34.2018.13
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017
17 settembre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
CV 1Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.13
RG/sc
Lugano
17
settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 20/23 aprile 2018 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi
previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per sentenza
9 febbraio 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi in matrimonio il 26 maggio
2006. Per quanto concerne il conguaglio della previdenza professionale il
Pretore ha stabilito (dispositivo n. 5) che “La previdenza professionale è
divisa a metà come di legge, valuta 31 dicembre 2016 (art. 123 CC). Cresciuta
in giudicato la sentenza di divorzio l’incarto verrà trasmesso al TCA…”.
1.2 Il 20/23 aprile 2018 il Pretore ha quindi rimesso la
causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum
da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e all’istituto
di libero passaggio interessato (AT 2; cfr. XIII) di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII) si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novem-bre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a
seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali
disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti
dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale;
cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25
luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al
momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in
casu la causa di divorzio è stata promossa il 20 agosto 2015 e si è conclusa
con sentenza del 9 febbraio 2018).
2.4 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazio-ne d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo
art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di
divorzio. Nel caso in esame, al punto n. 5 del dispositivo della sentenza di
divorzio, cresciuto in giudicato e vincolante per il giudice delle
assicurazioni sociali, il Pretore ha tuttavia stabilito il 31 dicembre 2016
quale dies ad quem per il riparto.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
Considerandi
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa
la causa. Sia i coniugi che gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art.
25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare
le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.5
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25.
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
Dal fascicolo non risulta che in
costanza di matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali suscettibili
di essere divisi in questa sede. D’altra parte già in sede di divorzio è stato
accertato che “solo il marito ha accumulato averi di previdenza
professionale” (cfr. sentenza pretorile consid. B/dd p. 4; ciò
permette per altro di fugare i dubbi sollevati dall’ex marito nelle more della
presente procedura (cfr. XV), il quale ha co-munque dichiarato come l’ex
coniuge abbia sempre esercitato attività lavorativa indipendente, il che non fa
che confermare l’assenza di capitale divisibile del pilastro 2A e 2B; cfr.
supra consid. 2.5).
Dagli atti emerge per contro che
AT 1 disponeva al momento del matrimonio di un avere di CHF 6'097.15 rispettivamente,
al momento determinate per il riparto (31 dicembre 2016), di un avere
divisibile di CHF 55'939.20 sul conto n. __________ presso AT 2, conto aperto
nel marzo 2016 con trasferimento di CHF 55'869.60 da parte di A__________
(cfr. XIII, XIII-1, II-2).
Considerati gli interessi (CHF
1'373.25; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio sulla
prestazione presente alla data del matrimonio (art. 22a cpv. 1 seconda frase
LFLP; cfr. supra consid. 2.4) l’avere accumulato dall’ex marito e soggetto a
divisione deve essere cifrato in CHF 48'468.80 (55'939.20 – 6'097.15 –
1'373.25).
Ne
segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un importo di CHF 24'234.40 (48'468.80: 2).
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre
2010).
Pertanto l’importo
di CHF 24'234.40, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2016
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA
B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere
trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio
n. __________ presso __________ (cfr. XVI-1).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 du-rante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 48'468.80.
2.- È
fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT
1 e a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________
presso __________, l’importo di CHF 24'234.40 oltre interessi compensativi
dal 31 dicembre 2016.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti