34.2018.2
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore da gennaio 2017. Sentenza di divorzio estera. Domanda di divisione dinanzi al TCA irricevibile. Competenza esclusiva
22 febbraio 2018Italiano6 min
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n.
Fatti
34.2018.2
rg/gm
Lugano
22 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza pervenuta al Tribunale il 16 febbraio
2018 di
AT 1
con cui è chiesta, in esecuzione
della sentenza n. __________ del 15 febbraio
2017 del Tribunale di __________, la divisione degli averi previdenziali
accumulati dall’istante con trasferimento dell’importo di € 35'000
a favore della ex moglie
CV 1
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza del 15
febbraio 2017 il Tribunale di __________, ha pronunciato la cessazione degli
effetti civili del matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 23 agosto 1981, dando
atto – per quanto qui interessa – che “AT 1 si è espressamente riconosciuto
debitore di CV 1 dell’importo di € 35.000,00 dovuto a CV 1
quale quota del cd. II Pilastro maturato in Svizzera da AT 1” (cfr. doc. A).
1.2 Con istanza non datata, impostata il 15 febbraio 2018 e pervenuta
al Tribunale il 16 febbraio 2018, Armido Marchi chiede l’esecuzione
della divisione degli averi previdenziali secondo quanto stabilito nella
sentenza del Tribunale di __________.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Il
1. gennaio 2017 è entrata in vigore la
modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti
il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono
pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli artt.
22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP (RS
831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS
831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,
Considerandi
284.
CPC (RS 272) nonché – ed è ciò che qui interessa – l’art. 63 cpv. 1bis
prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).
2.3
Per
essere eseguita una sentenza straniera deve prima essere riconosciuta (art. 28
LDIP; Dutoit, Droit international privé, 4e éd., 2005, ad art. 28 n.1-2).
La procedura di riconoscimento di decisioni
straniere è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare
indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione
straniera; se una decisione è fatta valere in via
pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di
delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
2.4
A partire
dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP
competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale
nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i
tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una
sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale
(art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Come
questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre
2017.
e STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017) la competenza esclusiva dei
tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come
conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può
più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di
un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale
svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o
completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti
presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in
Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce
international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille:
Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp.
97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de
la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser,
Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr.
anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP, stante i quali per il
riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza
dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede
[in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).
Ne
discende che, stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire
sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti
previdenziali svizzeri a partire dal 1. gennaio 2017, l’istanza in esame – supponendone l’ammissibilità quanto alla
competenza ratione materiae in applicazione degli artt. 25a cpv. 1 LFLP
dell’art. 29 cpv. 3 LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se la
sentenza del Tribunale di __________ sia effettivamente cresciuta in giudicato
(ciò che non risulta dalla documentazione prodotta dall’istante; per la
crescita in giudicato quale condizione per il riconoscimento di decisione
straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) –
risulta non proponibile, la sentenza straniera del 15 febbraio 2017, laddove ha
per oggetto la divisione della previdenza professionale svizzera, non essendo
suscettibile di essere riconosciuta ciò che comporta l’impossibilità di
statuire sulla postulata esecuzione della divisione.
2.5
Per regolare la questione del
conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso
concreto essere intentata presso il competente tribunale svizzero un’azione
di completamento del giudizio di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74;
Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’istanza è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti