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Decisione

34.2018.14

STF di rinvio 9C_45/2018 di cui all'inc. TCA 34.2016.21. Definizione dei contributi previdenziale a carico del dipendente, tenuto conto della prescrizione

19 giugno 2018Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno

civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti”).

Prescritto

il credito principale sono insieme prescritti gli interessi e le altre

prestazioni accessorie del medesimo (art. 133 CO).

La

prescrizione è interrotta, tra l’altro, mediante atti di esecuzione, azione od

eccezione davanti a un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione

nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione (art. 135 cifra. 2

CO).

Imprescrittibile

è invece l’obbligo del datore di lavoro di affiliarsi con effetto retroattivo

ad un istituto di previdenza (DTF 127 V 318 consid 3b con riferimenti), come

pure la notifica retroattiva ai fini previdenziali di un dipendente (SZA 1998

pag. 387, consid. 7 citato in Vetter – Schreiber, op. cit., ad art. 41 n. 2,

pag. 150).

L’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che nel caso in cui l’obbligo assicurativo e, quindi, contributivo di

un assicurato venga stabilito solo posteriormente con effetto retroattivo, i

contributi che devono essere versati giusta l’art. 66 LPP diventano esigibili

al più presto al momento della crescita in giudicato del giudizio che accerta

tale obbligo d’affiliazione, e questo malgrado il rapporto assicurativo tra il

lavoratore e l’istituto di previdenza del datore di lavoro insorga nell’ambito

della previdenza professionale obbligatoria ex lege (art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1

LPP) (SZS 2005 p. 233 con riferimento a SZS 2002 p. 510). Il succitato

principio è stato da ultimo confermato nella già menzionata sentenza in SVR 2007 BVG in cui l’Alta Corte aveva in particolare evidenziato:

" Nel rinviare agli art. 129 a 142 CO, l'art. 41

LPP fa dipendere l'inizio della prescrizione dall'esigibilità del credito

contributivo. Orbene, il credito contributivo può diventare esigibile solo se

il lavoratore è stato correttamente annunciato all'istituto di previdenza. Solo

a partire da tale momento l'istituto di previdenza può,

sulla base del guadagno annunciato, conteggiare e addebitare i contributi.

(...) Per determinare l'inizio del termine di prescrizione non può per contro

semplicemente bastare la circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto essere

assicurato." (SVR 2007 BVG N. 17, consid. 4.7)

Ora,

a modifica della succitata giurisprudenza, in DTF 136 V 73, riassunta nella DTF 140 V 162 consid. 6.3, il Tribunale federale

ha ritenuto che nel caso in cui un datore di lavoro è affiliato a un istituto

di previdenza, l’inizio dell’esigibilità dei premi relativi ad un salariato che

non era stato annunciato all’istituto stesso corrisponde in linea di principio

alla data di scadenza dei premi dovuti in base al rapporto di lavoro e non alla

data dell’ammissione effettiva dell’assicurazione previdenziale (come era stato

ammesso in passato). Tuttavia, se l’istituto di previdenza non era stato

informato dell’esistenza del rapporto di lavoro soggetto all’obbligo

assicurativo, a seguito di una violazione qualificata (“qualifizierte

Meldepflichtverletzung”) dell’obbligo di notifica da parte del datore di

lavoro, l’esigibilità dei crediti contributivi viene differita fino al momento

della conoscenza dell’esistenza di tale rapporto di lavoro. In tal caso i

crediti contributivi individuali si prescrivono in modo assoluto entro dieci

anni dalla loro nascita (virtuale).

Di conseguenza, il termine di

prescrizione relativo di cinque anni dalla conoscenza (ragionevolmente

presunta) deve essere completato, colmando una lacuna di legge, con un termine

di prescrizione assoluta: il credito di contributi individuali si prescrive in

ogni caso entro dieci anni dalla loro nascita (virtuale) anche nei casi in cui

si deva ammettere una violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte

del datore di lavoro e che l’istituzione di previdenza abbia ignorato

durevolmente e senza colpa propria i fatti che giustificavano il prelievo dei

contributi.

Questa sentenza è stata

riportata nel Bollettino sulla previdenza professionale

no. 117 del 31 marzo 2010, edito dall’UFAS ed in SZS 2010 pag. 287 con commento

della prof. dr. Gabriela Riemer-Kafka.

La

succitata giurisprudenza è stata confermata dal TF con la summenzionata

sentenza del 23 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 154, in particolare al

consid. 6. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, visto “… lo stretto legame tra i contributi e l'importo delle prestazioni di

vecchiaia della previdenza obbligatoria, “non può essere ammesso il diritto a

prestazioni di vecchiaia calcolate sulla base di accrediti di vecchiaia

relativi a un periodo di assicurazione durante il quale non sono stati né

devono più essere versati i corrispondenti contributi “

(cfr. regesto).

Nella

DTF 140 V 154 il TF aveva quindi confermato il giudizio dell’autorità inferiore

nel ritenere prescritti i contributi previdenziali antecedenti il 1° gennaio

1999 (oggetto del contendere erano i contributi dal 1° ottobre 1980 al 29

luglio 2011), ossia retroattivamente dieci anni dal 18 dicembre 2008;

quest’ultimo giorno corrispondeva al momento in cui l’istituto di previdenza

aveva avuto conoscenza del rapporto lavorativo di un salariato che non era

stato annunciato dal datore di lavoro a seguito di una violazione

qualificata dell’obbligo di notifica da parte di quest’ultimo (DTF 140 V

161 consid. 6.1 e 6.4).

Ora,

nel caso in esame, richiamato il termine quinquennale di prescrizione ex art.

41 cpv. 2 LPP, tenuto conto che nel dicembre 2015 l’attore ha fatto spiccare un

precetto esecutivo nei confronti dell’CV 1 per “i contributi LPP luglio 1996 –

agosto 2015” (doc. L), interrompendo di conseguenza il termine di prescrizione,

i contributi anteriori al dicembre 2010 sono prescritti. Parte convenuta

si è detta comunque disponibile ad assicurarlo dal 1° gennaio 2010.

Occorre

tuttavia esaminare se la fattispecie che qui ci occupa costituisce un caso di

applicazione del termine di prescrizione decennale conformemente alla

giurisprudenza citata al DTF 136 V 73. Bisogna in primo luogo verificare se vi

è stata da parte del datore di lavoro una violazione qualificata

dell’obbligo di notifica del collaboratore all’istituto di previdenza e se

quest’ultimo abbia ignorato durevolmente e senza colpa i fatti che

giustificavano il prelievo dei contributi (cfr. DTF 140 V 162 consid. 6.3.1).

Nella petizione (punto no. 2)

l’attore ha sostenuto che:

"

… durante il rapporto d’impiego

presso la __________, tuttora in essere, ha ricorrentemente chiesto spiegazioni

sul motivo per cui sul suo salario non venissero trattenuti contributi. Gli è

sempre stato indicato che, tenuto conto della percentuale d’impiego e del

salario annuo da lui percepito, non poteva essere affiliato alla Cassa pensione

(anche qui __________).

Tali informazioni gli sono state fornite negli anni

dal direttore della __________ e dal Signor __________, cui il datore di lavoro

faceva capo per le questioni inerenti al secondo pilastro, e che gli veniva

sempre presentato e designato quale “consulente per la Cassa pensioni __________

(vedi per esempio doc. R).”

In

sede di risposta l’Istituto convenuto contesta quanto asserito dall’attore,

sostenendo “di non essersi [l’attore, ndr] mai interessato alla sua cassa

pensioni fino al 2010, cioè quattordici anni dopo l’inizio del rapporto di

lavoro…” (risposta punto no. 7).

Innanzitutto

va sottolineato che sin dal 1996 l’Istituto convenuto doveva notificare ai fini

previdenziali AT 1. In questo contesto a nulla giova rimproverare all’attore di

non essersi preoccupato della sua situazione previdenziale. Del resto, secondo

questa Corte non è verosimile che egli abbia lasciato trascorrere 14 anni di

attività alle dipendenze della parte convenuta, chiedendo solo nel 2010

ragguagli sul suo secondo pilastro.

Sia

come sia, all’Istituto convenuto spettava, come già detto, procedere subito ad

assicurare l’attore.

Visto

quanto sopra, a mente del TCA, si può ritenere, in base al grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

139 V 218 consid. 5.3 con riferimenti), che

(al più tardi) sino al mese di aprile 2010 la Fondazione collettiva LPP

non sapeva del rapporto lavorativo dell’attore.

Per

questi motivi, in applicazione del termine di 10 anni di cui alla DTF 136 V 73,

i contributi LPP (secondo il piano di previdenza al Regolamento previdenziale

nella versione valida dal 1° gennaio 1999, il datore di lavoro paga i

contributi trimestralmente posticipatamente; doc. AA3) dal marzo 2001 non

sono prescritti; lo sono invece quelli antecedenti.

2.8. Ai

sensi dell’art. 66 cpv. 2 LPP spetta al datore di lavoro versare all’istituto

di previdenza l’intero contributo della previdenza professionale. Secondo

giurisprudenza il credito nei confronti del lavoratore per la restituzione dei

contributi non dedotti dal salario si fonda sull’art. 66 cpv. 3 LPP (DTF 142 V

123 ss consid. 5), indipendentemente dalle condizioni economiche del lavoratore

interessato.

Nella

medesima sentenza il TF ha poi rilevato che il succitato credito da

restituzione sottostà al termine di prescrizione di 5 anni previsto dall’art.

41 cpv. 2 LPP (DTF 142 V 126 ss. consid. 6).

Nel

caso in esame, con la domanda riconvenzionale l'Istituto convenuto ha chiesto

che l'attore venga condannato al pagamento della quota parte a carico del

dipendente dei contributi previdenziali relativi al periodo 1° gennaio 2010 -

31 dicembre 2015 per fr. 9'277.--.

Come

spiegato al considerando precedente, il datore di lavoro si è dichiarato

disponibile ad assicurare retroattivamente l'attore al 10 gennaio 2010 e

versare i relativi contributi previdenziali. Di conseguenza, ha chiesto il

riversamento della quota parte del dipendente.

Nella

STCA 7 dicembre 2017, accertato come esigibili fossero i contributi

previdenziali dal 10 marzo 2001 al 31 agosto 2015, questa Corte ha accolto la

domanda riconvenzionale nel senso di condannare l'attore al versamento della

sua quota parte di oneri previdenziali relativi al succitato periodo pari ad un

importo di fr. 19'964,35.

Ora,

in sede di rinvio, conformemente alla STF del 12 aprile 2018, con lettera 27

aprile 2018 questo TCA ha informato l'attore, in applicazione dell'art. 20

Lptca, dell'intenzione di condannarlo al rimborso dei contributi previdenziali

(quota parte del salariato) anteriori al 1° gennaio 2010 (cfr. consid. 1.12). Con

lettera 9 maggio 2018 l'attore ha sollevato l'eccezione di prescrizione (cfr.

consid. 1.12).

Occorre

pertanto applicare il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 41 cpv. 2

LPP.

Come

accennato, con la domanda riconvenzionale del 28 giugno 2016 l'Istituto

convenuto ha chiesto il versamento della quota parte del salariato relativa ai

contributi previdenziali. Trattasi di un atto interruttivo della prescrizione

(cfr. consid. 2.7). La quota parte è dovuta quindi retroattivamente solo per i

contributi previdenziali sino al 1 giugno 2011. Quelli antecedenti sono

prescritti.

Siccome

a partire dal 1° settembre 2015 dal salario dell'attore sono dedotti i

contributi previdenziali (cfr. consid. 1.3, doc. DD), il riversamento è

limitato ai contributi previdenziali dovuti sino al 31 agosto 2015.

2.9. Per

quel che concerne l’ammontare dei contributi, su richiesta del TCA il 21 agosto

2017 __________ ha trasmesso il conteggio dei premi dal 1° luglio 1996 al 31

agosto 2015 suddivisi tra quota parte del datore di lavoro e del dipendente,

oltre ai premi di rischio, di risparmio ed avere di vecchia (XVIII/A1).

Tale

conteggio rispecchia quello prodotto con lo scritto 21 settembre 2015 di __________

alla __________ (doc. V3) solo che quest’ultimo non indicava la quota parte del

datore di lavoro.

Con

scritto 2 ottobre 2017 __________ ha rivisto il succitato conteggio per quel

che concerne la quota parte del salariato, allegandone uno nuovo (XXIV/6), in

quanto “...rivendendo il calcolo dei contributi nella tabelle annessa al

nostro scritto del 21 agosto 2017, ci siamo resi conto, da una parte, che nel

2005 è entrato in vigore un nuovo regolamento che prevedeva già un contributo

dell’8% (cfr. regolamento qui allegato) e, dall’altra, che nella tabella

allestita a titolo informativo con inizio del 1996, il contributo è stato

calcolato all’8% sin dall’inizio e per tutti gli anni, allorché era del 6% dal

1996 (cfr. art. 21 Regolamento 1995, qui allegato), del 7% dal 1999 (cfr. 21

Regolamento del 1999, qui allegato) e dell’8% solo dal 2005 fino ad oggi (cfr.

art. 21 del Regolamento del 2005 e del Piano di previdenza del 2013, qui

allegati) (XXIV). Rispetto alla prima tabella, nella nuova l’ammontare

complessivo della quota parte del dipendente è inferiore.

Con

lettere 14 settembre 2017 (XXII), 16 ottobre 2017 (XXXI), 6 novembre 2017 (XXXVII)

l’attore ha sollevato diverse censure, ritenendo che dalle prese di posizione

della Fondazione collettiva LPP “…. non sono dati i presupposti per

confidare nella correttezza dei conteggi presentati da __________, né del fatto

che i parametri di calcolo dei contributi e dell’avere di vecchiaia applicati

rispecchiano quelli riservati agli altri dipendenti affiliati al contratto

della __________ e gli garantirebbero la parità di trattamento che gli spetta

“ (scritto 16 ottobre 2017, XXXI), chiedendo una verifica dei dati forniti da __________

da parte di un perito giudiziario o se del caso dell’UFAS.

L’attore

ha poi rimarcato che, secondo la nuova tabella, i contributi del datore di

lavoro per gli anni 2003 e 2004 sono inferiori a quelli del salariato, questo

in contrapposizione con la parità dei contributi ex art. 66 cpv. 1 LPP. Secondo

tale articolo, “L’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo

dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può

essere stabilita solo con il suo consenso” (sottolineatura del redattore).

A

tal riguardo, con scritto 23 ottobre 2017 __________ ha rettamente spiegato che

“….la parità dei contributi richiesta dall'art. 66 cpv 1 LPP è da

osservare complessivamente per l'insieme della cerchia dei destinatari (cfr. Decisione

del Tribunale federale del 25.03.2010, 9C 743/2009, c. 2.3 [recte consid.

4.2]). Secondo l'età di un singolo dipendente, della durata della sua

affiliazione, dell’importo del suo avere di vecchiaia e dell’importo dei propri

contributi, può succedere che in un periodo di tempo determinato il suo

contributo sia più elevato di quello del datore di lavoro (cfr. Markus Moser,

Beiträge – Grundbaustein des Vorsorgeaufbaus in der 2. Säule, SZS 2014 p. 4” (XXXIV)”,

ciò che è stato il caso, per il periodo che c’interessa, unicamente per gli

anni 2003 e 2004 (cfr. tabella in doc. XXXIV/6).

Ora,

sulla base delle generiche e non sostanziate critiche mosse dall’attore ai

conteggi di __________, non vi sono pertinenti motivi per mettere in dubbio la

correttezza dei citati calcoli, rispettivamente per sospettare la presenza di

una disparità di trattamento all’interno della cerchia degli assicurati, motivo

per cui non è necessario procedere alle chieste verifiche [va qui ricordato che

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti)], a meno che l’attore intenda contestare la

trasparenza nel disciplinamento del sistema contributivo adottato (cfr. art.

65a cpv. 1 LPP), la cui competenza è riservata all’Autorità di vigilanza (art.

62 cpv. 1 lett. e LPP) e non all’autorità giudiziaria ex art. 73 LPP.

Determinante

è che le aliquote per il contributo della quota parte del dipendente sono state

determinate sui salari percepiti dall’attore, la cui entità è rimasta

incontestata.

Facendo

quindi riferimento alla tabella del 27 settembre 2017 (XXXIV/6), i contributi

relativi alla quota parte del dipendente da giugno 2011 ad agosto 2015

ammontano complessivamente a fr. 6'455,65 [importo corrispondente alla

somma dei contributi relativi ai seguenti periodi: giugno-dicembre 2011 (1'541,70:12

x 6 = fr. 770,85), 2012 (fr. 1'541,70), 2013 (fr. 1'541,70), 2014 (fr.

1'573,60), gennaio – agosto 2015 (fr. 1'027,80)].

2.10.

Nella succitata DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il TF ha fatto presente che i

contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per

violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung

anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è

sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da

parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza,

competente a conoscere litigi di tale natura non è più il giudice civile ma

quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169

consid. 8).

Nella

menzionata DTF 136 V 73 l’eventuale azione di risarcimento riguardava una

fondazione collettiva LPP nei confronti di un datore di lavoro (in casu si

trattava di una ditta individuale, quindi di diritto civile; cfr. consid. 5.3).

In DTF 140 V 154 la pretesa risarcitoria era invece di un salariato nei

confronti del suo ex datore di lavoro e del rispettivo istituto di previdenza e

concerneva il pregiudizio subito a seguito di una prestazione di vecchiaia di

minor entità dovuta al fatto che non poteva essere determinata sulla base di

accrediti di vecchiaia relativi ad un periodo assicurativo i cui contributi

erano risultati prescritti.

Il TF, concluso che la persona salariata doveva essere affiliata retroattivamente

dal 1° ottobre 1980 presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA,

aveva poi evidenziato “ .. la détermination de la date à partir de laquelle le recourant est

affilié à l'institution de prévoyance intimée, à titre rétroactif, peut, le cas

échéant, jouer un rôle pour fonder d'éventuelles prétentions en dommages et

intérêts résultant de la violation du contrat d'affiliation, dont ont fait état

les premiers juges. Le jugement entrepris doit

donc être réformé en ce sens“

(DTF 140 V 169 consid. 8).

Di

conseguenza, il dipendente interessato aveva inoltrato alla Corte delle

assicurazioni sociali del Tribunale Cantonale del Canton Vaud un’azione di

risarcimento contro PUBLICA e il Politecnico federale di Losanna (EPFL), suo

datore di lavoro. Con sentenza del 5 gennaio 2017 (PP 28/14-4/2017; scaricabile

da www.vd.ch/jurisprudence-tc) il Tribunale

Vodese aveva dichiarato irricevibile tale azione in quanto diretta contro due

enti di diritto pubblico federale. Il Tribunale aveva inoltre rinviato la causa

a PUBLICA ed all’EPFL perché decidessero materialmente sulle pretese litigiose

a loro rivolte conformemente all’art. 19 della Legge

federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità

federali e dei funzionari federali (Legge

sulla responsabilità, LResp, RS 170.32;

cfr. in particolare consid. 4 della citata sentenza).

Nel

caso in esame spetta all’attore valutare se intentare un’azione di risarcimento

nei confronti del suo datore di lavoro, qui convenuto. Come visto (cfr. consid.

2.3), l’attore è dipendente dell’Istituto convenuto, un __________ e quindi un

ente di diritto pubblico ticinese (cfr. i relativi statuti in doc. I). Per quel

che concerne un’eventuale azione di risarcimento ai sensi della succitata

giurisprudenza, applicabile è la Legge sulla responsabilità civile degli enti

pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp, RL 2.6.1.1). In

particolare questa legge si applica anche, come statuito al suo art. 1 cpv. 1

lett. b, ai Consorzi “ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo

ed esecutivo, alle loro commissioni e delegazioni, nonché ai loro funzionari

(sottolineatura del redattore). Essa regola, fra l’altro, la responsabilità

degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni

commessi da loro agenti (art. 3 lett. a LResp).

Secondo

l’art. 18 cpv. 1 LResp “le pretese di risarcimento del danno e di

riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale

l’agente pubblico svolge la sua funzione”. L’art. 22 cpv. 1 LResp

stabilisce che “per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice

civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro

Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone

dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro

della sede dell’ente pubblico convenuto”.

Secondo

l’art. 37 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; RL 3.1.1.1,

in virtù del rinvio dell’art. 4 cpv. 1 del Codice di diritto processuale

svizzero, CPC) “il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le

cause con valore litigioso superiore a 5’000 franchi e, indipendentemente dal

valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le ipoteche legali e quelle

in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di

parità dei sessi. “

Ai

sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b CPC, le azioni contro una

persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome

collettivo o in accomandita, si propongono al giudice della loro sede.

Di

conseguenza il TCA non è competente a statuire in merito ad un’eventuale azione

di risarcimento dell’attore contro l’Istituto convenuto (art. 32 cpv. 5 LOG).

Non

da ultimo va ricordato che per il periodo non assoggettato alla Fondazione

collettiva LPP AT 1 ha diritto ad un’indennità di partenza ai sensi dell’art.

47 CCL ROCA, così come risulta dallo scritto del 2 ottobre 2010 della

Delegazione consortile dell’Istituto (cfr. consid. 1.3 pag. 3).

2.11. Con

riferimento allo scritto 9 maggio 2018 del rappresentante dell’attore (cfr.

consid. 1.13.), va detto che, pur comprendendo la difficoltà economica

dell’attore nel versare all’Istituto convenuto la sua quota parte di contributi

previdenziali, non è tuttavia competenza di questo Tribunale regolamentare tale

aspetto.

Nel

succitato scritto l’attore ha inoltre evidenziato che, nonostante sua esplicita

richiesta, l’Istituto convenuto non ha ancora provveduto a versare alla

Fondazione collettiva i contributi previdenziali arretrati così come stabilito

nella STCA 11 dicembre 2017. A tal riguardo va evidenziato che data

l’interdipendenza tra il dispositivo no. 1 e no. 2, il versamento potrà

avvenire dopo la crescita in giudicato degli stessi. Va poi rilevato che con la

STF di rinvio l’Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale (cfr. consid.

4.2) motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, il dispositivo

no. 1 della sentenza cantonale non è cresciuto in giudicato.

L’attore

ha poi ribadito “l'intenzione di chiedere la compensazione della quota a

carico del dipendente - nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale -

con i contributi arretrati persi, rispettivamente con le lacune pensionistiche

cagionategli dall'CV 1.”

A tal riguardo, occorre

ricordare che secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due

pretese configura un principio generale del diritto, previsto, in ambito civile

agli art. 120ss CO e applicabile, in via analogica, anche al diritto

amministrativo, rispettivamente al diritto delle assicurazioni sociali

(Pratique VSI 1994 pag. 217 consid. 3).

Riservate disposizioni

particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di

Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio

della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni

sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la

maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede

espressamente una regola in tal senso (DTF 128 V 228 consid. 3a con

riferimenti, 110 V 185 consid. 2; cfr. anche DTF 114 V 33).

La LPP prevede una norma

specifica in materia di compensazione, secondo cui il diritto alle prestazioni

(rendita di invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e prestazione di libero

passaggio) può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto

all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi, che

non sono mai stati dedotti dal salario (art. 39 cpv. 2 LPP, DTF 126 V 315).

Come nel

diritto privato, anche nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto

delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i

seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i

medesimi soggetti giuridici, ossia deve sussistere una reciproca identità tra

debitore e creditore (“gegenseitige Identität von Gläubiger und Schuldner”);

la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile

giuridicamente (Imhof/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6.a edizione, volume

1, pag. 196/7; DTF 128 V 224 consid. 3b; cfr. anche STFA non pubblicata 21

novembre 2002 nella causa L consid. 4.1, B 78/00).

Nel caso concreto, a prescindere che non si tratta di una

fattispecie prevista all’art. 39 cpv. 2 LPP, la chiesta compensazione non è

possibile già per il solo fatto che non sussiste una reciproca identità tra

debitore e creditore dei contributi previdenziali (datore di lavoro e istituto

di previdenza) da una parte e tra debitore e creditore della quota parte del

lavoratore (salariato e datore di lavoro) dall’altra. Parimenti non proponibile

è la richiesta di compensazione dei contributi (quota parte del dipendente) da

versare al datore di lavoro con le “lacune pensionistiche cagionate

dall’agire del datore di lavoro”, non rappresentando quest’ultime pretese

di natura previdenziale (cfr. consid. 2.10).

2.12. Visto

quanto sopra, la petizione deve essere parzialmente accolta nel senso che,

accertato l’obbligo da parte dell’CV 1 di assicurare AT 1 presso la __________

(ora __________) con effetto retroattivo al 1° luglio 1996, questi è condannato

a versare i premi previdenziali dal 1° marzo 2001.

La

domanda riconvenzionale è da accogliere parzialmente nel senso che AT 1 è

tenuto a versare all’CV 1 la quota parte del dipendente dei contributi previdenziali

per complessivi fr. 6'455,65 relativi al periodo 1°giugno 2011 – 31

agosto 2015.

2.13. L’attore,

parzialmente vittorioso, patrocinato da un'assicurazione di protezione

giuridica, ha diritto all'importo di fr. 2'000.-- per ripetibili (STFA H 19/06

del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5 dicembre 2003; STFA I 840/02 del 28

febbraio 2006; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

L’attore

riconvenzionale, benché vittorioso, non ha invece diritto a ripetibili poiché

non rappresentato in causa e non essendo per il resto soddisfatte le condizioni

per il riconoscimento di ripetibili a parte non patrocinata (secondo

giurisprudenza, ad una parte vittoriosa non rappresentata va riconosciuto il

diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta

solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro

svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una

perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati

ai risultati ottenuti; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81

consid. 7, cfr. anche Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

2014, § 76 nr. 65 pag. 608).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ È

accertato l’obbligo dell’CV 1 di assicurare AT 1 presso la __________ (ora __________)

con effetto retroattivo al 1° luglio 1996 e con obbligo di versare alla __________

(ora __________) i contributi previdenziali a favore di AT 1 per il periodo

2001 (marzo) - 2015 (agosto).

Considerandi

2.

La

domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

§ AT

1.

è condannato a versare all’CV 1 la quota parte del dipendente dei contributi

previdenziali dal 2011 (giugno) al 2015 (agosto) per complessivi fr. 6'455,65.

3.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CV

1.

verserà a AT 1 fr. 2'000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti