP presuppone una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di

ripartizione degli averi previdenziali ritenuto che questa chiave è vincolante

per il giudice istituito dall’art. 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo

materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito dal giudice civile

(DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46). Ciò vale anche nel caso di sentenze di

divorzio emanate da un tribunale straniero: in caso di sentenza straniera di

divorzio che non si pronuncia sul conguaglio della previdenza in relazione ad

averi detenuti da istituti previdenziali svizzeri, le pretese relative al

conguaglio devono essere fatte valere con una azione di completazione dinanzi

al giudice del divorzio svizzero (DTF 131 III 289 consid. 2.3; STF 9C_385/2008

consid. 2.2, STF B 45/00 consid. 2; cfr. anche STF 5C.173/2001; SZS 2004 p.

464; Cardi-naux, op. cit., pp. 106, 109). L’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP stabilisce

inoltre che nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di

divorzio (ai fini di stabilire la competenza territoriale del giudice istituito

dall’art. 73 LPP che deve procedere alla divisione fondandosi sulla chiave di

ripartizione stabilita dal giudice civile) è considerato luogo del divorzio il

luogo della procedura di completamento (è quindi garantito che il giudice del

completamento non debba trasmettere la causa al giudice della previdenza di un

altro Cantone; cfr. Cardinaux, op. cit., p. 109).

Infine,

l’art. 64 LDIP (completamento o modificazione di una decisione) al suo

capoverso 1 stabilisce che, fatte salve le disposizioni della

legge concernenti la protezione dei minori (art. 85 LDIP), i tribunali svizzeri

sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in

materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali

decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Giusta il capoverso 1bis i tribunali svizzeri sono

esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza

professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale;

se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali

svizzeri della sede dell'istituto di previdenza (sul punto cfr. Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero del 29 maggio 2013, FF 2013

4194; cfr. Cardinaux, op. cit., pp. 108-109).

Non

essendo data la competenza dello scrivente Tribunale a completare la sentenza n.

__________ del Tribunale Civile di __________ e non essendo di conseguenza

neppure data la competenza a (pregiudizialmente) riconoscere e dichiarare

esecutiva la sentenza di divorzio (art. 29 cpv. 3 LDIP, art. 65 LDIP; cfr. Trigo

Trindade, in SJ 1995 p. 480; Stutzer, in FamPra.ch 2/2006 pp. 252, 254), l’istanza in esame deve essere

dichiarata irricevibile.

2.5

Per regolare la questione del

conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso

concreto essere intentata presso il competente tribunale civile svizzero un’azione

di completamento del giudizio (straniero) di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74;

Cardinaux, op. cit., p. 116).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’istanza è irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti