34.2018.11
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23 marzo 2018Italiano8 min
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n.
Fatti
34.2018.11
rg/gm
Lugano
23 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 14 marzo 2018 di
RI 1
e
CV 1
tutti rappr. da: RA 1
con cui è chiesta la divisione (a
metà) degli averi previdenziali accumulati
da RI 1 in costanza di matrimonio presso la __________, previo riconoscimento
della sentenza dell’8 febbraio 2017 con cui
il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dagli istanti l’11 maggio 1996;
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza n. __________
pubblicata l’8 febbraio 2017 il Tribunale Civile di __________, Prima Sezione
Civile, in accoglimento della domanda congiunta proposta il 27 gennaio 2017 ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da RI 1
e CV 1 l’11 maggio 1996 (cfr. doc. B).
1.2 Con l’istanza in oggetto RI 1 e CV 1 congiuntamente – dopo aver
in particolare precisato che “non essendo di competenza del giudice italiano
decidere sulla divisione degli averi di previdenza, i coniugi demandano a
codesta autorità tale decisione” e che “i coniugi concordano sulla
divisione a metà” – chiedono allo scrivente Tribunale che venga riconosciuta
la sentenza n. __________ del Tribunale Civile di __________ e che venga diviso a metà secondo l’art. 123 CC l’avere previdenziale accumulato
da RI 1 in costanza di matrimonio presso la __________, con versamento a CV 1
dell’importo di sua spettanza.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Il
1. gennaio 2017 è entrata in vigore la
modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti
il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono
pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli
artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP
(RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS
831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,
284 CPC (RS 272) nonché l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64
cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS
291).
2.3 A partire
dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP
competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale
nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i
tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una
sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale
(art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Come
questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre
2017 e STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017) la competenza esclusiva dei
Considerandi
tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come
conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può
più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di
un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale
svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o
completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti
presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in
Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce
international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille:
Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp.
97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de
la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser,
Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015 pp. 1385-1386; cfr.
anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP stante i quali per il
riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza
dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede).
2.4
La sentenza n. __________
emanata l’8 febbraio 2017 dal Tribunale Civile di __________ (che gli istanti
asseriscono, senza per altro fornire la relativa prova, essere cresciuta in
giudicato [per la crescita in giudicato
quale condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv.
1.
lett. b LDIP]) correttamente non regola la questione della divisione
degli averi previdenziali detenuti dai coniugi in Svizzera, il conguaglio di
averi previdenziali depositati presso istituti svizzeri di previdenza, come
visto, essendo dal 1. gennaio 2017 di esclusiva competenza dei tribunali
svizzeri.
Ciò
significa che su tale punto la sentenza del Tribunale Civile di __________ deve
essere completata ai sensi dell’art. 64 LDIP.
Ora,
competente (previa delibazione, cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP) a completare la
sentenza estera di divorzio in rassegna è il giudice (civile) del divorzio.
Infatti,
l’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC delle prestazioni
d’uscita da parte del giudice della previdenza competente ex art. 25a cpv. 1
LFLP presuppone una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di
ripartizione degli averi previdenziali ritenuto che questa chiave è vincolante
per il giudice istituito dall’art. 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo
materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito dal giudice civile
(DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46). Ciò vale anche nel caso di sentenze di
divorzio emanate da un tribunale straniero: in caso di sentenza straniera di
divorzio che non si pronuncia sul conguaglio della previdenza in relazione ad
averi detenuti da istituti previdenziali svizzeri, le pretese relative al
conguaglio devono essere fatte valere con una azione di completazione dinanzi
al giudice del divorzio svizzero (DTF 131 III 289 consid. 2.3; STF 9C_385/2008
consid. 2.2, STF B 45/00 consid. 2; cfr. anche STF 5C.173/2001; SZS 2004 p.
464; Cardi-naux, op. cit., pp. 106, 109). L’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP stabilisce
inoltre che nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di
divorzio (ai fini di stabilire la competenza territoriale del giudice istituito
dall’art. 73 LPP che deve procedere alla divisione fondandosi sulla chiave di
ripartizione stabilita dal giudice civile) è considerato luogo del divorzio il
luogo della procedura di completamento (è quindi garantito che il giudice del
completamento non debba trasmettere la causa al giudice della previdenza di un
altro Cantone; cfr. Cardinaux, op. cit., p. 109).
Infine,
l’art. 64 LDIP (completamento o modificazione di una decisione) al suo
capoverso 1 stabilisce che, fatte salve le disposizioni della
legge concernenti la protezione dei minori (art. 85 LDIP), i tribunali svizzeri
sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in
materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali
decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Giusta il capoverso 1bis i tribunali svizzeri sono
esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza
professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale;
se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali
svizzeri della sede dell'istituto di previdenza (sul punto cfr. Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero del 29 maggio 2013, FF 2013
4194; cfr. Cardinaux, op. cit., pp. 108-109).
Non
essendo data la competenza dello scrivente Tribunale a completare la sentenza n.
__________ del Tribunale Civile di __________ e non essendo di conseguenza
neppure data la competenza a (pregiudizialmente) riconoscere e dichiarare
esecutiva la sentenza di divorzio (art. 29 cpv. 3 LDIP, art. 65 LDIP; cfr. Trigo
Trindade, in SJ 1995 p. 480; Stutzer, in FamPra.ch 2/2006 pp. 252, 254), l’istanza in esame deve essere
dichiarata irricevibile.
2.5
Per regolare la questione del
conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso
concreto essere intentata presso il competente tribunale civile svizzero un’azione
di completamento del giudizio (straniero) di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74;
Cardinaux, op. cit., p. 116).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’istanza è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti