34.2018.19
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per l'abitazione primaria: calcolo del capitale e interessi da considerare nella divisione
12 novembre 2018Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.19
RG/sc
Lugano
12
novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
l’8/11 giugno 2018 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 6 marzo 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 29 maggio
1998. Per quanto qui interessa, al punto 5 del dispositivo il Pretore ha
disposto che “La previdenza professionale è divisa a metà come di legge,
valuta 01.01.2017 (art. 123 C)”, ordinando la trasmissione dell’incarto,
dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per il calcolo delle prestazioni da dividere (cfr. doc. I).
1.2 L’8/11
giugno 2018 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________
ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione
delle parti (cfr. IV-XX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei
considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore
dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19
giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di
divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio
pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile
cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018
del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2)
al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC;
in casu la causa di divorzio è stata promossa il 19 maggio 2016 e si è conclusa
con sentenza del 6 marzo 2018).
2.4 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo
art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di
divorzio. Tuttavia, nel caso in esa-me al punto n. 5 del dispositivo della
sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e quindi vincolante per lo
scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 1. gennaio 2017 quale dies
ad quem per il riparto.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta
l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una
sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della
procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Nel caso in esame,
contrariamente a quanto sostenuto dall’ex moglie nelle more della presente
procedura (cfr. XVII), l’avere di spettanza di AT 1 di cui alla polizza
di previdenza vincolata (pilastro 3A) n. __________ presso __________ (cfr.
IV-8) non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito della presente
divisione (i capitali del 3 pilastro A e B soggiacciono alle
disposizioni del regime matrimoniale; Geiser, La previdenza professionale nel
nuovo divorzio, in: AA.VV., Il nuovo diritto del divorzio, Atti della giornata
di studio CFPG del 18 ottobre 1999, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pp. 40s; Schneider/Bruchez,
op. cit., pp. 215s);
2.6 L’art. 22a cpv. 3 LFLP
Considerandi
prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO
per la proprietà d’abita- zione effettuati durante il matrimonio, il deflusso
di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere
acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al
momento del prelievo.
2.7
2.7.1
Dalle dichiarazioni di parte e
dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio
(29 maggio 1998) CV 1 disponeva di
una prestazione d’uscita di CHF 36'437.30 presso la Fondazione __________ (cfr.
IV-4, XI-1 ), dove è stata assicurata – quale dipendente di __________ – sino a
febbraio 2000, con trasferimento, all’uscita, dell’avere accumulato di CHF
44'149 alla __________ quale istituto di previdenza di __________ (cfr. IV-5).
In seguito, da gennaio 2005 a dicembre 2017, quale dipendente di __________ è
stata assicurata alla __________ (cfr. IV-6, II-5), dove il 1. settembre 2006
risulta aver effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di CHF
69’179 (cfr. II-5, IV-1, XI-1) e dove al mo-mento determinante stabilito dal
Pretore (1. gennaio 2017, cfr. supra consid. 1.1) disponeva di una prestazione
d’uscita divisibile di CHF 64’949.35 (cfr. II-5). All’uscita dall’istituto di
previdenza della __________ in data 31 dicembre 2017, il capitale previdenziale
di sua spettanza è stato trasferito a CV 2 (cfr. IV-6), dove CV 1 è attualmente
ancora assicurata quale dipendente di __________ (cfr. IV-1, XI).
2.7.2
Per quanto riguarda AT 1,
al momento del matrimonio disponeva di una prestazione di libero passaggio di
CHF 6’636 presso __________ quale dipendente della __________ (cfr. VI-3). Dopo
essere stato, in seguito, assicurato alla AT 2 prima di essere assicurato, da
gennaio 2003 a ottobre 2009, alla __________ (cfr. XV) – ora __________ – e
successivamente ancora alla AT 2 (AT 2) a far tempo dal 1. giugno 2011, alla
data determinante per il riparto (1. gennaio 2017) disponeva presso
quest’ultimo di una prestazione divisibile di CHF 92'080.60 (cfr. XIII). Tale
importo risulta comprensivo di tutti gli averi precedentemente acquisiti, anche
di quelli per un certo periodo depositati presso la __________ dopo
l’affiliazione alla __________ e prima della (seconda) affiliazione alla AT 2
(cfr. XIII, XV). Dal fascicolo emerge inoltre che durante l’affiliazione alla __________,
AT 1 ha effettuato, in data 20 luglio 2007, un prelievo per il
finanziamento dell’a-bitazione di CHF 36’510 (cfr. XV).
2.7.3
Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione
primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in
giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura
previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e
devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento
ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli
artt. 122 CC e 22 LFLP
(art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230;
in argomento vedi Bäder
Federspiel, Wohneigentumsförderung
und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung
der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Per quanto riguarda CV 1, conformemente al
sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo
riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,
stante un avere al momento del matrimonio (29 maggio 1998) di CHF 36'437.30 rispettivamente di CHF 48'011.17 (tenendo cioè in
considerazione gli interessi [per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch]
ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo), considerato il
prelievo di CHF 69’179 effettuato il 1. settembre 2006 (di
cui CHF 21'167.83 [= 69’179 – 48'011.17] acquisiti durante
il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di CHF 64’949.35 presente al momento del divorzio (1. settembre 2017),
l’importo accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso
deve essere cifrato in CHF 86'117.18 (64’949.35 +
21'167.83).
Per
quanto riguarda AT 1 invece, sempre in applicazione della tabella di
calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p.
6, stante un avere al momento del matrimonio (29 maggio 1998) di CHF 6’636 rispettivamente di CHF 8'936.48 (tenendo cioè in
considerazione gli interessi [per il calcolo cfr.www.gerichte-zh.ch] ex artt. 8a OLP e 12
OPP2 maturati sino alla data del prelievo), considerato il prelievo di CHF 36'510 effettuato il 20 luglio 2007 (di cui CHF 27'573.52 [=
36’510 – 8'936.48] acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un
capitale previdenziale di CHF 92'080.60 al momento del
divorzio (1. settembre 2017), l’importo accumulato in costanza di matrimonio e
suscettibile di essere diviso deve essere cifrato in CHF 119'654.12 (92'080.60 + 27'573.52).
2.7.4
Ne
segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1), considerati un avere divisibile di CHF 119'654.12 accumulato da AT 1 e un avere divisibile di CHF 86'117.18
accumulato da CV 1, a favore di quest’ultima spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
importo di CHF 16’768.47 ([119'654.12 - 86'117.18] : 2).
2.8
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre
2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 16’768.47, unitamente agli interessi compensativi – al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto
debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 1. gennaio 2017 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 presso CV 2 (contratto __________).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.9
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 86'117.18.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a CHF 119'654.12.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso CV 2 (contratto
__________), l’importo di CHF 16’768.47 oltre interessi compensativi dal
1. gennaio 2017.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti