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Decisione

34.2018.16

Restituzione - tramite compensazione con prestazioni di vecchiaia - di prestazioni indebitamente versate. Prescrizione; atti interruttivi. Momento in cui l'istituto deve rendersi conto dell'erogazione

6 febbraio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

di ogni anno (cfr. ricorso, consid. 3, pag. 5). Difatti, dal momento che le

rendite vengono assegnate, un loro ricalcolo/riesame avviene unicamente quando

è raggiunta la data prestabilita per la revisione. Per la revisione della

rendita per figli la Cassa pensione ha inserito il termine del 31.08.2017

("gültig bis"). Prima di tale data la Cassa pensione non ha quindi

mai eseguito un ricalcolo/riesame delle rendite per figli. Il "certificato

fiscale" del 2013, che pure l'assicurato cita nel suo ricorso, è una

semplice attestazione che viene emessa automaticamente ogni anno dal sistema

informatico e che in alcun modo attesta l'esito di un ricalcolo/riesame delle

rispettive rendite. Non è oltretutto immaginabile che al termine di ogni anno

la Cassa pensione proceda alla revisione di ogni sua prestazione in corso;

segnatamente, risultando piuttosto sensato prevedere per ogni caso singolo

specifiche scadenze per la revisione e meglio come nel caso concreto al 31.08. 2017.

In alcun modo si può quindi pretendere che la Cassa pensione doveva accorgersi

dell'errore commesso prima del termine di revisione esplicitamente inserito nel

programma informatico. Anche per questi motivi la petizione dell'assicurato non

merita conseguentemente di essere confermata. Conclude che “l'assicurato è quindi tenuto a restituire alla Cassa

pensione la somma di complessivi fr. 58’750.-”.

1.3 In replica (spontanea) parte

attrice si è ribadita nella propria domanda di giudizio, osservando in

particolare come la ”convenuta contesta che

al termine di ogni anno vi sia un controllo contabile, asserendo che il

rilascio del resoconto delle prestazioni è automatico, senza alcuna verifica di

dettaglio, e ritiene che la decorrenza del termine di prescrizione di cui

all'art. 35 a cpv. 1 LPP sia iniziata il 31 agosto 2017, momento in cui la

Cassa pensione CV 1 avrebbe proceduto ad una revisione delle prestazioni, già

prevista nel sistema informatico a far tempo dal riconoscimento del diritto

alle prestazioni. Gli atti smentiscono però quanto asserito dalla convenuta. In

particolare, dall'estratto del sistema informatico riportato dalla convenuta a

pagina 4 della sua risposta si evince unicamente che le prestazioni valide dal

01.01.2017 sono erogate sino al 31.08. 2017, ma nulla specificato quanto alle

prestazioni erogate prima del 01.01.2017, ciò che permette di concludere che al

più tardi al termine di ogni anno la convenuta procede ad un controllo

contabile, al termine del quale il sistema informatico viene aggiornato di

conseguenza. Tutto ciò ritenuto, AT 1 riconferma quanto già indicato nella sua

petizione e chiede che venga accertata la prescrizione della pretesa di

restituzione dell'importo di CHF 48750.00 corrispondente alle rendite per figli

erogate sino al 31.12.2016” e

concludendo che “la compensazione ex

art. 120 CO non è possibile se il credito è prescritto, dunque, nel caso di

ispecie, la trattenuta di CHF 2'000.00 mensili dovrà cessare con effetto al 30

giugno 2018, nel senso che a decorrere dal 1° luglio 2018 la Cassa pensione CV

1 dovrà versare a AT 1 l'intero importo a titolo di rendita di vecchiaia e

rendita per figli, senza trattenute a titolo di compensazione”.

Parte convenuta ha duplicato

evidenziando soprattutto che ”per opporsi

alla restituzione di quanto indebitamente percepito, in merito all'importo di

fr. 48750.- l'assicurato sostiene che quest'ultimi "...non sono più

esigibili, in quanto la pretesa è ormai prescritta [cfr. replica spontanea, Ad

1]...AT 1 non contesta la commissione di un errore...ma solleva l'eccezione di

prescrizione [cfr. replica sponta-nea, Ad 2]...". Più concretamente, per

l'assicurato la Cassa pensione "…si sarebbe dovuta accorgere dell'errore

al termine di ogni anno, per le prestazioni erogate nel corso deli ultimi

dodici mesi, e questo poiché alla fine di ogni anno vi è un controllo contabile

al termine del quale viene emesso un resoconto delle prestazioni erogate

all'indirizzo del-l'assicurato..." [cfr. replica spontanea, Ad 2 e 3].

Tutto ciò dimenticando forse che anche all'assicurato incombe l'onere di

verificare i calcoli e le prestazioni percepite e se vi scorge un errore deve

comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione proprio per evitare che le insorga

un danno. Ad ogni buon conto, anche se la previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è propriamente un'assicurazione

sociale, come già rilevato nella risposta di causa per quanto stabilito

nell'art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza rinvia comunque ai principi giurisprudenziali

vigenti per l'art. 25 LPGA e quindi alle regole che riguardano i termini di

perenzione a vantaggio dell'assicurato. Se quest'ultima impostazione è

corretta, l'opinione che l'assicurato ha e-sposto nella replica spontanea non

può comunque essere condivisa [cfr replica spontanea, Ad 2 e 3], ed in particolare

ritenuto che il "certificato fiscale" è generato automaticamente dal

sistema contabile infor-matico alla fine dell'anno per ogni assicurato della

Cassa pensione senza che vi sia alcuna revisione o riesame del diritto di ogni

singolo assicurato. Concretamente occorre infatti ribadire che è solamente in

occasione della revisione singolarmente stabilita che per ogni assicurato la

Cassa pensione, riesaminando ogni dettaglio necessario, può accorgersi di aver

commesso un errore. Nel caso concreto, come già detto, un riesame del diritto

alle prestazioni dell'assicurato è stato stabilito con effetto dal 31 agosto

2017:

Laufende

Leistungen

Leistung

Status

Anspruchber,

Person

Gültig

seit

Gültig bis

Ende Anspruch

Gesamt-leistug

period Zahlung

Invaliden- Leistung __________

01.01.2017 31.08.2017 30.11.2026 7'500.00 625.00

Kinderrente KP terminiert

Invaliden-

Leistung __________ 01.01.2017 31.08.2017 31.08.2023

7‘500.00 625.00

Kinderrente KP terminiert

Come

pure già detto, per consolidata giurisprudenza (cfr. anche DIE 124 V 380,

consid. 1; cfr. DTF 119 V 433; cfr. DTF 112 V 180) il termi-ne relativo di

perenzione di un anno comincia a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto

riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione. L'invio a tutti gli assicurati della Cassa

pensione del "certificato fiscale", che come già detto generato

automaticamente dal sistema contabile-informatico e che contiene le sole

informazioni utili per l'allestimento della dichiarazione fiscale, da solo non

è sufficiente per poter pretendere dalla Cassa pensione la conoscenza di tutte

le informazioni necessarie per accorgersi di aver commesso un errore. Per

giurisprudenza (cfr. anche DTF 112 V 180, consid. 4a; cfr. DTF del 29 aprile

2003, inc n C 317/01; cfr. DTF del 10 ottobre 2001, inc n C 11/00, consid. 2),

per poter esaminare i presupposti della restituzione, la Cassa pensione deve

infatti poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerge sia il

principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa

di restituzio-ne non è quindi sufficiente che la Cassa pensione venga a conoscenza

di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono

di stabilirne il principio ma non la misura. Il termine di perenzione di un

anno inizia quindi a decorrere solamente dopo che dagli atti emerge

concretamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. DTF

del 30 giugno 2007, inc n K 70/06, consid. 5.1 e riferimenti; cfr. DTF del 4

maggio 2009, inc n 9C_1057/2008, consid. 4.1.1); ciò che nel caso concreto si è

verificato, come già detto, unica-mente dopo il riesame del 31.08.2017”.

1.4 Pendente lite il Vicepresidente

del TCA ha chiesto all’attore di comunicare “se

e per quali anni precedenti il 2017 e successivi al 2012 sono stati a lui

richiesti dalla Cassa pensioni CV 1 attestati di frequenza scolastica (per uno

o entrambi i figli). In caso affermativo dovrà essere prodotta la relativa

documentazione in suo possesso” (cfr.

XIV).

Parte attrice ha quindi

asserito di aver trasmesso il 31 agosto 2016, per e-mail indirizzato

all’istituto di previdenza (di cui ha prodotto copia; cfr. XV-1), copia del

certificato di frequenza scolastica relativo alla figlia __________.

Prendendo

posizione su quanto asserito e prodotto da controparte, il 24 luglio 2018 il

patrocinatore della Cassa convenuta ha osservato che “…nell'incarto della Cassa pensione non risulta alcu-na

comunicazione e-mail datata 31.08.2016 né tanto meno l'e-mail riprodotta per

l'assicurato con lo scritto del 18 luglio 2018 (cfr. doc. XV+1 e XV1). Dopo che

il sottoscritto ha nuovamente interpellato la Cassa a tal proposito,

quest'ultima ha però comunicato di aver ricevuto direttamente dall'assicurato

in data 2 settembre 2016 la "Dichiarazione di frequenza" per gli anni

2016-2017. La ricezione di quest'ultimo documento non ha reso necessario un

riesame della pratica ed in parti-colare confermando quest'ultimo unicamente

che essendo la figlia del-l'assicurato ancora agli studi il pagamento di una

rendita per figli si giu-stificava ancora. Non essendoci quindi dei motivi per

riesaminare la pratica la Cassa ha purtroppo perseverato nel suo errore.

Diversa la situazione invece per il 31.08.2017 ed in particolare essendo

previsto per quel momento un riesame completo della pratica” (cfr. XVII).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7

novem-bre 2008).

2.2 In lite è la questione di

sapere se sia intervenuta o meno la prescrizione del diritto dell’istituto di

previdenza convenuto di chiedere – tramite compensazione con prestazioni di

vecchiaia di spettanza dell’attore – la restituzione di fr. 48'750

(su fr. 58'750 che l’istituto ritiene essere interamente dovuti) per prestazioni (rendite per le due figlie) percepite

indebitamente a contare da ottobre 2013.

La controversia ha quindi

natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale dell’art. 73

LPP (Vetter-Schreiber, BVG/FZG-Kommentar, 2013, art. 73 n. 8; SZS 2001 p. 485).

È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale (cfr.

anche art. 1 cpv. 1 Lptca) che è pure competente ratione loci giusta l’art. 73

cpv. 3 LPP l’attore avendo – incontestatamente – svolto attività lavorativa nel

Cantone Ticino, segnatamente alle dipendenze della sede di __________ di __________

quale datore di lavoro affiliato all’istituto previdenziale conve-nuto.

All’attore dev’essere

riconosciuto un interesse degno di protezio-ne (DTF 118 V 102, 117 V 320, 115 V

372) a che venga accertato – per quanto concerne l’importo indebitamente

percepito di fr. 48’750 – che la compensazione avente ad oggetto le prestazioni

di vecchiaia di sua spettanza non è giustificata per intervenuta prescrizione

della pretesa di restituzione vantata dalla Cassa convenuta, quando anche si

consideri come in caso di compensazione di un credito di restituzione con

prestazioni correnti – ammessa dalla giurisprudenza (DTF 128 V 50; STF 9C_566/ 2007

del 3 gennaio 2007 e ivi riferimenti; vedi anche Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2012, n. 1120) – incombe all’assicurato agire in giustizia per contestare la

pretesa di restituzione (Kahil-Wolff, in: Schneider/Geiser/Gächter,

Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 35a n. 15).

2.3

2.3.1 Secondo l’art. 35a cpv. 1 LPP le

prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere

dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta

per lui un onere troppo grave. Il diritto di chiedere la restituzione si

prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento

della prestazione. Se il diritto di chie-dere la restituzione nasce da un reato

per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante (art. 35a cpv. 2 LPP). L’art. 35a

LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia alla previdenza

obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1 cifra 4 LPP; DTF

142 V 358 consid. 6.1). Prima di tale data, in

assenza di u-na norma statutaria o regolamentare che la prevedesse specificatamente,

la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto

era retta dagli artt. 62 e segg. CO, e questo sia in materia di previdenza

obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 2,

p. 136). Rispetto al-l’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO,

l’art. 35a LPP non esige più che il beneficiario sia ancora arricchito al

momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff, cit., art.

35a n. 8, p. 604 con riferimenti). Gli artt. 62 e segg. CO

rimangono applicabili, in assenza di norme regolamentari, nel caso di istituiti

previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 3). Sono considerate prestazioni della

previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia,

superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto

forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a LPP è applicabile

per analogia, in quanto destinati alla previdenza professio-nale, anche ai

versamenti di prestazioni d’uscita ad un nuovo i-stituto di previdenza o su un

conto di libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 5 e ivi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

In DTF 142 V

20 il TF si è pronunciato sulla natura giuridica dei termini di cui all’art.

35a cpv. 2 LPP. Facendo propria la tesi della dottrina maggioritaria, l’Alta

Corte ha stabilito che sia il termine relativo di un anno che quello assoluto

di 5 anni per far valere u-na pretesa di restituzione sono – al pari di quelli

previsti all’art. 41 cpv. 2 LPP – termini di prescrizione nel senso del diritto

delle obbligazioni e non di perenzione.

2.3.2 L’attore, come

detto, non mette in discussione nè la fondatezza della pretesa di restituzione

in quanto tale, né la quantificazione delle prestazioni percepite

indebitamente. Egli – che risulta pure essere al beneficio

(incontestato e regolare) di prestazioni per le due figlie in base al “piano

di risparmio” di cui agli artt. 28 e segg. del Regolamento d’assicurazione –

fa valere unicamente la prescrizione del diritto di chiedere la restituzione (tramite

la compen-sazione) delle rendite per le due figlie riconducibili al “piano

di capitale” per un importo di fr. 48'750.

L’art.

35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si

prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previ-denza ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della

prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il

quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica

que-st’ultimo. Determinante è il momento in cui l’amministrazione, u-sando

l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al

riguardo, la giurisprudenza concer-nente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può

essere applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid.

3.1; STF 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.2011.2 del 29

settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia

quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto

del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119

V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata

versata senza valida causa giuridica e la violazione di una norma legale da

parte dell’istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono

requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere

esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 6 e 27; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la

giurisprudenza federale, in caso di errore il termine non decorre dal momento

in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe

dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far

nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto dello sbaglio

commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380

consid. 1 e 2c, 110 V 304 consid. 2a; RDAT II-2003 n. 72 p. 306; STF 9C_323/

2011 del 10 giugno 2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa

precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della conoscenza

del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a

torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 p. 158).

Determinante, conformemente alla giurisprudenza sopra menzio-nata,

non è quindi l’errato versamento degli averi previdenziali, ma la circostanza

che, con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo in un secondo

momento avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento.

L’art. 32 del Regolamento

delle prestazioni della Cassa pensione CV 1 (cfr. VIII-2; in seguito

Regolamento delle prestazioni) prescrive in particolare che “qualora sia

dimostrabile che prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo

illegittimo, questa ne chiede il rimborso immediato”, senza quindi nulla

aggiungere alle condizioni stabilite dall’art. 35 a LPP.

2.3.3 La compensazione

di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel

diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova applicazione anche nel

diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali tale principio

è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente (DTF 128 V

228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La

compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO

oppure per accordo (sul punto cfr. Schwen-zer, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03). Le regole della

compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi

generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili

per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30

gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza professionale

(obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127 consid. 6),

l’art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a prestazioni con

crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza, eccezion

fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che non sono dedotti dal

datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente nel caso in cui

queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §7 n. 96-97; per la parte

sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO).

Per

giurisprudenza, la compensazione operata da un istituto di previdenza non deve

intaccare il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 131 V 249, 128 V

54; STF 9C_372/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3.1). Come accennato (cfr. supra consid.

Considerandi

2.

), in caso di compensazione di un credito di restituzione con

prestazioni correnti incombe all’assicurato agire in giustizia per contestare

la pretesa di restituzione.

2.3.4

In concreto l’attore ha iniziato

a beneficiare di prestazioni d’inva-lidità – in particolare, per quanto qui

interessa, di una rendita temporanea secondo il “piano di capitale”

giusta gli artt. 73 segg. del Regolamento d’assicurazione

(tra cui le due rendite per figli d’invalido ai sensi dell’art. 76) – a

far tempo dal 1. marzo 2005, ossia dal momento in cui è stato dichiarato

invalido ai sensi dei combinati artt. 73 e 45 del citato regolamento (cfr.

anche art. 54 del Regolamento delle prestazioni). Con l’incontestato raggiungi-mento

dell’età di pensionamento (doc. 5, 11, 20, 22, 23, doc. F), quale beneficiario

di una rendita d’invalidità AT 1 ha maturato ex art. 72 del Regolamento

d’assicurazione il diritto al versamento del capitale di vecchiaia a risparmio

(fr. 380'841.70; doc. 22, 23, 24, 26, doc. A) disponibile a quel momento (avere

ri-sparmiato nel “piano di capitale”), ritenuto che in quel medesimo

momento (raggiungimento dell’età di pensionamento) si è però estinto il diritto

alla rendita d’invalidità (art. 73 cpv. 2 del Regolamento d’assicurazione; cfr.

anche doc. 23; art. 54 cpv. 6 del Regolamento delle prestazioni). L’istituto di

previdenza ha quindi interrotto il versamento della rendita d’invalidità per

l’assicurato ma ha per contro erroneamente continuato a versare le due rendite

per i figli d’invalido (fr. 625 mensili ognuna) non più dovute come prescritto

dall’art. 76 del Regolamento d’assicurazione.

Nel caso in esame, l’errore

– ossia il versamento senza causa giuridica di prestazioni – corrisponde a non

aver dubbi al versa-mento, la prima volta nell’ottobre 2013, delle rendite per

le due fi-glie di fr. 625 ognuna, senza considerare che giusta gli artt. 73 e

76.

del Regolamento d’assicurazione queste prestazioni del “piano di capitale”

non erano più dovute a partire da suddetto mese.

L’attore sostiene che

l’istituto di previdenza avrebbe dovuto accorgersi dell’indebito versamento già

in occasione di “controlli annuali” e non solo nel settembre 2017

nell’ambito della “revisione” della rendita “prevista” per il 31

agosto 2017 (termine indicato nella menzionata scheda di cui al doc. 14) che

secondo parte convenuta costituisce invece – quale data “prestabilita per la

revisione” delle due rendite (ovvero per “riesaminare la pratica”) –

il momento determinante per la decorrenza del termine di prescrizione.

2.3.5

Dal fascicolo

emerge che successivamente al mese di ottobre 2013 l’istituto di previdenza ha

trasmesso all’attore, nel gennaio 2014, un “certificato fiscale pensionato

2013” a firma dei due collaboratori e/o consulenti incaricati (__________ e

__________) e datato 25 gennaio 2014 (doc. 25), contenente il dettaglio delle

prestazioni versate per un totale di fr. 46'560 a AT 1 nel 2013, tra cui

figurano anche le rendite per figli d’in-validi versate per 12 mesi (fr. 31'560

relativi a rendite del “piano di risparmio” [1'315 x 2 x 12; per gli

importi cfr. doc. 15 e sub doc. E] e fr. 15'000 relativi alle qui litigiose

rendite del “piano di capitale” [625 x 2 x 12; per gli importi cfr. doc.

14, sub doc. E]). Per ammissione della Cassa convenuta il dettaglio delle

rendite è addirittura stato trasmesso all’assicurato “ogni anno” (cfr.

scritto 17 gennaio 2018 all’assicurato, doc. 5; cfr. art. 20 del Regola-mento

delle prestazioni). Agli atti (sub doc. F) vi è infatti pure il “certificato

fiscale” relativo al 2014 – emesso il 2 febbraio 2015 a firma sempre dei

due citati collaboratori e/o consulenti – il quale fa pure stato del versamento

in quell’anno delle rendite per figli di invalidi sia del “piano di risparmio”

che del “piano di capitale” (complessivamente fr. 46'560, come nel

2013).

E’ pure presente agli atti (sub

doc. F) il conteggio relativo all’am-montare complessivo mensile delle rendite

per il 2015, tra cui figurano anche quelle per le figlie di fr. 625 ognuna.

Anche in tal caso, per espressa indicazione dell’istituto di previdenza, il conteggio

mensile è stato allestito e trasmesso all’interessato “ogni anno” (cfr.

scritto 17 gennaio 2018, doc. 5; cfr. art. 20 del Regolamento delle prestazioni).

Risulta inoltre che a

seguito del pensionamento dell’attore, sempre ad opera del collaboratore __________,

il 30 settembre/2 ottobre 2013 sono state allestite le schede di controllo

relative al versamento delle rendite dovute a far tempo dal 1. ottobre 2013

(rendite di vecchiaia; cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 19)

rispettivamente delle rendite il cui versamento ha preso fine il 30 settembre

2013.

(rendite d’invalidità; cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub

doc. 20-21) nonché quella relativa al versamento del già menzionato capitale di

fr. 380'841.17 che ha posto fine all’ero-gazione delle qui litigiose rendite

per figli di invalido (cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 22).

Nella scheda di cui al doc. 14 (allestita e controllata da due diversi collaboratori

dell’istituto di previdenza e concernente il versamento delle due rendite di

fr. 625 mensili ognuna) è indicato il periodo di validità delle due prestazioni,

segnatamente dal 1. gennaio 2017 (“Gültig ab”) al 31 agosto 2017 (“Gültig

bis”).

Agli atti figura altresì una

e-mail del 16 luglio 2017 (prodotta pen-dente lite dall’attore invitato dal

Tribunale a voler comunicare per quali anni precedenti il 2017 e successivi al

2012.

sono stati richiesti dall’istituto di previdenza attestati di frequenza

per entrambe le figlie) con cui AT 1 aveva trasmesso all’i-stituto di

previdenza il certificato di frequenza della figlia __________ per l’anno

scolastico 2016-2017 (XVI-1). Al riguardo parte convenuta ha osservato che non

risulta che vi sia stata trasmissione via e-mail del predetto certificato, ma

ha precisato di aver comunque “ricevuto direttamente dall’assicurato in data

2.

settembre 2016 la “Dichiarazione di frequenza” per gli anni 2016 e 2017”

(cfr. XVII).

2.3.6

Premesso che, oltre a verifiche

o controlli periodici, anche altre circostanze – nelle quali,

usando l'attenzione ragionevolmente e-sigibile, l’assicurazione dovrebbe

rendersi conto del carattere indebito di prestazioni versate – possono

portare a far decorrere il termine relativo di prescrizione (cfr. supra consid.

2.3

; cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e STF 9C_482/2009

consid. 3.3.2), occorre anzitutto rilevare che se da un lato nella scheda di

cui al doc. 14 risulta inserita la data del 31 agosto 2017 quale data di

validità (“Gültig bis”) del versamento della prestazione (definita dal

patrocinatore della Cassa quale data di “revisione” o “revisione/riesame”),

d’altro lato la scheda riporta il 1. gennaio 2017 quale data d’inizio del

versamento (“Gültig ab”). E’ pertanto verosimile ritenere che questa

scheda sia stata elaborata a tale momento in occasione del rinnovo del versamento

delle prestazioni dopo il 31 dicembre 2016 e che quindi in quella occasione

l’assicurazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’indebito versamento.

D’altronde nessun altro elemento a-gli atti consente di ritenere siccome

validamente comprovato che il termine del 31 agosto 2017 sia stato previsto e

inserito quale momento di “riesame/revisione” in occasione del riconoscimento

del diritto alle due rendite litigiose, non essendo inoltre dato a divedere

cosa avrebbe potuto giustificare l’inserimento del 31 agosto 2017 quale data di

revisione di prestazioni che sono state riconosciute ed hanno iniziato ad

essere erogate nel mese di mar-zo 2005 (è del resto poco verosimile che si preveda

una revisione di prestazioni solo dopo 12 anni dalla loro prima erogazione).

L’inserimento della data del

1.

gennaio 2017 nella scheda può far effettivamente pensare – come osservato

dall’attore (cfr. replica p. 3) – ad un “controllo” del diritto alla

rendita che l’istituto di previdenza avrebbe effettuato a tale momento (o forse

addirittura prima, a fine 2016, in vista del rinnovo delle prestazioni per l’an-no

2017).

Ma

vi è di più.

In occasione del summenzionato

allestimento – da parte (anche) del

medesimo collaboratore e/o consulente (__________) che già aveva elaborato,

quale “zuständiger Sachbearbeiter”, oltre alla scheda riguardante il

capitale di fr. 380'841.70 maturato al 30 settembre 2013 (cfr. doc. 22) anche quella

concernente le prestazioni e i relativi importi che spettavano di diritto all’attore

dopo il 30 settembre 2017 in corretta applicazione delle disposizioni

regolamentari (cfr. doc. 19) – nel

gennaio di ogni anno (per quanto qui interessa a partire dal 2014) dei

certificati fiscali contenenti il dettaglio delle rendite erogate a AT 1 (doc.

25, sub doc. F), applicando la diligenza e l’attenzione ragionevolmente esigibile

per lo meno il citato collaboratore avrebbe potuto e dovuto rendersi conto

dell’erogazione indebita, dopo il 30 settembre 2013, delle due prestazioni per le

figlie per complessivi fr. 15'000 annui inequivocabilmente non più dovute per

regola-mento.

Oltre a ciò, come visto, risulta

pure che nell’agosto/settembre 2016 alla Cassa convenuta era stato trasmesso

l’attestato di frequenza al liceo cantonale di una delle due figlie per l’anno scolastico

2016-2017. Anche in tale occasione, e non solo quindi in quella presentatasi un

anno dopo a seguito della trasmissione dell’attestato di frequenza liceale per

l’anno 2017/2018 e del (per quanto per dato di capire) concomitante asserito “riesame”

del diritto a prestazioni il 31 agosto 2017, l’istituto di previdenza, pre-stando

la dovuta diligenza ed attenzione, non poteva non riconoscere la palese non

conformità al regolamento e il carattere quin-di indebito delle due rendite per

figli di invalido che qui ci occupa-no. Ciò se si considera in particolare che,

essendo AT 1 al beneficio della pensione da ottobre 2013, da tale mo-mento egli

non aveva più diritto a prestazioni d’invalidità di nessun genere. Ora, la

palesemente errata indicazione sia nei certificati fiscali annuali che nel

conteggi relativi alle rendite mensili (sub doc. F) di “rendite per figli d’invalidi” – non più dovute sotto tale

denominazione nemmeno in relazione al “piano di risparmio” (cfr. art. 53

del Regolamento d’assicurazione) in base al quale da ottobre 2013 l’attore ha

avuto diritto non a “rendite per figli d’invalido” bensì a “rendite

per figli di pensionato” (art. 43) accanto alla contestuale erogazione di

prestazioni (rettamente denominate) di vecchiaia (“rendita di vecchiaia”

e “rendita di vecchiaia E”) –

non poteva sfuggire ai collaboratori dell’istituto di previdenza.

Appare in ogni caso poco

verosimile che nei quattro anni successivi al mese di ottobre 2013, la Cassa convenuta

non abbia proceduto ad alcun controllo contabile (cfr. supra consid. 2.3.2)

indicato dalla giurisprudenza, a titolo esemplificativo, come momento nel quale

è possibile rendersi conto di eventuali errori commessi (DTF 110 V 306 consid.

2b; STFA I 203/04 del 9 febbraio 2005 consid. 5.2, STFA I 678/00 del 30 maggio

2001.

consid. 3b).

2.3.7

In simili circostanze – ribadito

che l’eventuale non buona fede (che l’istituto di previdenza

sembra voler rimproverare all’attore; cfr. petizione e duplica) del

beneficiario di prestazioni non dovute dev’essere esaminata nel quadro di un

eventuale condono (cfr. la giurisprudenza e dottrina menzionata al consid.

2.3

) – si deve concludere che il termine di prescrizione del diritto

di chiedere la restituzione ha nel caso in esame iniziato a decorrere al più

tardi (nell’ipotesi cioè più favorevole per la Cassa convenuta) durante il

mese di gennaio 2017.

2.4

2.4.1

Per invalsa giurisprudenza, la

comunicazione all’interessato da parte dell’istituto di previdenza di voler

procedere ad una compensazione per un determinato importo – in casu la lettera

del 14 settembre 2017 con cui la Cassa pensione ha informato l’assi-curato di

voler chiedere la restituzione quantificandola in complessivi fr. 58’750 (doc. F)

– non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione (SVR 2007 BVG Nr.

18.

[B 55/05]; STF 9C_840/ 2017 del 23 luglio 2018, STF 9C_289/2013 e 9C_310/ 2013

del 23 novembre 2013; SVR 2014 Nr. 21). Per il medesimo motivo, non

costituiscono atti interruttivi della prescrizione neppure le successive

comunicazioni della Cassa convenuta all’as-sicurato datate 21 dicembre 2017

(doc. 7) rispettivamente 17 gennaio 2018 (doc. 5).

Nella misura in cui sia da

considerare quale atto interruttivo della prescrizione (in DTF 128 V 50 e in STF 9C_65/2008 del 29

ottobre 2008 l’Alta Corte sembrerebbe aver considerato non prescritte pretese

di restituzione poste in compensazione senza ulteriori atti interruttivi ai

sensi dell’art. 135 cpv. 2 CO; cfr. tuttavia la già citata STF B 55/05 consid.

4.2.3

in cui il TF aveva stabilito che in virtù del rinvio puro e semplice alle

norme del CO non può esser-vi spazio per una regolamentazione più estesa in

materia di interruzione della prescrizione conformemente all’art. 135 CO; la

questione, considerate le richieste attoree, non merita tuttavia ulteriore

disamina) la messa in atto della compensazione per la prima volta con l’erogazione

delle prestazioni di vecchiaia di febbraio 2018 (cfr. doc. 5 e 7) risulta

tardiva (giusta l’art. 29 cpv. 2 lett. a del Regolamento delle prestazioni, le

prestazioni vengono erogate alla fine di ogni mese; cfr. anche art. 22 cpv. 2

lett. a del Regolamento d’assicurazione).

2.4.2

Sulla scorta di quanto precede e

considerato come per la giurisprudenza federale relativa all’art.

25.

cpv. 2 LPGA ed applicabile all’art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C_672/2015

del 7 aprile 2016 consid. 3.2, STF 9C_399/2013 del 30

novembre 2013 e 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3,) il termine annuo per chiedere la restituzione non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state erogate e che detto

termine decorre quin-di dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR 2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C_64/2011 del 7 novembre

2011.

consid. 2.2; STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2,

STF 8C_927/2012, STF 8C_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF 139 V 429]

consid. 5), facendo decorrere il ter-mine di prescrizione da gennaio 2017 ed

ammettendo che la messa in atto della compensazione abbia a valere quale interruzione

della prescrizione, considerata quindi la non intervenuta prescrizione per la

restituzione delle prestazioni versate a torto nei precedenti 12 mesi (DTF 139

V 6 consid. 5.2), la disponibilità di AT 1 a non opporsi alla restituzione di

fr. 10'000 appare ampiamente giustificata.

Per il

che la somma di fr. 48'750 non può essere oggetto di restituzione per

intervenuta prescrizione. La Cassa convenuta è di conseguenza legittimata a far

valere il proprio diritto di compensazione sino a concorrenza di fr. 10'000, ritenuto

che quanto fos-se stato nel frattempo trattenuto oltre tale importo dovrà essere

riversato all’attore.

Per il resto, le condizioni

di cui all’art. 120 cpv. 3 CO – nel caso in cui tale norma debba applicarsi

anche alla compensazione con prestazioni correnti (SVR 2007 BVG Nr. 18 [B

55/05]) – non paiono adempiute. I crediti dell’assicurato (rendite di vecchiaia

correnti) a partire dal mese di febbraio 2018 (inizio della compensazione) non

erano infatti esigibili al momento in cui è intervenuta la prescrizione del

credito di restituzione (ossia al più tardi nel gennaio 2018).

2.5

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca).

L’istituto di previdenza

convenuto verserà a AT 1, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1’800 per

ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ E’ accertata

l’intervenuta prescrizione del diritto della Cassa pensione CV 1 di chiedere a AT

1 la restituzione di fr. 48'750.

§§ La

Cassa pensione CV 1 è legittimata a far valere il proprio diritto di

compensazione limitatamente all’importo di fr. 10'000 conformemente al considerando

2.4.2.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa pensione CV 1 verserà a AT 1 fr. 1’800.- (IVA inclusa se

dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti