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Decisione

34.2018.13

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017

17 settembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7

novem-bre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Le

disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC

menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a

seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015

concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali

disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti

dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale;

cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25

luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al

momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in

casu la causa di divorzio è stata promossa il 20 agosto 2015 e si è conclusa

con sentenza del 9 febbraio 2018).

2.4 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazio-ne d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo

art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di

divorzio. Nel caso in esame, al punto n. 5 del dispositivo della sentenza di

divorzio, cresciuto in giudicato e vincolante per il giudice delle

assicurazioni sociali, il Pretore ha tuttavia stabilito il 31 dicembre 2016

quale dies ad quem per il riparto.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante

il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

Considerandi

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa

la causa. Sia i coniugi che gli istituti

di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art.

25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare

le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.5

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro

2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25.

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6

Dal fascicolo non risulta che in

costanza di matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali suscettibili

di essere divisi in questa sede. D’altra parte già in sede di divorzio è stato

accertato che “solo il marito ha accumulato averi di previdenza

professionale” (cfr. sentenza pretorile consid. B/dd p. 4; ciò

permette per altro di fugare i dubbi sollevati dall’ex marito nelle more della

presente procedura (cfr. XV), il quale ha co-munque dichiarato come l’ex

coniuge abbia sempre esercitato attività lavorativa indipendente, il che non fa

che confermare l’assenza di capitale divisibile del pilastro 2A e 2B; cfr.

supra consid. 2.5).

Dagli atti emerge per contro che

AT 1 disponeva al momento del matrimonio di un avere di CHF 6'097.15 rispettivamente,

al momento determinate per il riparto (31 dicembre 2016), di un avere

divisibile di CHF 55'939.20 sul conto n. __________ presso AT 2, conto aperto

nel marzo 2016 con trasferimento di CHF 55'869.60 da parte di A__________

(cfr. XIII, XIII-1, II-2).

Considerati gli interessi (CHF

1'373.25; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio sulla

prestazione presente alla data del matrimonio (art. 22a cpv. 1 seconda frase

LFLP; cfr. supra consid. 2.4) l’avere accumulato dall’ex marito e soggetto a

divisione deve essere cifrato in CHF 48'468.80 (55'939.20 – 6'097.15 –

1'373.25).

Ne

segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.

supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un importo di CHF 24'234.40 (48'468.80: 2).

2.7

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza

o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre

2010).

Pertanto l’importo

di CHF 24'234.40, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2016

e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA

B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere

trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio

n. __________ presso __________ (cfr. XVI-1).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 du-rante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 48'468.80.

2.- È

fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT

1 e a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________

presso __________, l’importo di CHF 24'234.40 oltre interessi compensativi

dal 31 dicembre 2016.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti