34.2018.16
Restituzione - tramite compensazione con prestazioni di vecchiaia - di prestazioni indebitamente versate. Prescrizione; atti interruttivi. Momento in cui l'istituto deve rendersi conto dell'erogazione
6 febbraio 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.16
rg/sc
Lugano
6 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 2 maggio 2018 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con la petizione
in oggetto l’attore chiede che venga accertata la prescrizione del diritto
della Cassa pensione convenuta di chiedere la restituzione – tramite la
compensazione (trattenuta mensile di fr. 2000) attuata a partire dal mese di
febbraio 2018 con le rendite di vecchiaia – di fr. 48'750, importo corrispondente
alle rendite per figli di invalido previste dal “piano di capitale“ di
cui agli artt. 64 e segg. [in specie art. 76] del Regolamento dell’assi-curazione
di risparmio (cfr. VIII-1; in seguito Regolamento d’as-sicurazione), erogate per
le figlie __________ e __________ successivamente al raggiungimento dell’età di
pensionamento dell’attore e meglio nel periodo 1. ottobre 2013 - 31 dicembre
2016. L’ulteriore importo di fr. 10'000, corrispondente alle rendite per figli
di invalido versate in seguito sino al 31 agosto 2017, l’attore riconosce inve-ce
che sia da rimborsare (quindi da compensare), per tale somma non essendo
intervenuta la prescrizione. Evidenzia quindi come la Cassa convenuta si
sarebbe dovuta accorgere dell’in-debito versamento delle prestazioni non – come
sostenuto da quest’ultima – nel mese di settembre 2017 bensì “alla fine di
ogni anno” in occasione dei “controlli annuali” (“alla fine di
ogni anno vi è un controllo contabile al termine del quale viene emesso un
estratto annuale delle rendite erogate”) ed avrebbe quindi dovuto chiederne
tempestivamente la restituzione. Conclude postulando, oltre che l’accertamento
dell’intervenuta prescrizione del diritto di richiedere la restituzione di fr.
48'750, la non compensabilità di tale importo con consecutiva cessazione, con
effetto al 30 giu-gno 2018, della trattenuta mensile di fr. 2'000 da parte
della Cas-sa pensione.
1.2. Nella risposta di causa l’istituto
di previdenza si oppone alla pretesa attorea. Osserva in particolare di essersi
accorto dell’erro-nea erogazione di prestazioni solo nel mese di settembre 2017,
ossia nell’ambito della “revisione” prevista (e che dice essere stata inserita
nel sistema informatico in occasione del riconoscimento del diritto alle
prestazioni) per il 31 agosto 2017. Precisa quindi di aver concesso la
restituzione di quanto indebitamente percepito mediante pagamenti rateali con
compensazione di fr. 2'000 sulle rendite di vecchiaia correnti. Evidenzia
altresì come l’attore non contesti né l’errore della Cassa pensione né
l’importo indebitamente percepito e come inoltre egli riconosca essere dovuta
la somma di fr. 10'000. Adduce anche che “non
appena ricevuta poi la comunicazione e-mail da parte dell’assicurato, a cui era
allegato anche il certificato di frequenza della figlia __________ presso il
liceo __________ di __________, dopo aver riesaminato il diritto alle prestazioni
il 31 agosto 2018 la Cassa pensione ha comunicato all’assi-curato l’errore
commesso e non da ultimo pure ha rivendicato la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite. Il 18 settembre 2017 all’assicurato la Cassa ha
ribadito la comunicazione con uno scritto in lingua italiana e considerate le
necessità dell’assicurato il 21 dicembre 2017 ha anche acconsentito che la
restituzione avvenisse mediante pagamenti rateali da compensare le rendite
ancora da pagare siccome non oggetto della liquidazione in capitale. Considerando
quanto precede, alla Cassa pensione nulla può quindi esserle rimproverato. Non
appena confrontata con la necessità di riesaminare le prestazioni, accortasi
dell’errore commesso, tempestivamente la Cassa pensione ha infatti dato
all’assicurato comunicazione dell’errore e dell’ammontare indebitamente pagato
con rispettiva domanda di restituzione. Il termine annuale e quinquennale di
cui nell’art. 35 a LPP si avverano quindi rispettati e la domanda di
restituzione della Cassa pensione merita conseguentemente di essere confermata”.
Ribadisce ancora che “il ricorrente
sostiene senza ragioni un ricalcolo/riesame delle rendite per figli alla fine
Fatti
di ogni anno (cfr. ricorso, consid. 3, pag. 5). Difatti, dal momento che le
rendite vengono assegnate, un loro ricalcolo/riesame avviene unicamente quando
è raggiunta la data prestabilita per la revisione. Per la revisione della
rendita per figli la Cassa pensione ha inserito il termine del 31.08.2017
("gültig bis"). Prima di tale data la Cassa pensione non ha quindi
mai eseguito un ricalcolo/riesame delle rendite per figli. Il "certificato
fiscale" del 2013, che pure l'assicurato cita nel suo ricorso, è una
semplice attestazione che viene emessa automaticamente ogni anno dal sistema
informatico e che in alcun modo attesta l'esito di un ricalcolo/riesame delle
rispettive rendite. Non è oltretutto immaginabile che al termine di ogni anno
la Cassa pensione proceda alla revisione di ogni sua prestazione in corso;
segnatamente, risultando piuttosto sensato prevedere per ogni caso singolo
specifiche scadenze per la revisione e meglio come nel caso concreto al 31.08. 2017.
In alcun modo si può quindi pretendere che la Cassa pensione doveva accorgersi
dell'errore commesso prima del termine di revisione esplicitamente inserito nel
programma informatico. Anche per questi motivi la petizione dell'assicurato non
merita conseguentemente di essere confermata. Conclude che “l'assicurato è quindi tenuto a restituire alla Cassa
pensione la somma di complessivi fr. 58’750.-”.
1.3 In replica (spontanea) parte
attrice si è ribadita nella propria domanda di giudizio, osservando in
particolare come la ”convenuta contesta che
al termine di ogni anno vi sia un controllo contabile, asserendo che il
rilascio del resoconto delle prestazioni è automatico, senza alcuna verifica di
dettaglio, e ritiene che la decorrenza del termine di prescrizione di cui
all'art. 35 a cpv. 1 LPP sia iniziata il 31 agosto 2017, momento in cui la
Cassa pensione CV 1 avrebbe proceduto ad una revisione delle prestazioni, già
prevista nel sistema informatico a far tempo dal riconoscimento del diritto
alle prestazioni. Gli atti smentiscono però quanto asserito dalla convenuta. In
particolare, dall'estratto del sistema informatico riportato dalla convenuta a
pagina 4 della sua risposta si evince unicamente che le prestazioni valide dal
01.01.2017 sono erogate sino al 31.08. 2017, ma nulla specificato quanto alle
prestazioni erogate prima del 01.01.2017, ciò che permette di concludere che al
più tardi al termine di ogni anno la convenuta procede ad un controllo
contabile, al termine del quale il sistema informatico viene aggiornato di
conseguenza. Tutto ciò ritenuto, AT 1 riconferma quanto già indicato nella sua
petizione e chiede che venga accertata la prescrizione della pretesa di
restituzione dell'importo di CHF 48750.00 corrispondente alle rendite per figli
erogate sino al 31.12.2016” e
concludendo che “la compensazione ex
art. 120 CO non è possibile se il credito è prescritto, dunque, nel caso di
ispecie, la trattenuta di CHF 2'000.00 mensili dovrà cessare con effetto al 30
giugno 2018, nel senso che a decorrere dal 1° luglio 2018 la Cassa pensione CV
1 dovrà versare a AT 1 l'intero importo a titolo di rendita di vecchiaia e
rendita per figli, senza trattenute a titolo di compensazione”.
Parte convenuta ha duplicato
evidenziando soprattutto che ”per opporsi
alla restituzione di quanto indebitamente percepito, in merito all'importo di
fr. 48750.- l'assicurato sostiene che quest'ultimi "...non sono più
esigibili, in quanto la pretesa è ormai prescritta [cfr. replica spontanea, Ad
1]...AT 1 non contesta la commissione di un errore...ma solleva l'eccezione di
prescrizione [cfr. replica sponta-nea, Ad 2]...". Più concretamente, per
l'assicurato la Cassa pensione "…si sarebbe dovuta accorgere dell'errore
al termine di ogni anno, per le prestazioni erogate nel corso deli ultimi
dodici mesi, e questo poiché alla fine di ogni anno vi è un controllo contabile
al termine del quale viene emesso un resoconto delle prestazioni erogate
all'indirizzo del-l'assicurato..." [cfr. replica spontanea, Ad 2 e 3].
Tutto ciò dimenticando forse che anche all'assicurato incombe l'onere di
verificare i calcoli e le prestazioni percepite e se vi scorge un errore deve
comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione proprio per evitare che le insorga
un danno. Ad ogni buon conto, anche se la previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è propriamente un'assicurazione
sociale, come già rilevato nella risposta di causa per quanto stabilito
nell'art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza rinvia comunque ai principi giurisprudenziali
vigenti per l'art. 25 LPGA e quindi alle regole che riguardano i termini di
perenzione a vantaggio dell'assicurato. Se quest'ultima impostazione è
corretta, l'opinione che l'assicurato ha e-sposto nella replica spontanea non
può comunque essere condivisa [cfr replica spontanea, Ad 2 e 3], ed in particolare
ritenuto che il "certificato fiscale" è generato automaticamente dal
sistema contabile infor-matico alla fine dell'anno per ogni assicurato della
Cassa pensione senza che vi sia alcuna revisione o riesame del diritto di ogni
singolo assicurato. Concretamente occorre infatti ribadire che è solamente in
occasione della revisione singolarmente stabilita che per ogni assicurato la
Cassa pensione, riesaminando ogni dettaglio necessario, può accorgersi di aver
commesso un errore. Nel caso concreto, come già detto, un riesame del diritto
alle prestazioni dell'assicurato è stato stabilito con effetto dal 31 agosto
2017:
Laufende
Leistungen
Leistung
Status
Anspruchber,
Person
Gültig
seit
Gültig bis
Ende Anspruch
Gesamt-leistug
period Zahlung
Invaliden- Leistung __________
01.01.2017 31.08.2017 30.11.2026 7'500.00 625.00
Kinderrente KP terminiert
Invaliden-
Leistung __________ 01.01.2017 31.08.2017 31.08.2023
7‘500.00 625.00
Kinderrente KP terminiert
Come
pure già detto, per consolidata giurisprudenza (cfr. anche DIE 124 V 380,
consid. 1; cfr. DTF 119 V 433; cfr. DTF 112 V 180) il termi-ne relativo di
perenzione di un anno comincia a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto
riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione. L'invio a tutti gli assicurati della Cassa
pensione del "certificato fiscale", che come già detto generato
automaticamente dal sistema contabile-informatico e che contiene le sole
informazioni utili per l'allestimento della dichiarazione fiscale, da solo non
è sufficiente per poter pretendere dalla Cassa pensione la conoscenza di tutte
le informazioni necessarie per accorgersi di aver commesso un errore. Per
giurisprudenza (cfr. anche DTF 112 V 180, consid. 4a; cfr. DTF del 29 aprile
2003, inc n C 317/01; cfr. DTF del 10 ottobre 2001, inc n C 11/00, consid. 2),
per poter esaminare i presupposti della restituzione, la Cassa pensione deve
infatti poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerge sia il
principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa
di restituzio-ne non è quindi sufficiente che la Cassa pensione venga a conoscenza
di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono
di stabilirne il principio ma non la misura. Il termine di perenzione di un
anno inizia quindi a decorrere solamente dopo che dagli atti emerge
concretamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. DTF
del 30 giugno 2007, inc n K 70/06, consid. 5.1 e riferimenti; cfr. DTF del 4
maggio 2009, inc n 9C_1057/2008, consid. 4.1.1); ciò che nel caso concreto si è
verificato, come già detto, unica-mente dopo il riesame del 31.08.2017”.
1.4 Pendente lite il Vicepresidente
del TCA ha chiesto all’attore di comunicare “se
e per quali anni precedenti il 2017 e successivi al 2012 sono stati a lui
richiesti dalla Cassa pensioni CV 1 attestati di frequenza scolastica (per uno
o entrambi i figli). In caso affermativo dovrà essere prodotta la relativa
documentazione in suo possesso” (cfr.
XIV).
Parte attrice ha quindi
asserito di aver trasmesso il 31 agosto 2016, per e-mail indirizzato
all’istituto di previdenza (di cui ha prodotto copia; cfr. XV-1), copia del
certificato di frequenza scolastica relativo alla figlia __________.
Prendendo
posizione su quanto asserito e prodotto da controparte, il 24 luglio 2018 il
patrocinatore della Cassa convenuta ha osservato che “…nell'incarto della Cassa pensione non risulta alcu-na
comunicazione e-mail datata 31.08.2016 né tanto meno l'e-mail riprodotta per
l'assicurato con lo scritto del 18 luglio 2018 (cfr. doc. XV+1 e XV1). Dopo che
il sottoscritto ha nuovamente interpellato la Cassa a tal proposito,
quest'ultima ha però comunicato di aver ricevuto direttamente dall'assicurato
in data 2 settembre 2016 la "Dichiarazione di frequenza" per gli anni
2016-2017. La ricezione di quest'ultimo documento non ha reso necessario un
riesame della pratica ed in parti-colare confermando quest'ultimo unicamente
che essendo la figlia del-l'assicurato ancora agli studi il pagamento di una
rendita per figli si giu-stificava ancora. Non essendoci quindi dei motivi per
riesaminare la pratica la Cassa ha purtroppo perseverato nel suo errore.
Diversa la situazione invece per il 31.08.2017 ed in particolare essendo
previsto per quel momento un riesame completo della pratica” (cfr. XVII).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novem-bre 2008).
2.2 In lite è la questione di
sapere se sia intervenuta o meno la prescrizione del diritto dell’istituto di
previdenza convenuto di chiedere – tramite compensazione con prestazioni di
vecchiaia di spettanza dell’attore – la restituzione di fr. 48'750
(su fr. 58'750 che l’istituto ritiene essere interamente dovuti) per prestazioni (rendite per le due figlie) percepite
indebitamente a contare da ottobre 2013.
La controversia ha quindi
natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale dell’art. 73
LPP (Vetter-Schreiber, BVG/FZG-Kommentar, 2013, art. 73 n. 8; SZS 2001 p. 485).
È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale (cfr.
anche art. 1 cpv. 1 Lptca) che è pure competente ratione loci giusta l’art. 73
cpv. 3 LPP l’attore avendo – incontestatamente – svolto attività lavorativa nel
Cantone Ticino, segnatamente alle dipendenze della sede di __________ di __________
quale datore di lavoro affiliato all’istituto previdenziale conve-nuto.
All’attore dev’essere
riconosciuto un interesse degno di protezio-ne (DTF 118 V 102, 117 V 320, 115 V
372) a che venga accertato – per quanto concerne l’importo indebitamente
percepito di fr. 48’750 – che la compensazione avente ad oggetto le prestazioni
di vecchiaia di sua spettanza non è giustificata per intervenuta prescrizione
della pretesa di restituzione vantata dalla Cassa convenuta, quando anche si
consideri come in caso di compensazione di un credito di restituzione con
prestazioni correnti – ammessa dalla giurisprudenza (DTF 128 V 50; STF 9C_566/ 2007
del 3 gennaio 2007 e ivi riferimenti; vedi anche Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2012, n. 1120) – incombe all’assicurato agire in giustizia per contestare la
pretesa di restituzione (Kahil-Wolff, in: Schneider/Geiser/Gächter,
Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 35a n. 15).
2.3
2.3.1 Secondo l’art. 35a cpv. 1 LPP le
prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere
dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta
per lui un onere troppo grave. Il diritto di chiedere la restituzione si
prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento
della prestazione. Se il diritto di chie-dere la restituzione nasce da un reato
per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante (art. 35a cpv. 2 LPP). L’art. 35a
LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia alla previdenza
obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1 cifra 4 LPP; DTF
142 V 358 consid. 6.1). Prima di tale data, in
assenza di u-na norma statutaria o regolamentare che la prevedesse specificatamente,
la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto
era retta dagli artt. 62 e segg. CO, e questo sia in materia di previdenza
obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 2,
p. 136). Rispetto al-l’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO,
l’art. 35a LPP non esige più che il beneficiario sia ancora arricchito al
momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff, cit., art.
35a n. 8, p. 604 con riferimenti). Gli artt. 62 e segg. CO
rimangono applicabili, in assenza di norme regolamentari, nel caso di istituiti
previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 3). Sono considerate prestazioni della
previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia,
superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto
forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a LPP è applicabile
per analogia, in quanto destinati alla previdenza professio-nale, anche ai
versamenti di prestazioni d’uscita ad un nuovo i-stituto di previdenza o su un
conto di libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 5 e ivi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
In DTF 142 V
20 il TF si è pronunciato sulla natura giuridica dei termini di cui all’art.
35a cpv. 2 LPP. Facendo propria la tesi della dottrina maggioritaria, l’Alta
Corte ha stabilito che sia il termine relativo di un anno che quello assoluto
di 5 anni per far valere u-na pretesa di restituzione sono – al pari di quelli
previsti all’art. 41 cpv. 2 LPP – termini di prescrizione nel senso del diritto
delle obbligazioni e non di perenzione.
2.3.2 L’attore, come
detto, non mette in discussione nè la fondatezza della pretesa di restituzione
in quanto tale, né la quantificazione delle prestazioni percepite
indebitamente. Egli – che risulta pure essere al beneficio
(incontestato e regolare) di prestazioni per le due figlie in base al “piano
di risparmio” di cui agli artt. 28 e segg. del Regolamento d’assicurazione –
fa valere unicamente la prescrizione del diritto di chiedere la restituzione (tramite
la compen-sazione) delle rendite per le due figlie riconducibili al “piano
di capitale” per un importo di fr. 48'750.
L’art.
35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si
prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previ-denza ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della
prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il
quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica
que-st’ultimo. Determinante è il momento in cui l’amministrazione, u-sando
l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al
riguardo, la giurisprudenza concer-nente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può
essere applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid.
3.1; STF 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.2011.2 del 29
settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia
quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto
del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119
V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata
versata senza valida causa giuridica e la violazione di una norma legale da
parte dell’istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono
requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere
esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 6 e 27; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la
giurisprudenza federale, in caso di errore il termine non decorre dal momento
in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe
dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo
contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far
nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto dello sbaglio
commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380
consid. 1 e 2c, 110 V 304 consid. 2a; RDAT II-2003 n. 72 p. 306; STF 9C_323/
2011 del 10 giugno 2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa
precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della conoscenza
del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso
illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a
torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 p. 158).
Determinante, conformemente alla giurisprudenza sopra menzio-nata,
non è quindi l’errato versamento degli averi previdenziali, ma la circostanza
che, con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo in un secondo
momento avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento.
L’art. 32 del Regolamento
delle prestazioni della Cassa pensione CV 1 (cfr. VIII-2; in seguito
Regolamento delle prestazioni) prescrive in particolare che “qualora sia
dimostrabile che prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo
illegittimo, questa ne chiede il rimborso immediato”, senza quindi nulla
aggiungere alle condizioni stabilite dall’art. 35 a LPP.
2.3.3 La compensazione
di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel
diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova applicazione anche nel
diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali tale principio
è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente (DTF 128 V
228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La
compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO
oppure per accordo (sul punto cfr. Schwen-zer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03). Le regole della
compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi
generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili
per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30
gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza professionale
(obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127 consid. 6),
l’art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a prestazioni con
crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza, eccezion
fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che non sono dedotti dal
datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente nel caso in cui
queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §7 n. 96-97; per la parte
sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO).
Per
giurisprudenza, la compensazione operata da un istituto di previdenza non deve
intaccare il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 131 V 249, 128 V
54; STF 9C_372/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3.1). Come accennato (cfr. supra consid.
Considerandi
2.
), in caso di compensazione di un credito di restituzione con
prestazioni correnti incombe all’assicurato agire in giustizia per contestare
la pretesa di restituzione.
2.3.4
In concreto l’attore ha iniziato
a beneficiare di prestazioni d’inva-lidità – in particolare, per quanto qui
interessa, di una rendita temporanea secondo il “piano di capitale”
giusta gli artt. 73 segg. del Regolamento d’assicurazione
(tra cui le due rendite per figli d’invalido ai sensi dell’art. 76) – a
far tempo dal 1. marzo 2005, ossia dal momento in cui è stato dichiarato
invalido ai sensi dei combinati artt. 73 e 45 del citato regolamento (cfr.
anche art. 54 del Regolamento delle prestazioni). Con l’incontestato raggiungi-mento
dell’età di pensionamento (doc. 5, 11, 20, 22, 23, doc. F), quale beneficiario
di una rendita d’invalidità AT 1 ha maturato ex art. 72 del Regolamento
d’assicurazione il diritto al versamento del capitale di vecchiaia a risparmio
(fr. 380'841.70; doc. 22, 23, 24, 26, doc. A) disponibile a quel momento (avere
ri-sparmiato nel “piano di capitale”), ritenuto che in quel medesimo
momento (raggiungimento dell’età di pensionamento) si è però estinto il diritto
alla rendita d’invalidità (art. 73 cpv. 2 del Regolamento d’assicurazione; cfr.
anche doc. 23; art. 54 cpv. 6 del Regolamento delle prestazioni). L’istituto di
previdenza ha quindi interrotto il versamento della rendita d’invalidità per
l’assicurato ma ha per contro erroneamente continuato a versare le due rendite
per i figli d’invalido (fr. 625 mensili ognuna) non più dovute come prescritto
dall’art. 76 del Regolamento d’assicurazione.
Nel caso in esame, l’errore
– ossia il versamento senza causa giuridica di prestazioni – corrisponde a non
aver dubbi al versa-mento, la prima volta nell’ottobre 2013, delle rendite per
le due fi-glie di fr. 625 ognuna, senza considerare che giusta gli artt. 73 e
76.
del Regolamento d’assicurazione queste prestazioni del “piano di capitale”
non erano più dovute a partire da suddetto mese.
L’attore sostiene che
l’istituto di previdenza avrebbe dovuto accorgersi dell’indebito versamento già
in occasione di “controlli annuali” e non solo nel settembre 2017
nell’ambito della “revisione” della rendita “prevista” per il 31
agosto 2017 (termine indicato nella menzionata scheda di cui al doc. 14) che
secondo parte convenuta costituisce invece – quale data “prestabilita per la
revisione” delle due rendite (ovvero per “riesaminare la pratica”) –
il momento determinante per la decorrenza del termine di prescrizione.
2.3.5
Dal fascicolo
emerge che successivamente al mese di ottobre 2013 l’istituto di previdenza ha
trasmesso all’attore, nel gennaio 2014, un “certificato fiscale pensionato
2013” a firma dei due collaboratori e/o consulenti incaricati (__________ e
__________) e datato 25 gennaio 2014 (doc. 25), contenente il dettaglio delle
prestazioni versate per un totale di fr. 46'560 a AT 1 nel 2013, tra cui
figurano anche le rendite per figli d’in-validi versate per 12 mesi (fr. 31'560
relativi a rendite del “piano di risparmio” [1'315 x 2 x 12; per gli
importi cfr. doc. 15 e sub doc. E] e fr. 15'000 relativi alle qui litigiose
rendite del “piano di capitale” [625 x 2 x 12; per gli importi cfr. doc.
14, sub doc. E]). Per ammissione della Cassa convenuta il dettaglio delle
rendite è addirittura stato trasmesso all’assicurato “ogni anno” (cfr.
scritto 17 gennaio 2018 all’assicurato, doc. 5; cfr. art. 20 del Regola-mento
delle prestazioni). Agli atti (sub doc. F) vi è infatti pure il “certificato
fiscale” relativo al 2014 – emesso il 2 febbraio 2015 a firma sempre dei
due citati collaboratori e/o consulenti – il quale fa pure stato del versamento
in quell’anno delle rendite per figli di invalidi sia del “piano di risparmio”
che del “piano di capitale” (complessivamente fr. 46'560, come nel
2013).
E’ pure presente agli atti (sub
doc. F) il conteggio relativo all’am-montare complessivo mensile delle rendite
per il 2015, tra cui figurano anche quelle per le figlie di fr. 625 ognuna.
Anche in tal caso, per espressa indicazione dell’istituto di previdenza, il conteggio
mensile è stato allestito e trasmesso all’interessato “ogni anno” (cfr.
scritto 17 gennaio 2018, doc. 5; cfr. art. 20 del Regolamento delle prestazioni).
Risulta inoltre che a
seguito del pensionamento dell’attore, sempre ad opera del collaboratore __________,
il 30 settembre/2 ottobre 2013 sono state allestite le schede di controllo
relative al versamento delle rendite dovute a far tempo dal 1. ottobre 2013
(rendite di vecchiaia; cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 19)
rispettivamente delle rendite il cui versamento ha preso fine il 30 settembre
2013.
(rendite d’invalidità; cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub
doc. 20-21) nonché quella relativa al versamento del già menzionato capitale di
fr. 380'841.17 che ha posto fine all’ero-gazione delle qui litigiose rendite
per figli di invalido (cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 22).
Nella scheda di cui al doc. 14 (allestita e controllata da due diversi collaboratori
dell’istituto di previdenza e concernente il versamento delle due rendite di
fr. 625 mensili ognuna) è indicato il periodo di validità delle due prestazioni,
segnatamente dal 1. gennaio 2017 (“Gültig ab”) al 31 agosto 2017 (“Gültig
bis”).
Agli atti figura altresì una
e-mail del 16 luglio 2017 (prodotta pen-dente lite dall’attore invitato dal
Tribunale a voler comunicare per quali anni precedenti il 2017 e successivi al
2012.
sono stati richiesti dall’istituto di previdenza attestati di frequenza
per entrambe le figlie) con cui AT 1 aveva trasmesso all’i-stituto di
previdenza il certificato di frequenza della figlia __________ per l’anno
scolastico 2016-2017 (XVI-1). Al riguardo parte convenuta ha osservato che non
risulta che vi sia stata trasmissione via e-mail del predetto certificato, ma
ha precisato di aver comunque “ricevuto direttamente dall’assicurato in data
2.
settembre 2016 la “Dichiarazione di frequenza” per gli anni 2016 e 2017”
(cfr. XVII).
2.3.6
Premesso che, oltre a verifiche
o controlli periodici, anche altre circostanze – nelle quali,
usando l'attenzione ragionevolmente e-sigibile, l’assicurazione dovrebbe
rendersi conto del carattere indebito di prestazioni versate – possono
portare a far decorrere il termine relativo di prescrizione (cfr. supra consid.
2.3
; cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e STF 9C_482/2009
consid. 3.3.2), occorre anzitutto rilevare che se da un lato nella scheda di
cui al doc. 14 risulta inserita la data del 31 agosto 2017 quale data di
validità (“Gültig bis”) del versamento della prestazione (definita dal
patrocinatore della Cassa quale data di “revisione” o “revisione/riesame”),
d’altro lato la scheda riporta il 1. gennaio 2017 quale data d’inizio del
versamento (“Gültig ab”). E’ pertanto verosimile ritenere che questa
scheda sia stata elaborata a tale momento in occasione del rinnovo del versamento
delle prestazioni dopo il 31 dicembre 2016 e che quindi in quella occasione
l’assicurazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’indebito versamento.
D’altronde nessun altro elemento a-gli atti consente di ritenere siccome
validamente comprovato che il termine del 31 agosto 2017 sia stato previsto e
inserito quale momento di “riesame/revisione” in occasione del riconoscimento
del diritto alle due rendite litigiose, non essendo inoltre dato a divedere
cosa avrebbe potuto giustificare l’inserimento del 31 agosto 2017 quale data di
revisione di prestazioni che sono state riconosciute ed hanno iniziato ad
essere erogate nel mese di mar-zo 2005 (è del resto poco verosimile che si preveda
una revisione di prestazioni solo dopo 12 anni dalla loro prima erogazione).
L’inserimento della data del
1.
gennaio 2017 nella scheda può far effettivamente pensare – come osservato
dall’attore (cfr. replica p. 3) – ad un “controllo” del diritto alla
rendita che l’istituto di previdenza avrebbe effettuato a tale momento (o forse
addirittura prima, a fine 2016, in vista del rinnovo delle prestazioni per l’an-no
2017).
Ma
vi è di più.
In occasione del summenzionato
allestimento – da parte (anche) del
medesimo collaboratore e/o consulente (__________) che già aveva elaborato,
quale “zuständiger Sachbearbeiter”, oltre alla scheda riguardante il
capitale di fr. 380'841.70 maturato al 30 settembre 2013 (cfr. doc. 22) anche quella
concernente le prestazioni e i relativi importi che spettavano di diritto all’attore
dopo il 30 settembre 2017 in corretta applicazione delle disposizioni
regolamentari (cfr. doc. 19) – nel
gennaio di ogni anno (per quanto qui interessa a partire dal 2014) dei
certificati fiscali contenenti il dettaglio delle rendite erogate a AT 1 (doc.
25, sub doc. F), applicando la diligenza e l’attenzione ragionevolmente esigibile
per lo meno il citato collaboratore avrebbe potuto e dovuto rendersi conto
dell’erogazione indebita, dopo il 30 settembre 2013, delle due prestazioni per le
figlie per complessivi fr. 15'000 annui inequivocabilmente non più dovute per
regola-mento.
Oltre a ciò, come visto, risulta
pure che nell’agosto/settembre 2016 alla Cassa convenuta era stato trasmesso
l’attestato di frequenza al liceo cantonale di una delle due figlie per l’anno scolastico
2016-2017. Anche in tale occasione, e non solo quindi in quella presentatasi un
anno dopo a seguito della trasmissione dell’attestato di frequenza liceale per
l’anno 2017/2018 e del (per quanto per dato di capire) concomitante asserito “riesame”
del diritto a prestazioni il 31 agosto 2017, l’istituto di previdenza, pre-stando
la dovuta diligenza ed attenzione, non poteva non riconoscere la palese non
conformità al regolamento e il carattere quin-di indebito delle due rendite per
figli di invalido che qui ci occupa-no. Ciò se si considera in particolare che,
essendo AT 1 al beneficio della pensione da ottobre 2013, da tale mo-mento egli
non aveva più diritto a prestazioni d’invalidità di nessun genere. Ora, la
palesemente errata indicazione sia nei certificati fiscali annuali che nel
conteggi relativi alle rendite mensili (sub doc. F) di “rendite per figli d’invalidi” – non più dovute sotto tale
denominazione nemmeno in relazione al “piano di risparmio” (cfr. art. 53
del Regolamento d’assicurazione) in base al quale da ottobre 2013 l’attore ha
avuto diritto non a “rendite per figli d’invalido” bensì a “rendite
per figli di pensionato” (art. 43) accanto alla contestuale erogazione di
prestazioni (rettamente denominate) di vecchiaia (“rendita di vecchiaia”
e “rendita di vecchiaia E”) –
non poteva sfuggire ai collaboratori dell’istituto di previdenza.
Appare in ogni caso poco
verosimile che nei quattro anni successivi al mese di ottobre 2013, la Cassa convenuta
non abbia proceduto ad alcun controllo contabile (cfr. supra consid. 2.3.2)
indicato dalla giurisprudenza, a titolo esemplificativo, come momento nel quale
è possibile rendersi conto di eventuali errori commessi (DTF 110 V 306 consid.
2b; STFA I 203/04 del 9 febbraio 2005 consid. 5.2, STFA I 678/00 del 30 maggio
2001.
consid. 3b).
2.3.7
In simili circostanze – ribadito
che l’eventuale non buona fede (che l’istituto di previdenza
sembra voler rimproverare all’attore; cfr. petizione e duplica) del
beneficiario di prestazioni non dovute dev’essere esaminata nel quadro di un
eventuale condono (cfr. la giurisprudenza e dottrina menzionata al consid.
2.3
) – si deve concludere che il termine di prescrizione del diritto
di chiedere la restituzione ha nel caso in esame iniziato a decorrere al più
tardi (nell’ipotesi cioè più favorevole per la Cassa convenuta) durante il
mese di gennaio 2017.
2.4
2.4.1
Per invalsa giurisprudenza, la
comunicazione all’interessato da parte dell’istituto di previdenza di voler
procedere ad una compensazione per un determinato importo – in casu la lettera
del 14 settembre 2017 con cui la Cassa pensione ha informato l’assi-curato di
voler chiedere la restituzione quantificandola in complessivi fr. 58’750 (doc. F)
– non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione (SVR 2007 BVG Nr.
18.
[B 55/05]; STF 9C_840/ 2017 del 23 luglio 2018, STF 9C_289/2013 e 9C_310/ 2013
del 23 novembre 2013; SVR 2014 Nr. 21). Per il medesimo motivo, non
costituiscono atti interruttivi della prescrizione neppure le successive
comunicazioni della Cassa convenuta all’as-sicurato datate 21 dicembre 2017
(doc. 7) rispettivamente 17 gennaio 2018 (doc. 5).
Nella misura in cui sia da
considerare quale atto interruttivo della prescrizione (in DTF 128 V 50 e in STF 9C_65/2008 del 29
ottobre 2008 l’Alta Corte sembrerebbe aver considerato non prescritte pretese
di restituzione poste in compensazione senza ulteriori atti interruttivi ai
sensi dell’art. 135 cpv. 2 CO; cfr. tuttavia la già citata STF B 55/05 consid.
4.2.3
in cui il TF aveva stabilito che in virtù del rinvio puro e semplice alle
norme del CO non può esser-vi spazio per una regolamentazione più estesa in
materia di interruzione della prescrizione conformemente all’art. 135 CO; la
questione, considerate le richieste attoree, non merita tuttavia ulteriore
disamina) la messa in atto della compensazione per la prima volta con l’erogazione
delle prestazioni di vecchiaia di febbraio 2018 (cfr. doc. 5 e 7) risulta
tardiva (giusta l’art. 29 cpv. 2 lett. a del Regolamento delle prestazioni, le
prestazioni vengono erogate alla fine di ogni mese; cfr. anche art. 22 cpv. 2
lett. a del Regolamento d’assicurazione).
2.4.2
Sulla scorta di quanto precede e
considerato come per la giurisprudenza federale relativa all’art.
25.
cpv. 2 LPGA ed applicabile all’art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C_672/2015
del 7 aprile 2016 consid. 3.2, STF 9C_399/2013 del 30
novembre 2013 e 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3,) il termine annuo per chiedere la restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state erogate e che detto
termine decorre quin-di dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR 2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C_64/2011 del 7 novembre
2011.
consid. 2.2; STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2,
STF 8C_927/2012, STF 8C_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF 139 V 429]
consid. 5), facendo decorrere il ter-mine di prescrizione da gennaio 2017 ed
ammettendo che la messa in atto della compensazione abbia a valere quale interruzione
della prescrizione, considerata quindi la non intervenuta prescrizione per la
restituzione delle prestazioni versate a torto nei precedenti 12 mesi (DTF 139
V 6 consid. 5.2), la disponibilità di AT 1 a non opporsi alla restituzione di
fr. 10'000 appare ampiamente giustificata.
Per il
che la somma di fr. 48'750 non può essere oggetto di restituzione per
intervenuta prescrizione. La Cassa convenuta è di conseguenza legittimata a far
valere il proprio diritto di compensazione sino a concorrenza di fr. 10'000, ritenuto
che quanto fos-se stato nel frattempo trattenuto oltre tale importo dovrà essere
riversato all’attore.
Per il resto, le condizioni
di cui all’art. 120 cpv. 3 CO – nel caso in cui tale norma debba applicarsi
anche alla compensazione con prestazioni correnti (SVR 2007 BVG Nr. 18 [B
55/05]) – non paiono adempiute. I crediti dell’assicurato (rendite di vecchiaia
correnti) a partire dal mese di febbraio 2018 (inizio della compensazione) non
erano infatti esigibili al momento in cui è intervenuta la prescrizione del
credito di restituzione (ossia al più tardi nel gennaio 2018).
2.5
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca).
L’istituto di previdenza
convenuto verserà a AT 1, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1’800 per
ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ E’ accertata
l’intervenuta prescrizione del diritto della Cassa pensione CV 1 di chiedere a AT
1 la restituzione di fr. 48'750.
§§ La
Cassa pensione CV 1 è legittimata a far valere il proprio diritto di
compensazione limitatamente all’importo di fr. 10'000 conformemente al considerando
2.4.2.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa pensione CV 1 verserà a AT 1 fr. 1’800.- (IVA inclusa se
dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti