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Decisione

34.2018.2

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore da gennaio 2017. Sentenza di divorzio estera. Domanda di divisione dinanzi al TCA irricevibile. Competenza esclusiva

22 febbraio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34.2018.2

rg/gm

Lugano

22 febbraio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza pervenuta al Tribunale il 16 febbraio

2018 di

AT 1

con cui è chiesta, in esecuzione

della sentenza n. __________ del 15 febbraio

2017 del Tribunale di __________, la divisione degli averi previdenziali

accumulati dall’istante con trasferimento dell’importo di € 35'000

a favore della ex moglie

CV 1

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con sentenza del 15

febbraio 2017 il Tribunale di __________, ha pronunciato la cessazione degli

effetti civili del matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 23 agosto 1981, dando

atto – per quanto qui interessa – che “AT 1 si è espressamente riconosciuto

debitore di CV 1 dell’importo di € 35.000,00 dovuto a CV 1

quale quota del cd. II Pilastro maturato in Svizzera da AT 1” (cfr. doc. A).

1.2 Con istanza non datata, impostata il 15 febbraio 2018 e pervenuta

al Tribunale il 16 febbraio 2018, Armido Marchi chiede l’esecuzione

della divisione degli averi previdenziali secondo quanto stabilito nella

sentenza del Tribunale di __________.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Il

1. gennaio 2017 è entrata in vigore la

modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti

il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono

pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli artt.

22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP (RS

831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS

831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,

Considerandi

284.

CPC (RS 272) nonché – ed è ciò che qui interessa – l’art. 63 cpv. 1bis

prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).

2.3

Per

essere eseguita una sentenza straniera deve prima essere riconosciuta (art. 28

LDIP; Dutoit, Droit international privé, 4e éd., 2005, ad art. 28 n.1-2).

La procedura di riconoscimento di decisioni

straniere è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare

indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione

straniera; se una decisione è fatta valere in via

pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di

delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

2.4

A partire

dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP

competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale

nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i

tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una

sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale

(art. 64 cpv. 1bis LDIP).

Come

questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre

2017.

e STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017) la competenza esclusiva dei

tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come

conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può

più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di

un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale

svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o

completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti

presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del

nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in

Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce

international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille:

Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp.

97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de

la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser,

Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr.

anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP, stante i quali per il

riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza

dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede

[in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).

Ne

discende che, stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire

sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti

previdenziali svizzeri a partire dal 1. gennaio 2017, l’istanza in esame – supponendone l’ammissibilità quanto alla

competenza ratione materiae in applicazione degli artt. 25a cpv. 1 LFLP

dell’art. 29 cpv. 3 LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se la

sentenza del Tribunale di __________ sia effettivamente cresciuta in giudicato

(ciò che non risulta dalla documentazione prodotta dall’istante; per la

crescita in giudicato quale condizione per il riconoscimento di decisione

straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) –

risulta non proponibile, la sentenza straniera del 15 febbraio 2017, laddove ha

per oggetto la divisione della previdenza professionale svizzera, non essendo

suscettibile di essere riconosciuta ciò che comporta l’impossibilità di

statuire sulla postulata esecuzione della divisione.

2.5

Per regolare la questione del

conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso

concreto essere intentata presso il competente tribunale svizzero un’azione

di completamento del giudizio di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74;

Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’istanza è irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti